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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/09/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
T R A
, nato a [...] il [...], ed ivi residente a[...]½, dx n. Parte_1
247, C.F. residente in [...] rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Enrico MELLIDI (C.F. ), con studio in Terracina, Via Roma n. 152, C.F._2
fax. 0773.709501, indirizzo di posta certificata: ove risulta elettivamente Email_1
domiciliato ai fini del presente procedimento, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
società con unico socio, con sede in Roma, via Curtatone n. 3, capitale Controparte_1 sociale €.210.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
partita iva in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
nella qualità di mandataria - succeduta a - della società Controparte_3 Controparte_4 partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma P.IVA_3 giusta procura speciale del 15.09.2021 a rogito del Notaio Dott. di Roma, rep. n. Persona_1
11130 e racc. n. 6755, registrata a Roma 3 in data 16.09.2021 al n. 21742 Serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Manciocchi (codice fiscale - fax 0773/414317 - pec C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina via G. Email_2
Oberdan n. 24, giusta delega in atti,
OPPOSTA
pagina1 di 4 OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
14.2.2024 con il quale nella qualità di mandataria di gli Controparte_1 Controparte_4
ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 240.077,62, quale credito dovuto sulla base del decreto ingiuntivo n. 368/216 emesso dal Tribunale di Latina nonché della sentenza n.
2379/2023 resa nel giudizio di opposizione;
a sostegno dell'opposizione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del creditore nonché la pendenza della procedura di ristrutturazione dei debiti, avviata dal debitore con atto anteriore alla notifica del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il creditore contestando le avverse pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la discussione all'odierna udienza.
L'opposizione svolta è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo risulta intervenuta quale cessionaria della Controparte_4 Controparte_5
originaria titolare del credito (derivante da un contratto di apertura di conto corrente), e
[...]
che in detto giudizio è stata sollevata e respinta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della intervenuta: ne consegue che tale eccezione risulta, nel presente giudizio, inammissibile, stante il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv. 619969 – 01, Cassazione 3277/2015; Cassazione
3667/2013).
L'unico profilo qualificabile quale “fatto posteriore” alla formazione del titolo risulta, pertanto, esclusivamente la sussistenza della legittimazione dalla mandataria atteso che Controparte_1
pagina2 di 4 nel giudizio di merito la aveva conferito mandato alla Controparte_4 Controparte_3
premesso che alcuna deduzione specifica è stata sollevata dall'opponente sul punto ma che trattasi di profilo valutabile d'ufficio, l'opposta nel costituirsi in giudizio ha depositato la procura rilasciata con atto a rogito notaio (rep. 11130/racc. 6755) con la quale ha revocato Per_1 Controparte_4
la procura precedentemente conferita a conferendo i corrispondenti poteri Controparte_3
alla la quale deve pertanto essere considerata legittimata ad agire nel Controparte_1
presente giudizio per conto della cessionaria del credito.
Quanto all'ulteriore profilo costituito dall'avvio, su istanza del debitore, della procedura di ristrutturazione dei debiti, deve osservarsi come, sulla base delle stesse deduzioni dell'opponente, al momento della notifica dell'atto di precetto detta procedura, sfociata poi nella sentenza di omologa ex art. 70 comma 7 CCII n. 86/25, era ancora in fase stragiudiziale, sicchè alcun divieto di agire esecutivamente risultava ancora esistente.
Dovendo, pertanto, essere esaminata la fondatezza dell'opposizione con riguardo al momento in cui è stata proposta, non può che concludersi nel senso di ritenere tale eccezione del tutto infondata, non essendo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio stata adottata dal giudice delegato alcuna misura ex art. 70 comma 4 CCII che avrebbe precluso al creditore l'avvio di azioni esecutive;
contrariamente a quanto argomentato dall'opponente, l'intervento medio tempore della sentenza di omologa non determina alcuna cessazione della materia del contendere del presente giudizio, comportando soltanto per il creditore di procedere all'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore al di fuori della procedura concorsuale.
Per le ragioni svolte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.217,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in Latina il 29.9.2025
IL GIUDICE
pagina3 di 4 Dott.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
T R A
, nato a [...] il [...], ed ivi residente a[...]½, dx n. Parte_1
247, C.F. residente in [...] rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Enrico MELLIDI (C.F. ), con studio in Terracina, Via Roma n. 152, C.F._2
fax. 0773.709501, indirizzo di posta certificata: ove risulta elettivamente Email_1
domiciliato ai fini del presente procedimento, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
società con unico socio, con sede in Roma, via Curtatone n. 3, capitale Controparte_1 sociale €.210.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
partita iva in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
nella qualità di mandataria - succeduta a - della società Controparte_3 Controparte_4 partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma P.IVA_3 giusta procura speciale del 15.09.2021 a rogito del Notaio Dott. di Roma, rep. n. Persona_1
11130 e racc. n. 6755, registrata a Roma 3 in data 16.09.2021 al n. 21742 Serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Manciocchi (codice fiscale - fax 0773/414317 - pec C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina via G. Email_2
Oberdan n. 24, giusta delega in atti,
OPPOSTA
pagina1 di 4 OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
14.2.2024 con il quale nella qualità di mandataria di gli Controparte_1 Controparte_4
ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 240.077,62, quale credito dovuto sulla base del decreto ingiuntivo n. 368/216 emesso dal Tribunale di Latina nonché della sentenza n.
2379/2023 resa nel giudizio di opposizione;
a sostegno dell'opposizione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del creditore nonché la pendenza della procedura di ristrutturazione dei debiti, avviata dal debitore con atto anteriore alla notifica del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il creditore contestando le avverse pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la discussione all'odierna udienza.
L'opposizione svolta è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo risulta intervenuta quale cessionaria della Controparte_4 Controparte_5
originaria titolare del credito (derivante da un contratto di apertura di conto corrente), e
[...]
che in detto giudizio è stata sollevata e respinta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della intervenuta: ne consegue che tale eccezione risulta, nel presente giudizio, inammissibile, stante il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv. 619969 – 01, Cassazione 3277/2015; Cassazione
3667/2013).
L'unico profilo qualificabile quale “fatto posteriore” alla formazione del titolo risulta, pertanto, esclusivamente la sussistenza della legittimazione dalla mandataria atteso che Controparte_1
pagina2 di 4 nel giudizio di merito la aveva conferito mandato alla Controparte_4 Controparte_3
premesso che alcuna deduzione specifica è stata sollevata dall'opponente sul punto ma che trattasi di profilo valutabile d'ufficio, l'opposta nel costituirsi in giudizio ha depositato la procura rilasciata con atto a rogito notaio (rep. 11130/racc. 6755) con la quale ha revocato Per_1 Controparte_4
la procura precedentemente conferita a conferendo i corrispondenti poteri Controparte_3
alla la quale deve pertanto essere considerata legittimata ad agire nel Controparte_1
presente giudizio per conto della cessionaria del credito.
Quanto all'ulteriore profilo costituito dall'avvio, su istanza del debitore, della procedura di ristrutturazione dei debiti, deve osservarsi come, sulla base delle stesse deduzioni dell'opponente, al momento della notifica dell'atto di precetto detta procedura, sfociata poi nella sentenza di omologa ex art. 70 comma 7 CCII n. 86/25, era ancora in fase stragiudiziale, sicchè alcun divieto di agire esecutivamente risultava ancora esistente.
Dovendo, pertanto, essere esaminata la fondatezza dell'opposizione con riguardo al momento in cui è stata proposta, non può che concludersi nel senso di ritenere tale eccezione del tutto infondata, non essendo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio stata adottata dal giudice delegato alcuna misura ex art. 70 comma 4 CCII che avrebbe precluso al creditore l'avvio di azioni esecutive;
contrariamente a quanto argomentato dall'opponente, l'intervento medio tempore della sentenza di omologa non determina alcuna cessazione della materia del contendere del presente giudizio, comportando soltanto per il creditore di procedere all'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore al di fuori della procedura concorsuale.
Per le ragioni svolte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.217,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in Latina il 29.9.2025
IL GIUDICE
pagina3 di 4 Dott.ssa Elena Saviano
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