TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. 334/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria RA RA, a seguito dell'udienza del 6/05/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 334/2020 R.G., promossa da nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 7 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Motta NT IA (CZ) C.so C.F._1
Umberto I° n.96, presso lo studio dell'Avv. Egidio Leone Artibani che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
Ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Pt_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv.
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell'Ente.
Resistente
OGGETTO: Accertamento negativo di indebito previdenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.3.2020, , premetteva: Parte_1
- di essere titolare di pensione n. 33610026, CAT. VOART, con decorrenza dal 01.01.1987;
- che l'Istituto, con provvedimento del 16.08.2018, le comunicava che “nel periodo che va dal
01.01.2009 al 31.08.2018, sono stati pagati 10.931,09 euro in più sulla Sua pensione cat. VOART n.
33610026 per i seguenti motivi: sono state riscosse quote d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
- che, avverso il predetto provvedimento dell' , in data 03.12.2018, proponeva ricorso CP_1 amministrativo adducendo di aver sempre comunicato ogni fatto o circostanza utile al riconoscimento del diritto ed alla misura della prestazione, senza tuttavia ottenere esito alcuno;
Affermava al riguardo, la violazione da parte dell' dell'art. 52 della L. n. 88/89 e dell' art. 13, Pt_2 secondo comma, della L. n. 412/91 che prevedono la irrepetibilità del credito in caso di errore, di qualsiasi natura, imputabile all' , ad esclusione dei casi di dolo dell'interessato. CP_1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
a favore del procuratore costituito.
2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' rilevando che l'indebito, riferito al Pt_2 periodo 01.01.2008/31.01.2018, scaturiva dall'accertamento di redditi familiari della Pt_1 superiori a quelli previsti dalla legge per il diritto all'integrazione al minimo e ciò in conseguenza della titolarità di una pensione estera mai comunicata all' . Pt_2
Chiedeva, pertanto, accertarsi la legittimità della azione di ripetizione di indebito, con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla illegittimità e/o nullità del provvedimento adottato dall' per violazione degli artt. 52, comma 2, L. n. 88/89 e 13 L. n. Pt_2
412/1991.
Al riguardo, si rileva, in punto di disciplina normativa applicabile al caso di specie, quanto segue:
- l'art. 1, comma 3, della L.222/84 stabilisce che qualora l'assegno di invalidità risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni (con l'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con effetto dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita con l'assegno sociale);
- l'art. 1, comma 4, della L.222/84 ai sensi del quale l'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale [1] di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione;
-l'art. 1, comma 5, della L.222/84 che stabilisce che per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 L. 13 aprile 1977, n. 114.
Ed inoltre:
- l'art. 52, comma 2, della Legge n. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato;
- l'art. 13, comma 1, della Legge n. 412/91, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (v. Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, L. n. 88/89 riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
5. Ciò premesso in tema di disciplina applicabile, si rileva che, nel caso in esame, a seguito di un sollecito dell' effettuato in data 16.12.2017 (v. all.1 produzione documentale , parte Pt_2 Pt_2 ricorrente, solo in data 12.03.2018, comunicava all'Istituto i redditi relativi all' anno 2015, dichiarando di essere titolare di una pensione estera mai in precedenza resa nota all'Ente (v. all. 2).
L' ha, quindi, proceduto, al ricalcolo della pensione VOART n.33610026 che generava Pt_2
l'indebito oggetto di impugnativa a causa della riduzione del trattamento minimo a partire dall'anno
2009, che veniva tempestivamente comunicato all'odierna ricorrente in data 16.08.2018 ( v. all.3).
Sul punto, va rilevato che parte ricorrente non contesta nel merito la riduzione dell'integrazione al trattamento minimo, ma eccepisce unicamente di aver percepito le somme spettanti a titolo di pensione in seguito alla presentazione di regolare e formale domanda, “senza dolo alcuno, avendo comunicato ogni successivo fatto o circostanza utile al riconoscimento del diritto nonché alla misura della prestazione”.
6.Orbene, tale affermazione, oltre ad essere assolutamente generica è comunque sfornita di adeguata prova posto che, a seguito della costituzione in giudizio dell' che ha prodotto la documentazione Pt_2 relativa ai redditi 2015 comunicata dalla - dalla quale emerge la percezione di redditi da Pt_1 pensione estera per € 13.072,00 – la ricorrente non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di aver comunicato antecedentemente all'anno 2018 la percezione di tali emolumenti.
Sul punto, l' ha evidenziato come tale condizione reddituale fosse del tutto nuova, atteso che tali Pt_2 redditi non erano stati mai dichiarati in precedenza.
Tale omessa comunicazione, esclude la buona fede della pensionata ed ha influito sulla modifica del trattamento di integrazione al minimo percepito precedentemente dalla ricorrente, con conseguente riduzione dello stesso e necessita di ripetere quanto erogato in eccesso.
Tenuto conto di quanto precede, la richiesta di ripetibilità delle somme deve essere considerata legittima, tanto più che il calcolo è avvenuto proprio sulla scorta dei dati reddituali forniti dalla stessa ricorrente che non sono stati specificatamente contestati.
7. Va, infine, rilevato che, in tema di indebito pensionistico, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in un caso analogo, che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola
delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” Cass, Sez. Lav, Ordinanza n.
5984 del 23/02/2022 (Rv. 663999 - 01).
Nel caso in esame la ricorrente ha omesso di comunicare, fino al 12.3.2018, all'ente erogatore i redditi da pensione estera di cui godeva e, pertanto, ha omesso di segnalare fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione, con conseguente legittimità dell'azione di ripetizione di indebito.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
8. La complessità della materia trattata e la natura giuridica delle parti, impongono la compensazione delle spese lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso.
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Lamezia Terme, 2.6.2025
IL G.L.
Dott.ssa Maria RA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria RA RA, a seguito dell'udienza del 6/05/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 334/2020 R.G., promossa da nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 7 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Motta NT IA (CZ) C.so C.F._1
Umberto I° n.96, presso lo studio dell'Avv. Egidio Leone Artibani che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
Ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Pt_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv.
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell'Ente.
Resistente
OGGETTO: Accertamento negativo di indebito previdenziale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.3.2020, , premetteva: Parte_1
- di essere titolare di pensione n. 33610026, CAT. VOART, con decorrenza dal 01.01.1987;
- che l'Istituto, con provvedimento del 16.08.2018, le comunicava che “nel periodo che va dal
01.01.2009 al 31.08.2018, sono stati pagati 10.931,09 euro in più sulla Sua pensione cat. VOART n.
33610026 per i seguenti motivi: sono state riscosse quote d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
- che, avverso il predetto provvedimento dell' , in data 03.12.2018, proponeva ricorso CP_1 amministrativo adducendo di aver sempre comunicato ogni fatto o circostanza utile al riconoscimento del diritto ed alla misura della prestazione, senza tuttavia ottenere esito alcuno;
Affermava al riguardo, la violazione da parte dell' dell'art. 52 della L. n. 88/89 e dell' art. 13, Pt_2 secondo comma, della L. n. 412/91 che prevedono la irrepetibilità del credito in caso di errore, di qualsiasi natura, imputabile all' , ad esclusione dei casi di dolo dell'interessato. CP_1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
a favore del procuratore costituito.
2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' rilevando che l'indebito, riferito al Pt_2 periodo 01.01.2008/31.01.2018, scaturiva dall'accertamento di redditi familiari della Pt_1 superiori a quelli previsti dalla legge per il diritto all'integrazione al minimo e ciò in conseguenza della titolarità di una pensione estera mai comunicata all' . Pt_2
Chiedeva, pertanto, accertarsi la legittimità della azione di ripetizione di indebito, con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note di udienza, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla illegittimità e/o nullità del provvedimento adottato dall' per violazione degli artt. 52, comma 2, L. n. 88/89 e 13 L. n. Pt_2
412/1991.
Al riguardo, si rileva, in punto di disciplina normativa applicabile al caso di specie, quanto segue:
- l'art. 1, comma 3, della L.222/84 stabilisce che qualora l'assegno di invalidità risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni (con l'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con effetto dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita con l'assegno sociale);
- l'art. 1, comma 4, della L.222/84 ai sensi del quale l'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale [1] di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione;
-l'art. 1, comma 5, della L.222/84 che stabilisce che per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 L. 13 aprile 1977, n. 114.
Ed inoltre:
- l'art. 52, comma 2, della Legge n. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato;
- l'art. 13, comma 1, della Legge n. 412/91, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (v. Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, L. n. 88/89 riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
5. Ciò premesso in tema di disciplina applicabile, si rileva che, nel caso in esame, a seguito di un sollecito dell' effettuato in data 16.12.2017 (v. all.1 produzione documentale , parte Pt_2 Pt_2 ricorrente, solo in data 12.03.2018, comunicava all'Istituto i redditi relativi all' anno 2015, dichiarando di essere titolare di una pensione estera mai in precedenza resa nota all'Ente (v. all. 2).
L' ha, quindi, proceduto, al ricalcolo della pensione VOART n.33610026 che generava Pt_2
l'indebito oggetto di impugnativa a causa della riduzione del trattamento minimo a partire dall'anno
2009, che veniva tempestivamente comunicato all'odierna ricorrente in data 16.08.2018 ( v. all.3).
Sul punto, va rilevato che parte ricorrente non contesta nel merito la riduzione dell'integrazione al trattamento minimo, ma eccepisce unicamente di aver percepito le somme spettanti a titolo di pensione in seguito alla presentazione di regolare e formale domanda, “senza dolo alcuno, avendo comunicato ogni successivo fatto o circostanza utile al riconoscimento del diritto nonché alla misura della prestazione”.
6.Orbene, tale affermazione, oltre ad essere assolutamente generica è comunque sfornita di adeguata prova posto che, a seguito della costituzione in giudizio dell' che ha prodotto la documentazione Pt_2 relativa ai redditi 2015 comunicata dalla - dalla quale emerge la percezione di redditi da Pt_1 pensione estera per € 13.072,00 – la ricorrente non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di aver comunicato antecedentemente all'anno 2018 la percezione di tali emolumenti.
Sul punto, l' ha evidenziato come tale condizione reddituale fosse del tutto nuova, atteso che tali Pt_2 redditi non erano stati mai dichiarati in precedenza.
Tale omessa comunicazione, esclude la buona fede della pensionata ed ha influito sulla modifica del trattamento di integrazione al minimo percepito precedentemente dalla ricorrente, con conseguente riduzione dello stesso e necessita di ripetere quanto erogato in eccesso.
Tenuto conto di quanto precede, la richiesta di ripetibilità delle somme deve essere considerata legittima, tanto più che il calcolo è avvenuto proprio sulla scorta dei dati reddituali forniti dalla stessa ricorrente che non sono stati specificatamente contestati.
7. Va, infine, rilevato che, in tema di indebito pensionistico, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in un caso analogo, che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola
delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” Cass, Sez. Lav, Ordinanza n.
5984 del 23/02/2022 (Rv. 663999 - 01).
Nel caso in esame la ricorrente ha omesso di comunicare, fino al 12.3.2018, all'ente erogatore i redditi da pensione estera di cui godeva e, pertanto, ha omesso di segnalare fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione, con conseguente legittimità dell'azione di ripetizione di indebito.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
8. La complessità della materia trattata e la natura giuridica delle parti, impongono la compensazione delle spese lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso.
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Lamezia Terme, 2.6.2025
IL G.L.
Dott.ssa Maria RA RA