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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17502 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44855/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservata in decisione in data 18 giugno 2025, con termine per memorie di replica al 6 ottobre 2025, e vertente tra
TRA
, con il patrocinio dell'Avv. Stefania Iasonna Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Raimondi Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: richiesta di ripetizione somme su Polizza Vita
CONLUSIONI DELLE PARTI
Per (cfr. note ex art. 183,comma 6, n.1, cpc, richiamate nelle note Parte_1 di trattazione scritta)
a) accertare e dichiarare che il sig. con riferimento alle polizze vita n. Controparte_1
372/109820 e n. 372/109821 - avendo designato, ai sensi dell'art. 1920, comma 2, c.c., quali beneficiari in caso morte i sig.ri e ed avendo espressamente Parte_2 Parte_3 rinunciato, ai sensi dell'art. 1921, comma 2, c.c., al potere di revoca dei predetti beneficiari, con dichiarazioni sottoscritte in data 9.2.2019, accettate contestualmente dai sig.ri Pt_2
e - ha illegittimamente richiesto la liquidazione anticipata delle polizze vita
[...] Parte_3
n. 372/109820 e n. 372/109821, senza il preventivo obbligatorio consenso dei beneficiari
1 designati, sig.ri e e ciò in violazione del disposto di cui all'art. 1921, Parte_2 Parte_3 comma 2, c.c., e delle condizioni contrattuali delle polizze vita sottoscritte;
b) accertare e dichiarare, conseguentemente, l'errore materiale, posto in essere dalla
[...]
nel corrispondere al sig. - a titolo di liquidazione Parte_1 Controparte_1 anticipata delle polizze n. 372/109820 e n. 372/109821 - l'importo complessivo di € 90.455,16, disposto con i due bonifici bancari, dell'importo di € 45.227,58 cadauno, effettuati dalla
[...]
in suo favore, in data 23.8.2021, e, conseguentemente, il diritto della Parte_1
alla restituzione di detto importo di € 90.455,16, da parte del Parte_1 sig. ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 Controparte_1
c.c. all'indennizzo della relativa diminuzione patrimoniale, pari ad € 90.455,16, importo erroneamente corrisposto dalla ed indebitamente percepito dal Parte_1 sig. Controparte_1
c) per l'effetto, dunque, condannare il sig. al pagamento, in favore della Controparte_1
Compagnia odierna attrice, della somma di € 90.455,16, che dovrà essere maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, a far data dal 23.8.2021;
d) per le ragioni ed i motivi tutti esposti in narrativa della presente memoria, rigettare tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale, da parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto sfornite di prova e destituite di qualsivoglia fondamento, sia in fatto, che in diritto.
e) condannare il sig. al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., nella misura che sarà determinata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
f) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Per Servi (cfr. note di trattazione scritta)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione
e istanza, rigettate tutte le domande avanzate da parte attorea, per le ragioni in fatto e in diritto esposte con il presente atto.
Voglia, altresì, in via riconvenzionale:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni formulato con il presente atto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che le firme presenti sulla proposta n. 10555161 – polizza n. 372/0109820 e sulla proposta n.
10555162 – polizza n. 372/0109821 e sui documenti a esse allegati, come meglio descritti in premessa, non sono state apposte dal Sig. pertanto dichiarare inesistenti, nulle Controparte_1 ovvero comunque totalmente inefficaci e improduttive di qualunque effetto le polizze vita n.
2 372/109820 - proposta n. 10555161 e n. 372/109821 - proposta n. 10555162 e ogni altro allegato a esse riconducibile;
- IN VIA ALTERNATIVA E/O SUBORDINATA NEL MERITO, accertare la sussistenza del dolo
o dell'errore essenziale e, quindi, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia ovvero l'annullabilità delle polizze vita n. 372/109820 - proposta n. 10555161 e n. 372/109821 - proposta n. 10555162
e ogni altro allegato a esse riconducibile, conseguentemente rigettare le domande proposte nell'atto di citazione dalla Parte_1
- in ogni caso rigettare le domande proposte nell'atto di citazione dalla Parte_1
poiché infondate nel rito e nel merito, per i motivi articolati e stante la completa assenza
[...] di elementi probatori a sostegno di quanto dedotto e richiesto;
- IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, in caso di accoglimento delle domande avverse, rigettare la domanda di riconoscimento degli interessi sulle somme relative alle polizze per le ragioni esposte in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 La ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione delle somme – pari a complessivi euro 90.455.16 – erroneamente corrispostegli sulla base delle polizze nn. 372/109820 e 372/109821.
Ha dedotto in particolare che:
- il sig. in data 9 febbraio 2019, aveva sottoscritto con la società attrice due Controparte_1 contratti di assicurazione sulla vita denominati “Zurich Target Plus”, e segnatamente: a) la polizza n. 372/0109820, con premio unico lordo di € 45.000,00, che prevedeva, quale beneficiario in caso morte, il sig. b) la polizza n. 372/0109821, con premio lordo Parte_2 di € 45.000,00, che prevedeva, quale beneficiaria in caso morte, la sig.ra Parte_3
- contestualmente, sempre in data 9.2.2019, il sig. con due dichiarazioni di Controparte_1 designazione ai sensi dell'art. 1920 c.c., allegate alle polizze, aveva espressamente rinunciato, ai sensi dell'art. 1921, co. 2 c.c., al potere di revoca dei beneficio ed i sigg.ri e Pt_3 Pt_2 avevano apposto la propria sottoscrizione per accettazione;
[...]
- la società, con due missive del 22.2.2019 inviate a mezzo mail, aveva comunicato al sig. la data di decorrenza dei contratti assicurativi e le informazioni principali Controparte_1 riguardanti le garanzie;
3 - con due richieste separate, pervenute a in data 18.8.2021, il sig. Parte_1 aveva richiesto la liquidazione anticipata di entrambe le polizze e la società Controparte_1 aveva provveduto, in data 23.8.2021, ad effettuare in favore dell'assicurato un primo bonifico bancario di € 45.227,58, a titolo di liquidazione totale della polizza n. 372/109820, ed un secondo bonifico bancario di € 45.227,58, a titolo di liquidazione totale della polizza n.
372/109821;
- parte attrice, a seguito dei controlli effettuati subito dopo l'esecuzione dei due bonifici, aveva constatato che - per mero errore nella gestione delle procedure di liquidazione delle polizze - il sig. non aveva allegato alla richiesta di liquidazione le dichiarazioni di Controparte_1 consenso sottoscritte dai beneficiari designati, sigg.ri e necessarie, ai Parte_2 Parte_3 sensi di legge nonché in virtù delle condizioni contrattuali, per poter procedere alla liquidazione anticipata;
- preso atto dell'errore, la con lettera del 31.8.2021, aveva Parte_1 richiesto al sig. la restituzione dell'importo complessivo di € 90.455,16; Controparte_1
- successivamente, per il tramite del proprio legale di fiducia, la compagnia, con lettera racc.
a.r. del 4.10.2021, aveva reiterato la richiesta di restituzione ma il sig. a mezzo Controparte_1 del proprio legale, aveva riscontrato la diffida contestandone il fondamento e richiedendo copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale;
- la , pur contestando il contenuto della predetta comunicazione, Parte_1 aveva trasmesso le copie della documentazione richiesta (copie delle due polizze, con contestuali rinunce al potere di revoca dei beneficiari);
- il sig. con successiva mail del 4.2.2022, aveva contestato nuovamente la Controparte_1 richiesta di restituzione, disconoscendo la documentazione inviatagli dalla compagnia e le sottoscrizioni ivi apposte;
-le contestazioni erano tuttavia infondate, avendo il sig. rinunciato per iscritto Controparte_1 al potere di revoca della designazione dei due beneficiari, sicché non avrebbe potuto richiedere ed ottenere la liquidazione anticipata delle due polizze vita, senza contestualmente ottenere il consenso dei sigg.ri e consenso mai pervenuto alla compagnia;
Parte_2 Parte_3
- non risultava che i beneficiari designati fossero a conoscenza della liquidazione delle polizze vita, avvenuta senza il loro consenso, con la conseguenza che questi avrebbero avuto pieno titolo per richiedere alla la corresponsione dell'importo Parte_1 complessivo già liquidato al sig. con grave pregiudizio per la , la quale era esposta CP_1 Pt_1 al rischio di ulteriore pagamento anche ai beneficiari;
4 - risultava, pertanto, legittima la richiesta della compagnia di ottenere la restituzione della somma complessiva erroneamente corrisposta in favore del sig. ai sensi Controparte_1 dell'art. 2033 c.c. ovvero in subordine dell'art. 2041 c.c., maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo.
1.2 Si è costituito in giudizio il sig. contestando integralmente la domanda Controparte_1 attorea ed in particolare deducendo che:
- il Sig. non aveva sottoscritto le due polizze vita né tantomeno i documenti ad esse allegati CP_1 che l'attrice aveva posto a fondamento delle proprie richieste;
- egli non era mai entrato in possesso delle polizze vita n. 372/109820 e n. 372/109821 né aveva mai ricevuto comunicazioni in merito ad esse, al loro contenuto, alle loro condizioni, alla loro decorrenza o ai loro beneficiari;
- il sig. non aveva mai sottoscritto il contratto di conto corrente con la CP_1 Parte_4 sul quale sarebbero confluite le somme per il pagamento dei premi assicurativi delle due polizze;
- i due contratti ed i documenti ad essi allegati erano inficiati da vizi insanabili per essere stato il consenso del contraente carpito con dolo, utilizzando artifizi e raggiri tali da indurre lo stesso in errore ed a porre in essere un negozio che, altrimenti, non avrebbe concluso;
- il sig. non avrebbe mai voluto privarsi di una somma così rilevante, versando egli in una CP_1 difficile situazione economica nonché in uno stato di particolare fragilità psicofisica a causa delle gravi condizioni di salute della sorella , deceduta in quegli stessi giorni, in data Per_1
21/02/2019;
- su entrambi i documenti denominati "richiesta di accettazione irrevocabile del beneficio” non era indicato il numero di polizza corrispondente, con la conseguente impossibilità di ricondurli ai contratti di polizza fatti valere dall'attrice;
- il comportamento scorretto tenuto dall'attrice integrava la fattispecie del dolo civilistico o dell'errore, con la conseguenza che i contratti risultavano annullabili ai sensi dell'art. 1427 c.c;
- erano rimasti inadempiuti gli obblighi generali previsti dall'art. 5 co. 3 del D.Lgs n. 206 del
2005 nonché gli obblighi di informazione previsti per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali di cui agli articoli 49 e ss. del predetto decreto, ponendo il consumatore nella impossibilità di comprendere il contenuto e gli effetti derivanti dalla sottoscrizione delle due polizze vita.
Su tali presupposti, ha chiesto di respingere la domanda ed ha avanzato domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità (a fronte del disconoscimento delle firme) e/o l'annullamento (per vizio del consenso, sub specie di dolo o errore) delle polizze.
5 1.3 Previo ordine di esibizione di documenti, espletamento di interrogatorio formale, prova per testi e CTU grafologica, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda attorea ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la Parte_5 ripetizione delle somme erroneamente corrisposte al sig. in esecuzione delle Controparte_1 due polizze vita rispettivamente n. 372/0109820 e 372/0109821 (cfr. doc.
2-3 atto cit.), recanti quali beneficiari in caso di morte i sigg.ri e Pt_2 Parte_3
La Compagnia ha prodotto agli atti di causa non solo la copia delle predette polizze ma anche le copie delle “richieste di accettazione irrevocabile del beneficio” con le quali, contestualmente alla sottoscrizione dei due contratti, il sig. ha rinunciato al potere di revoca dei beneficiari, CP_1 ex art. 1921 c.c., ed i due designati hanno formalmente accettato il beneficio.
Sono inoltre in atti le copie dei due questionari per la rilevazione dei bisogni assicurativi somministrati dalla compagnia al sig. precedentemente alla stipula dei contratti. CP_1
Risulta, poi, documentato sia il pagamento, peraltro non contestato dal convenuto, degli importi per i quali l'attrice ha avanzato richiesta di ripetizione (cfr. doc.
7-8 atto di citazione), sia la richiesta di liquidazione anticipata delle due polizze formulata dal sig. (doc.
5-6 atto cit.). CP_1
Va evidenziato che, dall'esame delle richieste di liquidazione, risulta evidente come il convenuto (al contrario di quanto dichiarato nelle proprie difese ed in sede di interrogatorio formale) era a conoscenza dei due prodotti assicurativi acquistati, i cui dati identificativi erano specificamente richiamati nelle richieste. Peraltro, nella sezione D delle richieste di liquidazione (pag. 3 doc.
5-6 atto cit.), il sig. in corrispondenza della dichiarazione circa CP_1 la relazione tra contraente ed i beneficiari per il caso morte, indicava “parente o affine”, manifestando, dunque, di essere a conoscenza dei soggetti indicati quali beneficiari in caso di morte (si tratta dei due nipoti, figli di un fratello).
A ciò si aggiunga che, nella comunicazione del 18 settembre 2021 inviata dal sig. alla CP_1 compagnia assicuratrice (all. 17 memoria 183 co. 6 n. 2 cpc) – la cui autenticità non è Pt_1 stata contestata – l'assicurato, lungi dal disconoscere l'esistenza dei due contratti, che anzi riconosce esplicitamente di aver sottoscritto, confermando altresì di aver incassato la liquidazione anticipata delle due polizze, si è limitato unicamente a disconoscere la sottoscrittone apposta sulle rinunce al potere di revoca dei beneficiari (la nota così reca: “è mia intenzione trattenere la somma da Voi accreditatami, nel pieno esercizio dei miei diritti, in quanto, ribadisco, non ho mai firmato alcuna rinuncia alla revoca dei beneficiari né al momento della sottoscrizione del contratto né successivamente, non mi è mai pervenuta alcuna comunicazione di accettazione dei beneficiari”).
6 Non coglie, dunque, nel segno la difesa del convenuto quando ha affermato che il sig. era CP_1 venuto a conoscenza della documentazione assicurativa solo dopo che, grazie all'intervento del proprio legale di fiducia, la compagnia gliene ebbe trasmesso copia.
Peraltro, la compagnia ha prodotto copia delle due comunicazioni informative inviate a mezzo mail (seppure prive delle ricevute di ricevimento) al sig. in data 22 febbraio 2019, giusta CP_1
l'espressa autorizzazione fornita dall'assicurato che indicava nel contratto l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto (cfr. doc.
2 – 3 – 4 atto cit.).
Pur in assenza delle ricevute di ricevimento delle mail, la compilazione dettagliata e la sottoscrizione delle due richieste di liquidazione, unitamente al contenuto della missiva del 18 settembre 2021, portano a concludere che il convenuto fosse a conoscenza dei due prodotti assicurativi. Ciò a desumere che la avesse già in precedenza Parte_1 ottemperato al proprio obbligo di trasmettere al contraente tutta la documentazione contrattuale dallo stesso sottoscritta.
Neppure ha trovato riscontro la deduzione del sig. il quale afferma che il conto corrente CP_1 bancario n. 474/83888609 aperto presso la , con decorrenza dal giorno 11 Parte_4 febbraio 2019 ed estinto in data 9 dicembre 2020 (cfr. deposito avv. Iasonna del 14.06.24), non sarebbe a lui riconducibile. Il legale di parte attrice, a seguito dell'ordine di esibizione disposto da questo Tribunale, ha depositato agli atti il riscontro fornito dall'Istituto di credito, il quale ha confermato l'esistenza del conto corrente intestato al sig. allegando copia degli estratti CP_1 conto da cui risultano i versamenti delle somme che sono, poi, state trattenute per il pagamento dei premi assicurativi.
Quanto all'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto circa l'impossibilità di ricondurre, in via immediata, le dichiarazioni contenenti la rinuncia al potere di revoca alle polizze vita sottoscritte, la stessa non risulta fondata, vuoi perché non risulta che il sig. intrattenesse CP_1 altri rapporti negoziali con la compagnia diversi dalle due polizze vita, vuoi perché risulta pacifico (oltre che documentato, cfr. pag. 3 delle due proposte, indicanti, rispettivamente, quali beneficiari, i sig.ri e che le due polizze indicavano quali beneficiari, in Pt_3 Parte_2 caso di morte, rispettivamente i sigg.ri e Pt_3 Parte_2
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste il quale ha riferito che: “andai Testimone_1
a casa del sig. , era presente anche suo fratello ed i nipoti, figli del fratello di CP_1
, e . Era presente anche una sorella di che mi avevano detto CP_1 Pt_3 Pt_2 CP_1 essere malata terminale. Aggiunsero che la sorella di - non so se in esclusiva o con CP_1
- aveva una liquidità che voleva utilizzare in un investimento che fosse sicuro e CP_1
7 garantisse un minimo di rendimento. Adr: Parlai delle polizze e loro manifestarono interesse.
Nelle polizze vennero successivamente investiti 90.000,00 euro ma la disponibilità che essi avevano era maggiore. Visto che erano interessati, successivamente mi recai nuovamente da
per far firmare le polizze e in quell'occasione erano presenti anche i suoi nipoti. CP_1
voleva che un giorno i soldi andassero ai suoi nipoti. sottoscrisse tutte le CP_1 CP_1 polizze davanti a me e i nipoti sottoscrissero le accettazioni come beneficiari. Adr: Nel 2019, data alla quale si riferiscono i fatti, il sig. stava bene ed era perfettamente Controparte_1 deambulante. Voglio precisare che ho successivamente rivisto il sig. prima al funerale CP_1 della sorella (nel 2019) e poi un'altra volta nel novembre 2020, quando venne presso il mio studio insieme a una ragazza (che non era che si presentava come sua TE. In Parte_3 quell'occasione parlò sempre e solo questa ragazza e mi venne chiesto di chiudere il conto del sig. La ragazza chiese anche informazioni sulle polizze di cui si discute. Il CP_2 CP_1
Sig. Servi rimase sempre zitto, salvo su mia specifica domanda rispose che era d'accordo che fosse presente questa TE ed era d'accordo sulla chiusura del conto. Preciso che il c/c
a cui mi riferisco è quello che fu aperto in occasione della stipula delle polizze, su CP_2 cui accreditò l'importo di euro 90.000,00, utilizzato come provvista ai fini della CP_1 sottoscrizione della polizza. Adr: Servi sottoscrisse davanti a me tutta la polizza compresi gli allegati;
i nipoti sottoscrissero l'accettazione come beneficiari. Ciò avvenne lo stesso giorno, in unico contesto temporale. Il contratto è in triplice copia, con carta copiativa;
una copia viene lasciata al cliente. ADR Alla compilazione dei moduli ho provveduto io, davanti al cliente, quello stesso giorno. Adr: l'assicurazione è obbligata a inviare al contraente la polizza accettata in originale. Se viene richiesto, copie delle polizze le inviamo anche via mail. Di questi adempimenti si occupa la compagnia…”.
A fronte della documentazione prodotta dalla Società attrice, il sig. nella propria CP_1 comparsa di risposta, ha contemporaneamente affermato di non avere mai sottoscritto la documentazione assicurativa e che i contratti erano annullabili per dolo ed errore.
Orbene, sebbene le due affermazioni siano logicamente inconciliabili, in ogni caso si formulano le seguenti considerazioni.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su tutti i documenti prodotti da parte attrice, è stata effettuata in corso di causa una CTU grafologica i cui esiti si condividono e sinteticamente si riportano di seguito.
Il CTU, a seguito dell'esame comparativo tra la documentazione prodotta in atti e le scritture di raffronto, ha concluso per l'autografia delle firme apposte sulle polizze, giungendo a conclusioni diverse, ritenendole apocrife, quanto alle firme apposte sui questionari IDD
8 (questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente), e ciò c rifermento ad entrambe le polizze (doc. 15b – allegato alla polizza n. 10555162 e doc. 16b – allegato alla polizza n. 10555161).
In particolare, il CTU ha riferito nel proprio elaborato che: “…sui documenti su cui sono apposte le sottoscrizioni in verifica non sono emersi indizi d'artificiosità dovuti alla soggiacente presenza di scritturazioni “pilota” ottenute, ad esempio, con un lapis, né artefazioni aggiuntive di sorta prodotte con altri inchiostri…è emerso che le sottoscrizioni X9
e X19 apposte rispettivamente sul questionario IDD – questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente (Doc. 15b - Polizza n. 10555162) e sul questionario IDD – questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente (Doc. 16b - Polizza n.
10555161), sono state vergate da una mano differente rispetto alla fonte grafomotoria che ha vergato il resto delle sottoscrizioni in verifica. Le sottoscrizioni in verifica, escluse le sottoscrizioni X9 e X19, risultano essere vergate da un'unica mano in quanto i gesti grafici delle contestate presentano concordanze nella conduzione del movimento, nonché concordanze di specifici automatismi realizzativi…Le corrispondenze osservate detengono, per quantità e qualità, rilevanza decisiva e consentono di attribuire le sottoscrizioni denominate nella presente relazione X1-X8, X10-X18 e X20, apposte sui seguenti documenti prodotti dall'attrice
all'azione grafica del Sig. come già riferito a Parte_1 Parte_6 pag. 81 del presente elaborato, le sottoscrizioni X9 e X19, non possono essere attribuita all'azione grafica del Sig. ”. Parte_6
Quanto alle osservazioni critiche mosse alla consulenza da entrambe le parti costituite, le stesse sono state oggetto di esame e replica da parte del CTU, il quale ha osservato, quanto alle contestazioni sollevate dalla CTP di parte convenuta che “…questo CTU ritiene che le verificande non siano frutto di un tentativo di imitazione eseguito tramite un modello di riferimento tanto più che le concordanze rilevate tra le contestate X1-X8, X10-X18 e X20 e le comparative sono di natura sostanziale e quindi escludono tale ipotesi. Per le ragioni sopra esposte lo scrivente CTU non concorda con quanto affermato dalla Collega Dott.ssa Per_2
e conferma che le sottoscrizioni X1-X8, X10-X18 e X20, apposte sulle due polizze oggetto di causa sono autografe…” e, quanto alle contestazioni sollevate da parte attrice (circa le sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi) che “…Nelle verificate X9-X19 la concavità della curvatura della base della lettera “l” è maggiore rispetto alle comparative C2-
C7 e C11; 2) Solo in C9 l'occhiello della “o” è chiuso con precisione in quanto in C4 sono presenti dei tratti angolosi che indicano un rallentamento del gesto scrittorio assente nelle verificate X9 e X19; 3) Non sono presenti cambi di direzione repentini ma tale similarità non
9 può essere considerata una concordanza utile a stabilire l'unicità di mano tra le contestate X9-
X19 e le comparative in quanto sono state rilevate nel presente elaborato numerose discordanze di natura sostanziale;
4) In entrambi i gruppi a confronto il taglio orizzontale della lettera “t”
è ascendente ma in X9 è addossato rispetto al gramma discendente ed è sopraelevato in X19; nelle sottoscrizioni comparative il taglio orizzontale della lettera interseca il gramma discendente;
5) Nelle verificate X9-X19 la stabilità del movimento è maggiore rispetto alle autografe comparative;
6) Il puntino della “i” rovesciato verso destra nella verificata X9 non si ritrova nelle comparative;
anche il movimento ascendente presente nella verificata X19 che unisce il puntino con il corpo della lettera è assente in comparazione;
7) La fedeltà al modello canonico si riscontra sia nelle verificate X9-X19 che nelle comparative ma l'accuratezza e la leggibilità sono differenti;
8) Sia nelle verificate X9-X19 che nelle comparative prevale la curvilineità delle lettere e dei collegamenti;
tuttavia, il movimento angoloso alla base della lettera “l” all'interno del nome presente nelle comparative è assente nelle verificate X9-X19;
9) La zona media è maggiormente strutturata nelle verificate X9-X19 rispetto alle autografe comparative;
10) Nelle verificate X9-X19 sono presenti dei saltellamenti di alcuni gruppi di lettere assenti in comparazione;
11) La conformazione della maiuscola “V” è differente in quanto nelle verificate X9-X19 sono assenti tutte le incertezze e le ammaccature nei tratti discendenti presenti in comparazione…. a) In una prima fase è stato stabilito che le sottoscrizioni X9 e X19, sono state vergate da una mano differente rispetto alla fonte grafomotoria che ha vergato le sottoscrizioni contestate X1-X8, X10-X18 e X20; b) In una seconda fase è stato accertato che le sottoscrizioni contestate X1- X8, X10-X18 e X20, provengono da un'unica fonte grafomotoria;
c) In una terza fase sono stati effettuati i confronti tra le sottoscrizioni in verifica X1-X8, X10-X18 e X20 e le scritture comparative;
dai confronti
è emerso che tali sottoscrizioni sono autografe. Dal momento in cui è stato stabilito che le verificate X9-X19 provengono da una differente fonte grafomotoria rispetto alle contestate X1-
X8, X10- X18 e X20, ed è stato stabilito che le verificate X1-X8, X10-X18 e X20, tutte vergate da un'unica mano, sono autografe, è avvio che le contestate X9-X19 sono necessariamente apocrife…”.
L'esame del CTU, peraltro, è stato condotto per ben due volte, avendo questo giudice chiesto al consulente di ripetere gli accertamenti, utilizzando scritture comparative diverse da quelle assunte come termine di confronto nella prima sessione peritale;
si ritiene, quindi, che le conclusioni contenute nella relazione siano tecnicamente condivisibili ed utilizzabili ai fini della presente decisione.
10 Dall'esame della CTU si ricava, dunque, che sono autografe le sottoscrizioni apposte sulle due polizze, sulle dichiarazioni di accettazione del beneficio con rinuncia al potere di revoca dei beneficiari e sulle due richieste di liquidazione anticipata;
sono, di contro, apocrife le sottoscrizioni apposte sui due questionari per la profilazione del rischio e del cliente.
Orbene, questo essendo il materiale istruttorio a disposizione, occorre osservare quanto segue:
- risulta provato che il sig. ha sottoscritto di proprio pugno le due polizze vita in CP_1 discussione, le due dichiarazioni di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari, le due richieste di liquidazione anticipata delle polizze nonché la missiva del 18 settembre 2021 con la quale ha contestato la richiesta di ripetizione delle somme avanzata dalla;
Parte_1
- è, altresì, provato, dunque, che il contraente fosse a conoscenza che le due polizze avevano quali beneficiari i sig.ri e (che le avevano formalmente accettate) così come Pt_2 Parte_3 pure che egli avesse volontariamente rinunciato al potere di revoca dei beneficiari ex art. 1921
c.c.; del resto, tale circostanza si deduce anche dal contenuto delle due richieste di liquidazione anticipata nelle quali – come osservato sopra – compare la dicitura “parente o affine” nella sezione dedicata all'indicazione dei beneficiari per il caso morte;
- sono risultate, di contro, apocrife le sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi prodotti dalla parte convenuta;
- nessuna contestazione è stata mossa circa il buon esito dei pagamenti effettuati dalla compagnia assicuratrice né tantomeno circa gli importi degli stessi.
Essendo state le polizze regolarmente sottoscritte, deve escludersene la nullità.
La difesa di parte convenuta ha, però, anche contestato la validità dei due contratti, assumendo la ricorrenza di un vizio del consenso, sub specie di dolo o errore, ed ha chiesto per l'effetto l'annullamento degli stessi.
E tuttavia non è stata offerta alcuna prova né degli artifici e raggiri, né dell'incidenza dei medesimi sulla manifestazione della volontà e sul consenso prestati dal sig. CP_1
In materia di dolo contrattuale, la Suprema Corte ha affermato che “…il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre
l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto
11 comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima… (Cass. Ord. 25968/21).
Come già osservato, nel caso di specie il sig. (sui cui gravava il relativo onere) non ha CP_1 prodotto alcuna prova che consenta di ritenere sussistente una condotta dolosa dell'agente della compagnia assicurativa tale da comprimere la capacità di autodeterminazione negoziale del contraente.
Né tantomeno può ritenersi provato che la conclusione del contratto sia stata frutto di un errore ex artt. 1428 e ss. c.c.
Anche sul punto si osserva che, secondo il costante insegnamento della Cassazione Civile, in tema di errore/vizio del consenso, operano “le regole ordinarie di distribuzione dell'onere probatorio, rimanendo a carico dell'attore la prova dell'esistenza e dell'essenzialità dell'errore
e, altresì, della sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione la cui prova non può che spettare a chi richiede l'annullamento (cfr. ex multis Cass.
23409/22).
Ebbene, il convenuto non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un errore avente i caratteri della essenzialità e riconoscibilità, non potendo, dunque, ritenersi accertato che per effetto di esso la volontà del sig. sia stata influenzata da una falsa rappresentazione della realtà che CP_1 lo avrebbe indotto a stipulare un contratto per lo stesso pregiudizievole.
Né la natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi può portare a ritenere fondate le domande riconvenzionali proposte dal sig. CP_1
Al riguardo, deve rilevarsi che: Part
- nei questionari (le cui firme sono state riconosciute apocrife) si legge, quanto alle esigenze assicurative “investire/risparmiare” e, quanto alle aspettative attese dall'investimento
“il mio investimento assicurativo deve essere in grado di conservare il capitale o l'importo della rendita al termine del periodo di detenzione raccomandato”;
- l'apocrifa delle firme ridonda nell'inadempimento rispetto agli obblighi informativi;
- e, tuttavia, l'eventuale violazione degli obblighi di informazione non determina l'invalidità del contratto, non incidendo sulla genesi di questo, determinando conseguenze solo risarcitorie, nel caso di domanda di accertamento di responsabilità per asseriti danni subiti dalla parte, sulla quale peraltro grava l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra danno e l'inadempimento;
- di contro, nel caso di specie la difesa del convenuto ha chiesto di dichiarare la nullità/annullabilità del contratto (domande, come già detto, prive di fondamento), senza proporre domande risarcitorie;
12 - a ciò deve aggiungersi che: a) la sottoscrizione delle polizze, l'indicazione dei beneficiari e la rinuncia al potere di revoca (debitamente firmate) corrispondo alle scelte del sig. sulle CP_1 quali nessuna ricaduta può avere la mancata sottoscrizione dei questionari IDD;
b) nessuna perdita del capitale vi è stata, atteso che, a fronte dell'investimento di euro 45.000,00 su ciascuna delle polizze, al momento della liquidazione il capitale era rimasto integro, essendo stato incassato l'importo di € 45.227,58 per ciascuna polizza: nessun danno da perdita del capitale, quindi, sussiste, atteso che le polizze garantiscono la conservazione del patrimonio investito;
c) il sig. avrebbe dovuto fornire la prova positiva di un pregiudizio patrimoniale CP_1 eziologicamente riconducibile al deficit informativo, ma tale onere risulta inadempiuto, mancando anche ogni allegazione del pregiudizio patrimoniale (che certo non può essere individuato nell'impossibilità di recesso anticipato se non con il consenso dei beneficiari, essendo questo un effetto della rinuncia al potere di revoca, liberamente sottoscritta dal sig.
. CP_1
Devono quindi ritenersi infondate le difese del sig. CP_1
Tornando alla domanda di ripetizione formulata dall'assicurazione, deve rilevarsi che le due polizze vita indicavano quali beneficiari in caso di morte, con rinuncia al potere di revoca, i sigg.ri e (che hanno accettato formalmente la designazione contrattuale), e, Pt_3 Parte_2 pertanto, la liquidazione anticipata del capitale assicurato, in assenza del consenso scritto dei menzionati beneficiari, non poteva essere disposta in favore del sig. e ciò in Controparte_1 applicazione dell'art. 1921 c.c. e dall'art. 15.1 CGA (cfr. all. 9 atto citazione).
Ne deriva, ex art. 2033 c.cc., l'obbligo del sig. di restituire le somme Controparte_1 indebitamente percepite.
Sono state versate in atti le copie dei due bonifici bancari per mezzo dei quali la compagnia attrice ha corrisposto al sig. l'importo complessivo di euro 90.455,16 (doc.
7-8 atto Per_3 citazione). La circostanza dell'avvenuto pagamento non risulta, peraltro, contestata dalla parte convenuta, la quale, anzi, ne dà atto nella missiva del 18 settembre 2021.
Di tali importi deve essere disposta la restituzione,
Sulle somme sono dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale (27.6.2022), non risultando la mala fede dell'accipiens (cfr. art. 2033 c.c.); nessuna rivalutazione è dovuta, trattandosi di debito di valuta.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.
13 Da respingere è la domanda ex art. 96 cpc, in assenza dello stato soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna a restituire alla la somma di euro Controparte_1 Parte_1
90.455,16, oltre interessi legali dalla domanda;
2) respinge le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
3) condanna a rifondere alla le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad euro 786,00 per rimborso spese non imponibili;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico del sig. Controparte_1
5) respinge la domanda ex art 96 cpc formulata dalla Parte_1
Roma il 6.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44855/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservata in decisione in data 18 giugno 2025, con termine per memorie di replica al 6 ottobre 2025, e vertente tra
TRA
, con il patrocinio dell'Avv. Stefania Iasonna Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Raimondi Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: richiesta di ripetizione somme su Polizza Vita
CONLUSIONI DELLE PARTI
Per (cfr. note ex art. 183,comma 6, n.1, cpc, richiamate nelle note Parte_1 di trattazione scritta)
a) accertare e dichiarare che il sig. con riferimento alle polizze vita n. Controparte_1
372/109820 e n. 372/109821 - avendo designato, ai sensi dell'art. 1920, comma 2, c.c., quali beneficiari in caso morte i sig.ri e ed avendo espressamente Parte_2 Parte_3 rinunciato, ai sensi dell'art. 1921, comma 2, c.c., al potere di revoca dei predetti beneficiari, con dichiarazioni sottoscritte in data 9.2.2019, accettate contestualmente dai sig.ri Pt_2
e - ha illegittimamente richiesto la liquidazione anticipata delle polizze vita
[...] Parte_3
n. 372/109820 e n. 372/109821, senza il preventivo obbligatorio consenso dei beneficiari
1 designati, sig.ri e e ciò in violazione del disposto di cui all'art. 1921, Parte_2 Parte_3 comma 2, c.c., e delle condizioni contrattuali delle polizze vita sottoscritte;
b) accertare e dichiarare, conseguentemente, l'errore materiale, posto in essere dalla
[...]
nel corrispondere al sig. - a titolo di liquidazione Parte_1 Controparte_1 anticipata delle polizze n. 372/109820 e n. 372/109821 - l'importo complessivo di € 90.455,16, disposto con i due bonifici bancari, dell'importo di € 45.227,58 cadauno, effettuati dalla
[...]
in suo favore, in data 23.8.2021, e, conseguentemente, il diritto della Parte_1
alla restituzione di detto importo di € 90.455,16, da parte del Parte_1 sig. ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 Controparte_1
c.c. all'indennizzo della relativa diminuzione patrimoniale, pari ad € 90.455,16, importo erroneamente corrisposto dalla ed indebitamente percepito dal Parte_1 sig. Controparte_1
c) per l'effetto, dunque, condannare il sig. al pagamento, in favore della Controparte_1
Compagnia odierna attrice, della somma di € 90.455,16, che dovrà essere maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, a far data dal 23.8.2021;
d) per le ragioni ed i motivi tutti esposti in narrativa della presente memoria, rigettare tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale, da parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto sfornite di prova e destituite di qualsivoglia fondamento, sia in fatto, che in diritto.
e) condannare il sig. al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., nella misura che sarà determinata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
f) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Per Servi (cfr. note di trattazione scritta)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione
e istanza, rigettate tutte le domande avanzate da parte attorea, per le ragioni in fatto e in diritto esposte con il presente atto.
Voglia, altresì, in via riconvenzionale:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni formulato con il presente atto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che le firme presenti sulla proposta n. 10555161 – polizza n. 372/0109820 e sulla proposta n.
10555162 – polizza n. 372/0109821 e sui documenti a esse allegati, come meglio descritti in premessa, non sono state apposte dal Sig. pertanto dichiarare inesistenti, nulle Controparte_1 ovvero comunque totalmente inefficaci e improduttive di qualunque effetto le polizze vita n.
2 372/109820 - proposta n. 10555161 e n. 372/109821 - proposta n. 10555162 e ogni altro allegato a esse riconducibile;
- IN VIA ALTERNATIVA E/O SUBORDINATA NEL MERITO, accertare la sussistenza del dolo
o dell'errore essenziale e, quindi, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia ovvero l'annullabilità delle polizze vita n. 372/109820 - proposta n. 10555161 e n. 372/109821 - proposta n. 10555162
e ogni altro allegato a esse riconducibile, conseguentemente rigettare le domande proposte nell'atto di citazione dalla Parte_1
- in ogni caso rigettare le domande proposte nell'atto di citazione dalla Parte_1
poiché infondate nel rito e nel merito, per i motivi articolati e stante la completa assenza
[...] di elementi probatori a sostegno di quanto dedotto e richiesto;
- IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, in caso di accoglimento delle domande avverse, rigettare la domanda di riconoscimento degli interessi sulle somme relative alle polizze per le ragioni esposte in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 La ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione delle somme – pari a complessivi euro 90.455.16 – erroneamente corrispostegli sulla base delle polizze nn. 372/109820 e 372/109821.
Ha dedotto in particolare che:
- il sig. in data 9 febbraio 2019, aveva sottoscritto con la società attrice due Controparte_1 contratti di assicurazione sulla vita denominati “Zurich Target Plus”, e segnatamente: a) la polizza n. 372/0109820, con premio unico lordo di € 45.000,00, che prevedeva, quale beneficiario in caso morte, il sig. b) la polizza n. 372/0109821, con premio lordo Parte_2 di € 45.000,00, che prevedeva, quale beneficiaria in caso morte, la sig.ra Parte_3
- contestualmente, sempre in data 9.2.2019, il sig. con due dichiarazioni di Controparte_1 designazione ai sensi dell'art. 1920 c.c., allegate alle polizze, aveva espressamente rinunciato, ai sensi dell'art. 1921, co. 2 c.c., al potere di revoca dei beneficio ed i sigg.ri e Pt_3 Pt_2 avevano apposto la propria sottoscrizione per accettazione;
[...]
- la società, con due missive del 22.2.2019 inviate a mezzo mail, aveva comunicato al sig. la data di decorrenza dei contratti assicurativi e le informazioni principali Controparte_1 riguardanti le garanzie;
3 - con due richieste separate, pervenute a in data 18.8.2021, il sig. Parte_1 aveva richiesto la liquidazione anticipata di entrambe le polizze e la società Controparte_1 aveva provveduto, in data 23.8.2021, ad effettuare in favore dell'assicurato un primo bonifico bancario di € 45.227,58, a titolo di liquidazione totale della polizza n. 372/109820, ed un secondo bonifico bancario di € 45.227,58, a titolo di liquidazione totale della polizza n.
372/109821;
- parte attrice, a seguito dei controlli effettuati subito dopo l'esecuzione dei due bonifici, aveva constatato che - per mero errore nella gestione delle procedure di liquidazione delle polizze - il sig. non aveva allegato alla richiesta di liquidazione le dichiarazioni di Controparte_1 consenso sottoscritte dai beneficiari designati, sigg.ri e necessarie, ai Parte_2 Parte_3 sensi di legge nonché in virtù delle condizioni contrattuali, per poter procedere alla liquidazione anticipata;
- preso atto dell'errore, la con lettera del 31.8.2021, aveva Parte_1 richiesto al sig. la restituzione dell'importo complessivo di € 90.455,16; Controparte_1
- successivamente, per il tramite del proprio legale di fiducia, la compagnia, con lettera racc.
a.r. del 4.10.2021, aveva reiterato la richiesta di restituzione ma il sig. a mezzo Controparte_1 del proprio legale, aveva riscontrato la diffida contestandone il fondamento e richiedendo copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale;
- la , pur contestando il contenuto della predetta comunicazione, Parte_1 aveva trasmesso le copie della documentazione richiesta (copie delle due polizze, con contestuali rinunce al potere di revoca dei beneficiari);
- il sig. con successiva mail del 4.2.2022, aveva contestato nuovamente la Controparte_1 richiesta di restituzione, disconoscendo la documentazione inviatagli dalla compagnia e le sottoscrizioni ivi apposte;
-le contestazioni erano tuttavia infondate, avendo il sig. rinunciato per iscritto Controparte_1 al potere di revoca della designazione dei due beneficiari, sicché non avrebbe potuto richiedere ed ottenere la liquidazione anticipata delle due polizze vita, senza contestualmente ottenere il consenso dei sigg.ri e consenso mai pervenuto alla compagnia;
Parte_2 Parte_3
- non risultava che i beneficiari designati fossero a conoscenza della liquidazione delle polizze vita, avvenuta senza il loro consenso, con la conseguenza che questi avrebbero avuto pieno titolo per richiedere alla la corresponsione dell'importo Parte_1 complessivo già liquidato al sig. con grave pregiudizio per la , la quale era esposta CP_1 Pt_1 al rischio di ulteriore pagamento anche ai beneficiari;
4 - risultava, pertanto, legittima la richiesta della compagnia di ottenere la restituzione della somma complessiva erroneamente corrisposta in favore del sig. ai sensi Controparte_1 dell'art. 2033 c.c. ovvero in subordine dell'art. 2041 c.c., maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo.
1.2 Si è costituito in giudizio il sig. contestando integralmente la domanda Controparte_1 attorea ed in particolare deducendo che:
- il Sig. non aveva sottoscritto le due polizze vita né tantomeno i documenti ad esse allegati CP_1 che l'attrice aveva posto a fondamento delle proprie richieste;
- egli non era mai entrato in possesso delle polizze vita n. 372/109820 e n. 372/109821 né aveva mai ricevuto comunicazioni in merito ad esse, al loro contenuto, alle loro condizioni, alla loro decorrenza o ai loro beneficiari;
- il sig. non aveva mai sottoscritto il contratto di conto corrente con la CP_1 Parte_4 sul quale sarebbero confluite le somme per il pagamento dei premi assicurativi delle due polizze;
- i due contratti ed i documenti ad essi allegati erano inficiati da vizi insanabili per essere stato il consenso del contraente carpito con dolo, utilizzando artifizi e raggiri tali da indurre lo stesso in errore ed a porre in essere un negozio che, altrimenti, non avrebbe concluso;
- il sig. non avrebbe mai voluto privarsi di una somma così rilevante, versando egli in una CP_1 difficile situazione economica nonché in uno stato di particolare fragilità psicofisica a causa delle gravi condizioni di salute della sorella , deceduta in quegli stessi giorni, in data Per_1
21/02/2019;
- su entrambi i documenti denominati "richiesta di accettazione irrevocabile del beneficio” non era indicato il numero di polizza corrispondente, con la conseguente impossibilità di ricondurli ai contratti di polizza fatti valere dall'attrice;
- il comportamento scorretto tenuto dall'attrice integrava la fattispecie del dolo civilistico o dell'errore, con la conseguenza che i contratti risultavano annullabili ai sensi dell'art. 1427 c.c;
- erano rimasti inadempiuti gli obblighi generali previsti dall'art. 5 co. 3 del D.Lgs n. 206 del
2005 nonché gli obblighi di informazione previsti per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali di cui agli articoli 49 e ss. del predetto decreto, ponendo il consumatore nella impossibilità di comprendere il contenuto e gli effetti derivanti dalla sottoscrizione delle due polizze vita.
Su tali presupposti, ha chiesto di respingere la domanda ed ha avanzato domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità (a fronte del disconoscimento delle firme) e/o l'annullamento (per vizio del consenso, sub specie di dolo o errore) delle polizze.
5 1.3 Previo ordine di esibizione di documenti, espletamento di interrogatorio formale, prova per testi e CTU grafologica, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda attorea ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la Parte_5 ripetizione delle somme erroneamente corrisposte al sig. in esecuzione delle Controparte_1 due polizze vita rispettivamente n. 372/0109820 e 372/0109821 (cfr. doc.
2-3 atto cit.), recanti quali beneficiari in caso di morte i sigg.ri e Pt_2 Parte_3
La Compagnia ha prodotto agli atti di causa non solo la copia delle predette polizze ma anche le copie delle “richieste di accettazione irrevocabile del beneficio” con le quali, contestualmente alla sottoscrizione dei due contratti, il sig. ha rinunciato al potere di revoca dei beneficiari, CP_1 ex art. 1921 c.c., ed i due designati hanno formalmente accettato il beneficio.
Sono inoltre in atti le copie dei due questionari per la rilevazione dei bisogni assicurativi somministrati dalla compagnia al sig. precedentemente alla stipula dei contratti. CP_1
Risulta, poi, documentato sia il pagamento, peraltro non contestato dal convenuto, degli importi per i quali l'attrice ha avanzato richiesta di ripetizione (cfr. doc.
7-8 atto di citazione), sia la richiesta di liquidazione anticipata delle due polizze formulata dal sig. (doc.
5-6 atto cit.). CP_1
Va evidenziato che, dall'esame delle richieste di liquidazione, risulta evidente come il convenuto (al contrario di quanto dichiarato nelle proprie difese ed in sede di interrogatorio formale) era a conoscenza dei due prodotti assicurativi acquistati, i cui dati identificativi erano specificamente richiamati nelle richieste. Peraltro, nella sezione D delle richieste di liquidazione (pag. 3 doc.
5-6 atto cit.), il sig. in corrispondenza della dichiarazione circa CP_1 la relazione tra contraente ed i beneficiari per il caso morte, indicava “parente o affine”, manifestando, dunque, di essere a conoscenza dei soggetti indicati quali beneficiari in caso di morte (si tratta dei due nipoti, figli di un fratello).
A ciò si aggiunga che, nella comunicazione del 18 settembre 2021 inviata dal sig. alla CP_1 compagnia assicuratrice (all. 17 memoria 183 co. 6 n. 2 cpc) – la cui autenticità non è Pt_1 stata contestata – l'assicurato, lungi dal disconoscere l'esistenza dei due contratti, che anzi riconosce esplicitamente di aver sottoscritto, confermando altresì di aver incassato la liquidazione anticipata delle due polizze, si è limitato unicamente a disconoscere la sottoscrittone apposta sulle rinunce al potere di revoca dei beneficiari (la nota così reca: “è mia intenzione trattenere la somma da Voi accreditatami, nel pieno esercizio dei miei diritti, in quanto, ribadisco, non ho mai firmato alcuna rinuncia alla revoca dei beneficiari né al momento della sottoscrizione del contratto né successivamente, non mi è mai pervenuta alcuna comunicazione di accettazione dei beneficiari”).
6 Non coglie, dunque, nel segno la difesa del convenuto quando ha affermato che il sig. era CP_1 venuto a conoscenza della documentazione assicurativa solo dopo che, grazie all'intervento del proprio legale di fiducia, la compagnia gliene ebbe trasmesso copia.
Peraltro, la compagnia ha prodotto copia delle due comunicazioni informative inviate a mezzo mail (seppure prive delle ricevute di ricevimento) al sig. in data 22 febbraio 2019, giusta CP_1
l'espressa autorizzazione fornita dall'assicurato che indicava nel contratto l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto (cfr. doc.
2 – 3 – 4 atto cit.).
Pur in assenza delle ricevute di ricevimento delle mail, la compilazione dettagliata e la sottoscrizione delle due richieste di liquidazione, unitamente al contenuto della missiva del 18 settembre 2021, portano a concludere che il convenuto fosse a conoscenza dei due prodotti assicurativi. Ciò a desumere che la avesse già in precedenza Parte_1 ottemperato al proprio obbligo di trasmettere al contraente tutta la documentazione contrattuale dallo stesso sottoscritta.
Neppure ha trovato riscontro la deduzione del sig. il quale afferma che il conto corrente CP_1 bancario n. 474/83888609 aperto presso la , con decorrenza dal giorno 11 Parte_4 febbraio 2019 ed estinto in data 9 dicembre 2020 (cfr. deposito avv. Iasonna del 14.06.24), non sarebbe a lui riconducibile. Il legale di parte attrice, a seguito dell'ordine di esibizione disposto da questo Tribunale, ha depositato agli atti il riscontro fornito dall'Istituto di credito, il quale ha confermato l'esistenza del conto corrente intestato al sig. allegando copia degli estratti CP_1 conto da cui risultano i versamenti delle somme che sono, poi, state trattenute per il pagamento dei premi assicurativi.
Quanto all'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto circa l'impossibilità di ricondurre, in via immediata, le dichiarazioni contenenti la rinuncia al potere di revoca alle polizze vita sottoscritte, la stessa non risulta fondata, vuoi perché non risulta che il sig. intrattenesse CP_1 altri rapporti negoziali con la compagnia diversi dalle due polizze vita, vuoi perché risulta pacifico (oltre che documentato, cfr. pag. 3 delle due proposte, indicanti, rispettivamente, quali beneficiari, i sig.ri e che le due polizze indicavano quali beneficiari, in Pt_3 Parte_2 caso di morte, rispettivamente i sigg.ri e Pt_3 Parte_2
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste il quale ha riferito che: “andai Testimone_1
a casa del sig. , era presente anche suo fratello ed i nipoti, figli del fratello di CP_1
, e . Era presente anche una sorella di che mi avevano detto CP_1 Pt_3 Pt_2 CP_1 essere malata terminale. Aggiunsero che la sorella di - non so se in esclusiva o con CP_1
- aveva una liquidità che voleva utilizzare in un investimento che fosse sicuro e CP_1
7 garantisse un minimo di rendimento. Adr: Parlai delle polizze e loro manifestarono interesse.
Nelle polizze vennero successivamente investiti 90.000,00 euro ma la disponibilità che essi avevano era maggiore. Visto che erano interessati, successivamente mi recai nuovamente da
per far firmare le polizze e in quell'occasione erano presenti anche i suoi nipoti. CP_1
voleva che un giorno i soldi andassero ai suoi nipoti. sottoscrisse tutte le CP_1 CP_1 polizze davanti a me e i nipoti sottoscrissero le accettazioni come beneficiari. Adr: Nel 2019, data alla quale si riferiscono i fatti, il sig. stava bene ed era perfettamente Controparte_1 deambulante. Voglio precisare che ho successivamente rivisto il sig. prima al funerale CP_1 della sorella (nel 2019) e poi un'altra volta nel novembre 2020, quando venne presso il mio studio insieme a una ragazza (che non era che si presentava come sua TE. In Parte_3 quell'occasione parlò sempre e solo questa ragazza e mi venne chiesto di chiudere il conto del sig. La ragazza chiese anche informazioni sulle polizze di cui si discute. Il CP_2 CP_1
Sig. Servi rimase sempre zitto, salvo su mia specifica domanda rispose che era d'accordo che fosse presente questa TE ed era d'accordo sulla chiusura del conto. Preciso che il c/c
a cui mi riferisco è quello che fu aperto in occasione della stipula delle polizze, su CP_2 cui accreditò l'importo di euro 90.000,00, utilizzato come provvista ai fini della CP_1 sottoscrizione della polizza. Adr: Servi sottoscrisse davanti a me tutta la polizza compresi gli allegati;
i nipoti sottoscrissero l'accettazione come beneficiari. Ciò avvenne lo stesso giorno, in unico contesto temporale. Il contratto è in triplice copia, con carta copiativa;
una copia viene lasciata al cliente. ADR Alla compilazione dei moduli ho provveduto io, davanti al cliente, quello stesso giorno. Adr: l'assicurazione è obbligata a inviare al contraente la polizza accettata in originale. Se viene richiesto, copie delle polizze le inviamo anche via mail. Di questi adempimenti si occupa la compagnia…”.
A fronte della documentazione prodotta dalla Società attrice, il sig. nella propria CP_1 comparsa di risposta, ha contemporaneamente affermato di non avere mai sottoscritto la documentazione assicurativa e che i contratti erano annullabili per dolo ed errore.
Orbene, sebbene le due affermazioni siano logicamente inconciliabili, in ogni caso si formulano le seguenti considerazioni.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su tutti i documenti prodotti da parte attrice, è stata effettuata in corso di causa una CTU grafologica i cui esiti si condividono e sinteticamente si riportano di seguito.
Il CTU, a seguito dell'esame comparativo tra la documentazione prodotta in atti e le scritture di raffronto, ha concluso per l'autografia delle firme apposte sulle polizze, giungendo a conclusioni diverse, ritenendole apocrife, quanto alle firme apposte sui questionari IDD
8 (questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente), e ciò c rifermento ad entrambe le polizze (doc. 15b – allegato alla polizza n. 10555162 e doc. 16b – allegato alla polizza n. 10555161).
In particolare, il CTU ha riferito nel proprio elaborato che: “…sui documenti su cui sono apposte le sottoscrizioni in verifica non sono emersi indizi d'artificiosità dovuti alla soggiacente presenza di scritturazioni “pilota” ottenute, ad esempio, con un lapis, né artefazioni aggiuntive di sorta prodotte con altri inchiostri…è emerso che le sottoscrizioni X9
e X19 apposte rispettivamente sul questionario IDD – questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente (Doc. 15b - Polizza n. 10555162) e sul questionario IDD – questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente (Doc. 16b - Polizza n.
10555161), sono state vergate da una mano differente rispetto alla fonte grafomotoria che ha vergato il resto delle sottoscrizioni in verifica. Le sottoscrizioni in verifica, escluse le sottoscrizioni X9 e X19, risultano essere vergate da un'unica mano in quanto i gesti grafici delle contestate presentano concordanze nella conduzione del movimento, nonché concordanze di specifici automatismi realizzativi…Le corrispondenze osservate detengono, per quantità e qualità, rilevanza decisiva e consentono di attribuire le sottoscrizioni denominate nella presente relazione X1-X8, X10-X18 e X20, apposte sui seguenti documenti prodotti dall'attrice
all'azione grafica del Sig. come già riferito a Parte_1 Parte_6 pag. 81 del presente elaborato, le sottoscrizioni X9 e X19, non possono essere attribuita all'azione grafica del Sig. ”. Parte_6
Quanto alle osservazioni critiche mosse alla consulenza da entrambe le parti costituite, le stesse sono state oggetto di esame e replica da parte del CTU, il quale ha osservato, quanto alle contestazioni sollevate dalla CTP di parte convenuta che “…questo CTU ritiene che le verificande non siano frutto di un tentativo di imitazione eseguito tramite un modello di riferimento tanto più che le concordanze rilevate tra le contestate X1-X8, X10-X18 e X20 e le comparative sono di natura sostanziale e quindi escludono tale ipotesi. Per le ragioni sopra esposte lo scrivente CTU non concorda con quanto affermato dalla Collega Dott.ssa Per_2
e conferma che le sottoscrizioni X1-X8, X10-X18 e X20, apposte sulle due polizze oggetto di causa sono autografe…” e, quanto alle contestazioni sollevate da parte attrice (circa le sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi) che “…Nelle verificate X9-X19 la concavità della curvatura della base della lettera “l” è maggiore rispetto alle comparative C2-
C7 e C11; 2) Solo in C9 l'occhiello della “o” è chiuso con precisione in quanto in C4 sono presenti dei tratti angolosi che indicano un rallentamento del gesto scrittorio assente nelle verificate X9 e X19; 3) Non sono presenti cambi di direzione repentini ma tale similarità non
9 può essere considerata una concordanza utile a stabilire l'unicità di mano tra le contestate X9-
X19 e le comparative in quanto sono state rilevate nel presente elaborato numerose discordanze di natura sostanziale;
4) In entrambi i gruppi a confronto il taglio orizzontale della lettera “t”
è ascendente ma in X9 è addossato rispetto al gramma discendente ed è sopraelevato in X19; nelle sottoscrizioni comparative il taglio orizzontale della lettera interseca il gramma discendente;
5) Nelle verificate X9-X19 la stabilità del movimento è maggiore rispetto alle autografe comparative;
6) Il puntino della “i” rovesciato verso destra nella verificata X9 non si ritrova nelle comparative;
anche il movimento ascendente presente nella verificata X19 che unisce il puntino con il corpo della lettera è assente in comparazione;
7) La fedeltà al modello canonico si riscontra sia nelle verificate X9-X19 che nelle comparative ma l'accuratezza e la leggibilità sono differenti;
8) Sia nelle verificate X9-X19 che nelle comparative prevale la curvilineità delle lettere e dei collegamenti;
tuttavia, il movimento angoloso alla base della lettera “l” all'interno del nome presente nelle comparative è assente nelle verificate X9-X19;
9) La zona media è maggiormente strutturata nelle verificate X9-X19 rispetto alle autografe comparative;
10) Nelle verificate X9-X19 sono presenti dei saltellamenti di alcuni gruppi di lettere assenti in comparazione;
11) La conformazione della maiuscola “V” è differente in quanto nelle verificate X9-X19 sono assenti tutte le incertezze e le ammaccature nei tratti discendenti presenti in comparazione…. a) In una prima fase è stato stabilito che le sottoscrizioni X9 e X19, sono state vergate da una mano differente rispetto alla fonte grafomotoria che ha vergato le sottoscrizioni contestate X1-X8, X10-X18 e X20; b) In una seconda fase è stato accertato che le sottoscrizioni contestate X1- X8, X10-X18 e X20, provengono da un'unica fonte grafomotoria;
c) In una terza fase sono stati effettuati i confronti tra le sottoscrizioni in verifica X1-X8, X10-X18 e X20 e le scritture comparative;
dai confronti
è emerso che tali sottoscrizioni sono autografe. Dal momento in cui è stato stabilito che le verificate X9-X19 provengono da una differente fonte grafomotoria rispetto alle contestate X1-
X8, X10- X18 e X20, ed è stato stabilito che le verificate X1-X8, X10-X18 e X20, tutte vergate da un'unica mano, sono autografe, è avvio che le contestate X9-X19 sono necessariamente apocrife…”.
L'esame del CTU, peraltro, è stato condotto per ben due volte, avendo questo giudice chiesto al consulente di ripetere gli accertamenti, utilizzando scritture comparative diverse da quelle assunte come termine di confronto nella prima sessione peritale;
si ritiene, quindi, che le conclusioni contenute nella relazione siano tecnicamente condivisibili ed utilizzabili ai fini della presente decisione.
10 Dall'esame della CTU si ricava, dunque, che sono autografe le sottoscrizioni apposte sulle due polizze, sulle dichiarazioni di accettazione del beneficio con rinuncia al potere di revoca dei beneficiari e sulle due richieste di liquidazione anticipata;
sono, di contro, apocrife le sottoscrizioni apposte sui due questionari per la profilazione del rischio e del cliente.
Orbene, questo essendo il materiale istruttorio a disposizione, occorre osservare quanto segue:
- risulta provato che il sig. ha sottoscritto di proprio pugno le due polizze vita in CP_1 discussione, le due dichiarazioni di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari, le due richieste di liquidazione anticipata delle polizze nonché la missiva del 18 settembre 2021 con la quale ha contestato la richiesta di ripetizione delle somme avanzata dalla;
Parte_1
- è, altresì, provato, dunque, che il contraente fosse a conoscenza che le due polizze avevano quali beneficiari i sig.ri e (che le avevano formalmente accettate) così come Pt_2 Parte_3 pure che egli avesse volontariamente rinunciato al potere di revoca dei beneficiari ex art. 1921
c.c.; del resto, tale circostanza si deduce anche dal contenuto delle due richieste di liquidazione anticipata nelle quali – come osservato sopra – compare la dicitura “parente o affine” nella sezione dedicata all'indicazione dei beneficiari per il caso morte;
- sono risultate, di contro, apocrife le sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi prodotti dalla parte convenuta;
- nessuna contestazione è stata mossa circa il buon esito dei pagamenti effettuati dalla compagnia assicuratrice né tantomeno circa gli importi degli stessi.
Essendo state le polizze regolarmente sottoscritte, deve escludersene la nullità.
La difesa di parte convenuta ha, però, anche contestato la validità dei due contratti, assumendo la ricorrenza di un vizio del consenso, sub specie di dolo o errore, ed ha chiesto per l'effetto l'annullamento degli stessi.
E tuttavia non è stata offerta alcuna prova né degli artifici e raggiri, né dell'incidenza dei medesimi sulla manifestazione della volontà e sul consenso prestati dal sig. CP_1
In materia di dolo contrattuale, la Suprema Corte ha affermato che “…il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre
l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto
11 comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima… (Cass. Ord. 25968/21).
Come già osservato, nel caso di specie il sig. (sui cui gravava il relativo onere) non ha CP_1 prodotto alcuna prova che consenta di ritenere sussistente una condotta dolosa dell'agente della compagnia assicurativa tale da comprimere la capacità di autodeterminazione negoziale del contraente.
Né tantomeno può ritenersi provato che la conclusione del contratto sia stata frutto di un errore ex artt. 1428 e ss. c.c.
Anche sul punto si osserva che, secondo il costante insegnamento della Cassazione Civile, in tema di errore/vizio del consenso, operano “le regole ordinarie di distribuzione dell'onere probatorio, rimanendo a carico dell'attore la prova dell'esistenza e dell'essenzialità dell'errore
e, altresì, della sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione la cui prova non può che spettare a chi richiede l'annullamento (cfr. ex multis Cass.
23409/22).
Ebbene, il convenuto non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un errore avente i caratteri della essenzialità e riconoscibilità, non potendo, dunque, ritenersi accertato che per effetto di esso la volontà del sig. sia stata influenzata da una falsa rappresentazione della realtà che CP_1 lo avrebbe indotto a stipulare un contratto per lo stesso pregiudizievole.
Né la natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi può portare a ritenere fondate le domande riconvenzionali proposte dal sig. CP_1
Al riguardo, deve rilevarsi che: Part
- nei questionari (le cui firme sono state riconosciute apocrife) si legge, quanto alle esigenze assicurative “investire/risparmiare” e, quanto alle aspettative attese dall'investimento
“il mio investimento assicurativo deve essere in grado di conservare il capitale o l'importo della rendita al termine del periodo di detenzione raccomandato”;
- l'apocrifa delle firme ridonda nell'inadempimento rispetto agli obblighi informativi;
- e, tuttavia, l'eventuale violazione degli obblighi di informazione non determina l'invalidità del contratto, non incidendo sulla genesi di questo, determinando conseguenze solo risarcitorie, nel caso di domanda di accertamento di responsabilità per asseriti danni subiti dalla parte, sulla quale peraltro grava l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra danno e l'inadempimento;
- di contro, nel caso di specie la difesa del convenuto ha chiesto di dichiarare la nullità/annullabilità del contratto (domande, come già detto, prive di fondamento), senza proporre domande risarcitorie;
12 - a ciò deve aggiungersi che: a) la sottoscrizione delle polizze, l'indicazione dei beneficiari e la rinuncia al potere di revoca (debitamente firmate) corrispondo alle scelte del sig. sulle CP_1 quali nessuna ricaduta può avere la mancata sottoscrizione dei questionari IDD;
b) nessuna perdita del capitale vi è stata, atteso che, a fronte dell'investimento di euro 45.000,00 su ciascuna delle polizze, al momento della liquidazione il capitale era rimasto integro, essendo stato incassato l'importo di € 45.227,58 per ciascuna polizza: nessun danno da perdita del capitale, quindi, sussiste, atteso che le polizze garantiscono la conservazione del patrimonio investito;
c) il sig. avrebbe dovuto fornire la prova positiva di un pregiudizio patrimoniale CP_1 eziologicamente riconducibile al deficit informativo, ma tale onere risulta inadempiuto, mancando anche ogni allegazione del pregiudizio patrimoniale (che certo non può essere individuato nell'impossibilità di recesso anticipato se non con il consenso dei beneficiari, essendo questo un effetto della rinuncia al potere di revoca, liberamente sottoscritta dal sig.
. CP_1
Devono quindi ritenersi infondate le difese del sig. CP_1
Tornando alla domanda di ripetizione formulata dall'assicurazione, deve rilevarsi che le due polizze vita indicavano quali beneficiari in caso di morte, con rinuncia al potere di revoca, i sigg.ri e (che hanno accettato formalmente la designazione contrattuale), e, Pt_3 Parte_2 pertanto, la liquidazione anticipata del capitale assicurato, in assenza del consenso scritto dei menzionati beneficiari, non poteva essere disposta in favore del sig. e ciò in Controparte_1 applicazione dell'art. 1921 c.c. e dall'art. 15.1 CGA (cfr. all. 9 atto citazione).
Ne deriva, ex art. 2033 c.cc., l'obbligo del sig. di restituire le somme Controparte_1 indebitamente percepite.
Sono state versate in atti le copie dei due bonifici bancari per mezzo dei quali la compagnia attrice ha corrisposto al sig. l'importo complessivo di euro 90.455,16 (doc.
7-8 atto Per_3 citazione). La circostanza dell'avvenuto pagamento non risulta, peraltro, contestata dalla parte convenuta, la quale, anzi, ne dà atto nella missiva del 18 settembre 2021.
Di tali importi deve essere disposta la restituzione,
Sulle somme sono dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale (27.6.2022), non risultando la mala fede dell'accipiens (cfr. art. 2033 c.c.); nessuna rivalutazione è dovuta, trattandosi di debito di valuta.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.
13 Da respingere è la domanda ex art. 96 cpc, in assenza dello stato soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna a restituire alla la somma di euro Controparte_1 Parte_1
90.455,16, oltre interessi legali dalla domanda;
2) respinge le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
3) condanna a rifondere alla le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad euro 786,00 per rimborso spese non imponibili;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico del sig. Controparte_1
5) respinge la domanda ex art 96 cpc formulata dalla Parte_1
Roma il 6.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
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