Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 152/2023 r.g.a. vertente
TRA
, nato a [...] P.G. il 2.8.1934, c.f. Parte_1 [...]
, , nato a [...] P.G. il C.F._1 Parte_2
18.2.1937, c.f. , nata a CodiceFiscale_2 Parte_3
Barcellona P.G. il 18.1.1946, c.f. , e CodiceFiscale_3
, nata a [...] P.G. il 1° gennaio 1940, c.f. CP_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Antonina C.F._4
Costantino,
Appellanti
E
quale società incorporante la Controparte_2 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, p.i. , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Natalia Cimino,
Appellato
E
nato a [...] P.G. il 28.8.1933, c.f. Controparte_4 [...]
C.F._5
Appellati contumaci
1
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione del 19 marzo 2011, , Parte_1
e proprietari del Parte_2 Parte_3
fabbricato a cinque elevazioni fuori terra sito in Barcellona P.G., Via
Ten. Col. e , titolare di un esercizio CP_5 CP_1
commerciale sito nella stessa via, convenivano in giudizio, innanzi al
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la Controparte_3
e Esponevano che in data 5 Controparte_3 CP_4
dicembre 2003 l'autovettura Fiat Tempra, Targata PR 586404, di proprietà del , incendiatasi mentre era in sosta nella Via CP_4
Medaglie D'Oro Stefano Cattafi in prossimità dell'incrocio con la Via
Ten. era andata a sbattere, avvolta dalle fiamme, CP_6 CP_5
contro il muro (lato Via Arcodaci) del fabbricato suddetto, danneggiando parti comuni del suddetto fabbricato e porzioni di proprietà esclusiva, nonché l'esercizio commerciale della , CP_1
che era stata costretta a sospendere per diversi giorni sia l'attività di rivendita dei prodotti di e della Ricevitoria Lotto, CP_7 Pt_4
che l'attività di vendita dei generi alimentari. Aggiungevano che la che assicurava l'autovettura per i danni Controparte_3
provocati a terzi dalla circolazione, aveva corrisposto ad essi attori una somma non pienamente satisfattiva dei danni subiti, ragione per cui agivano per l'integrale ristoro dei pregiudizi patiti.
Nella costituzione della e del , veniva Controparte_8 CP_4
svolta l'istruzione probatoria, al cui esito il Tribunale fissava, per la
2 precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, l'udienza del 24.5.2022, la quale veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti.
All'udienza successiva 7.7.2022 il Tribunale ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del giudizio sulla base della seguente motivazione: “rilevato che il mancato deposito delle note di scritte trattazione equivale ad assenza all'udienza delle parti, con conseguente rinvio della causa ai sensi degli artt 309-181 c.p.c. Rilevato altresì che l'ordinanza di rinvio della causa all'udienza odierna, ai sensi dell'artt 309-181 c.p.c. del
24.05.2022, è stata comunicata alle parti in data 24.05.2022…”
Per la riforma dell'ordinanza predetta hanno proposto appello
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Hanno evidenziato l'erroneità della declaratoria di CP_1
estinzione, dal momento che all'udienza del 7.7.2022 gli attori erano comparsi depositando tempestivamente le note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4 , del d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020, e hanno riproposto le domande di merito formulate in primo grado.
Si è costituita la eccependo la Controparte_8
inammissibilità del gravame per sua tardività e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande avanzate da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione gli appellanti deducono l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'avere ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.. La predetta ordinanza è stata emessa, infatti, su un presupposto di fatto erroneo costituito dalla mancata comparizione delle parti all'udienza. Contrariamente a quanto
3 ritenuto dal primo giudice, gli attori erano comparsi all'udienza, tenutasi in modalità c.d. “cartolare”, mediante il tempestivo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221 del d.l. 34/2002 sopra citato.
In via preclusiva di ogni ulteriore esame della controversia va rilevata la tardività dell'appello non già per il profilo evidenziato dalla
[...]
, vale a dire per la decorrenza del termine lungo di Controparte_8
impugnazione, bensì per la decorrenza del termine breve per impugnare.
Va preliminarmente osservato che l'ordinanza di estinzione del giudizio emessa dal giudice monocratico di primo grado ha valore di sentenza e come tale va impugnata con l'appello.
Ora, l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione veniva comunicata al procuratore dei solo in data 11.7.2022, sicchè l'appello Parte_1
notificato in data 13.2.2023 sarebbe tempestivo se rapportato al termine c.d. lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.., tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale e del fatto che il termine ultimo per l'impugnazione (11.2.2023) veniva a scadere nella giornata di sabato, sicchè lo stesso si era prorogato fino al successivo 13.2.2023, ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..
Sennonché, gli attori con istanza depositata nel giudizio di primo grado in data 7.11.2022 chiedevano la revoca dell'ordinanza emessa in data 7.7.2022 con conseguente rimessione della causa sul ruolo.
Ora, con tale istanza gli attori ponevano in essere un'attività idonea a determinare la conoscenza legale del provvedimento tale da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale, conoscenza legale da cui derivava l'effetto della decorrenza del termine breve di impugnazione.
Ed invero, in giurisprudenza si è affermato che “il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale"
4 del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cassazione
15626/2018).
Tale principio è stato ribadito da Cassazione 18607/2021 secondo cui
“ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di
"reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la parte attrice avesse conseguito una conoscenza legale del provvedimento da impugnare
(l'ordinanza di estinzione del 7.7.2022). E ciò emerge dall'attività processuale dalla stessa svolta nell'ambito del procedimento n.
474/2011 r.g. (ossia il procedimento in cui era stata pronunciata l'ordinanza di estinzione) con la richiesta presentata il 7.11.2022 di revoca dell'ordinanza in questione, richiesta con cui la parte attrice ha manifestato di conoscere il contenuto del provvedimento del 7.7.2022
e di voler reagire alle sue statuizioni.
Il termine breve decorreva, quindi, dalla data (7.11.2022) del deposito dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 7.7.2022, sicchè l'appello proposto solo con atto notificato in data 13.2.2023 è tardivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
avverso l'ordinanza del 7.7.2022 con cui il Tribunale di Barcellona
P.G., ha dichiarato l'estinzione del giudizio n. 474/2011, così decide: dichiara inammissibile l'appello; condanna gli appellanti al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, in favore della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, di cui € 900,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione ed €
1.500,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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