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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3680/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE PI Presidente dott.ssa GI Costantino Giudice dott.ssa GI GI Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3680/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]
e
C.F. , nata in [...] l'8 Parte_2 C.F._2 dicembre 1983 e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Emanuele, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli .
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 4 agosto 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 25 aprile 2015 Parte_2 in Cerveteri (RM) e precisando che dall'unione è nato (il 25 Persona_1 novembre 2015) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al presidente (1° dicembre 2023) nel procedimento di separazione personale
(R.G.N. 1063/2023), conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 12 gennaio 2024 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 2 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“A. Essi coniugi vivono già separati, con reciproco rispetto, ed in particolare:
- la Signora abita dal marzo del 2023 e abiterà insieme al figlio Parte_2 minore, nella casa sita in Formello (RM), Viale Giappone n. 124, Persona_1 piano 1°, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, da intendersi assegnata alla moglie.
- mentre il sig. dal marzo del 2023 si è trasferito ad abitare nella Parte_1 casa sita in Formello (RM), Viale Giappone n. 124, piano terra.
Dette unità abitative di proprietà dei coniugi rimarranno nella disponibilità degli stessi per il rispettivo uso.
B. Il minore, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali condividono già dal marzo del 2023 un collocamento paritario del minore di una settimana alternata ciascuno con il loro figlio.
C. I coniugi continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente ed hanno di comune accordo convenuto quanto segue:
1) i genitori concordano che il figlio trascorrerà una settimana intera con pernotto compreso con ciascun genitore in via alternata tra loro dall'uscita di scuola del lunedì fino al lunedì successivo nel quale verrà ritirato da scuola dall'altro genitore. Nella settimana in cui il minore pernotterà con un genitore, l'altro genitore avrà diritto di trascorrere con il proprio figlio tre pomeriggi infrasettimanali (lunedì-mercoledì-venerdì) dall'uscita di scuola sino alle ore
19,00, salvo impegni del minore qu ali sportivi o ricreativi;
2 2) relativamente alle festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni:
- con la mamma il giorno 24 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre;
- con il papà il giorno 25 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la mamma o con il papà;
3) le vacanze estive, da intendersi dal giorno della chiusura della scuola sino alla riapertura della stessa, il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi con un genitore e
15 giorni consecutivi con l'altro genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
D. Stante il collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori, gli stessi si impegnano a mantenere il loro figlio nel periodo in cui quest'ultimo trascorrerà il tempo con il rispettivo genitore.
E. I genitori si impegnano a condividere al 50% le spese straordinarie del figlio,
ed il loro versamento dovrà avvenire entro i termini di pagamento Persona_1 delle relative spese, e se anticipate da un coniuge dovranno essere rimborsate entro e non oltre i 7 giorni dalla semplice comunicazione della ricevuta di pagamento delle stesse. Le spese straordinarie del suddetto figlio saranno regolate secondo il
Protocollo di intesa tra il Tribunale Civile di Tivoli in uso al momento della sottoscrizione del presente ricorso.
I genitori concordano e accettano sin da ora di condividere al 50% le spese della scuola russa che il figlio frequenta e le spese di uno sport di preferenza del minore tra il basket e il nuoto.
F. Le parti dichiarano e accettano che l'assegno unico per il minore sia versato e percepito al 100% in via esclusiva dalla madre.
G. I genitori si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, ognuno provvederà al proprio mantenimento personale, offrendo sin da ora con il presente atto espresso e libero consenso ai viaggi con i figli in Italia e all'estero ed al rinnovo dei passaporti”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3 Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 25 aprile 2015
[...] Parte_2 in Cerveteri (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cerveteri (RM), atto n. 4, parte II, serie A, anno 2015.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Cerveteri (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI GI CE PI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE PI Presidente dott.ssa GI Costantino Giudice dott.ssa GI GI Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3680/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]
e
C.F. , nata in [...] l'8 Parte_2 C.F._2 dicembre 1983 e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Emanuele, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli .
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 4 agosto 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 25 aprile 2015 Parte_2 in Cerveteri (RM) e precisando che dall'unione è nato (il 25 Persona_1 novembre 2015) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al presidente (1° dicembre 2023) nel procedimento di separazione personale
(R.G.N. 1063/2023), conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 12 gennaio 2024 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 2 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“A. Essi coniugi vivono già separati, con reciproco rispetto, ed in particolare:
- la Signora abita dal marzo del 2023 e abiterà insieme al figlio Parte_2 minore, nella casa sita in Formello (RM), Viale Giappone n. 124, Persona_1 piano 1°, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, da intendersi assegnata alla moglie.
- mentre il sig. dal marzo del 2023 si è trasferito ad abitare nella Parte_1 casa sita in Formello (RM), Viale Giappone n. 124, piano terra.
Dette unità abitative di proprietà dei coniugi rimarranno nella disponibilità degli stessi per il rispettivo uso.
B. Il minore, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali condividono già dal marzo del 2023 un collocamento paritario del minore di una settimana alternata ciascuno con il loro figlio.
C. I coniugi continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente ed hanno di comune accordo convenuto quanto segue:
1) i genitori concordano che il figlio trascorrerà una settimana intera con pernotto compreso con ciascun genitore in via alternata tra loro dall'uscita di scuola del lunedì fino al lunedì successivo nel quale verrà ritirato da scuola dall'altro genitore. Nella settimana in cui il minore pernotterà con un genitore, l'altro genitore avrà diritto di trascorrere con il proprio figlio tre pomeriggi infrasettimanali (lunedì-mercoledì-venerdì) dall'uscita di scuola sino alle ore
19,00, salvo impegni del minore qu ali sportivi o ricreativi;
2 2) relativamente alle festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni:
- con la mamma il giorno 24 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre;
- con il papà il giorno 25 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la mamma o con il papà;
3) le vacanze estive, da intendersi dal giorno della chiusura della scuola sino alla riapertura della stessa, il figlio trascorrerà 15 giorni consecutivi con un genitore e
15 giorni consecutivi con l'altro genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
D. Stante il collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori, gli stessi si impegnano a mantenere il loro figlio nel periodo in cui quest'ultimo trascorrerà il tempo con il rispettivo genitore.
E. I genitori si impegnano a condividere al 50% le spese straordinarie del figlio,
ed il loro versamento dovrà avvenire entro i termini di pagamento Persona_1 delle relative spese, e se anticipate da un coniuge dovranno essere rimborsate entro e non oltre i 7 giorni dalla semplice comunicazione della ricevuta di pagamento delle stesse. Le spese straordinarie del suddetto figlio saranno regolate secondo il
Protocollo di intesa tra il Tribunale Civile di Tivoli in uso al momento della sottoscrizione del presente ricorso.
I genitori concordano e accettano sin da ora di condividere al 50% le spese della scuola russa che il figlio frequenta e le spese di uno sport di preferenza del minore tra il basket e il nuoto.
F. Le parti dichiarano e accettano che l'assegno unico per il minore sia versato e percepito al 100% in via esclusiva dalla madre.
G. I genitori si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, ognuno provvederà al proprio mantenimento personale, offrendo sin da ora con il presente atto espresso e libero consenso ai viaggi con i figli in Italia e all'estero ed al rinnovo dei passaporti”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3 Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 25 aprile 2015
[...] Parte_2 in Cerveteri (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cerveteri (RM), atto n. 4, parte II, serie A, anno 2015.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Cerveteri (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI GI CE PI
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