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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Tripoli n. 3, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Spedale Giuseppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Del Fervore C.F._2
n. 64, presso lo studio dell'Avv. Caronna Andrea, che lo rappresenta e difen- de per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo,
Via Segesta, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Rosario Salvato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rodolfi Marco e Martini Filippo per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentan-
[...] P.IVA_2 te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Massimo D'Azeglio,
1 n. 5, presso lo studio dell'Avv. Spagnolo Santo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta e chiamata dal dott. – CP_1
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenu- Parte_1 to il dott. , la Controparte_1 Controparte_2
e la , Rappresen-
[...] Controparte_3 tanza Generale per l'Italia al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei trattamenti sa- nitari cui era stata sottoposta dal predetto sanitario.
In particolare, l'attrice ha dedotto che nel mese di luglio 2014, era rimasta coinvolta in un sinistro stradale che le aveva procurato un trauma facciale, con frattura del secondo molare e del secondo premolare superiori di sini- stra, successivamente estratti, nonché un trauma all'articolazione temporo- mandibolare sinistra, da cui era derivata una sindrome algico-disfunzionale della medesima articolazione.
A seguito di tale evento, la paziente aveva intrapreso un percorso terapeu- tico riabilitativo gnatologico presso lo studio del dott. protrattosi da Per_1 ottobre 2015 a settembre 2016, durante il quale, in data 3 febbraio 2016, era stato eseguito un esame radiografico ortopantomografico (Rx O.P.T.).
In data 5 ottobre 2016, la sig.ra si era rivolta al centro medico Pt_1 denominato “TA Polimedical Center s.n.c.”, dei dott. Persona_2
e dott. , al fine di pianificare la “riabilitazione protesica
[...] Persona_3 del sestante posteriore superiore sinistro”.
La paziente era stata sottoposta a visita odontoiatrica e a una seduta di igiene orale con scaling limitato al quarto e quinto sestante e, successiva- mente, previa valutazione radiologica mediante esame CBCT 6x8 del 23 no-
- 2 - vembre 2016, le era stata applicata una placca gnatologica (morbida inter- namente e rigida nella zona occlusale), da indossare per circa due mesi
(dall'11 ottobre al 9 dicembre 2016), ed era stata pianificato l'intervento di implantologia a carico immediato per la sostituzione protesica degli elementi dentari posteriori superiori di sinistra, eseguito in data 9 dicembre 2016, mediante inserimento di tre impianti ( ) e contestuale appli- Persona_4 cazione di un ponte provvisorio.
In data 22 dicembre 2016, il dott. aveva sostituito la placca superio- CP_1 re con una inferiore, al fine di attenuare le parafunzioni masticatorie e dopo vari controlli e tre ulteriori sedute di igiene orale (17 gennaio, 22 marzo e 10 aprile 2017), nonostante le persistenti algie riferite dalla paziente e le richie- ste di chiarimenti circa l'opportunità di procedere con una protesi definitiva, il dott. aveva proceduto, in data 20 giugno 2017, all'applicazione della CP_1 riabilitazione protesica fissa definitiva, consistente in un ponte di tre elemen- ti in lega ceramica, solidarizzato con vite di serraggio al moncone implantare sostitutivo del secondo molare superiore sinistro (a 30 N) e cementato con
Temp Bond NE ai monconi implantari sostitutivi del primo molare e del se- condo premolare superiori di sinistra.
Tuttavia, già dal 26 giugno 2017, la paziente aveva riferito fastidi, che ave- vano indotto il dott. , in data 31 luglio 2017, a ritoccare il manufatto CP_1 protesico e successivamente a rimuoverlo per verificare lo stato dei tessuti perimplantari.
La permanenza di bruciori gengivali e dolori in zona impiantare, poten- zialmente sintomatici di raccolte ascessuali in zona perimplantare, aveva in- dotto il sanitario a rimuovere e ricementare il ponte e, in data 30 ottobre
2017, ad eseguire un nuovo esame CBCT SxS, dal quale non emergevano se- gni di rarefazione ossea perimplantare.
Persistendo la sintomatologia dolorosa, in data 7 febbraio 2018, il dott.
aveva rimosso la protesi per eseguire un lavaggio con clorexidina CP_1 dell'alloggio vite e diagnosticato una tasca parodontale del secondo molare inferiore sinistro, trattata con laser, ipotizzando una correlazione con i dolori
- 3 - riferiti.
Il sanitario aveva altresì ipotizzato una possibile origine del dolore dal primo premolare superiore sinistro, contiguo all'impianto ed aveva proceduto ad eseguire un “ritocco disclusione” del suddetto elemento dentario.
In data 7 marzo 2018 il dott. aveva eseguito un ulteriore ritocco del CP_1 ponte in corrispondenza del secondo molare superiore sinistro e, in data 13 aprile 2018, al trattamento canalare del 24, (devitalizzazione) del primo pre- molare superiore sinistro.
In data 27 aprile 2018, il convenuto aveva effettuato l'otturazione definiti- va della cavità di accesso del l primo premolare superiore di sinistra e nuo- vamente la rimozione del ponte per eseguire un trattamento laser sulla gen- giva circostante l'impianto del secondo molare superiore sinistro.
Nonostante i numerosi interventi e trattamenti eseguiti, la paziente aveva continuato a riferire dolori e bruciori in zona perimplantare e , tuttavia, nel mese di giugno 2018, il dott. aveva ritenuto concluso il proprio inter- CP_1 vento terapeutico, l'interrompendo le cure presso il TA Polimedical Center.
Persistendo la sintomatologia dolorosa e l'infiammazione in corrisponden- za del mascellare superiore sinistro, la sig.ra era stata costretta a Pt_1 rivolgersi ad altri professionisti sanitari al fine di porre termine alla perdu- rante condizione patologica.
Secondo la allegazione di parte attrice, supportata dagli esiti della consu- lenza tecnica di parte redatta dai dottori e Persona_5 Persona_6
i trattamenti praticati dal convenuto dott. , non solo Controparte_1 non avevano risolto la patologia lamentata dalla sig.ra ma ne ave- Pt_1 vano determinato un aggravamento, come attestato dai sanitari successiva- mente interpellati.
Ritenuto che le patologie riscontrate — consistenti in episodi ricorrenti di dolore e flogosi a carico del mascellare superiore sinistro — fossero ricondu- cibili a una grave perimplantite sviluppatasi in corrispondenza degli impianti inseriti nel sestante edentulo superiore posteriore sinistro, con conseguente perdita della riabilitazione implantoprotesica e instaurazione di un processo
- 4 - osteitico cronico, eziologicamente riconducibile alle cure errate prestate dal dott. , l'attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «1) Accer- CP_1 tare e dichiarare la responsabilità del dr. , del Center Controparte_1
Polimedical TA, nella causazione delle lesioni derivanti dal trattamento me- dico sanitario eseguito dallo stesso medico, che hanno determinato tra l'altro il peggioramento delle condizioni di salute tutte, psico-fisiche della sig.ra Pt_1
2) Per l'effetto, condannare in solido il dr. e
[...] Controparte_1 le convenute compagnia di assicurazioni e società CP_2 CP_4
Co compagnia ssicurazione [società assicurative così come indicate dal CP_2 convenuto dottore in sede di mediazione] nella spie- Controparte_1 gata qualità e ciascuna in persona del loro legale rappresentante, al risarci- mento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice nessuno esclu- so, danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali, esistenziali e da le- sione del diritto all'autodeterminazione, ed in particolare alla complessiva somma di €. 19.763,19 per tutte le causali già esplicitate nella parte narrativa della presente citazione, o nella misura maggiore o minore, che risulterà dall'istruzione della presente causa, il tutto con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, sulle somme rivalutate, dal fatto sino al soddisfo. Con vitto- ria di spese, diritti ed onorari»
Il dott. nel costituirsi ha eccepito, in via prelimi- Controparte_1 nare, la tardività della iscrizione della causa a ruolo da parte dell'attrice e, nel merito, ha respinto ogni addebito, anche alla luce della consulenza tecni- ca di parte a firma del dott. contestando la fondatezza Persona_7 delle domande attoree, sia in ordine all'an che al quantum, rinviando alla documentazione medica prodotta, dimostrativa dell'esatto adempimento delle prestazioni di assistenza e cura nei confronti del paziente e idonea a confuta- re la tesi attorea.
Il convenuto, in particolare, ha dedotto che la ricostruzione dei fatti opera- ta dalla attrice era priva di riscontro oggettivo e non conforme alla realtà cli- nica documentata.
Invero, in data 5/10/2016, la paziente si era presentata presso il CP_1
- 5 - Polimedical Center Snc per problematiche gnatologiche, riferendo dolori all'articolazione temporo-mandibolare sinistra, cefalee e dolori cervicali, con- seguenti ad un pregresso incidente stradale (luglio 2014).
A seguito di anamnesi e documentazione clinica esibita (relazioni del Dr.
e tracciato EMG), era stata formulata diagnosi di disfunzione tempo- Per_1 ro-mandibolare, con immediata rimozione della placca occlusale e seduta di igiene orale.
Non rispondeva al vero che la visita del 5/10/2016 fosse finalizzata alla pianificazione di una riabilitazione protesica del sestante posteriore superio- re sinistro, come sostenuto dall'attrice.
Il preventivo del 7/10/2016, accettato dalla paziente, prevedeva infatti esclusivamente trattamenti gnatologici (bite-plane, trattamento ATM, visita gnatologica) per un importo di € 2.000,00.
Solo successivamente, su richiesta della paziente, si era proceduto alla va- lutazione per una riabilitazione protesica, culminata nell'intervento del
9/12/2016 con tecnica mini-invasiva (FLAPLESS) e posizionamento di im- pianti a tripode, seguito da applicazione di protesi provvisoria e definitiva
(20/6/2017).
Durante il periodo post-operatorio (dicembre 2016 – giugno 2017), non erano stati riferiti dolori o sintomatologie avverse dalla paziente.
I fastidi lamentati a partire da ottobre 2017 (bruciore gengivale, richiesta di rimozione del ponte) non trovavano riscontro negli esami clinici e stru- mentali, che avevano escluso difetti implantari o infezioni, come confermato anche da altri specialisti (Dr. , Prof.ssa Per_8 Per_9
L'intervento di rimozione degli impianti eseguito dal Dr. il CP_5
26/9/2018 era stato comunicato solo successivamente e non risultava do- cumentata alcuna perimplantite cronica o infezione purulenta gengivale al momento dell'intervento.
Il convenuto ha chiesto quindi l'autorizzazione alla chiamata in causa del- la (fornitrice degli impianti) e del Dr. rite- Controparte_6 CP_5 nendo che eventuali responsabilità fossero da attribuirsi a costoro.
- 6 - Il dott. ha poi evidenziato che la paziente aveva riferito di essere sta- CP_1 ta in cura per un tumore al colon, con possibile uso di chemioterapici e/o bi- fosfonati, fattori che potrebbero aver inciso sull'esito degli impianti.
In via subordinata, il convenuto ha dedotto di avere diritto ad essere man- levato in caso di soccombenza da parte della compagnia assicurativa CP_7
[..
( ), presso cui al mo- Controparte_3 mento del presunto sinistro era assicurato e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la predetta compagnia.
Tanto dedotto, il sanitario ha concluso chiedendo al Tribunale di «Disatte- sa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Ai sensi dell'art. 269
c.p.c. disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della , con sede in UE AR (PD), Via Ve- Controparte_6 neto 10, del Dr. con studio in RI CA (TP), Via Manzoni CP_5
28, e della ), Controparte_8 con sede in Milano, Corso Italia 13. Nel merito rigettare le domande proposte da con l'atto di citazione notificato il 3/1/2022, per carenza Parte_1 di legittimazione passiva e per infondatezza in fatto ed in diritto o con qualsia- si altra statuizione, e riconoscendo che, ove effettivamente sussista una qual- che responsabilità, essa è da addebitare o alla o al Dr. Controparte_6
In linea del tutto subordinata e per l'estrema ipotesi che possa es- CP_5 sere affermata responsabilità del Dr. dire e dichiarare Controparte_1 che lo stesso ha diritto di essere rimborsato dalla ( CP_8 [...]
), in persona del legale rappresentante Controparte_9 pro-tempore, per sorte, interessi e spese legali e qualsiasi altro onere nascente dall'odierno processo, condannando la società assicuratrice al rimborso. Con- dannare l'attrice ed i terzi chiamati, o di essi chi di ragione, alle spese ed ai compensi di legge, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA».
Si è costituita la e, in via preliminare, ha ecce- Controparte_2 pito l'inammissibilità dell'azione diretta promossa dall'attrice, in quanto pri- va di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 12 della L. n. 24/2017 (c.d. Legge
). CP_10
- 7 - In ogni caso, la Compagnia ha eccepito l'inoperatività della garanzia assi- curativa essendo la polizza assicurativa stipulata dal dott. formulata CP_1 secondo la modalità “claims made” ed essendo stata la richiesta di mediazio- ne notificata nel novembre 2020, oltre la scadenza della polizza.
La ha inoltre evidenziato che il dott. ri- Controparte_2 CP_1 sultava attualmente assicurato con Parte_2
ed in subordine, ha eccepito i limiti contrattuali, tra cui il massimale e
[...] la franchigia fissa per classe di rischio nonché che la garanzia prestata ope- rasse in relazione alla domanda di restituzione dei compensi.
Nel merito ha contestato la responsabilità sanitaria del dott. e, in CP_1 estremo subordine, il quantum della pretesa attorea ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «In via preliminare di rito: - Accertare e dichiarare
l'inammissibilità di ogni azione diretta da parte attrice verso CP_11
in assenza di ogni titolo legittimante una simile pretesa e per
[...]
l'effetto, condannare parte attrice a rifondere le spese di lite. Nel merito: - Re- spingere ogni pretesa da chiunque formulata nei confronti di
[...]
stante l'inoperatività della polizza n. 201116996. - Ri- Controparte_2 gettare ogni domanda svolta nei confronti di Controparte_2 in quanto infondata in fatto e in diritto. In via Subordinata: Nella dene-
[...] gata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle proprie eccezioni pre- liminari, e nell'ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità in ca- po al dott. , limitare la somma eventualmente dovuta dalla Compagnia CP_1
a) entro il massimale di polizza;
b) al netto dei limiti ed esclusioni di copertura eccepiti in atti;
c) entro il risarcimento dovuto in relazione alla quota parte di responsabilità concretamente ascrivibile al dott. . In ogni caso: Con vitto- CP_1 ria di spese di lite».
Si è costituita anche Controparte_3
(di seguito, per semplicità anche
[...] CP_7
[..
) ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione essere stato omesso l'invito ex art. 163 n. 7) c.p.c. e per l'ipotesi di mancata costituzione della TA Polimedical Center s.n.c., ha chiesto, ai sensi e per gli effetti
- 8 - dell'art. 164 c.p.c., ritenuta la nullità della citazione, che venisse disposta la rinnovazione entro un termine perentorio.
ha poi eccepito l'inammissibilità dell'azione diretta promossa nei CP_4 suoi confronti dall'attrice, non sussistendo alcun rapporto contrattuale o ex- tracontrattuale tra le parti alla luce della Legge Gelli-Bianco.
In via subordinata, la Compagnia ha invocato i limiti contrattuali della ga- ranzia assicurativa ed ha dedotto che la stessa era stata stipulata con la clausola “Claims made” ed a secondo rischio, subordinatamente all'esaurimento del massimale della polizza stipulata con altra compagnia
( , ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicu- Controparte_2 razione (CGA), la non copertura degli importi corrisposti a titolo di restitu- zione degli onorari percepiti dal professionista, né per spese per legali o tec- nici non da essa designati (art. 22 CGA).
La ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del me- CP_4 dico rispetto alla domanda restitutoria, in quanto i pagamenti sarebbero sta- ti effettuati alla struttura sanitaria e, in caso di corresponsabilità con altri soggetti, ha invocato l'art. 27 CGA e gli artt. 1298 e 2055 c.c.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ne ha in- vocato il rigetto ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preli- minare -- ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c., nell'ipotesi di mancata costituzione della TA Polimedical Center snc, ritenere e dichiarare la nullità della citazione e disporne la rinnovazione entro un termine perento- rio;
– ritenere e dichiarare l'inammissibilità della azione diretta della parte at- trice, nei confronti della , con consequenziale estromissione dal giudi- CP_4 zio della comparente compagnia di assicurazione e condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali;
in via principale – rigettare la domanda di par- te attrice, perché infondata;
– all'esito dell'istruttoria, ove dovesse emergere che, alla data di stipula della polizza, l'assicurato era a conoscenza di circo- stanze che potessero far presagire la ricezione della richiesta risarcitoria, rite- nere e dichiarare la non operatività e/o l'inefficacia e/o la nullità della garan- zia, relativamente al sinistro oggetto di giudizio, e, per l'effetto, rigettare ogni
- 9 - domanda svolta nei confronti di;
in via subordinata – in ipotesi di ri- CP_4 tenuta fondatezza della domanda di parte attrice, limitare il risarcimento ai postumi eziologicamente riconducibili a profili di malpractice sanitaria, e rite- nere e dichiarare tenuta al risarcimento esclusivamente la struttura sanitaria, rigettando ogni domanda da chiunque svolta nei confronti del medico;
– in ul- teriore subordine, graduate le quote di colpa, ritenere e dichiarare il medico te- nuto al risarcimento, limitatamente all'eventuale parte di danno eziologicamen- te riconducibile alla sua denegata quota di responsabilità; – in ogni caso, rite- nere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del medico, relativamente alla domanda di restituzione dei compensi versati dall'attrice alla struttura sanitaria;
-- in ipotesi di ritenuta operatività della polizza, dire la te- CP_4 nuta alla garanzia, a secondo rischio, nei limiti della quota di danno even- tualmente ascrivibile al proprio assicurato, tenuto conto del massimale indica- to nella polizza, nonché degli altri limiti contrattuali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Con provvedimento dee 23/03/2022, il G.I. non ha autorizzato la chiama- ta dei terzi e dott. e, quanto alla Controparte_6 CP_5 [...]
, ha rilevato che la suddetta Controparte_12 compagnia si era già costituita in giudizio, sicché non era necessario dispor- re il differimento della prima udienza di comparizione della causa.
Istruita attraverso interrogatorio formale, prova testimoniale e indagini medico – legali d'ufficio affidate al collegio composto dalla dott.ssa Tes_1
- specialista in Medicina Legale – e dalla dott.ssa
[...] [...]
-, la causa è stata posta in Persona_10 Controparte_13 decisione all'udienza del 16/06/2025 sulle conclusioni come sopra rasse- gnate e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Tanto premesso in fatto, deve ora preliminarmente osservarsi che la TA
Polimedical Center s.n.c. non è stata convenuta in giudizio, per come emerge sia dalla nota di iscrizione a ruolo che dal fatto che contro la medesima non sono state formulate domande e nonostante l'atto di citazione risulti ad essa notificato.
- 10 - Quanto alla eccezione preliminare di improcedibilità per tardiva costitu- zione dell'attore, la stessa deve ritenersi infondata.
Ed infatti, l'eventuale tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministra- tivo (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24224 del 30.09.2019, est. Rossetti ove si afferma che "L'iscrizione a ruolo, in primo luogo, è un atto dell'ufficio, non della parte;
atto della parte è solo l'istanza di iscrizione a ruo- lo. L'iscrizione a ruolo, in secondo luogo, non è un elemento costitutivo della fattispecie "costituzione in giudizio": ed infatti ci si può costituire in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel caso in cui altre parti vi abbiano già provveduto. In terzo luogo, l'istanza di iscrizione a ruolo non è un atto essenziale del processo: in alcuni giudizi essa manca, come ad esem- pio nel giudizio di legittimità. L'iscrizione a ruolo è un mero adempimento am- ministrativo").
Deve, in ogni caso, rammentarsi che una eventuale tardiva costituzione dell'attore è comunque sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. anche sul punto Cass. civ, sez. III, n. 24224 del 2019 cit.).
Va poi confermata l'ordinanza riservata dell'11/4/2022 nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della citazione ed alle cui motivazioni si rinvia integralmente.
Infine, quanto alla posizione delle convenute Controparte_14
e ,
[...] Controparte_3 [...]
, deve osservarsi che come noto, l'art. 12 Controparte_15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, mutuando – tra le altre – la disciplina previ- sta dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni private in materia di respon- sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha introdotto il principio dell'azione diretta in ambito sanitario.
Salvo quanto previsto dall'art. 8 della medesima legge, il soggetto leso è le- gittimato ad agire direttamente, entro i limiti del massimale previsto dal con- tratto assicurativo, nei confronti dell'impresa assicuratrice che presta coper-
- 11 - tura alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, di cui all'art. 10, comma 1, nonché nei confronti del professionista sanitario di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Sul piano processuale, la norma rafforza l'efficacia dell'azione diretta pre- vedendo, al secondo comma dell'art. 12, l'inopponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto assicurativo, fatta eccezione per quelle con- template dal decreto attuativo previsto dall'art. 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie per le strutture sanita- rie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
A tale ultimo proposito, deve osservarsi che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 24/2017, le disposizioni relative all'azione diretta risultano condizionate all'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 10, comma 6.
Tuttavia, solo in data 1° marzo 2024 è stato pubblicato il decreto del Mini- stero delle Imprese e del Made in Italy n. 232 del 15 dicembre 2023, recante la disciplina dell'obbligo assicurativo in capo alle strutture sanitarie e agli esercenti le professioni sanitarie che regolamenta – tra gli altri profili – i re- quisiti minimi di garanzia dei contratti assicurativi stipulati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 24/2017 (artt. 3-8), nonché le ulteriori misure di copertura e le condizioni generali di operatività delle stesse (artt. 9 e ss.).
Alla luce di ciò, l'azione diretta esperita dalla attrice nei confronti delle
Compagnie di assicurazione del sanitario allorché non erano stati ancora emanati i citati decreti attuativi, deve ritenersi inammissibile.
Ciò posto, in punto di diritto, mette conto evidenziare che è noto che, se- condo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in obbligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medi- co, di cui tuttavia condivide l'intima natura.
La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente e l'ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un ati- pico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti
- 12 - del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente
(“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una vi- sita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n.
24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausi- liario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, an- che Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
La legge n. 24/2017 c.d. , entrata in vigore l'01/04/2017 ed Parte_3 applicabile ai fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cassazione, sentenza n. 28994/2019) e, quindi, ratione temporis solo ad alcuni dei trat- tamenti praticati nel caso di specie, di fatto è recettiva degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito alla qualificazione della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e, all'art 7, comma 3, dispone che
“L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudi- ce, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
Nella specie, il dott. ha agito nell'adempimento di un'obbligazione CP_1 contrattuale assunta con la sicché la sua responsabilità ha natura Pt_1 contrattuale.
Dalla qualificazione della responsabilità in termini di responsabilità con- trattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di
- 13 - vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del con- tratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) del- la preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione pa- tologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedi- bile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo opera- to, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale, la giurisprudenza ormai consolida- ta della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concet- tualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta 6 dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del me- dico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'i- struttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato
- 14 - da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass.
n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr. anche
Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsa- bilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fat- tispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere del- la prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente. In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assen- za del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ra- gione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della pre- ponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omis- sione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta dove- rosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso”
(Cass. civ. n. 16123/2010).
- 15 - Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e preven- zione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipo- tizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriver- si entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, giova osservare che è incontestata ed emerge dalla documentazione medica versata in atti l'instaurazione del rapporto contrattuale di parte attrice con il sanitario convenuto.
I consulenti tecnici d'ufficio incaricati nell'ambito del presene giudizio – esaminata la documentazione prodotta ed eseguiti, nel contraddittorio delle parti, gli accertamenti ritenuti necessari – hanno evidenziato che «Le certifi- cazioni sanitarie esibiscono un percorso logico fino al settembre 2018, da quel- la data la valutazione ex ante è stata esperita con le immagini fotografiche in- traoperatorie del dr. che non dimostrano quanto descritto sui suoi certifi- CP_5 cati, anzi le sue stesse immagini radiografiche contraddicono la diagnosi di perimplantite. Non essendoci l'indicazione alla rimozione degli impianti, la pre- coce perdita degli stessi non si ritiene che sia causalmente da ascrivere all'o- perato del dr. . Relativamente alla terapia canalare dell'elemento 2.4 si CP_1 ritiene che ci sia stata indicazione alla terapia sia per la presenza di lieve rea- zione apicale strumentalmente accertata, sia per la parafunzione con mobilità che per il dolore. Il frammento radicolare negli anni 2016-2020 non avendo mai dato segni radiograficamente accertabili di osteiti o reazioni ascessuali non ha comportato alcun nocumento allo stato di salute nè degli impianti nè della salute della sig.ra In ragione di quanto assunto possiamo af- Pt_1 fermare quindi che non vi sono postumi permanenti causalmente riconducibili
- 16 - all'operato del dr. , che sulla base della documentazione da noi esamina- CP_1 ta risulta diligente perita e prudente».
In particolare, è stato affermato che il dott. «mettendo in atto terapie CP_1 conservative volte all'alienazione della sintomatologia algica, ha dimostrato at- tenzione e rispetto del patrimonio biologico della paziente. Ad oggi non si rile- vano postumi permanenti causalmente riconducibili all'operato di , ma CP_1 sulla base del nostro esame obiettivo non essendo possibile lo studio della pro- tesi e degli impianti è stato messo in evidenza l'esito di rimozione dei tre im- pianti con esiti cicatriziali chirurgici. Nulla da segnalare a carico dei tessuti contigui, nè sull'elemento dentario 2.4».
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Per quanto attiene al consenso ai trattamenti il Collegio ha dedotto che
«sulla base di quanto affermato in dottrina si ritiene valido in quanto possiede
i requisiti di personalità, libertà, spontaneità, attualità. Relativamente alla le- sione del diritto all'autodeterminazione della sig.ra nel caso in specie, Pt_1 così come si evince dal modulo del consenso informato all'intervento di implan- tologia (che risulta datato 09.12.2016 e firmato da entrambe le parti), la sig.ra dichiara di essere stata informata dello scopo e della natura della Pt_1 chirurgia implantare osteointegrata e di aver consapevolezza dei rischi e delle sequele che ne potrebbero derivare, e le terapie anternative. Si osserva che all'epoca dei fatti (2016) non era vigente l'obbligo di documentazione scritta previsto invece successivamente nel 2017 con la legge 219/17, pertanto il
'consenso informato non specifico' non appare carente in quanto rappresenta il tracciamento della somministrazione dell'informazione verbale erogata dal sa- nitario».
Fornendo risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, i
CC.TT.UU. hanno poi precisato che il trattamento del 2.4 è stato, invece, eseguito dopo l'entrata in vigore della Legge n. 219/2017, ma non è «stato preceduto da idonea informazione scritta, riguardante i rischi, vantaggi, svan-
- 17 - taggi e alternative terapeutiche, come invece la norma, in vigore all'epoca dei fatti, prescriveva».
Ora, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – con- divisa da questo giudice - “..Vanno tenuti distinti i casi in cui dalla lesione del diritto al consenso informato si siano verificate delle, pur incolpevoli, conse- guenze lesive per la salute del paziente asseritamente discendenti dal tratta- mento sanitario e di esse chieda il risarcimento l'attore (danno alla salute), dai casi in cui il paziente faccia valere esclusivamente la diversa lesione del pro- prio diritto all'autodeterminazione in sé e per sé considerato, comunque di- scendente dalla violazione del relativo obbligo da parte del medico e della struttura sanitaria. Solo nella prima delle ipotesi citate, (risarcibilità del con- senso informato in quanto ne è derivato danno alla salute) il danno sarà risar- cibile nella misura in cui il danneggiato alleghi e provi, anche presuntivamen- te, che se compiutamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia, perché in questo modo viene fornita la prova del nesso causale tra la mancan- za di un consapevole consenso e il danno alla salute verificatosi a seguito del- la sottoposizione all'operazione. È ben possibile, d'altronde, che il danneggiato chieda di essere risarcito del danno derivante puramente e semplicemente dal- la violazione del proprio diritto ad una consapevole autodeterminazione. In questo caso, la prova del rifiuto del trattamento, ove la persona fosse stata compiutamente informata, non è necessaria, perché non si assume il verificar- si di un danno diverso dalla stessa mancanza del proprio diritto alla autode- terminazione. E tuttavia, tale danno non è incondizionatamente risarcibile.
Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bi- lanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro co- stituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis
Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015). Anche in tale
- 18 - prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeter- minarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sof- ferenze patite, seppur nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass.12/04/2018, n. 9053, in motivazione, 5 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconduci- bili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati). In questo senso, la giurisprudenza da ultimo citata si pone in linea con un principio già contenuto nella sentenza n.2947 del 2010, posta a base della sentenza impugnata ( e in essa non richiamato), secondo il quale in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assume- re rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in pre- senza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'infor- mazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conse- guenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabi- lità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consi- stente in meri disagi o fastidi” (in termini un passo della motivazione di Cass
20885/2018).
Nella specie, la lesione del diritto al consenso informato è stata collegata al danno alla salute.
Tuttavia, l'attrice non ha allegato e provato, anche presuntivamente, che, se fosse stato compiutamente informata dei rischi, avrebbe rifiutato di sotto- porsi all'intervento.
Al contrario, tale ipotetico rifiuto può ragionevolmente escludersi tenuto conto del fatto che i CC.TT.UU. hanno affermato che «Relativamente alla te-
- 19 - rapia canalare dell'elemento 2.4 si ritiene che ci sia stata indicazione alla te- rapia sia per la presenza di lieve reazione apicale strumentalmente accertata, sia per la parafunzione con mobilità che per il dolore».
Ma anche a voler ritenere che la non precipua allegazione della attrice fos- se diretta a far valere il proprio diritto ad una consapevole autodetermina- zione, tuttavia, ella non ha allegato né provato che a suo carico si siano pro- dotte delle conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di ap- prezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'auto- determinazione in se stesso considerato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, infondata la domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice nei confronti del dott.
[...]
. Controparte_1
Resta infine assorbita la domanda di manleva formulata dal dott. CP_1 nei confronti della terza chiamata
[...]
. Controparte_16
In ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Pt_1 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute
[...] dai convenuti ivi comprese le spese della consulenza di parte (Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024) e di mediazione (Cass. n. 32306 del
21/11/2023).
Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al- la domanda.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di par- te attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
- 20 - ; Controparte_1 dichiara inammissibili le domande formulate da nei con- Parte_1 fronti di e Berkshire Hathaway In- Controparte_2 ternational , ; Controparte_3 Controparte_3 condanna , al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1 dott. che liquida in € 5077,00 per compenso, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. ed oltre € 1.218,00 per spese di mediazione, € 237,00 per C.U., € 366,00 per spese di C.T.P., nonché nei con- fronti di e Hathaway In- Controparte_2 CP_3 ternational Insurance Limited, che li- Controparte_3 quida, in assenza di nota spese, in € 5077,00 ciascuna per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
. Parte_1
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 21 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Tripoli n. 3, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Spedale Giuseppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Del Fervore C.F._2
n. 64, presso lo studio dell'Avv. Caronna Andrea, che lo rappresenta e difen- de per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo,
Via Segesta, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Rosario Salvato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rodolfi Marco e Martini Filippo per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentan-
[...] P.IVA_2 te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Massimo D'Azeglio,
1 n. 5, presso lo studio dell'Avv. Spagnolo Santo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta e chiamata dal dott. – CP_1
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenu- Parte_1 to il dott. , la Controparte_1 Controparte_2
e la , Rappresen-
[...] Controparte_3 tanza Generale per l'Italia al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei trattamenti sa- nitari cui era stata sottoposta dal predetto sanitario.
In particolare, l'attrice ha dedotto che nel mese di luglio 2014, era rimasta coinvolta in un sinistro stradale che le aveva procurato un trauma facciale, con frattura del secondo molare e del secondo premolare superiori di sini- stra, successivamente estratti, nonché un trauma all'articolazione temporo- mandibolare sinistra, da cui era derivata una sindrome algico-disfunzionale della medesima articolazione.
A seguito di tale evento, la paziente aveva intrapreso un percorso terapeu- tico riabilitativo gnatologico presso lo studio del dott. protrattosi da Per_1 ottobre 2015 a settembre 2016, durante il quale, in data 3 febbraio 2016, era stato eseguito un esame radiografico ortopantomografico (Rx O.P.T.).
In data 5 ottobre 2016, la sig.ra si era rivolta al centro medico Pt_1 denominato “TA Polimedical Center s.n.c.”, dei dott. Persona_2
e dott. , al fine di pianificare la “riabilitazione protesica
[...] Persona_3 del sestante posteriore superiore sinistro”.
La paziente era stata sottoposta a visita odontoiatrica e a una seduta di igiene orale con scaling limitato al quarto e quinto sestante e, successiva- mente, previa valutazione radiologica mediante esame CBCT 6x8 del 23 no-
- 2 - vembre 2016, le era stata applicata una placca gnatologica (morbida inter- namente e rigida nella zona occlusale), da indossare per circa due mesi
(dall'11 ottobre al 9 dicembre 2016), ed era stata pianificato l'intervento di implantologia a carico immediato per la sostituzione protesica degli elementi dentari posteriori superiori di sinistra, eseguito in data 9 dicembre 2016, mediante inserimento di tre impianti ( ) e contestuale appli- Persona_4 cazione di un ponte provvisorio.
In data 22 dicembre 2016, il dott. aveva sostituito la placca superio- CP_1 re con una inferiore, al fine di attenuare le parafunzioni masticatorie e dopo vari controlli e tre ulteriori sedute di igiene orale (17 gennaio, 22 marzo e 10 aprile 2017), nonostante le persistenti algie riferite dalla paziente e le richie- ste di chiarimenti circa l'opportunità di procedere con una protesi definitiva, il dott. aveva proceduto, in data 20 giugno 2017, all'applicazione della CP_1 riabilitazione protesica fissa definitiva, consistente in un ponte di tre elemen- ti in lega ceramica, solidarizzato con vite di serraggio al moncone implantare sostitutivo del secondo molare superiore sinistro (a 30 N) e cementato con
Temp Bond NE ai monconi implantari sostitutivi del primo molare e del se- condo premolare superiori di sinistra.
Tuttavia, già dal 26 giugno 2017, la paziente aveva riferito fastidi, che ave- vano indotto il dott. , in data 31 luglio 2017, a ritoccare il manufatto CP_1 protesico e successivamente a rimuoverlo per verificare lo stato dei tessuti perimplantari.
La permanenza di bruciori gengivali e dolori in zona impiantare, poten- zialmente sintomatici di raccolte ascessuali in zona perimplantare, aveva in- dotto il sanitario a rimuovere e ricementare il ponte e, in data 30 ottobre
2017, ad eseguire un nuovo esame CBCT SxS, dal quale non emergevano se- gni di rarefazione ossea perimplantare.
Persistendo la sintomatologia dolorosa, in data 7 febbraio 2018, il dott.
aveva rimosso la protesi per eseguire un lavaggio con clorexidina CP_1 dell'alloggio vite e diagnosticato una tasca parodontale del secondo molare inferiore sinistro, trattata con laser, ipotizzando una correlazione con i dolori
- 3 - riferiti.
Il sanitario aveva altresì ipotizzato una possibile origine del dolore dal primo premolare superiore sinistro, contiguo all'impianto ed aveva proceduto ad eseguire un “ritocco disclusione” del suddetto elemento dentario.
In data 7 marzo 2018 il dott. aveva eseguito un ulteriore ritocco del CP_1 ponte in corrispondenza del secondo molare superiore sinistro e, in data 13 aprile 2018, al trattamento canalare del 24, (devitalizzazione) del primo pre- molare superiore sinistro.
In data 27 aprile 2018, il convenuto aveva effettuato l'otturazione definiti- va della cavità di accesso del l primo premolare superiore di sinistra e nuo- vamente la rimozione del ponte per eseguire un trattamento laser sulla gen- giva circostante l'impianto del secondo molare superiore sinistro.
Nonostante i numerosi interventi e trattamenti eseguiti, la paziente aveva continuato a riferire dolori e bruciori in zona perimplantare e , tuttavia, nel mese di giugno 2018, il dott. aveva ritenuto concluso il proprio inter- CP_1 vento terapeutico, l'interrompendo le cure presso il TA Polimedical Center.
Persistendo la sintomatologia dolorosa e l'infiammazione in corrisponden- za del mascellare superiore sinistro, la sig.ra era stata costretta a Pt_1 rivolgersi ad altri professionisti sanitari al fine di porre termine alla perdu- rante condizione patologica.
Secondo la allegazione di parte attrice, supportata dagli esiti della consu- lenza tecnica di parte redatta dai dottori e Persona_5 Persona_6
i trattamenti praticati dal convenuto dott. , non solo Controparte_1 non avevano risolto la patologia lamentata dalla sig.ra ma ne ave- Pt_1 vano determinato un aggravamento, come attestato dai sanitari successiva- mente interpellati.
Ritenuto che le patologie riscontrate — consistenti in episodi ricorrenti di dolore e flogosi a carico del mascellare superiore sinistro — fossero ricondu- cibili a una grave perimplantite sviluppatasi in corrispondenza degli impianti inseriti nel sestante edentulo superiore posteriore sinistro, con conseguente perdita della riabilitazione implantoprotesica e instaurazione di un processo
- 4 - osteitico cronico, eziologicamente riconducibile alle cure errate prestate dal dott. , l'attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «1) Accer- CP_1 tare e dichiarare la responsabilità del dr. , del Center Controparte_1
Polimedical TA, nella causazione delle lesioni derivanti dal trattamento me- dico sanitario eseguito dallo stesso medico, che hanno determinato tra l'altro il peggioramento delle condizioni di salute tutte, psico-fisiche della sig.ra Pt_1
2) Per l'effetto, condannare in solido il dr. e
[...] Controparte_1 le convenute compagnia di assicurazioni e società CP_2 CP_4
Co compagnia ssicurazione [società assicurative così come indicate dal CP_2 convenuto dottore in sede di mediazione] nella spie- Controparte_1 gata qualità e ciascuna in persona del loro legale rappresentante, al risarci- mento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice nessuno esclu- so, danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali, esistenziali e da le- sione del diritto all'autodeterminazione, ed in particolare alla complessiva somma di €. 19.763,19 per tutte le causali già esplicitate nella parte narrativa della presente citazione, o nella misura maggiore o minore, che risulterà dall'istruzione della presente causa, il tutto con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, sulle somme rivalutate, dal fatto sino al soddisfo. Con vitto- ria di spese, diritti ed onorari»
Il dott. nel costituirsi ha eccepito, in via prelimi- Controparte_1 nare, la tardività della iscrizione della causa a ruolo da parte dell'attrice e, nel merito, ha respinto ogni addebito, anche alla luce della consulenza tecni- ca di parte a firma del dott. contestando la fondatezza Persona_7 delle domande attoree, sia in ordine all'an che al quantum, rinviando alla documentazione medica prodotta, dimostrativa dell'esatto adempimento delle prestazioni di assistenza e cura nei confronti del paziente e idonea a confuta- re la tesi attorea.
Il convenuto, in particolare, ha dedotto che la ricostruzione dei fatti opera- ta dalla attrice era priva di riscontro oggettivo e non conforme alla realtà cli- nica documentata.
Invero, in data 5/10/2016, la paziente si era presentata presso il CP_1
- 5 - Polimedical Center Snc per problematiche gnatologiche, riferendo dolori all'articolazione temporo-mandibolare sinistra, cefalee e dolori cervicali, con- seguenti ad un pregresso incidente stradale (luglio 2014).
A seguito di anamnesi e documentazione clinica esibita (relazioni del Dr.
e tracciato EMG), era stata formulata diagnosi di disfunzione tempo- Per_1 ro-mandibolare, con immediata rimozione della placca occlusale e seduta di igiene orale.
Non rispondeva al vero che la visita del 5/10/2016 fosse finalizzata alla pianificazione di una riabilitazione protesica del sestante posteriore superio- re sinistro, come sostenuto dall'attrice.
Il preventivo del 7/10/2016, accettato dalla paziente, prevedeva infatti esclusivamente trattamenti gnatologici (bite-plane, trattamento ATM, visita gnatologica) per un importo di € 2.000,00.
Solo successivamente, su richiesta della paziente, si era proceduto alla va- lutazione per una riabilitazione protesica, culminata nell'intervento del
9/12/2016 con tecnica mini-invasiva (FLAPLESS) e posizionamento di im- pianti a tripode, seguito da applicazione di protesi provvisoria e definitiva
(20/6/2017).
Durante il periodo post-operatorio (dicembre 2016 – giugno 2017), non erano stati riferiti dolori o sintomatologie avverse dalla paziente.
I fastidi lamentati a partire da ottobre 2017 (bruciore gengivale, richiesta di rimozione del ponte) non trovavano riscontro negli esami clinici e stru- mentali, che avevano escluso difetti implantari o infezioni, come confermato anche da altri specialisti (Dr. , Prof.ssa Per_8 Per_9
L'intervento di rimozione degli impianti eseguito dal Dr. il CP_5
26/9/2018 era stato comunicato solo successivamente e non risultava do- cumentata alcuna perimplantite cronica o infezione purulenta gengivale al momento dell'intervento.
Il convenuto ha chiesto quindi l'autorizzazione alla chiamata in causa del- la (fornitrice degli impianti) e del Dr. rite- Controparte_6 CP_5 nendo che eventuali responsabilità fossero da attribuirsi a costoro.
- 6 - Il dott. ha poi evidenziato che la paziente aveva riferito di essere sta- CP_1 ta in cura per un tumore al colon, con possibile uso di chemioterapici e/o bi- fosfonati, fattori che potrebbero aver inciso sull'esito degli impianti.
In via subordinata, il convenuto ha dedotto di avere diritto ad essere man- levato in caso di soccombenza da parte della compagnia assicurativa CP_7
[..
( ), presso cui al mo- Controparte_3 mento del presunto sinistro era assicurato e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la predetta compagnia.
Tanto dedotto, il sanitario ha concluso chiedendo al Tribunale di «Disatte- sa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Ai sensi dell'art. 269
c.p.c. disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della , con sede in UE AR (PD), Via Ve- Controparte_6 neto 10, del Dr. con studio in RI CA (TP), Via Manzoni CP_5
28, e della ), Controparte_8 con sede in Milano, Corso Italia 13. Nel merito rigettare le domande proposte da con l'atto di citazione notificato il 3/1/2022, per carenza Parte_1 di legittimazione passiva e per infondatezza in fatto ed in diritto o con qualsia- si altra statuizione, e riconoscendo che, ove effettivamente sussista una qual- che responsabilità, essa è da addebitare o alla o al Dr. Controparte_6
In linea del tutto subordinata e per l'estrema ipotesi che possa es- CP_5 sere affermata responsabilità del Dr. dire e dichiarare Controparte_1 che lo stesso ha diritto di essere rimborsato dalla ( CP_8 [...]
), in persona del legale rappresentante Controparte_9 pro-tempore, per sorte, interessi e spese legali e qualsiasi altro onere nascente dall'odierno processo, condannando la società assicuratrice al rimborso. Con- dannare l'attrice ed i terzi chiamati, o di essi chi di ragione, alle spese ed ai compensi di legge, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA».
Si è costituita la e, in via preliminare, ha ecce- Controparte_2 pito l'inammissibilità dell'azione diretta promossa dall'attrice, in quanto pri- va di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 12 della L. n. 24/2017 (c.d. Legge
). CP_10
- 7 - In ogni caso, la Compagnia ha eccepito l'inoperatività della garanzia assi- curativa essendo la polizza assicurativa stipulata dal dott. formulata CP_1 secondo la modalità “claims made” ed essendo stata la richiesta di mediazio- ne notificata nel novembre 2020, oltre la scadenza della polizza.
La ha inoltre evidenziato che il dott. ri- Controparte_2 CP_1 sultava attualmente assicurato con Parte_2
ed in subordine, ha eccepito i limiti contrattuali, tra cui il massimale e
[...] la franchigia fissa per classe di rischio nonché che la garanzia prestata ope- rasse in relazione alla domanda di restituzione dei compensi.
Nel merito ha contestato la responsabilità sanitaria del dott. e, in CP_1 estremo subordine, il quantum della pretesa attorea ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «In via preliminare di rito: - Accertare e dichiarare
l'inammissibilità di ogni azione diretta da parte attrice verso CP_11
in assenza di ogni titolo legittimante una simile pretesa e per
[...]
l'effetto, condannare parte attrice a rifondere le spese di lite. Nel merito: - Re- spingere ogni pretesa da chiunque formulata nei confronti di
[...]
stante l'inoperatività della polizza n. 201116996. - Ri- Controparte_2 gettare ogni domanda svolta nei confronti di Controparte_2 in quanto infondata in fatto e in diritto. In via Subordinata: Nella dene-
[...] gata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle proprie eccezioni pre- liminari, e nell'ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità in ca- po al dott. , limitare la somma eventualmente dovuta dalla Compagnia CP_1
a) entro il massimale di polizza;
b) al netto dei limiti ed esclusioni di copertura eccepiti in atti;
c) entro il risarcimento dovuto in relazione alla quota parte di responsabilità concretamente ascrivibile al dott. . In ogni caso: Con vitto- CP_1 ria di spese di lite».
Si è costituita anche Controparte_3
(di seguito, per semplicità anche
[...] CP_7
[..
) ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione essere stato omesso l'invito ex art. 163 n. 7) c.p.c. e per l'ipotesi di mancata costituzione della TA Polimedical Center s.n.c., ha chiesto, ai sensi e per gli effetti
- 8 - dell'art. 164 c.p.c., ritenuta la nullità della citazione, che venisse disposta la rinnovazione entro un termine perentorio.
ha poi eccepito l'inammissibilità dell'azione diretta promossa nei CP_4 suoi confronti dall'attrice, non sussistendo alcun rapporto contrattuale o ex- tracontrattuale tra le parti alla luce della Legge Gelli-Bianco.
In via subordinata, la Compagnia ha invocato i limiti contrattuali della ga- ranzia assicurativa ed ha dedotto che la stessa era stata stipulata con la clausola “Claims made” ed a secondo rischio, subordinatamente all'esaurimento del massimale della polizza stipulata con altra compagnia
( , ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicu- Controparte_2 razione (CGA), la non copertura degli importi corrisposti a titolo di restitu- zione degli onorari percepiti dal professionista, né per spese per legali o tec- nici non da essa designati (art. 22 CGA).
La ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del me- CP_4 dico rispetto alla domanda restitutoria, in quanto i pagamenti sarebbero sta- ti effettuati alla struttura sanitaria e, in caso di corresponsabilità con altri soggetti, ha invocato l'art. 27 CGA e gli artt. 1298 e 2055 c.c.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ne ha in- vocato il rigetto ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preli- minare -- ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c., nell'ipotesi di mancata costituzione della TA Polimedical Center snc, ritenere e dichiarare la nullità della citazione e disporne la rinnovazione entro un termine perento- rio;
– ritenere e dichiarare l'inammissibilità della azione diretta della parte at- trice, nei confronti della , con consequenziale estromissione dal giudi- CP_4 zio della comparente compagnia di assicurazione e condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali;
in via principale – rigettare la domanda di par- te attrice, perché infondata;
– all'esito dell'istruttoria, ove dovesse emergere che, alla data di stipula della polizza, l'assicurato era a conoscenza di circo- stanze che potessero far presagire la ricezione della richiesta risarcitoria, rite- nere e dichiarare la non operatività e/o l'inefficacia e/o la nullità della garan- zia, relativamente al sinistro oggetto di giudizio, e, per l'effetto, rigettare ogni
- 9 - domanda svolta nei confronti di;
in via subordinata – in ipotesi di ri- CP_4 tenuta fondatezza della domanda di parte attrice, limitare il risarcimento ai postumi eziologicamente riconducibili a profili di malpractice sanitaria, e rite- nere e dichiarare tenuta al risarcimento esclusivamente la struttura sanitaria, rigettando ogni domanda da chiunque svolta nei confronti del medico;
– in ul- teriore subordine, graduate le quote di colpa, ritenere e dichiarare il medico te- nuto al risarcimento, limitatamente all'eventuale parte di danno eziologicamen- te riconducibile alla sua denegata quota di responsabilità; – in ogni caso, rite- nere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del medico, relativamente alla domanda di restituzione dei compensi versati dall'attrice alla struttura sanitaria;
-- in ipotesi di ritenuta operatività della polizza, dire la te- CP_4 nuta alla garanzia, a secondo rischio, nei limiti della quota di danno even- tualmente ascrivibile al proprio assicurato, tenuto conto del massimale indica- to nella polizza, nonché degli altri limiti contrattuali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Con provvedimento dee 23/03/2022, il G.I. non ha autorizzato la chiama- ta dei terzi e dott. e, quanto alla Controparte_6 CP_5 [...]
, ha rilevato che la suddetta Controparte_12 compagnia si era già costituita in giudizio, sicché non era necessario dispor- re il differimento della prima udienza di comparizione della causa.
Istruita attraverso interrogatorio formale, prova testimoniale e indagini medico – legali d'ufficio affidate al collegio composto dalla dott.ssa Tes_1
- specialista in Medicina Legale – e dalla dott.ssa
[...] [...]
-, la causa è stata posta in Persona_10 Controparte_13 decisione all'udienza del 16/06/2025 sulle conclusioni come sopra rasse- gnate e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Tanto premesso in fatto, deve ora preliminarmente osservarsi che la TA
Polimedical Center s.n.c. non è stata convenuta in giudizio, per come emerge sia dalla nota di iscrizione a ruolo che dal fatto che contro la medesima non sono state formulate domande e nonostante l'atto di citazione risulti ad essa notificato.
- 10 - Quanto alla eccezione preliminare di improcedibilità per tardiva costitu- zione dell'attore, la stessa deve ritenersi infondata.
Ed infatti, l'eventuale tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministra- tivo (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24224 del 30.09.2019, est. Rossetti ove si afferma che "L'iscrizione a ruolo, in primo luogo, è un atto dell'ufficio, non della parte;
atto della parte è solo l'istanza di iscrizione a ruo- lo. L'iscrizione a ruolo, in secondo luogo, non è un elemento costitutivo della fattispecie "costituzione in giudizio": ed infatti ci si può costituire in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel caso in cui altre parti vi abbiano già provveduto. In terzo luogo, l'istanza di iscrizione a ruolo non è un atto essenziale del processo: in alcuni giudizi essa manca, come ad esem- pio nel giudizio di legittimità. L'iscrizione a ruolo è un mero adempimento am- ministrativo").
Deve, in ogni caso, rammentarsi che una eventuale tardiva costituzione dell'attore è comunque sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. anche sul punto Cass. civ, sez. III, n. 24224 del 2019 cit.).
Va poi confermata l'ordinanza riservata dell'11/4/2022 nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della citazione ed alle cui motivazioni si rinvia integralmente.
Infine, quanto alla posizione delle convenute Controparte_14
e ,
[...] Controparte_3 [...]
, deve osservarsi che come noto, l'art. 12 Controparte_15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, mutuando – tra le altre – la disciplina previ- sta dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni private in materia di respon- sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha introdotto il principio dell'azione diretta in ambito sanitario.
Salvo quanto previsto dall'art. 8 della medesima legge, il soggetto leso è le- gittimato ad agire direttamente, entro i limiti del massimale previsto dal con- tratto assicurativo, nei confronti dell'impresa assicuratrice che presta coper-
- 11 - tura alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, di cui all'art. 10, comma 1, nonché nei confronti del professionista sanitario di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Sul piano processuale, la norma rafforza l'efficacia dell'azione diretta pre- vedendo, al secondo comma dell'art. 12, l'inopponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto assicurativo, fatta eccezione per quelle con- template dal decreto attuativo previsto dall'art. 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie per le strutture sanita- rie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
A tale ultimo proposito, deve osservarsi che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 24/2017, le disposizioni relative all'azione diretta risultano condizionate all'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 10, comma 6.
Tuttavia, solo in data 1° marzo 2024 è stato pubblicato il decreto del Mini- stero delle Imprese e del Made in Italy n. 232 del 15 dicembre 2023, recante la disciplina dell'obbligo assicurativo in capo alle strutture sanitarie e agli esercenti le professioni sanitarie che regolamenta – tra gli altri profili – i re- quisiti minimi di garanzia dei contratti assicurativi stipulati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 24/2017 (artt. 3-8), nonché le ulteriori misure di copertura e le condizioni generali di operatività delle stesse (artt. 9 e ss.).
Alla luce di ciò, l'azione diretta esperita dalla attrice nei confronti delle
Compagnie di assicurazione del sanitario allorché non erano stati ancora emanati i citati decreti attuativi, deve ritenersi inammissibile.
Ciò posto, in punto di diritto, mette conto evidenziare che è noto che, se- condo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in obbligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medi- co, di cui tuttavia condivide l'intima natura.
La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente e l'ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un ati- pico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti
- 12 - del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente
(“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una vi- sita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n.
24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausi- liario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, an- che Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
La legge n. 24/2017 c.d. , entrata in vigore l'01/04/2017 ed Parte_3 applicabile ai fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cassazione, sentenza n. 28994/2019) e, quindi, ratione temporis solo ad alcuni dei trat- tamenti praticati nel caso di specie, di fatto è recettiva degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito alla qualificazione della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e, all'art 7, comma 3, dispone che
“L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudi- ce, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
Nella specie, il dott. ha agito nell'adempimento di un'obbligazione CP_1 contrattuale assunta con la sicché la sua responsabilità ha natura Pt_1 contrattuale.
Dalla qualificazione della responsabilità in termini di responsabilità con- trattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di
- 13 - vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del con- tratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) del- la preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione pa- tologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedi- bile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo opera- to, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale, la giurisprudenza ormai consolida- ta della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concet- tualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta 6 dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del me- dico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'i- struttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato
- 14 - da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass.
n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr. anche
Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsa- bilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fat- tispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere del- la prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente. In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assen- za del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ra- gione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della pre- ponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omis- sione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta dove- rosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso”
(Cass. civ. n. 16123/2010).
- 15 - Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e preven- zione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipo- tizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriver- si entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, giova osservare che è incontestata ed emerge dalla documentazione medica versata in atti l'instaurazione del rapporto contrattuale di parte attrice con il sanitario convenuto.
I consulenti tecnici d'ufficio incaricati nell'ambito del presene giudizio – esaminata la documentazione prodotta ed eseguiti, nel contraddittorio delle parti, gli accertamenti ritenuti necessari – hanno evidenziato che «Le certifi- cazioni sanitarie esibiscono un percorso logico fino al settembre 2018, da quel- la data la valutazione ex ante è stata esperita con le immagini fotografiche in- traoperatorie del dr. che non dimostrano quanto descritto sui suoi certifi- CP_5 cati, anzi le sue stesse immagini radiografiche contraddicono la diagnosi di perimplantite. Non essendoci l'indicazione alla rimozione degli impianti, la pre- coce perdita degli stessi non si ritiene che sia causalmente da ascrivere all'o- perato del dr. . Relativamente alla terapia canalare dell'elemento 2.4 si CP_1 ritiene che ci sia stata indicazione alla terapia sia per la presenza di lieve rea- zione apicale strumentalmente accertata, sia per la parafunzione con mobilità che per il dolore. Il frammento radicolare negli anni 2016-2020 non avendo mai dato segni radiograficamente accertabili di osteiti o reazioni ascessuali non ha comportato alcun nocumento allo stato di salute nè degli impianti nè della salute della sig.ra In ragione di quanto assunto possiamo af- Pt_1 fermare quindi che non vi sono postumi permanenti causalmente riconducibili
- 16 - all'operato del dr. , che sulla base della documentazione da noi esamina- CP_1 ta risulta diligente perita e prudente».
In particolare, è stato affermato che il dott. «mettendo in atto terapie CP_1 conservative volte all'alienazione della sintomatologia algica, ha dimostrato at- tenzione e rispetto del patrimonio biologico della paziente. Ad oggi non si rile- vano postumi permanenti causalmente riconducibili all'operato di , ma CP_1 sulla base del nostro esame obiettivo non essendo possibile lo studio della pro- tesi e degli impianti è stato messo in evidenza l'esito di rimozione dei tre im- pianti con esiti cicatriziali chirurgici. Nulla da segnalare a carico dei tessuti contigui, nè sull'elemento dentario 2.4».
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Per quanto attiene al consenso ai trattamenti il Collegio ha dedotto che
«sulla base di quanto affermato in dottrina si ritiene valido in quanto possiede
i requisiti di personalità, libertà, spontaneità, attualità. Relativamente alla le- sione del diritto all'autodeterminazione della sig.ra nel caso in specie, Pt_1 così come si evince dal modulo del consenso informato all'intervento di implan- tologia (che risulta datato 09.12.2016 e firmato da entrambe le parti), la sig.ra dichiara di essere stata informata dello scopo e della natura della Pt_1 chirurgia implantare osteointegrata e di aver consapevolezza dei rischi e delle sequele che ne potrebbero derivare, e le terapie anternative. Si osserva che all'epoca dei fatti (2016) non era vigente l'obbligo di documentazione scritta previsto invece successivamente nel 2017 con la legge 219/17, pertanto il
'consenso informato non specifico' non appare carente in quanto rappresenta il tracciamento della somministrazione dell'informazione verbale erogata dal sa- nitario».
Fornendo risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte, i
CC.TT.UU. hanno poi precisato che il trattamento del 2.4 è stato, invece, eseguito dopo l'entrata in vigore della Legge n. 219/2017, ma non è «stato preceduto da idonea informazione scritta, riguardante i rischi, vantaggi, svan-
- 17 - taggi e alternative terapeutiche, come invece la norma, in vigore all'epoca dei fatti, prescriveva».
Ora, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – con- divisa da questo giudice - “..Vanno tenuti distinti i casi in cui dalla lesione del diritto al consenso informato si siano verificate delle, pur incolpevoli, conse- guenze lesive per la salute del paziente asseritamente discendenti dal tratta- mento sanitario e di esse chieda il risarcimento l'attore (danno alla salute), dai casi in cui il paziente faccia valere esclusivamente la diversa lesione del pro- prio diritto all'autodeterminazione in sé e per sé considerato, comunque di- scendente dalla violazione del relativo obbligo da parte del medico e della struttura sanitaria. Solo nella prima delle ipotesi citate, (risarcibilità del con- senso informato in quanto ne è derivato danno alla salute) il danno sarà risar- cibile nella misura in cui il danneggiato alleghi e provi, anche presuntivamen- te, che se compiutamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia, perché in questo modo viene fornita la prova del nesso causale tra la mancan- za di un consapevole consenso e il danno alla salute verificatosi a seguito del- la sottoposizione all'operazione. È ben possibile, d'altronde, che il danneggiato chieda di essere risarcito del danno derivante puramente e semplicemente dal- la violazione del proprio diritto ad una consapevole autodeterminazione. In questo caso, la prova del rifiuto del trattamento, ove la persona fosse stata compiutamente informata, non è necessaria, perché non si assume il verificar- si di un danno diverso dalla stessa mancanza del proprio diritto alla autode- terminazione. E tuttavia, tale danno non è incondizionatamente risarcibile.
Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bi- lanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro co- stituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis
Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015). Anche in tale
- 18 - prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeter- minarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sof- ferenze patite, seppur nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass.12/04/2018, n. 9053, in motivazione, 5 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconduci- bili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati). In questo senso, la giurisprudenza da ultimo citata si pone in linea con un principio già contenuto nella sentenza n.2947 del 2010, posta a base della sentenza impugnata ( e in essa non richiamato), secondo il quale in tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assume- re rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in pre- senza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'infor- mazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conse- guenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabi- lità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consi- stente in meri disagi o fastidi” (in termini un passo della motivazione di Cass
20885/2018).
Nella specie, la lesione del diritto al consenso informato è stata collegata al danno alla salute.
Tuttavia, l'attrice non ha allegato e provato, anche presuntivamente, che, se fosse stato compiutamente informata dei rischi, avrebbe rifiutato di sotto- porsi all'intervento.
Al contrario, tale ipotetico rifiuto può ragionevolmente escludersi tenuto conto del fatto che i CC.TT.UU. hanno affermato che «Relativamente alla te-
- 19 - rapia canalare dell'elemento 2.4 si ritiene che ci sia stata indicazione alla te- rapia sia per la presenza di lieve reazione apicale strumentalmente accertata, sia per la parafunzione con mobilità che per il dolore».
Ma anche a voler ritenere che la non precipua allegazione della attrice fos- se diretta a far valere il proprio diritto ad una consapevole autodetermina- zione, tuttavia, ella non ha allegato né provato che a suo carico si siano pro- dotte delle conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di ap- prezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'auto- determinazione in se stesso considerato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, infondata la domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice nei confronti del dott.
[...]
. Controparte_1
Resta infine assorbita la domanda di manleva formulata dal dott. CP_1 nei confronti della terza chiamata
[...]
. Controparte_16
In ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Pt_1 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute
[...] dai convenuti ivi comprese le spese della consulenza di parte (Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024) e di mediazione (Cass. n. 32306 del
21/11/2023).
Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al- la domanda.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di par- te attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
- 20 - ; Controparte_1 dichiara inammissibili le domande formulate da nei con- Parte_1 fronti di e Berkshire Hathaway In- Controparte_2 ternational , ; Controparte_3 Controparte_3 condanna , al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1 dott. che liquida in € 5077,00 per compenso, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. ed oltre € 1.218,00 per spese di mediazione, € 237,00 per C.U., € 366,00 per spese di C.T.P., nonché nei con- fronti di e Hathaway In- Controparte_2 CP_3 ternational Insurance Limited, che li- Controparte_3 quida, in assenza di nota spese, in € 5077,00 ciascuna per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
. Parte_1
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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