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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4185/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 4185/2021 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come da mandato in atti Parte_1
dall'Avv. PAOLO DE SANTIS;
ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. LUIGI Controparte_1
POTENZA;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Controparte_2
Generale per l'Italia di rappresentata e difesa dall'avv. ANNA Controparte_2
BERRA;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica il 4.05.2021, la società attrice ha convenuto in giudizio l'Arch. al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti a CP_1
fronte di una domanda amministrativa che non poteva essere accolta sin dal momento della protocollazione al Comune di Castrignano del Capo, stante l'esistenza, in epoca anteriore rispetto al deposito dell'istanza di parte, di un vincolo idrogeologico conoscibile dal professionista.
Con comparsa di risposta si è costituito l'Architetto, il quale ha chiesto, preliminarmente, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e, nel merito, ha contestato la prospettazione
1 di parte attrice, con particolare riferimento alla conoscibilità del vincolo. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda proposta dalla . Parte_1
Costituita in giudizio l'assicurazione, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
a scioglimento di riserva, inoltre, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2024. A tale ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni secondo il sopradescritto tenore e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
In punto di fatto va rammentato che la ha ancorato l'inadempimento professionale Parte_1
dell'Arch. all'omessa, colpevole, ignoranza del vincolo PG3 esistente sul tratto costiero di CP_1
Punta Ristola sin dal 2009 e, quindi, in epoca anteriore rispetto alla presentazione della domanda amministrativa di concessione demaniale marittima e del relativo permesso di costruire, protocollata il 5.12.2011 presso il Comune di Castrignano del Capo. Da tale condotta, secondo la prospettazione della parte, è dipeso l'esborso economico di notevoli somme di denaro, per il cui risarcimento ha agito la società.
Orbene, premesso che nella specie l'obbligazione del professionista va ritenuta di mezzi – atteso che il risultato perseguito dalla odierna attrice non era legato unicamente alla prestazione dell'Arch. ma anche alle valutazioni proprie del – all'evidenza, stante la prospettazione CP_3
della , l'inadempimento dell'Arch. sarebbe ascrivibile alla c.d. attività inutile. Pt_1 CP_1
In altri termini, considerate le allegazioni dell'attrice, la domanda di rilascio della concessione demaniale sarebbe stata inutilmente proposta, a fronte dell'impossibilità ab origine di eseguire il progetto preventivato dalla Pt_1
Tale prospettazione, tuttavia, non coglie nel segno, poiché al fine di ritenere configurabile una responsabilità di tale tipo occorre che l'attività compiuta dal professionista sia ex ante qualificabile come chiaramente inutile.
Nella vicenda in esame, per converso, al di là del fatto che la s.r.l. neppure ha dedotto che – ove informata anche solo del sospetto dell'esistenza del vincolo PG3 – non avrebbe neppure presentato l'istanza, va pure evidenziato che la sussistenza dell'impedimento all'esecuzione delle attività edilizie non era evincibile ictu oculi. A riprova di tanto, infatti, è sufficiente evidenziare che con missiva del 25.9.2014, indirizzata direttamente alla società il Comune riteneva Parte_1
2 “la richiesta citata in oggetto, … coerente con gli indirizzi del Piano regionale delle Coste” ma contrastante “parzialmente con il Vincolo PG3 esistente sulla zona” e non rigettava tout court la domanda, limitandosi solo a chiedere una integrazione della documentazione “con nuovi elaborati dove si evinca la insussistenza del vincolo PG3 sull'area di intervento”. Inoltre, dalla documentazione depositata dal convenuto si evince che sin dal 2010 l'Autorità di Bacino sollecitava il Comune di Castrignano del Capo ad indicare quali specifiche zone di competenza comunale dovessero intendersi sottoposte al vincolo maggiore, PG3, e quali ad un vincolo minore, ossia il PG2 (discendendo, dalle due diverse categorie, diversi vincoli – e quindi mutevoli possibilità
– edificatori).
In sostanza, non può dirsi che alla data del 5.12.2011 fosse pacifica, chiara ed indiscussa l'inutilità della domanda presentata dalla , a maggior ragione ove si consideri che nel 2015 il Pt_1
Comune ha rilasciato concessione demaniale e permesso di costruire ad un'altra società su un'area situata nello stesso fg. catastale oggetto di istanza della (i.e fg. 24; cfr. all. 3 e 4 Pt_1
memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. Arch. ) e non vi sono elementi per desumere che la CP_1
situazione territoriale fosse diversa.
Deriva da ciò che il convenuto legittimamente ha accettato l'incarico e poi avanzato l'istanza al non si trattava, infatti, di una richiesta di cui si conosceva l'esito già a monte;
al CP_3
contrario, era caratterizzata dalla naturale e fisiologica incertezza che connota le istanze alla pubblica amministrazione. Né, sul punto, può ritenersi pertinente la giurisprudenza citata dalla società attrice perché la vicenda in esame non attiene alla redazione di un progetto sbagliato rispetto alla normativa urbanistica.
A ciò aggiungasi che il rigetto dell'istanza a suo tempo presentata si basa anche sul divieto di balneazione per via dell'esistenza dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 19/2014 e, quindi, per un motivo neppure in astratto rappresentato quale inadempimento del professionista.
Il rigetto della domanda principale rende ultroneo l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Le spese di lite tra il convenuto e la società attrice seguono la soccombenza della e Parte_1
sono liquidate in favore del difensore dell'Arch. , dichiaratosi antistatario, come da CP_1
dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile - complessità bassa della controversia (cfr., sul punto, cfr. Cass. civ. Sez. I Ord.,
3 26/04/2021, n. 10984) e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. Le stesse, tuttavia, sono dimezzate, stante il tenore documentale della controversia.
Inoltre, vista la giurisprudenza di legittimità per cui “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata
o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/03/2024, n. 6144), le stesse seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti della compagnia assicurativa e sono liquidate secondo i parametri innanzi indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , nonché di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Luigi Potenza, Parte_1
dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
c) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_2
liquidate in euro 4.000,00, oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA
[...]
e CAP come per legge.
Lecce, 10/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina Manfreda,
Magistrato ordinario in tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 4185/2021 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come da mandato in atti Parte_1
dall'Avv. PAOLO DE SANTIS;
ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. LUIGI Controparte_1
POTENZA;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Controparte_2
Generale per l'Italia di rappresentata e difesa dall'avv. ANNA Controparte_2
BERRA;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica il 4.05.2021, la società attrice ha convenuto in giudizio l'Arch. al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti a CP_1
fronte di una domanda amministrativa che non poteva essere accolta sin dal momento della protocollazione al Comune di Castrignano del Capo, stante l'esistenza, in epoca anteriore rispetto al deposito dell'istanza di parte, di un vincolo idrogeologico conoscibile dal professionista.
Con comparsa di risposta si è costituito l'Architetto, il quale ha chiesto, preliminarmente, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e, nel merito, ha contestato la prospettazione
1 di parte attrice, con particolare riferimento alla conoscibilità del vincolo. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda proposta dalla . Parte_1
Costituita in giudizio l'assicurazione, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
a scioglimento di riserva, inoltre, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2024. A tale ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni secondo il sopradescritto tenore e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
In punto di fatto va rammentato che la ha ancorato l'inadempimento professionale Parte_1
dell'Arch. all'omessa, colpevole, ignoranza del vincolo PG3 esistente sul tratto costiero di CP_1
Punta Ristola sin dal 2009 e, quindi, in epoca anteriore rispetto alla presentazione della domanda amministrativa di concessione demaniale marittima e del relativo permesso di costruire, protocollata il 5.12.2011 presso il Comune di Castrignano del Capo. Da tale condotta, secondo la prospettazione della parte, è dipeso l'esborso economico di notevoli somme di denaro, per il cui risarcimento ha agito la società.
Orbene, premesso che nella specie l'obbligazione del professionista va ritenuta di mezzi – atteso che il risultato perseguito dalla odierna attrice non era legato unicamente alla prestazione dell'Arch. ma anche alle valutazioni proprie del – all'evidenza, stante la prospettazione CP_3
della , l'inadempimento dell'Arch. sarebbe ascrivibile alla c.d. attività inutile. Pt_1 CP_1
In altri termini, considerate le allegazioni dell'attrice, la domanda di rilascio della concessione demaniale sarebbe stata inutilmente proposta, a fronte dell'impossibilità ab origine di eseguire il progetto preventivato dalla Pt_1
Tale prospettazione, tuttavia, non coglie nel segno, poiché al fine di ritenere configurabile una responsabilità di tale tipo occorre che l'attività compiuta dal professionista sia ex ante qualificabile come chiaramente inutile.
Nella vicenda in esame, per converso, al di là del fatto che la s.r.l. neppure ha dedotto che – ove informata anche solo del sospetto dell'esistenza del vincolo PG3 – non avrebbe neppure presentato l'istanza, va pure evidenziato che la sussistenza dell'impedimento all'esecuzione delle attività edilizie non era evincibile ictu oculi. A riprova di tanto, infatti, è sufficiente evidenziare che con missiva del 25.9.2014, indirizzata direttamente alla società il Comune riteneva Parte_1
2 “la richiesta citata in oggetto, … coerente con gli indirizzi del Piano regionale delle Coste” ma contrastante “parzialmente con il Vincolo PG3 esistente sulla zona” e non rigettava tout court la domanda, limitandosi solo a chiedere una integrazione della documentazione “con nuovi elaborati dove si evinca la insussistenza del vincolo PG3 sull'area di intervento”. Inoltre, dalla documentazione depositata dal convenuto si evince che sin dal 2010 l'Autorità di Bacino sollecitava il Comune di Castrignano del Capo ad indicare quali specifiche zone di competenza comunale dovessero intendersi sottoposte al vincolo maggiore, PG3, e quali ad un vincolo minore, ossia il PG2 (discendendo, dalle due diverse categorie, diversi vincoli – e quindi mutevoli possibilità
– edificatori).
In sostanza, non può dirsi che alla data del 5.12.2011 fosse pacifica, chiara ed indiscussa l'inutilità della domanda presentata dalla , a maggior ragione ove si consideri che nel 2015 il Pt_1
Comune ha rilasciato concessione demaniale e permesso di costruire ad un'altra società su un'area situata nello stesso fg. catastale oggetto di istanza della (i.e fg. 24; cfr. all. 3 e 4 Pt_1
memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. Arch. ) e non vi sono elementi per desumere che la CP_1
situazione territoriale fosse diversa.
Deriva da ciò che il convenuto legittimamente ha accettato l'incarico e poi avanzato l'istanza al non si trattava, infatti, di una richiesta di cui si conosceva l'esito già a monte;
al CP_3
contrario, era caratterizzata dalla naturale e fisiologica incertezza che connota le istanze alla pubblica amministrazione. Né, sul punto, può ritenersi pertinente la giurisprudenza citata dalla società attrice perché la vicenda in esame non attiene alla redazione di un progetto sbagliato rispetto alla normativa urbanistica.
A ciò aggiungasi che il rigetto dell'istanza a suo tempo presentata si basa anche sul divieto di balneazione per via dell'esistenza dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 19/2014 e, quindi, per un motivo neppure in astratto rappresentato quale inadempimento del professionista.
Il rigetto della domanda principale rende ultroneo l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Le spese di lite tra il convenuto e la società attrice seguono la soccombenza della e Parte_1
sono liquidate in favore del difensore dell'Arch. , dichiaratosi antistatario, come da CP_1
dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile - complessità bassa della controversia (cfr., sul punto, cfr. Cass. civ. Sez. I Ord.,
3 26/04/2021, n. 10984) e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti. Le stesse, tuttavia, sono dimezzate, stante il tenore documentale della controversia.
Inoltre, vista la giurisprudenza di legittimità per cui “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata
o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/03/2024, n. 6144), le stesse seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti della compagnia assicurativa e sono liquidate secondo i parametri innanzi indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , nonché di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Luigi Potenza, Parte_1
dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
c) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_2
liquidate in euro 4.000,00, oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA
[...]
e CAP come per legge.
Lecce, 10/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina Manfreda,
Magistrato ordinario in tirocinio.
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