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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 618/2022 promosso da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MACRELLI Parte_1 C.F._1 ACHILLE e dell'avv. TANI KATIUSA ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA C.F._2 SANTE VINCENZI 46 BOLOGNA;
APPELLANTE contro (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 (C.F. Controparte_2
), C.F._4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINZA ROBERTO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. BONETTI VITTORIO ( ) VIA D'AZEGLIO 47 40136 BOLOGNA;
, C.F._6 APPELLATI
, con il patrocinio dell'avv. CP_5 Controparte_6 VERSARI STEFANO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
IN FATTO
1. proponeva azione Parte_2 revocatoria ex art. 2910 c.c. nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_7
e per la revocazione ex art. 2901 c.c. in relazione ai seguenti atti dispositivi: a) atto pubblico CP_2 pagina 1 di 12 del 23.05.2013, con cui aveva costituito un fondo patrimoniale, nel quale aveva Parte_1 conferito un terreno, sito in località Diegaro, sul quale insisteva un capannone ad uso ricovero CP_4 attrezzi agricoli, unitamente ad una serie di autocarri ed autoveicoli;
contestualmente, Parte_1
e la moglie avevano costituito un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter,
[...] Controparte_1
c.c. sui medesimi beni mobili ed immobili, già conferiti nel fondo;
b) atto pubblico del 23.05.2013, con cui , aveva venduto al figlio la piena proprietà di due Parte_1 Controparte_2 appezzamenti di terreno, senza fabbricati, entrambi siti in località Diegaro (capi A e B) e CP_4 località Martorano (capo C), e altresì donato a la nuda proprietà di un immobile Controparte_2 ubicato in frazione Diegaro, composto da due appartamenti e relativi accessori, riservando a sé CP_4 ed alla moglie il diritto di usufrutto.
Deduceva l'attrice il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie, avendo Parte_1 prestato una fideiussione a favore dell'istituto di credito sino alla concorrenza di € 520.000,00 con atto del 17.10.2011 a garanzia di un debito, pari ad € 6.719.423,47, di cui al contratto di apertura di credito del 13.10.2011, stipulato con la Società RI CA di Partecipazione a r.l., ed essendosi il convenuto spossessato, con gli atti impugnati, della quasi totalità dei suoi beni con la consapevolezza del danno provocato.
2. Si costituivano i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
3. Con sentenza n. 199/2022 il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava inefficaci gli atti impugnati nei confronti della banca attrice, condannando in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con riguardo all'eccepita nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione, osservava che la domanda era formulata in modo chiaro e determinato ed erano integrati i requisiti dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4°, c.p.c., in quanto vi era certezza rispetto alla determinazione dell'oggetto della domanda revocatoria avverso quattro atti dispositivi del patrimonio contenuti in due atti pubblici, dettagliatamente indicati.
Ugualmente, risultavano esposti i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Quanto alla asserita incompatibilità delle domande formulate (simulazione, nullità e revocatoria), osservava, richiamando giurisprudenza di legittimità, che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, potevano essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precludesse la proposizione dell'altra.
pagina 2 di 12 Era altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad , Controparte_1 essendo quest'ultima beneficiaria degli atti di segregazione patrimoniale oggetto di impugnativa ex art. 2901, c.c. e, come tale, litisconsorte necessario.
Nel merito, sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
I negozi impugnati consistevano in due atti pubblici con effetti differenti: il primo imponeva due vincoli di destinazione sui medesimi beni, ma di natura diversa (artt. 167 c.c. e 2645-ter c.c.), il secondo realizzava un trasferimento di proprietà di altri ed ulteriori beni immobili, attraverso una compravendita ed una donazione.
Tutti gli atti dispositivi in questione erano stati compiuti lo stesso giorno (23.05.2013) e in favore di componenti della famiglia Parte_1
La circostanza che gli atti dispositivi avessero natura diversa (onerosa o gratuita) e fossero perciò sottoposti a regimi probatori differenti non impediva al creditore in revocatoria di impugnarli nell'ambito del medesimo procedimento.
Relativamente al fondo patrimoniale, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale poteva essere dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901, c.c., allorquando la segregazione patrimoniale fosse finalizzata alla sottrazione fraudolenta dei beni dall'aggressione esecutiva, eludendo la funzione di protezione cui dovrebbe assolvere, ossia i bisogni familiari, indicati nel caso di specie nelle
“preoccupazioni derivanti dallo stato di salute del figlio”.
Nella specie, all'interno del fondo in conferito, risultavano inseriti una serie di beni mobili ed immobili
(attrezzi agricoli, capannone, terreni agricoli) che, in concreto, mal si conciliavano con l'esigenza di cura ed assistenza del figlio disabile. Ad ogni modo, nella prospettiva del fondo patrimoniale, la stessa
S.C., con sentenza n. 9192 del 2.04.2021, aveva statuito nel senso che gli interessi dei creditori prevalevano sulle esigenze di cura degli interessi familiari.
Anche il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., al pari del vincolo ex art. 167 c.c., consentiva ai creditori di aggredire i beni vincolati esclusivamente per debiti contratti aventi il fine di destinazione espresso nell'atto stesso a anche in tal caso valevano le argomentazioni svolte per il fondo patrimoniale
(Cass., n. 29727/2019).
Con riguardo alla compravendita, i beni erano stati alienati dietro un corrispettivo di € 130.000,00, versato tramite due assegni, sicché sul creditore gravava la prova che l'acquirente fosse a conoscenza del danno causato.
Con riguardo invece alla donazione in favore del figlio , stante la natura gratuita del Controparte_2 negozio, era sufficiente la dimostrazione del pregiudizio gravante sul creditore.
pagina 3 di 12 Il credito in capo all'attrice derivava da un'apertura di credito in favore del debitore principale Società
RI CA, e dalla fideiussione prestata da Parte_1
In data 11.06.2013 la banca aveva comunicato a tutti i fideiussori, compreso il convenuto, l'omesso pagamento del debitore principale, nonché il recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente e, allo stesso tempo, aveva intimato il pagamento con telegramma dell'11.06.2013.
Nei confronti di , al pari degli altri fideiussori, era stato poi emesso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3428/16 del 30.12.2016.
Una volta prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, erano soggetti a revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, in quanto gli atti andavano intesi come compiuto successivamente all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione. Invero, l'insorgenza del credito andava apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
Pertanto, nell'ipotesi di revocatoria avverso atti dispositivi del fideiussore, era irrilevante il momento in cui il debito restitutorio diventava esigibile, in quanto l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risaliva al momento della nascita del credito, con la conseguenza che a tale momento occorreva fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole fosse anteriore o successivo al sorgere del credito.
Gli atti di disposizione a mezzo dei quali aveva trasferito, in favore di moglie e Parte_1 figli, i diritti sugli immobili indicati, erano intervenuti tutti in data 23.05.2013 ed erano quindi tutti posteriori al sorgere del credito, essendo il debito fideiussorio sorto in data 17.10.2011, compiuto dopo la messa a disposizione del denaro da parte della banca in favore del debitore principale;
occorreva pertanto verificare la sola consapevolezza del fideiussore nonché, come del terzo se atto a titolo oneroso.
La gratuità o meno dell'atto dispositivo rilevava sotto il profilo dell'accertamento dell'atteggiamento psicologico in capo al terzo.
Nella specie, gli atti dispositivi erano a titolo gratuito, ad eccezione dell'atto di compravendita, in favore di , per i quali era sufficiente la conoscenza, o conoscibilità in capo al debitore, Controparte_2 di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie. pagina 4 di 12 Al riguardo, il disponente era pienamente consapevole dell'obbligazione di garanzia a suo carico, ed ugualmente dell'esposizione debitoria maturata dalla società debitrice principale;
difatti, RI
CA versava in una grave sofferenza finanziaria, il che giustificava la sua domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 l.f.
Dal canto suo, il convenuto poneva in essere, lo stesso giorno (23.05.2013), ben quattro atti dispositivi, apparendo in proposito inverosimile che i bisogni della famiglia (fondo patrimoniale) fossero sorti dopo circa quarant'anni di matrimonio e che fossero divenuti attuali e concreti contestualmente alle:
“necessità e spese inerenti a trattamenti sanitari, cure specialistiche, ricoveri in ospedale e case di cura, assistenza infermieristica, cure riabilitative” da effettuarsi in favore del figlio (atto ex art. 2645- CP_7 ter).
D'altro canto, tale ultimo scopo di cura era - in astratto - perseguibile anche con la costituzione dello stesso fondo patrimoniale, e non si ravvisava altra ragione se non quella di sottrarre i beni ai creditori, atteso che il disponente aveva conferito gli stessi beni nel fondo patrimoniale e nel vincolo di destinazione.
Allo stesso modo, il presupposto soggettivo era desumibile dal compimento - sempre lo stesso giorno - degli ulteriori atti, la compravendita e la donazione.
Inoltre, non convinceva la motivazione posta alla base dei due ultimi negozi, ossia l'esigenza di compensare l'altro figlio a fronte dei vincoli di destinazione costituiti in favore del figlio CP_2
in realtà, solo gli ultimi due negozi determinavano un trasferimento del diritto reale dal CP_7 disponente ai beneficiari, mentre i primi due (fondo patrimoniale e vincolo di destinazione) creavano una segregazione del patrimonio per assolvere a specifici interessi ritenuti meritevoli di protezione (i bisogni della famiglia e le esigenze di cura). Inoltre, le parti concordavano per dispensare il beneficiario dall'obbligo di collazione, ai sensi dell'art. 737, co. 2°, c.c.
Ciò denotava che, attraverso i citati negozi, si era posto in essere piuttosto un disequilibrio patrimoniale tra i due figli.
Dunque, unico motivo idoneo appariva l'intenzione di sottrare i beni all'azione esecutiva.
Quanto alla compravendita, la prova della scientia damni in capo al terzo poteva essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali la sussistenza di un vincolo di parentela fra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nella specie, appariva inverosimile che il figlio non sapesse della situazione debitoria in cui CP_2 versava il padre. Ugualmente, la contestualità nel compimento degli atti dispositivi e l'incidenza,
pagina 5 di 12 attraverso i citati negozi, su una pluralità di beni deponeva nel senso che sia il padre ( che i Pt_1 beneficiari fossero consapevoli del pregiudizio patrimoniale arrecato.
Quanto al danno cagionato al creditore, esso andava inteso in senso estensivo fino a ricomprendere anche il semplice pericolo dell'infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore e nella fattispecie la difesa aveva fornito prova documentale della circostanza che il disponente si fosse spogliato della totalità dei suoi beni. Dal canto suo, il convenuto aveva rilevato che, nel suo patrimonio, residuava un bene immobile (appezzamento di terreno adibito ad attività agricola) e un diritto di usufrutto sullo stesso bene ceduto a titolo oneroso. Tuttavia, gli atti di disposizione non costituivano una frazione irrisoria del complesso patrimoniale, ma ne comprendevano la quasi totalità, tenuto conto sia del modesto valore dell'appezzamento di terreno, nonché dell'impossibilità di realizzo del diritto su cosa altrui, quale l'usufrutto.
Si era dunque verificata una variazione qualitativa del patrimonio tale da comprimere le concrete chances di soddisfazione che il creditore nutriva precedentemente.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, fondato su tre motivi: 1) Parte_1 nullità della sentenza per omessa e/o carente motivazione sull'eccezione di indeterminatezza dell'edictio actionis e omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità delle domande per non essere state proposte in via alternativa o subordinata;
2) violazione e falsa applicazione dell'art.2901
c.c., in quanto l'istituto di credito avrebbe dovuto indicare quale tra gli atti di disposizione avrebbe asseritamente leso le proprie ragioni creditorie, e conseguentemente avrebbe dovuto richiedere la dichiarazione di inefficacia unicamente dell'asserito atto lesivo, 3) insussistenza dei presupposti per esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Ha resistito . Controparte_4 CP_4 Parte_2
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
Con comparsa depositata il 19.9.2024 si è costituita la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato aperta con sentenza n. 27 pubblicata in data 22.03.2024 del Parte_1
Tribunale di Forlì, dichiarando di intervenire nel giudizio e accettando la causa nello stato in cui si trova al fine di subentrare e proseguire, nell'interesse della massa dei creditori, nell'azione promossa dal , alla cui difesa si è Parte_2 riportata integralmente.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
pagina 6 di 12 5. Preliminarmente si osserva che la banca appellata ha contestato l'intervento spiegato dalla procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitato , affermando la propria perdurante Parte_1 legittimazione quanto meno in relazione all'atto di costituzione di fondo patrimoniale, in quanto in relazione ai beni conferiti in fondo patrimoniale non interverrebbe, ai sensi dell'art. 43 L. Fall., lo spossessamento che consentirebbe di attribuire legittimazione processuale alla procedura (lato sensu) concorsuale.
Ha altresì osservato che l'azione è stata ab initio svolta non solo nei confronti di Parte_1 ma anche della moglie di costui, e inoltre che con la medesima azione è stata proposta non soltanto azione revocatoria, ma anche di simulazione, e che, per giurisprudenza costante, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale e può riproporre le domande
(anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado, neanche qualora chieda la conferma della sentenza impugnata sulla base di una diversa soluzione delle questioni avanzate nel primo grado di giudizio;
nel caso di specie, in comparsa di costituzione e risposta si sono espressamente (aggiuntivamente) richiamate integralmente tutte le argomentazioni sviluppate nelle difese di primo grado, da aversi per integralmente riprodotte e non rinunciate, anche per gli effetti di cui all'art.346 c.p.c.
Dunque l'intervento svolto da parte della procedura di sovraindebitamento sarebbe illegittimo e/o inammissibile.
6. Le eccezioni preliminari sollevata dalla banca appellata con riguardo alla costituzione in giudizio della procedura sono infondate.
L'art. 270, comma 5, CCII, prevede che alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio si applichi, tra gli altri, anche l'art. 143 CCII in quanto compatibile.
Tale norma in particolare dispone al comma 1 che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”.
L'art. 274, CCII, dispone poi al comma 2 che “Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Il principio risulta affermato dalla Suprema Corte in relazione alle analoghe disposizioni contenute nella previgente legge fallimentare: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il
pagina 7 di 12 curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un., 17.12.2008, n. 29420).
Il curatore che subentra nell'azione revocatoria ordinaria, relativa ad un atto di disposizione compiuto dal debitore, poi fallito nel corso del giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova e, come stabilito dalla S.C.: “L'esercizio di tale facoltà, che comporta, per l'appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processuale dell'originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentito alle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primo grado, né, ove il giudizio penda in grado d'appello, al termine previsto per la proposizione dell'appello incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma I, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore si costituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler far propria la domanda ex art.
2901 c.c. della quale già si controverte, perché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori” (Cass., sent. 15 gennaio 2016, n. 614 e Cass. ord.
28 maggio 2018, n. 13306).
7. Sulla base dei suesposti principi, preso atto che il G.D. presso il Tribunale di Forlì ha autorizzato il liquidatore nominato a proseguire l'azione revocatoria ex art. 274, comma 2, c.c. e che il liquidatore si
è costituito volontariamente per proseguire il giudizio, subentrando all'appellata, deve affermarsi la ritualità e tempestività dell'intervento svolto dalla e, contestualmente, il Controparte_8 sopravvenuto difetto di legittimazione in capo a Parte_2
in quanto legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione
[...] processuale dell'originario attore, è solo il liquidatore della;
a ciò non osta la Controparte_8 circostanza che la revocatoria del fondo patrimoniale sia stata proposta anche nei confronti della moglie di , in quanto l'azione ha ad oggetto i beni di conferiti nel fondo Controparte_9 Parte_1 ed ha, al riguardo, la veste di litisconsorte necessaria: “In tema di azione revocatoria della CP_1 costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti”. (Cass., n. 12264/2019).
pagina 8 di 12 7. Infine, è infondato l'assunto della banca appellata secondo il quale, avendo essa in primo grado proposto in via alternativa anche l'azione di simulazione ed essendo risultata vittoriosa, non aveva l'onere di proporre appello incidentale in ordine a quest'ultima domanda non esaminata e in questa sede asseritamente riproposta, in quanto “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”. (Cass., n. 33649/2023).
Nel caso di specie, l'onere di espressa riproposizione non risulta soddisfatto, poiché nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalla banca in grado d'appello non è stata riproposta l'originaria domanda di simulazione, essendo stato eliminato dall'atto ogni espresso riferimento, sia in fatto che in diritto, alla simulazione, ed essendosi l'istituto di credito concentrato unicamente sui requisiti e presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c., limitandosi infine a richiamare, con mera formula di stile,
“tutte le argomentazioni sviluppate nelle difese di primo grado” senza alcuno specifico cenno alla suddetta differente domanda, che pertanto non può considerarsi reiterata.
8. Anche nei confronti di l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Parte_1
è fondata, in quanto in forza del richiamo all'art. 143 CCII “nelle Controparte_8 controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”, con la sola eccezione della domanda di revocatoria del fondo patrimoniale, in quanto “secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai sensi dell'articolo 43 L.F. la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con
l'ambito dello spossessamento fallimentare;
poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento - trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori;
permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore;
sussiste pertanto la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del fondo patrimoniale” (in tal senso Cass., n. 12264/2019).
9. Quanto alla posizione della moglie di si osserva che, secondo la pronuncia appena Parte_1 richiamata, “In tema di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la pagina 9 di 12 necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso
è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti” (Cass., n. 12264/2019).
L'appellante dunque, non è più legittimato a stare in giudizio e dovrà essere Parte_1 rappresentato dal liquidatore, che si è costituito volontariamente nella presente causa facendo proprie le domande dell'istituto di credito appellato, con la sola eccezione della domanda di revoca del fondo patrimoniale.
10. Procedendo allora all'esame nel merito dei motivi di appello, il primo e il secondo – da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi – sono infondati in quanto, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la domanda originaria è stata formulata dalla banca in modo chiaro, risultando indicati con sufficiente chiarezza e determinatezza sia i quattro atti dispositivi impugnati, sia presupposti dell'azione revocatoria, la quale, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è pienamente compatibile con la contestuale a proposizione della domanda di simulazione: invero, “l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra” (così da ultimo, tra le altre, Cass., n. 5825/2024).
11. Infondato altresì è il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dei presupposti della proposta azione revocatoria.
Si osserva infatti, quanto all' eventus damni, che, secondo la costante giurisprudenza, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (tra le tante Cass., n. 20232/2023); ebbene, nel caso di specie risulta che, in forza dei quatto atti impugnati contestualmente eseguiti lo stesso giorno, il debitore si è spogliato di quasi tutti i suoi beni immobili. Si è dunque verificata una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio tale da mettere in pericolo le ragioni dei creditori;
invero, la liquidità della quale l'appellante asseritamente disponeva per ricavi relativi all'anno
2013 e per il corrispettivo pari ad € 2.791.869 per la vendita di un terreno, oltre a non essere adeguatamente provata in ordine all'an, è comunque agevolmente occultabile e non esclude pertanto il rischio di incapienza del patrimonio.
pagina 10 di 12 Quanto poi alla pretesa insussistenza della scientia damni in capo al figlio come Controparte_2 correttamente osservato dal primo giudice il contestuale compimento di ben quattro atti dispositivi aventi ad oggetto quasi l'intero patrimonio immobiliare del debitore e lo stratto legame di parentela inducono a ritenere che il figlio fosse pienamente consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori paterni.
Per ciò che concernere poi il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e il fondo patrimoniale, anche essi risultano idonei a sottrarre i beni vincolati ai creditori;
gli stessi hanno inoltre natura gratuita, stante la mancanza di una contropartita al vincolo dei beni, e quindi non è necessaria la prova del consilium fraudis, così come per la donazione.
12. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, previa estromissione della banca appellata, con conferma integrale della sentenza impugnata ed estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. nei confronti dell'intero ceto creditorio di Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della banca appellata fino alla sua estromissione, e per la fase decisionale in favore dell'intervenuta procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato Parte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza n.
n. 199/2022 del Tribunale di Forlì, e, per effetto dell'intervento in giudizio della Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato dichiara l'estensione della declaratoria Parte_1 di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'intero ceto creditorio.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata
[...]
che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA, Controparte_10
e in favore della Liquidazione Controllata di che liquida in euro 9.991,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 25.07.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 618/2022 promosso da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MACRELLI Parte_1 C.F._1 ACHILLE e dell'avv. TANI KATIUSA ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA C.F._2 SANTE VINCENZI 46 BOLOGNA;
APPELLANTE contro (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 (C.F. Controparte_2
), C.F._4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINZA ROBERTO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. BONETTI VITTORIO ( ) VIA D'AZEGLIO 47 40136 BOLOGNA;
, C.F._6 APPELLATI
, con il patrocinio dell'avv. CP_5 Controparte_6 VERSARI STEFANO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
IN FATTO
1. proponeva azione Parte_2 revocatoria ex art. 2910 c.c. nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_7
e per la revocazione ex art. 2901 c.c. in relazione ai seguenti atti dispositivi: a) atto pubblico CP_2 pagina 1 di 12 del 23.05.2013, con cui aveva costituito un fondo patrimoniale, nel quale aveva Parte_1 conferito un terreno, sito in località Diegaro, sul quale insisteva un capannone ad uso ricovero CP_4 attrezzi agricoli, unitamente ad una serie di autocarri ed autoveicoli;
contestualmente, Parte_1
e la moglie avevano costituito un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter,
[...] Controparte_1
c.c. sui medesimi beni mobili ed immobili, già conferiti nel fondo;
b) atto pubblico del 23.05.2013, con cui , aveva venduto al figlio la piena proprietà di due Parte_1 Controparte_2 appezzamenti di terreno, senza fabbricati, entrambi siti in località Diegaro (capi A e B) e CP_4 località Martorano (capo C), e altresì donato a la nuda proprietà di un immobile Controparte_2 ubicato in frazione Diegaro, composto da due appartamenti e relativi accessori, riservando a sé CP_4 ed alla moglie il diritto di usufrutto.
Deduceva l'attrice il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie, avendo Parte_1 prestato una fideiussione a favore dell'istituto di credito sino alla concorrenza di € 520.000,00 con atto del 17.10.2011 a garanzia di un debito, pari ad € 6.719.423,47, di cui al contratto di apertura di credito del 13.10.2011, stipulato con la Società RI CA di Partecipazione a r.l., ed essendosi il convenuto spossessato, con gli atti impugnati, della quasi totalità dei suoi beni con la consapevolezza del danno provocato.
2. Si costituivano i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
3. Con sentenza n. 199/2022 il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava inefficaci gli atti impugnati nei confronti della banca attrice, condannando in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con riguardo all'eccepita nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione, osservava che la domanda era formulata in modo chiaro e determinato ed erano integrati i requisiti dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4°, c.p.c., in quanto vi era certezza rispetto alla determinazione dell'oggetto della domanda revocatoria avverso quattro atti dispositivi del patrimonio contenuti in due atti pubblici, dettagliatamente indicati.
Ugualmente, risultavano esposti i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Quanto alla asserita incompatibilità delle domande formulate (simulazione, nullità e revocatoria), osservava, richiamando giurisprudenza di legittimità, che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, potevano essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precludesse la proposizione dell'altra.
pagina 2 di 12 Era altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad , Controparte_1 essendo quest'ultima beneficiaria degli atti di segregazione patrimoniale oggetto di impugnativa ex art. 2901, c.c. e, come tale, litisconsorte necessario.
Nel merito, sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
I negozi impugnati consistevano in due atti pubblici con effetti differenti: il primo imponeva due vincoli di destinazione sui medesimi beni, ma di natura diversa (artt. 167 c.c. e 2645-ter c.c.), il secondo realizzava un trasferimento di proprietà di altri ed ulteriori beni immobili, attraverso una compravendita ed una donazione.
Tutti gli atti dispositivi in questione erano stati compiuti lo stesso giorno (23.05.2013) e in favore di componenti della famiglia Parte_1
La circostanza che gli atti dispositivi avessero natura diversa (onerosa o gratuita) e fossero perciò sottoposti a regimi probatori differenti non impediva al creditore in revocatoria di impugnarli nell'ambito del medesimo procedimento.
Relativamente al fondo patrimoniale, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale poteva essere dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901, c.c., allorquando la segregazione patrimoniale fosse finalizzata alla sottrazione fraudolenta dei beni dall'aggressione esecutiva, eludendo la funzione di protezione cui dovrebbe assolvere, ossia i bisogni familiari, indicati nel caso di specie nelle
“preoccupazioni derivanti dallo stato di salute del figlio”.
Nella specie, all'interno del fondo in conferito, risultavano inseriti una serie di beni mobili ed immobili
(attrezzi agricoli, capannone, terreni agricoli) che, in concreto, mal si conciliavano con l'esigenza di cura ed assistenza del figlio disabile. Ad ogni modo, nella prospettiva del fondo patrimoniale, la stessa
S.C., con sentenza n. 9192 del 2.04.2021, aveva statuito nel senso che gli interessi dei creditori prevalevano sulle esigenze di cura degli interessi familiari.
Anche il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., al pari del vincolo ex art. 167 c.c., consentiva ai creditori di aggredire i beni vincolati esclusivamente per debiti contratti aventi il fine di destinazione espresso nell'atto stesso a anche in tal caso valevano le argomentazioni svolte per il fondo patrimoniale
(Cass., n. 29727/2019).
Con riguardo alla compravendita, i beni erano stati alienati dietro un corrispettivo di € 130.000,00, versato tramite due assegni, sicché sul creditore gravava la prova che l'acquirente fosse a conoscenza del danno causato.
Con riguardo invece alla donazione in favore del figlio , stante la natura gratuita del Controparte_2 negozio, era sufficiente la dimostrazione del pregiudizio gravante sul creditore.
pagina 3 di 12 Il credito in capo all'attrice derivava da un'apertura di credito in favore del debitore principale Società
RI CA, e dalla fideiussione prestata da Parte_1
In data 11.06.2013 la banca aveva comunicato a tutti i fideiussori, compreso il convenuto, l'omesso pagamento del debitore principale, nonché il recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente e, allo stesso tempo, aveva intimato il pagamento con telegramma dell'11.06.2013.
Nei confronti di , al pari degli altri fideiussori, era stato poi emesso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3428/16 del 30.12.2016.
Una volta prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, erano soggetti a revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, in quanto gli atti andavano intesi come compiuto successivamente all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione. Invero, l'insorgenza del credito andava apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
Pertanto, nell'ipotesi di revocatoria avverso atti dispositivi del fideiussore, era irrilevante il momento in cui il debito restitutorio diventava esigibile, in quanto l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risaliva al momento della nascita del credito, con la conseguenza che a tale momento occorreva fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole fosse anteriore o successivo al sorgere del credito.
Gli atti di disposizione a mezzo dei quali aveva trasferito, in favore di moglie e Parte_1 figli, i diritti sugli immobili indicati, erano intervenuti tutti in data 23.05.2013 ed erano quindi tutti posteriori al sorgere del credito, essendo il debito fideiussorio sorto in data 17.10.2011, compiuto dopo la messa a disposizione del denaro da parte della banca in favore del debitore principale;
occorreva pertanto verificare la sola consapevolezza del fideiussore nonché, come del terzo se atto a titolo oneroso.
La gratuità o meno dell'atto dispositivo rilevava sotto il profilo dell'accertamento dell'atteggiamento psicologico in capo al terzo.
Nella specie, gli atti dispositivi erano a titolo gratuito, ad eccezione dell'atto di compravendita, in favore di , per i quali era sufficiente la conoscenza, o conoscibilità in capo al debitore, Controparte_2 di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie. pagina 4 di 12 Al riguardo, il disponente era pienamente consapevole dell'obbligazione di garanzia a suo carico, ed ugualmente dell'esposizione debitoria maturata dalla società debitrice principale;
difatti, RI
CA versava in una grave sofferenza finanziaria, il che giustificava la sua domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 l.f.
Dal canto suo, il convenuto poneva in essere, lo stesso giorno (23.05.2013), ben quattro atti dispositivi, apparendo in proposito inverosimile che i bisogni della famiglia (fondo patrimoniale) fossero sorti dopo circa quarant'anni di matrimonio e che fossero divenuti attuali e concreti contestualmente alle:
“necessità e spese inerenti a trattamenti sanitari, cure specialistiche, ricoveri in ospedale e case di cura, assistenza infermieristica, cure riabilitative” da effettuarsi in favore del figlio (atto ex art. 2645- CP_7 ter).
D'altro canto, tale ultimo scopo di cura era - in astratto - perseguibile anche con la costituzione dello stesso fondo patrimoniale, e non si ravvisava altra ragione se non quella di sottrarre i beni ai creditori, atteso che il disponente aveva conferito gli stessi beni nel fondo patrimoniale e nel vincolo di destinazione.
Allo stesso modo, il presupposto soggettivo era desumibile dal compimento - sempre lo stesso giorno - degli ulteriori atti, la compravendita e la donazione.
Inoltre, non convinceva la motivazione posta alla base dei due ultimi negozi, ossia l'esigenza di compensare l'altro figlio a fronte dei vincoli di destinazione costituiti in favore del figlio CP_2
in realtà, solo gli ultimi due negozi determinavano un trasferimento del diritto reale dal CP_7 disponente ai beneficiari, mentre i primi due (fondo patrimoniale e vincolo di destinazione) creavano una segregazione del patrimonio per assolvere a specifici interessi ritenuti meritevoli di protezione (i bisogni della famiglia e le esigenze di cura). Inoltre, le parti concordavano per dispensare il beneficiario dall'obbligo di collazione, ai sensi dell'art. 737, co. 2°, c.c.
Ciò denotava che, attraverso i citati negozi, si era posto in essere piuttosto un disequilibrio patrimoniale tra i due figli.
Dunque, unico motivo idoneo appariva l'intenzione di sottrare i beni all'azione esecutiva.
Quanto alla compravendita, la prova della scientia damni in capo al terzo poteva essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali la sussistenza di un vincolo di parentela fra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nella specie, appariva inverosimile che il figlio non sapesse della situazione debitoria in cui CP_2 versava il padre. Ugualmente, la contestualità nel compimento degli atti dispositivi e l'incidenza,
pagina 5 di 12 attraverso i citati negozi, su una pluralità di beni deponeva nel senso che sia il padre ( che i Pt_1 beneficiari fossero consapevoli del pregiudizio patrimoniale arrecato.
Quanto al danno cagionato al creditore, esso andava inteso in senso estensivo fino a ricomprendere anche il semplice pericolo dell'infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore e nella fattispecie la difesa aveva fornito prova documentale della circostanza che il disponente si fosse spogliato della totalità dei suoi beni. Dal canto suo, il convenuto aveva rilevato che, nel suo patrimonio, residuava un bene immobile (appezzamento di terreno adibito ad attività agricola) e un diritto di usufrutto sullo stesso bene ceduto a titolo oneroso. Tuttavia, gli atti di disposizione non costituivano una frazione irrisoria del complesso patrimoniale, ma ne comprendevano la quasi totalità, tenuto conto sia del modesto valore dell'appezzamento di terreno, nonché dell'impossibilità di realizzo del diritto su cosa altrui, quale l'usufrutto.
Si era dunque verificata una variazione qualitativa del patrimonio tale da comprimere le concrete chances di soddisfazione che il creditore nutriva precedentemente.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, fondato su tre motivi: 1) Parte_1 nullità della sentenza per omessa e/o carente motivazione sull'eccezione di indeterminatezza dell'edictio actionis e omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità delle domande per non essere state proposte in via alternativa o subordinata;
2) violazione e falsa applicazione dell'art.2901
c.c., in quanto l'istituto di credito avrebbe dovuto indicare quale tra gli atti di disposizione avrebbe asseritamente leso le proprie ragioni creditorie, e conseguentemente avrebbe dovuto richiedere la dichiarazione di inefficacia unicamente dell'asserito atto lesivo, 3) insussistenza dei presupposti per esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Ha resistito . Controparte_4 CP_4 Parte_2
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
Con comparsa depositata il 19.9.2024 si è costituita la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato aperta con sentenza n. 27 pubblicata in data 22.03.2024 del Parte_1
Tribunale di Forlì, dichiarando di intervenire nel giudizio e accettando la causa nello stato in cui si trova al fine di subentrare e proseguire, nell'interesse della massa dei creditori, nell'azione promossa dal , alla cui difesa si è Parte_2 riportata integralmente.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
pagina 6 di 12 5. Preliminarmente si osserva che la banca appellata ha contestato l'intervento spiegato dalla procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitato , affermando la propria perdurante Parte_1 legittimazione quanto meno in relazione all'atto di costituzione di fondo patrimoniale, in quanto in relazione ai beni conferiti in fondo patrimoniale non interverrebbe, ai sensi dell'art. 43 L. Fall., lo spossessamento che consentirebbe di attribuire legittimazione processuale alla procedura (lato sensu) concorsuale.
Ha altresì osservato che l'azione è stata ab initio svolta non solo nei confronti di Parte_1 ma anche della moglie di costui, e inoltre che con la medesima azione è stata proposta non soltanto azione revocatoria, ma anche di simulazione, e che, per giurisprudenza costante, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale e può riproporre le domande
(anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado, neanche qualora chieda la conferma della sentenza impugnata sulla base di una diversa soluzione delle questioni avanzate nel primo grado di giudizio;
nel caso di specie, in comparsa di costituzione e risposta si sono espressamente (aggiuntivamente) richiamate integralmente tutte le argomentazioni sviluppate nelle difese di primo grado, da aversi per integralmente riprodotte e non rinunciate, anche per gli effetti di cui all'art.346 c.p.c.
Dunque l'intervento svolto da parte della procedura di sovraindebitamento sarebbe illegittimo e/o inammissibile.
6. Le eccezioni preliminari sollevata dalla banca appellata con riguardo alla costituzione in giudizio della procedura sono infondate.
L'art. 270, comma 5, CCII, prevede che alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio si applichi, tra gli altri, anche l'art. 143 CCII in quanto compatibile.
Tale norma in particolare dispone al comma 1 che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”.
L'art. 274, CCII, dispone poi al comma 2 che “Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Il principio risulta affermato dalla Suprema Corte in relazione alle analoghe disposizioni contenute nella previgente legge fallimentare: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il
pagina 7 di 12 curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un., 17.12.2008, n. 29420).
Il curatore che subentra nell'azione revocatoria ordinaria, relativa ad un atto di disposizione compiuto dal debitore, poi fallito nel corso del giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova e, come stabilito dalla S.C.: “L'esercizio di tale facoltà, che comporta, per l'appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processuale dell'originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentito alle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primo grado, né, ove il giudizio penda in grado d'appello, al termine previsto per la proposizione dell'appello incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma I, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore si costituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler far propria la domanda ex art.
2901 c.c. della quale già si controverte, perché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori” (Cass., sent. 15 gennaio 2016, n. 614 e Cass. ord.
28 maggio 2018, n. 13306).
7. Sulla base dei suesposti principi, preso atto che il G.D. presso il Tribunale di Forlì ha autorizzato il liquidatore nominato a proseguire l'azione revocatoria ex art. 274, comma 2, c.c. e che il liquidatore si
è costituito volontariamente per proseguire il giudizio, subentrando all'appellata, deve affermarsi la ritualità e tempestività dell'intervento svolto dalla e, contestualmente, il Controparte_8 sopravvenuto difetto di legittimazione in capo a Parte_2
in quanto legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione
[...] processuale dell'originario attore, è solo il liquidatore della;
a ciò non osta la Controparte_8 circostanza che la revocatoria del fondo patrimoniale sia stata proposta anche nei confronti della moglie di , in quanto l'azione ha ad oggetto i beni di conferiti nel fondo Controparte_9 Parte_1 ed ha, al riguardo, la veste di litisconsorte necessaria: “In tema di azione revocatoria della CP_1 costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti”. (Cass., n. 12264/2019).
pagina 8 di 12 7. Infine, è infondato l'assunto della banca appellata secondo il quale, avendo essa in primo grado proposto in via alternativa anche l'azione di simulazione ed essendo risultata vittoriosa, non aveva l'onere di proporre appello incidentale in ordine a quest'ultima domanda non esaminata e in questa sede asseritamente riproposta, in quanto “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”. (Cass., n. 33649/2023).
Nel caso di specie, l'onere di espressa riproposizione non risulta soddisfatto, poiché nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalla banca in grado d'appello non è stata riproposta l'originaria domanda di simulazione, essendo stato eliminato dall'atto ogni espresso riferimento, sia in fatto che in diritto, alla simulazione, ed essendosi l'istituto di credito concentrato unicamente sui requisiti e presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c., limitandosi infine a richiamare, con mera formula di stile,
“tutte le argomentazioni sviluppate nelle difese di primo grado” senza alcuno specifico cenno alla suddetta differente domanda, che pertanto non può considerarsi reiterata.
8. Anche nei confronti di l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Parte_1
è fondata, in quanto in forza del richiamo all'art. 143 CCII “nelle Controparte_8 controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”, con la sola eccezione della domanda di revocatoria del fondo patrimoniale, in quanto “secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai sensi dell'articolo 43 L.F. la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con
l'ambito dello spossessamento fallimentare;
poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento - trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori;
permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore;
sussiste pertanto la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del fondo patrimoniale” (in tal senso Cass., n. 12264/2019).
9. Quanto alla posizione della moglie di si osserva che, secondo la pronuncia appena Parte_1 richiamata, “In tema di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la pagina 9 di 12 necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso
è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti” (Cass., n. 12264/2019).
L'appellante dunque, non è più legittimato a stare in giudizio e dovrà essere Parte_1 rappresentato dal liquidatore, che si è costituito volontariamente nella presente causa facendo proprie le domande dell'istituto di credito appellato, con la sola eccezione della domanda di revoca del fondo patrimoniale.
10. Procedendo allora all'esame nel merito dei motivi di appello, il primo e il secondo – da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi – sono infondati in quanto, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, la domanda originaria è stata formulata dalla banca in modo chiaro, risultando indicati con sufficiente chiarezza e determinatezza sia i quattro atti dispositivi impugnati, sia presupposti dell'azione revocatoria, la quale, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è pienamente compatibile con la contestuale a proposizione della domanda di simulazione: invero, “l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra” (così da ultimo, tra le altre, Cass., n. 5825/2024).
11. Infondato altresì è il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dei presupposti della proposta azione revocatoria.
Si osserva infatti, quanto all' eventus damni, che, secondo la costante giurisprudenza, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (tra le tante Cass., n. 20232/2023); ebbene, nel caso di specie risulta che, in forza dei quatto atti impugnati contestualmente eseguiti lo stesso giorno, il debitore si è spogliato di quasi tutti i suoi beni immobili. Si è dunque verificata una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio tale da mettere in pericolo le ragioni dei creditori;
invero, la liquidità della quale l'appellante asseritamente disponeva per ricavi relativi all'anno
2013 e per il corrispettivo pari ad € 2.791.869 per la vendita di un terreno, oltre a non essere adeguatamente provata in ordine all'an, è comunque agevolmente occultabile e non esclude pertanto il rischio di incapienza del patrimonio.
pagina 10 di 12 Quanto poi alla pretesa insussistenza della scientia damni in capo al figlio come Controparte_2 correttamente osservato dal primo giudice il contestuale compimento di ben quattro atti dispositivi aventi ad oggetto quasi l'intero patrimonio immobiliare del debitore e lo stratto legame di parentela inducono a ritenere che il figlio fosse pienamente consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori paterni.
Per ciò che concernere poi il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e il fondo patrimoniale, anche essi risultano idonei a sottrarre i beni vincolati ai creditori;
gli stessi hanno inoltre natura gratuita, stante la mancanza di una contropartita al vincolo dei beni, e quindi non è necessaria la prova del consilium fraudis, così come per la donazione.
12. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, previa estromissione della banca appellata, con conferma integrale della sentenza impugnata ed estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. nei confronti dell'intero ceto creditorio di Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della banca appellata fino alla sua estromissione, e per la fase decisionale in favore dell'intervenuta procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato Parte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza n.
n. 199/2022 del Tribunale di Forlì, e, per effetto dell'intervento in giudizio della Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato dichiara l'estensione della declaratoria Parte_1 di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'intero ceto creditorio.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata
[...]
che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA, Controparte_10
e in favore della Liquidazione Controllata di che liquida in euro 9.991,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 25.07.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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