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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Paola Elefante Giudice rel.
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Nel procedimento n. 3354/2024 R.V.G.
nonché del socio Controparte_1 Parte_1 accomandatario in proprio. Parte_1
Curatore: dott. Persona_1 ha emesso il seguente
DECRETO visto il ricorso depositato da , già dichiarato fallito dal Tribunale di Saluzzo, Parte_1 con sentenza n. 3/2009, depositata in data 26.02.2009, diretto ad ottenere l'esdebitazione prevista dagli artt. 142 e 143 L.F.; rilevato che il ricorso è stato depositato entro un anno dalla chiusura del fallimento, dichiarata con decreto depositato in data 29/12/2023; vista relazione del Curatore del fallimento, dott. Persona_1 vista la memoria depositata dal creditore , con cui si chiede la reiezione del ricorso;
CP_2 sentita la relazione del Giudice relatore;
OSSERVA
L'istituto della esdebitazione è volto a consentire la liberazione del fallito dai vincoli obbligatori sopravvissuti al fallimento, rendendo inesigibili nei confronti del debitore fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. L'istituto è ispirato a logiche di tutela del fallito, nei confronti del quale il legislatore ha previsto una misura premiale, atta a consentire, in presenza di determinati presupposti, il reinserimento nel mercato di un soggetto produttivo di reddito e di lavoro.
L'accesso al beneficio dell'esdebitazione presuppone la contestuale sussistenza dei requisiti di cui all'art. 142 L.F. e, in particolare, che il fallito:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48, norma che stabilisce che il fallito è tenuto «a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento»;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
Oltre alle condizioni soggettive, l'art. 142 co. 2, L.F. prevede una ulteriore condizione, di carattere oggettivo, senza la quale il beneficio non è concedibile, disponendo che
“L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte,
i creditori concorsuali”.
Ciò posto, nel caso in esame, dalla relazione del Curatore e dagli atti della procedura emerge la sussistenza delle condizioni soggettive richieste dall'art. 142 L.F., quanto meno riguardo ai requisiti di cui ai n. da 1) a 4) sopra indicati.
Ed infatti, il Curatore ha messo in rilevo come: “1) il sig. non ha ostacolato la Parte_1 procedura durante la sua attività consentendole di liquidare l'attivo e fornendo le informazioni utili via via richieste dallo scrivente;
2) il sig. non ha in alcun Parte_1 modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) in relazione a quanto previsto dall'art. 48 l.fall. lo scrivente fa presente di aver ricevuto in alcune occasioni la posta direttamente dal sig. alla quale era stata recapitata;
4) non risulta che il sig. Pt_1
abbia beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi 10 anni;
”. Pt_1
Al contrario, con riferimento all'ulteriore requisito soggettivo posto dall'art. 142, co. 1, n. 5),
L.F., occorre rilevare come dalla relazione ex art. 33 depositata dal Curatore nella procedura fallimentare, e richiamata nel parere depositato nel presente procedimento, emergano condotte tenute dal prima della dichiarazione di fallimento, tali da “aggravare il dissesto Pt_1 rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”.
Ed infatti, nella relazione del Curatore si legge: “Dal punto di vista strettamente formale la contabilità esaminata appare completa (tutti i libri obbligatori risultano essere stati compilati). Si segnala però l'utilizzo un po' strumentale di alcuni conti (soci c/c e soci
c/finanziamento infruttifero) per dissimulare la consistenza reale del passivo aziendale.
Infatti, attraverso il trasferimento in detti conti di parte di altre passività, segnatamente debiti verso banche, per ritenute e per contributi previdenziali, si è ottenuto l'effetto di far apparire al lettore del bilancio la società come finanziata molto pesantemente dai soci, cosa non vera.
Basti pensare che nel corso del 2008, forse ravvedendosi per quanto effettuato poco correttamente negli esercizi precedenti, con alcune scritture contabili i debiti per tributi e contributi non versati sono stati ripristinati e stornati proprio dai due conti sopra indicati. Dal punto di vista dei principi di redazione dei bilanci (anche se si tratta di una società di persone) si ritiene opportuno segnalare che la mancata svalutazione di crediti inesigibili
(oltre euro 164.000 incagliati) ha sortito l'effetto di alterare il reale valore dell'attivo patrimoniale sovrastimandolo. Rimangono inoltre non poche incertezze sulla reale consistenza del magazzino che nel corso degli anni ha assunto dimensioni assolutamente spropositate in rapporto alla struttura dell'azienda. Si ritiene legittimo ipotizzare che la valutazione delle giacenze alla fine degli esercizi contabili sia stata condizionata soprattutto dalla necessità di chiudere i bilanci con risultati che non allarmassero il ceto creditorio
(segnatamente le banche). A conferma di tale tesi si prenda ad esempio l'esercizio 2006 nel corso del quale, a seguito della cessione (per una esecuzione) di alcuni immobili siti in
Moretta, la società ha realizzato ingenti plusvalenze per oltre euro 450.000,00 e le rimanenze sono (forse di conseguenza) diminuite di euro 436.675,00 e ciò ha addirittura portato ad un margine negativo sulle vendite. L'unica altra volta, nel periodo compreso tra il 1992 ed il
2007, che le giacenze hanno subito una riduzione rispetto all'anno precedente è stato nel
2003 ma il calo è stato di soli euro 3.766.”.
Ed ancora che: “Quanto sopra evidenziato in relazione alla rappresentazione non sempre veritiera della situazione patrimoniale aziendale si ritiene che la stessa abbia contribuito a malcelare uno stato di insolvenza latente già da qualche anno. Alcuni escamotage tra cui: ammortamenti ridotti, giacenze costantemente in aumento, nessuna svalutazione dei crediti hanno consentito di mantenere artificiosamente in attivo i bilanci aziendali in maniera tale, si presume, da non generare apprensioni presso i creditori del ceto bancario.”
Orbene, quanto rilevato dal Curatore mette in evidenza come da parte del vi sia stata Pt_1 una tenuta delle scritture contabili della società non solo irregolare, ma come questi abbia addirittura alterato i bilanci per dissimulare la consistenza effettiva del passivo aziendale e dell'attivo patrimoniale, sovrastimandone il valore, e ciò per fare apparire una situazione diversa da quella esistente, al preciso fine di occultare uno stato di crisi, se non addirittura di insolvenza, per non allarmare il ceto creditorio, ed in particolare le banche, onde poter continuare a godere del credito accordato.
Tale condotta appare certamente violativa della norma richiamata: essa infatti non solo appare tale da rendere gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento degli affari - come anche evidenziato dal Curatore con specifico riferimento ai dati relativi al magazzino -, ma soprattutto, ritardando l'inizio della procedura fallimentare, ha certamente determinato un aggravamento del dissesto aziendale.
Si osserva infatti che l'intempestivo ricorso al fallimento, pur non essendo di per sé previsto come requisito ostativo alla pronuncia di esdebitazione, può assumere indirettamente rilievo proprio sotto il profilo dell'aggravamento del dissesto, di cui al n. 5) dell'art. 142 co. 1, ed anche delle condotte che abbiano ritardato o ostacolato il regolare svolgimento della procedura, di cui al n. 2) della citata norma, laddove si sia reso necessario l'esercizio di azioni recuperatorie (cfr Cass. 11279/2011).
Ebbene, nella specie, il Curatore ha rilevato come “Sicuramente l'amministratore avrebbe dovuto prendere coscienza della situazione in cui versava la propria società con largo anticipo rispetto alla data di dichiarazione del fallimento. Tuttavia alcuni indicatori, quali il mancato pagamento delle ritenute d'acconto sugli stipendi, il mancato versamento dei contributi previdenziali e dell'iva, il rallentamento dei pagamenti dei mutui, le sempre maggiori difficoltà ad incassare i crediti unitamente alla contrazione dei ricavi (già in atto dagli anni precedenti) rappresentavano segnali incontrovertibili che avrebbero dovuto portare a drastiche soluzioni sino almeno dal 2005 tra le quali sicuramente almeno la messa in liquidazione della società o la richiesta di fallimento in proprio.”
Appare pertanto evidente come il non abbia ottemperato ai propri doveri di Pt_1 comportamento, colpevolmente temporeggiando, nonostante gli indiscutibili indici dello stato di insolvenza in cui versava la società, e con ciò contribuendo ad aggravare la situazione di già evidente dissesto.
Tale ricostruzione trova conferma nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti del in relazione al reato di bancarotta semplice, proprio in Pt_1 relazione alla ritardata richiesta di fallimento, la quale, seppure non possa configurarsi quale elemento ostativo alla esdebitazione ai sensi del n. 6) dell'art. 142 co. 1, può certamente offrire al Giudice elementi utili di valutazione. Invero, in tale pronuncia il Tribunale rileva come il si sia trovato “a fronteggiare una avversa congiuntura economica per il Pt_1 settore nel quale operava la propria azienda e non ha all'uopo agito con oculatezza facendo, anzi, poco appropriate scelte imprenditoriali e finanziarie”, come, inoltre, tali condotte abbiano inevitabilmente aggravato il dissesto della società e come conseguentemente risultasse integrata la fattispecie delittuosa contestata.
Né vale in contrario il fatto che il ritardato ricorso alla procedura fallimentare sia stato causato dall'intento dell'imprenditore di salvare l'azienda, essendo del tutto irrilevante il motivo soggettivo interno a fronte della colpevole mancata presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività e della innegabile consapevolezza che la prosecuzione dell'attività aziendale potesse comportare l'aggravamento della situazione debitoria e l'incremento del danno per la massa dei creditori.
A ciò si aggiunga che, secondo la S.C., “Tra i comportamenti antigiuridici, di cui alla disposizione in questione, devono essere ragionevolmente inclusi anche gli atti di disposizioni del proprio patrimonio, posti in essere dall'imprenditore, nella consapevolezza della irreversibilità della crisi dell'impresa, avendo da tale momento il dovere di astenersi dal compiere tutti quegli atti che possono in qualche modo pregiudicare o ritardare la liquidazione dei beni dell'impresa, destinati ormai, in conseguenza della crisi in atto, ad essere liquidati per provvedere al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio degli stessi.” (Cass. 11279/2011)
Pertanto, rientra nei comportamenti ostativi alla esdebitazione, anche quello dell'imprenditore che, consapevole della irreversibilità dello stato di insolvenza, ometta di chiedere il fallimento e nella consapevolezza di tale situazione compia atti di disposizione del proprio patrimonio, posto che oltre che aggravare lo stato di dissesto rischia anche di ritardare lo svolgimento della procedura, posto che tale condotta potrebbe rendere necessarie azioni recuperatorie da parte della curatela.
Nella specie, dalla relazione del Curatore fallimentare emerge che il , pur consapevole Pt_1 della irreversibile crisi della impresa, anzichè richiedere il fallimento, ha affittato l'azienda ad una società, peraltro ad un canone di affitto del tutto inadeguato. Si legge infatti: “In merito all'opportunità di concedere il ramo aziendale prima e l'azienda in un secondo momento in favore della lo scrivente pur evidenziando che ciò potrebbe aver Controparte_3 contribuito a peggiorare la situazione ritardando il fallimento, non avendo ad oggi individuato legami diretti tra la fallita e l'affittuario (se non la conservazione del nome Pt_1 nella ragione sociale), non ritiene debbano sollevarsi particolari censure. Anche se il canone contrattuale in entrambi i casi appare a prima vista piuttosto modesto appare credibile la tesi del signor che sostiene di aver cercato di salvaguardare (per quanto Parte_1 possibile) il valore del complesso aziendale ed anche i posti di lavoro.”
Le esposte considerazioni appaiono sufficienti per respingere il ricorso avanzato dal debitore, attesa la accertata insussistenza di almeno uno dei requisiti soggettivi richiesti, non potendosi, in tal caso, ritenere integrato il requisito della meritevolezza .
Ed infatti, senza voler frustrare l'intento premiale, fondato sul principio del favor debitoris, cui è ispirato l'istituto, non può dimenticarsi tuttavia che l'esdebitazione, comportando una limitazione e restrizione del principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740
c.c., ed avendo effetti sostanzialmente espropriativi del credito, dev'essere interpretata rigorosamente quanto ai presupposti, ed altrettanto rigoroso deve essere l'apprezzamento del giudice quanto al requisito della meritevolezza del debitore che intende beneficiarne.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso in esame dev'essere pertanto respinto.
PQM
visti gli artt. 142 e 143 L.F.,
RESPINGE il ricorso presentato da . Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Cuneo, il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi