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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12057 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4465/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
ai sensi dell'art.281 sexies , u.c. , c.p.c., nella causa civile iscritta al n.4465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 potestà genitoriale sulla propria figlia minore (nata a [...] il Persona_1
19.11.2007), rappresentata e difesa dell'Avv. Massimo Polinari (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio in Roma, via Casetta Mistici n. 37, è elettivamente domiciliata giusta procura depositata in atti;
- ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), tutti C.F._4 Parte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dell'Avv. Roberto Nicodemi (C.F. ) presso il cui C.F._6 studio in Roma, viale dei Quattro Venti n. 136, sono elettivamente domiciliati giusta procura depositata in atti;
- INTERVENIENTI VOLONTARI
CONTRO
1 C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo CP_2 C.F._7
IN (C.F. ), presso il cui studio in Roma, Viale Eritrea n.9, è C.F._8 elettivamente domiciliata giusta procura depositata in atti;
- CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato Controparte_3 P.IVA_1
e del dirigente dott. , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_4 Controparte_5
CA EN (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._9
l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- ZA MA
Oggetto: Responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate:
Parte attrice:
2 Intervenienti volontari:
3 Parte convenuta:
4 Terza chiamata in causa:
5
6
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra in proprio e Parte_1 quale esercente la potestà genitoriale sulla propria figlia minore , conveniva Persona_1 in giudizio dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma, l'avv. al fine accertare la sua CP_2 responsabilità per inadempimento professionale e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni in favore in suo favore e di sua figlia.
In particolare veniva argomentato che in data 07.09.2007, in seguito ad un gravissimo incidente stradale avvenuto in Pomezia tra il motociclo Yamaha, targato AJ39733, di proprietà e condotto dal sig. ed il motociclo Ducati Monster 600, targato BM15153, di proprietà e Controparte_6 condotto da , perdevano la vita sia i conducenti che il soggetto che viaggiava Persona_2 trasportato dal primo motociclo, il sig. . Quest'ultimo era il compagno convivente Persona_3 dell'attrice la quale, in stato di gravidanza, aspettava un bambina con lui concepita nata dopo due mesi dal tragico evento (in data 19.11.2007). Con sentenza n. 360 del 2010 il Tribunale per
7 i Minorenni di Roma dichiarava accertata la paternità di nei confronti della Persona_3 minore che assumeva, quindi, il cognome del padre naturale. Pertanto la sig.ra Parte_1 dava mandato all'avv. del Foro di Roma, di tutelare sia i propri
[...] CP_2 interessi che quelli della figlia, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del compagno e del padre. A distanza di molto tempo non essendo riuscita ad ottenere alcun risarcimento, la sig.ra si rivolgeva ad altro difensore che, a seguito dell'invio Parte_1 della documentazione in possesso dell'avv. riteneva il diritto al risarcimento CP_2 ormai prescritto per causa imputabile a quest'ultima che non si era attivata né giudizialmente per ottenere il risarcimento, né a compiere nel tempo tutti gli atti necessari ad interrompere la prescrizione.
La difesa di parte attrice deduceva in diritto che l'obbligo di diligenza derivante dall' art. 1176, comma 2 c.c., avrebbe imposto all'avv. di porre in essere tutte le attività CP_2 necessarie all'espletamento del mandato ricevuto, compresi gli atti interruttivi della prescrizione che invece non aveva compiuto esponendola così ad una responsabilità tale da obbligarla al risarcimento dei danni in conseguenza del suo inadempimento. I danni lamentati erano da annoverarsi sia in quelli morali derivanti dal rapporto di parentela (per quanto riguarda la figlia) e da quello di stabile convivenza della signora sia in quelli Parte_1 patrimoniali la cui quantificazione veniva rimessa all'equa determinazione del giudice per mancanza di documentazione inerente il reddito del deceduto.
2. Nel giudizio intervenivano volontariamente gli eredi (madre, padre e fratello) i quali, Per_3 previo accertamento della responsabilità dell'avv. chiedevano di condannarla al CP_2 risarcimento in favore della sig.ra della somma pari ad € 294.201,00, Parte_2 del sig. della somma pari ad € 294.201,00, del sig. della somma Parte_3 Controparte_1 pari ad € 176.520,60 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al soddisfo.
Questi narravano che, dopo il tragico evento della morte del sig. , conferivano Persona_3 espresso mandato all'avv. del Foro di Roma, al fine di richiedere ed ottenere il CP_2 risarcimento dei danni e che, a seguito del lungo tempo trascorso senza alcun riconoscimento, si rivolgevano ad altri procuratori i quali, dalla documentazione ottenuta dal precedente legale, ritenevano ampiamente decorso il termine previsto ex lege per la prescrizione del diritto al risarcimento. Ciò a causa della condotta dell'avv. la quale, omettendo di attivarsi sia nel CP_2 procedere giudizialmente sia nel compiere tutti gli atti necessari per l'interruzione della prescrizione, aveva violato l'obbligo di diligenza derivante dall'art. 1176, comma 2 c.c., poiché la
8 mancata percezione di una situazione di prescrizione costituisce un'ipotesi di ignoranza di istituti elementari ovvero di incuria o di imperizia, suscettibile di configurare la responsabilità del professionista per inadempimento dell'obbligazione assunta. Pertanto gli intervenienti ritenevano di aver diritto al risarcimento del c.d. danno da perdita parentale, suddiviso nel danno patrimoniale, danno biologico ed esistenziale iure proprio oltre al danno catastrofale iure hereditatis.
3. L'avv. inizialmente si costituiva in giudizio, in proprio, al solo fine di chiedere CP_2 il differimento di udienza per consentire la costituzione ai sensi dell'art. 166 c.p.c., poi mediante il proprio procuratore e chiedeva, in via pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per la manleva;
in via preliminare di Controparte_7 dichiarare la nullità della domanda per eccessiva genericità in quanto parte attrice non aveva minimante quantificato il risarcimento del danno, inoltre eccepiva la prescrizione del diritto della parte attrice ed interveniente ad agire ex art 1176 comma 2 c. c. in quanto risultava in atti una scrittura del 10.03.2009 con cui le parti avevano precise informazioni sulla criticità della questione da cui far decorrere l'estinzione del diritto. Infine, nel merito, chiedeva di respingere la domanda attorea e delle parti intervenute in quanto infondata e non provata.
In particolare la difesa della convenuta rilevava che il danno per la sig.ra e per gli eredi Parte_1
non si era ancora verificato potendo operare, nel caso concreto, la prescrizione decennale Per_3 trattandosi di decesso conseguente a sinistro stradale causato in responsabilità concorrenziale di entrambi i conducenti coinvolti nell'evento dannoso e pertanto di ipotesi di reato imprescrittibile che consente di ampliare il lasso temporale della prescrizione per il trasportato trasformandolo da biennale a decennale ed inoltre tale prescrizione era stata correttamente interrotta dal legale convenuto.
Infine si riteneva che la responsabilità dell'avvocato e quindi l'eventuale risarcimento dovesse essere esclusa nei riguardi dell'attrice che all'epoca del sinistro non conviveva con il padre della bambina.
4. Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa chiamata in causa, la Controparte_3 quale chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande dall'attrice e degli intervenienti ormai prescritte poiché era decorso oltre un decennio da quando la sig.ra e gli eredi , Parte_1 Per_3 in data 24.11.2007, avevano incaricato l'avv. di richiedere il risarcimento danni per il CP_2 decesso del Sig. . Inoltre detta difesa riteneva infondate le doglianze avversarie Persona_3 perché il diritto di credito nei confronti delle assicurazioni non era affatto prescritto trovando applicazione la prescrizione decennale dal momento che era stato vittima del reato Persona_3
9 di omicidio stradale e la prescrizione era stata validamente interrotta dall'avv. con le CP_2 missive del 2007, 2008 e 2016.
In via subordinata, la compagnia assicurativa chiedeva di respingere la domanda di manleva per mancanza di copertura assicurativa poiché, nonostante l'avv. fosse consapevole del rischio CP_2 di incorrere in un'azione di responsabilità professionale, non dichiarava di esserne a conoscenza al momento della stipula delle due polizze ad ottobre 2017 ed ottobre 2018. Diversamente, in caso di accertata operatività della polizza reclamata, chiedeva di contenere l'eventuale condanna in garanzia della compagnia nel limite del massimale di € 500.000,00.
La difesa di eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda per mancata Controparte_3 quantificazione della richiesta di parte attrice priva di qualsivoglia conforto probatorio, così come non provate risultavano le richieste degli intervenienti riguardo al danno patrimoniale iure proprio
e assolutamente non riconoscibile il danno catastrofale considerato che il Sig. era Persona_3 morto sul colpo, senza quindi maturare alcun diritto da trasferire ai suoi eredi.
5. La causa veniva inizialmente assegnata al Giudice Vittoria Amirante, la quale, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art.183 c.p.c. e all'udienza del 05.10.2021 ammetteva le prove per testi articolate dalla difesa e la prova per interpello articolata dalla difesa degli eredi Parte_1
ritenute ammissibili e rilevanti. Per_3
6. L'assunzione della prova testimoniale avveniva innanzi al dott. Adriano Carmelo Franco che rinviava la causa, per il prosieguo, davanti alla dott.ssa Amirante.
7. Con ordinanza del 21.03.2022, la dott.ssa Emanuela Schillaci, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2022, rinviava per precisazione delle conclusioni.
8. La causa veniva poi assegnata all'attuale Giudicante che, all'udienza del 13.06.2025, la tratteneva in decisione a termini dell'art.281 sexies c.p.c..
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Infondata è in primis l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno formulata da attori e intervenuti.
Per quanto riguarda i tempi di prescrizione per l'errore professionale di un avvocato, la normativa stabilisce che l'azione per il risarcimento del danno da errore professionale si prescrive in dieci anni. Tale termine, essendo la prestazione di un legale necessariamente
10 complessa, plurima (riguardando più atti) e proiettata nel tempo, decorre dalla data in cui il danno è stato conosciuto o avrebbe dovuto essere conosciuto.
Infatti sul punto la giurisprudenza afferma che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato” (Corte
Cass. Sez. 2, sentenza n. 16658 del 27/07/2007).
Nel caso di specie parte attrice ha avuto percezione del danno solo nel momento in cui il nuovo legale ha richiesto, in data 08.02.2019, a parte convenuta, la documentazione attinente la pratica legale affidatale (Documento nr. 5 allegato all'atto di citazione) e soprattutto quando la compagnia di assicurazione comunicava, in data 27.03.2019 (Documento nr. 7 CP_8 allegato all'atto di citazione), il diniego di ogni eventuale offerta essendo ormai ampiamente spirati i termini di prescrizione.
Non vi è quindi spazio alcuno per ritenere maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (di durata decennale, in quanto di natura contrattuale), ed invero ragionamenti analoghi valgono anche per tutte le domande di risarcimento del danno proposte nella presente causa dagli intervenuti volontari, nessuno dei quali appare prescritto. Anche per loro la percezione dell'evento danno si ha in data 21.03.2019 quando il nuovo legale richiede a parte convenuta tutte le lettere di messa in mora inviate alle compagnie di assicurazioni ed ai responsabili civili ai fini interruttivi della prescrizione del diritto dei suoi assistiti (Documento nr. 3 allegato alla comparsa di intervento volontario) ed a seguito di tale richiesta, in data
19.07.2019, si rivolge alla compagnia di assicurazioni, , per l'attivazione Controparte_3 della polizza professionale dell'avv. (Documento nr. 2 allegato alla comparsa di CP_2 intervento volontario).
Da ciò discende in ogni caso il rigetto della eccezione opposta dalla convenuta.
10.1 Risulta, pertanto, da accogliere (parzialmente) la domanda di parte attrice e degli intervenuti volontari.
Secondo la consolidata giurisprudenza, si allontana dal precetto di cui all'art. 1176 comma 2
c.c. il professionista “che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un
11 professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte” (ex multis, Cass. 13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass.
10289/2015).
Inoltre la Suprema Corte ha più volte ribadito che le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi in cui il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera perseguendo il risultato sperato, senza però doverlo necessariamente conseguire, ma “la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata” (Cass. n. 23740/2018).
L'eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista non potrà quindi dipendere dal mancato conseguimento del risultato ma presupporrà un'azione inidonea a tutelare adeguatamente il cliente, disattendendo il parametro di diligenza media fissato dall'art. 1176, secondo comma c.c.
La Corte osserva che “il compimento di atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto vantato dal cliente rientra nell'ordinaria diligenza richiesta a qualsiasi avvocato” (Cass. Civ., ordinanza n. 28629/2019).
Si tratta infatti di adempimenti che non presuppongono particolari capacità tecniche, salvo i rari casi in cui il calcolo del termine prescrizionale sia effettivamente incerto, ipotesi comunque liberamente valutabili dal giudice di merito.
E' invece da escludere che occorrano abilità particolari quando l'incertezza attiene non ad elementi fattuali (in base ai quali calcolare il termine) ma al termine stesso: in tal caso l'avvocato ha infatti l'obbligo di tutelare la parte considerando il più breve termine di prescrizione ipotizzabile (in tal senso Cass., 14/02/2017, n. 3765).
Passando al caso di specie, nell'accordo denominato “Incarico di Consulenza e Assistenza
Legale” sottoscritto in data 10.03.2009 (Documento nr.1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo), la convenuta legale informava con la dicitura “ prescrizione del diritto al risarcimento per mancato avvio di azione giudiziale in caso di mancata liquidazione bonaria del danno dalla compagnia prescrizione biennale” sia la sig.ra che i sig.ri del rischio della prescrizione (addirittura biennale); Parte_1 Parte_4 Pt_2 quindi è evidente che la stessa era ben consapevole di tale rischio e, ciò nonostante, non ha
12 interrotto il decorso della prescrizione rinnovando la richiesta di risarcimento dei danni per un tempo adeguato.
10.2 È utile svolgere una sintetica premessa sulla cornice normativa di riferimento. Come è noto, in linea generale, se il fatto illecito per cui si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato (e, nella fattispecie di cui al presente giudizio, come omicidio colposo ex art. 589 c.p.), e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero biennale nel caso di danno da circolazione di veicoli, ex art.2947, comma 2, c.c., giacché ai sensi del comma 3 prima parte dello stesso articolo 2947
c.c., in tal caso il termine prescrizionale più lungo si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato.
Nel caso di specie d'altra parte, stante il decesso contestuale dei due conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, è stato adottato già nel marzo 2008 il decreto di archiviazione da parte del GIP del
Tribunale di Velletri (doc.7 convenuta).
Con la legge n.51 del 2005 (legge cd. “ex Cirielli”), entrata in vigore in data 8.12.2005, e quindi applicabile al caso di specie (in ragione della verificazione dell'illecito, fonte di responsabilità risarcitoria, il 7.09.2007), il legislatore ha previsto, con la modifica dell'art.157 c.p., che la prescrizione estingue il reato (nel caso concreto, omicidio colposo), decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (cinque anni); e che, in ogni caso, tale tempo non può essere, in caso di delitto, inferiore a sei anni.
Invece, prima dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge, il termine di prescrizione dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni era pari a dieci anni. Ragione per cui il credito risarcitorio derivante da fatto dannoso costituente reato era assoggettato a prescrizione decennale, ove fatto valere dai congiunti della vittima per conseguire il risarcimento del danno subito “iure proprio” a seguito del decesso del congiunto, trattandosi di pretesa derivante da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data dei fatti illeciti accaduti prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2005 (cfr. Cass., 2015, n. 20934).
10.3 Nel caso di specie, il credito risarcitorio derivante da reato era caduto in prescrizione, giacché, come affermato dalla sua stessa compagnia assicurativa della convenuta, “il decorso del termine prescrizionale era stato interrotto con le missive del 2007(cfr. doc.7), 2008 e 2016 (doc.10 e 11)”.; quindi, tra il 3 gennaio 2008 (doc.10 conv.) e il 23 novembre 2016 (doc.11 conv.), erano decorsi ben più di sei anni, quando appunto , ai sensi della normativa sopra citata, il termine prescrizionale era di sei anni.
13 Inoltre, non v'è dubbio che parte convenuta abbia omesso, nel corso del suo incarico professionale, di rinnovare gli atti interruttivi della prescrizione ed è ella stessa a confessarlo, in sede di interrogatorio formale, quando dice “Per quanto riguarda gli atti necessari ad interrompere la prescrizione, solo al momento di restituire la documentazione, mi sono accorta di aver omesso di spedire alcune lettere volte ad interromperla” (si veda il verbale del 01.12.2021).
Parimenti non è stata iniziata dall'avv. alcuna attività giudiziale volta ad ottenere il CP_2 risarcimento dei danni, nonostante lei stessa con la lettera inviata al sig. , in data Parte_3
14.04.2016, ipotizzava l'inizio imminente di una procedura sommaria finalizzata ad ottenere la liquidazione del risarcimento ed ipotizzando anche un esito favorevole della controversia indicando persino le possibili cifre per ogni congiunto (Documento allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 c.p.c.).
10.4 Ora, è noto che la responsabilità dell'avvocato per il risarcimento dei danni non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento (errore commissivo od omissione) dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (c.d. giudizio prognostico o controfattuale), difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (in tal senso Cass. ord.
11.02.2021, n.3566); tuttavia il giudizio controfattuale - se il difensore avesse agito nella maniera dovuta il danno non si sarebbe verificato - è un giudizio di tipo probabilistico, nel senso di ritenere sufficientemente provata l'efficienza causale se è probabile che, sostituita l'azione compiuta con quella doverosa, l'evento non si sarebbe verificato (così Cass. 14.10.2019, n.25778), e, qualora il legale abbia omesso lo svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente o evitato un danno, la regola della preponderanza dell'evidenza (preponderance of evidence, di matrice anglosassone) o del “più probabile che non”
(come nota in Italia) si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (in tal senso Cass. ord. 13.1.2021,
n.410).
Il giudizio di cui sopra viene affidato a criteri probabilistici. Infatti, pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno è una conseguenza solo se si accerta che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. 22026/2004,
14 Cass. 6967/2006, Cass. 9917/2010). In materia di responsabilità del professionista, quindi, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista. In particolare, occorre dimostrare il fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 12354/2009).
Inoltre la Suprema Corte afferma “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. Civ. Sez.
3 sentenza n. 25112 del 24/10/2017).
Accertata quindi la responsabilità del professionista convenuto, va anche ritenuto che vi sia prova del danno, e che questo sia frutto dell'omissione del professionista, atteso che la prova resiste anche in sede di giudizio controfattuale.
Infatti, il fatto di reato da cui scaturisce il diritto al risarcimento del danno da parte dei prossimi congiunti e parenti era il decesso, il giorno 7.09.2007, di , nato il [...], nel Persona_3 corso di un sinistro stradale avvenuto in Pomezia tra il motociclo Yamaha tg. AJ39733, a bordo del quale il era trasportato, ed il motociclo Ducati Monster 600 tg. BM15153. Per_3
Al di là della responsabilità dei due conducenti, non accertata in sede penale – la stessa sentenza civile intervenuta tra altre parti (Tribunale di Roma n.14360/2015) per lo stesso fatto ha riconosciuto la presunzione di pari responsabilità ex art.2054 c.c. dei conducenti dei veicoli, non potendosi dedurre dagli elementi istruttori una diversa attribuzione – comunque è evidente che i parenti e congiunti stretti del deceduto avrebbero avuto diritto ad un risarcimento del danno a carico quantomeno dell'assicurazione del motociclo Yamaha tg. AJ39733, a bordo del quale il era terzo Per_3 trasportato (cfr ex multis Cass. SSUU sent. n.35318 del 30 novembre 2022, per cui, nel caso di sinistro tra due veicoli, il terzo trasportato -. i suoi parenti, in caso di decesso - ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti
15 nel sinistro, , e questo quand'anche -Cass. 13738/2020- il veicolo su cui viaggiava fosse condotto da soggetto non abilitato alla guida.
10.5 Parte attrice ha diritto al risarcimento dei danni subiti e non percepiti a causa dell'inadempimento professionale dell'avv. CP_2
A causa dell'errore di quest'ultima non si può non riconoscere alla ricorrente un mancato risarcimento parametrato sul danno da perdita del rapporto parentale.
Va infatti riconosciuto il ristoro del “danno non patrimoniale iure proprio”, richiesto dalle parti, consistente essenzialmente nel risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.
Tale danno è correlato, come noto, non solo all'elaborazione del lutto, ma anche e soprattutto al venir meno della comunanza di vita e affetti con il deceduto, traducendosi in un patema d'animo
(danno morale) ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, che può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (in tal senso già Cass. n.8546 del 2008; tra le più recenti vale richiamare Cass. 30.9.2022, n.25541, che ha ribadito come il requisito della convivenza non sia comunque necessario per giustificare il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, essendo sufficiente la prova del legame di parentela o coniugio, rilevando la convivenza solo sotto il profilo della liquidazione del danno).
Riguardo all'eccezione sollevata dalla difesa della convenuta e dell'assicurazione circa l'inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento avanzata da parte attrice che sarebbe priva di legittimazione sostanziale, non essendo la stessa legata alla vittima da nessun rapporto di convivenza, men che mai parentale, tale eccezione appare infondata.
Infatti, la giurisprudenza più recente non ritiene la situazione di convivenza more uxorio, in assenza di una parentela riconosciuta dalla legge, come elemento strettamente necessario al fine di avere il diritto a ottenere un risarcimento per danni da perdita del proprio compagno/a di vita: è quindi stata riconosciuta la legittimazione sostanziale al risarcimento della fidanzata non convivente (cfr nel merito Tribunale di Firenze n.1011/2015, in giurisprudenza di legittimità Cass.
Civ. n.7128/2013 e Cass. Pen. n.46351/2014): ma, con l'introduzione delle unioni civili nel nostro ordinamento, non è neppure necessario che il legame affettivo fosse finalizzato a sfociare in un matrimonio (c.d. fidanzamento), piuttosto che in una futura situazione di convivenza, ed ancor più lo stesso concetto di convivenza è sempre più configurato come una situazione di comunanza di affetti e di vita non necessariamente legata alla coabitazione (cfr Cass. Pen., 10.11.2014, n. 46531, ove i Giudici di legittimità hanno stabilito che il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima
16 primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguente pregiudizievoli che ne siano derivate -se e in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza- a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali). E quindi rilevante ai fini dell'an e del quantum debeatur non sarà solo la situazione di “convivenza” da intendersi come situazione di coabitazione con la vittima primaria di un illecito, ma anche lo stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.
Nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto affettivo e di frequentazione di lunga durata e stabile tra la sig.ra e il sig. (il defunto) è stato comprovato Parte_1 Persona_3 dall'assunzione testimoniale (si veda verbale di udienza del 01.12.2021), con testi indifferenti e vicini di casa dell'attrice: peraltro, tutte le dichiarazioni riferiscono una convivenza iniziata qualche mese prima – da due a quattro mesi - del tragico evento, destinata a diventare duratura in vista della nascita della figlia..
Ne consegue la legittimazione sostanziale dell'attrice ad ottenere un ristoro per il pregiudizio morale subito con la perdita del proprio legame affettivo e di vita con il fidanzato deceduto nonché padre della figlia così come accertato e dichiarato dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza nr. 360 depositata in data 23.08.2010 (Documento nr. 2 allegato all'atto di citazione).
Va poi riconosciuto anche alla figlia nascitura il diritto al risarcimento del danno Persona_1 per perdita di un rapporto parentale “potenziale” con il padre (cfr Cassazione sentenza n. 4571 del
14 febbraio 2023, che ha riconosciuto il diritto al ristoro del danno parentale anche al figlio non ancora nato al momento del sinistro).
La Cassazione ha sancito il principio secondo cui il danno de quo possa essere dimostrato tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti notori, dato che è l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare. Tale danno può pertanto essere riconosciuto anche ai figli, qualunque fosse la loro età all'epoca del sinistro occorso al genitore da cui è scaturito il danno principale. Nel caso di nascituro, il danno che ne consegue è quello di crescere, ed attraversare in particolare i periodi delicati dell'infanzia e dell'adolescenza, priva della figura paterna.
In ogni caso il danno da perdita del rapporto parentale è omnicomprensivo del danno non patrimoniale per perdita di uno stretto parente o congiunto, non potendosi configurare, al di fuori di esso, ulteriori voci di danno, quali quello morale o esistenziale, che configurerebbero, nel caso
17 di specie, una mera ed inammissibile duplicazione e locupletazione di voci risarcitorie (cfr Cass.
11 novembre 2019 n. 28989).
10.6 Anche per gli intervenienti e può Parte_2 Parte_3 Controparte_1 essere riconosciuto potenzialmente un diritto al risarcimento dei danni subiti e non percepiti a causa dell'inadempimento professionale dell'avv. parametrato al danno da perdita del CP_2 rapporto parentale.
Tuttavia, spetta agli stessi provare l'intensità di tale rapporto, e ciò non solo ai fini del quantum debeatur ma anche dell'an debeatur, anche se è da considerare che per i familiari stretti (in particolare i genitori) del deceduto, il danno da perdita del rapporto parentale può essere provato per presunzioni: tuttavia si rimanda alla pronuncia definitiva per entrambi gli aspetti.
11. Si rinvia ad ulteriore istruttoria e alla sentenza definitiva, quanto alla decisione sugli aspetti di causa non definiti dalla presente sentenza.
Spese di lite al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, parzialmente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità professionale dell'avv. per i fatti oggetto CP_2 di causa;
- per l'effetto, dichiara dovuto il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, da parte dell'avv. e a favore di e della figlia minore CP_2 Parte_1 Per_1
;
[...]
rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'ulteriore proseguo del giudizio ex art.279, co.2, n.4 c.p.c.;
spese al definitivo.
Così decisa in Roma, lì 8 agosto 2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
ai sensi dell'art.281 sexies , u.c. , c.p.c., nella causa civile iscritta al n.4465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 potestà genitoriale sulla propria figlia minore (nata a [...] il Persona_1
19.11.2007), rappresentata e difesa dell'Avv. Massimo Polinari (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio in Roma, via Casetta Mistici n. 37, è elettivamente domiciliata giusta procura depositata in atti;
- ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), tutti C.F._4 Parte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dell'Avv. Roberto Nicodemi (C.F. ) presso il cui C.F._6 studio in Roma, viale dei Quattro Venti n. 136, sono elettivamente domiciliati giusta procura depositata in atti;
- INTERVENIENTI VOLONTARI
CONTRO
1 C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo CP_2 C.F._7
IN (C.F. ), presso il cui studio in Roma, Viale Eritrea n.9, è C.F._8 elettivamente domiciliata giusta procura depositata in atti;
- CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato Controparte_3 P.IVA_1
e del dirigente dott. , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_4 Controparte_5
CA EN (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._9
l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- ZA MA
Oggetto: Responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate:
Parte attrice:
2 Intervenienti volontari:
3 Parte convenuta:
4 Terza chiamata in causa:
5
6
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra in proprio e Parte_1 quale esercente la potestà genitoriale sulla propria figlia minore , conveniva Persona_1 in giudizio dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma, l'avv. al fine accertare la sua CP_2 responsabilità per inadempimento professionale e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni in favore in suo favore e di sua figlia.
In particolare veniva argomentato che in data 07.09.2007, in seguito ad un gravissimo incidente stradale avvenuto in Pomezia tra il motociclo Yamaha, targato AJ39733, di proprietà e condotto dal sig. ed il motociclo Ducati Monster 600, targato BM15153, di proprietà e Controparte_6 condotto da , perdevano la vita sia i conducenti che il soggetto che viaggiava Persona_2 trasportato dal primo motociclo, il sig. . Quest'ultimo era il compagno convivente Persona_3 dell'attrice la quale, in stato di gravidanza, aspettava un bambina con lui concepita nata dopo due mesi dal tragico evento (in data 19.11.2007). Con sentenza n. 360 del 2010 il Tribunale per
7 i Minorenni di Roma dichiarava accertata la paternità di nei confronti della Persona_3 minore che assumeva, quindi, il cognome del padre naturale. Pertanto la sig.ra Parte_1 dava mandato all'avv. del Foro di Roma, di tutelare sia i propri
[...] CP_2 interessi che quelli della figlia, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del compagno e del padre. A distanza di molto tempo non essendo riuscita ad ottenere alcun risarcimento, la sig.ra si rivolgeva ad altro difensore che, a seguito dell'invio Parte_1 della documentazione in possesso dell'avv. riteneva il diritto al risarcimento CP_2 ormai prescritto per causa imputabile a quest'ultima che non si era attivata né giudizialmente per ottenere il risarcimento, né a compiere nel tempo tutti gli atti necessari ad interrompere la prescrizione.
La difesa di parte attrice deduceva in diritto che l'obbligo di diligenza derivante dall' art. 1176, comma 2 c.c., avrebbe imposto all'avv. di porre in essere tutte le attività CP_2 necessarie all'espletamento del mandato ricevuto, compresi gli atti interruttivi della prescrizione che invece non aveva compiuto esponendola così ad una responsabilità tale da obbligarla al risarcimento dei danni in conseguenza del suo inadempimento. I danni lamentati erano da annoverarsi sia in quelli morali derivanti dal rapporto di parentela (per quanto riguarda la figlia) e da quello di stabile convivenza della signora sia in quelli Parte_1 patrimoniali la cui quantificazione veniva rimessa all'equa determinazione del giudice per mancanza di documentazione inerente il reddito del deceduto.
2. Nel giudizio intervenivano volontariamente gli eredi (madre, padre e fratello) i quali, Per_3 previo accertamento della responsabilità dell'avv. chiedevano di condannarla al CP_2 risarcimento in favore della sig.ra della somma pari ad € 294.201,00, Parte_2 del sig. della somma pari ad € 294.201,00, del sig. della somma Parte_3 Controparte_1 pari ad € 176.520,60 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al soddisfo.
Questi narravano che, dopo il tragico evento della morte del sig. , conferivano Persona_3 espresso mandato all'avv. del Foro di Roma, al fine di richiedere ed ottenere il CP_2 risarcimento dei danni e che, a seguito del lungo tempo trascorso senza alcun riconoscimento, si rivolgevano ad altri procuratori i quali, dalla documentazione ottenuta dal precedente legale, ritenevano ampiamente decorso il termine previsto ex lege per la prescrizione del diritto al risarcimento. Ciò a causa della condotta dell'avv. la quale, omettendo di attivarsi sia nel CP_2 procedere giudizialmente sia nel compiere tutti gli atti necessari per l'interruzione della prescrizione, aveva violato l'obbligo di diligenza derivante dall'art. 1176, comma 2 c.c., poiché la
8 mancata percezione di una situazione di prescrizione costituisce un'ipotesi di ignoranza di istituti elementari ovvero di incuria o di imperizia, suscettibile di configurare la responsabilità del professionista per inadempimento dell'obbligazione assunta. Pertanto gli intervenienti ritenevano di aver diritto al risarcimento del c.d. danno da perdita parentale, suddiviso nel danno patrimoniale, danno biologico ed esistenziale iure proprio oltre al danno catastrofale iure hereditatis.
3. L'avv. inizialmente si costituiva in giudizio, in proprio, al solo fine di chiedere CP_2 il differimento di udienza per consentire la costituzione ai sensi dell'art. 166 c.p.c., poi mediante il proprio procuratore e chiedeva, in via pregiudiziale, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa per la manleva;
in via preliminare di Controparte_7 dichiarare la nullità della domanda per eccessiva genericità in quanto parte attrice non aveva minimante quantificato il risarcimento del danno, inoltre eccepiva la prescrizione del diritto della parte attrice ed interveniente ad agire ex art 1176 comma 2 c. c. in quanto risultava in atti una scrittura del 10.03.2009 con cui le parti avevano precise informazioni sulla criticità della questione da cui far decorrere l'estinzione del diritto. Infine, nel merito, chiedeva di respingere la domanda attorea e delle parti intervenute in quanto infondata e non provata.
In particolare la difesa della convenuta rilevava che il danno per la sig.ra e per gli eredi Parte_1
non si era ancora verificato potendo operare, nel caso concreto, la prescrizione decennale Per_3 trattandosi di decesso conseguente a sinistro stradale causato in responsabilità concorrenziale di entrambi i conducenti coinvolti nell'evento dannoso e pertanto di ipotesi di reato imprescrittibile che consente di ampliare il lasso temporale della prescrizione per il trasportato trasformandolo da biennale a decennale ed inoltre tale prescrizione era stata correttamente interrotta dal legale convenuto.
Infine si riteneva che la responsabilità dell'avvocato e quindi l'eventuale risarcimento dovesse essere esclusa nei riguardi dell'attrice che all'epoca del sinistro non conviveva con il padre della bambina.
4. Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa chiamata in causa, la Controparte_3 quale chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande dall'attrice e degli intervenienti ormai prescritte poiché era decorso oltre un decennio da quando la sig.ra e gli eredi , Parte_1 Per_3 in data 24.11.2007, avevano incaricato l'avv. di richiedere il risarcimento danni per il CP_2 decesso del Sig. . Inoltre detta difesa riteneva infondate le doglianze avversarie Persona_3 perché il diritto di credito nei confronti delle assicurazioni non era affatto prescritto trovando applicazione la prescrizione decennale dal momento che era stato vittima del reato Persona_3
9 di omicidio stradale e la prescrizione era stata validamente interrotta dall'avv. con le CP_2 missive del 2007, 2008 e 2016.
In via subordinata, la compagnia assicurativa chiedeva di respingere la domanda di manleva per mancanza di copertura assicurativa poiché, nonostante l'avv. fosse consapevole del rischio CP_2 di incorrere in un'azione di responsabilità professionale, non dichiarava di esserne a conoscenza al momento della stipula delle due polizze ad ottobre 2017 ed ottobre 2018. Diversamente, in caso di accertata operatività della polizza reclamata, chiedeva di contenere l'eventuale condanna in garanzia della compagnia nel limite del massimale di € 500.000,00.
La difesa di eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda per mancata Controparte_3 quantificazione della richiesta di parte attrice priva di qualsivoglia conforto probatorio, così come non provate risultavano le richieste degli intervenienti riguardo al danno patrimoniale iure proprio
e assolutamente non riconoscibile il danno catastrofale considerato che il Sig. era Persona_3 morto sul colpo, senza quindi maturare alcun diritto da trasferire ai suoi eredi.
5. La causa veniva inizialmente assegnata al Giudice Vittoria Amirante, la quale, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art.183 c.p.c. e all'udienza del 05.10.2021 ammetteva le prove per testi articolate dalla difesa e la prova per interpello articolata dalla difesa degli eredi Parte_1
ritenute ammissibili e rilevanti. Per_3
6. L'assunzione della prova testimoniale avveniva innanzi al dott. Adriano Carmelo Franco che rinviava la causa, per il prosieguo, davanti alla dott.ssa Amirante.
7. Con ordinanza del 21.03.2022, la dott.ssa Emanuela Schillaci, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2022, rinviava per precisazione delle conclusioni.
8. La causa veniva poi assegnata all'attuale Giudicante che, all'udienza del 13.06.2025, la tratteneva in decisione a termini dell'art.281 sexies c.p.c..
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Infondata è in primis l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno formulata da attori e intervenuti.
Per quanto riguarda i tempi di prescrizione per l'errore professionale di un avvocato, la normativa stabilisce che l'azione per il risarcimento del danno da errore professionale si prescrive in dieci anni. Tale termine, essendo la prestazione di un legale necessariamente
10 complessa, plurima (riguardando più atti) e proiettata nel tempo, decorre dalla data in cui il danno è stato conosciuto o avrebbe dovuto essere conosciuto.
Infatti sul punto la giurisprudenza afferma che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato” (Corte
Cass. Sez. 2, sentenza n. 16658 del 27/07/2007).
Nel caso di specie parte attrice ha avuto percezione del danno solo nel momento in cui il nuovo legale ha richiesto, in data 08.02.2019, a parte convenuta, la documentazione attinente la pratica legale affidatale (Documento nr. 5 allegato all'atto di citazione) e soprattutto quando la compagnia di assicurazione comunicava, in data 27.03.2019 (Documento nr. 7 CP_8 allegato all'atto di citazione), il diniego di ogni eventuale offerta essendo ormai ampiamente spirati i termini di prescrizione.
Non vi è quindi spazio alcuno per ritenere maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (di durata decennale, in quanto di natura contrattuale), ed invero ragionamenti analoghi valgono anche per tutte le domande di risarcimento del danno proposte nella presente causa dagli intervenuti volontari, nessuno dei quali appare prescritto. Anche per loro la percezione dell'evento danno si ha in data 21.03.2019 quando il nuovo legale richiede a parte convenuta tutte le lettere di messa in mora inviate alle compagnie di assicurazioni ed ai responsabili civili ai fini interruttivi della prescrizione del diritto dei suoi assistiti (Documento nr. 3 allegato alla comparsa di intervento volontario) ed a seguito di tale richiesta, in data
19.07.2019, si rivolge alla compagnia di assicurazioni, , per l'attivazione Controparte_3 della polizza professionale dell'avv. (Documento nr. 2 allegato alla comparsa di CP_2 intervento volontario).
Da ciò discende in ogni caso il rigetto della eccezione opposta dalla convenuta.
10.1 Risulta, pertanto, da accogliere (parzialmente) la domanda di parte attrice e degli intervenuti volontari.
Secondo la consolidata giurisprudenza, si allontana dal precetto di cui all'art. 1176 comma 2
c.c. il professionista “che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un
11 professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte” (ex multis, Cass. 13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass.
10289/2015).
Inoltre la Suprema Corte ha più volte ribadito che le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi in cui il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera perseguendo il risultato sperato, senza però doverlo necessariamente conseguire, ma “la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata” (Cass. n. 23740/2018).
L'eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista non potrà quindi dipendere dal mancato conseguimento del risultato ma presupporrà un'azione inidonea a tutelare adeguatamente il cliente, disattendendo il parametro di diligenza media fissato dall'art. 1176, secondo comma c.c.
La Corte osserva che “il compimento di atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto vantato dal cliente rientra nell'ordinaria diligenza richiesta a qualsiasi avvocato” (Cass. Civ., ordinanza n. 28629/2019).
Si tratta infatti di adempimenti che non presuppongono particolari capacità tecniche, salvo i rari casi in cui il calcolo del termine prescrizionale sia effettivamente incerto, ipotesi comunque liberamente valutabili dal giudice di merito.
E' invece da escludere che occorrano abilità particolari quando l'incertezza attiene non ad elementi fattuali (in base ai quali calcolare il termine) ma al termine stesso: in tal caso l'avvocato ha infatti l'obbligo di tutelare la parte considerando il più breve termine di prescrizione ipotizzabile (in tal senso Cass., 14/02/2017, n. 3765).
Passando al caso di specie, nell'accordo denominato “Incarico di Consulenza e Assistenza
Legale” sottoscritto in data 10.03.2009 (Documento nr.1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo), la convenuta legale informava con la dicitura “ prescrizione del diritto al risarcimento per mancato avvio di azione giudiziale in caso di mancata liquidazione bonaria del danno dalla compagnia prescrizione biennale” sia la sig.ra che i sig.ri del rischio della prescrizione (addirittura biennale); Parte_1 Parte_4 Pt_2 quindi è evidente che la stessa era ben consapevole di tale rischio e, ciò nonostante, non ha
12 interrotto il decorso della prescrizione rinnovando la richiesta di risarcimento dei danni per un tempo adeguato.
10.2 È utile svolgere una sintetica premessa sulla cornice normativa di riferimento. Come è noto, in linea generale, se il fatto illecito per cui si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato (e, nella fattispecie di cui al presente giudizio, come omicidio colposo ex art. 589 c.p.), e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero biennale nel caso di danno da circolazione di veicoli, ex art.2947, comma 2, c.c., giacché ai sensi del comma 3 prima parte dello stesso articolo 2947
c.c., in tal caso il termine prescrizionale più lungo si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato.
Nel caso di specie d'altra parte, stante il decesso contestuale dei due conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, è stato adottato già nel marzo 2008 il decreto di archiviazione da parte del GIP del
Tribunale di Velletri (doc.7 convenuta).
Con la legge n.51 del 2005 (legge cd. “ex Cirielli”), entrata in vigore in data 8.12.2005, e quindi applicabile al caso di specie (in ragione della verificazione dell'illecito, fonte di responsabilità risarcitoria, il 7.09.2007), il legislatore ha previsto, con la modifica dell'art.157 c.p., che la prescrizione estingue il reato (nel caso concreto, omicidio colposo), decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (cinque anni); e che, in ogni caso, tale tempo non può essere, in caso di delitto, inferiore a sei anni.
Invece, prima dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge, il termine di prescrizione dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni era pari a dieci anni. Ragione per cui il credito risarcitorio derivante da fatto dannoso costituente reato era assoggettato a prescrizione decennale, ove fatto valere dai congiunti della vittima per conseguire il risarcimento del danno subito “iure proprio” a seguito del decesso del congiunto, trattandosi di pretesa derivante da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data dei fatti illeciti accaduti prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2005 (cfr. Cass., 2015, n. 20934).
10.3 Nel caso di specie, il credito risarcitorio derivante da reato era caduto in prescrizione, giacché, come affermato dalla sua stessa compagnia assicurativa della convenuta, “il decorso del termine prescrizionale era stato interrotto con le missive del 2007(cfr. doc.7), 2008 e 2016 (doc.10 e 11)”.; quindi, tra il 3 gennaio 2008 (doc.10 conv.) e il 23 novembre 2016 (doc.11 conv.), erano decorsi ben più di sei anni, quando appunto , ai sensi della normativa sopra citata, il termine prescrizionale era di sei anni.
13 Inoltre, non v'è dubbio che parte convenuta abbia omesso, nel corso del suo incarico professionale, di rinnovare gli atti interruttivi della prescrizione ed è ella stessa a confessarlo, in sede di interrogatorio formale, quando dice “Per quanto riguarda gli atti necessari ad interrompere la prescrizione, solo al momento di restituire la documentazione, mi sono accorta di aver omesso di spedire alcune lettere volte ad interromperla” (si veda il verbale del 01.12.2021).
Parimenti non è stata iniziata dall'avv. alcuna attività giudiziale volta ad ottenere il CP_2 risarcimento dei danni, nonostante lei stessa con la lettera inviata al sig. , in data Parte_3
14.04.2016, ipotizzava l'inizio imminente di una procedura sommaria finalizzata ad ottenere la liquidazione del risarcimento ed ipotizzando anche un esito favorevole della controversia indicando persino le possibili cifre per ogni congiunto (Documento allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 c.p.c.).
10.4 Ora, è noto che la responsabilità dell'avvocato per il risarcimento dei danni non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento (errore commissivo od omissione) dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (c.d. giudizio prognostico o controfattuale), difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (in tal senso Cass. ord.
11.02.2021, n.3566); tuttavia il giudizio controfattuale - se il difensore avesse agito nella maniera dovuta il danno non si sarebbe verificato - è un giudizio di tipo probabilistico, nel senso di ritenere sufficientemente provata l'efficienza causale se è probabile che, sostituita l'azione compiuta con quella doverosa, l'evento non si sarebbe verificato (così Cass. 14.10.2019, n.25778), e, qualora il legale abbia omesso lo svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente o evitato un danno, la regola della preponderanza dell'evidenza (preponderance of evidence, di matrice anglosassone) o del “più probabile che non”
(come nota in Italia) si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (in tal senso Cass. ord. 13.1.2021,
n.410).
Il giudizio di cui sopra viene affidato a criteri probabilistici. Infatti, pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno è una conseguenza solo se si accerta che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. 22026/2004,
14 Cass. 6967/2006, Cass. 9917/2010). In materia di responsabilità del professionista, quindi, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista. In particolare, occorre dimostrare il fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (Cass. 12354/2009).
Inoltre la Suprema Corte afferma “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. Civ. Sez.
3 sentenza n. 25112 del 24/10/2017).
Accertata quindi la responsabilità del professionista convenuto, va anche ritenuto che vi sia prova del danno, e che questo sia frutto dell'omissione del professionista, atteso che la prova resiste anche in sede di giudizio controfattuale.
Infatti, il fatto di reato da cui scaturisce il diritto al risarcimento del danno da parte dei prossimi congiunti e parenti era il decesso, il giorno 7.09.2007, di , nato il [...], nel Persona_3 corso di un sinistro stradale avvenuto in Pomezia tra il motociclo Yamaha tg. AJ39733, a bordo del quale il era trasportato, ed il motociclo Ducati Monster 600 tg. BM15153. Per_3
Al di là della responsabilità dei due conducenti, non accertata in sede penale – la stessa sentenza civile intervenuta tra altre parti (Tribunale di Roma n.14360/2015) per lo stesso fatto ha riconosciuto la presunzione di pari responsabilità ex art.2054 c.c. dei conducenti dei veicoli, non potendosi dedurre dagli elementi istruttori una diversa attribuzione – comunque è evidente che i parenti e congiunti stretti del deceduto avrebbero avuto diritto ad un risarcimento del danno a carico quantomeno dell'assicurazione del motociclo Yamaha tg. AJ39733, a bordo del quale il era terzo Per_3 trasportato (cfr ex multis Cass. SSUU sent. n.35318 del 30 novembre 2022, per cui, nel caso di sinistro tra due veicoli, il terzo trasportato -. i suoi parenti, in caso di decesso - ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti
15 nel sinistro, , e questo quand'anche -Cass. 13738/2020- il veicolo su cui viaggiava fosse condotto da soggetto non abilitato alla guida.
10.5 Parte attrice ha diritto al risarcimento dei danni subiti e non percepiti a causa dell'inadempimento professionale dell'avv. CP_2
A causa dell'errore di quest'ultima non si può non riconoscere alla ricorrente un mancato risarcimento parametrato sul danno da perdita del rapporto parentale.
Va infatti riconosciuto il ristoro del “danno non patrimoniale iure proprio”, richiesto dalle parti, consistente essenzialmente nel risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale.
Tale danno è correlato, come noto, non solo all'elaborazione del lutto, ma anche e soprattutto al venir meno della comunanza di vita e affetti con il deceduto, traducendosi in un patema d'animo
(danno morale) ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, che può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (in tal senso già Cass. n.8546 del 2008; tra le più recenti vale richiamare Cass. 30.9.2022, n.25541, che ha ribadito come il requisito della convivenza non sia comunque necessario per giustificare il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, essendo sufficiente la prova del legame di parentela o coniugio, rilevando la convivenza solo sotto il profilo della liquidazione del danno).
Riguardo all'eccezione sollevata dalla difesa della convenuta e dell'assicurazione circa l'inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento avanzata da parte attrice che sarebbe priva di legittimazione sostanziale, non essendo la stessa legata alla vittima da nessun rapporto di convivenza, men che mai parentale, tale eccezione appare infondata.
Infatti, la giurisprudenza più recente non ritiene la situazione di convivenza more uxorio, in assenza di una parentela riconosciuta dalla legge, come elemento strettamente necessario al fine di avere il diritto a ottenere un risarcimento per danni da perdita del proprio compagno/a di vita: è quindi stata riconosciuta la legittimazione sostanziale al risarcimento della fidanzata non convivente (cfr nel merito Tribunale di Firenze n.1011/2015, in giurisprudenza di legittimità Cass.
Civ. n.7128/2013 e Cass. Pen. n.46351/2014): ma, con l'introduzione delle unioni civili nel nostro ordinamento, non è neppure necessario che il legame affettivo fosse finalizzato a sfociare in un matrimonio (c.d. fidanzamento), piuttosto che in una futura situazione di convivenza, ed ancor più lo stesso concetto di convivenza è sempre più configurato come una situazione di comunanza di affetti e di vita non necessariamente legata alla coabitazione (cfr Cass. Pen., 10.11.2014, n. 46531, ove i Giudici di legittimità hanno stabilito che il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima
16 primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguente pregiudizievoli che ne siano derivate -se e in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza- a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali). E quindi rilevante ai fini dell'an e del quantum debeatur non sarà solo la situazione di “convivenza” da intendersi come situazione di coabitazione con la vittima primaria di un illecito, ma anche lo stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.
Nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto affettivo e di frequentazione di lunga durata e stabile tra la sig.ra e il sig. (il defunto) è stato comprovato Parte_1 Persona_3 dall'assunzione testimoniale (si veda verbale di udienza del 01.12.2021), con testi indifferenti e vicini di casa dell'attrice: peraltro, tutte le dichiarazioni riferiscono una convivenza iniziata qualche mese prima – da due a quattro mesi - del tragico evento, destinata a diventare duratura in vista della nascita della figlia..
Ne consegue la legittimazione sostanziale dell'attrice ad ottenere un ristoro per il pregiudizio morale subito con la perdita del proprio legame affettivo e di vita con il fidanzato deceduto nonché padre della figlia così come accertato e dichiarato dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza nr. 360 depositata in data 23.08.2010 (Documento nr. 2 allegato all'atto di citazione).
Va poi riconosciuto anche alla figlia nascitura il diritto al risarcimento del danno Persona_1 per perdita di un rapporto parentale “potenziale” con il padre (cfr Cassazione sentenza n. 4571 del
14 febbraio 2023, che ha riconosciuto il diritto al ristoro del danno parentale anche al figlio non ancora nato al momento del sinistro).
La Cassazione ha sancito il principio secondo cui il danno de quo possa essere dimostrato tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti notori, dato che è l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare. Tale danno può pertanto essere riconosciuto anche ai figli, qualunque fosse la loro età all'epoca del sinistro occorso al genitore da cui è scaturito il danno principale. Nel caso di nascituro, il danno che ne consegue è quello di crescere, ed attraversare in particolare i periodi delicati dell'infanzia e dell'adolescenza, priva della figura paterna.
In ogni caso il danno da perdita del rapporto parentale è omnicomprensivo del danno non patrimoniale per perdita di uno stretto parente o congiunto, non potendosi configurare, al di fuori di esso, ulteriori voci di danno, quali quello morale o esistenziale, che configurerebbero, nel caso
17 di specie, una mera ed inammissibile duplicazione e locupletazione di voci risarcitorie (cfr Cass.
11 novembre 2019 n. 28989).
10.6 Anche per gli intervenienti e può Parte_2 Parte_3 Controparte_1 essere riconosciuto potenzialmente un diritto al risarcimento dei danni subiti e non percepiti a causa dell'inadempimento professionale dell'avv. parametrato al danno da perdita del CP_2 rapporto parentale.
Tuttavia, spetta agli stessi provare l'intensità di tale rapporto, e ciò non solo ai fini del quantum debeatur ma anche dell'an debeatur, anche se è da considerare che per i familiari stretti (in particolare i genitori) del deceduto, il danno da perdita del rapporto parentale può essere provato per presunzioni: tuttavia si rimanda alla pronuncia definitiva per entrambi gli aspetti.
11. Si rinvia ad ulteriore istruttoria e alla sentenza definitiva, quanto alla decisione sugli aspetti di causa non definiti dalla presente sentenza.
Spese di lite al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, parzialmente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità professionale dell'avv. per i fatti oggetto CP_2 di causa;
- per l'effetto, dichiara dovuto il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, da parte dell'avv. e a favore di e della figlia minore CP_2 Parte_1 Per_1
;
[...]
rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'ulteriore proseguo del giudizio ex art.279, co.2, n.4 c.p.c.;
spese al definitivo.
Così decisa in Roma, lì 8 agosto 2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
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