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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13192/2022
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 07/11/2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARA FA RT Parte_1
Per l'avv. SIMONA SANTORO, anche per delega Controparte_1
dell'Avv. LUCA EMILIANO
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
All'esito, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOT dott. Assunta Massaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13192/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA Parte_1 P.IVA_1
FA RT ( ed elettivamente domiciliato in C.F._1
ZZ IC
ATTORE/I
contro
( ), in proprio e nella qualità di titolare di Controparte_1 P.IVA_2
AR - Studio Associato di Architettura e comunicazione visiva, rappresentato e difeso dagli avv.ti SIMONA SANTORO e LUCA EMILIANO, elettivamente domiciliato in ZZ IC
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l chiamava Parte_1
in giudizio l'arch. , in proprio e nella qualità di titolare di AR Controparte_1
- Studio Associato di Architettura e comunicazione visiva, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3672/2022, RG 9710/22, emesso dal Tribunale di Catania il 5/09/22 e notificato in pari data, con il quale era stato ingiunto alla società di pagare la somma di euro 20.998,64, oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 23/ 01/ 2002 e spese della procedura, per i seguenti motivi:
1) inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare l'an ed il quantum del credito azionato;
sosteneva che controparte si limitava a produrre Email o conversazioni Whatsapp con l' di cui contestava Parte_1
ogni efficacia probatoria, attesa la mancanza di qualsivoglia dimostrazione della effettiva provenienza dalle parti in causa;
anche gli ulteriori documenti prodotti erano di produzione squisitamente unilaterale, come la rendicontazione lavori e acconti su lavori con annotazione di date Parte_1
risalenti agli anni 2014- 2015 e 2016, documentazione che veniva contestata integralmente;
eliminati questi elementi rimanevano esclusivamente le fatture emesse unilateralmente, senza neanche procedere all'allegazione del relativo registro contabile;
2) mancanza di accordo su elementi essenziali del rapporto;
in realtà alla fine del mese di maggio 2021 discuteva con AR il Parte_1
riadattamento grafico di alcune etichette già esistenti, per consentirne l'utilizzo su nuovi prodotti della società esponente;
in sostanza si chiedeva l'AR di ritoccare le grafiche di alcune etichette già esistenti per adeguarle a una nuova linea di confettura e creme;
a tal fine chiedeva la formulazione di un preventivo che le consentisse di conoscere in dettaglio le fasi e le specifiche attività necessarie per giungere al risultato desiderato e di pattuire il corrispettivo;
per tali attività AR non provvedeva in tal senso;
piuttosto, approfittando del rapporto di fiducia derivante dalla conoscenza personale tra l'arch. e padre del CP_1 Persona_1
legale rappresentante della società opponente, presentava il conto direttamente a conclusione dei lavori, trasmettendo le fatture 34- 35 e 36 del
2021 per un totale di oltre 20.000,00 oggi i posti a base del decreto ingiuntivo impugnato;
l'arbitrarietà della condotta aveva determinato il sorgere dei problemi per cui è causa, data la mancanza di due elementi essenziali nei contratti: la rendicontazione analitica delle effettive fasi di lavoro e attività svolte e la pattuizione del relativo corrispettivo;
a seguito dell'esorbitante richiesta avanzata da AR la deducente contestava le fatture, in quanto emesse senza accordo sul prezzo e senza alcuna rendicontazione dei lavori, ed invitava controparte a concordare una definizione della vicenda che fosse congrua e ragionevole;
seguivano scambi di lettere stragiudiziali nonché lo svolgimento di un procedimento di negoziazione assistita, terminato con esito negativo;
la somma di cui controparte richiedeva il pagamento era stata unilateralmente ed arbitrariamente stabilita da AR;
la richieste era infondata ed andava rigettata;
il rapporto intercorso tra le parti andava ricondotto alla tipologia del contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. c.c. e, ai sensi dell'art. 2233, il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi
è determinato dal giudice;
in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Difatti, ove il compenso non fosse stabilito tra i contraenti non poteva certamente essere stabilito unilateralmente da una delle parti;
difatti, in tema di prestazione d'opera, vigeva una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in mancanza di accordo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;
non avendo le parti determinato la misura del corrispettivo AR avrebbe dovuto perlomeno fare riferimento ai tariffari ufficiali dell'attività prestata, in subordine fare riferimento agli usi;
nessuno dei criteri indicati dalla legge era stato applicato da parte opposta per la quantificazione dei corrispettivi richiesti, da cui conseguiva che la pretesa creditoria era da ritenersi indebita ed illegittima e il decreto ingiuntivo emesso, per tali ragioni, andava revocato;
3) Eccessiva sproporzione dei compensi pretesi;
senza recesso dalle precedenti argomentazione la richiesta era del tutto ingiustificata perché eccessiva, sproporzionata e fuori mercato;
tra le prestazioni non c'era la creazione di progetti grafici ex novo bensì il semplice riadattamento grafico di etichette già esistenti, che aveva richiesto alla controparte non più di alcuni giorni di lavoro;
alla luce di tali considerazioni la richiesta di pagamento non poteva considerarsi congrua e ragionevole.
Chiedeva:
- revocare o annullare il decreto ingiuntivo n. 3672/202 del Tribunale di Catania perché illegittimo, infondato in fatto ed in diritto o con qualsivoglia altra statuizione per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la mancanza di accordo su elementi essenziali del rapporto nonché la quantificazione unilaterale arbitraria da parte di AR di prezzi non pattuiti e, comunque, esorbitanti rispetto all'attività prestata e non rendicontata oltre che abnormi in confronto ai prezzi comunemente in uso sul mercato e conseguentemente determinare l'eventuale compenso che il giudice riterrà dovuto ai sensi dell'art. 2233 c.c.;
- Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'arch. , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1
di AR - Studio Associato di Architettura e comunicazione visiva, con comparsa di Costituzione e risposta, premettendo che:
- la ditta opposta era uno studio laboratorio creativo di brand and strategic design e architettura, specializzato nei servizi di consulenza strategica e di marketing alle imprese;
- grazie alle specifiche competenze nel campo della progettazione grafica, dell'illustrazione e della fotografia, l'impresa si occupava in particolare di fornire ai propri clienti soluzioni adattate su misura in particolare nel campo del packaging design e della brand Identity;
- inoltre, nel campo della comunicazione di massa, in base alle caratteristiche e alle esigenze specifiche dei clienti, era capace di sviluppare, attraverso un percorso creativo, progetti di brand design anche in tal caso costruiti su misura per affrontare i mercati italiani o esteri, con competenza trasversale;
tutto ciò con l'obiettivo di mettere sul mercato prodotti unici, con una forte caratterizzazione di marca;
si trattava di una tipologia di servizio che, nel contesto metropolitano catanese, costituiva un unicum;
- l'impresa opponente si era ripetutamente avvalsa dei succitati servizi Parte_1
offerti dall'opposta, e ciò le aveva consentito nel tempo di divenire una delle società leader nel settore della produzione e commercializzazione di marmellate, confetture, conserve e creme;
ciò avveniva a partire dal 2014, mediante un rapporto contrattuale basato su tariffe concordate tra le parti, tra le quali, quindi, era sorto un rapporto continuativo e di fiducia;
- per anni l'AR aveva fornito i propri servizi all'opponente la quale aveva sempre regolarmente pagato i servizi e le alle citate tariffe vigenti tra le parti;
- era sempre stata ben consapevole delle caratteristiche, della qualità e Parte_1
dell'elevato livello professionale dei servizi offerti dall'opposta, grazie ai quali era riuscita ad ottenere un'eccellente posizionamento sul mercato;
sin dall'inizio, difatti, l'AR si era premurata di costruire all'opponente una brend Identity, curando il packaging design relativo a svariati marchi di proprietà della stessa società, attraverso la creazione di lavori originali ed esclusivi;
la soddisfazione del cliente per il lavoro svolto, nonché la valutazione della convenienza e della correttezza delle tariffe, emergevano con evidenza dalla documentazione che si versava in atti, ovvero le fatture di pagamenti effettuati a partire dal 2014, la corrispondenza intercorsa, le rendicontazioni effettuate dall'AR, a partire sempre dal 2014, in relazione ai lavori svolti;
emergeva come il rapporto tra le parti prevedesse tariffe agevolate e ridotte rispetto a quelle previste dai tariffari in vigore per le prestazioni di tale natura, in particolare rispetto al tariffario vigente e predisposto dall'Aiap, l'Associazione italiana design e comunicazione visiva;
- proprio in virtù del pluriennale continuativo e fiduciario rapporto tra le parti, a partire dal 2017 l' aveva richiesto all'opposto di stipulare un contratto Parte_1
che prevedesse un compenso annuale a forfait per alcune attività, per un compenso annuale di € 30.000,00 oltre IVA;
il rapporto era proseguito regolarmente fino al mese di Aprile 2021, allorquando l' aveva Parte_1
improvvisamente quanto inopinatamente scelto di recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza alcuna ragione, manifestando espressamente la volontà eventualmente di richiedere singole prestazioni ad incarico tutte le volte che ciò si sarebbe reso necessario;
- nel mese di maggio 2021 l aveva commissionato all'AR tre Parte_1
specifici progetti:
- un primo incarico del 26/05/21 per il progetto relativo a una nuova Parte_2
linea di creme spalmabili a base di limone, dunque con nuove etichette;
- un secondo incarico il 27/05/21 per il progetto frutta sicca, anch'esso relativo a una nuova linea di prodotti, composte a base di frutta miscelata a frutta secca, con la progettazione di nuove etichette;
- il 4/06/22 il progetto di riadattamento grafico di etichette, progettate in precedenza dal team per basi da 300 grammi, a prodotti costituiti da vasetti monodose da 25 grammi di miele, progetto miele monodose;
- l'oggetto dei tre incarichi era stato via via definito dall a più riprese Parte_1
e mediante continuo confronto con l'AR ;
- Chiariti la natura e la tipologia dell'incarico e dei prodotti da realizzare e ricevute le schede tecniche da parte del dottor l'AR aveva Per_2
regolarmente proceduto con l'esecuzione dei lavori commissionati i quali avevano comportato: - con riferimento al progetto Lemon curd, la realizzazione grafica di due etichette distinte con l'ideazione e la realizzazione di un sistema di identità visiva e format grafico del packaging, design delle etichette, con illustrazioni create ad hoc in modo originale dall'architeam, composizione grafica e testuale, ottimizzazione e preparazione dei file esecutivi digitali per la produzione dei capitolati di stampa del Mockup dei prodotti, con prototipazione digitale e simulazione dei vasetti abbigliati con le etichette progettate;
- con riferimento al progetto frutta sicca l'ideazione e realizzazione di un format grafico di identità visiva declinato su 7 etichette della linea di prodotti a marchio ricomprendenti un sistema di identità visiva e format grafico della Parte_1
linea intera di prodotti, del packaging design, di 7 etichette con illustrazioni create ad hoc in modo originale dall'architeam, composizioni grafiche e testuali, ottimizzazione e preparazione dei file esecutivi digitali per la produzione dei capitolati di stampa dei 7 Mokup dei prodotti, ovvero prototipazione digitale e simulazione dei vasetti abbigliati con le etichette progettate;
- con riferimento al progetto miele monodose, la realizzazione grafica di 9 etichette di miele a marchio in vasetti monodose ricomprendenti CP_2
l'adattamento grafico ed identità visiva per la linea dei prodotti in questione, il packaging design delle etichette comprendente l'applicazione della trasposizione degli elementi di identità visiva del marchio a singoli prodotti monodose nonché l'ottimizzazione e la preparazione degli esecutivi digitali per la produzione, i capitolati di stampa Mokup dei 9 prodotti con prototipazione digitale e simulazione vasetti abbigliati con le etichette progettate;
- una volta delineati e chiariti tra le parti i confini dei suddetti marchi e servizi professionali, con mail del 22 giugno 21 il signor aveva Persona_1
espressamente richiesto alla impresa opposta di inviare i preventivi recanti gli importi dovuti per i succitati servizi, ormai per quanto detto ben chiariti;
- con e-mail dello stesso 22 giugno AR procedeva all'invio dei tre preventivi relativi a ciascuno dei tre progetti di cui si è detto, redatti anche in tale occasione sulle basi delle tariffe vigenti tra le parti;
tali preventivi erano stati, anche in tale occasione, condivisi dall'opponente tanto che, consegnati i lavori alla committente, l'architetto aveva chiesto all'opponente di poter CP_1
fatturare le prestazioni rese in base ai preventivi inviati;
richiesta a cui faceva prontamente seguito la risposta immediata e affermativa da parte dell'opponente
Documento 11 lo pirlo;
- l'opposta, quindi, aveva regolarmente emesso le fatture elettroniche 34-35 e 36 del 2021, per un importo totale di € 20.998, 64; le fatture erano state regolarmente trasmesse telematicamente alla resistente che, tuttavia, si era rifiutata di versare il corrispettivo;
non era rimasto, quindi, all'opposta che adire il Tribunale chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Emergeva, quindi, chiaramente come le difese spiegate dall'AR fossero corrette e quelle avverse erronee e infondate;
risultava, infatti, comprovato che l'Agri Sicilia aveva commissionato all'AR tre distinti progetti, relativi ad altrettanti specifici prodotti;
che l'opposta aveva regolarmente inviato i preventivi relativi a tali lavori;
che gli importi portati dai preventivi erano stati quantificati sulla scorta delle tariffe in uso e concordate tra le parti, sensibilmente inferiori a quelle previste dai tariffari di un uso nel settore e che l aveva accettato i preventivi;
che la medesima opponente Parte_1
aveva beneficiato delle prestazioni rese dall' opposta, la quale aveva regolarmente consegnato i lavori all'opponente; la documentazione versata in atti smentiva, invece, le generiche contestazioni mosse dall'opponente in merito alle interlocuzioni intercorse.
Per mero scrupolo difensivo evidenziava che, prima del 21 giugno 2021, non sarebbe stato possibile per l'AR realizzare un preventivo attendibile, atteso che l' aveva solo genericamente richiesto di curare i tre progetti, senza tuttavia Parte_1
fornire informazioni specifiche sulla natura e tipologia dei lavori da realizzare;
puntualizzava che le tariffe applicate erano pienamente coerenti coi prezzi praticati nel mercato di riferimento nonché nettamente inferiori rispetto a quelle previste dai tariffari in vigore per le prestazioni di tale natura. Contestava i preventivi prodotti da controparte, relativi a concorrenti nel mercato, atteso che non si si trattava di società comparabili, trattandosi di agenzie pubblicitarie o web design, e che si trattava di preventivi aventi a oggetto prestazioni e incarichi qualitativamente e quantitativamente differenti rispetto a quelli affidati all'opposta. Infine, trattandosi di prestazioni intellettuali e opere di ingegno, ogni eventuale paragone richiedeva l'omogeneità delle prestazioni da comparare. Pertanto infondata risultava l'opposizione e l'opposta avanzava domanda di provvisoria esecuzione.
Chiedeva:
- Rigettare, in quanto infondata, l'opposizione per le ragioni dedotte in narrativa;
- condannare l alla rifusione delle spese, compensi ed onorari del Parte_1
giudizio.
Alla prima udienza venivano concessi i termini per le note ex articolo 183/ 6 comma e, successivamente, venivano convocate le parti per essere interrogate sui fatti di causa.
La legale rappresentante di sosteneva di non aver chiesto un preventivo Parte_1
perché si basava su un rapporto di fiducia intercorrente con suo padre e, quando era arrivata la fattura, erano rimasti sbalorditi perché non si aspettavano un prezzo più così alto.
Veniva nominata CTU, all'esito della quale erano precisate le conclusioni e la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nella misura che si dirà.
In materia di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell' art.2233 c.c. , il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Nella fattispecie non è in discussione l'opera prestata bensì il prezzo richiesto.
L'opposta ha quantificato i propri emolumenti sulla base dei preventivi offerti che, secondo l'indagine del CTU cui si aderisce pienamente, sono al di sotto dei prezzi di mercato. Sulla base di tale preventivo il CTU ha verificato che la somma dovuta per l'opera prestata va quantificata in € 13.500, cui vanno aggiunti IVA e SS, mentre la somma richiesta, data dalla sommatoria degli imponibili delle tre fatture oggetto del decreto ingiuntivo, ammonta ad € 16.550,00, ed è quindi superiore a quanto ingiunto.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata;
SSzione civile , sez. II , 15/12/2021 , n. 40182
Tale differenza determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche in relazione alle spese.
Tuttavia è certo che parte opposta abbia diritto al pagamento del compenso per l'opera prestata.
“L'opposizione a d.i. introduce un giudizio ordinario di cognizione dove il giudicante non si limita a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni stabilite dalla legge per l'emanazione del decreto monitorio, bensì deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso monitorio e, qualora il credito risultasse fondato, deve accogliere la domanda a prescindere dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali
l'ingiunzione era stata emessa, non rilevando, ai fini di detto accertamento, eventuali vizi della procedura per ingiunzione che non importino l'insussistenza del diritto azionato” Tribunale Trani sez. I, 26/09/2024, n.1348 Il compenso va, quindi, rideterminato nella somma ritenuta corretta dal CTU e pari ad
€ 13.500,00 oltre IVA e SS, somma che l dovrà pagare alla ditta Parte_1
AR dell'Arch. per l'attività svolta. CP_1
Trattandosi di transazioni commerciali vanno riconosciuti gli interessi al tasso e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 23/ 01/ 2002.
Considerato l'esito del giudizio le spese vanno compensate nella misura del 30% e liquidate, a favore di AR, nella misura (non ancora decurtata) di € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il D.I. N° 3672/2022, RG 9710/22, emesso dal Tribunale di Catania il
5/09/22;
2) Condanna a pagare ad AR la somma di € 13.500,00 oltre IVA Parte_1
e SS se dovute, oltre interessi come determinati in parte motiva.
3) Compensa nella misura del 30% le spese legali e condanna a Parte_1
pagare, in favore dell'opposta, la rimanente parte (70% di € 2.450,00), oltre spese generali, IVA e CPA.
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 07/11/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 07/11/2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARA FA RT Parte_1
Per l'avv. SIMONA SANTORO, anche per delega Controparte_1
dell'Avv. LUCA EMILIANO
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
All'esito, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOT dott. Assunta Massaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13192/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA Parte_1 P.IVA_1
FA RT ( ed elettivamente domiciliato in C.F._1
ZZ IC
ATTORE/I
contro
( ), in proprio e nella qualità di titolare di Controparte_1 P.IVA_2
AR - Studio Associato di Architettura e comunicazione visiva, rappresentato e difeso dagli avv.ti SIMONA SANTORO e LUCA EMILIANO, elettivamente domiciliato in ZZ IC
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l chiamava Parte_1
in giudizio l'arch. , in proprio e nella qualità di titolare di AR Controparte_1
- Studio Associato di Architettura e comunicazione visiva, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3672/2022, RG 9710/22, emesso dal Tribunale di Catania il 5/09/22 e notificato in pari data, con il quale era stato ingiunto alla società di pagare la somma di euro 20.998,64, oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 23/ 01/ 2002 e spese della procedura, per i seguenti motivi:
1) inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare l'an ed il quantum del credito azionato;
sosteneva che controparte si limitava a produrre Email o conversazioni Whatsapp con l' di cui contestava Parte_1
ogni efficacia probatoria, attesa la mancanza di qualsivoglia dimostrazione della effettiva provenienza dalle parti in causa;
anche gli ulteriori documenti prodotti erano di produzione squisitamente unilaterale, come la rendicontazione lavori e acconti su lavori con annotazione di date Parte_1
risalenti agli anni 2014- 2015 e 2016, documentazione che veniva contestata integralmente;
eliminati questi elementi rimanevano esclusivamente le fatture emesse unilateralmente, senza neanche procedere all'allegazione del relativo registro contabile;
2) mancanza di accordo su elementi essenziali del rapporto;
in realtà alla fine del mese di maggio 2021 discuteva con AR il Parte_1
riadattamento grafico di alcune etichette già esistenti, per consentirne l'utilizzo su nuovi prodotti della società esponente;
in sostanza si chiedeva l'AR di ritoccare le grafiche di alcune etichette già esistenti per adeguarle a una nuova linea di confettura e creme;
a tal fine chiedeva la formulazione di un preventivo che le consentisse di conoscere in dettaglio le fasi e le specifiche attività necessarie per giungere al risultato desiderato e di pattuire il corrispettivo;
per tali attività AR non provvedeva in tal senso;
piuttosto, approfittando del rapporto di fiducia derivante dalla conoscenza personale tra l'arch. e padre del CP_1 Persona_1
legale rappresentante della società opponente, presentava il conto direttamente a conclusione dei lavori, trasmettendo le fatture 34- 35 e 36 del
2021 per un totale di oltre 20.000,00 oggi i posti a base del decreto ingiuntivo impugnato;
l'arbitrarietà della condotta aveva determinato il sorgere dei problemi per cui è causa, data la mancanza di due elementi essenziali nei contratti: la rendicontazione analitica delle effettive fasi di lavoro e attività svolte e la pattuizione del relativo corrispettivo;
a seguito dell'esorbitante richiesta avanzata da AR la deducente contestava le fatture, in quanto emesse senza accordo sul prezzo e senza alcuna rendicontazione dei lavori, ed invitava controparte a concordare una definizione della vicenda che fosse congrua e ragionevole;
seguivano scambi di lettere stragiudiziali nonché lo svolgimento di un procedimento di negoziazione assistita, terminato con esito negativo;
la somma di cui controparte richiedeva il pagamento era stata unilateralmente ed arbitrariamente stabilita da AR;
la richieste era infondata ed andava rigettata;
il rapporto intercorso tra le parti andava ricondotto alla tipologia del contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. c.c. e, ai sensi dell'art. 2233, il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi
è determinato dal giudice;
in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Difatti, ove il compenso non fosse stabilito tra i contraenti non poteva certamente essere stabilito unilateralmente da una delle parti;
difatti, in tema di prestazione d'opera, vigeva una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in mancanza di accordo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;
non avendo le parti determinato la misura del corrispettivo AR avrebbe dovuto perlomeno fare riferimento ai tariffari ufficiali dell'attività prestata, in subordine fare riferimento agli usi;
nessuno dei criteri indicati dalla legge era stato applicato da parte opposta per la quantificazione dei corrispettivi richiesti, da cui conseguiva che la pretesa creditoria era da ritenersi indebita ed illegittima e il decreto ingiuntivo emesso, per tali ragioni, andava revocato;
3) Eccessiva sproporzione dei compensi pretesi;
senza recesso dalle precedenti argomentazione la richiesta era del tutto ingiustificata perché eccessiva, sproporzionata e fuori mercato;
tra le prestazioni non c'era la creazione di progetti grafici ex novo bensì il semplice riadattamento grafico di etichette già esistenti, che aveva richiesto alla controparte non più di alcuni giorni di lavoro;
alla luce di tali considerazioni la richiesta di pagamento non poteva considerarsi congrua e ragionevole.
Chiedeva:
- revocare o annullare il decreto ingiuntivo n. 3672/202 del Tribunale di Catania perché illegittimo, infondato in fatto ed in diritto o con qualsivoglia altra statuizione per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la mancanza di accordo su elementi essenziali del rapporto nonché la quantificazione unilaterale arbitraria da parte di AR di prezzi non pattuiti e, comunque, esorbitanti rispetto all'attività prestata e non rendicontata oltre che abnormi in confronto ai prezzi comunemente in uso sul mercato e conseguentemente determinare l'eventuale compenso che il giudice riterrà dovuto ai sensi dell'art. 2233 c.c.;
- Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'arch. , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1
di AR - Studio Associato di Architettura e comunicazione visiva, con comparsa di Costituzione e risposta, premettendo che:
- la ditta opposta era uno studio laboratorio creativo di brand and strategic design e architettura, specializzato nei servizi di consulenza strategica e di marketing alle imprese;
- grazie alle specifiche competenze nel campo della progettazione grafica, dell'illustrazione e della fotografia, l'impresa si occupava in particolare di fornire ai propri clienti soluzioni adattate su misura in particolare nel campo del packaging design e della brand Identity;
- inoltre, nel campo della comunicazione di massa, in base alle caratteristiche e alle esigenze specifiche dei clienti, era capace di sviluppare, attraverso un percorso creativo, progetti di brand design anche in tal caso costruiti su misura per affrontare i mercati italiani o esteri, con competenza trasversale;
tutto ciò con l'obiettivo di mettere sul mercato prodotti unici, con una forte caratterizzazione di marca;
si trattava di una tipologia di servizio che, nel contesto metropolitano catanese, costituiva un unicum;
- l'impresa opponente si era ripetutamente avvalsa dei succitati servizi Parte_1
offerti dall'opposta, e ciò le aveva consentito nel tempo di divenire una delle società leader nel settore della produzione e commercializzazione di marmellate, confetture, conserve e creme;
ciò avveniva a partire dal 2014, mediante un rapporto contrattuale basato su tariffe concordate tra le parti, tra le quali, quindi, era sorto un rapporto continuativo e di fiducia;
- per anni l'AR aveva fornito i propri servizi all'opponente la quale aveva sempre regolarmente pagato i servizi e le alle citate tariffe vigenti tra le parti;
- era sempre stata ben consapevole delle caratteristiche, della qualità e Parte_1
dell'elevato livello professionale dei servizi offerti dall'opposta, grazie ai quali era riuscita ad ottenere un'eccellente posizionamento sul mercato;
sin dall'inizio, difatti, l'AR si era premurata di costruire all'opponente una brend Identity, curando il packaging design relativo a svariati marchi di proprietà della stessa società, attraverso la creazione di lavori originali ed esclusivi;
la soddisfazione del cliente per il lavoro svolto, nonché la valutazione della convenienza e della correttezza delle tariffe, emergevano con evidenza dalla documentazione che si versava in atti, ovvero le fatture di pagamenti effettuati a partire dal 2014, la corrispondenza intercorsa, le rendicontazioni effettuate dall'AR, a partire sempre dal 2014, in relazione ai lavori svolti;
emergeva come il rapporto tra le parti prevedesse tariffe agevolate e ridotte rispetto a quelle previste dai tariffari in vigore per le prestazioni di tale natura, in particolare rispetto al tariffario vigente e predisposto dall'Aiap, l'Associazione italiana design e comunicazione visiva;
- proprio in virtù del pluriennale continuativo e fiduciario rapporto tra le parti, a partire dal 2017 l' aveva richiesto all'opposto di stipulare un contratto Parte_1
che prevedesse un compenso annuale a forfait per alcune attività, per un compenso annuale di € 30.000,00 oltre IVA;
il rapporto era proseguito regolarmente fino al mese di Aprile 2021, allorquando l' aveva Parte_1
improvvisamente quanto inopinatamente scelto di recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza alcuna ragione, manifestando espressamente la volontà eventualmente di richiedere singole prestazioni ad incarico tutte le volte che ciò si sarebbe reso necessario;
- nel mese di maggio 2021 l aveva commissionato all'AR tre Parte_1
specifici progetti:
- un primo incarico del 26/05/21 per il progetto relativo a una nuova Parte_2
linea di creme spalmabili a base di limone, dunque con nuove etichette;
- un secondo incarico il 27/05/21 per il progetto frutta sicca, anch'esso relativo a una nuova linea di prodotti, composte a base di frutta miscelata a frutta secca, con la progettazione di nuove etichette;
- il 4/06/22 il progetto di riadattamento grafico di etichette, progettate in precedenza dal team per basi da 300 grammi, a prodotti costituiti da vasetti monodose da 25 grammi di miele, progetto miele monodose;
- l'oggetto dei tre incarichi era stato via via definito dall a più riprese Parte_1
e mediante continuo confronto con l'AR ;
- Chiariti la natura e la tipologia dell'incarico e dei prodotti da realizzare e ricevute le schede tecniche da parte del dottor l'AR aveva Per_2
regolarmente proceduto con l'esecuzione dei lavori commissionati i quali avevano comportato: - con riferimento al progetto Lemon curd, la realizzazione grafica di due etichette distinte con l'ideazione e la realizzazione di un sistema di identità visiva e format grafico del packaging, design delle etichette, con illustrazioni create ad hoc in modo originale dall'architeam, composizione grafica e testuale, ottimizzazione e preparazione dei file esecutivi digitali per la produzione dei capitolati di stampa del Mockup dei prodotti, con prototipazione digitale e simulazione dei vasetti abbigliati con le etichette progettate;
- con riferimento al progetto frutta sicca l'ideazione e realizzazione di un format grafico di identità visiva declinato su 7 etichette della linea di prodotti a marchio ricomprendenti un sistema di identità visiva e format grafico della Parte_1
linea intera di prodotti, del packaging design, di 7 etichette con illustrazioni create ad hoc in modo originale dall'architeam, composizioni grafiche e testuali, ottimizzazione e preparazione dei file esecutivi digitali per la produzione dei capitolati di stampa dei 7 Mokup dei prodotti, ovvero prototipazione digitale e simulazione dei vasetti abbigliati con le etichette progettate;
- con riferimento al progetto miele monodose, la realizzazione grafica di 9 etichette di miele a marchio in vasetti monodose ricomprendenti CP_2
l'adattamento grafico ed identità visiva per la linea dei prodotti in questione, il packaging design delle etichette comprendente l'applicazione della trasposizione degli elementi di identità visiva del marchio a singoli prodotti monodose nonché l'ottimizzazione e la preparazione degli esecutivi digitali per la produzione, i capitolati di stampa Mokup dei 9 prodotti con prototipazione digitale e simulazione vasetti abbigliati con le etichette progettate;
- una volta delineati e chiariti tra le parti i confini dei suddetti marchi e servizi professionali, con mail del 22 giugno 21 il signor aveva Persona_1
espressamente richiesto alla impresa opposta di inviare i preventivi recanti gli importi dovuti per i succitati servizi, ormai per quanto detto ben chiariti;
- con e-mail dello stesso 22 giugno AR procedeva all'invio dei tre preventivi relativi a ciascuno dei tre progetti di cui si è detto, redatti anche in tale occasione sulle basi delle tariffe vigenti tra le parti;
tali preventivi erano stati, anche in tale occasione, condivisi dall'opponente tanto che, consegnati i lavori alla committente, l'architetto aveva chiesto all'opponente di poter CP_1
fatturare le prestazioni rese in base ai preventivi inviati;
richiesta a cui faceva prontamente seguito la risposta immediata e affermativa da parte dell'opponente
Documento 11 lo pirlo;
- l'opposta, quindi, aveva regolarmente emesso le fatture elettroniche 34-35 e 36 del 2021, per un importo totale di € 20.998, 64; le fatture erano state regolarmente trasmesse telematicamente alla resistente che, tuttavia, si era rifiutata di versare il corrispettivo;
non era rimasto, quindi, all'opposta che adire il Tribunale chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Emergeva, quindi, chiaramente come le difese spiegate dall'AR fossero corrette e quelle avverse erronee e infondate;
risultava, infatti, comprovato che l'Agri Sicilia aveva commissionato all'AR tre distinti progetti, relativi ad altrettanti specifici prodotti;
che l'opposta aveva regolarmente inviato i preventivi relativi a tali lavori;
che gli importi portati dai preventivi erano stati quantificati sulla scorta delle tariffe in uso e concordate tra le parti, sensibilmente inferiori a quelle previste dai tariffari di un uso nel settore e che l aveva accettato i preventivi;
che la medesima opponente Parte_1
aveva beneficiato delle prestazioni rese dall' opposta, la quale aveva regolarmente consegnato i lavori all'opponente; la documentazione versata in atti smentiva, invece, le generiche contestazioni mosse dall'opponente in merito alle interlocuzioni intercorse.
Per mero scrupolo difensivo evidenziava che, prima del 21 giugno 2021, non sarebbe stato possibile per l'AR realizzare un preventivo attendibile, atteso che l' aveva solo genericamente richiesto di curare i tre progetti, senza tuttavia Parte_1
fornire informazioni specifiche sulla natura e tipologia dei lavori da realizzare;
puntualizzava che le tariffe applicate erano pienamente coerenti coi prezzi praticati nel mercato di riferimento nonché nettamente inferiori rispetto a quelle previste dai tariffari in vigore per le prestazioni di tale natura. Contestava i preventivi prodotti da controparte, relativi a concorrenti nel mercato, atteso che non si si trattava di società comparabili, trattandosi di agenzie pubblicitarie o web design, e che si trattava di preventivi aventi a oggetto prestazioni e incarichi qualitativamente e quantitativamente differenti rispetto a quelli affidati all'opposta. Infine, trattandosi di prestazioni intellettuali e opere di ingegno, ogni eventuale paragone richiedeva l'omogeneità delle prestazioni da comparare. Pertanto infondata risultava l'opposizione e l'opposta avanzava domanda di provvisoria esecuzione.
Chiedeva:
- Rigettare, in quanto infondata, l'opposizione per le ragioni dedotte in narrativa;
- condannare l alla rifusione delle spese, compensi ed onorari del Parte_1
giudizio.
Alla prima udienza venivano concessi i termini per le note ex articolo 183/ 6 comma e, successivamente, venivano convocate le parti per essere interrogate sui fatti di causa.
La legale rappresentante di sosteneva di non aver chiesto un preventivo Parte_1
perché si basava su un rapporto di fiducia intercorrente con suo padre e, quando era arrivata la fattura, erano rimasti sbalorditi perché non si aspettavano un prezzo più così alto.
Veniva nominata CTU, all'esito della quale erano precisate le conclusioni e la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nella misura che si dirà.
In materia di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell' art.2233 c.c. , il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Nella fattispecie non è in discussione l'opera prestata bensì il prezzo richiesto.
L'opposta ha quantificato i propri emolumenti sulla base dei preventivi offerti che, secondo l'indagine del CTU cui si aderisce pienamente, sono al di sotto dei prezzi di mercato. Sulla base di tale preventivo il CTU ha verificato che la somma dovuta per l'opera prestata va quantificata in € 13.500, cui vanno aggiunti IVA e SS, mentre la somma richiesta, data dalla sommatoria degli imponibili delle tre fatture oggetto del decreto ingiuntivo, ammonta ad € 16.550,00, ed è quindi superiore a quanto ingiunto.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata;
SSzione civile , sez. II , 15/12/2021 , n. 40182
Tale differenza determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche in relazione alle spese.
Tuttavia è certo che parte opposta abbia diritto al pagamento del compenso per l'opera prestata.
“L'opposizione a d.i. introduce un giudizio ordinario di cognizione dove il giudicante non si limita a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni stabilite dalla legge per l'emanazione del decreto monitorio, bensì deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso monitorio e, qualora il credito risultasse fondato, deve accogliere la domanda a prescindere dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali
l'ingiunzione era stata emessa, non rilevando, ai fini di detto accertamento, eventuali vizi della procedura per ingiunzione che non importino l'insussistenza del diritto azionato” Tribunale Trani sez. I, 26/09/2024, n.1348 Il compenso va, quindi, rideterminato nella somma ritenuta corretta dal CTU e pari ad
€ 13.500,00 oltre IVA e SS, somma che l dovrà pagare alla ditta Parte_1
AR dell'Arch. per l'attività svolta. CP_1
Trattandosi di transazioni commerciali vanno riconosciuti gli interessi al tasso e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 23/ 01/ 2002.
Considerato l'esito del giudizio le spese vanno compensate nella misura del 30% e liquidate, a favore di AR, nella misura (non ancora decurtata) di € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il D.I. N° 3672/2022, RG 9710/22, emesso dal Tribunale di Catania il
5/09/22;
2) Condanna a pagare ad AR la somma di € 13.500,00 oltre IVA Parte_1
e SS se dovute, oltre interessi come determinati in parte motiva.
3) Compensa nella misura del 30% le spese legali e condanna a Parte_1
pagare, in favore dell'opposta, la rimanente parte (70% di € 2.450,00), oltre spese generali, IVA e CPA.
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 07/11/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro