Sentenza 12 gennaio 2016
Sentenza 10 gennaio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2017
N. 00013/2017 REG.SEN.
N. 00672/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CI PA, SS CI, IE OL TO, TR o TR LD Wanna IA ZI, MA RD, RI PI, SI AN, AB AN, AN IA US, PA ON, AN OL UC, LA SA OG, NA AU OG, ET EP RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Flavio IA Polito, MA Pisano, IA Grazia Raimo e AN Ghia, con domicilio eletto presso l’avv. MA Pisano in Cagliari, Via Puccini n. 2;
AN SA MA, LO CA, rappresentati e difesi dagli avvocati AN Ghia, MA Pisano e IA Grazia Raimo, con domicilio eletto presso l’avv. MA Pisano in Cagliari, Via Puccini n. 2;
contro
Il Comune di Santa Teresa Gallura, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro OR, con domicilio eletto presso l’avv. RA Tului in Cagliari, Via Dante n. 69;
nei confronti di
AL D'RO Srl, DI SI Srl non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad DI:
Condominio il Castello di Gallura, LA In De Petris Torghele, AN MP, AR EL, AN HL, IA OH AN, LF ST, RA SI, MA ZI, BA Italiana Srl, SS QU, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Pantezzi e MA Pisano, con domicilio eletto presso l’avv. MA Pisano in Cagliari, Via Puccini N.2;
Tononi Snc di VA IO & C, CI CA, RI MP, Marcellina LL, EZ RA, AL ND, IEina OL, SI DO, LA TT, TO RT Srl, GR RO, Immobiliare Santa Caterina di MA EL & C Sas, IL OV, NZ BL, SA ON, DA OL AN, IA CA, SS US, RA CR, ANcarla RI, ILO OR, LA IA BO, Immobiliare Punto Bierre Srl, ANluca LL CA, UR CC, GI AN, IS NI, IA IO, RT LI, ZO EL, LU CI, EL RI, IL RA RL, GI LI RI, RI ER, LU CC, GA NG, AN EB, LU EB, LM Sas di CA LO, GI LA, EN DI, ES GI, IO AN, rappresentati e difesi dagli avvocati MA Pisano e Stefano Pantezzi, con domicilio eletto presso MA Pisano in Cagliari, Via Puccini N.2;
AN LI, non costituita in giudizio;
BA SC, NO AS, IA OS OS AN OT, ANfranco RI ON, IEa ZE, IO CE, Francesco LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Flavio IA Polito, con domicilio eletto presso l’avv. MA Pisano in Cagliari, Via Puccini N.2;
per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura:
- di provvedere in adempimento della convenzione di lottizzazione di porto DR - AL d'RO, stipulata in data 14/09/1974, dello schema di convenzione integrativa e modificativa della suddetta convenzione, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/1994 nonchè di quanto previsto dall'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, nell'ambito della Convenzione suddetta, dalle società SIFI s.p.a. e AL d'RO s.r.l., nonchè delle aree su cui queste insistono e ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, correlati alla gestione delle medesime opere di urbanizzazione;
- nonché, per l'accertamento e la declaratoria
dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura, in persona del Sindaco p.t., in adempimento della Convenzione Lottizzazione di TO DR - AL d'RO, stipulata in data 14/09/1974 dello schema di Convenzione Integrativa e Modificativa della suddetta convenzione, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/1994, nonchè di quanto previsto dall'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, ad ottenere la cessione - da parte delle società S.I.F.I. d.p.a e cala d'RO s.a.s - delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione di cui sopra, nonchè delle aree destinate a spazi pubblici o riservati alle attività collettive ed a verde pubblico, anche, se del caso, emanando sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
- nonchè per la conseguente condanna dell'amministrazione a porre in essere gli atti e i provvedimenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione di lottizzazione sopra menzionata;
con i motivi aggiunti depositati in data 18/07/2014:
- della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 18/04/2014, alla firma del Responsabile del Settore DIizia Privata - Urbanistica del Comune di Santa Teresa di Gallura;
- della delibera della Giunta Comunale n. 51 del 23.4.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Teresa Gallura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti sono proprietari di immobili compresi nella lottizzazione TO DR in Comune di S. Teresa di Gallura, oggetto di convenzione sottoscritta in data 14 settembre 1974 tra il predetto Comune e le due lottizzanti AL D'RO s.r.l. e DI SI s.r.l., ove si prevedeva di adibire alcune aree (in catasto al foglio 4) a standards e si imputava alle lottizzanti l’onere di realizzare le opere di urbanizzazione, precisando che le stesse sarebbero poi rimaste in proprietà privata o condominiale (artt. 5, 6, 7, e 8); si prevedeva, altresì, che in caso di inadempimento a da parte delle lottizzanti il Comune avrebbe incamerato la fideiussione e realizzato esso stesso le opere di urbanizzazione mancanti.
Con deliberazione consiliare 24 febbraio 1994, n. 7, il Comune di Santa Teresa aveva prorogato di cinque anni il termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e, conseguentemente, era stata stipulata una convenzione integrativa, con cui le lottizzanti avevano rinnovato il proprio impegno a terminare e collaudare tutte le opere, prestando una nuova cauzione di lire 536.584.360.
In data 24 ottobre 2010 e 2 marzo 1999 sono stati depositati in Comune i certificati di collaudo relativi, rispettivamente, alla rete elettrica e a quella idrica e fognaria; in seguito, esattamente nel novembre 2009, è stata depositata su incarico del Comune una relazione tecnica attestante il fatto che le opere realizzate necessitavano di interventi di adeguamento, così come nel marzo del 2012 il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ha redatto una relazione sui costi necessari per l’adeguamento delle stesse opere. Con successiva nota del 13 marzo 2012, il Comune ha invitato formalmente i lottizzanti e i proprietari della lottizzazione TO DR a provvedere al completamento delle opere, quantificando le somme necessarie in euro 212.000.
Nel frattempo, non avendo il Comune preso in carico la gestione delle urbanizzazioni, si è costituita l’ Associazione Lottizzanti di TO DR , allo scopo di gestire i servizi essenziali di uso comune della lottizzazione, quali la rete idrica, fognaria, stradale, telefonica, elettrica, depurativa e di illuminazione stradale.
Su tali presupposti i ricorrenti, ritenendo inadeguato e contra legem il sistema gestionale di fatto instauratosi, hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo accertarsi l’obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, nonché di acquisire formalmente la proprietà delle aree su cui esse insistono e delle aree destinate a standards , con i conseguenti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria; hanno, altresì, domandato l’adozione di una sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 cc., che tenga luogo a tutti gli effetti del contratto di cessione delle aree interessate al Comune, nonché la condanna di quest’ultimo, in forma generica, al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificarsi in separato giudizio.
2. - Il ricorso è affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
3. - Con atto depositato il 12 marzo 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Santa Teresa di Gallura, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
4. - Con motivi aggiunti depositati in data 18 luglio 2014 gli stessi ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Santa Teresa di Gallura n. 51 del 23 aprile 2014, ove si prevede l’intervento sostitutivo del Comune nella realizzazione e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, con il coinvolgimento dei proprietari interessati nei relativi costi, come meglio si illustrerà nella parte in diritto.
5. - Con atto depositato in data 4 marzo 2014 sono intervenuti ad DI altri proprietari di immobili compresi nella lottizzazione, analiticamente indicati in epigrafe; tra essi è compreso anche il Condominio “Il Castello di Gallura” , costituente una “enclave” di residenze collocata all’interno della lottizzazione TO DR.
Gli intervenienti hanno aderito alle domande proposte dagli originari ricorrenti, corroborandole di ulteriori argomentazioni difensive, cui si farà riferimento nella parte in diritto.
6. - Con motivi aggiunti depositati in data 1 agosto 2014, gli interventori ad DI hanno aderito alla richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Santa Teresa di Gallura 23 aprile 2014, n. 51, apportando ulteriori argomentazioni a sostegno, poi sviluppate con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 11 novembre 2014, mediante i quali hanno, altresì, impugnato le distinte lettere, tutte datate 1 agosto 2014, con cui il Comune ha chiesto a tutti i proprietari della lottizzazione il versamento di un primo acconto relativo delle somme necessarie per il completamento e/o adeguamento delle opere di urbanizzazione, quantificandone il costo complessivo in euro 987.000.
7. - È seguito lo scambio di memorie difensive, con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.
7.1. - La difesa comunale ha, in particolare, eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento ad DI , e dei successivi motivi aggiunti per difetto di legittimazione (quanto meno in capo al Condominio “Il Castello di Gallura” ) e mancata notifica dell’atto a tutti gli aventi causa o, quanto meno, ai soggetti subentrati nei diritti degli originari lottizzanti e a tutti i proprietari di immobili compresi nella lottizzazione (che il Comune indica in almeno n. 294: cfr. memoria difensiva del 9 ottobre 2014); inoltre, sempre a giudizio del Comune resistente, sarebbe inammissibile per la stessa ragione anche il ricorso introduttivo e, con essi, i successivi motivi aggiunti
8. – All’esito dell’udienza del 4 novembre 2015, con sentenza non definitiva del 12 gennaio 2016, n. 17, la Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio.
9. – In esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio, il 19 marzo 2016 è stata depositata in segreteria la copia dell’estratto dalla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n° 29, dell’8 marzo 2016, nella quale è stata pubblicata la notifica per pubblici proclami.
10. - Alla pubblica udienza del 15 giugno 2016, fissata per il proseguo della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. – Preliminarmente, occorre dare atto della rinuncia al ricorso della ricorrente AN SA ON, intervenuta con memoria dei difensori della parte depositata il 7 aprile 2016.
12. Sempre in via preliminare e di rito, occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune resistente, secondo cui l’integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice non sarebbe avvenuta nei termini e nei modi stabiliti con la sentenza non definitiva del 12 gennaio 2016, n. 17.
12.1. - L’eccezione deve essere disattesa.
12.2. - Con l’ordine giudiziale di cui alla citata sentenza, la Sezione ha imposto «ai ricorrenti e agli intervenienti, ciascuno per quanto di proprio specifico interesse, di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, da individuarsi:
1. nei soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche delle originarie lottizzanti AL D'RO s.r.l. e DI SI s.r.l ;
2. in tutti gli attuali proprietari di aree o edifici residenziali compresi nella lottizzazione TO DR, non ancora raggiunti da valida notifica.
In ragione dell’elevato numero delle parti controinteressate di cui al precedente punto 2, il Collegio ritiene indispensabile autorizzare le parti a effettuare la notificazione nei confronti delle stesse per pubblici proclami, mediante pubblicazione, per estratto, nelle forme di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con deposito nella Segreteria del Tribunale della prova dell’avvenuta notificazione nei quindici giorni successivi.
La notificazione nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 1 dovrà essere eseguita nelle forme ordinarie.» .
Le parti ricorrenti, come risulta dalla documentazione versata in atti, hanno – in primo luogo – provveduto alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti nei confronti dei soggetti giuridici subentrati alle società originarie lottizzanti (AL D'RO s.r.l. e DI SI s.r.l), come correttamente rilevati dalle visure camerali storiche delle società (cfr. la produzione documentale di parte ricorrente depositata il 19 marzo 2016).
I ricorrenti (PA e altri) hanno, altresì, provveduto alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 29 del 9 marzo 2016, nei confronti degli attuali proprietari di aree o edifici residenziali compresi nella lottizzazione TO DR (i cui nominativi sono individualmente elencati nell’estratto della G.U.R.I. depositato in atti il 19 marzo 2016).
12.3. - Si deve, pertanto, ritenere, in assenza di specifici rilievi circa l’omessa notificazione nei confronti di potenziali controinteressati non indicati nell’atto di notifica per pubblici proclami, che l’integrazione del contraddittorio sia stata regolarmente effettuata.
13. - Le domande giudiziali introdotte col ricorso in esame debbono essere dichiarate inammissibili.
14. - Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, nella parte in cui si chiede l’accertamento degli inadempimenti alla convenzione di lottizzazione e la condanna all’adempimento degli obblighi derivanti essenzialmente dall’art. 28 della legge urbanistica (n. 1150 del 1942), nei confronti del Comune di Santa Teresa di Gallura.
Premesso che le controversie in materia di esecuzione delle convenzioni di lottizzazione rientrano nella giurisdizione esclusiva (ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera a), n. 2, del codice del processo amministrativo), in quanto - secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione - esse sono riconducibili agli accordi integrativi o sostitutivi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (di recente, si veda Cass. Sez. Un. Civ., 31 ottobre 2014, n. 23256), occorre rilevare che i ricorrenti, pur avendo acquistato la proprietà dei terreni ricadenti nella lottizzazione in questione, non sono parti della convenzione sottoscritta in data 14 settembre 1974 tra il Comune e le due lottizzanti AL D'RO s.r.l. e DI SI s.r.l. . Con la conseguenza che, in conformità al generale principio secondo cui il contratto, l’accordo o la convenzione produce effetti solo tra le parti, i ricorrenti (che, come detto, non sono parti della convenzione di lottizzazione) non possono far valere le pretese derivanti dal regolamento contrattuale. Come ha chiarito da tempo la giurisprudenza della Cassazione, «l'adempimento dell'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria), assunta dal privato lottizzatore nei confronti del comune con la convenzione di lottizzazione (ai sensi della legge n. 765 del 1967) può essere preteso in via giurisdizionale e coattiva dal comune, non invece dagli aventi causa dal lottizzatore resisi acquirenti di singoli lotti di terreno edificati, stante la loro estraneità alla convenzione» (così Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 1994, n. 1384).
Né è plausibile o condivisibile ricondurre gli attuali proprietari degli immobili alla categoria degli aventi causa degli originari lottizzanti (le società sopra citate), ovvero quali obbligati propter rem , posto che la costante giurisprudenza della Cassazione, condivisa in diverse occasioni da questa Sezione, limita la cerchia degli obbligati esclusivamente a coloro che abbiano chiesto e ottenuto le concessioni edilizie, e non a coloro che abbiano in seguito acquistato le abitazioni; i quali utilizzano le opere di urbanizzazione ma non sono tenuti a pagare gli oneri relativi, che gravano solo sui titolari del permesso di costruire (di recente si veda Cass., III sez. civ., 20 agosto 2015, n. 16999, che ha deciso su una tipica fattispecie in cui la società ricorrente «premesso di aver acquistato […] dei terreni, rispetto ai quali la società venditrice aveva stipulato con il Comune […] una convenzione urbanistica per la lottizzazione delle aree, nella quale la [società venditrice] e i suoi aventi causa si obbligavano all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, e precisato di aver realizzato tali opere, [conveniva] in giudizio i successivi proprietari dei lotti interessati dalla lottizzazione per ottenerne il rimborso pro quota» , sostenendo «che i convenuti, successivi proprietari dei lotti facenti parte della lottizzazione, sarebbero obbligati in solido, quali aventi causa del lottizzatore, con conseguente fondamento dell'azione di regresso pro quota - per le opere di urbanizzazione pacificamente da lui realizzate - esercita dalla società attrice, a sua volta avente causa dalla società che aveva stipulato la convenzione. Argomenta sia con riferimento alla natura di obbligazione propter rem in capo ai successivi acquirenti convenuti in giudizio, sia in riferimento alle previsioni contrattuali stabilite nella convenzione» ; la Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha osservato come «l'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia è propter rem, nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; ovvero nel senso che colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull'originario concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. La natura reale dell'obbligazione in esame riguarda, dunque, i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa (Cass. n. 10947 del 1994; n. 6382 dei 1988; n. 5541 del 1996, Cass. n. 12571 del 2002). Ancora più esplicita nell'individuazione dei soggetti obbligati propter rem è una successiva decisione (Cass. n. 11196 del 2007), dove si afferma che la qualificazione di obbligazione propter rem è quella che assume rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile, cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione. Così, sono esclusi dall'area degli obbligati a tale titolo, i soggetti che utilizzano per una loro diversa edificazione le opere di urbanizzazione realizzate da altri, senza avere con questi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione (la specie all'attenzione di Cass. n. 12571 del 2002). Sono anche esclusi i soggetti successivi acquirenti da chi ha realizzato la costruzione sulla base della concessione, con la conseguenza che qualora quest'ultimo abbia anche realizzato le opere di urbanizzazione può rivalersi con i successivi acquirenti della spesa sostenuta solo in virtù di espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo il carattere "reale" dell'obbligazione. Ed, infatti, gli attuali convenuti avevano acquistato dalla società attrice e ora ricorrente, che aveva lottizzato l'area e realizzato le opere di urbanizzazione, succedendo alla originaria società che aveva stipulato la convenzione con il Comune» ).
15. – Il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti comporta, come conseguenza, l’inammissibilità della domanda con la quale i ricorrenti chiedono l’emanazione della sentenza ai sensi dell’art. 2932 del codice civile che tenga luogo dei contratti non conclusi relativi alla acquisizione a titolo gratuito, in favore del Comune di Santa Teresa di Gallura, delle aree su cui insistono le opere di urbanizzazione, nonché le altre opere previste in convenzione per il rispetto degli standards .
16. - Quanto alle ulteriori domande giudiziali proposte nei confronti del Comune di Santa Teresa di Gallura, si osservi che la domanda di condanna dell’amministrazione a provvedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione, assumendo tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione delle stesse, sono volte a superare – nelle intenzioni dei ricorrenti - l’inerzia amministrativa derivante dall’omesso esercizio di poteri contrattuali di cui il Comune è titolare in quanto parte delle convenzioni urbanistiche più volte richiamate, nonché dell’omesso esercizio di specifici poteri amministrativi, quali sono i poteri di approvazione del collaudo delle opere e della conseguente acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune.
17. - In questa prospettiva, si pone, in primo luogo, il problema di qualificare la situazione giuridica fatta valere in giudizio dai ricorrenti.
Sul punto, deve rammentarsi quanto affermato dalla Sezione in altre occasioni, ossia «che l’ente pubblico è tenuto a tanto in forza della convenzione di lottizzazione stipulata a suo tempo con la lottizzante, nonché sulla base del “modello urbanistico” prefigurato dall’art. 28 della legge della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per cui la pretesa in esame è a tutti gli effetti ascrivibile ad un “rapporto di diritto pubblico” e rientra così nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (T.A.R. Sardegna, sez. II, 10 settembre 2013, n. 602). In altri termini, la posizione del Comune nei confronti dei terzi si traduce nel dovere di provvedere all’esercizio dei diritti e poteri derivanti dalla convenzione urbanistica finalizzati all’adempimento degli obblighi contrattuali, anche in via coattiva, ovvero all’esercizio delle garanzie fideiussorie previste e delle pretese risarcitorie per gli inadempimenti accertati; posizione, in cui il dato centrale è rappresentato dalla qualificazione in senso pubblicistico, il che consente anche di identificare la situazione giuridica dei ricorrenti in una correlativa posizione di interesse legittimo.
Peraltro, lo strumento di tutela previsto dall’ordinamento processuale amministrativo per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, e per l’eventuale condanna dell’amministrazione ad adottare il provvedimento o l’atto idoneo a soddisfare le pretese dei terzi titolari di situazioni di interesse legittimo, è costituito dall’azione avverso il silenzio, prevista e disciplinata dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo. Azione, la cui proposizione è condizionata, dal comma 2 dell’art. 31, cit., al rispetto del termine decadenziale di «un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento» .
Nel caso di specie, come si ricava dallo stesso atto introduttivo del ricorso e dalla documentazione in atti, manca la prova che i ricorrenti abbiano avviato un procedimento in tal senso, chiedendo formalmente all’amministrazione comunale l’adozione degli atti diretti all’esercizio dei diritti e delle facoltà previste nella convenzione o a far valere gli inadempimenti delle società lottizzanti o degli aventi causa. Ovvero, non risulta che l’avvio del procedimento sia avvenuto nei termini necessari per il rispetto del termine decadenziale per la proposizione dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
Il ricorso, pertanto, anche sotto questo profilo, deve essere dichiarato inammissibile.
18. - Passando all’esame dei motivi aggiunti, nella parte in cui con essi si chiede l’annullamento parziale della deliberazione della Giunta Comunale di Santa Teresa di Gallura n. 51 del 23 aprile 2014, appare fondata e assorbente la dedotta censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei ricorrenti, sicuri destinatari del provvedimento.
Con la deliberazione, infatti, il Comune – sul presupposto di dover procedere al “completamento e al collaudo delle infrastrutture primarie del P. di L.” e di non disporre delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di cui trattasi – ha disposto «il coinvolgimento dei lottizzanti originari e dei loro aventi causa» , ossia di «tutti i proprietari di abitazioni o lotti esistenti nella lottizzazione TO DR» , mediante la «determinazione e l’incameramento delle quote a carico degli aventi causa» (cfr. la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 18 aprile 2014, approvata con la deliberazione n. 51 del 23 aprile 2014, di cui alla produzione documentale di parte ricorrente depositata il 18 luglio 2014).
Appare del tutto evidente l’interesse dei ricorrenti a esercitare le facoltà partecipative nell’ambito del procedimento in questione, quali diretti destinatari (o, quantomeno, destinatari facilmente identificabili) del provvedimento finale produttivo di sicuri effetti lesivi della sulla sfera giuridica di ciascuno di loro.
Ne deriva come conseguenza che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere alla previa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 cit. .
19. - In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile. I motivi aggiunti debbono essere accolti nella parte in cui impugnano la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23 aprile 2014,
20. - Considerata la peculiarità della vicenda esaminata, si giustifica l’integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dà atto della rinuncia al ricorso della ricorrente AN SA ON;
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- accoglie in parte i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta Comunale di Santa Teresa di Gallura, n. 51 del 23 aprile 2014.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
MA Lensi, Presidente FF
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | MA Lensi |
IL SEGRETARIO