Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Youri Hallemans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Militare Esercito MI-GN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità dei dinieghi opposti in data 3 marzo 2025 e 05 marzo 2025 all’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 27 settembre 2024, nonché al provvedimento di accoglimento parziale della Commissione accesso ai documenti amministrativi – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Militare Esercito MI-GN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in relazione alle istanze di assegnazione di alloggio AST presentate ai sensi dell’art. 349 all. E-2, d.p.r. n. 90 del 2010, ha richiesto l’accesso ai seguenti atti: - Elenco degli alloggi AST ubicati nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024; - Elenco dei “concessionari” degli alloggi AST sin dal 2014 nella circoscrizione Bologna-Ferrara, aggiornati alla data di emissione del provvedimento; - Elenco degli alloggi AST ritenuti “idonei” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento agli anni 2023 e 2024; - Elenco degli alloggi AST ritenuti “non idonei” nella circoscrizione Bologna Ferrara, in riferimento agli anni 2023 e 2024; - Elenco degli alloggi AST “assegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2023; - Elenco degli alloggi AST “riassegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2023; - Elenco degli alloggi AST “assegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2024; - Elenco degli alloggi AST “riassegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2024.
Il Comando Militare Esercito “MI-GN”, con lettera prot. -OMISSIS- del 24 ottobre 2024 ha respinto l’istanza «in quanto non è stato assolto il prescritto onere motivazionale (ex art. 25 legge 241/90) e, pertanto, non si evince l'interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti per i quali è chiesto l'accesso».
In data 04 novembre 2024, l’odierno ricorrente ha proposto impugnazione, ai sensi degli artt. 25 e 27 l. n. 241 del 1990, avanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, la quale, in data 03 febbraio 2025, ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato.
In particolare, se, da un lato, la Commissione ha ritenuto l’istanza di accesso alla documentazione relativa agli alloggi e ai loro concessionari, strumentale alla cura e alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente (in relazione alle diverse domande presentate per l’assegnazione dell’alloggio), dall’altro lato, con riguardo alla richiesta di ostensione degli elenchi degli alloggi e dei concessionari dei citati alloggi per il periodo antecedente al 2023, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, il ricorrente avendo formulato domanda di assegnazione solo per gli anni 2023 e 2024, mentre non ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale con riferimento alla documentazione relativa agli anni precedenti.
In data 03 marzo 2025 il Comando militare, con lettera prot. -OMISSIS-, in adempimento alle indicazioni della Commissione ha osteso al ricorrente: - l’elenco degli alloggi AST ritenuti “idonei” nella circoscrizione Bologna - Ferrara, in riferimento all’anno 2023 (annesso A); - l’elenco degli alloggi AST ritenuti “non idonei” nella circoscrizione Bologna - Ferrara, in riferimento agli anni 2023 e 2024 (annesso B); - l’elenco degli alloggi AST “assegnati” e “riassegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2023 (annesso C).
Il Comando, poi, per quanto attiene all’anno 2024 nella circoscrizione Bologna-Ferrara, ha dato conto del fatto che, non essendo stati ritenuti “idonei” alloggi AST, non vi sono state né assegnazioni, né riassegnazioni.
Con successiva missiva di riscontro, in pari data, il ricorrente ha lamentato la mancata ostensione dei seguenti documenti: - Elenco degli alloggi AST ubicati nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024; - Elenco dei “concessionari” degli alloggi AST sin dal 2014 nella circoscrizione Bologna-Ferrara, aggiornati alla data di emissione del provvedimento; - Elenco degli alloggi AST ritenuti “idonei” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento agli anni 2023 e 2024; - Elenco degli alloggi AST ritenuti “non idonei” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento agli anni 2023 e 2024; - Elenco degli alloggi AST “assegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2023; - Elenco degli alloggi AST “riassegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2023; - Elenco degli alloggi AST “assegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2024; - Elenco degli alloggi AST “riassegnati” nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento all’anno 2024.
Con successiva lettera prot.-OMISSIS- in data 05 marzo 2025 il Comando resistente «ad integrazione di quanto già reso noto con il foglio a seguito b. e sulla scorta delle determinazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi» ha inviato «l’”Elenco degli alloggi AST ubicati nella circoscrizione Bologna – Ferrara, in riferimento agli anni 2023 e 2024” e dei concessionari, nella circoscrizione in parola, nel medesimo periodo».
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 l’odierno ricorrente ha chiesto che, accertata l’illegittimità del tacito diniego formato sull’istanza di accesso agli atti del 27 settembre 2024, fosse ordinata all’Amministrazione l’esibizione e la consegna della documentazione richiesta dal ricorrente con l’istanza di accesso agli atti e sopra ricordata, nominando un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di perdurante inerzia nel garantire l’accesso agli atti.
A fondamento del ricorso il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe illegittimamente negato l’accesso agli atti richiesti dal ricorrente il quale deve ritenersi titolare dell’interesse a prendere visione dei documenti inerenti la procedura di assegnazione degli alloggi AST ai sensi dell’art. 349 all. E-2 del d.P.R. 90/2010, posto che lo stesso è sempre risultato primo in graduatoria e, nonostante ciò, non gli è stato concesso l’assegnazione di detto alloggio;
2. l’Amministrazione, non dando seguito integralmente alla domanda di accesso, avrebbe violato i principi di pubblicità e trasparenza, sanciti dall’art. 1, l. n. 241 del 1990, e costituenti espressione del buon andamento e dell’imparzialità della P.A..
Si è costituito in giudizio il Comando Militare Esercito MI-GN per resistere al ricorso.
Parte ricorrente ha depositato delle “note di udienza” in data 9 maggio 2025.
All’esito dell’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla sussistenza di possibili profili di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene che sussistano dei profili di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Va rilevato, infatti, che, per quanto concerne l’Elenco degli alloggi AST ubicati nella circoscrizione Bologna-Ferrara, in riferimento agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e l’Elenco dei “concessionari” degli alloggi AST dal 2014 al 2022 nella circoscrizione Bologna-Ferrara, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha respinto il ricorso del militare, rilevando, come ricordato, che quest’ultimo non aveva dedotto sul punto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale.
Tale provvedimento non è stato specificamente e tempestivamente impugnato da parte ricorrente, sicché il ricorso introduttivo del presente giudizio in parte qua deve essere dichiarato inammissibile.
Parimenti inammissibile è il ricorso con riguardo alla documentazione relativa agli anni 2023 e 2024, in quanto oggetto di ostensione già nelle date del 3 e 5 marzo 2025.
A tal proposito, parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente precisare quale documentazione sarebbe stata omessa, nonostante le sopra ricordate missive da parte dell’Amministrazione resistente, ovvero, con riguardo all’affermazione da parte di quest’ultima, relativamente all’assenza, nell’anno 2024 nella circoscrizione Bologna-Ferrara, di alloggi AST ritenuti “idonei” (con conseguente insussistenza di assegnazioni o di riassegnazioni), avrebbe dovuto specificamente contestare la fondatezza di quanto precede fornendo elementi a comprova.
Solo con le note di udienza depositate in data 9 maggio 2025, infatti, il ricorrente ha precisato le seguenti omissioni:
a. mancata indicazione delle vie di ubicazione degli alloggi AST nella circoscrizione Bologna-Ferrara; b. mancata indicazione della data di assegnazione e di eventuale riassegnazione degli alloggi ai soggetti aventi titolo; c. mancata indicazione delle vie di ubicazione e della data di dichiarazione di idoneità degli alloggi AST ritenuti “idonei” nella medesima circoscrizione; d. mancata indicazione delle vie di ubicazione e della data di dichiarazione di non idoneità degli alloggi AST ritenuti “non idonei”; e. mancata indicazione delle vie di ubicazione degli alloggi assegnati e riassegnati negli anni 2023 e 2024.
Si tratta, d’altronde, anzitutto di singole informazioni non espressamente e specificamente richieste né in sede di istanza di accesso, né, soprattutto, in sede di ricorso principale; in secondo luogo, poiché vengono in rilievo “informazioni” e non “documenti” (perché il ricorrente nell’istanza di accesso e nel presente ricorso ha chiesto, correttamente, l’ostensione degli “elenchi”, essi sì documenti amministrativi), va rammentato il principio per cui «l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell'Amministrazione e non può riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa» (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1751).
Il ricorrente, cioè, tardivamente, specifica una richiesta di integrazione dei documenti ostesi che implica un’attività ulteriore di formazione del documento stesso, cosa che, in questa sede, non può trovare accoglimento.
Sotto altro profilo, poi, il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto, per stessa ammissione del ricorrente, già in data 12 febbraio 2025, il predetto è stato formalmente informato dell’assegnazione dell’alloggio -OMISSIS-per il 1° quadrimestre 2025 e, in data 28 febbraio 2025, ha proceduto all’accettazione formale dell’alloggio.
Quindi, lo specifico interesse per la cura o difesa del quale il ricorrente aveva presentato la domanda di accesso agli atti risultava già pienamente soddisfatto, di tal ché, già al momento della presentazione del ricorso era sostanzialmente venuto meno l’interesse strumentale ad accedere alla documentazione richiesta.
Il fatto che, poi, sempre a detta del ricorrente, l’alloggio assegnato non gli sia stato ancora concesso, non rileva, perché a prescindere dalla legittimità delle richieste documentali da parte del Comando (cui fa riferimento il ricorrente nelle note di udienza), si tratta di problematiche “a valle” del formale atto di assegnazione, il rilascio del quale costituiva il bene della vita “finale” cui era correlato l’interesse strumentale all’ostensione della documentazione richiesta.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.