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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/389
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 389 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Laura Pavanello, ricorrente contro
, Controparte_2
resistente
***
Con ricorso pervenuto telematicamente il 29.11.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti per l'eccessiva durata della procedura Controparte_3
fallimentare della , dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari con CP_4 Parte_1
sentenza n. 96/2014 del 23.09.2014.
La ricorrente ha in particolare esposto che:
- in data 29.10.2015 inoltrava istanza di ammissione al passivo fallimentare (cron. n.00092) ed in data 26.02.2016 veniva ammessa al passivo per la somma complessiva di euro 25.678,48, di cui euro 604,65 in via privilegiata ed euro 25.073,83;
- sulla base del progetto di ripartizione, depositato in data 26.02.2024, nessuna capienza vi è stata in favore dei creditori privilegiati e chirografari, come l'odierna ricorrente;
- con decreto depositato in data 18.04.2024 il G.D. disponeva la chiusura della procedura fallimentare, come si evince dalla visura camerale allegata al ricorso.
Sul rilievo che il procedimento fallimentare avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
Pagina 1 “…Accertata e dichiarata – per i motivi di cui alle premesse - la violazione del principio della durata ragionevole del processo ex art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (ratificata con L. 04/08/1955 n° 848), dell'art. 111 Cost. (che costituzionalizza il principio anzidetto), dell'art. 2 Cost. (principio di inviolabilità dei diritti dell'uomo), dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza nella tutela dei diritti inviolabili), dell'art. 24 Cost. (principio della tutela sostanziale e processuale del diritto soggettivo) da parte dell'ordinamento giuridico italiano, ingiungere al , in persona Controparte_2
del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione, a titolo di risarcimento dei danni patiti, in favore di , la somma di €.1.600,00 (€. 800,00 x 2 anni) ovvero altre Controparte_1
somme che saranno ritenute eque e di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Con refusione delle spese vive sostenute, pari ad €.98,56, e dei compensi relativi al presente giudizio, nella misura che verrà liquidata, e con distrazione a favore dello scrivente patrocinio, in quanto antistatario- L'azione è ammissibile ancorché proposta, mediante deposito del ricorso, in pendenza del procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018)”.
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini che si vengono ad esporre.
Ai fini per cui è causa, per il calcolo della durata irragionevole del procedimento deve essere considerato, quale dies a quo, la data della domanda di insinuazione al passivo, nella specie il
29.10.2015 (Cass., ord. n. 324/2024 e n. 14604/2024), mentre quale dies ad quem la data di deposito del progetto di riparto finale, quando è divenuto definitivamente certo che il credito ammesso non sarebbe stato in alcun modo soddisfatto, e, quindi, il 23 febbraio 2024. Pertanto, la durata complessiva della procedura è stata pari a 8 anni, 3 mesi e 24 giorni, sicché la durata eccedente il termine ragionevole ai fini dell'indennizzo è pari a 2 anni, non dovendo essere computate le frazioni temporali inferiori ai sei mesi.
Per la determinazione dell'indennizzo richiesto, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato
a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice
e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Pagina 2 La misura dell'indennizzo viene, quindi, individuata nella forbice prevista dall'art. 2 bis l.
n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00), in euro 400,00 per ogni anno.
All'odierna ricorrente deve pertanto essere riconosciuto un indennizzo di euro 800,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis, sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori” (Cass. n°16512/2020), in relazione al valore correlato alla somma riconosciuta dovuta, applicato il parametro minimo stante la semplicità e la serialità della causa, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive. Con riguardo alle spese vive, si riconosce esclusivamente la somma di euro 46,66, di cui euro 19,66 per spese bolli per copie conformi. Non si ritiene invece di riconoscere le maggiori spese sostenute per essere la parte ricorrente ricorsa ad un avvocato per il disbrigo pratiche amministrative e legali, trattandosi di scelta personale non necessitata, talché essa non può essere posta a carico della controparte.
Si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
INGIUNGE A al di pagare senza dilazione alla ricorrente Controparte_2 Controparte_1
1. la somma di euro 800,00 a titolo di equa riparazione;
2. gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 237,00 per compensi oltre ad euro 19,66 per diritti di copia ed euro 27,00 per spese vive, spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. dispone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 7 aprile 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
Pagina 3
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 389 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Laura Pavanello, ricorrente contro
, Controparte_2
resistente
***
Con ricorso pervenuto telematicamente il 29.11.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti per l'eccessiva durata della procedura Controparte_3
fallimentare della , dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari con CP_4 Parte_1
sentenza n. 96/2014 del 23.09.2014.
La ricorrente ha in particolare esposto che:
- in data 29.10.2015 inoltrava istanza di ammissione al passivo fallimentare (cron. n.00092) ed in data 26.02.2016 veniva ammessa al passivo per la somma complessiva di euro 25.678,48, di cui euro 604,65 in via privilegiata ed euro 25.073,83;
- sulla base del progetto di ripartizione, depositato in data 26.02.2024, nessuna capienza vi è stata in favore dei creditori privilegiati e chirografari, come l'odierna ricorrente;
- con decreto depositato in data 18.04.2024 il G.D. disponeva la chiusura della procedura fallimentare, come si evince dalla visura camerale allegata al ricorso.
Sul rilievo che il procedimento fallimentare avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
Pagina 1 “…Accertata e dichiarata – per i motivi di cui alle premesse - la violazione del principio della durata ragionevole del processo ex art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (ratificata con L. 04/08/1955 n° 848), dell'art. 111 Cost. (che costituzionalizza il principio anzidetto), dell'art. 2 Cost. (principio di inviolabilità dei diritti dell'uomo), dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza nella tutela dei diritti inviolabili), dell'art. 24 Cost. (principio della tutela sostanziale e processuale del diritto soggettivo) da parte dell'ordinamento giuridico italiano, ingiungere al , in persona Controparte_2
del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione, a titolo di risarcimento dei danni patiti, in favore di , la somma di €.1.600,00 (€. 800,00 x 2 anni) ovvero altre Controparte_1
somme che saranno ritenute eque e di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Con refusione delle spese vive sostenute, pari ad €.98,56, e dei compensi relativi al presente giudizio, nella misura che verrà liquidata, e con distrazione a favore dello scrivente patrocinio, in quanto antistatario- L'azione è ammissibile ancorché proposta, mediante deposito del ricorso, in pendenza del procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018)”.
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini che si vengono ad esporre.
Ai fini per cui è causa, per il calcolo della durata irragionevole del procedimento deve essere considerato, quale dies a quo, la data della domanda di insinuazione al passivo, nella specie il
29.10.2015 (Cass., ord. n. 324/2024 e n. 14604/2024), mentre quale dies ad quem la data di deposito del progetto di riparto finale, quando è divenuto definitivamente certo che il credito ammesso non sarebbe stato in alcun modo soddisfatto, e, quindi, il 23 febbraio 2024. Pertanto, la durata complessiva della procedura è stata pari a 8 anni, 3 mesi e 24 giorni, sicché la durata eccedente il termine ragionevole ai fini dell'indennizzo è pari a 2 anni, non dovendo essere computate le frazioni temporali inferiori ai sei mesi.
Per la determinazione dell'indennizzo richiesto, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato
a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice
e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Pagina 2 La misura dell'indennizzo viene, quindi, individuata nella forbice prevista dall'art. 2 bis l.
n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00), in euro 400,00 per ogni anno.
All'odierna ricorrente deve pertanto essere riconosciuto un indennizzo di euro 800,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis, sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori” (Cass. n°16512/2020), in relazione al valore correlato alla somma riconosciuta dovuta, applicato il parametro minimo stante la semplicità e la serialità della causa, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive. Con riguardo alle spese vive, si riconosce esclusivamente la somma di euro 46,66, di cui euro 19,66 per spese bolli per copie conformi. Non si ritiene invece di riconoscere le maggiori spese sostenute per essere la parte ricorrente ricorsa ad un avvocato per il disbrigo pratiche amministrative e legali, trattandosi di scelta personale non necessitata, talché essa non può essere posta a carico della controparte.
Si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
INGIUNGE A al di pagare senza dilazione alla ricorrente Controparte_2 Controparte_1
1. la somma di euro 800,00 a titolo di equa riparazione;
2. gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 237,00 per compensi oltre ad euro 19,66 per diritti di copia ed euro 27,00 per spese vive, spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. dispone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 7 aprile 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
Pagina 3