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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr. Avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 669/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ), e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] ( ), entrambi residenti a [...]
Paolo VI n.7, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.Giuseppe
Impaglione ( ) unitamente all'Avv.Pasquale Emiliano Messina CodiceFiscale_3
( , ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta viale Sicilia n.106, presso lo studio del CodiceFiscale_4
primo difensore.
Attori opponenti
CONTRO
(p.iva ), con sede legale in Mestre (VE) via Terraglio n.63, in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Roberto Franco
( ), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente CodiceFiscale_5
domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n.3.
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e hanno Parte_1 Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.85/23 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il
28.02.2023, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di € 7.725,00 - oltre interessi di mora da calcolarsi sulla sola sorte capitale e con la decorrenza indicata nel suddetto decreto, nonchè al pagamento delle spese del giudizio monitorio -, in favore della a fronte del mancato Controparte_2
pagamento delle rate scadute e non pagate di un contratto di finanziamento concesso loro dal Banco di Sicilia
(oggi Unicredit) nel 2005.
Parte opponente ha eccepito: 1) la mancata notifica della cessione del credito operata dalla in CP_3
favore della la quale a suo dire renderebbe invalida e/o non opponibile nei suoi Controparte_2
C confronti la predetta cessione;
2) la prescrizione del diritto della di chiedere il pagamento delle somme intimate con il decreto ingiuntivo opposto, essendo il contratto di finanziamento risalente al 2005 e non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 11.11.2023, la banca opposta ha dedotto: 1) l'irrilevanza della notifica al debitore ceduto ai fini della validità e/o del perfezionamento del contratto di cessione del credito, trattandosi peraltro nel caso di cessione di crediti in blocco ex art.4 della l.n.130/1999, in cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha la funzione di esonerare la parte cessionaria dalla notifica individuale;
2) l'avvenuta notifica individuale della cessione da parte di in favore di , effettuata con CP_3 Controparte_4
raccomanda a.r. dell'1.11.2021, ricevuta dai debitori ceduti in data 13.1.2022; 3) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che nel caso il termine di prescrizione decennale decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata fissata al 31.12.2010. Il suddetto termine sarebbe stato interrotto con raccomandata a.r. dell'1.7.2014 inviata dalla società per conto della Controparte_5 CP_3
C (doc.4 allegato alla comparsa di costituzione), dalla raccomandata inviata dalla in data 1.11.2021,
[...]
con cui si informavano i debitori della cessione del credito da parte della , dalla notifica del decreto CP_3
ingiuntivo perfezionatosi in data 7.3.2023.
Con ordinanza del 13.11.2023, il G.I. non ha concesso la provvisoria esecuzione del DI opposto, assegnando alle parti il termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione di cui all'art.5 d.lgs.28/2010, e rinviando la causa all'udienza del 18.3.2024; nel contempo, sono stati assegnati alle parti i termini ex art.183
c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art.183 c.p.c., senza richiedere l'ammissione di mezzi istruttori.
All'udienza del 18.3.2024, verificato l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2024, ove è stata posta in decisione ai sensi dell'art.190 c.p.c., con l'assegnazione dei relativi termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene ritiene il giudicante che l'opposizione proposta sia fondata per le considerazioni che seguono.
In via preliminare va innanzitutto rilevato che parte opposta, in seno alla comparsa di costituzione, si è riservata di produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. dell'1.7.2014, che sarebbe stata inviata ai debitori da parte della per conto della (si veda pag.8 della Controparte_5 CP_3
comparsa di costituzione, doc.4 allegato).
Con le successive memorie ex art.183 c.p.c., però, essa non ha depositato la suddetta cartolina di ricevimento, per cui ha omesso di fornire la prova che la suddetta diffida sia stata effettivamente recapitata ai debitori.
Da ciò ne consegue che la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, ha omesso di fornire la prova di avere notificato ai debitori atti interruttivi della prescrizione, che nel caso è venuta a maturare alla data del
31.12.2020.
Ed invero, pur concordando con la tesi sostenuta dall'opposta, secondo cui “l'opponente con il contratto di finanziamento per prestito personale ha assunto l'impegno di rimborsare l'importo finanziato in nn.60 rate mensili di pari importo, con scadenza dell'ultima rata in data 31.12.2020”, per cui “al cospetto di tale pattuizione la data di decorrenza della prescrizione deve necessariamente ravvisarsi nella data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rientro (31.12.2010) … … Trovando applicazione nel caso in esame
l'ordinaria prescrizione decennale a mente dell'art.2946 c.c., il diritto di credito si estinguerebbe nel mese di dicembre 2020 in assenza di precedenti atti interruttivi”, deve tuttavia rilevarsi che nel caso il primo atto interruttivo della prescrizione, validamente comunicato ai debitori, risulta essere la raccomandata a.r. Pt_2
[ 1.11.2021, ricevuta dai debitori il 13.1.2022, con la quale la ha comunicato la cessione del Controparte_4
credito da parte della Controparte_3
Del tutto irrilevanti appaiono, al riguardo, le contestazioni degli opponenti volte a negare l'effettiva ricezione di tale ultima raccomandata, poiché la stessa sarebbe comunque intervenuta in data successiva al maturarsi della prescrizione, che nel caso è pacificamente indicata dalla stessa opposta alla data del 31.12.2020.
In conclusione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione agli oneri probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere, pertanto, adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cass.17371/03; 6241/03; 15026/05; giurisprudenza pacifica). Nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti, la banca opposta non ha provato di avere interrotto il termine prescrizionale decennale per l'esercizio del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
Applicando i superiori principi alla presente fattispecie, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato e quindi l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi risultanti dalle Tabelle Professionali ex D.M. 55/2014 (esclusa la fase istruttoria), per le cause di scaglione compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.669/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai sigg.ri e , e Parte_1 Controparte_1
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.85/23 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 28.2.2023;
condanna l'opposta al rimborso in favore degli opponenti delle spese di lite, che liquida in € 3.235,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Caltanissetta 29 dicembre 2024 Il G.O.P.
Dr. Avv. Andrea Ingiulla