TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2023
(riun. N. R.G. 722/2023)
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 138/2023 (riun. n. r.g. 722/2023)
Oggi 31 marzo 2025, alle ore 09.02, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Cesare Spadaro il quale insiste nell'ammissione dei Parte_1
mezzi istruttori articolati in atti, insiste nelle proprie richieste e discute oralmente la causa;
chiede che la causa venga posta in decisione previa ammissione dei mezzi istruttori articolati;
- per e l'Avv. Valeria Capatti la quale CP_1 Controparte_2 precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione, chiedendo l'accertamento della proprietà in capo ai fratelli e per la quota di un quarto del CP_1 CP_2
terreno sito nel Comune di Noto identificato in C.T. al foglio 352, part. 759; chiede il rigetto della domanda riconvenzionale della e, per l'effetto, ordinarsi alla Parte_1 controparte, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
17.50, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 9 N. R.G. 138/2023
(riun. N. R.G. 722/2023)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 138/2023 e 722/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Valeria Capatti, presso il cui studio C.F._2
sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._3
Cesare Spadaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 31.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da e nei CP_1 Controparte_2
confronti di tesa a: a) accertare il diritto di proprietà degli attori Parte_1 sull'immobile oggetto di giudizio nella misura di ¼ dell'intero; b) dichiarare che la convenuta non ha alcun diritto sul suddetto immobile, che detiene sine titulo, e, per l'effetto, condannarla all'immediato rilascio del bene.
1.1. - A supporto della domanda, gli attori hanno dedotto: a) di essere proprietari della quota di ¼ del terreno sito a Noto, censito in Catasto del Comune di Noto al foglio 352, particella 759, per successione della madre b) di aver presentato Persona_1
una prima dichiarazione di successione in data 14.06.1991 senza indicare erroneamente la proprietà di detto terreno;
c) di aver ricevuto, in data 03.04.2017, la notifica, da parte dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Siracusa, di un verbale di accertamento per il pagamento di tributi e sanzioni a causa dell'esistenza di un manufatto insistente sul detto terreno;
d) di aver presentato, in data 08.11.2017, una seconda dichiarazione di successione, includendovi la quota di ¼ del terreno, occupato sine titulo dalla convenuta.
2. - Si è costituita in giudizio contestando la proprietà, in capo agli Parte_1
attori, della quota del terreno in oggetto, ed eccependo, in via riconvenzionale, di avere maturato in proprio favore l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione della quota di ¼ del terreno, per averla posseduta ininterrottamente e pacificamente dal 1974, unendo il proprio possesso, iniziato nell'anno 2001, a quello del proprio dante causa,
[...]
. Persona_2
3. - Riunito il procedimento n. 722/2023 r.g. al presente giudizio per connessione oggettiva e soggettiva, esperito negativamente il procedimento di mediazione, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 31.03.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
4. - La domanda attorea va rigettata.
Pag. 3 di 9 4.1. - Al riguardo, va premesso che l'azione di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948
c.c., è il rimedio che l'ordinamento attribuisce al proprietario di un bene, il quale, non trovandosi nel possesso dello stesso, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione della cosa di cui lo stesso sia stato privato a seguito di spossessamento.
Per l'esperibilità della stessa, è indispensabile che l'attore fornisca l'esatta prova circa la titolarità del diritto di proprietà, essendo pacifico che gravi sullo stesso, in conformità alle regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., il relativo onere probatorio.
A tal proposito, occorre ricordare che, qualora l'acquisto della proprietà sia avvenuto a titolo originario (ad es., per usucapione), al fine di soddisfare il predetto onere probatorio, per l'acquirente sarà sufficiente fornire la prova di detto titolo;
nel caso in cui, invece, l'acquisto del diritto di proprietà sia avvenuto a titolo derivativo (ad es., a seguito di stipula di atto di compravendita) non potrà ritenersi sufficiente, al fine di accertare la titolarità del bene, la produzione in giudizio del solo titolo di acquisto, essendo piuttosto necessario che, oltre a questo, l'attore fornisca la prova anche dei titoli di acquisto dei precedenti titolari, sino a risalire al titolo di acquisto originario.
Ciò nondimeno, al fine di ovviare a un così gravoso onere probatorio (c.d. “probatio diabolica”) la giurisprudenza di legittimità ammette che, con specifico riferimento ai beni immobili, l'attore possa, in alternativa, fornire la prova di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione, avendone avuto, in via diretta o attraverso i propri danti causa, il possesso continuato per il tempo all'uopo necessario (cfr. Cass. n.
11767/2019; Cass. n. 1210/2017).
4.2. - Con riguardo al caso in esame, gli attori hanno dedotto di essere proprietari della quota di ¼ del terreno per cui è causa, per successione della madre Persona_1
deceduta in data 14.06.1991.
Tuttavia, gli stessi hanno, anzitutto, mancato di dimostrare di avere acquistato la proprietà del detto bene, non avendo prodotto la serie continua degli atti di acquisto a titolo derivativo sino a giungere ad un acquisto a titolo originario, né di avere posseduto
Pag. 4 di 9 il bene, anche per mezzo dei propri danti causa, per un tempo superiore al ventennio, circostanza, questa, dagli stessi mai nemmeno allegata.
Invero, gli attori si sono limitati ad allegare la visura catastale del terreno in oggetto e la dichiarazione di successione, atti, tuttavia, che, avendo natura essenzialmente fiscale, non assumono valore probatorio in ordine alla titolarità del bene (cfr. Cass. n.
7567/2019; Cass. n. 11605/1997).
4.2.1. - Peraltro, dalla visura catastale risulta proprietaria della quota di ¼ del terreno madre degli attori;
quindi, anche a voler ritenere provato Persona_1
l'acquisto della proprietà in capo alla de cuius, in ogni caso, gli attori non hanno dimostrato i titoli di acquisto dei precedenti titolari, sino ad arrivare al titolo di acquisto originario.
4.3. - Né, peraltro, nel caso di specie, può trovare applicazione l'attenuazione dell'onere probatorio in favore del rivendicante nelle ipotesi di domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto.
4.3.1. - Al riguardo, infatti, va ricordato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile un'attenuazione dell'onere probatorio incombente sull'attore in rivendica, quando il convenuto deduca un proprio titolo d'acquisto, qual è l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore.
In questa specifica ipotesi, l'onere probatorio ricadente sull'attore è da ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la sola dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere (cfr. Cass. n. 6824/2013; Cass. n.
5487/2002).
4.3.2. - Nel caso a mani, la convenuta ha eccepito l'intervenuta usucapione in proprio favore della quota di proprietà del terreno rivendicata dagli attori, assumendo di possederla, in modo pacifico ed ininterrotto, sin dal 1974, avendo unito il proprio possesso (iniziato nel 2001) a quello del proprio dante causa, . Persona_2
Pag. 5 di 9 Ebbene, la mera deduzione, da parte della convenuta-attrice in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione il bene in oggetto non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico degli attori, tenuto conto che la convenuta non solo ha contestato la titolarità della quota del terreno oggetto di rivendicazione da parte degli attori, ma si è dichiarata proprietaria del bene in forza di un proprio possesso risalente ad epoca più remota rispetto al titolo vantato dagli attori.
Infatti, la convenuta ha assunto di possedere il bene sin dal 1974, mentre gli attori hanno affermato di esserne divenuti proprietari per successione materna del 14.06.1991.
5. - Mancata la prova del diritto di proprietà, dunque, la domanda di rivendicazione va rigettata.
6. - Parimenti, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta.
6.1. - Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità della domanda di usucapione della sola quota di ¼ indiviso del terreno, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'usucapione della proprietà pro quota di un bene indiviso, non postulando tale modo d'acquisto un possesso esclusivo, onde non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i comproprietari pro indiviso nel caso di domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta nei confronti di alcuni soltanto di essi per le relative quote (cfr. Cass. n. 9557/1997).
6.2. - Nel merito, va premesso che, a norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per vent'anni determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata.
Fondamento dell'usucapione è quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa da parte di colui che, attraverso tale signoria, si sostituisce, di fatto, al titolare effettivo del diritto di proprietà o del corrispondente diritto reale di godimento, anche ove non ricorra il c.d. animus usucapendi, cioè l'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto stesso (cfr. Cass. n. 6989/1988).
Affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili, è anzitutto necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel qual caso,
Pag. 6 di 9 a norma dell'art. 1163 c.c., il possesso utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 9671/2014;
Cass. n. 26641/2013; Cass. n. 17881/2013).
È poi necessaria la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass.
n. 6989/1988).
Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo (che gli artt.
1158, 1160, comma 1, e 1161, comma 2, c.c., fissano in vent'anni), e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una delle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c.
Perché, dunque, possa aversi usucapione di beni immobili, a norma dell'art. 1158 c.c., è necessario l'esercizio continuo e ininterrotto per almeno vent'anni del potere di fatto
(possesso) sul bene corrispondente al diritto reale (nel caso di specie, la proprietà) rispetto al quale si voglia far valere l'acquisto a titolo originario.
6.3. - Tanto premesso, con riguardo al caso in esame, la convenuta-attrice in via riconvenzionale non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei presupposti dell'usucapione, essendosi la predetta limitata ad affermare di possedere il terreno in oggetto attraverso la sua coltivazione, manutenzione e gestione in modo autonomo ed esclusivo, provvedendo, altresì, al pagamento delle utenze.
Trattasi, infatti, di attività che appaiono inidonee a dimostrare l'acquisto per intervenuta usucapione, in quanto pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressive dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1411/2021; sulla inidoneità dell'attività di
Pag. 7 di 9 coltivazione ad esprimere l'intento del coltivatore di possedere, cfr. C. App. Catania,
Sez. II Sent., 17.10.2020, c. ; sul tema, cfr. altresì Cass. n. Per_3 Per_4
17376/2018 e Cass. n. 1796/2022; più in generale, cfr. Cass. n. 19196/2005, secondo cui: «il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto»).
Né, ai fini dell'assolvimento del suddetto onere probatorio, appaiono ammissibili le richieste istruttorie formulate dalla parte convenuta nella seconda memoria istruttoria, e non ammesse giusta ordinanza del 26.09.2024.
La convenuta-attrice in via riconvenzionale, infatti, afferma di essere comproprietaria del terreno in oggetto.
Sicché la stessa avrebbe dovuto provare di aver goduto del bene attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti domina e non più uti condomina, non essendo la stessa desumibile dal fatto che i comproprietari abbiano provveduto alla manutenzione del bene o che lo abbiano recintato - quest'ultima circostanza, peraltro, nel caso di specie, priva di ogni riferimento a qualsiasi collocazione temporale - sussistendo una presunzione iuris tantum che essi abbiano agito nella loro qualità, e non essendo nemmeno sufficiente che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà (cfr. Cass. n. 10620/2020; Cass. n. 20039/2016; Cass. n.
12775/2008).
Parimenti, la circostanza che la convenuta abbia continuato ad essere la sola ad avere la disponibilità delle chiavi del cancello non indica, di per sé, il possesso esclusivo dello stesso (cfr. Cass. n. 9359/2021).
6.4. - Sulla scorta di tali rilievi, la domanda di usucapione va, dunque, rigettata.
7. - Va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, a norma dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., tenuto conto del contestuale rigetto di tutte le domande reciprocamente proposte dalle parti, tanto in via principale quanto in via riconvenzionale.
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 138/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda di rivendicazione proposta da e CP_1 CP_2
nei confronti di .
[...] Parte_1
2) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Parte_1
nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
3) Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso a Siracusa, in data 31 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9
(riun. N. R.G. 722/2023)
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 138/2023 (riun. n. r.g. 722/2023)
Oggi 31 marzo 2025, alle ore 09.02, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Cesare Spadaro il quale insiste nell'ammissione dei Parte_1
mezzi istruttori articolati in atti, insiste nelle proprie richieste e discute oralmente la causa;
chiede che la causa venga posta in decisione previa ammissione dei mezzi istruttori articolati;
- per e l'Avv. Valeria Capatti la quale CP_1 Controparte_2 precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione, chiedendo l'accertamento della proprietà in capo ai fratelli e per la quota di un quarto del CP_1 CP_2
terreno sito nel Comune di Noto identificato in C.T. al foglio 352, part. 759; chiede il rigetto della domanda riconvenzionale della e, per l'effetto, ordinarsi alla Parte_1 controparte, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
17.50, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 9 N. R.G. 138/2023
(riun. N. R.G. 722/2023)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 138/2023 e 722/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Valeria Capatti, presso il cui studio C.F._2
sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._3
Cesare Spadaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 31.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da e nei CP_1 Controparte_2
confronti di tesa a: a) accertare il diritto di proprietà degli attori Parte_1 sull'immobile oggetto di giudizio nella misura di ¼ dell'intero; b) dichiarare che la convenuta non ha alcun diritto sul suddetto immobile, che detiene sine titulo, e, per l'effetto, condannarla all'immediato rilascio del bene.
1.1. - A supporto della domanda, gli attori hanno dedotto: a) di essere proprietari della quota di ¼ del terreno sito a Noto, censito in Catasto del Comune di Noto al foglio 352, particella 759, per successione della madre b) di aver presentato Persona_1
una prima dichiarazione di successione in data 14.06.1991 senza indicare erroneamente la proprietà di detto terreno;
c) di aver ricevuto, in data 03.04.2017, la notifica, da parte dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Siracusa, di un verbale di accertamento per il pagamento di tributi e sanzioni a causa dell'esistenza di un manufatto insistente sul detto terreno;
d) di aver presentato, in data 08.11.2017, una seconda dichiarazione di successione, includendovi la quota di ¼ del terreno, occupato sine titulo dalla convenuta.
2. - Si è costituita in giudizio contestando la proprietà, in capo agli Parte_1
attori, della quota del terreno in oggetto, ed eccependo, in via riconvenzionale, di avere maturato in proprio favore l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione della quota di ¼ del terreno, per averla posseduta ininterrottamente e pacificamente dal 1974, unendo il proprio possesso, iniziato nell'anno 2001, a quello del proprio dante causa,
[...]
. Persona_2
3. - Riunito il procedimento n. 722/2023 r.g. al presente giudizio per connessione oggettiva e soggettiva, esperito negativamente il procedimento di mediazione, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 31.03.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
4. - La domanda attorea va rigettata.
Pag. 3 di 9 4.1. - Al riguardo, va premesso che l'azione di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948
c.c., è il rimedio che l'ordinamento attribuisce al proprietario di un bene, il quale, non trovandosi nel possesso dello stesso, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione della cosa di cui lo stesso sia stato privato a seguito di spossessamento.
Per l'esperibilità della stessa, è indispensabile che l'attore fornisca l'esatta prova circa la titolarità del diritto di proprietà, essendo pacifico che gravi sullo stesso, in conformità alle regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., il relativo onere probatorio.
A tal proposito, occorre ricordare che, qualora l'acquisto della proprietà sia avvenuto a titolo originario (ad es., per usucapione), al fine di soddisfare il predetto onere probatorio, per l'acquirente sarà sufficiente fornire la prova di detto titolo;
nel caso in cui, invece, l'acquisto del diritto di proprietà sia avvenuto a titolo derivativo (ad es., a seguito di stipula di atto di compravendita) non potrà ritenersi sufficiente, al fine di accertare la titolarità del bene, la produzione in giudizio del solo titolo di acquisto, essendo piuttosto necessario che, oltre a questo, l'attore fornisca la prova anche dei titoli di acquisto dei precedenti titolari, sino a risalire al titolo di acquisto originario.
Ciò nondimeno, al fine di ovviare a un così gravoso onere probatorio (c.d. “probatio diabolica”) la giurisprudenza di legittimità ammette che, con specifico riferimento ai beni immobili, l'attore possa, in alternativa, fornire la prova di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione, avendone avuto, in via diretta o attraverso i propri danti causa, il possesso continuato per il tempo all'uopo necessario (cfr. Cass. n.
11767/2019; Cass. n. 1210/2017).
4.2. - Con riguardo al caso in esame, gli attori hanno dedotto di essere proprietari della quota di ¼ del terreno per cui è causa, per successione della madre Persona_1
deceduta in data 14.06.1991.
Tuttavia, gli stessi hanno, anzitutto, mancato di dimostrare di avere acquistato la proprietà del detto bene, non avendo prodotto la serie continua degli atti di acquisto a titolo derivativo sino a giungere ad un acquisto a titolo originario, né di avere posseduto
Pag. 4 di 9 il bene, anche per mezzo dei propri danti causa, per un tempo superiore al ventennio, circostanza, questa, dagli stessi mai nemmeno allegata.
Invero, gli attori si sono limitati ad allegare la visura catastale del terreno in oggetto e la dichiarazione di successione, atti, tuttavia, che, avendo natura essenzialmente fiscale, non assumono valore probatorio in ordine alla titolarità del bene (cfr. Cass. n.
7567/2019; Cass. n. 11605/1997).
4.2.1. - Peraltro, dalla visura catastale risulta proprietaria della quota di ¼ del terreno madre degli attori;
quindi, anche a voler ritenere provato Persona_1
l'acquisto della proprietà in capo alla de cuius, in ogni caso, gli attori non hanno dimostrato i titoli di acquisto dei precedenti titolari, sino ad arrivare al titolo di acquisto originario.
4.3. - Né, peraltro, nel caso di specie, può trovare applicazione l'attenuazione dell'onere probatorio in favore del rivendicante nelle ipotesi di domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto.
4.3.1. - Al riguardo, infatti, va ricordato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile un'attenuazione dell'onere probatorio incombente sull'attore in rivendica, quando il convenuto deduca un proprio titolo d'acquisto, qual è l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore.
In questa specifica ipotesi, l'onere probatorio ricadente sull'attore è da ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la sola dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere (cfr. Cass. n. 6824/2013; Cass. n.
5487/2002).
4.3.2. - Nel caso a mani, la convenuta ha eccepito l'intervenuta usucapione in proprio favore della quota di proprietà del terreno rivendicata dagli attori, assumendo di possederla, in modo pacifico ed ininterrotto, sin dal 1974, avendo unito il proprio possesso (iniziato nel 2001) a quello del proprio dante causa, . Persona_2
Pag. 5 di 9 Ebbene, la mera deduzione, da parte della convenuta-attrice in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione il bene in oggetto non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico degli attori, tenuto conto che la convenuta non solo ha contestato la titolarità della quota del terreno oggetto di rivendicazione da parte degli attori, ma si è dichiarata proprietaria del bene in forza di un proprio possesso risalente ad epoca più remota rispetto al titolo vantato dagli attori.
Infatti, la convenuta ha assunto di possedere il bene sin dal 1974, mentre gli attori hanno affermato di esserne divenuti proprietari per successione materna del 14.06.1991.
5. - Mancata la prova del diritto di proprietà, dunque, la domanda di rivendicazione va rigettata.
6. - Parimenti, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta.
6.1. - Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità della domanda di usucapione della sola quota di ¼ indiviso del terreno, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'usucapione della proprietà pro quota di un bene indiviso, non postulando tale modo d'acquisto un possesso esclusivo, onde non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i comproprietari pro indiviso nel caso di domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta nei confronti di alcuni soltanto di essi per le relative quote (cfr. Cass. n. 9557/1997).
6.2. - Nel merito, va premesso che, a norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per vent'anni determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata.
Fondamento dell'usucapione è quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa da parte di colui che, attraverso tale signoria, si sostituisce, di fatto, al titolare effettivo del diritto di proprietà o del corrispondente diritto reale di godimento, anche ove non ricorra il c.d. animus usucapendi, cioè l'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto stesso (cfr. Cass. n. 6989/1988).
Affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili, è anzitutto necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel qual caso,
Pag. 6 di 9 a norma dell'art. 1163 c.c., il possesso utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 9671/2014;
Cass. n. 26641/2013; Cass. n. 17881/2013).
È poi necessaria la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass.
n. 6989/1988).
Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo (che gli artt.
1158, 1160, comma 1, e 1161, comma 2, c.c., fissano in vent'anni), e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una delle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c.
Perché, dunque, possa aversi usucapione di beni immobili, a norma dell'art. 1158 c.c., è necessario l'esercizio continuo e ininterrotto per almeno vent'anni del potere di fatto
(possesso) sul bene corrispondente al diritto reale (nel caso di specie, la proprietà) rispetto al quale si voglia far valere l'acquisto a titolo originario.
6.3. - Tanto premesso, con riguardo al caso in esame, la convenuta-attrice in via riconvenzionale non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei presupposti dell'usucapione, essendosi la predetta limitata ad affermare di possedere il terreno in oggetto attraverso la sua coltivazione, manutenzione e gestione in modo autonomo ed esclusivo, provvedendo, altresì, al pagamento delle utenze.
Trattasi, infatti, di attività che appaiono inidonee a dimostrare l'acquisto per intervenuta usucapione, in quanto pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressive dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1411/2021; sulla inidoneità dell'attività di
Pag. 7 di 9 coltivazione ad esprimere l'intento del coltivatore di possedere, cfr. C. App. Catania,
Sez. II Sent., 17.10.2020, c. ; sul tema, cfr. altresì Cass. n. Per_3 Per_4
17376/2018 e Cass. n. 1796/2022; più in generale, cfr. Cass. n. 19196/2005, secondo cui: «il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto»).
Né, ai fini dell'assolvimento del suddetto onere probatorio, appaiono ammissibili le richieste istruttorie formulate dalla parte convenuta nella seconda memoria istruttoria, e non ammesse giusta ordinanza del 26.09.2024.
La convenuta-attrice in via riconvenzionale, infatti, afferma di essere comproprietaria del terreno in oggetto.
Sicché la stessa avrebbe dovuto provare di aver goduto del bene attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti domina e non più uti condomina, non essendo la stessa desumibile dal fatto che i comproprietari abbiano provveduto alla manutenzione del bene o che lo abbiano recintato - quest'ultima circostanza, peraltro, nel caso di specie, priva di ogni riferimento a qualsiasi collocazione temporale - sussistendo una presunzione iuris tantum che essi abbiano agito nella loro qualità, e non essendo nemmeno sufficiente che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà (cfr. Cass. n. 10620/2020; Cass. n. 20039/2016; Cass. n.
12775/2008).
Parimenti, la circostanza che la convenuta abbia continuato ad essere la sola ad avere la disponibilità delle chiavi del cancello non indica, di per sé, il possesso esclusivo dello stesso (cfr. Cass. n. 9359/2021).
6.4. - Sulla scorta di tali rilievi, la domanda di usucapione va, dunque, rigettata.
7. - Va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, a norma dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., tenuto conto del contestuale rigetto di tutte le domande reciprocamente proposte dalle parti, tanto in via principale quanto in via riconvenzionale.
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 138/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda di rivendicazione proposta da e CP_1 CP_2
nei confronti di .
[...] Parte_1
2) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Parte_1
nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
3) Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso a Siracusa, in data 31 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9