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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12452/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
UDIENZA DEL 13 novembre 2025
Tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2025 davanti al Giudice, dott.ssa LE ON sono comparsi:
Per l'avv. RONDANI FILIPPO che precisa le conclusioni come in atti e si richiama Parte_1 alle memorie conclusive;
Per l'avv. PAOLO TORRESANI in sost. dell'avv. VILLANACCI Controparte_1
GERARDO che precisa le conclusioni come in atti e si richiama alle memorie conclusive;
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
LE ON
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa LE ON ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12452/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUGLI MICHELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRASSI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANACCI Controparte_1 P.IVA_1
GERARDO
RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- di aver gestito sino dal 19 ottobre 2016 e sino al 26.4.2023 l'impianto di distribuzione carburante sito in Pescia (PT), Via Mammianese 26, in forza di contratto di cessione gratuita per l'uso di impianto di distribuzione carburanti, collegato con un contratto di fornitura in esclusiva, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 32/1998, sottoscritti con Controparte_2
- che nell'anno 2017 , già , è subentrata ad nei Controparte_1 Controparte_3 CP_2 contratti sopra indicati in forza di cessione di ramo d'azienda, comunicando espressamente che il subentro nei citati contratti sarebbe avvenuto alle medesime condizioni applicate dalla CP_2 all'atto della cessione;
- che successivamente al subentro, , anziché rispettare gli impegni assunti, iniziava ad Controparte_1 applicare condizioni alle forniture di carburante effettuate fortemente peggiorative per il gestore.
Concludeva la ricorrente chiedendo: - che venisse dichiarata tenuta ad applicare a Controparte_1 pagina 2 di 8 tutte le forniture di carburante effettuate nei confronti della Ditta gestita dalla sig.ra le condizioni Pt_1 CP_ economiche previste dall'accordo di colore siglato nell'anno 2014 che rimandava, per quanto attiene l'istituto dell'”ulteriore sconto variabile” all'accordo siglato nell'anno 2011;
- che conseguentemente fosse condannata a pagare l'importo di € 105.172,89 oltre Controparte_1
IVA ed oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02.
ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la domanda della ricorrente e Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti;
quindi fissata a precisazione delle conclusioni ex art. 218 sexies c.p.c.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
In data 5.5.2016, la sig.ra titolare della Ditta New Stop di SS ON siglava con Parte_1 [...] un contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione dei prodotti Controparte_2 CP_ petroliferi avente ad oggetto l'impianto di proprietà sito in Pescia (PT), Via Mammianese 26
(doc.1 ricorrente). Contestualmente tra le medesime parti, così come previsto dall'art. 1 comma 6
D.Lgs. 32/1998 e dagli accordi interprofessionali siglati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori e delle compagnie petrolifere, veniva altresì siglato un contratto di fornitura in esclusiva (doc.2 ricorrente).
Nell'anno 2017, , già , decideva di acquisire da Controparte_1 Controparte_3 CP_2 il ramo d'azienda avente ad oggetto la proprietà di svariati impianti di distribuzione carburanti,
[...] subentrando così, come anche si evince dalla comunicazione inviata (doc.5 ricorrente) in tutti i contratti in essere con i gestori che gestivano i singoli impianti, in particolare nel contratto di fornitura in esclusiva già in essere e siglato da con i singoli gestori. CP_2
Una volta subentrata nei contratti di fornitura ai sensi dell'art. 2558 c.c., iniziava ad Controparte_1 applicare ai gestori condizioni economiche differenti rispetto a quelle applicate da e Controparte_2 previste dall'DO ESSO del 2014.
L'obbligo di di applicare le condizioni economiche previste dall'accordo Esso alle Controparte_1 forniture eseguite nei confronti di gestori come la ditta New Stop di ON SS è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale (ord. RG 1443/2021 del 13.4.2022 giudice
Ambrosoli, ord. RG 13210/2020 dell'11.4.2022 giudice Ambrosoli, ord. 9488/2020 del 2.5.2022 giudice Mangosi, ord. Rg 10553/2020 del 6.6.2022 giudice D'Ambrosio, ord. RG 7906/tra le altre
20221del 10.6.2022 giudice Arrigoni) e dalla Corte d'Appello territoriale (sentenza n. 922/2023).
Anche la Corte di cassazione, con le ordinanze n. 21178/2025 e n. 21227/2025, ha confermato l'obbligo di di applicare alle forniture eseguite nei confronti dei gestori degli Controparte_1 CP_ impianti acquisiti dalla le condizioni economiche previste dall'accordo . CP_2
pagina 3 di 8 § Sull'asserita inapplicabilità a del c.d. “DO Esso” Controparte_1
L'argomentazione svolta dalla convenuta in ordine al mancato passaggio, ai sensi dell'art. 2558 c.c. del
CP_ Cont c.d. “accordo ”, ed in ordine alla inapplicabilità dello stesso a è infondata. Infatti, la precisa
CP_ scelta di subentrare nel contratto di fornitura per somministrare al gestore dell'impianto acquisito
CP_ CP_ il carburante necessario, mantenendo i colori ed obbligando il gestore a vendere carburante ed applicare tutte le condizioni imposte da questa (carte aziendali, tute etc), anziché stipulare un proprio diverso contratto di fornitura con altro produttore di carburante, ha comportato il subentro
CP_ integrale nel contratto di fornitura , sprovvisto di indicazione di proprie condizioni economiche di fornitura ma per le quali rimanda espressamente per legge a quelle determinate dall'DO di colore
CP_
applicabile all'epoca della singola fornitura, nel caso di specie quello siglato il 16 luglio 2014.
Posto che la normativa di settore impone alle compagnie petrolifere e ai relativi retisti di determinare le condizioni economiche applicate ai gestori con accordi siglati con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori (D.Lgs. 32/98 come modificato da L. 27/2001), in mancanza di diverso e CP_ successivo accordo si determina l'ultrattività dell'accordo , a prescindere da disdette unilaterali e scadenze temporali sino a nuovo DO, non con i singoli gestori, ma con le Associazioni di
Categoria dei gestori come previsto dallo stesso DO (che l'opponente ha provato a negoziare imponendo condizioni economiche onerose tra cui la sanatoria dei pregressi mancati adeguamenti alle condizioni dell'DO di colore ESSO del 16 luglio 2014, in danno dei singoli gestori, per la quale le
Associazioni di Categoria dei gestori non sono legittimate, atteso che non sono legittimate a sottoscrivere atti di rinunzia aventi ad oggetto diritti già maturati dai singoli gestori).
Tutte queste argomentazioni determinano l'obbligo di di applicare le condizioni Controparte_1 CP_ previste dell'accordo fino alla stipula di un proprio accordo con le associazioni rappresentative dei gestori;
ciò anche a prescindere dal subentro o meno di ai sensi dell'art. 2558 c.c. Controparte_1 CP_ nell'accordo di colore siglato dalla con le OO. rappresentative dei gestori.
Infatti, l'applicabilità consegue allo stretto collegamento negoziale esistente tra i due contratti, peraltro Cont ammesso dalla stessa convenuta: ha infatti dichiarato espressamente di voler subentrare nel contratto di fornitura stipulato dalla Ditta Tesi con ed a tutti i contratti ad esso “ancillari” (cfr. CP_2 doc. 3 fascicolo monitorio). Detto contratto prevede espressamente all'art.
5.1 che, per la determinazione dei prezzi di fornitura e dei rapporti economici fra le parti, si debba fare riferimento all'DO Aziendale ESSO (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); pertanto, quanto meno fino al termine di validità del contratto di fornitura, le condizioni contrattuali, relative alla determinazione dei prezzi di fornitura ed alle altre condizioni collaterali, non possono che essere quelli di cui al precitato DO Cont Aziendale;
ciò a prescindere dalla applicabilità dell'art. 2558 c.c., ma per espressa volontà di . CP_ In ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2558 c.c. in relazione all'accordo stipulato da con le OO rappresentative dei gestori è stato correttamente riconosciuto e motivato dalla Corte territoriale laddove CP_ ha spiegato che l'accordo stipulato da con le Associazioni maggiormente rappresentative dei CP_ Gestori è un tipico contratto posto in essere da per la gestione dell'impresa, nel rispetto degli obblighi di Legge che impongono la stipula di un DO di colore con le Associazioni di categoria pagina 4 di 8 dei gestori. Né vale ad escluderne l'applicabilità l'errato richiamo a precedenti statuizioni che risultano inconferenti ed estranee all'oggetto della vertenza in oggetto (Corte d'Appello di Brescia sentenza n.
922/2023). Cont CP_ Essendo subentrata ad nei rapporti di fornitura con i gestori, che erano disciplinati sulla base CP_ Cont del contenuto dell'accordo siglato dalla , non avendo un proprio accordo di colore, questa deve obbligatoriamente, per i presupposti sopra riportati, applicare le condizioni previste dall'accordo CP_ siglato dalla sino alla stipula di un suo accordo sostitutivo di quello in essere. Neppure l'asserita interpretazione del contratto di fornitura data dalla resistente può esimerla dall'applicazione dell'accordo Esso. Nessuno, infatti, ha mai prospettato che tale accordo sia da applicare sine die. Si è infatti sempre sostenuto, e ciò ha statuito sia il Tribunale di Brescia, che ancora la Corte territoriale, che CP_
sia tenuta all'applicazione dell'accordo fintanto che la stessa non abbia Controparte_1 sottoscritto un proprio accordo di colore come espressamente impostole dalla normativa di settore ovvero fintanto che non cessi il contratto di fornitura nel quale è subentrata ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Circostanza che alla data di riconsegna dell'impianto da parte della sig.ra né ad oggi, non si è Pt_1 ancora verificata.
Peraltro, anche la Corte di Cassazione ha stabilito espressamente: i) come sia Controparte_1 CP_ subentrata ai sensi dell'art. 2558 c.c. anche nell'accordo di colore atteso che lo stesso è a tutti gli CP_ effetti un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda da parte di e non prevedendo la normativa di settore una disciplina speciale in caso di cessione di ramo d'azienda si deve applicare il principio generale del subentro ai sensi dell'art. 2558 c.c.; ii) la legittimità della clausola di ultrattività dell'accordo, evidenziando come sia palesemente infondata la tesi della resistente secondo la quale tale clausola comporterebbe un'applicazione del contratto a tempo indeterminato e sine die, evidenziando come, in ipotesi, vi sia la procedura specifica per ottenere giudizialmente la fissazione del termine ultimo per l'applicazione dell'accordo economico.
§ Sull'irrilevanza ed infondatezza delle dimensioni di Controparte_4
e comunque infondata è l'asserzione della resistente in merito alle ridotte dimensioni
[...] CP_ aziendali di rispetto a quelle di ed alla conseguente presunta impossibilità di Controparte_1 CP_ applicare le condizioni economiche riportate nell'accordo . L'assunto, privo di allegazione specifica e di dimostrazione rimane una mera dichiarazione unilaterale che certamente non implica l'esclusione dell'applicabilità dell'accordo di cui si discute. Invero, come osservato dalla ricorrente, se Cont
avesse ritenuto di non poter sopportare economicamente le condizioni del c.d. “accordo Esso” avrebbe potuto: a) non procedere all'acquisto del ramo d'azienda; b) siglare in prima battuta con le associazioni di categoria un nuovo accordo, così come fatto da altre compagnie, cessionarie dei vari CP_ CP_ rami d'azienda , che hanno inizialmente applicato le condizioni dell'accordo siglato dalla per poi stipulare un proprio accordo di colore sostitutivo dello stesso (talvolta riportando condizioni CP_ economiche anche sensibilmente peggiorative rispetto a quelle contenute nell'accordo ).
L'argomentazione di parte resistente che sostiene l'impossibilità di procedere alla stipula di un proprio accordo di colore per un asserito comportamento ostruzionistico delle associazioni rappresentative dei pagina 5 di 8 gestori non è opponibile in questa sede. La circostanza è contesta dalla resistente che spiega come la responsabilità della mancata sottoscrizione dell'accordo sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento di che pretenderebbe l'applicazione di condizioni impossibili (quale Controparte_1 ad esempio la sanatoria del passato) e non in linea con le condizioni contenute negli accordi di colori siglati con le altre compagnie. In ogni caso, si ribadisce l'irrilevanza dell'esistenza delle trattative in corso, attesa la previsione contrattuale.
§ Sul quantum
Le argomentazioni difensive di risultano generiche ed infondate. Controparte_1
Per quanto attiene la voce ulteriore sconto variabile la resistente eccepisce l'infondatezza della richiesta evidenziando esclusivamente come dalla documentazione prodotta unitamente alla relazione del dott. Per_
non si riuscirebbe a ricavare quanti dei litri acquistati nell'anno solare sarebbero stati venduti nella modalità self post-pay. Tale argomentazione risulta irrilevante perché secondo quanto previsto CP_ dall'accordo di colore siglato da nell'anno 2011 in ordine alla voce “ulteriore sconto variabile”, CP_ la cui applicazione viene espressamente richiamata nell'accordo di colore siglato dalla nell'anno
2014, perché al gestore spetti l'ulteriore sconto variabile, ovvero un compenso di €/mc 111,04 sui primi
100 metricubi acquistati dal gestore, devono sussistere due condizioni: 1) che l'impianto eroghi in modalità self post pay;
2) che il gestore acquisti 100.000 litri nel corso dell'anno solare. Risulta pertanto irrilevante determinare quanti litri di carburante il gestore abbia venduto in modalità self post- pay, mentre non è stato messi in discussione che nel caso di specie sussistono entrambe le predette condizioni previste dall'accordo di colore. Infatti, il fatto che l'impianto erogasse in modalità post pay non è contestato da;
mentre sul quantitativo di carburante acquistato il fatto che siano Controparte_1 stati acquistati per ciascun anno almeno 100.000 litri di carburante risulta integrato come si evince dalle fatture emesse dalla stessa , e da questa non contestate, prodotte sub doc 9bis dalla Controparte_1 ricorrente.
Per quanto attiene le c.d. quote variabili si rileva da un lato la genericità delle osservazioni difensive della resistente e, comunque, parte ricorrente con il proprio elaborato ha espressamente indicato i criteri di calcolo utilizzati già ritenuti dalla giurisprudenza di questo tribunale e della corte territoriale. In ogni caso, non corrisponde al vero che la scontistica vari da prodotto a prodotto, essendo pacifico come l'accordo di colore preveda il medesimo importo “sconto unico di gestione” per ciascuna tipologia di prodotto (benzina o gasolio). Nel caso in esame sono stati espressamente indicati quanti litri sono stati venduti in modalità self e quanti in modalità servito. Posto che la resistente, era a conoscenza dei singoli dati, in qualità non solo di proprietaria dell'impianto ma anche di fornitore del carburante, avrebbe dovuto fornire specifica contestazione sui quantitativi che, invece, stante la genericità delle osservazioni, devono essere ritenuti corretti. Si ribadisce che , che è a conoscenza e Controparte_1 nella disponibilità di tutta la documentazione necessaria, essendo di sua emissione (fatture-note debito e note credito) ovvero essendo stata estratta dal portale , avrebbe potuto e dovuto, ove Controparte_1 effettivamente i calcoli fossero stati errati, formulare contestazioni precise e circostanziate sia in ordine pagina 6 di 8 alla metodologia di calcolo sia in ordine alla autenticità della documentazione utilizzata e prodotta, indicando lei l'importo ritenuto corretto.
Data l'assenza di specifica delle singole voci esposte i dati riportati risultano provati dalla dettagliata documentazione offerta dalla ricorrente.
Per quanto attiene, infine, agli interessi si conferma quanto già stabilito da questo tribunale in altri procedimenti analoghi per cui gli interessi da applicare alle somme dovute devono essere quelli di cui al D.Lgs. 231/02 sulle transazioni commerciali. Gli importi di cui si tratta, infatti, sono a tutti gli effetti compensi che spettano al gestore in relazione al rapporto di fornitura del carburante per ogni litro di carburante acquistato da . Ne consegue che gli importi dovuti sono relativi alle Controparte_1 singole transazioni commerciali intercorse fra due “professionisti”, e la Ditta New Controparte_1
Stop di SS ON. Il fatto che il compenso venga indicato come “sconto” e che lo stesso venga corrisposto non a seguito di emissione di fattura da parte del gestore ma con compensazioni nelle fatture successive emesse da o tramite note di credito emesse dalla stessa non ne Controparte_1 modifica la natura;
tale modalità di fatturazione, infatti, è stata attuata nel settore in oggetto, al solo fine di agevolare la gestione della contabilità da parte della Compagnia petrolifera ma non snatura la natura delle somme dovute.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.513,30 di cui euro 9.142,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'assenza di attività istruttoria e delle argomentazioni difensive in sede conclusionale stanzialmente coincidenti con quelle del ricorso) ed euro 1.371,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accerta che , era obbligata ad applicare nelle somministrazioni di carburante Esso Controparte_1 intercorse con la Ditta New Stop di SS ON, sino al mese di aprile 2023, data di cessazione del rapporto, le condizioni economiche previste dall'DO Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della
Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014; Controparte_2
Accerta che per effetto della mancata applicazione dell'accordo in questione, è Controparte_1 debitrice, nei confronti della ricorrente del pagamento delle quote fisse previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'DO del 16 luglio 2014 alle scadenze del 20 giugno 2017,
20 ottobre 2017, 20 febbraio 2018, 20 giugno 2018, 20 ottobre 2018, 20 febbraio 2019, 20 giugno
2019, 20 ottobre 2019, 20 febbraio 2020, 20 giugno 2020, 20 ottobre 2020, 20 febbraio 2021, 20 giugno 2021, 20 ottobre 2021, 20 febbraio 2022, 20 giugno 2022, 20 ottobre 2022 e 20 febbraio 2023 per Euro 3.700,00 cadauno, ammontante a complessivi Euro 66.600,00, nonché dell'importo di €
pagina 7 di 8 38.572,89 oltre IVA per i differenziali maturati nel periodo dal subentro di alla Controparte_1 cessazione del rapporto;
Condanna a pagare alla ricorrente l'importo di Euro 66.600,00 oltre interessi ai sensi Controparte_1 del D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, nonché di € 38.572,89, oltre IVA, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 13 novembre 2025
Il Giudice
LE ON
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
UDIENZA DEL 13 novembre 2025
Tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2025 davanti al Giudice, dott.ssa LE ON sono comparsi:
Per l'avv. RONDANI FILIPPO che precisa le conclusioni come in atti e si richiama Parte_1 alle memorie conclusive;
Per l'avv. PAOLO TORRESANI in sost. dell'avv. VILLANACCI Controparte_1
GERARDO che precisa le conclusioni come in atti e si richiama alle memorie conclusive;
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
LE ON
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa LE ON ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12452/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUGLI MICHELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRASSI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANACCI Controparte_1 P.IVA_1
GERARDO
RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- di aver gestito sino dal 19 ottobre 2016 e sino al 26.4.2023 l'impianto di distribuzione carburante sito in Pescia (PT), Via Mammianese 26, in forza di contratto di cessione gratuita per l'uso di impianto di distribuzione carburanti, collegato con un contratto di fornitura in esclusiva, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 32/1998, sottoscritti con Controparte_2
- che nell'anno 2017 , già , è subentrata ad nei Controparte_1 Controparte_3 CP_2 contratti sopra indicati in forza di cessione di ramo d'azienda, comunicando espressamente che il subentro nei citati contratti sarebbe avvenuto alle medesime condizioni applicate dalla CP_2 all'atto della cessione;
- che successivamente al subentro, , anziché rispettare gli impegni assunti, iniziava ad Controparte_1 applicare condizioni alle forniture di carburante effettuate fortemente peggiorative per il gestore.
Concludeva la ricorrente chiedendo: - che venisse dichiarata tenuta ad applicare a Controparte_1 pagina 2 di 8 tutte le forniture di carburante effettuate nei confronti della Ditta gestita dalla sig.ra le condizioni Pt_1 CP_ economiche previste dall'accordo di colore siglato nell'anno 2014 che rimandava, per quanto attiene l'istituto dell'”ulteriore sconto variabile” all'accordo siglato nell'anno 2011;
- che conseguentemente fosse condannata a pagare l'importo di € 105.172,89 oltre Controparte_1
IVA ed oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02.
ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la domanda della ricorrente e Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti;
quindi fissata a precisazione delle conclusioni ex art. 218 sexies c.p.c.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
In data 5.5.2016, la sig.ra titolare della Ditta New Stop di SS ON siglava con Parte_1 [...] un contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione dei prodotti Controparte_2 CP_ petroliferi avente ad oggetto l'impianto di proprietà sito in Pescia (PT), Via Mammianese 26
(doc.1 ricorrente). Contestualmente tra le medesime parti, così come previsto dall'art. 1 comma 6
D.Lgs. 32/1998 e dagli accordi interprofessionali siglati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori e delle compagnie petrolifere, veniva altresì siglato un contratto di fornitura in esclusiva (doc.2 ricorrente).
Nell'anno 2017, , già , decideva di acquisire da Controparte_1 Controparte_3 CP_2 il ramo d'azienda avente ad oggetto la proprietà di svariati impianti di distribuzione carburanti,
[...] subentrando così, come anche si evince dalla comunicazione inviata (doc.5 ricorrente) in tutti i contratti in essere con i gestori che gestivano i singoli impianti, in particolare nel contratto di fornitura in esclusiva già in essere e siglato da con i singoli gestori. CP_2
Una volta subentrata nei contratti di fornitura ai sensi dell'art. 2558 c.c., iniziava ad Controparte_1 applicare ai gestori condizioni economiche differenti rispetto a quelle applicate da e Controparte_2 previste dall'DO ESSO del 2014.
L'obbligo di di applicare le condizioni economiche previste dall'accordo Esso alle Controparte_1 forniture eseguite nei confronti di gestori come la ditta New Stop di ON SS è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale (ord. RG 1443/2021 del 13.4.2022 giudice
Ambrosoli, ord. RG 13210/2020 dell'11.4.2022 giudice Ambrosoli, ord. 9488/2020 del 2.5.2022 giudice Mangosi, ord. Rg 10553/2020 del 6.6.2022 giudice D'Ambrosio, ord. RG 7906/tra le altre
20221del 10.6.2022 giudice Arrigoni) e dalla Corte d'Appello territoriale (sentenza n. 922/2023).
Anche la Corte di cassazione, con le ordinanze n. 21178/2025 e n. 21227/2025, ha confermato l'obbligo di di applicare alle forniture eseguite nei confronti dei gestori degli Controparte_1 CP_ impianti acquisiti dalla le condizioni economiche previste dall'accordo . CP_2
pagina 3 di 8 § Sull'asserita inapplicabilità a del c.d. “DO Esso” Controparte_1
L'argomentazione svolta dalla convenuta in ordine al mancato passaggio, ai sensi dell'art. 2558 c.c. del
CP_ Cont c.d. “accordo ”, ed in ordine alla inapplicabilità dello stesso a è infondata. Infatti, la precisa
CP_ scelta di subentrare nel contratto di fornitura per somministrare al gestore dell'impianto acquisito
CP_ CP_ il carburante necessario, mantenendo i colori ed obbligando il gestore a vendere carburante ed applicare tutte le condizioni imposte da questa (carte aziendali, tute etc), anziché stipulare un proprio diverso contratto di fornitura con altro produttore di carburante, ha comportato il subentro
CP_ integrale nel contratto di fornitura , sprovvisto di indicazione di proprie condizioni economiche di fornitura ma per le quali rimanda espressamente per legge a quelle determinate dall'DO di colore
CP_
applicabile all'epoca della singola fornitura, nel caso di specie quello siglato il 16 luglio 2014.
Posto che la normativa di settore impone alle compagnie petrolifere e ai relativi retisti di determinare le condizioni economiche applicate ai gestori con accordi siglati con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori (D.Lgs. 32/98 come modificato da L. 27/2001), in mancanza di diverso e CP_ successivo accordo si determina l'ultrattività dell'accordo , a prescindere da disdette unilaterali e scadenze temporali sino a nuovo DO, non con i singoli gestori, ma con le Associazioni di
Categoria dei gestori come previsto dallo stesso DO (che l'opponente ha provato a negoziare imponendo condizioni economiche onerose tra cui la sanatoria dei pregressi mancati adeguamenti alle condizioni dell'DO di colore ESSO del 16 luglio 2014, in danno dei singoli gestori, per la quale le
Associazioni di Categoria dei gestori non sono legittimate, atteso che non sono legittimate a sottoscrivere atti di rinunzia aventi ad oggetto diritti già maturati dai singoli gestori).
Tutte queste argomentazioni determinano l'obbligo di di applicare le condizioni Controparte_1 CP_ previste dell'accordo fino alla stipula di un proprio accordo con le associazioni rappresentative dei gestori;
ciò anche a prescindere dal subentro o meno di ai sensi dell'art. 2558 c.c. Controparte_1 CP_ nell'accordo di colore siglato dalla con le OO. rappresentative dei gestori.
Infatti, l'applicabilità consegue allo stretto collegamento negoziale esistente tra i due contratti, peraltro Cont ammesso dalla stessa convenuta: ha infatti dichiarato espressamente di voler subentrare nel contratto di fornitura stipulato dalla Ditta Tesi con ed a tutti i contratti ad esso “ancillari” (cfr. CP_2 doc. 3 fascicolo monitorio). Detto contratto prevede espressamente all'art.
5.1 che, per la determinazione dei prezzi di fornitura e dei rapporti economici fra le parti, si debba fare riferimento all'DO Aziendale ESSO (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); pertanto, quanto meno fino al termine di validità del contratto di fornitura, le condizioni contrattuali, relative alla determinazione dei prezzi di fornitura ed alle altre condizioni collaterali, non possono che essere quelli di cui al precitato DO Cont Aziendale;
ciò a prescindere dalla applicabilità dell'art. 2558 c.c., ma per espressa volontà di . CP_ In ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2558 c.c. in relazione all'accordo stipulato da con le OO rappresentative dei gestori è stato correttamente riconosciuto e motivato dalla Corte territoriale laddove CP_ ha spiegato che l'accordo stipulato da con le Associazioni maggiormente rappresentative dei CP_ Gestori è un tipico contratto posto in essere da per la gestione dell'impresa, nel rispetto degli obblighi di Legge che impongono la stipula di un DO di colore con le Associazioni di categoria pagina 4 di 8 dei gestori. Né vale ad escluderne l'applicabilità l'errato richiamo a precedenti statuizioni che risultano inconferenti ed estranee all'oggetto della vertenza in oggetto (Corte d'Appello di Brescia sentenza n.
922/2023). Cont CP_ Essendo subentrata ad nei rapporti di fornitura con i gestori, che erano disciplinati sulla base CP_ Cont del contenuto dell'accordo siglato dalla , non avendo un proprio accordo di colore, questa deve obbligatoriamente, per i presupposti sopra riportati, applicare le condizioni previste dall'accordo CP_ siglato dalla sino alla stipula di un suo accordo sostitutivo di quello in essere. Neppure l'asserita interpretazione del contratto di fornitura data dalla resistente può esimerla dall'applicazione dell'accordo Esso. Nessuno, infatti, ha mai prospettato che tale accordo sia da applicare sine die. Si è infatti sempre sostenuto, e ciò ha statuito sia il Tribunale di Brescia, che ancora la Corte territoriale, che CP_
sia tenuta all'applicazione dell'accordo fintanto che la stessa non abbia Controparte_1 sottoscritto un proprio accordo di colore come espressamente impostole dalla normativa di settore ovvero fintanto che non cessi il contratto di fornitura nel quale è subentrata ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Circostanza che alla data di riconsegna dell'impianto da parte della sig.ra né ad oggi, non si è Pt_1 ancora verificata.
Peraltro, anche la Corte di Cassazione ha stabilito espressamente: i) come sia Controparte_1 CP_ subentrata ai sensi dell'art. 2558 c.c. anche nell'accordo di colore atteso che lo stesso è a tutti gli CP_ effetti un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda da parte di e non prevedendo la normativa di settore una disciplina speciale in caso di cessione di ramo d'azienda si deve applicare il principio generale del subentro ai sensi dell'art. 2558 c.c.; ii) la legittimità della clausola di ultrattività dell'accordo, evidenziando come sia palesemente infondata la tesi della resistente secondo la quale tale clausola comporterebbe un'applicazione del contratto a tempo indeterminato e sine die, evidenziando come, in ipotesi, vi sia la procedura specifica per ottenere giudizialmente la fissazione del termine ultimo per l'applicazione dell'accordo economico.
§ Sull'irrilevanza ed infondatezza delle dimensioni di Controparte_4
e comunque infondata è l'asserzione della resistente in merito alle ridotte dimensioni
[...] CP_ aziendali di rispetto a quelle di ed alla conseguente presunta impossibilità di Controparte_1 CP_ applicare le condizioni economiche riportate nell'accordo . L'assunto, privo di allegazione specifica e di dimostrazione rimane una mera dichiarazione unilaterale che certamente non implica l'esclusione dell'applicabilità dell'accordo di cui si discute. Invero, come osservato dalla ricorrente, se Cont
avesse ritenuto di non poter sopportare economicamente le condizioni del c.d. “accordo Esso” avrebbe potuto: a) non procedere all'acquisto del ramo d'azienda; b) siglare in prima battuta con le associazioni di categoria un nuovo accordo, così come fatto da altre compagnie, cessionarie dei vari CP_ CP_ rami d'azienda , che hanno inizialmente applicato le condizioni dell'accordo siglato dalla per poi stipulare un proprio accordo di colore sostitutivo dello stesso (talvolta riportando condizioni CP_ economiche anche sensibilmente peggiorative rispetto a quelle contenute nell'accordo ).
L'argomentazione di parte resistente che sostiene l'impossibilità di procedere alla stipula di un proprio accordo di colore per un asserito comportamento ostruzionistico delle associazioni rappresentative dei pagina 5 di 8 gestori non è opponibile in questa sede. La circostanza è contesta dalla resistente che spiega come la responsabilità della mancata sottoscrizione dell'accordo sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento di che pretenderebbe l'applicazione di condizioni impossibili (quale Controparte_1 ad esempio la sanatoria del passato) e non in linea con le condizioni contenute negli accordi di colori siglati con le altre compagnie. In ogni caso, si ribadisce l'irrilevanza dell'esistenza delle trattative in corso, attesa la previsione contrattuale.
§ Sul quantum
Le argomentazioni difensive di risultano generiche ed infondate. Controparte_1
Per quanto attiene la voce ulteriore sconto variabile la resistente eccepisce l'infondatezza della richiesta evidenziando esclusivamente come dalla documentazione prodotta unitamente alla relazione del dott. Per_
non si riuscirebbe a ricavare quanti dei litri acquistati nell'anno solare sarebbero stati venduti nella modalità self post-pay. Tale argomentazione risulta irrilevante perché secondo quanto previsto CP_ dall'accordo di colore siglato da nell'anno 2011 in ordine alla voce “ulteriore sconto variabile”, CP_ la cui applicazione viene espressamente richiamata nell'accordo di colore siglato dalla nell'anno
2014, perché al gestore spetti l'ulteriore sconto variabile, ovvero un compenso di €/mc 111,04 sui primi
100 metricubi acquistati dal gestore, devono sussistere due condizioni: 1) che l'impianto eroghi in modalità self post pay;
2) che il gestore acquisti 100.000 litri nel corso dell'anno solare. Risulta pertanto irrilevante determinare quanti litri di carburante il gestore abbia venduto in modalità self post- pay, mentre non è stato messi in discussione che nel caso di specie sussistono entrambe le predette condizioni previste dall'accordo di colore. Infatti, il fatto che l'impianto erogasse in modalità post pay non è contestato da;
mentre sul quantitativo di carburante acquistato il fatto che siano Controparte_1 stati acquistati per ciascun anno almeno 100.000 litri di carburante risulta integrato come si evince dalle fatture emesse dalla stessa , e da questa non contestate, prodotte sub doc 9bis dalla Controparte_1 ricorrente.
Per quanto attiene le c.d. quote variabili si rileva da un lato la genericità delle osservazioni difensive della resistente e, comunque, parte ricorrente con il proprio elaborato ha espressamente indicato i criteri di calcolo utilizzati già ritenuti dalla giurisprudenza di questo tribunale e della corte territoriale. In ogni caso, non corrisponde al vero che la scontistica vari da prodotto a prodotto, essendo pacifico come l'accordo di colore preveda il medesimo importo “sconto unico di gestione” per ciascuna tipologia di prodotto (benzina o gasolio). Nel caso in esame sono stati espressamente indicati quanti litri sono stati venduti in modalità self e quanti in modalità servito. Posto che la resistente, era a conoscenza dei singoli dati, in qualità non solo di proprietaria dell'impianto ma anche di fornitore del carburante, avrebbe dovuto fornire specifica contestazione sui quantitativi che, invece, stante la genericità delle osservazioni, devono essere ritenuti corretti. Si ribadisce che , che è a conoscenza e Controparte_1 nella disponibilità di tutta la documentazione necessaria, essendo di sua emissione (fatture-note debito e note credito) ovvero essendo stata estratta dal portale , avrebbe potuto e dovuto, ove Controparte_1 effettivamente i calcoli fossero stati errati, formulare contestazioni precise e circostanziate sia in ordine pagina 6 di 8 alla metodologia di calcolo sia in ordine alla autenticità della documentazione utilizzata e prodotta, indicando lei l'importo ritenuto corretto.
Data l'assenza di specifica delle singole voci esposte i dati riportati risultano provati dalla dettagliata documentazione offerta dalla ricorrente.
Per quanto attiene, infine, agli interessi si conferma quanto già stabilito da questo tribunale in altri procedimenti analoghi per cui gli interessi da applicare alle somme dovute devono essere quelli di cui al D.Lgs. 231/02 sulle transazioni commerciali. Gli importi di cui si tratta, infatti, sono a tutti gli effetti compensi che spettano al gestore in relazione al rapporto di fornitura del carburante per ogni litro di carburante acquistato da . Ne consegue che gli importi dovuti sono relativi alle Controparte_1 singole transazioni commerciali intercorse fra due “professionisti”, e la Ditta New Controparte_1
Stop di SS ON. Il fatto che il compenso venga indicato come “sconto” e che lo stesso venga corrisposto non a seguito di emissione di fattura da parte del gestore ma con compensazioni nelle fatture successive emesse da o tramite note di credito emesse dalla stessa non ne Controparte_1 modifica la natura;
tale modalità di fatturazione, infatti, è stata attuata nel settore in oggetto, al solo fine di agevolare la gestione della contabilità da parte della Compagnia petrolifera ma non snatura la natura delle somme dovute.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.513,30 di cui euro 9.142,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'assenza di attività istruttoria e delle argomentazioni difensive in sede conclusionale stanzialmente coincidenti con quelle del ricorso) ed euro 1.371,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accerta che , era obbligata ad applicare nelle somministrazioni di carburante Esso Controparte_1 intercorse con la Ditta New Stop di SS ON, sino al mese di aprile 2023, data di cessazione del rapporto, le condizioni economiche previste dall'DO Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della
Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014; Controparte_2
Accerta che per effetto della mancata applicazione dell'accordo in questione, è Controparte_1 debitrice, nei confronti della ricorrente del pagamento delle quote fisse previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'DO del 16 luglio 2014 alle scadenze del 20 giugno 2017,
20 ottobre 2017, 20 febbraio 2018, 20 giugno 2018, 20 ottobre 2018, 20 febbraio 2019, 20 giugno
2019, 20 ottobre 2019, 20 febbraio 2020, 20 giugno 2020, 20 ottobre 2020, 20 febbraio 2021, 20 giugno 2021, 20 ottobre 2021, 20 febbraio 2022, 20 giugno 2022, 20 ottobre 2022 e 20 febbraio 2023 per Euro 3.700,00 cadauno, ammontante a complessivi Euro 66.600,00, nonché dell'importo di €
pagina 7 di 8 38.572,89 oltre IVA per i differenziali maturati nel periodo dal subentro di alla Controparte_1 cessazione del rapporto;
Condanna a pagare alla ricorrente l'importo di Euro 66.600,00 oltre interessi ai sensi Controparte_1 del D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, nonché di € 38.572,89, oltre IVA, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 13 novembre 2025
Il Giudice
LE ON
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