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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, CA D. AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2274/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._1
Rua João Botene, n 538, apartamento 91, Vila Monteiro, Piracicaba – SP CEP: 13418-555;
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 residente in [...], n 40, Itoupava Norte, Blumenua – SC CEP: 89053-516;
nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._3 residente in [...], n 2006, Cidade Jardim, Piracicaba – SP CEP: 13416-310;
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._4 residente Rua João Botene, n 538, apartamento 91,Vila Monteiro, Piracicaba - SPCEP: 13418-
555;
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._5 residente in [...], n 538, apartamento 91, Vila Monteiro, Piracicaba – SP CEP:
13418-555; , nata in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_6 C.F._6
Rua Pedro Pereira, n 40, Itoupava Norte, Blumenua – SC CEP: 89053-516
, nata in [...] il [...], C.F. residente in Persona_1 C.F._7
Rua Pedro Pereira, n 40, Itoupava Norte, Blumenua – SC CEP: 89053-516;
nato in [...] il [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._8 residente in [...], n 2006, Cidade Jardim, Piracicaba – SP CEP: 13416-310
nato in [...] il [...], C.F. , Persona_2 C.F._9 residente in [...], n 2006, Cidade Jardim, Piracicaba – SP CEP: 13416-310;
rappresentati e assistiti dall'Avv. Riccardo De Simone (C.F. ) e dall'Avv. C.F._10
AL TA (cod. fisc. ), in vicendevole sostituzione, giusta procura C.F._11 autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_8
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 04.12.2024 i ricorrenti, convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana Controparte_8 iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...], il [...], Persona_3 emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti. Esponevano, ancora, i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre l'impossibilità di esperire il procedimento amministrativo presso il competente Consolato
d'Italia in Brasile comportava la necessità di agire in giudizio per il riconoscimento del diritto vantato.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_8 sospendere il giudizio e, nel merito, senza contestare la domanda, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti, dopo aver depositato le note di trattazione scritta per le udienze del
14.05.2025 e del 08.10.2025 - sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali hanno allegato certificazioni di non rinuncia alla cittadinanza italiana hanno insistito nell'accoglimento del ricorso - e, con la memoria autorizzata depositata a seguito dell'ordinanza del 14.05.2025, hanno rilevato la non applicabilità alla loro domanda di quanto previsto dal D.L. 36/2025.
°°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 14.05.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_8 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_3 Tanto premesso in rito, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912,
e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nato a [...], il [...], poi emigrato Persona_3 in Brasile non è mai stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, , Persona_4 nato il [...] in [...], che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti. In particolare, il predetto contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_4 Parte_1
, dalla cui unione nasceva il 02.03.1938 il figlio, .
[...] CP_2
Successivamente, dal matrimonio tra il predetto e la Sig.ra CP_2 Parte_2 nascevano le figlie femmine (nata il [...]) e
[...] Controparte_1 [...]
(nata il [...]) e il figlio maschio Controparte_3 Controparte_2
(nato il [...]), tutti e tre odierni ricorrenti.
[...]
La primogenita si è sposata due volte. Controparte_1
Più precisamente, dal primo matrimonio, contratto con il sig. Persona_5
, è nata, il 30.03.1995, la figlia , odierna
[...] Controparte_4 ricorrente;
mentre dal secondo matrimonio, contratto con il sig. è Controparte_9 nato, il 29.11.2002, , anch'egli odierno ricorrente. Controparte_5
Dal matrimonio tra il secondogenito , e la Sig.ra Controparte_2 [...] sono nate le figlie (nata il [...]) e Controparte_10 Controparte_6
(nata il [...]), entrambe odierne ricorrenti. Persona_1 Infine, dal matrimonio tra la terzogenita di CP_2 Controparte_3
e il sig. sono nati i figli
[...] Parte_3 CP_7
(il 16.07.2002) e (il 06.07.2005), entrambi
[...] Persona_2 odierni ricorrenti.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, e in linea materna in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione italiana.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_8 convenuto.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_8 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_8
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti. Controparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 27 novembre 2025
IL GIUDICE
CA D. AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, CA D. AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2274/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._1
Rua João Botene, n 538, apartamento 91, Vila Monteiro, Piracicaba – SP CEP: 13418-555;
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 residente in [...], n 40, Itoupava Norte, Blumenua – SC CEP: 89053-516;
nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._3 residente in [...], n 2006, Cidade Jardim, Piracicaba – SP CEP: 13416-310;
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._4 residente Rua João Botene, n 538, apartamento 91,Vila Monteiro, Piracicaba - SPCEP: 13418-
555;
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._5 residente in [...], n 538, apartamento 91, Vila Monteiro, Piracicaba – SP CEP:
13418-555; , nata in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_6 C.F._6
Rua Pedro Pereira, n 40, Itoupava Norte, Blumenua – SC CEP: 89053-516
, nata in [...] il [...], C.F. residente in Persona_1 C.F._7
Rua Pedro Pereira, n 40, Itoupava Norte, Blumenua – SC CEP: 89053-516;
nato in [...] il [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._8 residente in [...], n 2006, Cidade Jardim, Piracicaba – SP CEP: 13416-310
nato in [...] il [...], C.F. , Persona_2 C.F._9 residente in [...], n 2006, Cidade Jardim, Piracicaba – SP CEP: 13416-310;
rappresentati e assistiti dall'Avv. Riccardo De Simone (C.F. ) e dall'Avv. C.F._10
AL TA (cod. fisc. ), in vicendevole sostituzione, giusta procura C.F._11 autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_8
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 04.12.2024 i ricorrenti, convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana Controparte_8 iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...], il [...], Persona_3 emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti. Esponevano, ancora, i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre l'impossibilità di esperire il procedimento amministrativo presso il competente Consolato
d'Italia in Brasile comportava la necessità di agire in giudizio per il riconoscimento del diritto vantato.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_8 sospendere il giudizio e, nel merito, senza contestare la domanda, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti, dopo aver depositato le note di trattazione scritta per le udienze del
14.05.2025 e del 08.10.2025 - sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali hanno allegato certificazioni di non rinuncia alla cittadinanza italiana hanno insistito nell'accoglimento del ricorso - e, con la memoria autorizzata depositata a seguito dell'ordinanza del 14.05.2025, hanno rilevato la non applicabilità alla loro domanda di quanto previsto dal D.L. 36/2025.
°°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 14.05.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_8 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_3 Tanto premesso in rito, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912,
e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nato a [...], il [...], poi emigrato Persona_3 in Brasile non è mai stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, , Persona_4 nato il [...] in [...], che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti. In particolare, il predetto contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_4 Parte_1
, dalla cui unione nasceva il 02.03.1938 il figlio, .
[...] CP_2
Successivamente, dal matrimonio tra il predetto e la Sig.ra CP_2 Parte_2 nascevano le figlie femmine (nata il [...]) e
[...] Controparte_1 [...]
(nata il [...]) e il figlio maschio Controparte_3 Controparte_2
(nato il [...]), tutti e tre odierni ricorrenti.
[...]
La primogenita si è sposata due volte. Controparte_1
Più precisamente, dal primo matrimonio, contratto con il sig. Persona_5
, è nata, il 30.03.1995, la figlia , odierna
[...] Controparte_4 ricorrente;
mentre dal secondo matrimonio, contratto con il sig. è Controparte_9 nato, il 29.11.2002, , anch'egli odierno ricorrente. Controparte_5
Dal matrimonio tra il secondogenito , e la Sig.ra Controparte_2 [...] sono nate le figlie (nata il [...]) e Controparte_10 Controparte_6
(nata il [...]), entrambe odierne ricorrenti. Persona_1 Infine, dal matrimonio tra la terzogenita di CP_2 Controparte_3
e il sig. sono nati i figli
[...] Parte_3 CP_7
(il 16.07.2002) e (il 06.07.2005), entrambi
[...] Persona_2 odierni ricorrenti.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, e in linea materna in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione italiana.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_8 convenuto.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_8 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_8
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti. Controparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 27 novembre 2025
IL GIUDICE
CA D. AM