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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 579/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(Cod. Fisc. n. ), con sede legale in Torino, Parte_1 P.IV_1
Largo Regio Parco n. 11, Società soggetta a direzione e coordinamento della in persona della sua procuratrice , giusta Parte_1 Parte_2 procura per atto del Notaio di Torino, del 30 marzo Persona_1
2021, rep. n. 11504/7320, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati (Cod. Fisc. fax n. 06.3700000; pec: C.F._1
); Email_1
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] Fabbr. Asc. 4 int. 9, per quest'atto e suoi effetti elettivamente domiciliato in Pozzuoli al Corso della Repubblica n.39, presso lo studio legale degli Avvocati Massimo Alfonso Coppola (C.F. – P.IV ), Stefano Corti (C.F. C.F._3 P.IV_2 – P.IV , entrambi del foro di Napoli che, C.F._4 P.IV_3 congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in calce/rilasciata su foglio separato che si intende parte integrante del presente atto. Gli scriventi procuratori dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax n° 081.0121818 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: , Email_2
Email_3
appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2343/2024, resa inter partes dal Tribunale del Lavoro di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio R.G. n. 3229/2023, in data 3 dicembre 2024, pubblicata in data 1 febbraio 2025, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 24.3.2025 , la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, in epigrafe indicata che, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento proposta da con ricorso depositato in data Controparte_1
8.6.2023, aveva così provveduto:
“-A) - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente a reintegrarlo nel precedente od equivalente posto di lavoro, versando a suo favore un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento (30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore al massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercé l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
B) Condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in e 3688,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.” A fondamento del gravame parte appellante ha dedotto l'inapplicabilità della normativa sulla tutela dei licenziamenti al caso de quo, trattandosi di una risoluzione del rapporto di lavoro e non di un recesso;
ha sostenuto che il provvedimento di recesso del concessionario uscente non poteva qualificarsi come
“licenziamento” in senso tecnico, non comportando la perdita del posto di lavoro, considerato che l'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 stabilisce il principio del “passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante” dei lavoratori interessati, come era avvenuto per l'odierno appellato, che era stato assunto dalla CP_2 alle condizioni economiche e normative in essere.
[...]
Ha lamentato che il primo giudice, applicando i principi sanciti da Cass. n. 16856/2020 - secondo cui la disciplina di cui D.M. 21 aprile 2011 non esclude la tutela sancita dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966-, avesse statuito l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage e per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare. Tuttavia, così statuendo, la sentenza impugnata non aveva attribuito rilevanza alle esigenze sancite dal D.M. 21 aprile 2011 che, invece, dovevano costituire il punto di partenza per la valutazione della fattispecie. .Ha evidenziato, alla luce del Dlgs 23 maggio 2000 n. 164, la natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, sostenendo che le previsioni di cui al DM 21 aprile 2001- attuativo della suindicata normativa- erano finalizzate non solo alla salvaguardia dell'occupazione del personale, ma soprattutto alla tutela del suindicato servizio pubblico, tutela che poteva essere perseguita solo mantenendo inalterata l'organizzazione del lavoro. In tale ottica ha censurato la statuizione di illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage atteso che, in ipotesi di cessione di un impianto di distribuzione di gas naturale, la società cedente non poteva che mettere a disposizione della cessionaria i dipendenti in precedenza addetti all'impianto, e ciò proprio per mantenere inalterata l'organizzazione pregressa e per garantire la continuità e la sicurezza del servizio, esigenze individuate come primarie dalla Direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, sulla base della quale era stato emanato il D.M. de quo.
Ha ancora eccepito l'erroneità della sentenza impugnata che – pur, avendo correttamente riconosciuto come pacifica l'adibizione del , alla data del 31 CP_1 dicembre 2017, al Polo Campania –aveva tuttavia, erroneamente ritenuto il difetto di prova, ad opera della del “giustificato motivo oggettivo” Parte_1 sotteso al recesso, ovvero, dell' “appartenenza del lavoratore ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 D.M. 21.4.11” e, più in particolare, la specifica adibizione del ad “uno degli impianti oggetto di passaggio, ovvero CP_1 esclusivamente quelli dell' (siti nei comuni di Napoli, Portici, NO, CP_3
Torre del Greco, Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano)”. Ciò in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto, da un lato, eccessivamente generica la deduzione della contenuta nella memoria difensiva Parte_1 del giudizio di primo grado, ossia, che l'allora ricorrente 31.12.2017 (come richiesto ai sensi dell'art. 2 DM 2011) era addetto al Polo Campania e “conseguentemente all' >>; e , dall'altro, che “le prove CP_3 Pt_3 testimoniali raccolte non” avrebbero consentito di ritenere assolto dal parte della Società l'onere probatorio su di essa incombente in quanto, -sostanzialmente – ritenute inidonee per la “genericità e stante l'ampiezza territoriale degli impianti ricompresi nel Polo Campania”, a dimostrare che l'originario ricorrente alla data del 31.12.17 fosse specificamente impiegato su uno degli impianti di distribuzione del gas ricompresi nell' (ovvero siti in Napoli, Portici, NO, San CP_3
Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Torre Annunziata) ed oggetto di gara”.
Ha dedotto che l'errore della sentenza impugnata risiedeva nel fatto di aver omesso di considerare che trattavasi, questa, di circostanza del tutto irrilevante, atteso che il Polo Campania costituiva il che operava Controparte_4 sull'impianto di distribuzione oggetto della concessione e che tutti i lavoratori addetti al Polo Campania operavano indistintamente su tutti gli impianti ed Atem del Polo;
che , pertanto la scelta del attraverso la comparazione della CP_1 posizione di quest'ultimo con quella di tutti coloro che si trovavano nella medesima posizione lavorativa, costituiva circostanza già di per sé sufficiente a dimostrare la correttezza del comportamento di essa società, potendosi operare la comparazione solo tra i dipendenti che operavano nello stesso ambito del ricorrente, che alla data del 31 dicembre 2017, operava, in qualità di Tecnico Expert Impianti, nell'ambito delle suindicate funzioni del Controparte_5
e conseguentemente nel Polo Territoriale di riferimento per quel che attiene all'attività di distribuzione del gas svolta sul territorio dell' di Napoli; che , CP_3 dunque il comportamento posto in essere dalla era stato, Parte_1 improntato ai criteri della correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ., in quanto giustificato e ciò anche alla luce dei criteri stabiliti dalla L.n 604/1966.
Ha inoltre lamentato che il primo giudice aveva totalmente omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrante , atteso che quest'ultima non aveva opposto alcuna contestazione , anzi aveva assunto il che CP_1 aveva accettato l'offerta di lavoro , sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro( e presso cui tuttora prestava attività lavorativa) ; che , dunque, la società concessionaria del servizio (2I Rete Gas S.p.A) era litisconsorte necessario nel presente giudizio, considerato che i rapporti di lavoro del con essa CP_1 appellante e con la società concessionaria del servizio erano alternativi e non sovrapponibili, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la necessità di risoluzione del contratto di lavoro instaurato con la
[...]
, con tutte le conseguenze economiche e normative .Aggiungeva CP_2 inoltre, in considerazione delle esigenze di funzionalità, efficienza, sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas oggetto della concessione, che, in caso di accoglimento della domanda del , al suo posto doveva essere CP_1 individuato un altro lavoratore da inserire nell'operazione di passaggio del servizio;
di qui l'ulteriore necessità di integrare il contraddittorio. Ha infine sostenuto che l'intervenuta stipula di un contratto di lavoro con la 2I Rete Gas S.p.A., tuttora vigente ed operante, privava l'odierno appellato di una posizione di interesse ad agire nel presente giudizio, trattandosi di rapporto di lavoro alternativo, incompatibile e non sovrapponibile a quello con essa società cedente, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.100 c.p.c. Parte appellante ha, quindi , concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta da nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio, con vittoria di spese. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito in giudizio CP_1
che , sulla base di varie argomentazioni, ha contestato la fondatezza del
[...] gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre . Questa Corte in diversa composizione(cfr le sentenze nn 3813/24, 148/25, 1239/25 , 3362/25), si è già pronunciata in controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame per la coincidenza dei motivi di gravame proposti dalla società impugnante, le cui argomentazioni sono pienamente condivise anche da questo collegio è che qui si richiamano ex art 118 disp att c pc,.
La fattispecie per cui è causa è disciplinata dal D.Lgs. n. 164/2000, recante attuazione della Direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, e dal DM 21 aprile 2011.
La complessa normativa elaborata dal legislatore ha carattere speciale contenendo al suo interno norme ad hoc riguardanti gli obblighi del nuovo concessionario aggiudicatario rispetto ai dipendenti del gestore uscente.
In particolare l'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che, "al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e rtigianato e il Ministro del CP_6 lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi elle trasformazioni del settore del gas".
La fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione di impianti di distribuzione di gas naturale risulta espressamente disciplinata dal D.M. 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 28, comma 6 recante norme comuni per il mercato interno del gas”, decreto emesso in attuazione dell' art. 28, comma 6 del Dlgs n.164 del 2000(recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale).
L'art.2 del D.M. 21 aprile 2011 titolato “ Tutela dell'occupazione del personale “ prevede che:”
1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)”.
La suddetta disposizione contenuta nel Decreto Ministeriale, gerarchicamente subordinato alle norme primarie, affermando che il subentro nelle concessioni si atteggi come un “cambio appalto” ed imponendo all'impresa subentrante l'obbligo di assunzione, a parità di condizioni economiche e normative, del personale del gestore uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, consente sia di governare gli effetti sociali connessi a detto passaggio sia di garantire una migliore sicurezza e qualità del servizio in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuità del servizio.
Se non vi è dubbio, tuttavia, in ordine alla natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione di gas naturale, ciò non esclude la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ai sensi dell'art.3 l.n.604/1966.
Con la citata disposizione, invero, il legislatore ha voluto prevedere, nei casi di subentro nella concessione, un sistema di salvaguardia dei livelli occupazionali, disponendo ex lege il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante dei lavoratori coinvolti, con obbligo di mantenimento delle precedenti condizioni economiche, analogamente a quanto stabilito da alcuni CCNL in materia di cambio appalto.
Emerge evidente il parallelismo esistente tra questa situazione e quanto avviene in caso di subentro negli appalti di servizio ove i dipendenti vengono licenziati dalla società uscente passando direttamente e, in alcuni casi, alle medesime condizioni economiche e normative, presso il nuovo appaltatore.
È, invero, principio riconosciuto che anche in questi casi non vengono meno i principi generali regolanti il licenziamento individuale o collettivo.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'esistenza di una clausola di salvaguardia occupazionale non può considerarsi sostitutiva od ostativa rispetto alle regole generali sui licenziamenti collettivi o individuali posto che “non esiste alcuna disposizione che esoneri il datore di lavoro dal provare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, attinente a ragioni di attività produttive o di organizzazione del lavoro, e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa ogni volta che un accordo intervenuto a livello nazionale fra le imprese del settore o a livello locale fra gestore uscente e gestore subentrante assicuri ai lavoratori la continuità dell'occupazione” (Cass. 2550/90). Osserva invero la Corte che “Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.” (Cass. 12613/07, 4166/06, 12136/05, 2881/92).
Ne consegue pertanto che anche nel caso di specie la salvaguardia prevista dal DM citato, emesso in applicazione del D. Lgs 164/200, non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme in materia di licenziamento.
Il decreto ministeriale - che all'art.1 ha fornito una chiara definizione di quale sia il “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale” e di cosa debba intendersi per “ Funzioni centrali”- ha, invero, previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Dunque la suindicata normativa ha previsto un'ipotesi licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui l'esigenza d'impresa da cui scaturisce la risoluzione del rapporto di lavoro è stata espressamente configurata e consiste nella cessione dell'attività di distribuzione del gas.
Deve, pertanto , rimarcarsi che la tutela dell'occupazione del personale prevista dall'art 2 del DM 2011 non escluda, ma si aggiunga a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica dell'originario rapporto di lavoro.
A tal proposito vanno ribadite le argomentazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione, laddove ha richiamato il principio espresso nella giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, (Cass. n. 16857/2020, già citata dal primo Giudice) sul presupposto che la legge n.164 del 2000 “non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale di tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso”.
La Corte, dopo aver esaminato la disciplina sancita dall'art.2 del DM 2011, ha affermato : “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante , di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro, sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”. Dunque i due piani di tutela, e cioè quello previsto dall'art.2 DM 2011 e quello delineato dall'art.3 l.n.604/1966 non sono alternativi, ma cumulativi.
Così chiarito lo spazio normativo ed interpretativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, in relazione ai motivi impugnazione strettamente attinenti alle modalità di risoluzione del rapporto, motivi che possono essere esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione delle questioni devolute all'esame della Corte, va rimarcato che la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa, non può che essere qualificata come licenziamento essendo tale ogni recesso determinato dalla volontà unilaterale dell'azienda sulla base di sue valutazioni e scelte, detto licenziamento non può che inquadrarsi nell'ambito dei recessi per giustificato motivo oggettivo in quanto indubbiamente intimato per ragioni inerenti “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Venendo, quindi, al merito il licenziamento oggetto di giudizio è stato irrogato a in data 28/10/2022 con una missiva del seguente tenore: “Risoluzione CP_1 del rapporto di lavoro ex D.M. 21.aprile 2011 – “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23 maggio 2020, n 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”. Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011 , in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem Na 1 ( Comuni di Napoli , Portici, NO, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco) - che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. - Le confermiamo che il Suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022, con contestuale Sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante, con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti, i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022. .... Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di si intende, conseguentemente, risolto ex lege a far data dal 30 Parte_1 novembre 2022, ultimo giorno di lavoro”.
Dunque si tratta di un licenziamento giustificato da un motivo oggettivo consistente nella cessione, da parte della alla società 2I Rete Parte_1
Gas S.p.a. dell'impianto di distribuzione di gas naturale dell' CP_3 CP_3 comprendente i comuni di Napoli , Portici, NO, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.
E' appena il caso di ricordare che l'art. 1 DM 2011 , rubricato, Definizioni, così recita: “1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale è il personale, direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purchè al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilità, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualità del servizio specifica dell'impianto. È escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali. 2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.” Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili. Nel caso di specie , quanto all' appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall' art. 2 D.M., e segnatamente allo svolgimento di parte del ricorrente delle funzioni cui all'art. 2 del Dm sugli impianti di distribuzione oggetto di cessione, pacificamente costituiti da quelli ricompresi dall' , si osserva che la esistente, onerata della CP_3 CP_7 relativa prova, si è limitata a sostenere nel presente giudizio che il ricorrente alla data del 31.12.2017 (come richiesto ai sensi dell'art 2 DM 2011), era addetto al Polo Campania e “conseguentemente all'ATEM NA 1”. Sul punto con iter logico ineccepibile il giudice di prime cure ha ritenuto che
“Trattasi di una deduzione generica, in quanto sebbene sia pacifico che alla data del 31.12.17 il ricorrente fosse addetto al Polo Campania, è tuttavia contestato dall'istante che egli sia stato mai stato specificamente addetto ad uno degli impianti ricompresi nell' (cfr pg. 4 del ricorso). CP_3
Infatti, se da un lato non v'è dubbio che il Polo Campania ricomprendesse gli impianti dell' (Comune Portici, NO , san Giorgio a CP_3 CP_8
Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco), è altrettanto pacifico (dacchè non contestato dalla parte resistente) che il Polo Campania ricomprendesse anche ulteriori impianti, confluiti in altri (diversi da ). Pertanto, la CP_3 CP_3 generica deduzione di parte resistente che il ricorrente fosse impiegato nel Polo Campania non è sufficiente a ritenere automaticamente provato che lo stesso fosse specificamente impiegato su uno degli impianti oggetto di passaggio, ovvero esclusivamente quelli dell' (siti nei comuni di Napoli, Portici, NO, CP_3
Torre del Greco, Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano). Né le prove testimoniali raccolte—come osservato dal Tribunale con argomentazione immune da censure-- consentono di ritenere assolto da parte della società resistente l'onere probatorio su di essa incombente. Infatti mentre la deposizione resa dal teste, , risulta dotata di Testimone_1 scarsa rilevanza probatoria, in quanto il teste non è stato in grado di riferire quale fosse l'attività svolta dal alla data del 31.12.2017 , né di indicare da quale CP_1
Polo proveniva e quali funzioni in concreto svolgeva il ricorrente a tale data, la deposizione resa dall'altro teste escusso , pur giudicata attendibile, Tes_2 si rivela del tutto inidonea a sostenere l'assunto datoriale.
Infatti il predetto teste , dipendente della società resistente dal 01.07.2022, con mansioni di Responsabile delle risorse umane dell'area Sud, ha rammentato che alla data del 31.12.2017 il ricorrente svolgeva le mansioni di tecnico expert impianti e quindi si occupava, secondo le previsioni della mansione, della protezione catodica, del telecontrollo, della manutenzione e mantenimento degli impianti. Ha aggiunto che nel 2017 esisteva il polo Campania e il ricorrente operava all'interno di questo polo che ricomprendeva tutti i comuni della Campania, comprensivi di Napoli e di quelli della provincia. Ha poi dichiarato che : “l' ha successivamente acquisito altre società e si è reso necessario, nel Pt_1
2019, suddividere il polo Campania in 2 poli: Polo Napoli, che ricomprendeva i comuni di Napoli e della provincia, e il Polo che ricomprendeva Controparte_9 la Campania e il Molise. Prima del 2019, il ricorrente era addetto al Polo Campania. Ricordo che dopo la suddivisione il ricorrente è passato ad un'altra unità che si occupava dell'estensione della rete gas ed era ricompresa nel Polo Campania- Molise… Alla data del 31.12.2017 il ricorrente era addetto all'unità organizzativa impianti del Polo Campania. Il Polo Campania, come ho già detto, ricomprendeva tutti i territori della regione Campania, ivi compreso quello di Napoli”. Tale deposizione giustamente è stata ritenuta inidonea per la sua genericità e considerata l'ampiezza territoriale degli impianti ricompresi nel Polo Campania, a dimostrare che il ricorrente alla data del 31.12.17 fosse specificamente impiegato su uno degli impianti di distribuzione del gas ricompresi nell' CP_3
1(ovvero siti in Napoli, Portici, NO, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco
[...]
e Torre Annunziata) ed oggetto di gara. Tanto è sufficiente a ritenere illegittimo il recesso impugnato per difetto di prova, incombente sulla parte datoriale, del giustificato motivo oggettivo ad esso sotteso, posto che il datore di lavoro non ha assolutamente adempiuto all'onere di provare l'esatta adibizione del ricorrente ad uno degli impianti oggetto di passaggio;
alcuna prova della allocazione del ricorrente diversa da quella dedotta in ricorso, è stata mai fornita dal datore di lavoro a fronte della precisa deduzione svolta in ricorso dal lavoratore (pag.4 — punto 1) secondo cui “il ricorrente al momento del licenziamento operava, in qualità di tecnico esperto, nell'Unità Organizzativa denominata Impianti - Polo Campania Molise ed in particolare presso la struttura di Mariglianella. Il territorio di competenza del Polo Campania Molise non comprende i comuni dell'ATEM Na1...” Non si può certamente ritenere assolto un onere probatorio così importante quale quello necessario a dimostrare un presupposto indefettibile per il passaggio ad altro datore di lavoro, con deduzioni generiche ovvero con la semplice affermazione “addetto al Polo Campania e conseguentemente all'ATEM Na l”; di contro va evidenziato che non risulta depositato nessun organigramma né alcun dato documentale che attesti la realtà di questa organizzazione.
Vanno ora anche esaminate le doglianze relative alla statuizione contenuta in sentenza di illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare e per violazione dell'obbligo di repêchage .
Come si è già detto la Suprema Corte ha ritenuto che nella fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per cessione di impianti di distribuzione di gas naturale di cui all'art.2 DM 21 aprile 2011 ,il datore di lavoro cedente sia ugualmente onerato della prova della legittimità del licenziamento, ai sensi dell'art.3 l.n.604/1966.
La peculiarità di tale risoluzione consiste solo nell'essere già stata configurata l'esigenza d'impresa che giustifica il licenziamento, e cioè la cessione dell'impianto di distribuzione di gas, laddove incombe comunque sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso causale tra l'esigenza d'impresa e la scelta del lavoratore da licenziare e, nel caso di riduzione di personale omogeneo e fungibile , l'osservanza dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei licenziabili .
La Suprema Corte ha, infatti, affermato: “ nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della legge n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del 2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n. 14663 del 2001)”( Cass. n. 16856/2020).
Nel caso di specie, il alla data del licenziamento era addetto nel Polo CP_1
Campania Molise con la mansione di “ Tecnico Expert Impianti” e non gestiva impianti dell'ATEM NA1. Il si è detto - è entità Controparte_10 distinta dalla sezione ATEM 1 di Napoli, oggetto della gara di appalto.
Proprio la circostanza che il non fosse più materialmente addetto al CP_1 funzionamento dello specifico impianto oggetto di cessione rendeva più complessa la sua identificazione tra i soggetti licenziabili e maggiormente rigoroso l'onere probatorio incombente sulla società, che avrebbe dovuto indicare- a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo- i criteri seguiti per scegliere i soggetti inseriti nell'elenco dei licenziabili.
Invero l'individuazione di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Na CP_3
1 ceduto, implicava una scelta che non poteva essere discrezionale, ma doveva fondarsi su criteri generali, che dovevano essere esplicitati per essere controllabili.
In particolare la società avrebbe dovuto specificare, per ciascun dipendente inserito in elenco, le mansioni svolte al fine di dimostrarne l'infungibilità e la non omogeneità con quelle svolte dal alla data del licenziamento. Invece la CP_1 società si è limitata ad indicare il polo o servizio di appartenenza di tali dipendenti ed a dedurre che gli stessi erano stati, tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del
,senza specificare le ragioni di tale valutazione. CP_1
Non può fondatamente sostenersi che l'appartenenza ad un polo o servizio diversi da quelli del costituisse circostanza sufficiente a dimostrare la CP_1 correttezza dell'operato della società. Si tratta, infatti, di indicazioni generiche e non sempre ben comprensibili in assenza—come si è detto-- di un organigramma della società, laddove solo l'indicazione delle mansioni svolte dai dipendenti inseriti nell'elenco, qualora tali mansioni fossero state diverse ed infungibili rispetto a quelle dell'odierno appellato, avrebbe dimostrato la correttezza della scelta operata dalla società.
In altri termini gli indici meramente descrittivi (polo/servizio) e richiami a elenchi interni o archivi informatici, non corroborati da riscontri concreti, non consentono il controllo di correttezza e buona fede della scelta (artt. 1175 e 1375 c.c.).
L'onere probatorio includeva la verifica dell'effettiva adibizione agli impianti dell'ATEM dei soggetti comparabili, alla data di riferimento e al momento del recesso, non essendo sufficiente a tal uopo l'inclusione in elenchi sintetici o l'indicazione "di principio" del perimetro territoriale, occorrendo la specifica dimostrazione del nesso mansioni–impianti.
In presenza di contestazioni sulla comparazione, la società era tenuta a produrre una matrice nominativa dei lavoratori rimasti/usciti con: mansioni effettive, livelli, anzianità, sedi, reperibilità e abilitazioni, evidenziando l'eventuale infungibilità.
Deve, in definitiva, rilevarsi che, per i dipendenti riportati a titolo esemplificativo, la Società non ha allegato e provato nella memoria difensiva del giudizio di primo grado, com'era suo onere, la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni;
conseguentemente, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, da parte dell'originario ricorrente, non è stato allegato e provato dalla Società resistente che la stessa, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, avesse rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (carichi di famiglia e dell'anzianità, non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti) o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui il non CP_1 abbia effettuato un raffronto tra le sue mansioni e quelle che gli avrebbero garantito il permanere nel precedente posto di lavoro. Ebbene è agevole verificare che nel ricorso introduttivo del giudizio il aveva dedotto le CP_1 proprie mansioni come di carattere di elevato contenuto professionalizzante…. formativo del personale e…facendo parte del Team Analysis era addetto al controllo delle reti, la gestione dei flussi e la programmazione organizzativa delle sottoreti, (punto I pagg. 7 ed 8 del ricorso) così confacendosi assolutamente a quanto previsto dall'art.2 D.M 21.4.2011 ; aveva poi precisato che “al momento del licenziamento operava, in qualità di tecnico esperto, nell'Unità Organizzativa denominata Impianti - Polo Campania Molise ed in particolare presso la struttura di Mariglianella. Il territorio di competenza del Polo Campania Molise non comprende i comuni dell'ATEM Na1. A pag 5 e 6 aveva dedotto: “La sostituzione di quei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'allegato C (e si tratta di un ingente numero) è stata effettuata da Parte_4
ad ottobre2022 senza rispettare il criterio dettato dal DM 21.04.2011,
[...] ossia provvedere a inserire nell'elenco solo il personale addetto agli impianti di distribuzione oggetto di gara…………. inoltre, Controparte_11 nell'individuazione dei lavoratori addetti alla gestione della rete, oggetto di gara non ha rispettato i criteri funzionali ed oggettivi previsti ex D.M. 2l aprile 2011 in relazione alle figure professionali che soggiacciono al passaggio di società e che sarebbero dovuti essere assunti dall'azienda subentrante, essendo “escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
Vanno parimenti disattese le censure relative all'accertata violazione dell'obbligo di repêchage.
E' noto che l'elemento dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, pur non essendo normativamente espresso nella formulazione testuale dell'art. 3 L. n. 604/1966, trova la sua giustificazione nella consolidata giurisprudenza. Ciò sia sul piano dei valori e principi generali, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso, l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2°, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico-organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore ( cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24882 del 20/10/2017).
Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro e dall'altro l'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore licenziato ( repêchage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa (cfr. Cass. n. 27792/2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 5592/2016).
Si è ritenuto che, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo ( Cass. n. 23789/2019).
Inoltre tale prova deve riguardare l'intero complesso aziendale e non la sola unità produttiva cui era addetto il lavoratore .
Nel caso di specie deve rilevarsi che, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo, la società odierna appellante non ha allegato alcunchè in ordine alla verifica circa la impossibilità di collocare diversamente il dipendente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale quale residuata a seguito del passaggio di cantiere dell' , sia con riguardo alle mansioni proprie CP_3 del livello di inquadramento posseduto dal lavoratore che con riferimento a mansioni inferiori.
Nei motivi di gravame l'appellante si limita a sostenere che, in considerazione della natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, non sarebbe configurabile, nella fattispecie in esame, alcun obbligo di repêchage, non potendo l'impresa cedente privare il servizio ceduto dei lavoratori addetti allo stesso. Ritiene la Corte che, in virtù dell'autonomia dei due rapporti di lavoro, quello con l'impresa cedente e quello instaurato ex novo con l'impresa cessionaria, la tutela del recesso illegittimo sancita dall'art.3 l.n.604/1966 debba prescindere dalle esigenze dell'impresa subentrante.
Sempre in considerazione della suindicata autonomia dei rapporti di lavoro va condivisa la decisione del primo giudice di non integrare il contraddittorio nei confronti della società subentrante nella concessione non sussistendo alcun litisconsorzio necessario nei confronti di tali parti. Infine , va disattesa la doglianza relativa ad una asserita carenza di interesse ad impugnare il recesso da parte dell'appellato , per essere lo stesso pacificamente transitato alle dipendenze della società cessionaria dell'impianto di distribuzione del gas.
Innanzitutto non può escludersi un interesse dell'appellato a rimanere alle dipendenze dell'originario datore di lavoro, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto e di particolari condizioni contrattuali di cui poteva usufruire presso l'originario datore di lavoro.
Inoltre, come sopra già evidenziato (la Suprema Corte, in tema di passaggio di cantiere, ha più volte affermato “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. ( Cass. n. 22121/2016)”( cfr. Cass. n. 29922/2018).
La Corte ha infatti stigmatizzato, come del pari già evidenziato ,la distinzione che permane tra l'originario rapporto di lavoro e quello costituito ex novo con l'impresa subentrante, trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali, per cui la garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, che mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo.
Dunque non può fondatamente sostenersi che l'assunzione del alle CP_1 dipendenze dell'impresa subentrata nella concessione abbia fatto venir meno il suo interesse ad impugnare il licenziamento intimatogli dalla Parte_1
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione .
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione.
3) Ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli in data 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. ssa Rosa B. Cristofano Dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 579/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(Cod. Fisc. n. ), con sede legale in Torino, Parte_1 P.IV_1
Largo Regio Parco n. 11, Società soggetta a direzione e coordinamento della in persona della sua procuratrice , giusta Parte_1 Parte_2 procura per atto del Notaio di Torino, del 30 marzo Persona_1
2021, rep. n. 11504/7320, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati (Cod. Fisc. fax n. 06.3700000; pec: C.F._1
); Email_1
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] Fabbr. Asc. 4 int. 9, per quest'atto e suoi effetti elettivamente domiciliato in Pozzuoli al Corso della Repubblica n.39, presso lo studio legale degli Avvocati Massimo Alfonso Coppola (C.F. – P.IV ), Stefano Corti (C.F. C.F._3 P.IV_2 – P.IV , entrambi del foro di Napoli che, C.F._4 P.IV_3 congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in calce/rilasciata su foglio separato che si intende parte integrante del presente atto. Gli scriventi procuratori dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax n° 081.0121818 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: , Email_2
Email_3
appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2343/2024, resa inter partes dal Tribunale del Lavoro di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio R.G. n. 3229/2023, in data 3 dicembre 2024, pubblicata in data 1 febbraio 2025, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 24.3.2025 , la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, in epigrafe indicata che, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento proposta da con ricorso depositato in data Controparte_1
8.6.2023, aveva così provveduto:
“-A) - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente a reintegrarlo nel precedente od equivalente posto di lavoro, versando a suo favore un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento (30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore al massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercé l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
B) Condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in e 3688,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.” A fondamento del gravame parte appellante ha dedotto l'inapplicabilità della normativa sulla tutela dei licenziamenti al caso de quo, trattandosi di una risoluzione del rapporto di lavoro e non di un recesso;
ha sostenuto che il provvedimento di recesso del concessionario uscente non poteva qualificarsi come
“licenziamento” in senso tecnico, non comportando la perdita del posto di lavoro, considerato che l'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 stabilisce il principio del “passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante” dei lavoratori interessati, come era avvenuto per l'odierno appellato, che era stato assunto dalla CP_2 alle condizioni economiche e normative in essere.
[...]
Ha lamentato che il primo giudice, applicando i principi sanciti da Cass. n. 16856/2020 - secondo cui la disciplina di cui D.M. 21 aprile 2011 non esclude la tutela sancita dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966-, avesse statuito l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage e per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare. Tuttavia, così statuendo, la sentenza impugnata non aveva attribuito rilevanza alle esigenze sancite dal D.M. 21 aprile 2011 che, invece, dovevano costituire il punto di partenza per la valutazione della fattispecie. .Ha evidenziato, alla luce del Dlgs 23 maggio 2000 n. 164, la natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, sostenendo che le previsioni di cui al DM 21 aprile 2001- attuativo della suindicata normativa- erano finalizzate non solo alla salvaguardia dell'occupazione del personale, ma soprattutto alla tutela del suindicato servizio pubblico, tutela che poteva essere perseguita solo mantenendo inalterata l'organizzazione del lavoro. In tale ottica ha censurato la statuizione di illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage atteso che, in ipotesi di cessione di un impianto di distribuzione di gas naturale, la società cedente non poteva che mettere a disposizione della cessionaria i dipendenti in precedenza addetti all'impianto, e ciò proprio per mantenere inalterata l'organizzazione pregressa e per garantire la continuità e la sicurezza del servizio, esigenze individuate come primarie dalla Direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, sulla base della quale era stato emanato il D.M. de quo.
Ha ancora eccepito l'erroneità della sentenza impugnata che – pur, avendo correttamente riconosciuto come pacifica l'adibizione del , alla data del 31 CP_1 dicembre 2017, al Polo Campania –aveva tuttavia, erroneamente ritenuto il difetto di prova, ad opera della del “giustificato motivo oggettivo” Parte_1 sotteso al recesso, ovvero, dell' “appartenenza del lavoratore ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 D.M. 21.4.11” e, più in particolare, la specifica adibizione del ad “uno degli impianti oggetto di passaggio, ovvero CP_1 esclusivamente quelli dell' (siti nei comuni di Napoli, Portici, NO, CP_3
Torre del Greco, Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano)”. Ciò in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto, da un lato, eccessivamente generica la deduzione della contenuta nella memoria difensiva Parte_1 del giudizio di primo grado, ossia, che l'allora ricorrente 31.12.2017 (come richiesto ai sensi dell'art. 2 DM 2011) era addetto al Polo Campania e “conseguentemente all' >>; e , dall'altro, che “le prove CP_3 Pt_3 testimoniali raccolte non” avrebbero consentito di ritenere assolto dal parte della Società l'onere probatorio su di essa incombente in quanto, -sostanzialmente – ritenute inidonee per la “genericità e stante l'ampiezza territoriale degli impianti ricompresi nel Polo Campania”, a dimostrare che l'originario ricorrente alla data del 31.12.17 fosse specificamente impiegato su uno degli impianti di distribuzione del gas ricompresi nell' (ovvero siti in Napoli, Portici, NO, San CP_3
Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Torre Annunziata) ed oggetto di gara”.
Ha dedotto che l'errore della sentenza impugnata risiedeva nel fatto di aver omesso di considerare che trattavasi, questa, di circostanza del tutto irrilevante, atteso che il Polo Campania costituiva il che operava Controparte_4 sull'impianto di distribuzione oggetto della concessione e che tutti i lavoratori addetti al Polo Campania operavano indistintamente su tutti gli impianti ed Atem del Polo;
che , pertanto la scelta del attraverso la comparazione della CP_1 posizione di quest'ultimo con quella di tutti coloro che si trovavano nella medesima posizione lavorativa, costituiva circostanza già di per sé sufficiente a dimostrare la correttezza del comportamento di essa società, potendosi operare la comparazione solo tra i dipendenti che operavano nello stesso ambito del ricorrente, che alla data del 31 dicembre 2017, operava, in qualità di Tecnico Expert Impianti, nell'ambito delle suindicate funzioni del Controparte_5
e conseguentemente nel Polo Territoriale di riferimento per quel che attiene all'attività di distribuzione del gas svolta sul territorio dell' di Napoli; che , CP_3 dunque il comportamento posto in essere dalla era stato, Parte_1 improntato ai criteri della correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ., in quanto giustificato e ciò anche alla luce dei criteri stabiliti dalla L.n 604/1966.
Ha inoltre lamentato che il primo giudice aveva totalmente omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrante , atteso che quest'ultima non aveva opposto alcuna contestazione , anzi aveva assunto il che CP_1 aveva accettato l'offerta di lavoro , sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro( e presso cui tuttora prestava attività lavorativa) ; che , dunque, la società concessionaria del servizio (2I Rete Gas S.p.A) era litisconsorte necessario nel presente giudizio, considerato che i rapporti di lavoro del con essa CP_1 appellante e con la società concessionaria del servizio erano alternativi e non sovrapponibili, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la necessità di risoluzione del contratto di lavoro instaurato con la
[...]
, con tutte le conseguenze economiche e normative .Aggiungeva CP_2 inoltre, in considerazione delle esigenze di funzionalità, efficienza, sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas oggetto della concessione, che, in caso di accoglimento della domanda del , al suo posto doveva essere CP_1 individuato un altro lavoratore da inserire nell'operazione di passaggio del servizio;
di qui l'ulteriore necessità di integrare il contraddittorio. Ha infine sostenuto che l'intervenuta stipula di un contratto di lavoro con la 2I Rete Gas S.p.A., tuttora vigente ed operante, privava l'odierno appellato di una posizione di interesse ad agire nel presente giudizio, trattandosi di rapporto di lavoro alternativo, incompatibile e non sovrapponibile a quello con essa società cedente, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.100 c.p.c. Parte appellante ha, quindi , concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta da nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio, con vittoria di spese. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito in giudizio CP_1
che , sulla base di varie argomentazioni, ha contestato la fondatezza del
[...] gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre . Questa Corte in diversa composizione(cfr le sentenze nn 3813/24, 148/25, 1239/25 , 3362/25), si è già pronunciata in controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame per la coincidenza dei motivi di gravame proposti dalla società impugnante, le cui argomentazioni sono pienamente condivise anche da questo collegio è che qui si richiamano ex art 118 disp att c pc,.
La fattispecie per cui è causa è disciplinata dal D.Lgs. n. 164/2000, recante attuazione della Direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, e dal DM 21 aprile 2011.
La complessa normativa elaborata dal legislatore ha carattere speciale contenendo al suo interno norme ad hoc riguardanti gli obblighi del nuovo concessionario aggiudicatario rispetto ai dipendenti del gestore uscente.
In particolare l'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che, "al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e rtigianato e il Ministro del CP_6 lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi elle trasformazioni del settore del gas".
La fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione di impianti di distribuzione di gas naturale risulta espressamente disciplinata dal D.M. 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 28, comma 6 recante norme comuni per il mercato interno del gas”, decreto emesso in attuazione dell' art. 28, comma 6 del Dlgs n.164 del 2000(recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale).
L'art.2 del D.M. 21 aprile 2011 titolato “ Tutela dell'occupazione del personale “ prevede che:”
1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)”.
La suddetta disposizione contenuta nel Decreto Ministeriale, gerarchicamente subordinato alle norme primarie, affermando che il subentro nelle concessioni si atteggi come un “cambio appalto” ed imponendo all'impresa subentrante l'obbligo di assunzione, a parità di condizioni economiche e normative, del personale del gestore uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, consente sia di governare gli effetti sociali connessi a detto passaggio sia di garantire una migliore sicurezza e qualità del servizio in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuità del servizio.
Se non vi è dubbio, tuttavia, in ordine alla natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione di gas naturale, ciò non esclude la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ai sensi dell'art.3 l.n.604/1966.
Con la citata disposizione, invero, il legislatore ha voluto prevedere, nei casi di subentro nella concessione, un sistema di salvaguardia dei livelli occupazionali, disponendo ex lege il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante dei lavoratori coinvolti, con obbligo di mantenimento delle precedenti condizioni economiche, analogamente a quanto stabilito da alcuni CCNL in materia di cambio appalto.
Emerge evidente il parallelismo esistente tra questa situazione e quanto avviene in caso di subentro negli appalti di servizio ove i dipendenti vengono licenziati dalla società uscente passando direttamente e, in alcuni casi, alle medesime condizioni economiche e normative, presso il nuovo appaltatore.
È, invero, principio riconosciuto che anche in questi casi non vengono meno i principi generali regolanti il licenziamento individuale o collettivo.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'esistenza di una clausola di salvaguardia occupazionale non può considerarsi sostitutiva od ostativa rispetto alle regole generali sui licenziamenti collettivi o individuali posto che “non esiste alcuna disposizione che esoneri il datore di lavoro dal provare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, attinente a ragioni di attività produttive o di organizzazione del lavoro, e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa ogni volta che un accordo intervenuto a livello nazionale fra le imprese del settore o a livello locale fra gestore uscente e gestore subentrante assicuri ai lavoratori la continuità dell'occupazione” (Cass. 2550/90). Osserva invero la Corte che “Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.” (Cass. 12613/07, 4166/06, 12136/05, 2881/92).
Ne consegue pertanto che anche nel caso di specie la salvaguardia prevista dal DM citato, emesso in applicazione del D. Lgs 164/200, non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme in materia di licenziamento.
Il decreto ministeriale - che all'art.1 ha fornito una chiara definizione di quale sia il “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale” e di cosa debba intendersi per “ Funzioni centrali”- ha, invero, previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Dunque la suindicata normativa ha previsto un'ipotesi licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui l'esigenza d'impresa da cui scaturisce la risoluzione del rapporto di lavoro è stata espressamente configurata e consiste nella cessione dell'attività di distribuzione del gas.
Deve, pertanto , rimarcarsi che la tutela dell'occupazione del personale prevista dall'art 2 del DM 2011 non escluda, ma si aggiunga a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica dell'originario rapporto di lavoro.
A tal proposito vanno ribadite le argomentazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione, laddove ha richiamato il principio espresso nella giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, (Cass. n. 16857/2020, già citata dal primo Giudice) sul presupposto che la legge n.164 del 2000 “non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale di tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso”.
La Corte, dopo aver esaminato la disciplina sancita dall'art.2 del DM 2011, ha affermato : “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante , di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro, sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”. Dunque i due piani di tutela, e cioè quello previsto dall'art.2 DM 2011 e quello delineato dall'art.3 l.n.604/1966 non sono alternativi, ma cumulativi.
Così chiarito lo spazio normativo ed interpretativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, in relazione ai motivi impugnazione strettamente attinenti alle modalità di risoluzione del rapporto, motivi che possono essere esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione delle questioni devolute all'esame della Corte, va rimarcato che la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa, non può che essere qualificata come licenziamento essendo tale ogni recesso determinato dalla volontà unilaterale dell'azienda sulla base di sue valutazioni e scelte, detto licenziamento non può che inquadrarsi nell'ambito dei recessi per giustificato motivo oggettivo in quanto indubbiamente intimato per ragioni inerenti “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Venendo, quindi, al merito il licenziamento oggetto di giudizio è stato irrogato a in data 28/10/2022 con una missiva del seguente tenore: “Risoluzione CP_1 del rapporto di lavoro ex D.M. 21.aprile 2011 – “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23 maggio 2020, n 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”. Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011 , in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem Na 1 ( Comuni di Napoli , Portici, NO, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco) - che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. - Le confermiamo che il Suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022, con contestuale Sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante, con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti, i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022. .... Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di si intende, conseguentemente, risolto ex lege a far data dal 30 Parte_1 novembre 2022, ultimo giorno di lavoro”.
Dunque si tratta di un licenziamento giustificato da un motivo oggettivo consistente nella cessione, da parte della alla società 2I Rete Parte_1
Gas S.p.a. dell'impianto di distribuzione di gas naturale dell' CP_3 CP_3 comprendente i comuni di Napoli , Portici, NO, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.
E' appena il caso di ricordare che l'art. 1 DM 2011 , rubricato, Definizioni, così recita: “1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale è il personale, direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purchè al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilità, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualità del servizio specifica dell'impianto. È escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali. 2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.” Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili. Nel caso di specie , quanto all' appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall' art. 2 D.M., e segnatamente allo svolgimento di parte del ricorrente delle funzioni cui all'art. 2 del Dm sugli impianti di distribuzione oggetto di cessione, pacificamente costituiti da quelli ricompresi dall' , si osserva che la esistente, onerata della CP_3 CP_7 relativa prova, si è limitata a sostenere nel presente giudizio che il ricorrente alla data del 31.12.2017 (come richiesto ai sensi dell'art 2 DM 2011), era addetto al Polo Campania e “conseguentemente all'ATEM NA 1”. Sul punto con iter logico ineccepibile il giudice di prime cure ha ritenuto che
“Trattasi di una deduzione generica, in quanto sebbene sia pacifico che alla data del 31.12.17 il ricorrente fosse addetto al Polo Campania, è tuttavia contestato dall'istante che egli sia stato mai stato specificamente addetto ad uno degli impianti ricompresi nell' (cfr pg. 4 del ricorso). CP_3
Infatti, se da un lato non v'è dubbio che il Polo Campania ricomprendesse gli impianti dell' (Comune Portici, NO , san Giorgio a CP_3 CP_8
Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco), è altrettanto pacifico (dacchè non contestato dalla parte resistente) che il Polo Campania ricomprendesse anche ulteriori impianti, confluiti in altri (diversi da ). Pertanto, la CP_3 CP_3 generica deduzione di parte resistente che il ricorrente fosse impiegato nel Polo Campania non è sufficiente a ritenere automaticamente provato che lo stesso fosse specificamente impiegato su uno degli impianti oggetto di passaggio, ovvero esclusivamente quelli dell' (siti nei comuni di Napoli, Portici, NO, CP_3
Torre del Greco, Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano). Né le prove testimoniali raccolte—come osservato dal Tribunale con argomentazione immune da censure-- consentono di ritenere assolto da parte della società resistente l'onere probatorio su di essa incombente. Infatti mentre la deposizione resa dal teste, , risulta dotata di Testimone_1 scarsa rilevanza probatoria, in quanto il teste non è stato in grado di riferire quale fosse l'attività svolta dal alla data del 31.12.2017 , né di indicare da quale CP_1
Polo proveniva e quali funzioni in concreto svolgeva il ricorrente a tale data, la deposizione resa dall'altro teste escusso , pur giudicata attendibile, Tes_2 si rivela del tutto inidonea a sostenere l'assunto datoriale.
Infatti il predetto teste , dipendente della società resistente dal 01.07.2022, con mansioni di Responsabile delle risorse umane dell'area Sud, ha rammentato che alla data del 31.12.2017 il ricorrente svolgeva le mansioni di tecnico expert impianti e quindi si occupava, secondo le previsioni della mansione, della protezione catodica, del telecontrollo, della manutenzione e mantenimento degli impianti. Ha aggiunto che nel 2017 esisteva il polo Campania e il ricorrente operava all'interno di questo polo che ricomprendeva tutti i comuni della Campania, comprensivi di Napoli e di quelli della provincia. Ha poi dichiarato che : “l' ha successivamente acquisito altre società e si è reso necessario, nel Pt_1
2019, suddividere il polo Campania in 2 poli: Polo Napoli, che ricomprendeva i comuni di Napoli e della provincia, e il Polo che ricomprendeva Controparte_9 la Campania e il Molise. Prima del 2019, il ricorrente era addetto al Polo Campania. Ricordo che dopo la suddivisione il ricorrente è passato ad un'altra unità che si occupava dell'estensione della rete gas ed era ricompresa nel Polo Campania- Molise… Alla data del 31.12.2017 il ricorrente era addetto all'unità organizzativa impianti del Polo Campania. Il Polo Campania, come ho già detto, ricomprendeva tutti i territori della regione Campania, ivi compreso quello di Napoli”. Tale deposizione giustamente è stata ritenuta inidonea per la sua genericità e considerata l'ampiezza territoriale degli impianti ricompresi nel Polo Campania, a dimostrare che il ricorrente alla data del 31.12.17 fosse specificamente impiegato su uno degli impianti di distribuzione del gas ricompresi nell' CP_3
1(ovvero siti in Napoli, Portici, NO, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco
[...]
e Torre Annunziata) ed oggetto di gara. Tanto è sufficiente a ritenere illegittimo il recesso impugnato per difetto di prova, incombente sulla parte datoriale, del giustificato motivo oggettivo ad esso sotteso, posto che il datore di lavoro non ha assolutamente adempiuto all'onere di provare l'esatta adibizione del ricorrente ad uno degli impianti oggetto di passaggio;
alcuna prova della allocazione del ricorrente diversa da quella dedotta in ricorso, è stata mai fornita dal datore di lavoro a fronte della precisa deduzione svolta in ricorso dal lavoratore (pag.4 — punto 1) secondo cui “il ricorrente al momento del licenziamento operava, in qualità di tecnico esperto, nell'Unità Organizzativa denominata Impianti - Polo Campania Molise ed in particolare presso la struttura di Mariglianella. Il territorio di competenza del Polo Campania Molise non comprende i comuni dell'ATEM Na1...” Non si può certamente ritenere assolto un onere probatorio così importante quale quello necessario a dimostrare un presupposto indefettibile per il passaggio ad altro datore di lavoro, con deduzioni generiche ovvero con la semplice affermazione “addetto al Polo Campania e conseguentemente all'ATEM Na l”; di contro va evidenziato che non risulta depositato nessun organigramma né alcun dato documentale che attesti la realtà di questa organizzazione.
Vanno ora anche esaminate le doglianze relative alla statuizione contenuta in sentenza di illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare e per violazione dell'obbligo di repêchage .
Come si è già detto la Suprema Corte ha ritenuto che nella fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per cessione di impianti di distribuzione di gas naturale di cui all'art.2 DM 21 aprile 2011 ,il datore di lavoro cedente sia ugualmente onerato della prova della legittimità del licenziamento, ai sensi dell'art.3 l.n.604/1966.
La peculiarità di tale risoluzione consiste solo nell'essere già stata configurata l'esigenza d'impresa che giustifica il licenziamento, e cioè la cessione dell'impianto di distribuzione di gas, laddove incombe comunque sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso causale tra l'esigenza d'impresa e la scelta del lavoratore da licenziare e, nel caso di riduzione di personale omogeneo e fungibile , l'osservanza dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei licenziabili .
La Suprema Corte ha, infatti, affermato: “ nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della legge n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del 2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n. 14663 del 2001)”( Cass. n. 16856/2020).
Nel caso di specie, il alla data del licenziamento era addetto nel Polo CP_1
Campania Molise con la mansione di “ Tecnico Expert Impianti” e non gestiva impianti dell'ATEM NA1. Il si è detto - è entità Controparte_10 distinta dalla sezione ATEM 1 di Napoli, oggetto della gara di appalto.
Proprio la circostanza che il non fosse più materialmente addetto al CP_1 funzionamento dello specifico impianto oggetto di cessione rendeva più complessa la sua identificazione tra i soggetti licenziabili e maggiormente rigoroso l'onere probatorio incombente sulla società, che avrebbe dovuto indicare- a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo- i criteri seguiti per scegliere i soggetti inseriti nell'elenco dei licenziabili.
Invero l'individuazione di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Na CP_3
1 ceduto, implicava una scelta che non poteva essere discrezionale, ma doveva fondarsi su criteri generali, che dovevano essere esplicitati per essere controllabili.
In particolare la società avrebbe dovuto specificare, per ciascun dipendente inserito in elenco, le mansioni svolte al fine di dimostrarne l'infungibilità e la non omogeneità con quelle svolte dal alla data del licenziamento. Invece la CP_1 società si è limitata ad indicare il polo o servizio di appartenenza di tali dipendenti ed a dedurre che gli stessi erano stati, tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del
,senza specificare le ragioni di tale valutazione. CP_1
Non può fondatamente sostenersi che l'appartenenza ad un polo o servizio diversi da quelli del costituisse circostanza sufficiente a dimostrare la CP_1 correttezza dell'operato della società. Si tratta, infatti, di indicazioni generiche e non sempre ben comprensibili in assenza—come si è detto-- di un organigramma della società, laddove solo l'indicazione delle mansioni svolte dai dipendenti inseriti nell'elenco, qualora tali mansioni fossero state diverse ed infungibili rispetto a quelle dell'odierno appellato, avrebbe dimostrato la correttezza della scelta operata dalla società.
In altri termini gli indici meramente descrittivi (polo/servizio) e richiami a elenchi interni o archivi informatici, non corroborati da riscontri concreti, non consentono il controllo di correttezza e buona fede della scelta (artt. 1175 e 1375 c.c.).
L'onere probatorio includeva la verifica dell'effettiva adibizione agli impianti dell'ATEM dei soggetti comparabili, alla data di riferimento e al momento del recesso, non essendo sufficiente a tal uopo l'inclusione in elenchi sintetici o l'indicazione "di principio" del perimetro territoriale, occorrendo la specifica dimostrazione del nesso mansioni–impianti.
In presenza di contestazioni sulla comparazione, la società era tenuta a produrre una matrice nominativa dei lavoratori rimasti/usciti con: mansioni effettive, livelli, anzianità, sedi, reperibilità e abilitazioni, evidenziando l'eventuale infungibilità.
Deve, in definitiva, rilevarsi che, per i dipendenti riportati a titolo esemplificativo, la Società non ha allegato e provato nella memoria difensiva del giudizio di primo grado, com'era suo onere, la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni;
conseguentemente, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, da parte dell'originario ricorrente, non è stato allegato e provato dalla Società resistente che la stessa, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, avesse rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (carichi di famiglia e dell'anzianità, non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti) o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui il non CP_1 abbia effettuato un raffronto tra le sue mansioni e quelle che gli avrebbero garantito il permanere nel precedente posto di lavoro. Ebbene è agevole verificare che nel ricorso introduttivo del giudizio il aveva dedotto le CP_1 proprie mansioni come di carattere di elevato contenuto professionalizzante…. formativo del personale e…facendo parte del Team Analysis era addetto al controllo delle reti, la gestione dei flussi e la programmazione organizzativa delle sottoreti, (punto I pagg. 7 ed 8 del ricorso) così confacendosi assolutamente a quanto previsto dall'art.2 D.M 21.4.2011 ; aveva poi precisato che “al momento del licenziamento operava, in qualità di tecnico esperto, nell'Unità Organizzativa denominata Impianti - Polo Campania Molise ed in particolare presso la struttura di Mariglianella. Il territorio di competenza del Polo Campania Molise non comprende i comuni dell'ATEM Na1. A pag 5 e 6 aveva dedotto: “La sostituzione di quei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'allegato C (e si tratta di un ingente numero) è stata effettuata da Parte_4
ad ottobre2022 senza rispettare il criterio dettato dal DM 21.04.2011,
[...] ossia provvedere a inserire nell'elenco solo il personale addetto agli impianti di distribuzione oggetto di gara…………. inoltre, Controparte_11 nell'individuazione dei lavoratori addetti alla gestione della rete, oggetto di gara non ha rispettato i criteri funzionali ed oggettivi previsti ex D.M. 2l aprile 2011 in relazione alle figure professionali che soggiacciono al passaggio di società e che sarebbero dovuti essere assunti dall'azienda subentrante, essendo “escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
Vanno parimenti disattese le censure relative all'accertata violazione dell'obbligo di repêchage.
E' noto che l'elemento dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, pur non essendo normativamente espresso nella formulazione testuale dell'art. 3 L. n. 604/1966, trova la sua giustificazione nella consolidata giurisprudenza. Ciò sia sul piano dei valori e principi generali, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso, l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2°, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico-organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore ( cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24882 del 20/10/2017).
Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro e dall'altro l'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore licenziato ( repêchage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa (cfr. Cass. n. 27792/2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 5592/2016).
Si è ritenuto che, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo ( Cass. n. 23789/2019).
Inoltre tale prova deve riguardare l'intero complesso aziendale e non la sola unità produttiva cui era addetto il lavoratore .
Nel caso di specie deve rilevarsi che, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo, la società odierna appellante non ha allegato alcunchè in ordine alla verifica circa la impossibilità di collocare diversamente il dipendente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale quale residuata a seguito del passaggio di cantiere dell' , sia con riguardo alle mansioni proprie CP_3 del livello di inquadramento posseduto dal lavoratore che con riferimento a mansioni inferiori.
Nei motivi di gravame l'appellante si limita a sostenere che, in considerazione della natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, non sarebbe configurabile, nella fattispecie in esame, alcun obbligo di repêchage, non potendo l'impresa cedente privare il servizio ceduto dei lavoratori addetti allo stesso. Ritiene la Corte che, in virtù dell'autonomia dei due rapporti di lavoro, quello con l'impresa cedente e quello instaurato ex novo con l'impresa cessionaria, la tutela del recesso illegittimo sancita dall'art.3 l.n.604/1966 debba prescindere dalle esigenze dell'impresa subentrante.
Sempre in considerazione della suindicata autonomia dei rapporti di lavoro va condivisa la decisione del primo giudice di non integrare il contraddittorio nei confronti della società subentrante nella concessione non sussistendo alcun litisconsorzio necessario nei confronti di tali parti. Infine , va disattesa la doglianza relativa ad una asserita carenza di interesse ad impugnare il recesso da parte dell'appellato , per essere lo stesso pacificamente transitato alle dipendenze della società cessionaria dell'impianto di distribuzione del gas.
Innanzitutto non può escludersi un interesse dell'appellato a rimanere alle dipendenze dell'originario datore di lavoro, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto e di particolari condizioni contrattuali di cui poteva usufruire presso l'originario datore di lavoro.
Inoltre, come sopra già evidenziato (la Suprema Corte, in tema di passaggio di cantiere, ha più volte affermato “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. ( Cass. n. 22121/2016)”( cfr. Cass. n. 29922/2018).
La Corte ha infatti stigmatizzato, come del pari già evidenziato ,la distinzione che permane tra l'originario rapporto di lavoro e quello costituito ex novo con l'impresa subentrante, trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali, per cui la garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, che mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo.
Dunque non può fondatamente sostenersi che l'assunzione del alle CP_1 dipendenze dell'impresa subentrata nella concessione abbia fatto venir meno il suo interesse ad impugnare il licenziamento intimatogli dalla Parte_1
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione .
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione.
3) Ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli in data 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. ssa Rosa B. Cristofano Dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.