CASS
Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2024, n. 8033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8033 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25306/2019 R.G. proposto da TO NAe SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. RI RI e Daniel Del Monte, con domicilio eletto in Roma, Lungo Tevere di Pietra Papa n. 21, presso lo studio dell’avv. Del Monte;
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8033 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 25/03/2024 2 di 6 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 209/15/2019, depositata il 23 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2023 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi gli Avv. Daniel Del Monte, anche in sostituzione dell'Avv. RI RI, e RB DO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da TO NA SR avverso la sentenza n. 16315/17/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare: -che il denunciato vizio di notifica dell'atto impositivo impugnato doveva considerarsi nuova eccezione e come tale inammissibile ex art. 57, d.lgs 546/1992; -che non vi era decadenza dell'agenzia fiscale ex art. 43, dPR 600/1973, poiché l'atto impugnato era stato consegnato per la notifica il 23 dicembre 2013 e quindi entro il termine decadenziale previsto dalla disposizione legislativa evocata, non avendo a tal fine rilievo la successiva consegna alla destinataria il 3 gennaio 2014; -che le pretese fiscali erano meritalmente fondate sia in relazione alle perdite su crediti sia in relazione alle spese per personale dipendente, trattandosi di componenti negative prive di certezza e determinabilità; -che sussisteva altresì il presupposto territoriale dell'IRAP pretesa dall'agenzia fiscale. 3 di 6 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il PG ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha affermato l'inammissibilità, per "novità", della sua eccezione di invalidità dell'avviso di accertamento impugnato a causa della irritualità della sua notificazione. La censura è infondata. Dalla stessa formulazione del mezzo emerge con chiarezza che il motivo del ricorso introduttivo della lite non era mirato sul procedimento notificatorio de quo, bensì sul termine finale del suo perfezionamento, da ciò derivandosi la, diversa, eccezione di tardività dello stesso in relazione al termine decadenziale quadriennale di cui all'art. 43, dPR 600/1973. Correttamente pertanto il giudice tributario di appello ha inferito la "novità" delle questioni in relazione alle modalità notificatorie che sono state proposte solamente con il gravame. L'infondatezza della prima censura implica l'inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo, tutti concernenti appunto la ritualità della notificazione dell'atto impositivo impugnato, secondo il consolidato principio di diritto che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla 4 di 6 cassazione della decisione stessa» (Cass., n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 – 01; conforme, da ultimo, Cass., n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 - 01). Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, dPR 917/1986 e di vizio motivazionale, poiché la CTR ha sancito la fondatezza della ripresa relativa alle perdite su crediti. Con il sesto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 109, dPR 917/1986 e di vizio motivazionale, poiché la CTR ha validato la ripresa relativa alle spese per personale dipendente. Con il settimo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, d.lgs. 446/1997 e vizio motivazionale in ordine alla statuizione della CTR sull'applicabilità dell'IRAP. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per l'identità della tecnica redazionale, sono inammissibili. Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso 5 di 6 che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017); -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01). I mezzi in esame sono articolati in chiaro contrasto con il perimetro del giudizio di legittimità quale delineato dai citati consolidati arresti giurisprudenziali, mirando ad una "revisione" degli accertamenti di fatto del giudice tributario di appello, la cui motivazione su tali punti decisionali risulta comunque superare ampiamente la soglia del c.d. "minimo costituzionale" (v. SU 8053/2014). 6 di 6 Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata in punto compensazione spese del grado di appello. La censura è assorbita dalle considerazioni che precedono. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma 6 dicembre 2023 Il presidente Il consigliere est.
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8033 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 25/03/2024 2 di 6 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 209/15/2019, depositata il 23 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2023 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi gli Avv. Daniel Del Monte, anche in sostituzione dell'Avv. RI RI, e RB DO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da TO NA SR avverso la sentenza n. 16315/17/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare: -che il denunciato vizio di notifica dell'atto impositivo impugnato doveva considerarsi nuova eccezione e come tale inammissibile ex art. 57, d.lgs 546/1992; -che non vi era decadenza dell'agenzia fiscale ex art. 43, dPR 600/1973, poiché l'atto impugnato era stato consegnato per la notifica il 23 dicembre 2013 e quindi entro il termine decadenziale previsto dalla disposizione legislativa evocata, non avendo a tal fine rilievo la successiva consegna alla destinataria il 3 gennaio 2014; -che le pretese fiscali erano meritalmente fondate sia in relazione alle perdite su crediti sia in relazione alle spese per personale dipendente, trattandosi di componenti negative prive di certezza e determinabilità; -che sussisteva altresì il presupposto territoriale dell'IRAP pretesa dall'agenzia fiscale. 3 di 6 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il PG ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha affermato l'inammissibilità, per "novità", della sua eccezione di invalidità dell'avviso di accertamento impugnato a causa della irritualità della sua notificazione. La censura è infondata. Dalla stessa formulazione del mezzo emerge con chiarezza che il motivo del ricorso introduttivo della lite non era mirato sul procedimento notificatorio de quo, bensì sul termine finale del suo perfezionamento, da ciò derivandosi la, diversa, eccezione di tardività dello stesso in relazione al termine decadenziale quadriennale di cui all'art. 43, dPR 600/1973. Correttamente pertanto il giudice tributario di appello ha inferito la "novità" delle questioni in relazione alle modalità notificatorie che sono state proposte solamente con il gravame. L'infondatezza della prima censura implica l'inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo, tutti concernenti appunto la ritualità della notificazione dell'atto impositivo impugnato, secondo il consolidato principio di diritto che «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla 4 di 6 cassazione della decisione stessa» (Cass., n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 – 01; conforme, da ultimo, Cass., n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 - 01). Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, dPR 917/1986 e di vizio motivazionale, poiché la CTR ha sancito la fondatezza della ripresa relativa alle perdite su crediti. Con il sesto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 109, dPR 917/1986 e di vizio motivazionale, poiché la CTR ha validato la ripresa relativa alle spese per personale dipendente. Con il settimo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, d.lgs. 446/1997 e vizio motivazionale in ordine alla statuizione della CTR sull'applicabilità dell'IRAP. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per l'identità della tecnica redazionale, sono inammissibili. Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso 5 di 6 che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017); -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01). I mezzi in esame sono articolati in chiaro contrasto con il perimetro del giudizio di legittimità quale delineato dai citati consolidati arresti giurisprudenziali, mirando ad una "revisione" degli accertamenti di fatto del giudice tributario di appello, la cui motivazione su tali punti decisionali risulta comunque superare ampiamente la soglia del c.d. "minimo costituzionale" (v. SU 8053/2014). 6 di 6 Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata in punto compensazione spese del grado di appello. La censura è assorbita dalle considerazioni che precedono. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma 6 dicembre 2023 Il presidente Il consigliere est.