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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1604 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 1604 tra
N.Q. GENITORE Pt_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9:35 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. MAIELI Parte_4
ANGELA ,
Per l'avv. GUERRA GRAZIA , oggi sostituito dall'avv. CRISTINA DE LUCA CP_1
L'avv. MAIELI insiste nell'accoglimento della domanda alla luce delle conclusioni della CTU.
L'avv. DE LUCA si riporta alla memoria di costituzione discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1604 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1604 /2024 tra
( ) nato a [...] il [...], N.Q. di Parte_4 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_3
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale C.F._2
Santa Panagia n. 136, presso lo studio degli avv. ti MAIELI Angela e TABACCO Maria, dalle quali sia unitamente che disgiuntamente è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso L'Ufficio legale della Direzione prov.le , rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. GUERRA Grazia, giusta procura generale del 22.03.2024 (rep. n. 37875) per Notar di Roma;
Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P. - accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza ai sensi della Legge n. 289/1990.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 15.03.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 12.04.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità mensile di frequenza, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 29.12.2023, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità mensile di frequenza e ha accertato che: “La minore è risultata essere Parte_3 affetta da: “disturbo specifico dell'apprendimento di grado moderato”. Per tali infermità permanenti ed ingravescenti, ritengo che la minore sia da considerare non Parte_3 invalida…. ha una vita normale, non ha alcuna patologia – perché tale disturbo non è Parte_3
una patologia – ha solo difficoltà a scuola ed in generale in tutte quelle occasioni in cui occorre leggere, fare di calcolo, tenere a mente un concetto. Ma tale condizione fortunatamente non le impedisce di svolgere una vita secondo quelle che sono le caratteristiche funzionali normali della sua età”.
Il CTU, pertanto, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di frequenza a Parte_3
A fronte delle superiori conclusioni, quale genitore esercente la Parte_4
responsabilità genitoriale sulla minore depositava tempestivamente atto di Parte_3
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie di incorrendo in un grave errore Parte_3
valutativo in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di accertamenti più Persona_3
specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuava una valutazione divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che
“Non si condividono le conclusioni a cui è pervenuto il CTU dott. in sede di Per_2
accertamento tecnico preventivo. Infatti, come si evince dalla documentazione sanitaria acquisita, la minore, già titolare di indennità di frequenza, alla visita di revisione del 22/03/2023 presso il
CML di Siracusa, non forniva elementi di giudizio indicativi di un significativo miglioramento CP_1
del suo stato neuropsichico, tale da giustificare la revoca dei benefici già acquisiti. Addirittura, la documentazione più recente (vedi relazione neuropsichiatrica infantile redatta in data 03/07/2023 presso il Policlinico di Catania) mette in risalto la persistenza di un disturbo dell'apprendimento di
3 grado “severo”. Alla luce di quanto argomentato, la minore va giudicata Parte_3
minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età, con diritto all'indennità mensile di frequenza, con decorrenza dalla visita di revisione presso il Centro Medico
Legale di Siracusa 22/03/2023). Tenuto conto delle patologie, delle terapie attualmente in CP_1 essere e dell'età del soggetto, si ritiene di applicare revisione dello stato invalidante a due anni dal presente accertamento medico-legale, ovverosia nel mese di settembre 2026”.
All'udienza dell'11.02.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro divergenti circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità mensile di frequenza.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di
ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di Parte_3
censure; pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la Parte_3 sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità mensile di frequenza con decorrenza dal
22.03.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei confronti dell' CP_1
resistente; le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_4
depositato il 12.04.2024 a seguito di ATP:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo a il Parte_3
requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 10.11.2024 dal dott. Per_3
con decorrenza dal 22.03.2023;
[...]
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.697,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura
4 del 15% dei compensi da distrarsi in favore degli avv.ti Maieli Angela e Tabacco Maria, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 1604 tra
N.Q. GENITORE Pt_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9:35 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. MAIELI Parte_4
ANGELA ,
Per l'avv. GUERRA GRAZIA , oggi sostituito dall'avv. CRISTINA DE LUCA CP_1
L'avv. MAIELI insiste nell'accoglimento della domanda alla luce delle conclusioni della CTU.
L'avv. DE LUCA si riporta alla memoria di costituzione discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1604 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1604 /2024 tra
( ) nato a [...] il [...], N.Q. di Parte_4 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_3
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale C.F._2
Santa Panagia n. 136, presso lo studio degli avv. ti MAIELI Angela e TABACCO Maria, dalle quali sia unitamente che disgiuntamente è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso L'Ufficio legale della Direzione prov.le , rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. GUERRA Grazia, giusta procura generale del 22.03.2024 (rep. n. 37875) per Notar di Roma;
Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P. - accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza ai sensi della Legge n. 289/1990.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 15.03.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 12.04.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità mensile di frequenza, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 29.12.2023, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità mensile di frequenza e ha accertato che: “La minore è risultata essere Parte_3 affetta da: “disturbo specifico dell'apprendimento di grado moderato”. Per tali infermità permanenti ed ingravescenti, ritengo che la minore sia da considerare non Parte_3 invalida…. ha una vita normale, non ha alcuna patologia – perché tale disturbo non è Parte_3
una patologia – ha solo difficoltà a scuola ed in generale in tutte quelle occasioni in cui occorre leggere, fare di calcolo, tenere a mente un concetto. Ma tale condizione fortunatamente non le impedisce di svolgere una vita secondo quelle che sono le caratteristiche funzionali normali della sua età”.
Il CTU, pertanto, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di frequenza a Parte_3
A fronte delle superiori conclusioni, quale genitore esercente la Parte_4
responsabilità genitoriale sulla minore depositava tempestivamente atto di Parte_3
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie di incorrendo in un grave errore Parte_3
valutativo in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di accertamenti più Persona_3
specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuava una valutazione divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che
“Non si condividono le conclusioni a cui è pervenuto il CTU dott. in sede di Per_2
accertamento tecnico preventivo. Infatti, come si evince dalla documentazione sanitaria acquisita, la minore, già titolare di indennità di frequenza, alla visita di revisione del 22/03/2023 presso il
CML di Siracusa, non forniva elementi di giudizio indicativi di un significativo miglioramento CP_1
del suo stato neuropsichico, tale da giustificare la revoca dei benefici già acquisiti. Addirittura, la documentazione più recente (vedi relazione neuropsichiatrica infantile redatta in data 03/07/2023 presso il Policlinico di Catania) mette in risalto la persistenza di un disturbo dell'apprendimento di
3 grado “severo”. Alla luce di quanto argomentato, la minore va giudicata Parte_3
minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età, con diritto all'indennità mensile di frequenza, con decorrenza dalla visita di revisione presso il Centro Medico
Legale di Siracusa 22/03/2023). Tenuto conto delle patologie, delle terapie attualmente in CP_1 essere e dell'età del soggetto, si ritiene di applicare revisione dello stato invalidante a due anni dal presente accertamento medico-legale, ovverosia nel mese di settembre 2026”.
All'udienza dell'11.02.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro divergenti circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità mensile di frequenza.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di
ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di Parte_3
censure; pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la Parte_3 sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità mensile di frequenza con decorrenza dal
22.03.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei confronti dell' CP_1
resistente; le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_4
depositato il 12.04.2024 a seguito di ATP:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo a il Parte_3
requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 10.11.2024 dal dott. Per_3
con decorrenza dal 22.03.2023;
[...]
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.697,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura
4 del 15% dei compensi da distrarsi in favore degli avv.ti Maieli Angela e Tabacco Maria, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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