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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
LL ALESSANDRO, Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 736/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO IPOT. n. 13376202500000487000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 13376202500000487000, notificata da ADER il 1.9.2025 e relativa a cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e di differente natura, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia.
Dopo aver premesso che questa Corte con sentenza n. 200/2023, resa nel procedimento iscritto al n. R.G.
790/2022, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle medesime cartelle relative alle tasse automobilistiche e TARI oggetto della comunicazione preventiva opposta, esponeva che il giudizio di appello proposto si era con sentenza n. 2251/2025 i cui termini per la proposizione del ricorso in cassazione non erano ancora spirati.
Deduceva che anche per i medesimi titoli posti alla base dell'atto opposto era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 13320249005452901000 per la quale era pendente giudizio innanzi a questa Corte e lamentava la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta per: 1) carenza dell'elemento essenziale consistente nella mancata indicazione dell'immobile interessato dall'iscrizione di ipoteca;
2) decadenza dal potere di riscossione per omessa notifica degli atti presupposti;
3) difetto di motivazione.
Con memoria depositata il 12.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate RI eccependo il parziale difetto di giurisdizione della adita Corte e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria illustrativa depositata il 12.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di giurisdizione della adita Corte in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa alle cartelle di pagamento nn.13320110015132323001,
13320130006267866000, 13320130015100745000, 13320170005572015000, 13320180008969528000,
13320180009792877000, 13320190007247892000 (ruolo 2019/1126), 13320190012025567000,
13320200008434336000, 13320200009870475000, 13320210002495861000, 13320210008378822000,
13320240001705714000, nonché agli avvisi di addebito INPS nn. 43320180000139064000, 43320180001106264000, 43320190000002577000, 43320190000320906000, 43320190001003846000,
43320190001086233000, 43320210000252431000, 43320220000135554000 atteso che tali atti – come correttamente eccepito da ADER – hanno ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, sanzioni amministrative ex lege n. 231/2007 e contributi previdenziali e, dunque, carichi non aventi natura tributaria e, come tali, esulanti dalla giurisdizione tributaria per essere attratti a quella ordinaria.
Tanto precisato, per la parte dell'opposizione relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi locali e tasse automobilistiche il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Costituendosi in giudizio ADER dedotto e documentato (cfr. estratti di ruolo in fasc. resistente) di aver posto in sospensione le cartelle di pagamento nn. 13320110011399278000, 13320110015366641000,
13320120011153118000, 13320130005208878000, 13320140002496602000, 13320140003154975000,
13320140007706521000, 13320150001842244000, 13320150003661509000, 13320150012454150000,
13320160000748867000, 13320160002095347000, 13320180001770924000 prendendo atto dell'intervenuto annullamento giudiziale in forza delle pronunce richiamate dal ricorrente.
Deve, conseguentemente, dichiararsi in parte qua – ossia nella parte relativa alle cartelle di pagamento ora menzionate - l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta siccome eseguita in forza di titoli caducati giudizialmente.
Per i rimanenti atti presupposti – in particolare per la cartella n. 13320190000265317000 e per gli avvisi di accertamento TD5020100302/2018 e TD5010100303/2018 – si osserva che, come documentato da ADER, questa Corte con sentenza n. 200/03/2023 ha rigettato il ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento n. 1332022901136927000 e che la pronuncia è stata confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con sentenza n. 2251/02/2025.
Ciò detto, premesso che ADER ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nn.
13320190007247892000 (ruolo 2019/8), 13320190010386646000, 13320200003091280000, 13320210008378721000,
13320220003138453000, 13320220009550100000, 13320220010333724000, 13320230005412787000,
13320230007403803000, 13320230007403904000, 13320230008712267001, 13320230009054448000,
13320230009600825000, 13320240004083274000, 13320240009334643001 (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente, non oggetto di contestazione alcuna) si osserva che la doglianza sulla intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo è inammissibile in questa sede siccome tardiva avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento.
Non coglie, poi, nel segno la censura che fa leva sul ritenuto difetto di motivazione, contenendo, invero,
l'atto impugnato il riferimento alle cartelle di pagamento, alla natura dei tributi, agli enti creditori, agli importi pretesi, in tal modo essendo adeguatamente illustrati i presupposti della ragioni creditorie e consentita al contribuente una compiuta difesa, come è avvenuto nella specie.
Quanto, da ultimo, alla ritenuta nullità dell'atto impugnato per l'omessa indicazione dei dati relativi all'immobile interessato dall'iscrizione di ipoteca è sufficiente rilevare che l'atto di cui qui si discute è, appunto, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca che non deve contenere alcuna specificazione dell'immobile o degli immobili sui quali sarà, in ipotesi, iscritta ipoteca.
Ed allora, in conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione che attiene alle cartelle sopra menzionate e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione opposta nella sola parte relativa alle cartelle di pagamento nn.13320110011399278000, 13320110015366641000, 13320120011153118000, 13320130005208878000,
13320140002496602000, 13320140003154975000, 13320140007706521000, 13320150001842244000,
13320150003661509000, 13320150012454150000, 13320160000748867000, 13320160002095347000,
13320180001770924000. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa alle cartelle di pagamento nn.13320110015132323001, 13320130006267866000, 13320130015100745000,
13320170005572015000, 13320180008969528000, 13320180009792877000, 13320190007247892000
(ruolo 2019/1126), 13320190012025567000, 13320200008434336000, 13320200009870475000,
13320210002495861000, 13320210008378822000, 13320240001705714000, nonché agli avvisi di addebito INPS nn. 43320180000139064000, 43320180001106264000, 43320190000002577000,
43320190000320906000, 43320190001003846000, 43320190001086233000, 43320210000252431000,
43320220000135554000; b) dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva opposta nei limiti indicati in parte motiva;
c) compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
LL ALESSANDRO, Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 736/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO IPOT. n. 13376202500000487000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 13376202500000487000, notificata da ADER il 1.9.2025 e relativa a cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e di differente natura, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia.
Dopo aver premesso che questa Corte con sentenza n. 200/2023, resa nel procedimento iscritto al n. R.G.
790/2022, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle medesime cartelle relative alle tasse automobilistiche e TARI oggetto della comunicazione preventiva opposta, esponeva che il giudizio di appello proposto si era con sentenza n. 2251/2025 i cui termini per la proposizione del ricorso in cassazione non erano ancora spirati.
Deduceva che anche per i medesimi titoli posti alla base dell'atto opposto era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 13320249005452901000 per la quale era pendente giudizio innanzi a questa Corte e lamentava la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta per: 1) carenza dell'elemento essenziale consistente nella mancata indicazione dell'immobile interessato dall'iscrizione di ipoteca;
2) decadenza dal potere di riscossione per omessa notifica degli atti presupposti;
3) difetto di motivazione.
Con memoria depositata il 12.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate RI eccependo il parziale difetto di giurisdizione della adita Corte e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria illustrativa depositata il 12.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di giurisdizione della adita Corte in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa alle cartelle di pagamento nn.13320110015132323001,
13320130006267866000, 13320130015100745000, 13320170005572015000, 13320180008969528000,
13320180009792877000, 13320190007247892000 (ruolo 2019/1126), 13320190012025567000,
13320200008434336000, 13320200009870475000, 13320210002495861000, 13320210008378822000,
13320240001705714000, nonché agli avvisi di addebito INPS nn. 43320180000139064000, 43320180001106264000, 43320190000002577000, 43320190000320906000, 43320190001003846000,
43320190001086233000, 43320210000252431000, 43320220000135554000 atteso che tali atti – come correttamente eccepito da ADER – hanno ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, sanzioni amministrative ex lege n. 231/2007 e contributi previdenziali e, dunque, carichi non aventi natura tributaria e, come tali, esulanti dalla giurisdizione tributaria per essere attratti a quella ordinaria.
Tanto precisato, per la parte dell'opposizione relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi locali e tasse automobilistiche il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Costituendosi in giudizio ADER dedotto e documentato (cfr. estratti di ruolo in fasc. resistente) di aver posto in sospensione le cartelle di pagamento nn. 13320110011399278000, 13320110015366641000,
13320120011153118000, 13320130005208878000, 13320140002496602000, 13320140003154975000,
13320140007706521000, 13320150001842244000, 13320150003661509000, 13320150012454150000,
13320160000748867000, 13320160002095347000, 13320180001770924000 prendendo atto dell'intervenuto annullamento giudiziale in forza delle pronunce richiamate dal ricorrente.
Deve, conseguentemente, dichiararsi in parte qua – ossia nella parte relativa alle cartelle di pagamento ora menzionate - l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta siccome eseguita in forza di titoli caducati giudizialmente.
Per i rimanenti atti presupposti – in particolare per la cartella n. 13320190000265317000 e per gli avvisi di accertamento TD5020100302/2018 e TD5010100303/2018 – si osserva che, come documentato da ADER, questa Corte con sentenza n. 200/03/2023 ha rigettato il ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento n. 1332022901136927000 e che la pronuncia è stata confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con sentenza n. 2251/02/2025.
Ciò detto, premesso che ADER ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nn.
13320190007247892000 (ruolo 2019/8), 13320190010386646000, 13320200003091280000, 13320210008378721000,
13320220003138453000, 13320220009550100000, 13320220010333724000, 13320230005412787000,
13320230007403803000, 13320230007403904000, 13320230008712267001, 13320230009054448000,
13320230009600825000, 13320240004083274000, 13320240009334643001 (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente, non oggetto di contestazione alcuna) si osserva che la doglianza sulla intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo è inammissibile in questa sede siccome tardiva avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento.
Non coglie, poi, nel segno la censura che fa leva sul ritenuto difetto di motivazione, contenendo, invero,
l'atto impugnato il riferimento alle cartelle di pagamento, alla natura dei tributi, agli enti creditori, agli importi pretesi, in tal modo essendo adeguatamente illustrati i presupposti della ragioni creditorie e consentita al contribuente una compiuta difesa, come è avvenuto nella specie.
Quanto, da ultimo, alla ritenuta nullità dell'atto impugnato per l'omessa indicazione dei dati relativi all'immobile interessato dall'iscrizione di ipoteca è sufficiente rilevare che l'atto di cui qui si discute è, appunto, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca che non deve contenere alcuna specificazione dell'immobile o degli immobili sui quali sarà, in ipotesi, iscritta ipoteca.
Ed allora, in conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione che attiene alle cartelle sopra menzionate e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione opposta nella sola parte relativa alle cartelle di pagamento nn.13320110011399278000, 13320110015366641000, 13320120011153118000, 13320130005208878000,
13320140002496602000, 13320140003154975000, 13320140007706521000, 13320150001842244000,
13320150003661509000, 13320150012454150000, 13320160000748867000, 13320160002095347000,
13320180001770924000. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte dell'opposizione relativa alle cartelle di pagamento nn.13320110015132323001, 13320130006267866000, 13320130015100745000,
13320170005572015000, 13320180008969528000, 13320180009792877000, 13320190007247892000
(ruolo 2019/1126), 13320190012025567000, 13320200008434336000, 13320200009870475000,
13320210002495861000, 13320210008378822000, 13320240001705714000, nonché agli avvisi di addebito INPS nn. 43320180000139064000, 43320180001106264000, 43320190000002577000,
43320190000320906000, 43320190001003846000, 43320190001086233000, 43320210000252431000,
43320220000135554000; b) dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva opposta nei limiti indicati in parte motiva;
c) compensa le spese di lite.