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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 6337/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 19.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ET IR e ET NE;
ricorrente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARIALUIGIA CP_1 P.IVA_1
RR e LA SA;
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver subìto in data 21.12.2021 un infortunio sul lavoro consistito in un edema corneale,
ipoema, sublsussazione cristallino con cataratta traumatica;
di aver presentato domanda amministrativa a seguito della quale l' pur CP_1
riconoscendo l'inabilità temporanea, non riconosceva alcuna menomazione dell'integrità
psico-fisica; che avverso detto provvedimento, veniva proposta opposizione ai sensi dell'art. 104
D.P.R. 1124/1965, in data 13.01.2023, rimasta senza riscontro.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di postumi invalidanti in misura pari o superiore al 15%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione. CP_1
Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Parte resistente si è costituita, eccependo che a seguito dell'infortunio del 20.12.2021 al ricorrente veniva indennizzato un periodo di inabilità temporanea assoluta senza riconoscimento di postumi permanenti indennizzabili. Secondo l' , infatti, il CP_1
ricorrente aveva infatti riportato “Edema corneale. Sublussazione del cristallino con cataratta traumatica”, senza alcuna menomazione dell'integrità psicofisica ai sensi delle
Tabelle ex Decreto L.gs. n. 38/00. L' concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso. CP_1
Il presente procedimento, con decreto del 19.09.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio,
verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione ex art. 127 ter c.p.c.
dell'udienza, lette le relative note, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'udienza a trattazione scritta del 07/10/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo, come del resto non contestato dall' . CP_1
Nel merito, la pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Pag. 2 di 5 Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è
erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo del danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Posto che risulta incontestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro dedotto in ricorso, in quanto l' ha riconosciuto in sede amministrativa l'inabilità temporanea, CP_1
vanno valutate le risultanze della consulenza tecnica svolta.
Il consulente d'ufficio Dott. (cfr. relazione peritale depositata in data Persona_1
9.05.2025), espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha adeguatamente valutato il quadro morboso dell'istante evidenziando che:
“Il signor , in data 21 dicembre 2021 nell'esercizio delle sue funzioni Parte_1
lavorative si procurava un trauma oculare a destra con successiva valutazione ospedaliera e trattamento chirurgico per cataratta traumatica trattata con innesto di cristallino artificiale. Tale quadro clinico è valutabile viste le tabelle indicative annesse al DM 38-
Pag. 3 di 5 2000 al codice 373 in misura del 5% per pseudofachia;
e, per il deficit visivo di 5/10
nello stesso occhio nella misura del 7% (vedi allegato 3 parte A DM 38 del 23.02.2000.
Complessivamente il complesso invalidante è valutato in 12% in ambito alla CP_1
stregua del suddetto DM del 23.02.2000”.
Con riguardo, poi, al riconoscimento della causa professionale della patologia lamentata,
accertata nel caso di specie, il consulente ha evidenziato quanto segue: “vi è compatibilità
fra la lesività accertata e la menomazione nei termini di cui sopra”.
Il CTU, pertanto, ha concluso sostenendo quanto segue: “POSTUMI RESIDUI che determinano un danno biologico quantizzabile nella misura di punti percentuali 12 per cento (Danno Biologico COMPLESSIVO 12 %)”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso accertando il nesso di causalità tra il quadro morboso sofferto e le mansioni espletate dall'istante e riconoscendo in capo allo stesso il danno biologico nella misura del 12%.
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Né,
d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi,
non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Ciò posto il ricorso va quindi accolto.
Pag. 4 di 5 L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_1
in capitale corrispondente al grado di invalidità riportato e pari al 12%, con decorrenza dall'infortunio del 21.12.2021, oltre interessi come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 19.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 6337/2023, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente dell'indennizzo in forma di capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 commisurato ad una percentuale di danno biologico del 12%, a decorrere dall'infortunio del 21.12.2021,
liquidando detto indennizzo in capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2. condanna L' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1
di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3. le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
Aversa, 06.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 5 di 5
LAVORO
N.R.G. 6337/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 19.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ET IR e ET NE;
ricorrente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARIALUIGIA CP_1 P.IVA_1
RR e LA SA;
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver subìto in data 21.12.2021 un infortunio sul lavoro consistito in un edema corneale,
ipoema, sublsussazione cristallino con cataratta traumatica;
di aver presentato domanda amministrativa a seguito della quale l' pur CP_1
riconoscendo l'inabilità temporanea, non riconosceva alcuna menomazione dell'integrità
psico-fisica; che avverso detto provvedimento, veniva proposta opposizione ai sensi dell'art. 104
D.P.R. 1124/1965, in data 13.01.2023, rimasta senza riscontro.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di postumi invalidanti in misura pari o superiore al 15%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione. CP_1
Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Parte resistente si è costituita, eccependo che a seguito dell'infortunio del 20.12.2021 al ricorrente veniva indennizzato un periodo di inabilità temporanea assoluta senza riconoscimento di postumi permanenti indennizzabili. Secondo l' , infatti, il CP_1
ricorrente aveva infatti riportato “Edema corneale. Sublussazione del cristallino con cataratta traumatica”, senza alcuna menomazione dell'integrità psicofisica ai sensi delle
Tabelle ex Decreto L.gs. n. 38/00. L' concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso. CP_1
Il presente procedimento, con decreto del 19.09.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio,
verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione ex art. 127 ter c.p.c.
dell'udienza, lette le relative note, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'udienza a trattazione scritta del 07/10/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo, come del resto non contestato dall' . CP_1
Nel merito, la pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Pag. 2 di 5 Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è
erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo del danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Posto che risulta incontestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro dedotto in ricorso, in quanto l' ha riconosciuto in sede amministrativa l'inabilità temporanea, CP_1
vanno valutate le risultanze della consulenza tecnica svolta.
Il consulente d'ufficio Dott. (cfr. relazione peritale depositata in data Persona_1
9.05.2025), espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha adeguatamente valutato il quadro morboso dell'istante evidenziando che:
“Il signor , in data 21 dicembre 2021 nell'esercizio delle sue funzioni Parte_1
lavorative si procurava un trauma oculare a destra con successiva valutazione ospedaliera e trattamento chirurgico per cataratta traumatica trattata con innesto di cristallino artificiale. Tale quadro clinico è valutabile viste le tabelle indicative annesse al DM 38-
Pag. 3 di 5 2000 al codice 373 in misura del 5% per pseudofachia;
e, per il deficit visivo di 5/10
nello stesso occhio nella misura del 7% (vedi allegato 3 parte A DM 38 del 23.02.2000.
Complessivamente il complesso invalidante è valutato in 12% in ambito alla CP_1
stregua del suddetto DM del 23.02.2000”.
Con riguardo, poi, al riconoscimento della causa professionale della patologia lamentata,
accertata nel caso di specie, il consulente ha evidenziato quanto segue: “vi è compatibilità
fra la lesività accertata e la menomazione nei termini di cui sopra”.
Il CTU, pertanto, ha concluso sostenendo quanto segue: “POSTUMI RESIDUI che determinano un danno biologico quantizzabile nella misura di punti percentuali 12 per cento (Danno Biologico COMPLESSIVO 12 %)”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso accertando il nesso di causalità tra il quadro morboso sofferto e le mansioni espletate dall'istante e riconoscendo in capo allo stesso il danno biologico nella misura del 12%.
Le conclusioni del C.T.U. possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Né,
d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi,
non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Ciò posto il ricorso va quindi accolto.
Pag. 4 di 5 L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_1
in capitale corrispondente al grado di invalidità riportato e pari al 12%, con decorrenza dall'infortunio del 21.12.2021, oltre interessi come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 19.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 6337/2023, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente dell'indennizzo in forma di capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 commisurato ad una percentuale di danno biologico del 12%, a decorrere dall'infortunio del 21.12.2021,
liquidando detto indennizzo in capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2. condanna L' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1
di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3. le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
Aversa, 06.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
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