TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On. dr.
PA LD pronuncia
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 1431/2016 promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso, C.F._1
come da procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Gabriele Martelli, del Foro
di Firenze ) ed elettivamente domiciliato in San Romano di C.F._2
Montopoli val D'Arno Via Gramsci 63/B (presso lo Studio dell'Avv. Sergio Martelli) il quale indica per le comunicazioni di Cancelleria la pec:
ed il fax 0571 448530, Email_1
Attore
contro
(CF: ) in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
autorizzato con determinazione del Dirigente del Settore Affari istituzionali e legali n.
502 del8.6.2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Bagnoli (CF:
dell'Ufficio legale del Comune medesimo, presso il quale è C.F._3
elettivamente domiciliato,
Convenuto
Avente per oggetto : “Diritti reali, possesso, trascrizioni.
Passata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini di legge.
Sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice: Voglia l'Ill.mo tribunale intestato, Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni e domande attoree:
A) Nel merito :I) Respingere la domanda riconvenzionale formulata da controparte,
volta a far accertare “l'avvenuta costituzione del diritto di servitù fognaria a favore del
Comune di sull'area per cui è causa per decorso del termine ventennale di CP_1
usucapione”, in quanto non fondata e comunque non provata;
II) Condannare il
, in persona del Sindaco pro-tempore, sia al pagamento della Controparte_1
somma di € 24.200,00 a titolo di indennità per occupazione illegittima del terreno di proprietà del Sig. (Catasto Terreni al foglio 14, particelle 1343 e 1344) con la Pt_1
fognatura industriale, e comunque di qualsiasi altro tipo e natura, sia al pagamento della somma di € 15.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi tipo e natura, oltre al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto del terreno da parte del Sig. Pt_1
(2.08.2005) fino al saldo effettivo, ovvero condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, per le causali appena descritte, delle somme maggiori o minori che verranno provate in corso di causa (anche tramite l'acquisizione delle CTU richieste in via istruttoria) ovvero ritenute di giustizia o di equità; III) nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto possibile riconoscere l'indennità, condannare il al ripristino dello status quo antea dei Controparte_1
terreni interessati dal condotto fognario illegittimamente realizzato oltre al risarcimento dei danni;
IV) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, ritenere comunque dovuta al Sig.
e pertanto condannare il , in persona del Parte_1 Controparte_1
pro-tempore, al pagamento dell'indennità per occupazione illegittima del CP_2
terreno di sua proprietà nella misura di € 24.200,00, o di qualsiasi altro tipo e natura, o in quella somma maggiore o minore che verrà provata anche attraverso le CTU
richieste in via istruttoria ovvero ritenuta di giustizia e/o di equità con, in ogni caso,
condanna al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi
Pag. 2 di 21 tipo e natura, al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto del terreno da parte del Sig. (2.08.2005) fino al saldo effettivo. Pt_1
B) In via istruttoria: V) Ci si oppone alla richiesta avanzata da controparte di ammissione di CTU volta a dimostrare la presunta avvenuta costituzione di servitù
fognaria industriale sul terreno di proprietà del Sig. a favore del Parte_1
Comune di , in quanto acclaratamente esplorativa e finalizzata ad CP_1
esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale, e come tale inammissibile;
VI) Si insiste, invece, per l'ammissione di
CTU volta a determinare l'indennità ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi tipo e natura - ivi compresi quelli di servitù, di occupazione illegittima nonché per il passaggio (pedonale e carrabile) e per i lavori di manutenzione ed amministrazione straordinaria che hanno interessato il terreno in questione
(catastalmente rappresentato dalle particelle 1343 e 1344 CT), spettanti al Sig. Pt_1
in ragione del comportamento illegittimo assunto dal
[...] Controparte_1
con la illegittima realizzazione della servitù di fognatura industriale-, da determinarsi ai sensi dell'art. 1038 c.c. o in alternativa ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001
ovvero secondo le modalità che verranno individuati dall'Ecc.mo Giudice adito.; VII) Il
tutto sempre con vittoria di spese ed onorari, e con distrazione a favore del presente difensore.
Nell'interesse di parte convenuta. “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare, in via riconvenzionale, l'avvenuta costituzione del diritto di servitù fognaria a favore del Controparte_1
sull'area per cui è causa per decorso del termine ventennale di usucapione.- rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Pag. 3 di 21 1.Con atto di citazione notificato in data 22.03.2016 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa il per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare condannare il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di € 24.200,00 a titolo
[...]
di indennità di occupazione del terreno di proprietà del sig. (Catasto Terreni al foglio Pt_1
14, partt. N. 1343 e 1344) con la servitù di fognatura industriale;
sempre in via preliminare
condannare il di al risarcimento dei danni quantificati in € 15.000,00 o CP_1 CP_1
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata determinare la richiesta indennità mediante l'ammissione di consulenza
tecnica di ufficio;
e per l'effetto condannare il al pagamento della stessa, Controparte_1
in entrambi i casi condannare altresì il al risarcimento dei danni subiti, Controparte_1
al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto del
terreno da parte del sig. (2.8.2005) fino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese ed Pt_1
onorari del giudizio”. Sosteneva infatti parte attrice di essersi accorta solo nel mese di dicembre 2013 passando in prossimità del terreno di cui è proprietario che venivano fatti nello stesso dei lavori di manutenzione straordinaria. Dai successivi accertamenti presso il riscontrava che erano stati fatti lavori di Controparte_1
manutenzione straordinaria dell'impianto di fognatura industriale esistente sul terreno, della quale non si faceva menzione nell'atto di acquisto dell'area decreto del
Tribunale di Pisa n. 163/02 del 2 agosto 2005, né in altro atto.
Il si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
fondatezza delle argomentazioni e degli assunti della parte attrice e chiedendo che venisse accertata, in via riconvenzionale, l'avvenuta costituzione del diritto di servitù
fognaria per usucapione a favore del sull'area per cui è causa Controparte_1
per decorso del termine ventennale.
Precisava nella propria comparsa di costituzione e risposta, al cui contenuto si rinvia,
che “- La servitù fognaria a favore dell'utilità collettiva ex art. 825 c.c. sul terreno di proprietà dell'attore è stata costituita per usucapione. La costituzione della servitù per
Pag. 4 di 21 usucapione si è perfezionata addirittura prima dell'acquisto L'area di cui trattasi è stata
interessata dall'attraversamento delle opere di fognatura nera ed industriale di adduzione
liquami al depuratore nella frazione di Ponte a Egola, il cui progetto e il cui piano particellare di
esproprio sono stati approvati con le delibere di Consiglio n. 302 del 30.10.1979 e n. 128 del
18.04.1980 e l'immissione in possesso è avvenuta in data 9 luglio 1980 (come si ricava dalla
comunicazione del 14.06.1980, prot. del terreno da parte del sig. N. 6866, doc. n.2). Pt_1
Con la delibera consiliare n. 83 del 16.03.1984, veniva quindi stabilita e versata dal CP_1
“una tantum”, l'indennità di servitù spettante, a titolo di indennità concordata, secondo gli
importi e le motivazioni indicate nella stessa delibera consiliare.Alla data della delibera del
Consiglio Comunale n. 83 del 16.03.1984, l'opera era comunque conclusa, infatti “tenuto conto
che i lavori erano stati ultimati, si disponeva la necessità di procedere alla stipulazione dei
contratti di costituzione della servitù con i singoli proprietari interessati e al pagamento delle
relative indennità”. - Al momento dell'acquisto del terreno da parte del sig. in data Pt_1
02.08.2005, il periodo ventennale per il perfezionamento dell'usucapione del diritto di servitù
fognaria era quindi già maturato, essendo avvenuta l'immissione in possesso in data 9.7.1980 ed
essendo addirittura conclusa l'opera di fognatura in data antecedente al 16.03.1984 (data della
delibera consiliare n. 83).
Ai sensi dell'art. 835 c.c., si tratta di diritti reali spettanti agli enti territoriali su beni
appartenenti ad altri soggetti in quanto costituiti per il conseguimento di fini di pubblico
interesse, per i quali non sono necessarie opere visibili e permanenti. La Giurisprudenza è infatti
unanime nel ritenere che le servitù di uso pubblico possono essere acquistate mediante possesso
protratto per il tempo necessario all'usucapione, senza la necessità del requisito dell'apparenza,
prescritto dall'art. 1061 c.c. solo per le servitù prediali (Cass. Civ. S.U. n. 20138/2011; Cass.
Civ. n. 3024/2005). - Nessuna indennità spetta pertanto all'attore, fra l'altro già liquidata “una
tantum” a favore del proprietario dell'epoca e nessun risarcimento dei danni. L'usucapione fa
venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria consistente nell'illiceità della
condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, in virtù della costituzione del
diritto reale di servitù di fognatura, con effetti retroattivi.
Pag. 5 di 21 L'avv. Nardinelli per conto di parte attrice depositava la memoria di cui all'art. 183,
comma 6 n. 1 precisando le proprie conclusioni, richiedendo “sempre in via subordinata
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte
convenuta, ritenere comunque dovuta al sig. il pagamento dell'indennità per Pt_1
occupazione del terreno di sua proprietà nella misura di € 24.200,00 o in quella diversa somma
ritenuta di giustizia in ogni caso con condanna altresì del al risarcimento dei danni CP_1
subiti, al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto
del terreno da parte del sig. fino al saldo effettivo Pt_1
tempore l'avv. Nardinelli rinunciava, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., alla Procura e Pt_2
all'incarico ricevuto da parte attrice e subentrava quindi l'avv. Gabriele Martelli. che depositava proprio atto di costituzione e memoria ex art. 183, comma 6 n. 2.
All'udienza del 28.03.2017 il Giudice, dott. Viani, si riservava per la valutazione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Con ordinanza del 4.5.2017 il Giudice scioglieva la riserva ritenendo “opportuno (anche
in considerazione della obiettiva divergenza di opinione sul punto della usucapione pubblica in
esito ad occupazione illegittima fra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella del
Consiglio di Stato, come pure della sussistenza di opinioni dissenzienti nell'ambito della
giurisprudenza amministrativa) avviare a decisione la causa sulla riconvenzionale del CP_1
che, se fondata, pregiudicherebbe l'accoglimento della principale. Fissava quindi per la
precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.10.2018, poi differita d'ufficio al 18.10.2018.
In ottemperanza a tale ordinanza, all'udienza del 18.10.2018, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice, dott.ssa che aveva sostituito il Per_1
dott. Viani, assegnava loro i termini di cui all'art. 190, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza n. 7584 del 8.5.2019, il Giudice, avuto riguardo alla domanda oggetto di
causa, riteneva potesse essere fondato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
del giudice amministrativo. Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 37 c.p.c., riteneva, pertanto, che tale
Pag. 6 di 21 questione, potenzialmente idonea a definire il giudizio, dovesse essere sottoposta alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c. e che, pertanto, fosse necessario assegnare un termine per memorie contenenti osservazioni sul punto. Riportava quindi la causa sul ruolo e assegnava alle parti termine fino al 27.6.19 per il deposito di memorie sulla questione rilevata d'ufficio.
All'udienza del 11.07.2019, le parti precisavano quindi le proprie conclusioni e il
Giudice, assegnava i termini di cui all'art. 190, comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza n. 2953 del 20.02.2020 il Giudice, dott.ssa “Rilevato che le parti Per_1
non hanno provveduto a caricare i rispettivi atti introduttivi e conclusionali (complete di
conclusioni) in formato WORD sulla cancelleria telematica e che tale adempimento è adesso
obbligatorio ai sensi dell'art. 8 del protocollo generale per lo svolgimento delle udienze civili e
che, ai fini di economia processuale, è necessario che provvedano a tale incombente”; riportava la causa sul ruolo e fissava la nuova udienza per il 26.03.2020, invitando le parti a
caricare copia degli atti introduttivi e delle rispettive comparse conclusionali e conclusioni in
formato Word sulla cancelleria telematica.
L'udienza veniva poi rinviata al 22.07.2020 e, con decreto del 25.03.2020, veniva assegnata in sostituzione la causa al GOT dott.ssa LD, che avrebbe assunto tutti i
provvedimenti necessari in sede di udienza, compresa ordinanza istruttoria (con conseguente
espletamento delle prove ammesse) ed emissione della sentenza. Le parti, in ottemperanza alle disposizioni del Giudice, provvedevano al deposito degli atti sulla cancelleria telematica. L'udienza veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.03.2021
e, successivamente, al 13.05.2021 e poi al 13.10.2021. A tale udienza veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni e gli adempimenti ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 31.01.2022, rinviata poi al 01.04.2022. Il G.O, vista la particolarità delle questioni di diritto e di fatto emergenti e stante anche la non univocità della giurisprudenza in merito alle questioni, ritenuta l'opportunità di esperire il tentativo di conciliazione,
anche
Pag. 7 di 21 considerato che l'importo contestato non è di elevata entità, fissava per la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione l'udienza del 6.6.2022.
All'udienza del 6.6.2022, oltre ai procuratori delle parti, compariva personalmente l'attore, che formalizzava la proposta transattiva di € 12.000,00, pari alla metà
dell'indennità richiesta con atto di citazione, e con rinuncia, ai soli fini transattivi della
richiesta risarcitoria di € 15.000,00, con spese compensate.
La sottoscritta per il convenuto si riservava di valutare la Controparte_1
congruità della proposta, dato che il dirigente del Comune di
[...]
competente in materia, arch. era in pensione dal 30 CP_1 Persona_2
aprile e che solo in data 30.05.2022 era stato nominato dal Sindaco con decreto n. 12 del
30.05.2022 il nuovo dirigente all'Urbanistica Chiedeva quindi Controparte_3
termine per potere illustrare la proposta transattiva. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 11.07.2022, con modalità da remoto, per il tentativo di conciliazione,
concedendo termine a parte convenuta fino all'udienza per riferire sulla disponibilità
alla transazione.
Alla successiva udienza del 11.07.2022, comparivano in collegamento da remoto i procuratori ed entrambe le parti. Il Comune di faceva presente che il sig. CP_1
risultava, da un'indagine d'ufficio, aver venduto il bene per cui è causa in data Pt_1
10.01.2019, senza averlo mai dichiarato nel giudizio stesso e che ciò poteva avere rilevanza per la causa stessa.
Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e gli stessi adempimenti ex
art. 281 sexies c.p.c. al 28.10.2022, ore 10,00, autorizzando le parti a depositare entro il
18.10.2022 note a chiarimento circa le rispettive posizioni in merito alla questione del
sopravvenuto trasferimento della proprietà del bene oggetto di cui si discute in giudizio.
Nelle note depositate il Comune di sottolineava come con il trasferimento CP_1
di tale bene immobile, era cessato ogni diritto dell'attore sul bene stesso. Il
comportamento di parte attrice era risultato del tutto singolare dato che aveva taciuto il
Pag. 8 di 21 fatto per cui già a partire dal 10.01.2019 non poteva vantare più alcun diritto sul bene per cui è causa, non essendo più titolare del diritto di proprietà.
Rilevava l'avv Bagnoli che era, altrettanto, singolare il fatto di non aver messo a conoscenza né il giudice né parte convenuta circa il contenuto del suddetto contratto di vendita, probabilmente perché la presenza della fognatura sul suo terreno non ha influito in modo negativo sul prezzo di cessione. E' inoltre interesse del capire CP_1
se gli acquirenti sono stati informati dell'esistenza della causa in corso e della richiesta del di accertamento dell'usucapione della servitù di fognatura. CP_1
Tale mancanza di chiarezza e la somma richiesta di € 12.000,00, che risultava essere comunque eccessiva per il Comune, sulla base della valutazione in concreto del terreno occupato e delle stesse dichiarazioni ICI e IMU del sig. non hanno reso Pt_1
possibile accogliere la proposta transattiva di parte attrice. Una sua accettazione,
anziché proseguire con la richiesta di un accertamento dell'avvenuto usucapione della servitù, avrebbe potuto infatti comportare per il Dirigente responsabile una responsabilità per danno all'erario.
All'udienza del 28.10.2022, il G.O., rilevata la complessità delle questioni di fatto e di diritto, revocava l'ordinanza dispositiva degli adempimenti ex art. 281 sexies cpc e trattiene la causa a sentenza ex art. 190 cpc, assegnando alle parti i termini perentori di legge (60 giorni + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. In via pregiudiziale va delibata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice
Ordinario in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione svolta da parte convenuta sollevata d'ufficio dal giudicante e sulla quale le parti hanno svolto le loro deduzioni ex art. 101 co 2 c.p.c.
Il ha richiesto con domanda riconvenzionale (e non già una Controparte_1
mera eccezione), l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene in oggetto occupato, a titolo di acquisto originario del diritto di servitù di formatura pubblica.
Orbene le servitù pubbliche sono diritti reali di godimento su un bene privato a beneficio di una collettività, quale la servitù quella invocata dal e la CP_1
Pag. 9 di 21 giurisdizione per accertare la loro esistenza è del giudice ordinario, in quanto le controversie vertono su diritti soggettivi e non su atti amministrativi difettando la giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del Giudice Ordinario e, questo avviene anche se la domanda coinvolge provvedimenti amministrativi di classificazione perché il petitum è un accertamento petitorio di un diritto soggettivo nei confronto della P.A.
Va dunque affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario. (Cass. Sez. Unite 2021
n.15571 ).
3. La questione della presunta intervenuta usucapione, il cui accertamento viene formulato dal convenuto attraverso apposita domanda riconvenzionale, è CP_1
strettamente connessa a quella della illegittimità della procedura espropriativa, che non si è conclusa con un decreto di esproprio definitivo.
La questione della invocata intervenuta usucapione è strettamente connessa a quella della illegittimità della procedura espropriativa e della illegittimità della occupazione.
Nel caso che ci occupa la fattispecie non è riconducibile alla usucapione per occupazione usurpativa ( in cui la P.A. agisce come privato) con l'esecuzione di un comportamento materiale del Comune, in quanto l'occupazione è avvenuta sulla base di un decreto di urgenza, come si ricava in atti dall'avviso a firma del Sindaco di verbale di immissione nel possesso del terreno oggetto dell'esproprio o dell'asservimento del 14.6.80( in atti) anche se poi la procedura non si è conclusa con il decreto di esproprio o con il contratto di cessione volontaria.
La fattispecie è riconducibile alla occupazione appropriativa'' (o acquisitiva) in base al quale la destinazione irreversibile della proprietà illegittimamente occupata comportava, oltre all'acquisto della proprietà a titolo originario da parte dell'ente pubblico, la contestuale estinzione del diritto di proprietà in capo al privato, che poteva solo ottenere il risarcimento del danno (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1983, n. 1464). Tale
istituto tuttavia è stato superato dal legislatore italiano, in risposta alle condanne che la
Corte EDU ha rivolto alla disciplina italiana in materia di espropriazioni (ex multis
Pag. 10 di 21 Corte europea dir. uomo, 30 maggio 2000), per violazione del principio di legalità (non essendo tollerabili modi di acquisito a titolo originario della proprietà o del diritto reale in situazioni di espropriazione illegittima).
L'art. 43 DPR 327/2001, prima, e -a seguito della sua declaratoria di incostituzionalità-,
il vigente art. 42 bis, prevede la possibilità di acquisire in sanatoria la proprietà o la servitù, ma non più retroattivamente e non più a titolo originario, e quindi con un procedimento amministrativo conforme proprio a quei principi più volte ribaditi dalla
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dal Giudice nazionale.
La CEDU, infatti, ha costantemente affermato che la possibilità di acquisire a titolo originario la proprietà o il diritto reale sulla base di una procedura espropriativa che non si conclude con il decreto di esproprio o con il contratto di cessione volontaria, è
lesiva del principio di legalità, non essendo appunto concepibile la perdita da parte del privato di quella proprietà o di quel diritto reale sulla base di una procedura espropriativa illegittima “che implica in primo luogo l'applicazione del principio della
"restitutio in intergrum" e, ove ciò non sia possibile, la determinazione di un'indennità”
(Sezione IV del 6 marzo 2007 n. 43662) e, pertanto, secondo la CEDU, nel caso in cui non venga stipulato il decreto di esproprio ovvero non venga stipulato il contratto di cessione volontaria, non è ammissibile acquisire il bene o il diritto reale di godimento a titolo originario, dovendo la Pubblica Amministrazione adottare il decreto di esproprio, rinnovando la procedura espropriativa, oppure acquisire il consenso dell'interessato.
Diversamente, quindi, laddove fosse riconosciuta la possibilità di acquisire la proprietà o la servitù per mezzo dell'istituto dell'usucapione, che è un modo di acquisito a titolo originario, verrebbe reintrodotta una forma surrettizia e non tollerabile di "espropriazione indiretta" in violazione dell'art. 1 del Protocollo
addizionale della CEDU.
La giurisprudenza civile di merito ha più volte censurato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello
Pag. 11 di 21 autoritativo del procedimento espropriativo, onde evitare forme di espropriazione
“indiretta o larvata” non conformi, appunto, alla C.E.D.U., precisando come l'occupazione sine titulo da parte della Pubblica Amministrazione integri un illecito permanente, come tale “non utile ai fini dell'usucapione (del diritto di proprietà e/o del diritto
di servitù)”, nonché uno spoglio violento ex art. 1163 c.c.,, come tale inidoneo “ad
integrare il requisito del possesso utile ai fini de quibus”. (Corte Appello L'Aquila, n.
1545/2021; Tribunale di Agrigento n. 1305/2017; Corte di Appello di Palermo, n. 401 del
2016). Nei medesimi termini si è espressa più volte anche la giurisprudenza amministrativa confermando il carattere di illecito permanente della occupazione illegittima -“con la conseguenza che, fino a quando esso perdura, il termine per l'usucapione (a
favore dell'occupante) non inizia a decorrere” (T.A.R. , Lecce , sez. III , 17/04/2020 , n. 458;
C.d.S., IV^, 30.1.2017 n. 4106; Id., 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988)- nonché il carattere della violenza dello spoglio “dovendosi cosi escludere che la semplice "detenzione"
possa essere mutata in "possesso ad usucapionem" (C.S., IV^, 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015
n. 3988)”. La giurisprudenza civile di legittimità ha poi più volte ribadito, che “La
consolidata giurisprudenza di legittimità resa più volte a sezioni unite ha enunciato il principio
che l'apprensione (o il mantenimento) "sine titulo" di un suolo di proprietà privata, occorrente
per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l'impianto di una condotta, o di altro
manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata
autorizzata alla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità,
sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido
asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una
servitù … ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non
venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo
esercizio, o sia costituita regolare servitù (Cass. sez. un. 8065/1990; 4619 e 3963/1989; da
ultimo: 19294/2006; 14049 e 17570/2008; 18039/2012; Cass. sez. I, n. 26965/2013; idem
Cass. Civ. sez. I. 11477/2008).
Pag. 12 di 21 In conclusione: non può riconoscersi l'applicazione dell'istituto dell'usucapione ai casi di espropriazione illegittima, come quello di specie e comunque ,in ogni caso, non è
decorso il tempo necessario per la maturazione dell'usucapione. Sul punto preme rammentare l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità di ricorrere all'istituto dell'usucapione, ma entro certi rigidi limiti, e che trae spunto dall'art. 2935
del codice civile -in base al quale "la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il
diritto può essere fatto valere"-, e dal fatto che fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327
del 2001, al proprietario non era consentito agire per la restitutio in integrum dell'area illegittimamente espropriata ed irreversibilmente trasformata (che in forza dell'allora vigente istituto della c.d. "accessione invertita" passava automaticamente in proprietà
all'Amministrazione). Quindi, fino alla data di entrata in vigore del decreto in questione (nella specie: il 30.6.2003), in presenza di una irreversibile trasformazione del bene, l'Amministrazione non aveva motivo di invocare l'intervenuta usucapione
(venendole eventualmente in soccorso, per lo stesso effetto, la c.d. "espropriazione da accessione invertita"), con la conseguenza che i termini per una eventuale usucapione non potrebbero comunque iniziare a decorrere se non dalla data di avvenuta entrata in vigore del predetto DPR. Più precisamente, secondo tale orientamento, l'usucapione è
ammissibile entro determinati limiti “individuati allo scopo di evitare che sotto mentite
spoglie si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1
del Protocollo addizionale della Cedu e, dunque, a condizione che sia effettivamente
configurabile il carattere non violento della condotta;
si possa individuare il momento esatto
della interversio possessionis;
si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata
in vigore del testo unico dell'espropriazione (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo
t.u. 8 giugno 2001, n. 327 aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione
acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il
« ....giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” (T.A.R. , Firenze , sez. I , 15/02/2022 , n.
174; Cons. Stato n. 2396/2018; Cons. Stato Ad. Plen. N. 2/2016).
Pag. 13 di 21 Nel caso di specie, oltre alla configurabilità del carattere violento della condotta
(determinata dalla illegittimità del procedimento espropriativo) ed alla impossibilità di individuare il momento esatto della interversio possessionis (che al massimo è
intervenuta nel 2013, con l'esecuzione dei lavori dell'impianto nel fondo da parte del
) non può non rilevarsi come, dalla proposizione della domanda CP_1
riconvenzionale non siano ancora decorsi i 20 anni dall'entrata in vigore del TU
Espropriazioni. Sul punto è intervenuta anche il Consiglio di Stato, con la sentenza
5430/2020 , che ha ribadito che per tutte le occupazioni antecedenti alla entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il tempo durante il quale l'Amministrazione ha esercitato un potere materiale sul bene occupato (ed eventualmente, medio tempore,
trasformato) in epoca precedente alla entrata in vigore del citato d.P.R., non vale ai fini del computo del termine per la maturazione della usucapione dell'area. Nel caso di specie il termine dei 20 anni non è decorso in quanto l'atto di citazione è del 2016.
4. In corso di causa è emerso che l'attore, con atto di compravendita del 10.01.2019 ha alienato il terreno di cui si discute, e l'Amministrazione Comunale, con memoria autorizzata depositata il 18.10.2022 ha contestato che l'attore, a partire dal momento in cui ha venduto il terreno “non poteva vantare alcun diritto sul bene per cui è causa, non
essendo più titolare del diritto di proprietà” asserendo che “E' inoltre interesse del CP_1
capire se gli acquirenti sono stati informati dell'esistenza della causa in corso e della richiesta
del di accertamento dell'usucapione della servitù di fognatura . In memoria CP_1
autorizzata del 14.10.2022, l'attore ha depositato l'atto di compravendita che contiene una apposita disposizione dedicata alla controversia sulla servitù, e che all'udienza del
28.10.2022 è stato ribadito che il contratto di compravendita riserva tutti gli eventuali diritti conseguenti alla causa al Sig. laddove testualmente si legge:”La parte Pt_1
venditrice fa presente alla parte acquirente che ne prende atto che, l'appezzamento di terreno in
oggetto è attraversato da una pubblica fognatura di acque nere e industriali, ed è in corso una
causa con il comune di per il riconoscimento dell'indennità di servitù o CP_1
occupazione temporanea del suolo, causa che sarà definita a cura e spese della parte venditrice;
Pag. 14 di 21 tutti gli oneri e vantaggi derivanti dalla sentenza resteranno a carico e favore della medesima,
sollevando la parte acquirente da oneri e molestie a riguardo”. Orbene anche laddove la compravendita non avesse contenuto quella clausola di “riserva del diritto” e tale diritto fosse stato trasferito, ciò non avrebbe avuto alcun effetto sulla causa, la quale ai sensi dell'art. 111c.p.c., continua tra le parti originarie.
5. Passando alla domanda attorea preme individuare esattamente il thema decidendum
delineato in citazione e nella memoria ex art. 183 VI° co n.1 c.p.c..
Le conclusioni ritualmente precisate sono le seguenti, in linea con la causa petendi individuata in citazione ( che invoca la fattispecie di cui all'art. 1038 c.c.),” in via preliminare condannare il , in persona del Sindaco, Sig. Controparte_1 Parte_3
al pagamento della somma di € 24.200,00 a titolo di indennità per
[...]
occupazione del terreno di proprietà del Sig. (Catasto Terreni al foglio 14, Pt_1
particelle n. 1343 e 1344) con la servitù di fognatura industriale;
sempre in via preliminare condannare il in persona del Sindaco Controparte_1 Parte_3
al risarcimento dei danni che viene qui quantificato in € 15.000,00 o quella
[...]
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In via in via subordinata determinare la richiesta indennità mediante l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio;
e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco, Controparte_1
Sig. al pagamento della stessa, in entrambi i casi condannare altresì Parte_3
il al risarcimento dei danni subiti, al pagamento degli interessi legali e della CP_1
svalutazione monetaria dalla data di acquisto del terreno da parte del Sig. Pt_1
(2.08.2005) fino al saldo effettivo. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, ritenere comunque dovuta al Sig. il pagamento dell'indennità per occupazione Parte_1
del terreno di sua proprietà nella misura di € 24.200,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia in ogni caso con condanna altresì del al risarcimento dei CP_1
danni subiti, al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto del terreno da parte del Sig. (2.08.2005) fino al saldo effettivo. Pt_1
Pag. 15 di 21 In via istruttoria si chiede fin da ora l'ammissione di CTU volta alla determinazione dell'indennità spettante al Sig. per il passaggio della servitù di Parte_1
fognatura industriale sulle particelle n. 1343 e 1344 (Catasto Terreni foglio n. 14), il calcolo dell'eventuale deprezzamento del terreno de quo a seguito dell'imposizione della predetta servitù ed il calcole del relativo risarcimento del danno.
Le conclusioni successivamente formulate dall'attore, negli atti successivi alla memoria ex art. 183 VI° co n.1 c.p.c. ed anche a verbale del 18.10.2018 immutano irritualmente le conclusioni ( di cui alla citazione ed alla memoria ex art.183VI° co c.p.c) affiancando alla parola occupazione il termine illegittimo, che va inammissibilmente ad introdurre una nuova domanda.
Pertanto la domanda da esaminare è unicamente quella introdotta in citazione e precisata in memoria ex art. 183 VI° co n.1 c.p.c. sopra riportata.
Orbene l'attore chiede l'indennizzo invocando l'art. 1038 cc ritenendosi pregiudicato dalla realizzazione sul fondo in un impianto fognario per acque industriali da parte de per essere stato imposto un asservimento di una servitù al fondo di sua CP_1
proprietà.
L'obbligo di indennizzo , per il codice civile, è correlato alla costituzione della servitù
coattiva, in quanto l'indennizzo a differenza del risarcimento, che è dovuto in caso di condotte illecite, è previsto al di fuori di comportamenti che si pongono in contrasto con l'ordinamento ed è previsto per riequilibrare una situazione di pregiudizio che trova fondamento in una situazione di diritto, quale equa riparazione
In particolare, essendo la questione dibattuta con una pubblica amministrazione, il diritto all'indennizzo ha come presupposto il compimento di una opera pubblica da parte della P.A, e per questa ragione, diverge dal risarcimento. In tale ultimo caso il soggetto danneggiato ha diritto al risarcimento del danno in seguito all'accertamento di un fatto illecito riconducibile al responsabile.
Il riconoscimento dell'indennità ex art. 1038 cc ( o ex art.44 T.U. Espropriazioni, che è
norma speciale richiamata come operante in ogni caso in cui la realizzazione
Pag. 16 di 21 dell'opera pubblica comporti una permanente modifica peggiorativa delle facoltà
spettanti al proprietario del fondo contiguo all'opera pubblica realizzata) postula il presupposto della attività lecita e legittima della P.A., oltre alla imposizione di una servitù o la produzione di un danno permanente che si sostanzi nella perdita o nella diminuizione di un diritto, nonché il nesso causale tra l'opera pubblica realizzata ed il danno. ( Cass. 200 n.9341). Ma nel caso che ci occupa difetta il presupposto della intervenuta legittima attività della P.A. in quanto seppure esistente in origine un decreto di occupazione di urgenza ( almeno così si ricava in atti), il terreno è stato occupato in difetto di un regolare decreto di esproprio od atto equipollente, ed anche in difetto di una regolare dichiarazione di pubblica utilità. Né risulta conclusa l'opera pubblica nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e non risulta neppure fornito un indizio o principio di prova circa il termine di efficacia della presunta dichiarazione di pubblica utilità.
D'altronde neppure può intendersi l'opera conclusa nel 1984, quando, cioè, il
Consiglio Comunale, con la delibera n. 83 del 16.03.1984, ha deliberato di stipulare i contratti di servitù “tenuto conto che i lavori sono stati ultimati” (Cfr. DOC. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sia perché non vi è in atti l'unico documento in grado di attestare la ultimazione dei lavori, ossia il certificato di ultimazione dei lavori, sia perché non è dato sapere se nel 1984 la presunta dichiarazione di pubblica utilità fosse ancora efficace.
Certo è che la procedura espropriativa non si è conclusa né con il decreto di esproprio né con il contratto di cessione volontaria.
Non risulta presso la Conservatoria alcun atto costitutivo di servitù di fognatura industriale sul terreno in oggetto , trattandosi dunque di servitù abusiva. Neppure
viene fatta menzione di detta servitù di fognatura nel decreto di trasferimento dell'immobile a , di cui al decreto del 2.8.05 n.163/2, né alcuna menzione Parte_1
di detta servitù risulta fatta negli atti antecedenti al predetto decreto di trasferimento.
Emerge dalla documentazione in atti che era stato dato incarico a funzionario del
Pag. 17 di 21 Comune di per una relazione di stima inerente la servitù in oggetto, con CP_1
cui era stata deliberata la realizzazione di una fognatura industriale, l'occupazione delle particelle interessate dalla costituzione della servitù, con la approvazione delle indennità da corrispondere ai proprietari per i danni arrecati per le servitù ed era stato dato mandato al notaio di procedere alla stipula del relativi contratti, ma mai il Per_3
Comune di ha provveduto alla costituzione formale di detta servitù. Il CP_1
precedente proprietario signor decedeva senza stipulare il relativo Persona_4
contratto dove doveva risultare la predetta servitù di passaggio di fognatura ed anche gli eredi di non stipulavano alcun contratto, ed il bene è pervenuto all'attore Per_4
con decreto di trasferimento del 2.8.2005, senza la costituzione di alcun contratto di servitù. In ogni caso, nel caso in oggetto. non vi è stato alcun contratto di costituzione di servitù fognaria in favore del che ha invocato la intervenuta usucapione CP_1
della servitù, .e neppure vi è domanda in questo giudizio di costituzione coattiva del diritto di servitù, sicchè la domanda di riconoscimento dell'indennizzo è azionata senza il necessario collegamento ad un atto di legittima imposizione o costituzione della servitù, anche giudiziale.
La domanda è inaccoglibile.
6.Il mancato perfezionamento della procedura espropriativa e la sua illegittimità, non può neppure ritenersi sanato dalla asserita e non provata- e contestata- accettazione dell'indennità da parte dell'originario proprietario e dai suoi eredi Persona_4
nonché dall'asserito, non provato e contestato pagamento dell'indennità.
I documenti prodotti dal Comune specificatamente contestati dall'attore in quanto non idonei a costituire prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità, trattandosi di semplici copie fotostatiche, delle quali non è certa la provenienza- non essendo neppure stati prodotti in forma autentica od in altra forma equipollente in grado di raggiungere il medesimo fine- provano solo la loro certa inconcludenza stante il mancato completamento della procedura mediante il decreto di esproprio o la stipula del contratto di cessione volontaria, che è appunto un atto formale che “deve consistere
Pag. 18 di 21 in un documento unitario sottoscritto dal privato e dal rappresentante dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno avuto riguardo al disposto del R.D. n.
2440 del 1923, artt. 16 e 17, sulla contabilità di Stato, che contemplano la "scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante dell'amministrazione".
Deve pertanto escludersi che la sua esistenza possa essere ricavata da altri atti, ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione della controparte, non essendo ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dall'altro soggetto, tranne che non si tratti di contratti a distanza conclusi con imprese commerciali (Cass. Civ. n. 17686/2009; Cfr.
anche Cass.15296/2007; 22051/2006; 4635/2006; 7962/2003; 59/ 2001; 10074/ 1999; TAR
Calabria, 688/2007). (cfr. Corte di Cass. SS.UU. n. 16092 del 9 luglio 2009; Corte di Cass.
SS.UU. n. 14886 del 25 giugno 2009; Corte di Cass. Sez. I civ. n. 21033 del 30 settembre
2009; C.d.S. Sez. IV n. 4022 del 18 giugno 2009; Tar Sicilia Sez. II Catania n. 1009 del 3
giugno 2009).
In ogni caso la dichiarazione di di accettare il quantum dell'indennità Persona_4
ha perduto ogni efficacia per la mancata adozione del decreto di esproprio e per la mancata stipula del contratto di cessione volontaria. Né peraltro risulta data prova dell'asserito pagamento dell'indennità al dovendosi anche in questo Persona_5
caso escludere che -stante l'obbligo della forma scritta ab sustantiam e della formazione di un documento unitario ove convergere in maniera chiara ed inequivocabile le volontà delle parti- “il perfezionamento del negozio di cessione volontaria possa ricavarsi
da altri atti (quali, ad esempio, le delibere dell'organo collegiale dell'ente che autorizzano
l'acquisto delle aree tramite cessione volontaria e approvano gli schemi del negozio, benché
questi siano stati sottoscritti dai proprietari) o per comportamenti concludenti, attraverso
l'immissione nel possesso dei beni e il pagamento del prezzo” (TAR L'Aquila n. 29/2015; Cfr.
anche Cons. Stato n. 4970/2011; Cass. Civ. n. 17686/2009).
L'asservimento del fondo alla servitù di fognatura è dunque abusivo non essendo fondato su atto legittimo di costituzione di natura pubblicistica o privatistica.
Pag. 19 di 21 7.L'attore chiede in citazione il danno cagionato dal passaggio ed il risarcimento patito a seguito dei lavori di amministrazione straordinaria che hanno interessato l'appezzamento di terreno di sua proprietà che sono stati eseguiti senza che lo stesso fosse informato entrando abusivamente nella proprietà . Per vero di tali evocati danni,
che pur richiamano l'asservimento abusivo da parte del non vi è stata CP_1
allegazione specifica, il danno da passaggio sul fondo non è concretamente allegato,
nè dedotto, nè risulta che il sentiero genericamente indicato per i lavori dalla ditta sia stato temporaneo o permanente, nè che abbia inciso e con quali modalità concrete circa una riduzione dell'uso, né è stata dedotta alcuna concreta possibilità di godimento perduto, né è indicato il tratto in cui si è svolto il passaggio, né risulta documentato lo stato dei luoghi da documentazione fotografica né il danno conseguenza è stato oggetto di prova orale, rimanendo la allegazione del tutto generica sicchè anche la ctu richiesta risulta esplorativa.
Invero in caso di illegittima occupazione di immobile il danneggiato non può ottenerne il risarcimento per il sol fatto che vi sia stata l'occupazione abusiva altrui, occorrendo fornire la prova di una effettiva lesione del suo patrimonio, quantomeno allegando le situazioni fattuali dimostrative dell'esistenza del danno conseguenza. Osserva al riguardo la S.C. che "il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno
privato ) non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un
elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi
pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il
risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per
non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il
bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre
situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo
peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti" ( Cfr, Cass. Civ., III
sez. con sentenza n. 378 dell'11 gennaio 2005; Cass. Sez Un. 33645 /2022 ). Non è
possibile quindi riconoscere il danno da mancato godimento richiesto in citazione. La
Pag. 20 di 21 perdita del godimento del bene da parte del proprietari non è in re ipsa e non si presume automaticamente per effetto della condotta illecita altrui, ma deve essere dedotta e se necessario dimostrata, anche attraverso mezzi indiretti, la limitazione e la riduzione in concreto dell'uso e del godimento del bene derivante dalla occupazione illegittima.
L'attore non ha allegato, né dato prova, neppure in via presuntiva, del danno patito in conseguenza dell' illegittima asservimento del bene, non avendo allegato, si ribadisce,
né quale fosse l'utilizzo di fatto del bene al momento dell'apprensione, nè quale fosse la riduzione dell'uso, né quali fossero i progetti di utilizzo, né tantomeno l'appetibilità
dello stesso ai fini dell'utilizzo ad altri fini, sicché non potrà procedersi nella specie ad alcuna liquidazione, nemmeno in via forfettaria. (fra le altre: TAR Puglia n. 1/2016).
Peraltro per quanto affermato dallo stesso attore, solo nel dicembre 2013 è solo a seguito dei lavori di manutenzione , si accorgeva della servitù di fognatura.
La domanda va rigettata.
8.Le spese di causa, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, nella persona del G.O., dr.ssa PA LD ,definitivamente pronunciando , così provvede:”
Rigetta la domanda attrice siccome infondata.
Rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata.
Stante la reciproca soccombenza compensa le spese di causa.
Pisa 30.11.2025
Il Giudice On Dr. PA LD
Pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On. dr.
PA LD pronuncia
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 1431/2016 promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso, C.F._1
come da procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Gabriele Martelli, del Foro
di Firenze ) ed elettivamente domiciliato in San Romano di C.F._2
Montopoli val D'Arno Via Gramsci 63/B (presso lo Studio dell'Avv. Sergio Martelli) il quale indica per le comunicazioni di Cancelleria la pec:
ed il fax 0571 448530, Email_1
Attore
contro
(CF: ) in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
autorizzato con determinazione del Dirigente del Settore Affari istituzionali e legali n.
502 del8.6.2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Bagnoli (CF:
dell'Ufficio legale del Comune medesimo, presso il quale è C.F._3
elettivamente domiciliato,
Convenuto
Avente per oggetto : “Diritti reali, possesso, trascrizioni.
Passata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini di legge.
Sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice: Voglia l'Ill.mo tribunale intestato, Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni e domande attoree:
A) Nel merito :I) Respingere la domanda riconvenzionale formulata da controparte,
volta a far accertare “l'avvenuta costituzione del diritto di servitù fognaria a favore del
Comune di sull'area per cui è causa per decorso del termine ventennale di CP_1
usucapione”, in quanto non fondata e comunque non provata;
II) Condannare il
, in persona del Sindaco pro-tempore, sia al pagamento della Controparte_1
somma di € 24.200,00 a titolo di indennità per occupazione illegittima del terreno di proprietà del Sig. (Catasto Terreni al foglio 14, particelle 1343 e 1344) con la Pt_1
fognatura industriale, e comunque di qualsiasi altro tipo e natura, sia al pagamento della somma di € 15.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi tipo e natura, oltre al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto del terreno da parte del Sig. Pt_1
(2.08.2005) fino al saldo effettivo, ovvero condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, per le causali appena descritte, delle somme maggiori o minori che verranno provate in corso di causa (anche tramite l'acquisizione delle CTU richieste in via istruttoria) ovvero ritenute di giustizia o di equità; III) nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto possibile riconoscere l'indennità, condannare il al ripristino dello status quo antea dei Controparte_1
terreni interessati dal condotto fognario illegittimamente realizzato oltre al risarcimento dei danni;
IV) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, ritenere comunque dovuta al Sig.
e pertanto condannare il , in persona del Parte_1 Controparte_1
pro-tempore, al pagamento dell'indennità per occupazione illegittima del CP_2
terreno di sua proprietà nella misura di € 24.200,00, o di qualsiasi altro tipo e natura, o in quella somma maggiore o minore che verrà provata anche attraverso le CTU
richieste in via istruttoria ovvero ritenuta di giustizia e/o di equità con, in ogni caso,
condanna al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi
Pag. 2 di 21 tipo e natura, al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto del terreno da parte del Sig. (2.08.2005) fino al saldo effettivo. Pt_1
B) In via istruttoria: V) Ci si oppone alla richiesta avanzata da controparte di ammissione di CTU volta a dimostrare la presunta avvenuta costituzione di servitù
fognaria industriale sul terreno di proprietà del Sig. a favore del Parte_1
Comune di , in quanto acclaratamente esplorativa e finalizzata ad CP_1
esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale, e come tale inammissibile;
VI) Si insiste, invece, per l'ammissione di
CTU volta a determinare l'indennità ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi tipo e natura - ivi compresi quelli di servitù, di occupazione illegittima nonché per il passaggio (pedonale e carrabile) e per i lavori di manutenzione ed amministrazione straordinaria che hanno interessato il terreno in questione
(catastalmente rappresentato dalle particelle 1343 e 1344 CT), spettanti al Sig. Pt_1
in ragione del comportamento illegittimo assunto dal
[...] Controparte_1
con la illegittima realizzazione della servitù di fognatura industriale-, da determinarsi ai sensi dell'art. 1038 c.c. o in alternativa ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001
ovvero secondo le modalità che verranno individuati dall'Ecc.mo Giudice adito.; VII) Il
tutto sempre con vittoria di spese ed onorari, e con distrazione a favore del presente difensore.
Nell'interesse di parte convenuta. “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare, in via riconvenzionale, l'avvenuta costituzione del diritto di servitù fognaria a favore del Controparte_1
sull'area per cui è causa per decorso del termine ventennale di usucapione.- rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Pag. 3 di 21 1.Con atto di citazione notificato in data 22.03.2016 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa il per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare condannare il CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di € 24.200,00 a titolo
[...]
di indennità di occupazione del terreno di proprietà del sig. (Catasto Terreni al foglio Pt_1
14, partt. N. 1343 e 1344) con la servitù di fognatura industriale;
sempre in via preliminare
condannare il di al risarcimento dei danni quantificati in € 15.000,00 o CP_1 CP_1
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata determinare la richiesta indennità mediante l'ammissione di consulenza
tecnica di ufficio;
e per l'effetto condannare il al pagamento della stessa, Controparte_1
in entrambi i casi condannare altresì il al risarcimento dei danni subiti, Controparte_1
al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto del
terreno da parte del sig. (2.8.2005) fino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese ed Pt_1
onorari del giudizio”. Sosteneva infatti parte attrice di essersi accorta solo nel mese di dicembre 2013 passando in prossimità del terreno di cui è proprietario che venivano fatti nello stesso dei lavori di manutenzione straordinaria. Dai successivi accertamenti presso il riscontrava che erano stati fatti lavori di Controparte_1
manutenzione straordinaria dell'impianto di fognatura industriale esistente sul terreno, della quale non si faceva menzione nell'atto di acquisto dell'area decreto del
Tribunale di Pisa n. 163/02 del 2 agosto 2005, né in altro atto.
Il si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
fondatezza delle argomentazioni e degli assunti della parte attrice e chiedendo che venisse accertata, in via riconvenzionale, l'avvenuta costituzione del diritto di servitù
fognaria per usucapione a favore del sull'area per cui è causa Controparte_1
per decorso del termine ventennale.
Precisava nella propria comparsa di costituzione e risposta, al cui contenuto si rinvia,
che “- La servitù fognaria a favore dell'utilità collettiva ex art. 825 c.c. sul terreno di proprietà dell'attore è stata costituita per usucapione. La costituzione della servitù per
Pag. 4 di 21 usucapione si è perfezionata addirittura prima dell'acquisto L'area di cui trattasi è stata
interessata dall'attraversamento delle opere di fognatura nera ed industriale di adduzione
liquami al depuratore nella frazione di Ponte a Egola, il cui progetto e il cui piano particellare di
esproprio sono stati approvati con le delibere di Consiglio n. 302 del 30.10.1979 e n. 128 del
18.04.1980 e l'immissione in possesso è avvenuta in data 9 luglio 1980 (come si ricava dalla
comunicazione del 14.06.1980, prot. del terreno da parte del sig. N. 6866, doc. n.2). Pt_1
Con la delibera consiliare n. 83 del 16.03.1984, veniva quindi stabilita e versata dal CP_1
“una tantum”, l'indennità di servitù spettante, a titolo di indennità concordata, secondo gli
importi e le motivazioni indicate nella stessa delibera consiliare.Alla data della delibera del
Consiglio Comunale n. 83 del 16.03.1984, l'opera era comunque conclusa, infatti “tenuto conto
che i lavori erano stati ultimati, si disponeva la necessità di procedere alla stipulazione dei
contratti di costituzione della servitù con i singoli proprietari interessati e al pagamento delle
relative indennità”. - Al momento dell'acquisto del terreno da parte del sig. in data Pt_1
02.08.2005, il periodo ventennale per il perfezionamento dell'usucapione del diritto di servitù
fognaria era quindi già maturato, essendo avvenuta l'immissione in possesso in data 9.7.1980 ed
essendo addirittura conclusa l'opera di fognatura in data antecedente al 16.03.1984 (data della
delibera consiliare n. 83).
Ai sensi dell'art. 835 c.c., si tratta di diritti reali spettanti agli enti territoriali su beni
appartenenti ad altri soggetti in quanto costituiti per il conseguimento di fini di pubblico
interesse, per i quali non sono necessarie opere visibili e permanenti. La Giurisprudenza è infatti
unanime nel ritenere che le servitù di uso pubblico possono essere acquistate mediante possesso
protratto per il tempo necessario all'usucapione, senza la necessità del requisito dell'apparenza,
prescritto dall'art. 1061 c.c. solo per le servitù prediali (Cass. Civ. S.U. n. 20138/2011; Cass.
Civ. n. 3024/2005). - Nessuna indennità spetta pertanto all'attore, fra l'altro già liquidata “una
tantum” a favore del proprietario dell'epoca e nessun risarcimento dei danni. L'usucapione fa
venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria consistente nell'illiceità della
condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, in virtù della costituzione del
diritto reale di servitù di fognatura, con effetti retroattivi.
Pag. 5 di 21 L'avv. Nardinelli per conto di parte attrice depositava la memoria di cui all'art. 183,
comma 6 n. 1 precisando le proprie conclusioni, richiedendo “sempre in via subordinata
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte
convenuta, ritenere comunque dovuta al sig. il pagamento dell'indennità per Pt_1
occupazione del terreno di sua proprietà nella misura di € 24.200,00 o in quella diversa somma
ritenuta di giustizia in ogni caso con condanna altresì del al risarcimento dei danni CP_1
subiti, al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto
del terreno da parte del sig. fino al saldo effettivo Pt_1
tempore l'avv. Nardinelli rinunciava, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., alla Procura e Pt_2
all'incarico ricevuto da parte attrice e subentrava quindi l'avv. Gabriele Martelli. che depositava proprio atto di costituzione e memoria ex art. 183, comma 6 n. 2.
All'udienza del 28.03.2017 il Giudice, dott. Viani, si riservava per la valutazione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Con ordinanza del 4.5.2017 il Giudice scioglieva la riserva ritenendo “opportuno (anche
in considerazione della obiettiva divergenza di opinione sul punto della usucapione pubblica in
esito ad occupazione illegittima fra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella del
Consiglio di Stato, come pure della sussistenza di opinioni dissenzienti nell'ambito della
giurisprudenza amministrativa) avviare a decisione la causa sulla riconvenzionale del CP_1
che, se fondata, pregiudicherebbe l'accoglimento della principale. Fissava quindi per la
precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.10.2018, poi differita d'ufficio al 18.10.2018.
In ottemperanza a tale ordinanza, all'udienza del 18.10.2018, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice, dott.ssa che aveva sostituito il Per_1
dott. Viani, assegnava loro i termini di cui all'art. 190, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza n. 7584 del 8.5.2019, il Giudice, avuto riguardo alla domanda oggetto di
causa, riteneva potesse essere fondato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
del giudice amministrativo. Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 37 c.p.c., riteneva, pertanto, che tale
Pag. 6 di 21 questione, potenzialmente idonea a definire il giudizio, dovesse essere sottoposta alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c. e che, pertanto, fosse necessario assegnare un termine per memorie contenenti osservazioni sul punto. Riportava quindi la causa sul ruolo e assegnava alle parti termine fino al 27.6.19 per il deposito di memorie sulla questione rilevata d'ufficio.
All'udienza del 11.07.2019, le parti precisavano quindi le proprie conclusioni e il
Giudice, assegnava i termini di cui all'art. 190, comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza n. 2953 del 20.02.2020 il Giudice, dott.ssa “Rilevato che le parti Per_1
non hanno provveduto a caricare i rispettivi atti introduttivi e conclusionali (complete di
conclusioni) in formato WORD sulla cancelleria telematica e che tale adempimento è adesso
obbligatorio ai sensi dell'art. 8 del protocollo generale per lo svolgimento delle udienze civili e
che, ai fini di economia processuale, è necessario che provvedano a tale incombente”; riportava la causa sul ruolo e fissava la nuova udienza per il 26.03.2020, invitando le parti a
caricare copia degli atti introduttivi e delle rispettive comparse conclusionali e conclusioni in
formato Word sulla cancelleria telematica.
L'udienza veniva poi rinviata al 22.07.2020 e, con decreto del 25.03.2020, veniva assegnata in sostituzione la causa al GOT dott.ssa LD, che avrebbe assunto tutti i
provvedimenti necessari in sede di udienza, compresa ordinanza istruttoria (con conseguente
espletamento delle prove ammesse) ed emissione della sentenza. Le parti, in ottemperanza alle disposizioni del Giudice, provvedevano al deposito degli atti sulla cancelleria telematica. L'udienza veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.03.2021
e, successivamente, al 13.05.2021 e poi al 13.10.2021. A tale udienza veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni e gli adempimenti ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 31.01.2022, rinviata poi al 01.04.2022. Il G.O, vista la particolarità delle questioni di diritto e di fatto emergenti e stante anche la non univocità della giurisprudenza in merito alle questioni, ritenuta l'opportunità di esperire il tentativo di conciliazione,
anche
Pag. 7 di 21 considerato che l'importo contestato non è di elevata entità, fissava per la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione l'udienza del 6.6.2022.
All'udienza del 6.6.2022, oltre ai procuratori delle parti, compariva personalmente l'attore, che formalizzava la proposta transattiva di € 12.000,00, pari alla metà
dell'indennità richiesta con atto di citazione, e con rinuncia, ai soli fini transattivi della
richiesta risarcitoria di € 15.000,00, con spese compensate.
La sottoscritta per il convenuto si riservava di valutare la Controparte_1
congruità della proposta, dato che il dirigente del Comune di
[...]
competente in materia, arch. era in pensione dal 30 CP_1 Persona_2
aprile e che solo in data 30.05.2022 era stato nominato dal Sindaco con decreto n. 12 del
30.05.2022 il nuovo dirigente all'Urbanistica Chiedeva quindi Controparte_3
termine per potere illustrare la proposta transattiva. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 11.07.2022, con modalità da remoto, per il tentativo di conciliazione,
concedendo termine a parte convenuta fino all'udienza per riferire sulla disponibilità
alla transazione.
Alla successiva udienza del 11.07.2022, comparivano in collegamento da remoto i procuratori ed entrambe le parti. Il Comune di faceva presente che il sig. CP_1
risultava, da un'indagine d'ufficio, aver venduto il bene per cui è causa in data Pt_1
10.01.2019, senza averlo mai dichiarato nel giudizio stesso e che ciò poteva avere rilevanza per la causa stessa.
Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e gli stessi adempimenti ex
art. 281 sexies c.p.c. al 28.10.2022, ore 10,00, autorizzando le parti a depositare entro il
18.10.2022 note a chiarimento circa le rispettive posizioni in merito alla questione del
sopravvenuto trasferimento della proprietà del bene oggetto di cui si discute in giudizio.
Nelle note depositate il Comune di sottolineava come con il trasferimento CP_1
di tale bene immobile, era cessato ogni diritto dell'attore sul bene stesso. Il
comportamento di parte attrice era risultato del tutto singolare dato che aveva taciuto il
Pag. 8 di 21 fatto per cui già a partire dal 10.01.2019 non poteva vantare più alcun diritto sul bene per cui è causa, non essendo più titolare del diritto di proprietà.
Rilevava l'avv Bagnoli che era, altrettanto, singolare il fatto di non aver messo a conoscenza né il giudice né parte convenuta circa il contenuto del suddetto contratto di vendita, probabilmente perché la presenza della fognatura sul suo terreno non ha influito in modo negativo sul prezzo di cessione. E' inoltre interesse del capire CP_1
se gli acquirenti sono stati informati dell'esistenza della causa in corso e della richiesta del di accertamento dell'usucapione della servitù di fognatura. CP_1
Tale mancanza di chiarezza e la somma richiesta di € 12.000,00, che risultava essere comunque eccessiva per il Comune, sulla base della valutazione in concreto del terreno occupato e delle stesse dichiarazioni ICI e IMU del sig. non hanno reso Pt_1
possibile accogliere la proposta transattiva di parte attrice. Una sua accettazione,
anziché proseguire con la richiesta di un accertamento dell'avvenuto usucapione della servitù, avrebbe potuto infatti comportare per il Dirigente responsabile una responsabilità per danno all'erario.
All'udienza del 28.10.2022, il G.O., rilevata la complessità delle questioni di fatto e di diritto, revocava l'ordinanza dispositiva degli adempimenti ex art. 281 sexies cpc e trattiene la causa a sentenza ex art. 190 cpc, assegnando alle parti i termini perentori di legge (60 giorni + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. In via pregiudiziale va delibata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice
Ordinario in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione svolta da parte convenuta sollevata d'ufficio dal giudicante e sulla quale le parti hanno svolto le loro deduzioni ex art. 101 co 2 c.p.c.
Il ha richiesto con domanda riconvenzionale (e non già una Controparte_1
mera eccezione), l'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene in oggetto occupato, a titolo di acquisto originario del diritto di servitù di formatura pubblica.
Orbene le servitù pubbliche sono diritti reali di godimento su un bene privato a beneficio di una collettività, quale la servitù quella invocata dal e la CP_1
Pag. 9 di 21 giurisdizione per accertare la loro esistenza è del giudice ordinario, in quanto le controversie vertono su diritti soggettivi e non su atti amministrativi difettando la giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del Giudice Ordinario e, questo avviene anche se la domanda coinvolge provvedimenti amministrativi di classificazione perché il petitum è un accertamento petitorio di un diritto soggettivo nei confronto della P.A.
Va dunque affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario. (Cass. Sez. Unite 2021
n.15571 ).
3. La questione della presunta intervenuta usucapione, il cui accertamento viene formulato dal convenuto attraverso apposita domanda riconvenzionale, è CP_1
strettamente connessa a quella della illegittimità della procedura espropriativa, che non si è conclusa con un decreto di esproprio definitivo.
La questione della invocata intervenuta usucapione è strettamente connessa a quella della illegittimità della procedura espropriativa e della illegittimità della occupazione.
Nel caso che ci occupa la fattispecie non è riconducibile alla usucapione per occupazione usurpativa ( in cui la P.A. agisce come privato) con l'esecuzione di un comportamento materiale del Comune, in quanto l'occupazione è avvenuta sulla base di un decreto di urgenza, come si ricava in atti dall'avviso a firma del Sindaco di verbale di immissione nel possesso del terreno oggetto dell'esproprio o dell'asservimento del 14.6.80( in atti) anche se poi la procedura non si è conclusa con il decreto di esproprio o con il contratto di cessione volontaria.
La fattispecie è riconducibile alla occupazione appropriativa'' (o acquisitiva) in base al quale la destinazione irreversibile della proprietà illegittimamente occupata comportava, oltre all'acquisto della proprietà a titolo originario da parte dell'ente pubblico, la contestuale estinzione del diritto di proprietà in capo al privato, che poteva solo ottenere il risarcimento del danno (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1983, n. 1464). Tale
istituto tuttavia è stato superato dal legislatore italiano, in risposta alle condanne che la
Corte EDU ha rivolto alla disciplina italiana in materia di espropriazioni (ex multis
Pag. 10 di 21 Corte europea dir. uomo, 30 maggio 2000), per violazione del principio di legalità (non essendo tollerabili modi di acquisito a titolo originario della proprietà o del diritto reale in situazioni di espropriazione illegittima).
L'art. 43 DPR 327/2001, prima, e -a seguito della sua declaratoria di incostituzionalità-,
il vigente art. 42 bis, prevede la possibilità di acquisire in sanatoria la proprietà o la servitù, ma non più retroattivamente e non più a titolo originario, e quindi con un procedimento amministrativo conforme proprio a quei principi più volte ribaditi dalla
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dal Giudice nazionale.
La CEDU, infatti, ha costantemente affermato che la possibilità di acquisire a titolo originario la proprietà o il diritto reale sulla base di una procedura espropriativa che non si conclude con il decreto di esproprio o con il contratto di cessione volontaria, è
lesiva del principio di legalità, non essendo appunto concepibile la perdita da parte del privato di quella proprietà o di quel diritto reale sulla base di una procedura espropriativa illegittima “che implica in primo luogo l'applicazione del principio della
"restitutio in intergrum" e, ove ciò non sia possibile, la determinazione di un'indennità”
(Sezione IV del 6 marzo 2007 n. 43662) e, pertanto, secondo la CEDU, nel caso in cui non venga stipulato il decreto di esproprio ovvero non venga stipulato il contratto di cessione volontaria, non è ammissibile acquisire il bene o il diritto reale di godimento a titolo originario, dovendo la Pubblica Amministrazione adottare il decreto di esproprio, rinnovando la procedura espropriativa, oppure acquisire il consenso dell'interessato.
Diversamente, quindi, laddove fosse riconosciuta la possibilità di acquisire la proprietà o la servitù per mezzo dell'istituto dell'usucapione, che è un modo di acquisito a titolo originario, verrebbe reintrodotta una forma surrettizia e non tollerabile di "espropriazione indiretta" in violazione dell'art. 1 del Protocollo
addizionale della CEDU.
La giurisprudenza civile di merito ha più volte censurato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello
Pag. 11 di 21 autoritativo del procedimento espropriativo, onde evitare forme di espropriazione
“indiretta o larvata” non conformi, appunto, alla C.E.D.U., precisando come l'occupazione sine titulo da parte della Pubblica Amministrazione integri un illecito permanente, come tale “non utile ai fini dell'usucapione (del diritto di proprietà e/o del diritto
di servitù)”, nonché uno spoglio violento ex art. 1163 c.c.,, come tale inidoneo “ad
integrare il requisito del possesso utile ai fini de quibus”. (Corte Appello L'Aquila, n.
1545/2021; Tribunale di Agrigento n. 1305/2017; Corte di Appello di Palermo, n. 401 del
2016). Nei medesimi termini si è espressa più volte anche la giurisprudenza amministrativa confermando il carattere di illecito permanente della occupazione illegittima -“con la conseguenza che, fino a quando esso perdura, il termine per l'usucapione (a
favore dell'occupante) non inizia a decorrere” (T.A.R. , Lecce , sez. III , 17/04/2020 , n. 458;
C.d.S., IV^, 30.1.2017 n. 4106; Id., 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015 n. 3988)- nonché il carattere della violenza dello spoglio “dovendosi cosi escludere che la semplice "detenzione"
possa essere mutata in "possesso ad usucapionem" (C.S., IV^, 3.7.2014 n. 3346; Id., 26.8.2015
n. 3988)”. La giurisprudenza civile di legittimità ha poi più volte ribadito, che “La
consolidata giurisprudenza di legittimità resa più volte a sezioni unite ha enunciato il principio
che l'apprensione (o il mantenimento) "sine titulo" di un suolo di proprietà privata, occorrente
per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l'impianto di una condotta, o di altro
manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata
autorizzata alla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità,
sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido
asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una
servitù … ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non
venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo
esercizio, o sia costituita regolare servitù (Cass. sez. un. 8065/1990; 4619 e 3963/1989; da
ultimo: 19294/2006; 14049 e 17570/2008; 18039/2012; Cass. sez. I, n. 26965/2013; idem
Cass. Civ. sez. I. 11477/2008).
Pag. 12 di 21 In conclusione: non può riconoscersi l'applicazione dell'istituto dell'usucapione ai casi di espropriazione illegittima, come quello di specie e comunque ,in ogni caso, non è
decorso il tempo necessario per la maturazione dell'usucapione. Sul punto preme rammentare l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità di ricorrere all'istituto dell'usucapione, ma entro certi rigidi limiti, e che trae spunto dall'art. 2935
del codice civile -in base al quale "la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il
diritto può essere fatto valere"-, e dal fatto che fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327
del 2001, al proprietario non era consentito agire per la restitutio in integrum dell'area illegittimamente espropriata ed irreversibilmente trasformata (che in forza dell'allora vigente istituto della c.d. "accessione invertita" passava automaticamente in proprietà
all'Amministrazione). Quindi, fino alla data di entrata in vigore del decreto in questione (nella specie: il 30.6.2003), in presenza di una irreversibile trasformazione del bene, l'Amministrazione non aveva motivo di invocare l'intervenuta usucapione
(venendole eventualmente in soccorso, per lo stesso effetto, la c.d. "espropriazione da accessione invertita"), con la conseguenza che i termini per una eventuale usucapione non potrebbero comunque iniziare a decorrere se non dalla data di avvenuta entrata in vigore del predetto DPR. Più precisamente, secondo tale orientamento, l'usucapione è
ammissibile entro determinati limiti “individuati allo scopo di evitare che sotto mentite
spoglie si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1
del Protocollo addizionale della Cedu e, dunque, a condizione che sia effettivamente
configurabile il carattere non violento della condotta;
si possa individuare il momento esatto
della interversio possessionis;
si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata
in vigore del testo unico dell'espropriazione (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo
t.u. 8 giugno 2001, n. 327 aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione
acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il
« ....giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” (T.A.R. , Firenze , sez. I , 15/02/2022 , n.
174; Cons. Stato n. 2396/2018; Cons. Stato Ad. Plen. N. 2/2016).
Pag. 13 di 21 Nel caso di specie, oltre alla configurabilità del carattere violento della condotta
(determinata dalla illegittimità del procedimento espropriativo) ed alla impossibilità di individuare il momento esatto della interversio possessionis (che al massimo è
intervenuta nel 2013, con l'esecuzione dei lavori dell'impianto nel fondo da parte del
) non può non rilevarsi come, dalla proposizione della domanda CP_1
riconvenzionale non siano ancora decorsi i 20 anni dall'entrata in vigore del TU
Espropriazioni. Sul punto è intervenuta anche il Consiglio di Stato, con la sentenza
5430/2020 , che ha ribadito che per tutte le occupazioni antecedenti alla entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il tempo durante il quale l'Amministrazione ha esercitato un potere materiale sul bene occupato (ed eventualmente, medio tempore,
trasformato) in epoca precedente alla entrata in vigore del citato d.P.R., non vale ai fini del computo del termine per la maturazione della usucapione dell'area. Nel caso di specie il termine dei 20 anni non è decorso in quanto l'atto di citazione è del 2016.
4. In corso di causa è emerso che l'attore, con atto di compravendita del 10.01.2019 ha alienato il terreno di cui si discute, e l'Amministrazione Comunale, con memoria autorizzata depositata il 18.10.2022 ha contestato che l'attore, a partire dal momento in cui ha venduto il terreno “non poteva vantare alcun diritto sul bene per cui è causa, non
essendo più titolare del diritto di proprietà” asserendo che “E' inoltre interesse del CP_1
capire se gli acquirenti sono stati informati dell'esistenza della causa in corso e della richiesta
del di accertamento dell'usucapione della servitù di fognatura . In memoria CP_1
autorizzata del 14.10.2022, l'attore ha depositato l'atto di compravendita che contiene una apposita disposizione dedicata alla controversia sulla servitù, e che all'udienza del
28.10.2022 è stato ribadito che il contratto di compravendita riserva tutti gli eventuali diritti conseguenti alla causa al Sig. laddove testualmente si legge:”La parte Pt_1
venditrice fa presente alla parte acquirente che ne prende atto che, l'appezzamento di terreno in
oggetto è attraversato da una pubblica fognatura di acque nere e industriali, ed è in corso una
causa con il comune di per il riconoscimento dell'indennità di servitù o CP_1
occupazione temporanea del suolo, causa che sarà definita a cura e spese della parte venditrice;
Pag. 14 di 21 tutti gli oneri e vantaggi derivanti dalla sentenza resteranno a carico e favore della medesima,
sollevando la parte acquirente da oneri e molestie a riguardo”. Orbene anche laddove la compravendita non avesse contenuto quella clausola di “riserva del diritto” e tale diritto fosse stato trasferito, ciò non avrebbe avuto alcun effetto sulla causa, la quale ai sensi dell'art. 111c.p.c., continua tra le parti originarie.
5. Passando alla domanda attorea preme individuare esattamente il thema decidendum
delineato in citazione e nella memoria ex art. 183 VI° co n.1 c.p.c..
Le conclusioni ritualmente precisate sono le seguenti, in linea con la causa petendi individuata in citazione ( che invoca la fattispecie di cui all'art. 1038 c.c.),” in via preliminare condannare il , in persona del Sindaco, Sig. Controparte_1 Parte_3
al pagamento della somma di € 24.200,00 a titolo di indennità per
[...]
occupazione del terreno di proprietà del Sig. (Catasto Terreni al foglio 14, Pt_1
particelle n. 1343 e 1344) con la servitù di fognatura industriale;
sempre in via preliminare condannare il in persona del Sindaco Controparte_1 Parte_3
al risarcimento dei danni che viene qui quantificato in € 15.000,00 o quella
[...]
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In via in via subordinata determinare la richiesta indennità mediante l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio;
e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco, Controparte_1
Sig. al pagamento della stessa, in entrambi i casi condannare altresì Parte_3
il al risarcimento dei danni subiti, al pagamento degli interessi legali e della CP_1
svalutazione monetaria dalla data di acquisto del terreno da parte del Sig. Pt_1
(2.08.2005) fino al saldo effettivo. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, ritenere comunque dovuta al Sig. il pagamento dell'indennità per occupazione Parte_1
del terreno di sua proprietà nella misura di € 24.200,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia in ogni caso con condanna altresì del al risarcimento dei CP_1
danni subiti, al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data di acquisto del terreno da parte del Sig. (2.08.2005) fino al saldo effettivo. Pt_1
Pag. 15 di 21 In via istruttoria si chiede fin da ora l'ammissione di CTU volta alla determinazione dell'indennità spettante al Sig. per il passaggio della servitù di Parte_1
fognatura industriale sulle particelle n. 1343 e 1344 (Catasto Terreni foglio n. 14), il calcolo dell'eventuale deprezzamento del terreno de quo a seguito dell'imposizione della predetta servitù ed il calcole del relativo risarcimento del danno.
Le conclusioni successivamente formulate dall'attore, negli atti successivi alla memoria ex art. 183 VI° co n.1 c.p.c. ed anche a verbale del 18.10.2018 immutano irritualmente le conclusioni ( di cui alla citazione ed alla memoria ex art.183VI° co c.p.c) affiancando alla parola occupazione il termine illegittimo, che va inammissibilmente ad introdurre una nuova domanda.
Pertanto la domanda da esaminare è unicamente quella introdotta in citazione e precisata in memoria ex art. 183 VI° co n.1 c.p.c. sopra riportata.
Orbene l'attore chiede l'indennizzo invocando l'art. 1038 cc ritenendosi pregiudicato dalla realizzazione sul fondo in un impianto fognario per acque industriali da parte de per essere stato imposto un asservimento di una servitù al fondo di sua CP_1
proprietà.
L'obbligo di indennizzo , per il codice civile, è correlato alla costituzione della servitù
coattiva, in quanto l'indennizzo a differenza del risarcimento, che è dovuto in caso di condotte illecite, è previsto al di fuori di comportamenti che si pongono in contrasto con l'ordinamento ed è previsto per riequilibrare una situazione di pregiudizio che trova fondamento in una situazione di diritto, quale equa riparazione
In particolare, essendo la questione dibattuta con una pubblica amministrazione, il diritto all'indennizzo ha come presupposto il compimento di una opera pubblica da parte della P.A, e per questa ragione, diverge dal risarcimento. In tale ultimo caso il soggetto danneggiato ha diritto al risarcimento del danno in seguito all'accertamento di un fatto illecito riconducibile al responsabile.
Il riconoscimento dell'indennità ex art. 1038 cc ( o ex art.44 T.U. Espropriazioni, che è
norma speciale richiamata come operante in ogni caso in cui la realizzazione
Pag. 16 di 21 dell'opera pubblica comporti una permanente modifica peggiorativa delle facoltà
spettanti al proprietario del fondo contiguo all'opera pubblica realizzata) postula il presupposto della attività lecita e legittima della P.A., oltre alla imposizione di una servitù o la produzione di un danno permanente che si sostanzi nella perdita o nella diminuizione di un diritto, nonché il nesso causale tra l'opera pubblica realizzata ed il danno. ( Cass. 200 n.9341). Ma nel caso che ci occupa difetta il presupposto della intervenuta legittima attività della P.A. in quanto seppure esistente in origine un decreto di occupazione di urgenza ( almeno così si ricava in atti), il terreno è stato occupato in difetto di un regolare decreto di esproprio od atto equipollente, ed anche in difetto di una regolare dichiarazione di pubblica utilità. Né risulta conclusa l'opera pubblica nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e non risulta neppure fornito un indizio o principio di prova circa il termine di efficacia della presunta dichiarazione di pubblica utilità.
D'altronde neppure può intendersi l'opera conclusa nel 1984, quando, cioè, il
Consiglio Comunale, con la delibera n. 83 del 16.03.1984, ha deliberato di stipulare i contratti di servitù “tenuto conto che i lavori sono stati ultimati” (Cfr. DOC. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sia perché non vi è in atti l'unico documento in grado di attestare la ultimazione dei lavori, ossia il certificato di ultimazione dei lavori, sia perché non è dato sapere se nel 1984 la presunta dichiarazione di pubblica utilità fosse ancora efficace.
Certo è che la procedura espropriativa non si è conclusa né con il decreto di esproprio né con il contratto di cessione volontaria.
Non risulta presso la Conservatoria alcun atto costitutivo di servitù di fognatura industriale sul terreno in oggetto , trattandosi dunque di servitù abusiva. Neppure
viene fatta menzione di detta servitù di fognatura nel decreto di trasferimento dell'immobile a , di cui al decreto del 2.8.05 n.163/2, né alcuna menzione Parte_1
di detta servitù risulta fatta negli atti antecedenti al predetto decreto di trasferimento.
Emerge dalla documentazione in atti che era stato dato incarico a funzionario del
Pag. 17 di 21 Comune di per una relazione di stima inerente la servitù in oggetto, con CP_1
cui era stata deliberata la realizzazione di una fognatura industriale, l'occupazione delle particelle interessate dalla costituzione della servitù, con la approvazione delle indennità da corrispondere ai proprietari per i danni arrecati per le servitù ed era stato dato mandato al notaio di procedere alla stipula del relativi contratti, ma mai il Per_3
Comune di ha provveduto alla costituzione formale di detta servitù. Il CP_1
precedente proprietario signor decedeva senza stipulare il relativo Persona_4
contratto dove doveva risultare la predetta servitù di passaggio di fognatura ed anche gli eredi di non stipulavano alcun contratto, ed il bene è pervenuto all'attore Per_4
con decreto di trasferimento del 2.8.2005, senza la costituzione di alcun contratto di servitù. In ogni caso, nel caso in oggetto. non vi è stato alcun contratto di costituzione di servitù fognaria in favore del che ha invocato la intervenuta usucapione CP_1
della servitù, .e neppure vi è domanda in questo giudizio di costituzione coattiva del diritto di servitù, sicchè la domanda di riconoscimento dell'indennizzo è azionata senza il necessario collegamento ad un atto di legittima imposizione o costituzione della servitù, anche giudiziale.
La domanda è inaccoglibile.
6.Il mancato perfezionamento della procedura espropriativa e la sua illegittimità, non può neppure ritenersi sanato dalla asserita e non provata- e contestata- accettazione dell'indennità da parte dell'originario proprietario e dai suoi eredi Persona_4
nonché dall'asserito, non provato e contestato pagamento dell'indennità.
I documenti prodotti dal Comune specificatamente contestati dall'attore in quanto non idonei a costituire prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità, trattandosi di semplici copie fotostatiche, delle quali non è certa la provenienza- non essendo neppure stati prodotti in forma autentica od in altra forma equipollente in grado di raggiungere il medesimo fine- provano solo la loro certa inconcludenza stante il mancato completamento della procedura mediante il decreto di esproprio o la stipula del contratto di cessione volontaria, che è appunto un atto formale che “deve consistere
Pag. 18 di 21 in un documento unitario sottoscritto dal privato e dal rappresentante dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno avuto riguardo al disposto del R.D. n.
2440 del 1923, artt. 16 e 17, sulla contabilità di Stato, che contemplano la "scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante dell'amministrazione".
Deve pertanto escludersi che la sua esistenza possa essere ricavata da altri atti, ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione della controparte, non essendo ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dall'altro soggetto, tranne che non si tratti di contratti a distanza conclusi con imprese commerciali (Cass. Civ. n. 17686/2009; Cfr.
anche Cass.15296/2007; 22051/2006; 4635/2006; 7962/2003; 59/ 2001; 10074/ 1999; TAR
Calabria, 688/2007). (cfr. Corte di Cass. SS.UU. n. 16092 del 9 luglio 2009; Corte di Cass.
SS.UU. n. 14886 del 25 giugno 2009; Corte di Cass. Sez. I civ. n. 21033 del 30 settembre
2009; C.d.S. Sez. IV n. 4022 del 18 giugno 2009; Tar Sicilia Sez. II Catania n. 1009 del 3
giugno 2009).
In ogni caso la dichiarazione di di accettare il quantum dell'indennità Persona_4
ha perduto ogni efficacia per la mancata adozione del decreto di esproprio e per la mancata stipula del contratto di cessione volontaria. Né peraltro risulta data prova dell'asserito pagamento dell'indennità al dovendosi anche in questo Persona_5
caso escludere che -stante l'obbligo della forma scritta ab sustantiam e della formazione di un documento unitario ove convergere in maniera chiara ed inequivocabile le volontà delle parti- “il perfezionamento del negozio di cessione volontaria possa ricavarsi
da altri atti (quali, ad esempio, le delibere dell'organo collegiale dell'ente che autorizzano
l'acquisto delle aree tramite cessione volontaria e approvano gli schemi del negozio, benché
questi siano stati sottoscritti dai proprietari) o per comportamenti concludenti, attraverso
l'immissione nel possesso dei beni e il pagamento del prezzo” (TAR L'Aquila n. 29/2015; Cfr.
anche Cons. Stato n. 4970/2011; Cass. Civ. n. 17686/2009).
L'asservimento del fondo alla servitù di fognatura è dunque abusivo non essendo fondato su atto legittimo di costituzione di natura pubblicistica o privatistica.
Pag. 19 di 21 7.L'attore chiede in citazione il danno cagionato dal passaggio ed il risarcimento patito a seguito dei lavori di amministrazione straordinaria che hanno interessato l'appezzamento di terreno di sua proprietà che sono stati eseguiti senza che lo stesso fosse informato entrando abusivamente nella proprietà . Per vero di tali evocati danni,
che pur richiamano l'asservimento abusivo da parte del non vi è stata CP_1
allegazione specifica, il danno da passaggio sul fondo non è concretamente allegato,
nè dedotto, nè risulta che il sentiero genericamente indicato per i lavori dalla ditta sia stato temporaneo o permanente, nè che abbia inciso e con quali modalità concrete circa una riduzione dell'uso, né è stata dedotta alcuna concreta possibilità di godimento perduto, né è indicato il tratto in cui si è svolto il passaggio, né risulta documentato lo stato dei luoghi da documentazione fotografica né il danno conseguenza è stato oggetto di prova orale, rimanendo la allegazione del tutto generica sicchè anche la ctu richiesta risulta esplorativa.
Invero in caso di illegittima occupazione di immobile il danneggiato non può ottenerne il risarcimento per il sol fatto che vi sia stata l'occupazione abusiva altrui, occorrendo fornire la prova di una effettiva lesione del suo patrimonio, quantomeno allegando le situazioni fattuali dimostrative dell'esistenza del danno conseguenza. Osserva al riguardo la S.C. che "il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno
privato ) non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un
elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi
pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il
risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per
non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il
bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre
situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo
peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti" ( Cfr, Cass. Civ., III
sez. con sentenza n. 378 dell'11 gennaio 2005; Cass. Sez Un. 33645 /2022 ). Non è
possibile quindi riconoscere il danno da mancato godimento richiesto in citazione. La
Pag. 20 di 21 perdita del godimento del bene da parte del proprietari non è in re ipsa e non si presume automaticamente per effetto della condotta illecita altrui, ma deve essere dedotta e se necessario dimostrata, anche attraverso mezzi indiretti, la limitazione e la riduzione in concreto dell'uso e del godimento del bene derivante dalla occupazione illegittima.
L'attore non ha allegato, né dato prova, neppure in via presuntiva, del danno patito in conseguenza dell' illegittima asservimento del bene, non avendo allegato, si ribadisce,
né quale fosse l'utilizzo di fatto del bene al momento dell'apprensione, nè quale fosse la riduzione dell'uso, né quali fossero i progetti di utilizzo, né tantomeno l'appetibilità
dello stesso ai fini dell'utilizzo ad altri fini, sicché non potrà procedersi nella specie ad alcuna liquidazione, nemmeno in via forfettaria. (fra le altre: TAR Puglia n. 1/2016).
Peraltro per quanto affermato dallo stesso attore, solo nel dicembre 2013 è solo a seguito dei lavori di manutenzione , si accorgeva della servitù di fognatura.
La domanda va rigettata.
8.Le spese di causa, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, nella persona del G.O., dr.ssa PA LD ,definitivamente pronunciando , così provvede:”
Rigetta la domanda attrice siccome infondata.
Rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata.
Stante la reciproca soccombenza compensa le spese di causa.
Pisa 30.11.2025
Il Giudice On Dr. PA LD
Pag. 21 di 21