Ordinanza cautelare 20 settembre 2016
Sentenza 27 dicembre 2017
Rigetto
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/03/2023, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 02194/2023REG.PROV.COLL.
N. 03945/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3945 del 2018, proposto da
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Sonia Sau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società EI NA s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Muravera, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 845/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società EI NA s.n.c. e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Sonia Sau e Antonio Nicolini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2016 la società EI NA s.n.c. ha chiesto al Tar per la Sardegna l’annullamento:
- della determinazione n. 348 prot. n. 7001 TP/CA-CI del 22 febbraio 2016, notificata in data 22 febbraio 2016, avente ad oggetto "Condono edilizio ai sensi della l. 326/2003. Inammissibilità a condono delle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico e riconducibili alla tipologia 1 e 2 di cui all'allegato 1 al decreto legge n. 269 del 2003 (convertito in legge 326 del 2003), e delle opere erratamente qualificate come afferenti alla tipologia 6";
- di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso alla determinazione di cui sopra e, in particolare, della nota della Soprintendenza competente per territorio, prot. n. 16007 del 7 novembre 2015, nella parte in cui - pur evidenziando che il parere dell'ufficio è ritenersi acquisito ai sensi della l. n. 124/2015 - afferma che l'intervento oggetto del condono edilizio richiesto dalla società ricorrente non rientri tra le tipologie ammissibili.
1.1 Con ricorso per motivi aggiunti la stessa società ha poi chiesto l’annullamento:
- della determinazione n. 1192, prot. n. 1192 TP/CA-CI del 13 giugno 2016, notificata in pari data, con la quale il Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica della Regione Autonoma della Sardegna ha ordinato alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, “la rimessione in pristino, a proprie spese, dei luoghi, per aver eseguito lavori su beni paesaggistici soggetti a vincolo senza la prescritta autorizzazione ex art. 146 d.lgs. 42/2004, consistenti nella realizzazione di una camera da letto e l'ampliamento di una esistente, nell'ampliamento della veranda sul fronte anteriore dell'unità, nella realizzazione di un ripostiglio sul fronte laterale dell'unità e opere di sostituzione dell'originaria copertura della veranda da cannucciato a muratura”;
- di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso alla determinazione di cui sopra.
2. Il giudice di prime cure così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- con domanda presentata al Comune di Muravera in data 9.12.2004, la società EI NA ha richiesto il condono, ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per le opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ricadenti nel territorio del Comune di Muravera, località Piscina EI, Via dei Tamerici n. 59, distinte al N.C.E.U. al Foglio 40/B Mappale 88;
- gli interventi edilizi realizzati abusivamente e oggetto dell’istanza di condono consistevano nell’ampliamento e nella manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale completati nel corso dell’anno 2000;
- il Comune di Muravera, con nota prot. 8230 del 12 agosto 2009, trasmetteva al Servizio Tutela del Paesaggio per le province di Cagliari e Carbonia - Iglesias l’istanza di autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per il conseguimento del nullaosta paesaggistico;
- con nota prot. 9835 del 22 febbraio 2012, il Servizio Tutela del Paesaggio per le province di Cagliari e Carbonia – Iglesias esprimeva parere favorevole e richiedeva all’istante, in via istruttoria, la produzione di una perizia giurata concernente la determinazione del valore relativo all’utile conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive;
- con successiva nota prot. 44245 del 19 ottobre 2015, il Servizio Tutela del paesaggio della Regione interessava la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari e Oristano del Ministero dei beni, Attività culturali e Turismo, affinché rilasciasse il parere di cui all’art. 32 della l. 47/1985;
- con nota n. 16007 del 7.11.2015 la Soprintendenza comunicava che il parere richiesto era da intendersi acquisito per silenzio assenso ai sensi della legge n. 124/2015;
- nondimeno in tale nota la Soprintendenza riteneva che l’intervento in questione non rientrasse tra quelli ammessi al condono;
- di conseguenza, disattendendo la propria precedente determinazione favorevole, il Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio comunicava, ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza tesa all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica;
- successivamente, dando atto degli approfondimenti istruttori svolti e del fatto che, a fronte della comunicazione di cui al capoverso precedente, l’interessata aveva presentato controdeduzioni inidonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, veniva adottata, a firma del Direttore Generale in sostituzione del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia, la determinazione n. 348 del 22 febbraio 2016, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di condono presentata dal ricorrente, sul rilievo che le opere abusive rientrassero nelle tipologie di abuso 1, 2 e 6 di cui all’allegato 1 al decreto legge n. 269 del 2003;
- detto provvedimento è stato impugnato dalla società EI NA con il ricorso principale;
- con determinazione n. 1192 del successivo 13 giugno 2016, il Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio per le Province di Carbonia – Iglesias ordinava alla società la rimessione in pristino dei luoghi;
- tale ulteriore provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
2.1 A sostegno dell’impugnazione principale venivano dedotti i seguenti motivi:
I. Erronea attribuzione della natura provvedimentale al parere ex art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 4/2004 e art. 32, commi 26 e 27, l. 326/2003. Eccesso di potere ed incompetenza relativa.
II. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento della realtà fattuale e giuridica.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. 326/2993 e l.r. n. 4/2004.
2.2 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti venivano formulati i seguenti rilievi:
I. Violazione degli artt. 27 T.U. n. 380/2001, 32 l. n. 326/2003, 107 d.lgs. n. 267/2000 e 9 l.r. n. 9/2006. Eccesso di potere ed incompetenza relativa.
II. Violazione dell'art. 167, d.lgs. n. 42/2004 nella formulazione applicabile ratione temporis . Violazione del principio di irretroattività della norma sanzionatoria.
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
IV. Violazione dell'art. 6- bis l. n. 241/1990.
3. Nel giudizio di primo grado si costituivano la Regione Sardegna e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 845/2017 il Tar per la Sardegna ha accolto il ricorso annullando i provvedimenti impugnati.
4.1 Il primo giudice ha ritenuto che:
- era fondato il primo motivo di impugnazione con il quale venivano prospettati i vizi di eccesso di potere e di incompetenza relativa: secondo il Tar il Servizio Tutela del Paesaggio ha adottato un atto di natura provvedimentale, esorbitando dalle competenze, meramente consultive, allo stesso normativamente ascritte nel procedimento de quo e ha illegittimamente posto in essere, sul presupposto della mancata conclusione del procedimento da parte dell'Autorità comunale competente, l'esercizio di un potere sostitutivo in palese violazione delle norme attributive di detto potere;
- è illegittimo l’ordine di demolizione adottato senza la previa definizione della domanda di sanatoria;
- la determinazione impugnata non si fonda su una negativa valutazione paesaggistica delle opere da condonare, ma su aspetti di natura edilizia che, a prescindere dalla correttezza dell’inquadramento delle opere da condonare sotto il profilo delle tipologie edilizie, rientrano nelle attribuzioni del competente organo del Comune.
4.2 Il primo giudice ha quindi considerato assorbite le ulteriori censure proposte.
5. Avverso la sentenza del Tar per la Sardegna ha proposto appello la Regione Autonoma della Sardegna per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per resistere al ricorso.
7. Si è costituita in giudizio la società EI NA s.n.c. chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 23 febbraio 2023 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: Erronea interpretazione e/o applicazione: dell'art. 32 della l. 47/1985; dell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003; dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004; degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990; erroneo supposto di fatto; carenza ed erroneità della motivazione. Contraddittorietà; incoerenza; irragionevolezza.
L’appellante sostiene che:
- il ragionamento del primo giudice è frutto di travisamento dei fatti, erronea interpretazione delle norme e irragionevolezza;
- la Regione Sardegna non si è pronunciata sull'istanza di condono ma sulla richiesta di parere paesaggistico presentata dalla società istante;
- poiché la richiesta di parere aveva ad oggetto opere che la legge non ammette al condono di cui al d. l. 269/2003, la Regione non si è pronunciata sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento ma ha dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio del parere;
- la società appellata ha formulato istanza affinché venisse rilasciato un atto di chiara portata autorizzatoria, inerente alla tutela degli interessi paesaggistici e di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio, in relazione ad opere ex lege non condonabili;
- detta istanza dava avvio ad un vero e proprio procedimento che, pur incardinandosi nel procedimento teso al rilascio del titolo abilitativo all'edificazione in sanatoria, esita in un atto, di certa valenza provvedimentale, che si configura come autonomo rispetto al provvedimento da adottarsi da parte del Comune;
- non è rilevante che l'istanza di parte sia pervenuta all'Amministrazione regionale per il tramite del Comune interessato dal procedimento di sanatoria edilizia;
- non è discutibile che l'atto conclusivo del procedimento avviato con detta istanza abbia natura sostanzialmente provvedimentale;
- l'Amministrazione regionale ha esercitato un potere proprio;
- il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il parere di cui all'art. 32 della l. 32/1985 ha natura e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 l. 1497/1939: stante la sua natura vincolante, deve essere necessariamente impugnato ove l'interessato voglia contestare il diniego di condono e, poiché dal parere negativo discende l'obbligo per il Comune di adottare un provvedimento negativo, è evidente che lo stesso possa e debba essere impugnato anche autonomamente;
- il provvedimento di diniego all'ammissibilità dell'istanza si fonda sulla considerazione che gli interventi effettuati dall'appellato, poiché realizzati in area gravata da vincolo paesaggistico, non sono suscettibili di sanatoria alla luce di quanto disposto dal comma 26 dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003;
- con la determinazione n. 348 del 22 febbraio 2016, il Servizio tutela del paesaggio si è limitato a rilevare che gli interventi di cui all’istanza di condono presentata dalla società EI NA non erano ammissibili a condono, non rientrando nelle c.d. tipologie di abuso “minori”;
- l'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici, propria delle amministrazioni comunali, interviene nel merito, al pari dell'antecedente valutazione di compatibilità paesaggistica, ma deve ritenersi preclusa in astratto dall'inammissibilità dell'istanza qualora vengano in considerazione in ambito soggetto a vincolo interventi edilizi riconducibili alle tipologie di cui ai nn. 1, 2 e 3 della Tabella A allegata alla Legge sul condono.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: Erronea interpretazione e/o applicazione: dell'art. 32 della l. 47/1985; dell'art. 44 della l. 47/1985; degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004; dell'art. 27 del d.p.r. n. 380 del 2001; dell'art. 57 del d.p.r. 348/1979 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla l. 22 luglio 1975, n. 382 e al d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616”; erroneo supposto di fatto; carenza ed erroneità della motivazione. Contraddittorietà; incoerenza; irragionevolezza.
L’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha decretato che l'Amministrazione non poteva far derivare dal parere effetti ulteriori, quale l'irrogazione della sanzione demolitoria, che può intervenire solamente in seguito alla definizione del procedimento di condono da parte del Comune.
In particolare sostiene che:
- rilevato l'errore in cui è incorso il primo giudice nel qualificare l'atto adottato dalla Regione come parere endoprocedimentale e provvisorio, appare del tutto corretto anche il comportamento conseguente dell'Amministrazione;
- la Regione ha dato applicazione a quanto disposto dall'art. 167 del d.lgs. 42/2004, in base al quale, in presenza di tale tipologia di violazioni, l'Autorità preposta al vincolo ordina la rimessione in pristino dei luoghi al trasgressore;
- la Regione non ha inteso esercitare le competenze assegnate dalla legge sul condono ai Comuni, ma le sue prerogative in materia di beni culturali e paesaggio;
- la Regione si è comunque comportata correttamente perché, sotto il profilo paesistico, prima ha espresso definitivamente, per quanto di competenza, le proprie valutazioni sull'istanza presentata e, soltanto dopo aver provveduto sull'istanza, ha dichiarato il carattere abusivo dell'immobile;
- le previsioni del Codice per il paesaggio in materia di abusi in aree vincolate hanno carattere del tutto autonomo rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 27 del Testo unico per l'edilizia: mentre le prime si incentrano sul carattere abusivo dell'intervento derivante dalla mancanza di autorizzazione paesaggistica, le seconde operano in difetto di un valido titolo edilizio in aree paesisticamente vincolate;
- nell'applicare l'articolo 167 del d. lgs. 42 del 2004, l'Amministrazione regionale non poteva prescindere da tali assunti, con la conseguenza che, trattandosi di opere abusivamente realizzate su aree vincolate, l'unica sanzione applicabile era appunto quella demolitoria;
- anche laddove dovesse ritenersi che effettivamente l'articolo 27 del d.p.r. n. 380 del 2001 riservi esclusivamente alla competenza comunale e a quella della Soprintendenza l'adozione dei predetti provvedimenti, in forza della norma di attuazione dello Statuto (articolo 57 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348), le funzioni amministrative in discussione sarebbero ormai delegate alla Regione, che quindi del tutto correttamente avrebbe adottato la determinazione impugnata.
3. I due motivi di appello, esaminabili congiuntamente, non possono essere accolti.
3.1 Nella specie non è in discussione il fatto che il procedimento sia cominciato con la presentazione, da parte della società EI NA al Comune di Muravera, di una istanza di condono, ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003.
La società ha fatto ciò in adempimento di quanto previsto della legge. Ai sensi dell’articolo 32, comma 32, della citata l. 326/2003: « La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio … è presentata al Comune competente… ».
Il comma 25 del ridetto articolo 32 rende applicabili al cosiddetto terzo condono (ovvero il condono introdotto dalla l. 326/2003 di cui si discute) le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tra le altre norme, quindi, risulta richiamato l’articolo 35 della l. 47/1985 (comma 15) il quale recita: « Il Sindaco …. rilascia …. la concessione o l’autorizzazione in sanatoria… ».
Appare evidente quindi che il procedimento di condono edilizio deve iniziare e terminare a livello comunale. In particolare il rilascio o il diniego del condono sono di competenza del Sindaco.
Implicita conferma di quanto detto viene fornita dal comma 41 dell’art. 32 della l. 326/2003 che devolve ai Comuni il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, « al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ». Proprio perché le procedure di condono sono di competenza dei Comuni, questi ultimi ricevono un incentivo economico se definiscono celermente le pratiche.
Nella specie il diniego di condono è stato pronunciato da una autorità diversa dal Comune. Tale circostanza rende di per sé illegittimo il diniego.
3.2 La Regione appellante sostiene che un particolare renderebbe peculiare il caso: ovvero la necessità di esprimere il parere previsto dall’articolo 146 del d. lgs. 42/2004.
In realtà l’appellante:
- dapprima afferma che la Regione « non si è pronunciata sull'istanza di condono ma sulla richiesta di parere paesaggistico presentata dalla società istante »;
- e poi asserisce « non è rilevante che l'istanza di parte sia pervenuta all'Amministrazione regionale per il tramite del Comune interessato dal procedimento di sanatoria edilizia ».
In realtà le affermazioni dell’appellante creano uno iato logico.
Per un verso non è vero che sia stato il privato a rivolgersi direttamente agli uffici regionali (ed infatti la stessa appellante ammette che sia stato il Comune a farlo). Ma per altro verso, ed è la cosa più rilevante, le modalità di coinvolgimento degli uffici regionali sono dirimenti in ordine ai poteri che questi ultimi sono legittimati ad esercitare.
Se gli uffici regionali vengono coinvolti in adempimento alle norme sul condono, è evidente che il loro ruolo non può che essere quello agli stessi assegnati dalle stesse norme sul condono: l’emissione di un parere di natura endoprocedimentale.
Nella specie il Comune di Muravera, con nota prot. 8230 del 12 agosto 2009, ha chiesto al Servizio Tutela del Paesaggio per le province di Cagliari e Carbonia - Iglesias di esprimersi ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. A propria volta (con nota prot. 44245 del 19 ottobre 2015), il Servizio Tutela del paesaggio ha chiesto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari e Oristano del Ministero dei beni, Attività culturali e Turismo, di rilasciare il parere di cui all’art. 32 della l. 47/1985 (cfr. commi 5 e 8 dell’art. 146 del d. lgs. 42/2004).
È di tutta evidenza, pertanto, che il procedimento ha seguito l’iter proprio del condono.
Specifico riferimento al procedimento di condono ha operato Cons. Stato, sez. VI, 10/04/2020, n. 2369 affermando: « Qualora il “procedimento di condono” abbia ad oggetto opere abusive realizzate in zone vincolate, l'Amministrazione comunale non può statuire sull'istanza di sanatoria avendo riguardo alla sola destinazione urbanistica dell'area, come ricavabile dalle pertinenti previsioni del p.r.g., essendo tenuta ad acquisire il parere espresso dall'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo, avente, peraltro, natura vincolante ai fini della sanatoria ».
E il procedimento di gestione del vincolo altro non è che una fase del procedimento di condono. Sul punto è limpido l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, 07/12/2016, n. 5162: « Il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria, per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, con un rinvio mobile alla disciplina del “procedimento di gestione del vincolo paesaggistico”, costituente una “fase indispensabile” per la positiva conclusione del “procedimento di condono”, inteso quale strumento riservato allo Stato, ad estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario da tutelare ».
Emanando la determinazione n. 348/2016 la Regione ha esercitato poteri non propri e ha concluso il procedimento del condono che avrebbe dovuto essere concluso, invece, dal Comune.
3.2.1 Esplicita conferma della conclusione appena raggiunta si ritrova nel principio espresso da Cons. Stato, sez. V, 10/02/2004, n. 480: « In tema di condono per le opere edilizie abusivamente realizzate, il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 32 l. n. 47/85 può dirsi concretamente lesivo solo nel momento in cui è trasposto nell'atto finale che definisce la domanda di sanatoria edilizia ».
Un argomento indiretto a conforto del principio richiamato, invece, si ricava dalla massima di Cons. Stato, sez. IV, 12/10/2016, n. 4208: « Il parere negativo reso dalla commissione edilizia integrata sulla domanda di condono è un atto endoprocedimentale inidoneo, in quanto tale, ad essere oggetto di una autonoma impugnazione, servendo esso all'Autorità ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, ma solo quest'ultimo provvedimento è impugnabile, eventualmente insieme al parere, se quest'ultimo è sfavorevole al privato ».
3.3 Da quanto esposto discende anche l’infondatezza delle tesi proposte dall’appellante per sostenere la legittimità dell’ordinanza di rimessione in pristino.
Così come spettava al Comune pronunciarsi sull’istanza di condono, così avrebbe dovuto essere lo stesso Comune ad emanare i provvedimenti relativi alla rimozione degli abusi.
Nella specie la Regione ha anche violato il principio ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 15/01/2021, n. 488 secondo il quale: « Va ribadita l'illegittimità degli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché l' art. 44, ultimo comma, della l. 28 febbraio 1985 n. 47 dispone che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi. Nei medesimi termini, l'art. 38 l. 47 cit. prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative. Ne consegue che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione ».
3.3.1 Non condivisibile appare il richiamo ai poteri sanzionatori previsti dall'art. 167 del d.lgs. 42/2004. Il diniego di condono avrebbe dovuto essere pronunciato dal Comune: di conseguenza lo stesso Ente avrebbe dovuto applicare la sanzioni previste dalla legge in caso di diniego dell’istanza di sanatoria.
3.3.2 Non sono condivisibili neanche le considerazioni che, ancorandosi all’articolo 57 del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, mirano a dimostrare che le funzioni amministrative in discussione sarebbero ormai delegate alla Regione.
Nella Regione Sardegna la sanatoria del 2003 risulta assoggettata ad una disciplina – ricavabile dalla l. n. 47/1985, cui rimanda l’art. 32, l. n. 326/2003 nonché dalla l. r. n. 23/1985 - che assegna al Comune, quale ente preposto al rilascio del permesso di costruire e alla vigilanza sul corretto uso del territorio comunale, il potere di ricevere le domande di condono, istruire i procedimenti e sanzionare gli abusi edilizi non sanabili.
Chiarificatore l’articolo 6 della l. r. Sardegna n. 23/1985 (« Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative ») che, sotto la rubrica: « Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali », recita: « Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4 ».
La competenza comunale, nella vicenda in esame, non può essere revocata in dubbio.
4. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la Regione Sardegna al pagamento in favore della società EI NA s.n.c. delle spese del giudizio che si quantificano in euro 3.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO