Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/12/2025, n. 23652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23652 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02610/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2610 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del GSE del 04.12.2024 nr. -OMISSIS- notificato a mezzo pec in data 05.12.2024 a definizione del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 D. Lgs 28/2011 e D.M. 31.01.2014 relativo all’impianto fotovoltaico n -OMISSIS- di potenza pari a 76,00 KWP sito nel Comune di Osimo (An) in -OMISSIS-, con il quale il GSE ha dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti precedentemente riconosciuto comunicando, altresì, il recupero degli incentivi percepiti dalla medesima società
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 marzo 2025
per l’annullamento del provvedimento del GSE del 18.02.2025 nr. -OMISSIS-notificato a mezzo pec alla società in data 18.02.2025
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. RI La FA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con comunicazione del 29 gennaio 2013, la -OMISSIS- ha presentato al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. - GSE, per l’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS- di potenza pari a 76 kW sito nel Comune di Osimo (AN), richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti agli impianti ricadenti nella tipologia installativa “Impianto su edificio” richiedendo, altresì, la maggiorazione di 5 centesimi di €/kWh di cui all’art. 14, comma 1, lettera c) del D.M. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia), per sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
Con comunicazione del 4 giugno 2013 il GSE ha riconosciuto la chiesta tariffa incentivante in misura pari a 0,264 €/kWh.
2. Il GSE a seguito della notifica di un provvedimento di sequestro preventivo da parte del GIP presso il Tribunale di Ancona ha avviato un procedimento di verifica che esitava nel provvedimento di decadenza qui impugnato, adottato successivamente alla sentenza del Tribunale penale di Ancona che poneva fine al primo grado di giudizio e basato, in sintesi, sulle seguenti argomentazioni:
“ - con atto del 9 luglio 2024, il Tribunale di Ancona ha pubblicato le motivazioni della Sentenza n. -OMISSIS- del 10 aprile 2024, relativa al procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. – n. -OMISSIS- R.G.G.I.P. per mezzo della quale, il Giudice, nel confermare le risultanze delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria:
-ha accertato che le società riconducibili all’imputato -OMISSIS- hanno percepito incentivi, a far data dal 2012, che non sarebbero spettati in quanto ottenuti mediante dati o documenti non veritieri o rendendo dichiarazioni false o mendaci;
-ha riconosciuto la responsabilità penale dei soggetti accusati disponendo in particolare: (i) la condanna dell’imputato -OMISSIS- con riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; (ii) le sanzioni pecuniaria e interdittive nei confronti della società -OMISSIS- (già -OMISSIS-) per non aver adottato il modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quelli occorsi;
-ha disposto la confisca del profitto del reato per un valore corrispondente allo stesso, già determinato e oggetto di sequestro;
-ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla scrivente Società specificando, al riguardo, che le azioni dei soggetti coinvolti hanno causato un danno economico significativo alla scrivente Società, derivante dall’erogazione di incentivi non dovuti i quali <<in difetto delle falsificazioni non sarebbero stati concessi o sarebbero stati concessi in misura inferiore>>;
-relativamente all’impianto in oggetto, dalla richiamata Sentenza emerge in particolare quanto segue:
<<«[...] l’analisi della documentazione acquisita presso il comune di Osimo e dal GSE ha permesso agli investigatori di verificare la realizzazione di attività edilizia difforme da quella autorizzata (ovvero la manutenzione del manto di copertura e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico) in quanto il fabbricato (uno dei tre corpi di fabbrica) identificato negli elaborati tecnici con la lettera "C") è stato oggetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento dei volumi, come si evince dai rilievi fotografici;
-la ragione dell’illecito è da ricondursi alla necessità di accedere nel più breve tempo possibile agli incentivi, cosa che non sarebbe stata possibile in quanto il lavoro di demolizione e ricostruzione avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica autorizzazione edilizia da esaminare a cura dell’organo tecnico comunale [...] la suddetta operazione non era prevista dal titolo abilitativo e, pertanto, determina una violazione del punto i) dell’allegato 1 del D.M.31.1.2014;
-[...] tutti gli elaborati tecnici presentati al GSE sono difformi rispetto a quelli presentati al comune e che tutte le relazioni tecniche, elaborati planimetrici, grafici schemi elettrici e scheda tecnica finale di impianto riportano il timbro e la firma falsificata dell’Ing. -OMISSIS-, professionista che, sentito a s.i.t. il 23.1.2017, aveva dichiarato di non aver compilato né firmato alcun elaborato tecnico riguardante impianti fotovoltaici, dichiarazioni confermate in dibattimento [...]”.
Risulta quindi dalle risultanze del citato processo penale che la ricorrente ha trasmesso al GSE elaborati tecnici difformi da quelli presentati al Comune, recanti timbro e firma apocrifi e inoltre che l’attività edilizia realizzata risulta difforme da quella autorizzata con la SCIA.
Il GSE ha concluso per la decadenza dell’impianto dalle tariffe del Quarto Conto Energia, stante la violazione inerente ai riscontrati difetti di veridicità in capo alla documentazione presentata e inefficacia del titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto (violazioni rilevanti di cui all’allegato 1, lettera a e i, del D.M. 31 gennaio 2014, c.d. decreto controlli), rilevata l’impossibilità di disporre la decurtazione degli incentivi ex art. 42, co. 3, del d.lgs. 28/2011 proprio in ragione della rilevata carenza di veridicità ed evidenziando infine che qualora “ gli incentivi siano stati riconosciuti sulla base di rappresentazioni dei fatti non veritiere anche se esse non costituiscano il frutto di una condotta penale di falso, accertata con sentenza definitiva, il termine di diciotto mesi, e la correlata tutela dell’affidamento del privato, non precludono la possibilità di assumere un provvedimento di annullamento/decadenza anche se adottato per originaria insussistenza dei requisiti ”.
3. Avverso tale provvedimento il ricorrente opponeva i seguenti motivi di doglianza:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 nonies DELLA Lg 241/1990 e ART. 42 D.LGS. 28/2011 MODIFICATO DALLA Lg 120/2020 PER SUPERAMENTO DEL TERMINE RAGIONEVOLE E COMUNQUE NON SUPERIORE A 18/12 MESI PER L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO in quanto l’amministrazione avrebbe violato il termine previsto dalla legge per agire in autotutela senza valutare gli interessi imprenditoriali e le conseguenze economiche derivanti dalla decadenza dagli incentivi;
II) VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D. LGS 28/2011 comma III e ART. 21 nonies LEGGE 241/1990 IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE, ALLA DECADENZA DALLA TARIFFAZIONE INCENTIVANTE IN LUOGO DELLA DECURTAZIONE, ALLA NATURA DEL POTERE DI VERIFICA DEL GSE E NORMATIVA APPLICABILE per aver applicato la decadenza in luogo della decurtazione dagli incentivi pur prevista dalla legge a salvaguardia della continuazione del rapporto incentivante;
III) TRAVISAMENTO DEI FATTI E ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, 3, 4 D.LGS 28/2011, ART. 12 DM 05.05.2011, REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 05.05.2011 E ART. 3 COST. dal momento che la pronuncia penale non è giunta ad alcun accertamento della falsità dei documenti presentati dalla ricorrente (precisa la ricorrente che “ la falsità o contraffazione riguarda solo la firma non il contenuto ”);
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 3 LEGGE 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE poiché il Gestore si limiterebbe a riferirsi ad atti riguardanti altri accertamenti senza pronunciarsi sulle osservazioni svolte dalla ricorrente.
4. Il 26 febbraio 2025, si è costituito con atto di stile il GSE, depositando pertinente documentazione.
5. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 6 marzo 2025 la ricorrente ha contestato la legittimità in via derivata del provvedimento di richiesta di restituzione degli incentivi pari a euro 116.173,57, deducendo:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D. LGS 28/2011 comma III e ART. 21 nonies LEGGE 241/1990 IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE, ALLA DECADENZA DALLA TARIFFAZIONE INCENTIVANTE IN LUOGO DELLA DECURTAZIONE, ALLA NATURA DEL POTERE DI VERIFICA DEL GSE E NORMATIVA APPLICABILE poiché la violazione sarebbe non rilevante e comunque priva di accertamento definitivo in sede penale;
II) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DUPLICAZIONE DELL’AZIONE SVOLTA DAL GSE INNANZI A GIURISDIZIONI DIFFERENTI stanti i contestuali sequestro in sede penale e azione di danno erariale in sede giuscontabile.
6. Il 7 marzo 2025 il GSE ha depositato memoria con la quale ha contestato le argomentazioni avversarie espresse nei due ricorsi.
7. Con memorie ex art. 73 c.p.a. le parti si sono riportate alle proprie argomentazioni chiedendo l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
8. All’udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. I motivi di ricorso primo, terzo e quarto vanno scrutinati prioritariamente, presentando il secondo natura logicamente subordinata.
10. Per quanto concerne il primo motivo, inerente al denunziato scorretto esercizio del potere di autotutela, va premesso che la novella apportata all’art. 42 d.lgs. 28/2011 dall’art. 56 del d.l. 76/2020, conv. modif. l. 120/2020, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva (cfr., tra le ultime, TAR Lazio, Sez. V stralcio, 3 febbraio 2025, n. 2526; TAR Lazio, Sez. V-ter, 10 febbraio 2025, n. 2961).
Tuttavia, ai sensi del comma 8 dell’art. 56 cit., le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso (e in sede giurisprudenziale si è chiarito che dall’utilizzo del termine “anche” non può desumersi che l’ambito di applicazione della norma sia limitato ai soli progetti di efficienza energetica, bensì esteso - appunto - anche a tali progetti, in aggiunta a quelli inerenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili: cfr. TAR Lazio, Sez. III-ter, 9 novembre 2023, n. 16643): a differenza delle ipotesi in cui il provvedimento ex art. 42 d.lgs. 28/2011 fosse stato già adottato e si trovasse ancora sub judice alla data di entrata in vigore del d.l. 76/2020, conv. modif. l. 120/2020 (ipotesi nelle quali l’applicazione della novella è subordinata a un’apposita istanza del soggetto responsabile), nelle diverse ipotesi (come quella in esame) in cui il provvedimento non fosse stato ancora adottato, la norma è direttamente – e doverosamente da parte del GSE - applicabile per forza propria.
La legittimità del provvedimento impugnato va perciò scrutinata sulla base dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 così come novellato nel 2020: essa non risulta comunque suscettibile di condivisione sotto nessuno dei profili in cui si articola.
11. Sotto il profilo temporale, come questa Sezione ha osservato in più occasioni la giurisprudenza del Consiglio di Stato è chiara nell’affermare che la disciplina ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 che stabilisce un termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo trovi applicazione rispetto ai soli provvedimenti di primo grado adottati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, che ha introdotto tale disposizione (TAR Lazio, Sez. III-ter, 9 dicembre 2024, n. 22190); per i provvedimenti anteriori il suddetto termine trova invece applicazione con decorso a far data dall’ingresso in vigore della norma (Cons. Stato, n. 3787 del 2020; id. n. 1987 del 2020; id. 3462 del 2017, n. 250; Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2024, n. 1854).
Il limite temporale all’esercizio del potere del GSE, di cui all’art. 42 d.lgs. 28/2011, è stato introdotto dall’art. 56 citato, in vigore dal 17 luglio 2020 (mentre, antecedentemente, tale limite non sussisteva e il Gestore poteva prescinderne: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 aprile 2025, n. 3499): dunque, in applicazione del richiamato principio giurisprudenziale, è da tale data che decorre il termine relativamente ai provvedimenti adottati prima della medesima data (come nel caso di specie, risalendo al 2012 il provvedimento di ammissione agli incentivi).
D’altra parte, “ il termine di diciotto mesi ivi può iniziare a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020) non potendo applicarsi retroattivamente “nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (…), atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa.
Si arriverebbe infatti all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso ” (così Cons. Stato, VI, 13 luglio 2017, n. 3462; in termini, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 250)” (TAR Lazio, Sez. III-ter, 20 novembre 2024, nn. 20820 e 20821).
Il termine di cui all’art. 21-nonies L. 241/1990 è stato ridotto a dodici mesi dall’art. 63, d.l. 77/2021, conv. modif. L. 108/2021, in vigore dal 1° giugno 2021: sempre in applicazione del medesimo principio giurisprudenziale, il “nuovo” termine di dodici mesi trova applicazione in caso di provvedimenti di primo grado adottati successivamente all’entrata in vigore della novella (dovendosene escludere un’applicazione retroattiva), mentre per quelli emessi in data anteriore continua a trovare applicazione, ratione temporis, il “vecchio” termine di diciotto mesi.
12. Il richiamo dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 ad opera del novellato art. 42 d.lgs. 28/2011 deve essere inteso nella sua integralità e, dunque, anche al comma 2-bis del predetto art. 21-nonies, a mente del quale “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine […] di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Ne segue che è legittimo quanto affermato dal GSE, secondo cui nei casi di incentivi che siano stati riconosciuti sulla base di rappresentazioni dei fatti non veritiere, anche se esse non costituiscano il frutto di una condotta penale di falso, accertata con sentenza definitiva, il termine di diciotto mesi, e la correlata tutela dell’affidamento del privato, non precludono la possibilità di assumere un provvedimento di annullamento/decadenza anche se adottato per originaria insussistenza dei requisiti, come rileva nella fattispecie.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha recentemente riepilogato quanto segue: “ nel nostro ordinamento, come in quello europeo (sin da CGCE, sentenza 22 marzo 1961, nelle cause riunite 42 e 49/59, Societé nouvelle des usines de Pontiene – Aciéres du Temple, SNUPAT) è riconosciuta tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede.
E ciò vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all’attività amministrativa provvedimentale, sia all’attività amministrativa di diritto privato (art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”).
Per questo − nel solco dell’orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa con riguardo all’autotutela nel suo complesso −, in seconda battuta, il legislatore ha accompagnato il termine decadenziale fisso a una fattispecie di esclusione di sua applicabilità per immeritevole considerazione della posizione del destinatario del provvedimento invalido: all’art. 21-nonies è stato così aggiunto il comma 2-bis, a mente del quale l’amministrazione è legittimata all’annullamento del provvedimento invalido “anche dopo la scadenza del [predetto] termine”, allora fissato in “diciotto mesi”, in caso “di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”.
Tale eccezione, è il caso di ricordare, è interpretata dal giudice amministrativo − sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione “o” e di un argomento teleologico − nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926).
Anche in tale caso, infatti, l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile.
L’operare del termine rigido e la previsione della sua inapplicabilità, con il riespandersi del solo limite del “termine ragionevole”, secondo la logica della protezione dell’affidamento solo se meritevole, trova riscontro anche nella loro differente decorrenza: a) la scadenza a mesi si computa − secondo la chiara formula legislativa – “dal momento dell’adozione” del provvedimento di primo grado; b) diversamente, il termine ragionevole − secondo la giurisprudenza amministrativa − ha il suo avvio dal momento della scoperta dell’illegittimità da parte della PA.
Infatti, in questo secondo caso, l’amministrazione è nell’impossibilità, in un momento anteriore, di conoscere fatti e circostanze rilevanti a causa del comportamento imputabile al soggetto che ha beneficiato del provvedimento.
In senso opposto, nel primo caso, l’esclusione della ‘decorrenza mobile’ si spiega con la ragione che non può la negligenza dell’amministrazione procedente tradursi nel suo vantaggio di differire continuamente il dies a quo per l’esercizio della potestà di annullamento (tra le altre, Consiglio di Stato, sentenze n. 7134 e n. 1926 del 2024) ” (Corte cost., 26 giugno 2025, n. 88, § 3.2. del “Considerato in diritto”).
13. Nella fattispecie in esame, dunque, non opera il termine “fisso” ed occorre valutare esclusivamente la “ragionevolezza” del termine.
Detta ragionevolezza risulta sussistente nella misura in cui il GSE ha inteso attendere le risultanze di un processo penale, per poi valutare quanto emerso dalla relativa pronunzia unitamente ad autonome deduzioni istruttorie conseguenti a un articolato sopralluogo e all’acquisizione di ampia documentazione.
14. Per quanto concerne la denunziata insussistenza dell’interesse pubblico, va di contro evidenziato che quest’ultimo “ deve ritenersi […] sempre sussistente nelle ipotesi di indebita erogazione di sovvenzioni pubbliche (cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 226/2025). […]
Del resto, non può trascurarsi che, come pure osservato dalla Sezione, “nel caso di specie vengono in rilievo delle erogazioni pubbliche, che non sono somme private del GSE liberamente disponibili, bensì importi posti a carico dell’intera collettività e che incidono sui prezzi dell’energia.
Dette risorse devono essere gestite con oculatezza e affidate unicamente a quegli operatori privati rispettosi della disciplina di settore: entrano in gioco, nella comparazione dei contrapposti interessi, indefettibili requisiti soggettivi (caratteristiche dell’operatore, possesso dei titoli autorizzativi, ecc.) e requisiti oggettivi (potenza degli impianti, struttura, ecc.)” (Cons. Stato, sez. II, n. 2087/2025 […]) ” (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2025, n.3287).
15. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
Detti motivi sono infondati.
16. Non è suscettibile di condivisione, innanzitutto, la prospettata illegittimità del provvedimento per avere il GSE omesso di compiere un autonomo accertamento (che concretizzerebbe anche una lacuna motivazionale).
Come già osservato da questa Sezione (TAR Lazio, Sez. III-ter, 28 giugno 2025, n. 12820), i poteri di accertamento del GSE comprendono facoltà istruttorie come lo svolgimento di sopralluoghi e l’interlocuzione con altre amministrazioni.
Nel caso di specie, il carattere particolarmente articolato della vicenda penale, sotto il profilo del suo svolgimento temporale, della tipologia e del numero di fatti contestati e accertati, implica che non può ritenersi insufficiente l’impostazione istruttoria seguita, basata sullo studio e sulla valutazione delle risultanze penali, in quanto esplicative dei fatti e della loro rilevanza ai fini dell’ottenimento degli incentivi.
In questo senso il GSE può modulare l’attività ispettiva sul campo e nelle interlocuzioni con altri enti nel modo più adeguato e pertinente rispetto alla situazione, non risultando ineludibile – e non risultando necessario nel caso di specie, a fronte dell’accertamento di documenti falsi, mendaci o contraffatti – l’impiego di mezzi istruttori ulteriori rispetto a quelli propri dell’autorità giudiziaria penale, considerato peraltro l’elevato standard probatorio richiesto dal codice di procedura penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”) per addivenire ad una pronuncia di condanna.
17. Per quanto concerne la falsità della documentazione presentata, innanzitutto non incide negativamente sull’accertamento - come invece pretenderebbe parte ricorrente - il fatto che i relativi reati siano stati dichiarati estinti per prescrizione in sede penale: una tale statuizione è, difatti, priva di efficacia extrapenale, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 652 cod. proc. pen. (cfr. TAR Lazio, Sez. III-ter, 22 aprile 2024, n. 8061).
A fronte di tale statuizione, il GSE ben poteva (e doveva) valutare quanto oggettivamente emerso e adottare le determinazioni di sua esclusiva competenza.
18. Quanto al contenuto della falsità, è dirimente rammentare che “[l]a non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda caduca […] la complessiva domanda di ammissione ai benefici: ciò in quanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un’ipotesi di violazione rilevante ostativa all’erogazione degli incentivi ” (Cons. Stato, Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 945, che richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2023, n. 258).
Più nel dettaglio, in merito alle articolate carenze di veridicità della documentazione presentata dagli atti del procedimento emerge che:
(i) gli elaborati tecnici di progetto trasmessi al GSE risultano difformi da quelli presentati al Comune di Osimo a corredo della SCIA e recano timbro e firma apocrifi dell’Ing. -OMISSIS- (sul punto il GSE nel richiamare nelle proprie difese la sentenza -OMISSIS-/2024 del Tribunale di Ancona evidenzia che “ La prefata sentenza ha sul punto precisato che “l’esame dei documenti acquisiti presso i comuni ove sono ubicati gli impianti e di quelli inviati al GSE ha permesso ai finanzieri di verificare la falsificazione del timbro e della firma dell’ing. -OMISSIS- apposti sugli elaborati grafici, sugli schemi elettrici e sulle relazioni tecniche professionista che, sentito a s.i.t. il 23.1.2017, aveva dichiarato di non aver compilato né firmato alcun elaborato tecnico riguardante impianti fotovoltaici, dichiarazioni confermate in dibattimento” e che “la difesa […] non ha apportato o addotto elementi volti a sconfessare il quadro accusatorio ”);
(ii) le difformità idonee ad avvalorare l’attività edilizia difforme dalla SCIA risultano partitamente analizzate nella richiesta di integrazione istruttoria con sospensione dei termini del procedimento del 7 agosto 2024, stante l’intervenuta demolizione e ricostruzione di un fabbricato con relativo ampliamento dei volumi (doc. 16 della ricorrente).
19. Il secondo motivo è infondato, in quanto la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare che l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al GSE in sede di accesso agli incentivi è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi (v. per tutti Consiglio di Stato, II 29 dicembre 2022, n. 11552 e 18 gennaio 2023, n. 640) e che la decurtazione dell’incentivo presuppone che non si tratti di violazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento degli stessi, come quelle oggetto del presente giudizio (v. ancora Consiglio di Stato, II, 29 dicembre 2022, n. 11552 e 18 gennaio 2023, n. 640, nonché, IV, 24 gennaio 2022, n. 462) (cfr. ex plurimis , TAR Lazio, Sez. III-ter, 18 giugno 2025, n. 11968).
20. L’illegittimità derivata dedotta con i motivi aggiunti è insussistente alla luce dell’esito dello scrutinio dei motivi del ricorso introduttivo, mentre le doglianze autonomamente avanzate contro il provvedimento di richiesta di restituzione degli incentivi sono infondate da una parte in ragione di quanto affermato in relazione al terzo e al quarto motivo di ricorso principale e, dall’altra, poiché l’ottenimento di titoli esecutivi in diverse sedi giurisdizionali non implica una duplicazione della ripetizione dell’indebito, potendo semmai il debitore che abbia già pagato eccepire l’intervenuto pagamento a fronte della messa in esecuzione di altro titolo esecutivo. L’eventuale estinzione (in tutto o in parte) della pretesa del GSE inficerebbe la possibilità per quest’ultimo di ottenerne coattivamente la riscossione ma non si riverbera in alcun caso sulla legittimità del provvedimento gravato.
21. Conclusivamente, la domanda veicolata con il ricorso e con i motivi aggiunti va integralmente respinta alla luce dell’infondatezza delle censure.
22. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE, liquidate in euro 4.000 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone coinvolte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF TU, Presidente FF
RI La FA LA, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI La FA LA | AF TU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.