TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/12/2025, n. 23652
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione del termine per l'esercizio del potere di autotutela

    Il termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio non opera nei casi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci, accertate con sentenza passata in giudicato, o comunque quando il contrasto tra la fattispecie rappresentata e quella reale sia rimproverabile all'interessato. L'attesa delle risultanze di un processo penale è considerata ragionevole.

  • Rigettato
    Applicazione della decadenza in luogo della decurtazione degli incentivi

    L'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al GSE è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi, soprattutto quando le violazioni sono rilevanti ai fini dell'ottenimento degli stessi.

  • Rigettato
    Travasamento dei fatti e eccesso di potere

    Gli elaborati tecnici trasmessi al GSE erano difformi da quelli presentati al Comune e recavano timbro e firma apocrifi. L'attività edilizia realizzata era difforme da quella autorizzata. La non veridicità delle dichiarazioni rende caduca la domanda di ammissione ai benefici.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione ed eccesso di potere

    I poteri di accertamento del GSE comprendono facoltà istruttorie come sopralluoghi e interlocuzione con altre amministrazioni. Le risultanze del processo penale sono state ritenute esplicative dei fatti e della loro rilevanza.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione in relazione alla rilevanza della violazione e alla decadenza

    L'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al GSE è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi. La decurtazione presuppone che le violazioni non siano rilevanti ai fini dell'ottenimento degli stessi.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per duplicazione dell'azione svolta dal GSE in diverse giurisdizioni

    L'ottenimento di titoli esecutivi in diverse sedi giurisdizionali non implica una duplicazione della ripetizione dell'indebito. L'eventuale estinzione della pretesa del GSE non si riverbera sulla legittimità del provvedimento gravato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/12/2025, n. 23652
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23652
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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