Articolo 13 della Legge 10 aprile 1981, n. 151
Articolo 12
Versione
9 maggio 1981
Art. 13.
Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 11, l'onere di lire 450 miliardi per l'anno 1981 viene fronteggiato rispettivamente a carico e mediante riduzione dei capitoli 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1980 e 1981, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1980 e di lire 300 miliardi per l'anno 1981. La legge finanziaria, nell'ambito della residua autorizzazione complessiva di lire 1.550 miliardi, provvedera' ad indicare le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 maggio 1981
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