Art. 13.
Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 11, l'onere di lire 450 miliardi per l'anno 1981 viene fronteggiato rispettivamente a carico e mediante riduzione dei capitoli 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1980 e 1981, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1980 e di lire 300 miliardi per l'anno 1981. La legge finanziaria, nell'ambito della residua autorizzazione complessiva di lire 1.550 miliardi, provvedera' ad indicare le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 11, l'onere di lire 450 miliardi per l'anno 1981 viene fronteggiato rispettivamente a carico e mediante riduzione dei capitoli 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1980 e 1981, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1980 e di lire 300 miliardi per l'anno 1981. La legge finanziaria, nell'ambito della residua autorizzazione complessiva di lire 1.550 miliardi, provvedera' ad indicare le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.