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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9217 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 39175/2024, promossa con citazione in appello notificata in data 25.10.2024
DA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con domicilio digitale all'indirizzo PEC
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Email_1
Pennisi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia via CP_1 C.F._1
Lustro n. 29 presso l'avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in primo grado, pagina 1 di 9 APPELLATO
E CONTRO
(P.I. ), in persona di un Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Valvassori Peroni n. 76 presso l'avv. Giuseppe Avino, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
OGGETTO: appello.
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suesposti, in accoglimento dell'appello,
A) accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di rispetto all'intera Parte_1 domanda attorea di primo grado, riformare la sentenza di primo grado come di seguito indicato:
“ACCERTATA E DICHIARATO IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA Parte_1
[... RISPETTO ALL'INTERA DOMANDA ATTOREA,
1) RESPINGERE LA DOMANDA ATTOREA PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA E IN
OGNI CASO IN QUANTO INFONDATA IN FATTO E IN DIRITTO”;
B) in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado:
- dichiarare tenuto e condannare il Signor alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 delle somme liquidate nella sentenza appellata, oltre interessi legali dal pagamento da parte dell'odierna appellante e sino all'effettivo saldo, corrisposti a titolo di capitale e, interessi liquidate in sentenza e corrisposte da al Sig. con riserva di appello;
Parte_1 CP_1
- dichiarare tenuto e condannare il Signor alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
[...
Delle spese legali liquidate in sentenza di primo grado. oltre interessi legali dal pagamento e sino all'effettivo saldo, corrisposti da in favore del procuratore antistatario Avv. Andrea Parte_1
Ruocco;
pagina 2 di 9 - in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per Legge e successive occorrende.
Con ogni salvezza”
L'appellato ha così concluso: CP_1
“In via preliminare
1) Dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
Nel merito
2) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
L'appellata ha così concluso: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti nel presente atto o per quelli ritenuti di giustizia:
- nel merito, respingere l'appello promosso dalla con l'atto di citazione di appello Parte_1 notificato il 25.10.2024 e confermare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
5705/2024, emessa il 23.8.2024 e depositata il 25.9.2024;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero in tutto o in parte fondate le domande avverse, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che di seguito si trascrivono:
“- nel merito rigettare tutte le domande avverse, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Ci si oppone alle istanze istruttorie avverse e se ne chiede il rigetto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 25.10.2024 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio e la
[...] CP_1 Controparte_2 pagina 3 di 9 proponendo appello avverso la sentenza n. 5705/2024 pronunciata dal CP_2
Giudice di Pace di Milano, depositata in data 25.9.2024, al fine di ottenerne la totale riforma.
L'appellante espone che:
ha stipulato con la in data CP_1 Controparte_2
7.6.2010, un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di pensione, successivamente estinto anticipatamente in data 3.7.2014;
-con operazione di cartolarizzazione con effetto dalla pubblicazione sulla G.U. n. 149 avvenuta il 19.12.2013, la ha ceduto alla società un Controparte_3 Parte_1
portafoglio di crediti aventi determinate caratteristiche, tra i quali è rientrato il credito nei confronti di . CP_1
Deduce due motivi di impugnazione:
-in primo luogo l'erroneo rigetto da parte del Giudice di Pace dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999, alle operazioni di cartolarizzazione si applicano i soli commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 T.U.B. e non si applica invece il comma 5 per cui qualsiasi doglianza in ordine a presunti mancati rimborsi di commissioni e premi assicurativi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata doveva essere rivolta nei confronti della cessionaria soggetto che aveva erogato il CP_3
finanziamento e che aveva pertanto incassato gli importi trattenuti sul netto erogato;
-in secondo luogo l'erronea applicazione al caso di specie del disposto dell'art. 125 sexies T.U.B. secondo cui al consumatore spetta da parte di una Parte_1
ulteriore proporzionale riduzione del costo totale del credito rispetto a quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, non potendo invece quest'ultima essere chiamata a rimborsare somme corrisposte a soggetti terzi e pertanto mai ricevute in quanto trattasi di un'azione restitutoria a carattere personale, di indebito oggettivo, che può essere esperita solo nei confronti della cessionaria Controparte_2
che ha ricevuto le somme;
pagina 4 di 9 -peraltro, non sussisterebbe in ogni caso la legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rimborso di quota del premio assicurativo, che andava rivolta alla compagnia di assicurazione;
-infine, l'erronea applicazione del criterio pro rata temporis in quanto non previsto né contrattualmente né da alcuna norma, con la conseguenza che il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare il criterio della curva degli interessi, unico criterio che si può evincere dal contratto per somme da rimborsare.
Precisa che, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha corrisposto al la CP_1
somma di euro 1.138,45, quale sorte capitale e interessi, e la somma di euro 549,46 a titolo di spese liquidate in senza, comprensive di spese generali, Iva e CPA.
Chiede, pertanto, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all'intera domanda attorea e di conseguenza respingerla;
chiede inoltre di condannare alla restituzione delle somme liquidate in esecuzione della sentenza di CP_4
primo grado nonché alla restituzione delle spese legali liquidate in sentenza in primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando quanto ex adverso CP_1
dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
Deduce:
-la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB;
-la corretta applicazione dell'art. 125 sexies TUB nel caso di specie, con la conseguenza che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere all'appellato tutti i costi sostenuti, comprensivi dei costi sia up front sia recurring, applicando il criterio c.d. “pro rata temporis”.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
Deduce che l'operazione di cessione è stata una cessione in blocco disciplinata sia dalla
Legge n. 130/1999 sia dall'art. 58 TUB, che infatti è espressamente richiamato, nella sua pagina 5 di 9 interezza, nell'avviso in Gazzetta Ufficiale con la conseguenza che la società appellante, in qualità di cessionaria, è l'unico soggetto legittimato passivo ed effettivo beneficiario del pagamento estintivo ed è, pertanto, l'unico soggetto da cui potrebbe CP_1
ottenere la ripetizione di quanto chiede.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'appello proposto sia fondato.
Preliminarmente si rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Dalla documentazione prodotta risulta che ha sottoscritto in data CP_1
7.6.2010 il contratto n. 10437 di prestito personale contro cessione di un quinto della pensione per un importo totale di euro 30.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili ciascuna di euro 250,00; detto contratto ha previsto, a carico del finanziato, il pagamento della commissione di gestione pratica pari ad euro 298,00 e delle spese per la copertura assicurativa pari ad euro 1.680,00 (v. doc. n. 1 appellante).
Nel luglio 2014 il ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento (v. doc. CP_1
n. 2 appellante) dopo il pagamento di 49 rate.
Ritiene il Tribunale che erroneamente il Giudice di pace di Milano abbia rigetto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante Parte_1
Nella fattispecie in esame occorre rilevare che è intervenuta un'operazione di cartolarizzazione dei crediti disciplinata ai sensi della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993.
L'art. 4 della legge del 1999 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi di tale legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58 comma 2, 3 e 4 T.U.B..
pagina 6 di 9 Il Legislatore ha, quindi, escluso in modo chiaro l'applicazione del comma 5, il quale dispone che “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
E difatti, secondo il recente condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass.
n. 13735/22 e Cass. n. 18454/24), i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della L. n. 130/1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n.
2402 del 2017- costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande [riconvenzionali] per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
Ne consegue che, non sussistendo la titolarità effettiva in capo alla società Parte_1
dell'obbligo contrapposto al diritto vantato dall'appellato , le domande
[...] CP_1
svolte nei confronti di tale società, mera cessionaria di un diritto di credito, vanno rigettate.
Va, pertanto, accolta la domanda di restituzione svolta dall'appellante della somma di euro 1.138,45, per capitale e interessi, e della somma di euro 549,86 per le spese di giudizio di primo grado, corrisposte con riserva di appello -circostanza non contesta specificamente- rispettivamente al e al suo difensore dichiaratosi distrattario CP_1
avv. Andrea Ruocco in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata.
Ed invero, allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita (v.
pagina 7 di 9 Cass. n. 8215/13) ed invero il distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio
(v. Cass. n. 6225/22).
Rileva, infine, il Tribunale che non è stato svolto appello con riferimento al rigetto implicito da parte del Giudice di Pace della domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della appellata già terza chiamata;
né, Parte_1 CP_3
d'altro canto, è stato proposto appello incidentale -ammesso di voler considerare solo per ipotesi estesa automaticamente, in via subordinata, alla terza chiamata CP_3
la domanda proposta dal in primo grado- avverso il rigetto implicito di tale
[...] CP_1
domanda da parte del Giudice di Pace.
L'appello avverso la sentenza n. 5705/2024 pronunciata dal Giudice di pace di Milano depositata in data 25.9.2024 è, quindi, fondato e va accolto e, in totale riforma della predetta sentenza, va rigettata la domanda proposta da nei confronti CP_1
della società e va condannato a pagare in Parte_1 CP_1
restituzione alla società la somma di euro 1.138,45, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo, e del pari va condannato il difensore distrattario avv. Andrea Ruocco a pagare in restituzione alla società
a somma di euro 549,86, oltre interessi legali ex art. 1284 comma Parte_1
1 c.c. dal pagamento al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellato va CP_1
condannato a rimborsare all'appellante, con riferimento ai due gradi di giudizio -tenuto conto del valore dichiarato della causa di euro 1.053,00- le spese come liquidate in dispositivo. In ragione del principio di causalità con riferimento alla chiamata di terzo,
l'appellato va altresì condannato a rimborsare, con riferimento ai due gradi di CP_1
giudizio, all'appellata le spese di giudizio come liquidate in Controparte_3
dispositivo.
pagina 8 di 9 -
P.Q.M.
-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 5705/2024 pronunciata dal Giudice di pace di Milano in data 25.9.2024,
-rigetta la domanda proposta da nei confronti della società CP_1 [...]
Parte_1
-condanna a pagare in restituzione alla società la CP_1 Parte_1
somma di euro 1.138,45, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo, e condanna il difensore distrattario a pagare in restituzione alla società
a somma di euro 549,86, oltre interessi legali ex art. 1284 comma Parte_1
1 c.c. dal pagamento al saldo;
-condanna a rimborsare alla società le spese di CP_1 Parte_1
giudizio che si liquidano nella somma di euro 500,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna a rimborsare alla CP_1 Controparte_2
le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 500,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 1.12.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 39175/2024, promossa con citazione in appello notificata in data 25.10.2024
DA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con domicilio digitale all'indirizzo PEC
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Email_1
Pennisi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia via CP_1 C.F._1
Lustro n. 29 presso l'avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in primo grado, pagina 1 di 9 APPELLATO
E CONTRO
(P.I. ), in persona di un Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Valvassori Peroni n. 76 presso l'avv. Giuseppe Avino, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
OGGETTO: appello.
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suesposti, in accoglimento dell'appello,
A) accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di rispetto all'intera Parte_1 domanda attorea di primo grado, riformare la sentenza di primo grado come di seguito indicato:
“ACCERTATA E DICHIARATO IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA Parte_1
[... RISPETTO ALL'INTERA DOMANDA ATTOREA,
1) RESPINGERE LA DOMANDA ATTOREA PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA E IN
OGNI CASO IN QUANTO INFONDATA IN FATTO E IN DIRITTO”;
B) in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado:
- dichiarare tenuto e condannare il Signor alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 delle somme liquidate nella sentenza appellata, oltre interessi legali dal pagamento da parte dell'odierna appellante e sino all'effettivo saldo, corrisposti a titolo di capitale e, interessi liquidate in sentenza e corrisposte da al Sig. con riserva di appello;
Parte_1 CP_1
- dichiarare tenuto e condannare il Signor alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
[...
Delle spese legali liquidate in sentenza di primo grado. oltre interessi legali dal pagamento e sino all'effettivo saldo, corrisposti da in favore del procuratore antistatario Avv. Andrea Parte_1
Ruocco;
pagina 2 di 9 - in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per Legge e successive occorrende.
Con ogni salvezza”
L'appellato ha così concluso: CP_1
“In via preliminare
1) Dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
Nel merito
2) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
L'appellata ha così concluso: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti nel presente atto o per quelli ritenuti di giustizia:
- nel merito, respingere l'appello promosso dalla con l'atto di citazione di appello Parte_1 notificato il 25.10.2024 e confermare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
5705/2024, emessa il 23.8.2024 e depositata il 25.9.2024;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero in tutto o in parte fondate le domande avverse, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che di seguito si trascrivono:
“- nel merito rigettare tutte le domande avverse, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Ci si oppone alle istanze istruttorie avverse e se ne chiede il rigetto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 25.10.2024 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio e la
[...] CP_1 Controparte_2 pagina 3 di 9 proponendo appello avverso la sentenza n. 5705/2024 pronunciata dal CP_2
Giudice di Pace di Milano, depositata in data 25.9.2024, al fine di ottenerne la totale riforma.
L'appellante espone che:
ha stipulato con la in data CP_1 Controparte_2
7.6.2010, un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di pensione, successivamente estinto anticipatamente in data 3.7.2014;
-con operazione di cartolarizzazione con effetto dalla pubblicazione sulla G.U. n. 149 avvenuta il 19.12.2013, la ha ceduto alla società un Controparte_3 Parte_1
portafoglio di crediti aventi determinate caratteristiche, tra i quali è rientrato il credito nei confronti di . CP_1
Deduce due motivi di impugnazione:
-in primo luogo l'erroneo rigetto da parte del Giudice di Pace dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999, alle operazioni di cartolarizzazione si applicano i soli commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 T.U.B. e non si applica invece il comma 5 per cui qualsiasi doglianza in ordine a presunti mancati rimborsi di commissioni e premi assicurativi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata doveva essere rivolta nei confronti della cessionaria soggetto che aveva erogato il CP_3
finanziamento e che aveva pertanto incassato gli importi trattenuti sul netto erogato;
-in secondo luogo l'erronea applicazione al caso di specie del disposto dell'art. 125 sexies T.U.B. secondo cui al consumatore spetta da parte di una Parte_1
ulteriore proporzionale riduzione del costo totale del credito rispetto a quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, non potendo invece quest'ultima essere chiamata a rimborsare somme corrisposte a soggetti terzi e pertanto mai ricevute in quanto trattasi di un'azione restitutoria a carattere personale, di indebito oggettivo, che può essere esperita solo nei confronti della cessionaria Controparte_2
che ha ricevuto le somme;
pagina 4 di 9 -peraltro, non sussisterebbe in ogni caso la legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rimborso di quota del premio assicurativo, che andava rivolta alla compagnia di assicurazione;
-infine, l'erronea applicazione del criterio pro rata temporis in quanto non previsto né contrattualmente né da alcuna norma, con la conseguenza che il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare il criterio della curva degli interessi, unico criterio che si può evincere dal contratto per somme da rimborsare.
Precisa che, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha corrisposto al la CP_1
somma di euro 1.138,45, quale sorte capitale e interessi, e la somma di euro 549,46 a titolo di spese liquidate in senza, comprensive di spese generali, Iva e CPA.
Chiede, pertanto, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all'intera domanda attorea e di conseguenza respingerla;
chiede inoltre di condannare alla restituzione delle somme liquidate in esecuzione della sentenza di CP_4
primo grado nonché alla restituzione delle spese legali liquidate in sentenza in primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando quanto ex adverso CP_1
dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
Deduce:
-la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB;
-la corretta applicazione dell'art. 125 sexies TUB nel caso di specie, con la conseguenza che l'appellante avrebbe dovuto corrispondere all'appellato tutti i costi sostenuti, comprensivi dei costi sia up front sia recurring, applicando il criterio c.d. “pro rata temporis”.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
Deduce che l'operazione di cessione è stata una cessione in blocco disciplinata sia dalla
Legge n. 130/1999 sia dall'art. 58 TUB, che infatti è espressamente richiamato, nella sua pagina 5 di 9 interezza, nell'avviso in Gazzetta Ufficiale con la conseguenza che la società appellante, in qualità di cessionaria, è l'unico soggetto legittimato passivo ed effettivo beneficiario del pagamento estintivo ed è, pertanto, l'unico soggetto da cui potrebbe CP_1
ottenere la ripetizione di quanto chiede.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'appello proposto sia fondato.
Preliminarmente si rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Dalla documentazione prodotta risulta che ha sottoscritto in data CP_1
7.6.2010 il contratto n. 10437 di prestito personale contro cessione di un quinto della pensione per un importo totale di euro 30.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili ciascuna di euro 250,00; detto contratto ha previsto, a carico del finanziato, il pagamento della commissione di gestione pratica pari ad euro 298,00 e delle spese per la copertura assicurativa pari ad euro 1.680,00 (v. doc. n. 1 appellante).
Nel luglio 2014 il ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento (v. doc. CP_1
n. 2 appellante) dopo il pagamento di 49 rate.
Ritiene il Tribunale che erroneamente il Giudice di pace di Milano abbia rigetto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante Parte_1
Nella fattispecie in esame occorre rilevare che è intervenuta un'operazione di cartolarizzazione dei crediti disciplinata ai sensi della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993.
L'art. 4 della legge del 1999 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi di tale legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58 comma 2, 3 e 4 T.U.B..
pagina 6 di 9 Il Legislatore ha, quindi, escluso in modo chiaro l'applicazione del comma 5, il quale dispone che “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
E difatti, secondo il recente condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass.
n. 13735/22 e Cass. n. 18454/24), i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della L. n. 130/1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n.
2402 del 2017- costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande [riconvenzionali] per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
Ne consegue che, non sussistendo la titolarità effettiva in capo alla società Parte_1
dell'obbligo contrapposto al diritto vantato dall'appellato , le domande
[...] CP_1
svolte nei confronti di tale società, mera cessionaria di un diritto di credito, vanno rigettate.
Va, pertanto, accolta la domanda di restituzione svolta dall'appellante della somma di euro 1.138,45, per capitale e interessi, e della somma di euro 549,86 per le spese di giudizio di primo grado, corrisposte con riserva di appello -circostanza non contesta specificamente- rispettivamente al e al suo difensore dichiaratosi distrattario CP_1
avv. Andrea Ruocco in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata.
Ed invero, allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita (v.
pagina 7 di 9 Cass. n. 8215/13) ed invero il distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio
(v. Cass. n. 6225/22).
Rileva, infine, il Tribunale che non è stato svolto appello con riferimento al rigetto implicito da parte del Giudice di Pace della domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della appellata già terza chiamata;
né, Parte_1 CP_3
d'altro canto, è stato proposto appello incidentale -ammesso di voler considerare solo per ipotesi estesa automaticamente, in via subordinata, alla terza chiamata CP_3
la domanda proposta dal in primo grado- avverso il rigetto implicito di tale
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domanda da parte del Giudice di Pace.
L'appello avverso la sentenza n. 5705/2024 pronunciata dal Giudice di pace di Milano depositata in data 25.9.2024 è, quindi, fondato e va accolto e, in totale riforma della predetta sentenza, va rigettata la domanda proposta da nei confronti CP_1
della società e va condannato a pagare in Parte_1 CP_1
restituzione alla società la somma di euro 1.138,45, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo, e del pari va condannato il difensore distrattario avv. Andrea Ruocco a pagare in restituzione alla società
a somma di euro 549,86, oltre interessi legali ex art. 1284 comma Parte_1
1 c.c. dal pagamento al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellato va CP_1
condannato a rimborsare all'appellante, con riferimento ai due gradi di giudizio -tenuto conto del valore dichiarato della causa di euro 1.053,00- le spese come liquidate in dispositivo. In ragione del principio di causalità con riferimento alla chiamata di terzo,
l'appellato va altresì condannato a rimborsare, con riferimento ai due gradi di CP_1
giudizio, all'appellata le spese di giudizio come liquidate in Controparte_3
dispositivo.
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P.Q.M.
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il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 5705/2024 pronunciata dal Giudice di pace di Milano in data 25.9.2024,
-rigetta la domanda proposta da nei confronti della società CP_1 [...]
Parte_1
-condanna a pagare in restituzione alla società la CP_1 Parte_1
somma di euro 1.138,45, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo, e condanna il difensore distrattario a pagare in restituzione alla società
a somma di euro 549,86, oltre interessi legali ex art. 1284 comma Parte_1
1 c.c. dal pagamento al saldo;
-condanna a rimborsare alla società le spese di CP_1 Parte_1
giudizio che si liquidano nella somma di euro 500,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna a rimborsare alla CP_1 Controparte_2
le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 500,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 1.12.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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