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1 febbraio 2004
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26 settembre 2018
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17 luglio 2020
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Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, ((commi 1 e 1-bis)) ;
a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di accessibilita';
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, ((commi 1 e 1-bis)) ;
a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di accessibilita';
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Commentari • 41
- 1. Siti web e app mobili della Pa: recepita la direttiva Ue sull’accessibilitàAccesso limitatoMichele Iaselli · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2018 · 3.3289034
Giurisprudenza • 126
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/12/2016, n. 926Provvedimento: […] 1) Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 32 del D.L. n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003 - art. 2 legge regionale n. 4/2004) – Eccesso di potere (trattandosi di opere non condonabili): in quanto, avuto riguardo alla natura dell'abuso perpetrato (indicato nella domanda di condono riconducibile alla tipologia 1 della tabella esplicativa allegata all' art. 32 del D.L. n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003) ricadente in ambito vincolato con D.M. 13.11.1971, la domanda di condono non poteva essere accolta;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- termine decadenziale per impugnazione·
- intervento nel processo amministrativo·
- sequestro preventivo·
- domanda di condono·
- violazione di legge·
- ammissibilità dell'intervento·
- sospensione dei lavori·
- vincolo paesaggistico·
- accertamento di conformità·
- eccesso di potere·
- integrazione documentale·
- interesse legittimo·
- condono edilizio·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi