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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/12/2025, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale rubricato al n. 11607/2022 R.G. promosso da
(avv. NERVI MARIA ANGELA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
( ) (avv. FERRERO DEBORAH e avv. FIORI Controparte_1 C.F._2
GIANLUIGI)
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da note scritte depositate in data 3/11/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/4/2018, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Verolavecchia (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati (n. 8/3/2015), (n. 7/10/2016) e (n. 12/8/2018). Per_1 Per_2 Per_3
All'esito dell'udienza presidenziale svoltasi in data 7/3/2023 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. ordinanza del 15/4/2023) e disposta la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi sociali.
1 All'esito di un articolato monitoraggio (cfr. relazioni del 26/10/2023-27/12/2023-10/4/2024-4-
21/10/2024-24/3/2025-16/7/2025-29/10/2025) le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 4/11/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite come da note scritte depositate telematicamente in data
3/11/2025. Hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto e hanno chiesto disporsi il mutamento del rito da contenzioso a congiunto per l'omologa della separazione, rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi e all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice, dato atto, ha disposto il mutamento del rito e ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
omologa la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR CH
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale rubricato al n. 11607/2022 R.G. promosso da
(avv. NERVI MARIA ANGELA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
( ) (avv. FERRERO DEBORAH e avv. FIORI Controparte_1 C.F._2
GIANLUIGI)
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da note scritte depositate in data 3/11/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/4/2018, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Verolavecchia (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati (n. 8/3/2015), (n. 7/10/2016) e (n. 12/8/2018). Per_1 Per_2 Per_3
All'esito dell'udienza presidenziale svoltasi in data 7/3/2023 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. ordinanza del 15/4/2023) e disposta la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi sociali.
1 All'esito di un articolato monitoraggio (cfr. relazioni del 26/10/2023-27/12/2023-10/4/2024-4-
21/10/2024-24/3/2025-16/7/2025-29/10/2025) le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 4/11/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite come da note scritte depositate telematicamente in data
3/11/2025. Hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto e hanno chiesto disporsi il mutamento del rito da contenzioso a congiunto per l'omologa della separazione, rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi e all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice, dato atto, ha disposto il mutamento del rito e ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
omologa la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR CH
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