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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5705/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Selenia LIPPERA, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Rosario COPPOLA, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 13 marzo Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare i rapporti inerenti al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1 nato a [...] il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con
[...] CP_1
.
[...]
In sede di udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, dopo aver sentito le parti,
formulava la proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 13 marzo 2025 e i due genitori dichiaravano di aderirvi, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni concordate tra le parti. Il
Giudice relatore delegato, recepiti gli accordi delle parti quali provvedimenti temporanei e urgenti,
rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda delle parti è fondata e merita accoglimento atteso che indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e ravvisato che le clausole non sono in contrasto con norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come di seguito trascritto:
- mantenimento ordinario indiretto di € 250 al mese a decorrere da gennaio 2025 oltre una somma di € 50 mensili a titolo di contributo al percorso psicologico. Detta somma verrà direttamente corrisposta dal padre al figlio maggiorenne entro il giorno 30 di ogni Per_1
mese, fermo quanto già versato;
- per le spese straordinarie suddivisione al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31/10/2024 escluse le spese per gli studi fuori sede (tra cui alloggio universitario e trasferimenti da/per la sede universitaria/residenza) che verranno sostenute in toto dalla madre) e escluse le spese per il percorso psicologico per il quale il padre si impegna a contribuire come detto al punto che precede;
2. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Selenia LIPPERA, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Rosario COPPOLA, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 13 marzo Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare i rapporti inerenti al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1 nato a [...] il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con
[...] CP_1
.
[...]
In sede di udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, dopo aver sentito le parti,
formulava la proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 13 marzo 2025 e i due genitori dichiaravano di aderirvi, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni concordate tra le parti. Il
Giudice relatore delegato, recepiti gli accordi delle parti quali provvedimenti temporanei e urgenti,
rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda delle parti è fondata e merita accoglimento atteso che indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e ravvisato che le clausole non sono in contrasto con norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come di seguito trascritto:
- mantenimento ordinario indiretto di € 250 al mese a decorrere da gennaio 2025 oltre una somma di € 50 mensili a titolo di contributo al percorso psicologico. Detta somma verrà direttamente corrisposta dal padre al figlio maggiorenne entro il giorno 30 di ogni Per_1
mese, fermo quanto già versato;
- per le spese straordinarie suddivisione al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31/10/2024 escluse le spese per gli studi fuori sede (tra cui alloggio universitario e trasferimenti da/per la sede universitaria/residenza) che verranno sostenute in toto dalla madre) e escluse le spese per il percorso psicologico per il quale il padre si impegna a contribuire come detto al punto che precede;
2. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello