Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. 214 / 2025
N. 1296/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Picciau Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4662/2024, estensore giudice DOTT. LUIGI PAZIENZA, discussa all'udienza del 6.3.2025 e promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 on dell'avv. LUCA BORIERO
), elettivamente domiciliato in VIA DEI CARROZZAI, 4/C C.F._1 sso il Difensore APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ELISABETTA MONTAGNA e dell'avv. C.F._3
GIOACCHINO DE LUCA domiciliato in C.F._4
MILANO CORSO DI PORTA VITTORIA 8, presso i Difensori APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE
“In via preliminare. Disporre, con decreto, inaudita altre parte, o, in subordine, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano - in funzione di Giudice del Lavoro - N.4662/2024 del 22.10.2024 nel giudizio N.7757/2024 R.G. tra le parti in causa. In riforma dell'impugnata sentenza e dei capi 1) e 2): In via di merito. 1) Respingere le domande del ricorrente, come proposte dal CP_2 [...] nei confronti della in quanto Controparte_1 Parte_1 iritto per tutti i moti subordine, condannare la Società resistente al pagamento a favore del Sig. CP_1 della somma netta di Euro 2.334,45= a titolo di s
[...] preteso per retribuzioni arretrate e trattamento di fine rapporto. 3) Con
1
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_1 oltre che pr o confermare la sentenza n. 4662/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dr. Luigi Pazienza in data 22 ottobre 2024 nell'ambito del procedimento n. 7757/2024. Con vittoria delle spese e del compenso del presente giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.11.2024, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in la quale il TRIBUNALE di MILANO la aveva condannata a pagare ad CP_1
– dipendente della società dal 6.12.2022 al 1.10.2023 in forza di
[...]
a termine full time - le somme lorde di € 5.943,82, a titolo di retribuzioni per il periodo da giugno a settembre 2023, e di € 1.162,96, a titolo di TFR, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole componenti al saldo effettivo.
In particolare, il primo Giudice, aveva ritenuto Parte_1 inadempiente al proprio onere probatorio relativament obbligazioni sorte dal rapporto di lavoro, data l'irrilevanza del conteggio attestante le erogazioni, complessivamente operate per la sua intera durata (pari ad € 13.533,00 netti), e non già quelle connesse agli specifici titoli azionati in giudizio.
L'eccezione di parte resistente sulla mancata prestazione lavorativa nei mesi di agosto e settembre 2023 era stata considerata dal TRIBUNALE “generica e sfornita di prova”, in difetto di alcuna contestazione o sanzione disciplinare per le addotte assenze ed attesa la tardività delle deduzioni concernenti la fruizione di ferie a carico della , durante tali mensilità. Parte_2
A quest'ultimo riguardo, era stato evidenziato nella motivazione che “il ricorrente non chiede il riconoscimento con il ricorso della retribuzione in relazione alle ferie”.
Per la determinazione dell'importo oggetto di condanna, erano stati recepiti i conteggi allegati all'atto introduttivo del giudizio, detratto l'importo netto di € 900,00, pacificamente erogato in relazione alla mensilità di giugno 2023.
In ragione della soccombenza, era stata condannata alla Parte_1 rifusione delle spese di lite, liq € 3.500,00, oltre oneri e accessori di Legge.
2 Con un primo, articolato motivo di gravame, si denunciava la violazione degli artt. 115, c.p.c. e 2696, c.c., nella quale il TRIBUNALE sarebbe incorso, ad avviso di per avere trascurato risultanze documentali Parte_1 quali il M Centro per l'impiego di Milano del 13.11.2023 (doc.1, ric. I gr.) e i cedolini paga (doc. 2, mem. I gr.) e per aver invertito l'onere probatorio.
A sostegno di tale doglianza, l'appellante evidenziava di avere specificamente eccepito, fin dalla prima difesa di primo grado, la mancata prestazione lavorativa nei mesi di agosto e settembre 2023, desumibile dai citati documenti, il primo dei quali attestava come fosse stato assunto da CP_1 altre società fin dal 1°.
6.2023 ed, in partic 01/06/2023 dalla SRL EL AS con contratto di lavoro a tempo determinato;
il 29/07/2023, previo trasferimento, da IB AW con cessazione il 28/09/2023; il 02/08/2023 da Edil Trumo 2010 di Parte_3
Le incontestate buste paga indicavano – poi – secondo Parte_1 come il ricorrente in primo grado avesse fruito di ferie per 96 ore nel mese di giugno 2023; per 56 ore nel mese di luglio 2023; per 176 ore nel mese di agosto e per 168 ore nel mese di settembre, con onere a carico della Pt_2
ai sensi degli artt. 15 e 18 del CCNL, allegato all'atto introdutt
[...] giudizio sub doc. 5.
Su tali presupposti, la società ribadiva come il credito avversario ammontasse alla somma di complessivi € 2.334,45 netti, offerta fin dalla costituzione in giudizio, ma rifiutata dal ricorrente in primo grado.
Veniva altresì segnalata nell'atto di appello l'erronea detrazione dell'acconto di
€ 900,00 netti – pacificamente percepiti da – dal totale lordo dovuto, CP_1 senza la necessaria previa “lordizzazione”.
Con il secondo motivo, la pronuncia del TRIBUNALE veniva censurata in punto spese, sotto un duplice aspetto.
Anzitutto, per l'integrale condanna, secondo l'appellante incompatibile con la condotta del ricorrente, consistita nell'omissione di alcuna diffida stragiudiziale;
nella mancata detrazione dell'acconto di € 900,00 dall'oggetto della propria domanda e nella mancata comparizione personale in udienza.
Inoltre, con riguardo alla quantificazione, secondo Parte_1 eccessiva in relazione al valore ed al limitato grado di complessità della controversia, che avrebbero consentito una liquidazione non superiore agli € 2.109,00, oltre oneri di Legge.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, previa sospensione dell'esecutorietà della gravata sentenza, la riformasse nel merito, respingendo le domande proposte dal ricorrente in primo grado o, in subordine, limitando la
3 condanna al minore importo netto di € 2.334,45 con compensazione, integrale o parziale, delle spese di causa.
In ogni caso, invocava il favore di spese e compensi di Parte_1 entrambe le f
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 18.2.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza del 6.3.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________________
L'appello è in parte fondato e merita, pertanto, accoglimento entro i limiti e per i motivi di seguito esposti.
Con riguardo alla prima censura va, anzitutto, disattesa l'eccezione di parte appellata in ordine all'affermata novità della tesi posta a base del gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, la mancata prestazione lavorativa nei mesi di agosto e settembre del 2023 era stata già dedotta da nelle difese svolte avanti al TRIBUNALE, sulla Parte_1 base delle buste paga prodotte in tale sede sub doc. n. 2 – attestanti la fruizione delle ferie – nonché del “modello C/2”, allegato sub doc. n. 1 all'atto introduttivo del giudizio, recante l'indicazione di rapporti di lavoro instaurati da con soggetti terzi durante il medesimo periodo. CP_1
Giova fin d'ora evidenziare come le risultanze delle citate buste paga non siano state specificamente contestate, ad opera del ricorrente in primo grado, nelle udienze del 31.7.24, 11.9.24 e 3.10.24, ma solo – per la prima volta e quindi tardivamente – nelle note autorizzate, depositate il 15.10.2024 in vista dell'udienza di discussione del 22.10.2024.
Osserva in proposito il Collegio come fosse onere dell'attore contestare in modo tempestivo e specifico, nella prima occasione utile, i fatti esposti dalla parte convenuta.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte (v. Cass. n. 3245 /2003), affermando che l'art 416 c.p.c. "si riferisce ad un paradigma processuale che vede a carico dell'attore oneri di allegazione e di prova (dei fatti costitutivi della domanda), tuttavia quando, come nel caso di specie, grava sul convenuto (…) un onere di allegazione e di prova (…), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che anche l'attore prenda posizione rispetto alle affermazioni di controparte nella prima occasione processuale utile (e cioè, se non l'ha già fatto in ricorso, nel corso dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c), atteso che il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro
4 comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare fin dalle prime battute processuali e circoscrivere la materia controversa evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione” (conf. Cass. 8647/16, 23596/18).
Nello stesso senso questa Corte si è già espressa sul punto nella propria sentenza n. 532/15 (est. SALA), affermando che “sulla base del principio di non contestazione non può darsi seguito ad alcuna prova laddove la parte ricorrente non ha in modo specifico contestato i dati forniti dalla parte convenuta in modo del tutto dettagliato”.
Tale decisione, già recepita nella successiva decisione di questa stessa Corte n. 1453/2019 (Pres. VITALI;
est. PATTUMELLI) e pienamente condivisa da questo Collegio, è da intendersi qui richiamata ex art. 118 disp. att., c.p.c..
Né rileva la censura di contraddittorietà, rivolta dall'appellato alla prospettazione datoriale con riferimento ai rapporti di lavoro desumibili dal citato modello “C/2” anche relativamente al mese di giugno, restando il contenuto delle eccezioni e difese riservato alla disponibilità della parte.
In ogni caso, si osserva come nulla abbia contestato in ordine alle CP_1 risultanze di tale documento, né abbia in alcun modo spiegato come le stesse possano conciliarsi con la ricostruzione fattuale posta a base dell'azione esperita.
Su tali presupposti, è quindi possibile ritenere provata l'assenza di prestazioni lavorative nei mesi di agosto e settembre 2023.
La mancata deduzione di prove orali sul punto, da parte della società convenuta in primo grado, appare, infatti, superata dalle citate risultanze documentali, in tale sede prodotte dallo stesso ricorrente.
Nello specifico, dal citato modello “C/2” risultano le assunzioni di in CP_1 data 29/07/2023 alle dipendenze di tale IB AW, con cessazione il 28/09/2023, ed il 02/08/2023 da parte dell'impresa denominata “Edil Trumo 2010 di , incompatibili con la prestazione di lavoro full Parte_3 time in favore di Parte_1
Le retribuzioni richieste per tali mensilità, unitamente alle relative quote di TFR, vanno, pertanto, escluse dal totale dovuto.
Altrettanto condivisibile appare la doglianza relativa all'avvenuta sottrazione dell'importo di € 900,00, pacificamente pagato dalla società, al netto anziché al lordo: la detrazione dovrà, pertanto, avere ad oggetto l'ammontare lordizzato, pari ad € 1.090,91, come risultante dalla busta paga di giugno 2023, in atti.
Avendo, tuttavia, eccepito la mancata prestazione lavorativa Parte_1 limitatamente alle agosto e settembre, l'importo richiesto nel
5 ricorso di primo grado per quella di giugno andrà riconosciuto per l'intero, salva la detrazione sopra specificata.
Nello specifico, vanno riconosciuti ad gli importi lordi di € 1.700,22 a CP_1 titolo di retribuzione per il mese di giu € 1661,78 a titolo di retribuzione per il mese di luglio;
di € 125,94 quale quota di TFR relativa alla mensilità di giugno e di € 123,09 quale quota di TFR relativa alla mensilità di luglio, per un totale di € 3.611,03, dal quale andrà detratto l'importo lordo di € 1.090,91, corrispondente al netto versato di € 900,00.
La somma dovuta ammonta, pertanto, ad € 2.520,12 lordi.
Il secondo motivo di gravame è solo in parte fondato.
Quanto all'ammontare liquidato dal TRIBUNALE a titolo di rifusione delle spese processuali, il Collegio ritiene più aderente alle caratteristiche della controversia una quantificazione nel minimo previsto dalle tabelle applicabili, pari all'importo sotto indicato, comprensivo dei compensi relativi alla fase di trattazione alla luce delle plurime udienze celebrate in primo grado, nel tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa, e dello scambio di note scritte autorizzate.
Risultano, pertanto, integrati gli estremi per il riconoscimento del compenso previsto per la fase in questione.
In tal senso si è pronunciata, in modo costante, la Corte di Cassazione, affermando che detto compenso “spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. 31.10.2023, n. 30219; conf. Cass. 27.3.2023, n. 8561).
Con la sentenza n. 4837 del 23.2.2024, il Supremo Collegio ha precisato che
“ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa”.
Analogo principio era stato già espresso dalla giurisprudenza tramite la pronuncia di legittimità n. 6998 del 9.3.2023, la quale ha sancito che “deve tenersi conto del compenso per la fase istruttoria pur se relativa al solo esame degli scritti o documenti delle altre parti ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del D.M. n. 55 del 2014”.
Le doglianze relative all'integrale condanna pronunciata dal TRIBUNALE in punto spese appaiono superate dalla valutazione dell'esito globale della lite, operata secondo il criterio sotto specificato.
6 Giova, peraltro, precisare al riguardo come la diffida stragiudiziale – di cui ha lamentato la mancanza – è in realtà documentata in atti Parte_1 tramite la lettera allegata sub 3 al ricorso di primo grado, alla quale la società ha risposto mediante la missiva, dalla stessa prodotta quale doc. 1 del proprio fascicolo.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, l'importo oggetto di condanna va rideterminato nella minore somma di € 2.520,12 lordi, risultando assorbito ogni ulteriore profilo in lite dedotto.
Le restanti statuizioni di merito, compiute nella pronuncia di primo grado, inclusa quella relativa agli accessori sull'importo oggetto di condanna, vanno, invece, confermate.
La decisione sul merito della causa supera l'istanza inibitoria, formulata da parte appellante.
Alla luce dell'esito complessivo della lite, valutata l'entità del credito accertato rispetto a quella della pretesa azionata dal ricorrente in primo grado, la Corte ravvisa i presupposti per la compensazione fra le parti dei due terzi delle spese delle due fasi processuali, con condanna dell'odierna appellante – in ragione della soccombenza – alla rifusione del residuo.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 2.700,00 per il primo grado di giudizio e di € 2.100,00 per il procedimento di appello, per un totale di € 4.800,00, la cui quota di un terzo – posta a carico di – Parte_1 ammonta ad € 1.600,00.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4662/2024 del Tribunale di MILANO, ridetermina l'importo oggetto di condanna nella minore somma di € 2.520,12 lordi;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato un terzo delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella quota in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con compensazione del residuo. Così deciso in Milano, 6/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Picciau)
7