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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2535/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A di , nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gragnano alla via Virgilio n. 96, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Vivo, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] - C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Scafati alla Via Giovanni XXIII, V.le Cosenza, n.1, presso lo studio dell'Avv. Enrico Matrone, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza di comparizione dei coniugi del 18.12.2024, la ricorrente ed il resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi raggiunto.
Il P.M., in data 19.02.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_2 separazione personale dal coniuge, disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
ponendo a carico Per_1
1 di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e dei figli e Raffaele, maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, un assegno mensile pari ad euro 1.200,00 (euro 400,00 per ciascuna figlio), oltre al
50 % delle spese straordinarie e ponendo, infine, a carico dell' l'obbligo di corrispondere alla CP_1 moglie la ulteriore somma di euro 500,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con , in Controparte_1 data 10.01.1999 in Castellammare di Stabia e che dall'unione erano nati tre figli: , in data Per_2
06.07.1999, Raffaele, in data 14.06.2000, e in data 22.05.2012. Per_1
, nel costituirsi in giudizio, concordava con la ricorrente sulla separazione, Controparte_1 nonché sull'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore ma con previsione di Per_1 visite libere del padre quale genitore non collocatario. Inoltre, l chiedeva di rigettare la CP_1 domanda di erogazione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e Raffaele, in quanto questi ultimi, a suo dire, economicamente indipendenti;
così come si Per_2 opponeva alla domanda di previsione di un assegno di mantenimento per la moglie, in quanto anch'ella economicamente indipendente. Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore il resistente chiedeva di fissare l'assegno da versare alla di in euro 250,00, oltre al Per_1 Pt_1
50% delle spese straordinarie. L , infine, chiedeva di imporre alla di l'immediata CP_1 Pt_1 voltura di tutte le utenze relative all'immobile sito in Gragnano alla Via Viviani n. 46, di sua proprietà; di imporre alla di l'immediato passaggio di proprietà e la voltura della Pt_1 assicurazione per la R.C.A. della autovettura Dacia Sandero, TG. FJ044WN, ancora a lui intestata nonostante fosse in possesso e materiale utilizzo della moglie;
di imporre alla di di Pt_1 consegnargli i suoi effetti personali, la statua di sfinge in marmo, le statuette egiziane, la collezione di coltelli ed altri oggetti presenti ancora nell'immobile e/o nel garage pertinenziale di Gragnano ove era sita la casa coniugale.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 18.12.2024, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, dunque, il Giudice delegato dal Presidente disponeva, in via provvisoria, che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto (come riportato nel verbale d'udienza) e riservava la causa in decisione al Collegio disponendo trasmettersi gli atti al P.M. per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 19.02.2025.
Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal giudice delegato in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della
2 comunione spirituale e materiale tra gli stessi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse del minore, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Le parti in udienza hanno entrambe dichiarato di vivere separate dal mese di febbraio 2024, allorquando l' ha lasciato la casa coniugale, e che non vi sono problemi nella relazione tra il CP_1 padre ed il figlio minore, anche se si sono visti di meno da quando il padre ha lasciato la casa coniugale.
Da quanto dedotto dalle parti in udienza e dalla documentazione allegata, è emerso che l' lavora come infermiere presso l'A.S.L. e percepisce uno stipendio di euro CP_1
1.700,00/1.800,00 mensili, non ha altre fonti di reddito, ha acquistato una casa da poco contraendo un mutuo ventennale con rata di euro 443,00 euro mensili, ed ha contratto un finanziamento di circa euro 75.000,00 per ristrutturare l'immobile, per il quale paga una rata mensile di euro 340,00 mensili. Di contro, la ha dichiarato di non lavorare e di non avere fonti di reddito e di Parte_2 essere proprietaria della casa adibita a residenza familiare.
Per quanto riguarda i provvedimenti per la prole, le parti hanno confermato che i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e dei rapporti genitori-figli, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Le parti hanno regolato nel loro accordo anche ulteriori profili concernenti la ripartizione dell'assegno unico, la voltura delle utenze dell'abitazione familiare, il passaggio di proprietà dell'autovettura in uso alla di . Pt_1
Tali pattuizioni in quanto relative a profili eventuali e non necessari della separazione, non formano oggetto delle statuizioni del Tribunale che si limita a prendere atto degli accordi.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_2
08.02.1977) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sens i dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1999);
3 3. affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
4. assegna la casa coniugale sita in Gragnano alla via Viviani n. 46 a Parte_2 che la abiterà unitamente ai figli maggiorenni ed al figlio minore;
5. dispone che, in ordine alla disciplina del diritto di visita, il figlio minore trascorra con il padre:
a. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi del padre, il sabato e la domenica a settimane alterne, con pernottamento, nonché due giorni alla settimana, scelti di comune accordo tra i coniugi, dall'uscita di scuola alle 20.00 o, in mancanza di accordo, il martedì ed il giovedì;
b. 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre e, alternativamente con il padre e con la madre, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro) e quelle pasquali la domenica ed il lunedì in Albis un anno con il padre ed un anno con la madre;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore un assegno mensile di Per_1
[... euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla entro il giorno 18 di ogni mese;
Pt_2
7. pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
8. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_2 titolo di contributo al suo mantenimento, l'assegno mensile di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla entro il Parte_2 giorno 18 di ogni mese;
9. dà atto che le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente da;
Controparte_1
10. dà atto che si impegna a volturare tutte le utenze relative Parte_2 all'immobile sito in Gragnano alla via Viviani n. 46, di sua proprietà che ancora ad oggi risultano essere intestate ad;
Controparte_1
11. dà atto che di si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà e la Parte_2 voltura della assicurazione per la R.C.A. della autovettura Dacia Sandero, TG. FJ044WN, che fino ad oggi risulta essere ancora intestata ad Controparte_1 nonostante sia in suo possesso e materiale utilizzo;
12. dà atto che le parti concordano, altresì, che entro la data del 31 marzo 2025 CP_1 provvederà al liberare dai suoi oggetti il garage pertinenziale della casa
[...] coniugale ed entro un termine da concordare con la di provvederà a ritirare Pt_1 da casa i suoi effetti personali;
4 13. dà atto che le parti concordando nel non prevedere alcun assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, in quanto entrambi economicamente autonomi;
14. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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