Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 494 del 21.03.2024 Oggetto: benefici per le vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti e Ferdinando De Parte_1 Pt_1
Giosa
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 2.11.2022, -premesso di: prestare servizio presso Parte_1
l'Ospedale Militare Marittimo di Taranto, come addetto al servizio di radiologia;
essere stato imbarcato temporaneamente sulla nave San Giusto nell'ambito della missione internazionale militare
“Stabilese -Timor Est” dal 15.9.1999 al 16.2.2000; essere stato comandato, in tale periodo, ad attività di movimentazione di carichi di notevole peso;
aver riportato, in data 30.1.2000, un forte dolore alla regione bassa lombare, mentre sollevava un pesante cartone contenente materiale infermieristico;
aver ottenuto, in data 4.5.2000, il riconoscimento da causa di servizio della patologia “lombosciatalgia da ernia discale L4-L5, L5-S1 e protrusione discale L3-L4” derivante dal predetto infortunio;
aver presentato, in relazione a tale malattia, domanda per il riconoscimento dello status di vittima del
1
n. 243/2006 e la condanna del alla liquidazione in suo favore della speciale Controparte_1
elargizione, ai sensi dell'art. 5 l.n. 206/2004, da commisurarsi alla invalidità complessiva del 27%, dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, dell'assegno vitalizio non reversibile, aggiornato ad € 500,00 mensili a norma dell'art. 4, comma 238, l.n. 350/2003, oltre al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla l.n. 206/2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. A fondamento della domanda deduceva, in particolare, che l'essere stato costretto all'espletamento di compiti di manovalanza estranei alle proprie mansioni integrasse il requisito delle particolari condizioni di lavoro, in presenza del quale spetta il riconoscimento dei benefici rivendicati, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l.n. 206/2004.
Si costituiva il (di seguito ), che eccepiva preliminarmente la Controparte_1 CP_1
prescrizione del diritto e il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda relativa alle provvidenze diverse dalla speciale elargizione e degli assegni non reversibili. Nel merito, contestava l'avversa pretesa evidenziando che l'infortunio del 30.01.2000 si era verificato durante una normale attività di spostamento di materiali destinati all'infermeria di bordo cui il sottufficiale era assegnato,
a bordo dell'imbarcazione ove prestava servizio;
pur trattandosi di un evento dipendente da causa di servizio, l'infortunio non era correlato con alcuna situazione di eccezionale allarme, di particolare pericolo o di esponenziale minaccia per il personale militare. Non sussistendo, pertanto i presupposti di legge, chiedeva il rigetto del ricorso o, in subordine, lo scomputo di quanto già corrisposto a titolo di equo indennizzo e il rigetto la domanda per interessi e rivalutazione monetaria.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -ritenuta infondata l'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva, anche in ragione della limitazione della domanda a una pronuncia di mero accertamento del diritto ai benefici diversi dalla speciale elargizione e degli assegni non reversibili- rigettava la domanda attorea. Dopo aver riportato la normativa di riferimento, il Tribunale -esclusa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 563 dell'art. 1 l.n. 266/2005 (cui peraltro neanche il ricorrente aveva fatto riferimento)- rispetto ai requisiti richiesti dal comma 564 delle medesima legge, riteneva che il fatto che il ricorrente avesse dovuto sollevare materiale di notevole peso e dimensione durante l'intero periodo in cui era stato imbarcato e, dunque, in via ordinaria -al di là della legittimità
o meno della richiesta di espletare un'attività non rientrante nei compiti del tecnico radiologo- non costituisse un particolare rischio rilevante ai fini del diritto rivendicato. Evidenziava che l'attribuzione dello status di vittima del dovere presupponeva un quid pluris rappresentato da una sovraesposizione
2 a rischio per la propria incolumità, cui il dipendente è stato sottoposto a cagione del servizio svolto o della missione compiuta, circostanze che non ricorrevano nella specie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurandola nella parte in cui Parte_1 il Tribunale aveva ritenuto “ordinaria” l'attività che aveva cagionato l'infortunio, senza considerare che egli era stato imbarcato temporaneamente in ragione del grado e delle competenze possedute
(laurea in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica e Radioterapia); in considerazione di tanto, l'aver adempiuto all'ordine di spostamento di materiale particolarmente pesante per sopperire alla mancanza di supporti logistici integrava un'attività non rientrante nelle mansioni ordinarie, che lo aveva esposto a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
La situazione così creatasi integrava una condizione ambientale e operativa “particolare”, cioè collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale”, cioè al di fuori del “normale” svolgimento dell'attività spettante a un Maresciallo tecnico sanitario di radiologia. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l.n. 266/2005.
Si è costituito nel presente giudizio il , che ha richiamato le difese svolte nel giudizio di CP_1 primo grado e le motivazioni sottese alla sentenza impugnata, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I fatti di causa sono incontestati e possono essere ricostruiti sulla base del “Rapporto circostanziato” redatto il 26.11.2021 dal Comandante in II della Nave San Giusto (all. 10 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado) da cui emerge quanto segue: “Sottoufficiale in temporaneo imbarco su questa unità dal 16/9/1999 per l'esigenza operativa “Missione Stabilise – Timor Est”. Durante l'attività lavorativa comandata a bordo in area operativa (oceano Indiano), il giorno 30/1/2000 a seguito di uno sforzo compiuto per trasportare colli di materiale particolarmente pesante per l'infermeria di bordo, accusava un'algia violenta e lancinante alla regione lombare con irradiazione all'arto inferiore destro, tale da rendere indispensabile il ricovero alle cure dei sanitari di bordo. Ricoverato in osservazione presso l'infermeria di bordo e sottoposto a terapia farmacologica, visto il perdurare e l'aggravarsi della sintomatologia, si è ritenuto opportuno in data 16/2/2000 l'immediato rimpatrio da Darwin (Australia) per ulteriori approfondimenti diagnostici e ricovero presso l'infermeria Autonoma MM di Roma. Il 17/2/2000 trasferito per ricovero all'Ospedale Principale Militare e Marittimo di Taranto per “lombo sciatalgia acuto da sospetta ernia discale lombare”. Dimesso in data 22/2/2000 con diagnosi di 'Lombo sciatalgia da ernie discali'”. Inoltre, è allegato in atti il parere espresso dal Comandante della 3^ divisione navale in data 25.01.2022 in cui
3 si dà atto che “... Nei casi di particolari attività di Missioni operative all'estero, risulta evidente che la mancanza di supporti logistici a terra, comporta l'impiego di tutto il personale ad integrare le attività specifiche di categoria con altre di carattere meno specifico (manovalanza, carico/scarico materiali)” (cfr. allegato n. 10 cit.).
Come anticipato in premessa, parte appellante ritiene che l'aver adempiuto all'ordine di movimentare materiale particolarmente pesante per sopperire alla mancanza di supporti logistici integri un'attività esulante dalle mansioni ordinarie, che lo ha esposto a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, così sussistendo le condizioni per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 comma 564 l. n. 266/2005.
Tanto precisato, come è noto, l'art. 1, comma 564, l.n. 266/2005 equipara alle vittime del dovere
"coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
L'art. 1 D.P.R. n. 243/2006, emanato in base alla l.n. 266/2005, art. 1, comma 565, ha chiarito che le missioni sono quelle "autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente", quali che ne siano gli scopi (lett. b), e che, per "particolari condizioni ambientali od operative", si debbono intendere "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (lett. c).
La Corte di Cassazione (cfr. tra le tante, Cass. n. 16569/2020, nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma in questione e di recente (Cass. n. 29819/2022), nel ripercorrere gli arresti della giurisprudenza di legittimità, ha richiamato, in particolare, l'orientamento interpretativo che riconduce alla categoria delle vittime del dovere "tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute". Da tale ricostruzione ha inteso, però, discostarsi, evidenziando il limite di una interpretazione che poggia sull'equiparazione della nozione di "particolarità" delle condizioni di lavoro, richiesta dal comma 564, con quella di "nocività". In proposito, ha precisato come il pericolo sia quello del riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione ad ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., con sovrapposizione di tutele che, invece, hanno presupposti e finalità diverse.
Il recente arresto giurisprudenziale rimarca come debba sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto;
4 chiarisce che "particolare" è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio ed inoltre che l'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, con esclusione, in definitiva, di ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro
La presente fattispecie deve essere esaminata alla luce dei suesposti principi di diritto, ai quali la successiva giurisprudenza di legittimità ha dato continuità (cfr. Cass. n. 8476/2023, n. 2657/2024).
Ritiene la Corte che nella specie difetti un quid pluris rispetto alla dipendenza dalla causa di servizio, idoneo da integrare un aggravamento del rischio in relazione al normale contesto in cui si colloca l'attività dell'appellante.
Per come emerge dal “Rapporto circostanziato” del 26.11.2021, l'infortunio da cui è derivata la malattia per cui è causa si è verificato nel corso di operazioni di trasporto di materiale radiologico destinato alla infermiera di bordo presso cui l'appellante, in qualità di tecnico di radiologia, espletava la propria attività lavorativa. Risulta, altresì, dal parere espresso dal Comandante della 3^ divisione il
25.01.2022, che nel caso di missioni operative all'estero, a causa della mancanza di supporti logistici a terra, rientrasse tra gli ordinari compiti di tutto il personale a bordo l'espletamento di attività generiche di manovalanza e di carico/scarico dei materiali.
Ebbene, nella valutazione del caso che occupa, non può prescindersi dal particolare contesto della missione militare e delle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta a bordo della nave in cui -per come è emerso- la collaborazione nelle attività di carico e scarico dei materiali rientrava negli ordinari compiti di tutto il personale di bordo, così da non potersi ritenere esorbitante dalle mansioni del suddetto personale, a prescindere dalla specificità dei compiti ulteriori assegnati a ciascuno.
Così individuata la ordinaria attività di servizio a bordo della nave, il potenziale rischio normalmente connesso all'attività di carico e scarico -a causa del peso del materiale spostato- non configura un evento straordinario tale da integrare le “particolari condizioni” richieste dalla legge, che sussistono solo in presenza di circostanze che risultino fuori dal comune e dall'ordinario, relative a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività del servizio (Cass. n. 28696/20).
Si ribadisce, invero, che l'aggravamento del rischio deve essere sempre valutato rispetto al contesto in cui l'attività si colloca e, dunque, anche nella specie occorre valutare la particolarità del contesto
(inserito nella missione militare all'estero) e, in tale contesto, l'attività ordinaria del militare in missione (per come emerge dalla documentazione in atti sopra richiamata) e il rischio proprio e
5 prevedibile connesso a tale attività, con esclusione di ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro (cfr. Cass. n. 15824/2023).
La valutazione di tutti i suddetti elementi, per come sopra evidenziati, porta a escludere l'esistenza - nell'infortunio occorso all'appellante- di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità dei compiti assegnati a tutto il personale di bordo, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accesso ai benefici previsti per le vittime del dovere.
L'opposta opzione interpretativa sostenuta dall'appellante -che di fatto equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività- porterebbe a estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., e a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative (cfr. Cass. n. 29819/22 cit.).
In considerazione delle suesposte motivazioni l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24/04/2024 da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del 21/03/2024 n. 494/2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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