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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MAGARAGGIA UMBERTO e MGARAGGIA GIUSEPPE
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.06.2023, la ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato CP_2
e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini dell'ammissione sia dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L.18/80 e L. 508/88), sia dello status di portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente, ai sensi degli art. 3 co. 3 della L.104/92 – denegato in sede di visita dalla Commissione medica all'esito della quale veniva riconosciuta solo “invalido nella misura del 100%”.
Avverso tali risultanze la sig.ra in data 05.03.2021, depositava ricorso per accertamento Pt_1
tecnico preventivo iscritto al n. rg 800/2021 ed assegnato al dr. che con Ordinanza del Per_1
CP_ 18.03.2022 ne dichiarava l'inammissibilità dacché, come pure eccepito da per la medesima prestazione risultano due procedimenti con evidente inammissibilità per la violazione dell'art. 11 della L. n.222/84 e dell'art. 56, comma 1 e 2 Legge n.69/2009 che prescrivono che non si possa presentare un'ulteriore domanda per la stessa prestazione fino all'esaurimento di quella in sede amministrativa, con conseguente revoca della nomina di CTU, precedentemente fissata. Seguiva la proposizione del presente giudizio volto al riconoscimento della prestazione assistenziale con rito ordinario essendo stato definito con pronuncia di rito il procedimento ex art 445 bis cpc.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per Controparte_3
mancato esperimento del procedimento di atp ex art 445 bis, e contestando, nel merito, la fondatezza della richiesta.
Istruita la causa con l'espletamento della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, deve essere rilevata la ammissibilità dell'odierna azione, proposta mediante rito ordinario con deposito di ricorso ex art. 442 c.p.c., a seguito della pronuncia di improponibilità del precedente ricorso per ATP ex art 445 bis cpc.
Sul punto appare condivisibile quanto espresso dalla Corte appello Firenze sez. lav., 27/06/2017, (ud.
20/04/2017, dep. 27/06/2017), n.475 in un precedente che appare opportuno riprodurre integralmente:
"Si impone quindi una ricostruzione sistematica dello speciale strumento processuale introdotto dal legislatore del 2011 con l'art. 445-bis c.p.c., così da individuare quale sia l'azione riservata nel nuovo sistema alla parte privata per tutelare il proprio diritto.
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita'
e di assegno di invalidita', disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile".
Fondamentale ausilio in senso ricostruttivo è offerto dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n.
8932/2015 Sez. lav. interviene affermando l'inammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. promosso avverso l'ordinanza di inammissibilità del procedimento introdotto ex art. 445-bis c.p.c., senza, dunque, alcuna pronuncia di merito.
Confermando la regola già individuata con la precedente pronuncia n. 5338/2014 la Corte di legittimità ha enunciato i casi in cui il giudice, adito in forza di domanda ex art. 445-bis c.p.c., è chiamato a rilevare preliminarmente l' inammissibilità dell'azione così promossa, all'esito della verifica (la cui necessità è parimenti sottolineata da parte della Cassazione) della ricorrenza dei presupposti processuali (competenza, sussistenza di una delle ipotesi per le quali è previsto dalla norma il ricorso allo speciale ATPO, la avvenuta presentazione della stessa domanda amministrativa, la definizione del procedimento amministrativo, la tempestività della domanda giudiziale).
In tali casi il procedimento si conclude con una pronuncia di puro rito, priva dell'idoneità ad incidere sulla situazione soggettiva di natura sostanziale posta a base dell'azione stessa: si tratta di una pronuncia che "non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato".
La parte privata, infatti, dinanzi ad una tale pronuncia non ha titolo né per una impugnazione (infatti negata anche solo ai sensi dell'art. 111 Cost. dalla Corte di cassazione con le due sentenze appena citate), né per introdurre il giudizio di merito previsto dallo stesso art. 445-bis c.p.c. per il solo caso in cui, verificata positivamente l'ammissibilità della azione, il giudice abbia proceduto alla nomina del c.t.u. e questi abbia depositato il suo elaborato. A questo punto, onde evitare il decreto di omologa da parte del giudice (comma 5), non modificabile, né impugnabile, nel termine preliminarmente assegnato con decreto dal giudice (comma 4), ognuna delle parti ha l'onere di esprimere il proprio dissenso e proporre, nel termine indicato nel comma 6 motivata contestazione con il ricorso introduttivo del giudizio, nell'ambito del quale spetterà sull' di riproporre le questioni di CP_2
ammissibilità dell'azione rimaste disattese.
La preliminare pronuncia di mero rito con la quale il giudizio introdotto ex art. 445-bis c.p.c. viene chiuso anticipatamente dal giudice segna dunque alla parte privata la necessaria strada del giudizio
"ordinario" - cioè a dirsi il giudizio da introdursi nelle forme di cui all'art. 442 c.p.c. - per l'affermazione del proprio diritto sul merito del quale nessun pronunciamento giudiziale è ancora intervenuto.
Correttamente, dunque, nel caso di specie il ricorrente ha introdotto il giudizio ordinario, dal momento che a seguito della proposizione di azione ex artt. 445-bis c.p.c. il giudice aveva dichiarato con ordinanza l'inammissibilità dell'azione.
In tali condizioni, avendo la parte vanamente introdotto ricorso per ATPO, accertata l'ammissibilità della successiva azione in via ordinaria, di essa deve ritenersi di necessaria conseguenza anche la procedibilità senza ricorso, come invece preteso dall' , ad un secondo (del tutto inutile, perché CP_1
teoricamente di identico risultato) ATPO.
Il motivo di impugnazione in tali termini svolto dall' è pertanto infondato. CP_2
Ciò posto in termini di ammissibilità del proposto ricorso ordinario parimenti infondata appare
CP_ l'ulteriore eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni della ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte
(v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicchè l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. CP_2
12658).
Infine, nel merito oppone la carenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente. CP_2
Anche sul punto, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. alla Persona_2 luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo della perizianda, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento dei benefici richiesti dalla ricorrente a decorrere dalla data del 13 novembre 2021.
Per completezza si rimanda integralmente alla perizia, alquanto articolata e complessa, redatta dal dott. di cui si riportano qui, in estrema sintesi, le sole conclusioni: “La signora , Per_2 Parte_1
di quasi anni 89, è attualmente affetta da 'Grave difficoltà nella stazione eretta, nella deambulazione
e nei passaggi posturali in soggetto con artroprotesi post-fratturativa del femore destro, con stenosi del canale lombare, con cedimenti vertebrali lombari di probabile natura osteoporotica, con spondilodiscoartrosi lombo-sacrale e con poliartrosi a più che discreta incidenza funzionale.
Disturbo neuro-cognitivo maggiore, di grado moderato- severo, a probabile genesi ischemica con
MMSE = 14.4, ADL = 1 / 6, IADL = 3 / 8 e Clinical Dementia Rating Scale = 3; disturbo depressivo reattivo di medio – grave entità. Cardiopatia sclerotico – ipertensiva. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio – grave. Incontinenza urinaria stabilizzata'; tale complesso patologico, in sede amministrativa, aveva determinato un'invalidità del 100%, la mancata concessione del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento e la mancata accessibilità ai benefici connessi al riconoscimento dello condizione di Portatore di Handicap in situazione di Gravità. Le sue attuali condizioni psicofisiche non determinano le condizioni di essere nella “impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” ma sono una grave difficoltà nella deambulazione.
Inoltre il complesso patologico riscontrato nella signora individua la ricorrenza della Parte_1
necessità di assistenza continua, essendo ancora in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ai sensi della Legge 18/80 e della Legge 508/88 a decorrere dal 13 novembre
2021, epoca in cui la complessiva condizione patologica del soggetto era più che probabilmente sovrapponibile a quanto riscontrato nel corso del presente accertamento, in relazione alla frattura del femore destro, trattata con artroprotesi. Si ritiene inoltre che siano anche presenti le condizioni per l'ammissibilità dei benefici previsti in applicazione dell'articolo 3, comma 3 della legge 104 /
1992, sempre a decorrere dalla data del 13 novembre 2021.”
Avverso tali risultanze inoltrate in bozza alle parti in data 13.08.2024 pervenivano il parere concorde
CP_ dei sanitari dell' e le note critiche del legale della ricorrente in ordine solo al momento di decorrenza dei riconosciuti benefici, pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in toto.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento nonché delle prestazioni tutte correlate allo stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a decorrere entrambe dal 13.11.2021. Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento antecedente a quello dell'introduzione del presente giudizio (introdotto il 22.06.2023) ma comunque successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, devono esser poste a carico di
CP_ nella misura del 50% e compensate nella restante parte del 50%.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante - già invalida al 100% - risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento e delle prestazioni tutte correlate allo stato di portatore di handicap in situazione di gravità (ex at. 3 comma 3 L. 104/92), con decorrenza dal
13.11.2021;
b) -compensa le spese di lite nella misura del 50%; CP_ c) -pone la restante parte del 50% definitivamente a carico di liquidandola in €. 1.600,00 oltre accessori per compensi professionali, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente;
CP_ d)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 11/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio