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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1225/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
( c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
( c.f.: ) e ( c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), con l'Avv. Roberta Montenovo del Foro di Ancona;
CodiceFiscale_3
-parte attrice-
contro
( c.f.: ), con l'Avv. Gianfranco Formica Controparte_1 CodiceFiscale_4
del Foro di Macerata;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale- Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice : “…A questo punto l'Avv. Montenovo in via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e precisa le conclusioni come all'atto di citazione,
chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
1 Parte convenuta : “ L'Avv. Formica, riportandosi quanto a già dedotto sul piano istruttorio,
ferme le conclusioni formalizzate con l'atto di costituzione in giudizio, in via del tutto subordinata Piaccia al Tribunale accogliere la domanda della sola al Parte_1
massimo nei limiti di cui al provvedimento conciliato del 08/05/23. Con vittoria in ogni caso di spese e compenso di lite, chiede concedersi altresì i termini di cui all'art. 190 cpc.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg.ri e , quali genitori di nonché Parte_2 Parte_3 Parte_1
la stessa convenivano in giudizio il sig. per sentire Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni : “…accertata la sussistenza dei fatti di cui in narrativa,
condannare il convenuto sig. al pagamento in favore delle parti Controparte_1
attrici, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale conseguente al suo illecito
comportamento, di quella somma che verrà ritenuta equa e che si indica complessivamente in
euro 80.000,00 (ottantamila/00), di cui euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore di
, euro 15.000,00 (quindicimila/00) in favore di e euro Parte_1 Parte_2
15.000,00 (quindicimila/00) in favore di . Con vittoria di spese e competenze Parte_3
di giudizio.”
Asserivano gli attori che la pretesa risarcitoria era conseguente al procedimento penale n.
1111/2019 GIP del Tribunale di Ancona, derivato dallo stralcio della posizione del dal CP_1
procedimento n. 529/2018 RG GIP del Tribunale di Ancona relativo a più soggetti, nel quale a seguito del decreto di giudizio immediato il sig. aveva chiesto Controparte_1
l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. su tre capi d'imputazione, segnatamente lett. F) G)
e H), di cui i primi due vedevano come persona offesa, ovvero: Parte_1
“F) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 600-ter co. 1 n. 1) c.p. perché, utilizzava la minore
nata il [...] per produrre materiale pornografico;
precisamente Parte_1
fotografava la ragazza nuda, con esibizione degli organi genitali e mentre consumava un
rapporto sessuale con lui. In Macerata, luglio 2017.
2 G) Del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis comma 2 n. 1, 609 ter n. 2, 609 septies c.p., perché
dopo avere indotto la minore , nata il [...], ad [...]_1
alcoliche sino ad ubriacarsi e, dunque, delle condizioni di inferiorità psichica della persona
offesa, la induceva a consumare un rapporto sessuale completo che riprendeva a mezzo
macchina fotografica. In Macerata, luglio 2017”.
Rappresentavano gli attori che alla udienza del 09/05/2019 il GIP del Tribunale di Ancona
aveva definito la posizione del convenuto con la sentenza n. 208/20019 ed aveva applicato all'imputato la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione oltre ad euro 7.500,00 di multa e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena ed in perpetuo “da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno, da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”, con il beneficio della sospensione condizionale (doc. n. 9 di parte attrice).
Gli attori facevano altresì presente che a ridosso dell'udienza di patteggiamento, il sig. CP_1
per il tramite del proprio legale, aveva preso contatti con la (allora ospite Parte_1
di una struttura comunitaria) e per iscritto aveva presentato le sue generiche scuse ed offerto la somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento anche parziale (doc. n. 15 parte attrice).
L'offerta tuttavia non era stata accettata da e di conseguenza l'assegno Parte_1
trasmesso era stato restituito, sia perché il gesto era apparso finalizzato al solo ottenimento dei benefici di legge in sede giudiziale, sia perché la somma è stata ritenuta inadeguata rispetto al fatto (doc. n. 16 di parte attrice); di risposta il sig. veva costituito un deposito vincolato CP_1
dello stesso importo in favore di (doc. n. 17 di parte attrice). Parte_1
Rilevava parte attrice che il fatto da cui prendeva le mosse la vicenda giudiziaria si verificava il 09/07/2017 quando , all'epoca minorenne, usciva di casa nel primo pomeriggio per Pt_1
farvi rientro tra le ore 20,30 e le ore 21,00. Tramite un'altra figlia degli attori
[...]
Per_
di nome , i genitori venivano a sapere che era stata a Corridonia (MC) Per_1 Pt_1
3 per un servizio fotografico per il quale era stata pagata euro 170,00. Tale circostanza trovava conferma nel rinvenimento da parte dei genitori di una “Liberatoria fotografica” sottoscritta da in favore del sig. (doc. n. 4 di parte attrice). Di tale fatto, Pt_1 Controparte_1
il giorno 17/07/2017 i signori e riferivano al Tribunale per i Minorenni, Pt_1 Parte_3
che poi disponeva il collocamento in comunità della minore, ed inoltre i genitori sporgevano formale denuncia-querela contro il sig. doc. n. 5 di parte attrice). CP_1
Evidenziavano gli attori che le indagini che seguivano a tale querela da parte della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona avevano visto coinvolti da un lato altri adulti,
oltre al sig. , e dall'altro un gran numero di ragazze minorenni, tra le Controparte_1
quali , usate per la produzione di materiale pedo-pornografico. Pt_1
Nello specifico, come descritto da parte attrice secondo la ricostruzione degli inquirenti e di cui alla relazione di indagine redatta dai Carabinieri di Fabriano in data 27/09/2018 (doc.10 di
parte attrice) e come dai fatti rappresentati dalla stessa al Sostituto Parte_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona che aveva ascoltato la ragazza il
26/07/2017 (doc.11 di parte attrice) e agli ufficiali di Polizia Giudiziaria il 17/08/2018 (doc.
12 di parte attrice) ed il 04/09/2018 (doc.13 di parte attrice), il sig. di professione CP_1
fotografo, mediante il suo profilo Facebook al tempo invitava giovani donne a realizzare,
anche gratuitamente, un proprio book fotografico, allettate dalla possibilità di diventare
“modelle” e guadagnare soldi facili (si veda doc. n. 10 cit. a pagina n. 31). Anche si Pt_1
era lasciata attirare ed i due avevano iniziato a scriversi. Il sig. chiedeva ad di CP_1 Pt_1
inviargli a mezzo Messanger delle foto della sua persona in modo che lui potesse valutare la fattibilità del book. , quindi, trasmetteva del materiale autoprodotto (19 foto e 12 Pt_1
filmati) a seguito del quale il hiedeva altre foto che non gli aveva inviato. Dopo CP_1 Pt_1
qualche settimana, su proposta del sig. vi era stato l'incontro. Il 09/07/2017 CP_1
l'appuntamento avveniva a Macerata, dove era arrivata in treno e da dove il Pt_1 CP_1
l'aveva prelevata e quindi condotta nel suo studio. Dove il sig. invitava la ragazza a CP_1
4 rilassarsi fumando una “canna” che lei non aveva accettato;
quindi il la invitata a bere CP_1
offrendole delle birre, che la ragazza di fatto beveva. Gli scatti fotografici effettuati in quel contesto erano passati dall'abbigliamento, all'intimo, al nudo;
le pose erano pian piano divenute sempre più provocanti, sessualmente evocative, erotiche. A ciò aveva fatto seguito un rapporto sessuale tra i due, anch'esso immortalato dal sig. il quale consegnava poi CP_1
alla ragazza euro 170,00, di cui euro 150,00 per le foto ed euro 20,00 per il biglietto del treno e le faceva firmare la “liberatoria” per l'uso delle foto, poi la accompagnava alla stazione ferroviaria da cui la ragazza faceva rientro a casa. Tali fotografie venivano rinvenute, insieme ad altre, durante le indagini di cui al detto procedimento penale, in apparecchi elettronici sequestrati a seguito di perquisizione nello studio e nell'abitazione del (doc.14 di parte CP_1
attrice).
Dai comportamenti del integranti fatti-reato, come sopra ripercorsi conseguono le CP_1
richieste di risarcimento degli attori dei danni morali ed esistenziali subiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043-2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p.
Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto la ricostruzione dei fatti operati ex adverso e, di conseguenza, qualsiasi fondamento delle relative richieste risarcitorie. Puntualizzava il convenuto di aver provveduto a risarcire le due persone offese – compresa la ed a patteggiare la relativa pena, così Parte_1
intendendo assumersi tutte le responsabilità di un comportamento da parte sua “certamente
scorretto e non condivisibile”, ed aveva, quindi, definitivamente chiuso lo studio fotografico di Corridonia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, ammesse con limitazioni ed assunte le prove richieste, in data 08/05/23 veniva emessa ordinanza ex art. 185 bis cpc, non accettata da parte attrice;
quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc .
La domanda attorea appare fondata e va accolta.
5 Dall'esame degli atti e delle emergenze documentali non appare sussistere alcuna circostanziata e provata contestazione in ordine alla condotta del in danno della CP_1
di cui ai capi d'imputazione ascrittigli nel procedimento n. 529/2018 RG Parte_1
GIP Tribunale di Ancona, divenuto a seguito dello stralcio della posizione del convenuto n.
1111/2019 GIP, e dunque devono ritenersi accertati i fatti ascritti al e per l'effetto la sua CP_1
responsabilità civile : il nel luglio del 2017 utilizzava la minore per CP_1 Parte_1
produrre materiale pornografico e nello specifico fotografava la ragazza nuda, con esibizione degli organi genitali e mentre consumava un rapporto sessuale con lo stesso convenuto ( capo
F) delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv, 600 ter co1n,1) c.p.). Inoltre, il induceva la minore CP_1
ad ingerire sostanze alcoliche sino ad ubriacarsi e, dunque approfittando Parte_1
delle condizioni di inferiorità psichica della minore la induceva a consumare un rapporto sessuale completo che riprendeva a mezzo macchina fotografica (capo G) delitto p e p dagli artt. 609 bis comma 2 n.1, 609 ter n.2, 609 septies c.p.).
Peraltro, pur escludendo ogni automatismo probatorio della sentenza ex art. 444 c.p.p. n.
208/2019 GIP Tribunale di Ancona ( doc.9 di parte attrice), con cui è stato definito il procedimento penale nei confronti del di cui si tratta, sentenza che “non ha efficacia e CP_1
non può essere utilizzata ai fini di prova nel giudizio civile”, secondo quanto stabilito dall'art. 445 cpp, se si intende prescinderne in sede civile, occorre una puntuale e duplice specifica motivazione. Infatti, secondo la Cassazione, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile -
costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. Cass. S.U. 31.07.2007 n. 17289; Cass. 19.11.2007 n. 23906; Cass.
21.04.2008 n. 10280), ma all'evidenza dei fatti, come emergenti dai documenti prodotti, non è
questo il caso, risultando ampiamente provati.
6 Inoltre, le osservazioni difensive di parte convenuta, tutte incentrate a qualificare la persona della minore come ribelle, fortemente disinibita e autonoma, consapevole e Parte_1
consenziente, che consuma droghe e spaccia erba e hashish, non irretita dal a piuttosto CP_1
sempre a caccia di soldi, che intrattiene più relazioni sempre per interessi economici,
appaiono del tutto irrilevanti: il vissuto della non giustifica assolutamente, Parte_1
né attenua la gravità delle condotte del convenuto, a fronte della minore età della ragazza,
dato oggettivo conosciuto dal che porta con sé, al di là delle negative osservazioni di CP_1
parte convenuta sulla persona della le difficoltà, le fragilità e l'inconsapevolezza Pt_1
proprie della condizione di minorenne.
Tali fragilità della figlia erano note ai genitori, i quali preoccupati per la figlia si sono Pt_1
subito attivati per la sua tutela chiedendo il supporto del Servizio Sociale, come riferito dalla teste Dott.ssa sin dal giugno del 2017 e il 17/7/17 i genitori della minore riferivano al Tes_1
Tribunale per i Minorenni l'accaduto ai danni della figlia del 09/07/2017 e sporgevano formale denuncia querela ( doc.5 di parte attrice); persistendo pertanto gli atteggiamenti preoccupanti della minore il Tribunale per i Minorenni delle Marche con decreto del
18/8/2017 disponeva il collocamento di presso una struttura comunitaria (doc. 2 di Pt_1
parte attrice).
Dai gravissimi comportamenti del sig. conseguono danni risarcibili in favore degli CP_1
odierni attori, a titolo morale ed esistenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e
2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p., la cui quantificazione è rimessa, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, all'apprezzamento del giudicante e può essere anche puramente equitativa, purché dia conto dei criteri seguiti a tal fine (Cass Civ Sez. III sentenza n. 7513/2018- Cass. Civ. Sez III 20/10/21 n. 29332).
Nel caso la gravità oggettiva dei fatti reato posti in essere dal in danno della CP_1 Parte_4
, come sopra specificati, e le modalità di esecuzione di tali reati fanno ritenere il danno
[...]
come particolarmente incidente, basti rilevare che dal proprio profilo facebook il CP_1
7 invitava giovani donne a realizzare anche gratuitamente un book fotografico con la possibilità
di “diventare modelle”, invitando poi la ragazza nel suo studio fotografico, dopo averle chiesto a mezzo messanger delle foto della sua persona per una prima valutazione, e nello studio induceva la minore ad ingerire sostanze alcoliche sino ad ubriacarsi, per essere più
rilassata, quando evidentemente la ragazza non lo era affatto, e così ponendola in condizione anche psicofisica di inferiorità ed incapacità di reagire, al fine di produrre materiale pedo-
pornografico sino ad approfittarne per consumare con la stessa un rapporto sessuale completo che riprendeva a mezzo macchina fotografica, e ciò su una ragazza che sapeva di minore d'età, e dunque per ciò stesso fragile e non pienamente consapevole delle conseguenze delle proprie determinazioni, nel caso indotte dalla artificiosa prospettazione del della CP_1
possibilità di diventare modella. Al contempo, l'esser stata oggetto di così gravi condotte di approfittamento sessuale ha certamente comportato alla gravi Parte_1
ripercussioni sul suo benessere psichico, tali da farle inizialmente tacere e poi minimizzare l'accaduto, a protezione di sé stessa, quando è stata sentita la prima volta dagli inquirenti ( cfr.
relazione di indagine), sino a quando non è stata posta dinanzi alle foto che la ritraevano e che lei dichiarava di non voler vedere, e successivamente sempre a protezione di sé stessa la ragazza, nonostante il raggiungimento della maggiore età, decideva di rimanere nella struttura comunitaria, ove era stata collocata nell'imminenza dei fatti dal Tribunale per i Minorenni.
Deve altresì considerarsi che la violenza sessuale comporta la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e tale lesione acquista autonomo rilievo rispetto alle sofferenze ed ai perturbamenti psichici che quella violenza naturalmente comporta: è dunque da condividere l'impostazione della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento oltre che del tradizionale danno morale soggettivo, di tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di natura non patrimoniale, derivanti, secondo i criteri della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale.
8 Tenuto conto degli elementi di cui sopra appare congruo stimare equitativamente il danno morale subito da in € 30.000,00, oltre ad € 6.000,00 già versati Parte_1
spontaneamente in suo favore dal in occasione del patteggiamento della pena nel CP_1
procedimento penale a suo carico sopra citato.
Quanto al danno patito dai genitori, sigg.ri e , deve Parte_2 Parte_3
rilevarsi che nei reati di violenza sessuale aggravata e atti sessuali su minorenne ( art. 609 bis comma 2 c.p., artt. 609 ter n.2 cp e 609 septies c.p.) i genitori sono parte danneggiata indiretta e come tale hanno diritto di chiedere il risarcimento per il pregiudizio morale ed esistenziale subito a causa dell'offesa recata alla figlia, per la sofferenza subita per la violazione della sfera sessuale della figlia, ed il risarcimento del danno esistenziale per il turbamento della vita familiare e la compromissione del rapporto genitore-figlio ( Cass. Pen Sez. III 30/11/2006 n.
41261, Cass. Pen Sez. III 22/4/2008 n. 16864, Cass.Pen Sez. III n. 38952 del 23/10/2007).
Il danno va certamente riconosciuto in favore dei genitori e in Pt_1 Parte_3
considerazione dei gravi reati e conseguente grave offesa subita dalla figlia all'epoca minorenne, nonchè in considerazione delle ripercussioni di tali reati sulla famiglia stessa che comportavano l'allontanamento della figlia dalla nucleo familiare per trasferirsi in Pt_1
comunità per lungo tempo con evidente turbamento della vita familiare e del rapporto genitori-figlia. Per tali ragioni appare congruo riconoscere in favore dei genitori il danno morale ed esistenziale richiesto nella misura di € 7.000,00 cadauno, stimato equitativamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
9 Accoglie la domanda promossa da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e per l'effetto condanna Parte_3 Controparte_1
quest'ultimo al pagamento in favore di della ulteriore somma di € Parte_1
30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed al pagamento in favore di e della somma di € 7.000,00 cadauno, oltre interessi Parte_2 Parte_3
legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danno morale ed esistenziale.
Visto l'art. 91 c.p.c.
Condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che si
[...] Parte_3
liquidano in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge,
nonché euro 786,00 per esborsi.
Così deciso in Macerata il 15/06/2025.
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi
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