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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all' udienza del 05.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1689 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
to ROMEI GERARDO, giusta procura in atti
Opponente
E
rappresentato e difeso dall' avv. to LICCIARDI Controparte_1
VALENTINO giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 20.03.2024 la società opponente proponeva opposizione avverso ili decreto ingiuntivo n. 83/2024 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.916,54 a titolo di Tfr, contestando la quantificazione dell'importo ingiunto. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere: “1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 83/2024 notificato in data 9/2/2024 da nei confronti di per le motivazioni esposte Controparte_1 Pt_1
nel presente ricorso, in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e pertanto denegare ogni diritto alle somme ingiunte e/o comunque ridurre le stesse a quella minor somma che dovesse esser ritenuta la più giusta ed equa al termine dell'istruttoria; in ogni caso, condannare controparte alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Formulata la proposta conciliativa, all'udienza del 05.02.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'accettazione della detta proposta ritenuta satisfattiva delle rispettive pretese e dell'integrale pagamento delle somme indicate. Pertanto, chiedevano la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, all'esito della camera di consiglio, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, giova rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in Sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'Onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio per le ragioni sopra evidenziate, può essere dunque dichiarata la cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con compensazione delle spese processuali, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 83/2024;
2. compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 05.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino