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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2013/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVA SIMONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CINTA DI SOPRA 2 SPILIMBERGO presso il difensore avv. SAVA SIMONE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONADON LUCA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO CONCAVO, 11 33097 SPILIMBERGOpresso il difensore avv. DONADON LUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c., ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di al fine di sentirlo Controparte_1 condannare alla restituzione dell'immobile meglio indicato in narrativa e al risarcimento dei danni patiti.
Ha dedotto, in fatto, di aver avuto relazione sentimentale con l'odierno resistente e di essersi trasferito, insieme al resistente, nell'immobile nel frattempo divenuto di sua esclusiva proprietà, al fine di accudire la zia.
Ha dedotto che, a seguito della fine della relazione sentimenta e delle successive richieste di rilascio del bene, parte resistente ha continuato a vivere nell'immobile suddetto.
pagina 1 di 9 Ha pertanto ritenuto in diritto configurabile la condotta di parte resistente alla stregua di una occupazione sine titulo del bene con conseguente fondatezza delle domande avanzate.
Si è costituito in giudizio parte resistente contestando quanto ex adverso dedotto e ritenendo il rapporto qualificabile alla stregua di un contratto di locazione.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 429 c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
Meritevole di accoglimento si appalesa, innanzitutto, la domanda di restituzione dell'immobile.
In punto di inquadramento giuridico del rapport intercorso tra le parti con riferimento al bene oggetto di causa, occorre innanzituto evidenziare, come alla luce delle risultanze istruttore in atti e dei fatti rimasti incontstati, la relazione materiale con la res di parte resistente sia qualificabile alla stregua di una forma di deternzione qualificata ma precaria, equiparabile – ai fini della disciplina – a quella del comodato senza determinazione di durata.
Nel caso di specie, invero, costituisce circostanza incontestata che l'immobile, di esclusiva proprietà dell'odierna ricorrente, sia stato abitato nel corso degli anni dalla stessa e dal compagno, odierno resistente, nel corso della loro vita coniugale.
Alla luce di quanto sopra premesso, appare evidente, pertanto, che la concessione del bene sia avvenuta ai sensi degli artt. 1803 e ss. C.c., atteso che il godimento, a titolo gratuito, di un immobile si inquadra necessariamente nel contratto di comodato (Cass. Civ. Sez. II, n. 24866/2006).
Priva di pregio appare la circostanza, dedotta da parte resistente, circa la configurabilità dello stesso alla stregua di un “normale” contratto di locazione, posto che tale fattispecie richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art 1351 c.c.
Parimenti non appaiono decisivi a dimostrare la onerosità del rapporto, in assenza di ulteriori elementi di prova, la documentazione prodotta da parte resistente attestante le spese bancarie e il pagamento di alcune bollette.
pagina 2 di 9 Ed invero, in omaggio al principio dell'autonomia contrattuale, è riconosciuta dalla giurisprudenza la possibilità di una figura atipica di comodato immobiliare con alcuni caratteri di onerosistà, che si estrinseca nella concessione in godimento ad altri di un bene mediante un modesto corrispettivo in rapporto al valore del bene e per una durata precaria (ex multis CCass. n. 626-1951; n. 4437-56; n. 2112-65; n.4109-81). In tali ipotesi, elemento qualificante del contratto in esame è dato sempre dalla provvisorietà e revocabilità per cui il concessionario, pur versando un corrispettivo (normalmente parziale) è tenuto a dismettere il possesso a sempice richiesta del concedente (Cass. Civ. Sez. III, 18.10.1986, n. 6146).
Nel caso di specie le spese affrontate appaiono compatibili con una durata concordata della concessione in godimento dell'immobile avente i caratteri della provvisorietà atteso che gli importi di tali spese risultano del tutto esegui rispetto alla possibile corresponsione annuale del canone di locazione dell'immobile in questione e quindi, in ogni caso, in misura incompatibile con una destinazione duratura e definitiva nel lungo periodo.
Prive di pregio le generiche asserzioni relative alla circostanza che sarebbero stati dallo stesso resistente sostenuti ingenti lavori di ristrutturazione, essendo rimasta del tutto vaga siffatta asserzione sia nel tipo di lavori effettuati che sopratutto nella quantificazione oggettiva degli stessi oltre che del tutto sfornita di prova.
In ogni caso si evidenzia che, anche tale aspetto è inidoneo ad inficiare la gratuita del godimento e, quindi, la natura di comodato del rapporto avuto tra le parti in causa, atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse […] e non può pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo tenuto in ragione della essenziale gratuità del contratto” (C. 15699/2018).
Tanto premesso in punto di gratuità della relazione materiale avuta dal resistente con la res oggetto di causa, occorre ulteriormente evidenziare, sempre in punto di corretto inquadramento giuridico della presente fattispecie, che nel contratto di comodato l'obbligo di restituzione non può prescindere dalla fissazione di un termine che, in quanto tale, deve essere, per definizione, certo nel suo verificarsi, in difetto è ammissibile il recesso ad nutum ad opera del comodante ai sensi dell'art 1810 c.c.
Ne consegue che, preliminare alla disamina della pretesa restitutoria avanzata nel presente giudizio, è la ulteriore qualificazione del contratto di comodato alla stregua di un comodato “precario” oppure pagina 3 di 9 quale comodato con termine connaturato all'uso cui l'immobile era destinato
Nel caso di specie, non può riteneresi esistente un termine dalla circostanza che l'immobile in questione fosse destinato a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare della stessa.
Orbene, proprio in ragione dell'essenzialità strutturale di un termine, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa laddove sia dedotta la destinazione familiare dell'immobile, avendo statuito che Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ. S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e successive) si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione (Cass. Civ. Sez. VI, n. 24838 del 2014).
Ed invero, in ragione della causa sottesa al contratto di comodato, rappresentata dalla concessione gratuita a terzi del diritto di uso del bene proprio, allorquando il bene oggetto del contratto sia un immobile “la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a distinzioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata”.
In mancanza di un raggiungimento rigoroso e certo della prova di un accordo tra le parti avente ad oggetto la destinazione ab origine familiare dell'immobile dato in comodato, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto e il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni (Cass. Civ. Sez. VI, n. 24838 del 2014)
Nel caso di specie, non risulta essersi formata la prova di tale destinazione atteso che, dalla documentazione in atti, sebbene sia ravvisabile un utilizzo del bene a casa familiare, non è però riscontrabile la comune intenzione delle parti contraenti di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare, come richiesto dalla giurisprudenza (ex multis Cass. Civ. S.U., n. 13603 del 2004).
Per la qualificazione del comodato come strumento contrattuale destinato a soddisfare le esigenze abitative di una famiglia, infatti, all'utilizzo del bene quale casa familiare deve necessariamente accompagnarsi la comune volontà di imprimere, sin dal momento della pattuizione contrattuale, all'immobile tale specifico fine.
pagina 4 di 9 L'accertamento dell'intenzione delle parti deve essere compiuta, come statuito dalle S.U., attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla volontà contrattuale delle parti (Cass. Civ. S.U., n. 13603 del 2004).
Con riferimento alla valutazione dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, dalla documentazione in atti, risulta che, al momento del trasferimento nell'abitazione in questione , le parti in causa avessero già una relazione sentimentale stabile e duratura, essendo la stesaa già esistente quantomeno a partire dal 2005 a fronte di un trasferimento nell'immobile in questione avvenuto solo nel 2010.
Orbene, il contesto familiare così sinteticamente ricostruito delle parti in causa, rende evidente la sussistenza di un nucleo familiare già formato di talché appare difficile pensare che la comune intenzione originaria delle parti contrattuali fosse quella di stipulare un contratto di comodato per soddisfare esigenze familiari, essendo queste già consolidatesi nel corso degli anni. In tal senso del resto depone altresì la Suprema Corte laddove statuisce che ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare (Cass. Civ. Sez. III, 07.08.2012, n. 14177). Orbene, la circostanza che si fosse in presenza di un nucleo già consolidato, non richiedente esigenze abitative specifiche, è desumibile anche dalle stesse affermazioni di parte ricorrente che ha giustificato il trasferimento nell'immobile in questione a partire dal 2010 al fine di prendersi cura dell'anziana zia, che abitava in tale fabbricato.
Tali condizioni avvalorano la “precarietà” del comodato stipulato con l'odierno resistente, non potendo considerarsi lo stesso contratto come strumento finalizzato a venire incontro ai bisogni economici del nucleo familiare e quindi, in ultima analisi, a garantire la stabilità – anche abitativa – del nucleo familiare delle parti in causa.
L'effettività della destinazione a casa familiare da parte del comodante è altresì contraddetta dalla natura dei rapporti tra le parti e dalle stesse concrete modalità di svolgimento della vita all'interno dell'abitazione, caratterizzata da una “ripartizione” dei piani effettuata dalle parti in causa al fine di poter svolgere autonomamente le proprie attività e perseguire i propri interessi.
pagina 5 di 9 La “precarietà” di tale relazione materiale con la res, in difetto di elementi temporali anche solo implicitamente desumibili, appare ulteriormente evidente dalla circostanza che, benché interrotto il rapporto di convivenza nel 2023, le parti abbiano continuato a mantenere le modalità di godimento del bene nei termini sopra illustrati, fino alla data di instaurazione del presente giudizio e nonostante la pacifica esistenza di un'altra relazione sentimentale portata avanti da parte resistente anche nell'immobile oggetto di causa.
Appare evidente, pertanto, come l'immobile in questione sia stato utilizzato nel tempo per favorire esigenze temporanee di reciproco sostentamento, il che risulterebbe incompatibile con una destinazione definitiva a costituire stabile e duratura abitazione familiare delle parti in causa.
Alla luce di quanto finora dedotto, gli elementi di prova in atti appaiono insufficienti a dimostrare in maniera inequivoca la concorde volont delle parti contraenti di destinare ab origine il bene a soddisfare stabilmente le esigenze abitative delle parti in causa e/o ad invididuare un termine nella relazione materiale con la res.
Deve pertanto qualificarsi il contratto stipulato come comodato precario “con la conseguenza che il rapporto rest regolato dall'art 1810 c.c., secondo cui quando il comodato è senza determinazione di durata il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante” (Cass. Civ. Sez. I, 22.03.1994, n, 2750).
Deve pertanto essere accolta la domanda di restituzione dell'immobile avanzata dall'odierna attrice.
È infondata di contro la domanda di risarcimento del danno che la sig.ra avrebbe subito per l'impossibilità di conseguire una Parte_1 utilità dal bene medesimo.
Ed invero, con riferimento a parte resistente, l'esistenza di una relazione sentimentale fino al 2023, in mancanza di qualsivoglia domanda di restituzione avanzata in data antecedente, costituisce elemento presuntivo dell'esistenza di un valido titolo in forza del quale il resisnte, che non sia titolare di un diritto realo o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo fino all'anno sopra indicato, con la conseguenza che non può pertanto revocarsi in dubbio che, finché dura il titolo in forza del quale il resistente occupa l'immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneificiario di tale godimento (Cass. n. 15367/2015) anche sotto il profilo di indennità da occupazione sine titulo, come richiesto da parte attrice.
pagina 6 di 9 Con riferimento al periodo successivo a quello sopra indicato e più in generale, con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata, se ne evidenzia, in ogni caso, la sua infondatezza.
Si rammenta, infatti, che in tale contesto giuridico e fattuale
(connotato, in forza dei suddetti accertamenti, da una occupazione sine titulo dell'immobile ad opera di parte resistente), operano i principi regolatori dell'onere della prova in tema di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in base ai quali la vittima dell'illecita condotta altrui deve fornire la prova sia degli elementi costitutivi dell'illecito, sia del concreto pregiudizio patrimoniale subito quale conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la perduta (piena) disponibilità di un immobile non rappresenta un danno in re ipsa, né tale pregiudizio coincide con il fatto dell'occupazione. Ed invero l'occupazione non è il danno ma la condotta produttiva del danno.
Pertanto il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto ad allegare (prima ancora che provare) di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente, o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (ex multis C. 15111/2013; C. 18494/2015).
Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto (nel caso di specie, il diritto di proprietà) posto che la lesione del diritto è il presupposto del danno ma non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
Ciò non toglie che la prova del danno in concreto possa essere fornita anche col ricorso alle presunzioni di cui all'art. 2727 c.c., dacché il Giudice è abilitato a risalire al fatto ignorato dell'esistenza di un danno muovendo dal fatto noto del tipo, quantità
e qualità della lesione patita dalla vittima.
Ma è anche vero che è onere della parte che invoca il danno farne specifica allegazione, indicando al Giudice quali siano gli elementi pagina 7 di 9 noti i quali, tenuto conto della natura della lesione patita, sono in grado di (ri)costruire il fatto ignoto.
Tale orientamento è da ritenersi confermato anche dal recente intervento delle Sezioni Unite che, ai fini della risarcibilità del suddett pregiudizio prevede che “fatto costitutivo del dirtto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del dirtto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo che è andata perduta” (C. S.U. 15 Novembre 2022 n.
33465).
Orbene, nella fattispecie, parte attrice non ha allegato i fatti noti su cui fondare il dato ignorato del pregiudizio subito, né ha fornito alcuna prova concreta su cui operare il giudizio presuntivo.
In particolare, l'assunto del danno è stato invocato sull'unico presupposto dell'occupazione subita dell'immobile da parte del resistente il quale, privo di contratto, ha continuato a utilizzare il bene, privandone così il proprietario.
Tale schema, però, riporta il danno nell'ambito della lesione del diritto di proprietà, senza fornire elementi di valutazione per ritenere che la privazione della disponibilità del bene abbia impedito al ricorrente di poterne ricavare un reddito o altra utilità economica, magari perché era sua intenzione, obiettivamente riscontrabile, di concederlo in locazione a terzi in quel determinato periodo di tempo (stante, ad esempio, l'esistenza di contatti con soggetti terzi) ovvero di occuparlo totalmente e in che modo.
Nel caso di specie, lo si ripete, niente di tutto ciò è stato allegato né tantomeno provato , non essendo stato fornito alcun elemento indiziario da cui desumere quale sarebbe stato, e in cosa sarebbe consistito, il danno effettivamente ed eziologicamente discendente dall'occupazione sine titulo del bene in questione.
Pertanto, deve ritenersi infondata, in quanto del tutto sfornita di allegazione (prima ancora che di prova), la domanda risarcitoria discendente dall'asserita occupazione del terreno oggetto di causa.
pagina 8 di 9 La domanda risarcitoria nei confronti di parte resistente pertanto deve essere rigettata
Le spese del presente giudizio devono ritenersi compensate per soccombenza reciproca delle parti in causa.
Ed invero, avuto riguardo alle pretese sostanziali fatte valere in giudizio, può ritenersi sussistente la soccombenza reciproca in caso di accoglimento parziale delle reciproche istanze (Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2009, n. 22381), come avvenuto nel caso di specie.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessato il contratto di comodato stipulato tra le parti in giudizio
- condanna al rilascio dell'immobile sito in Controparte_1 SP (PN) fraz. Gaio, via Valeriano, n. 13/A, e così catastalmente contraddistinta: Comune di SP, Fg. 6, Mapp. 74, sub 4, Cat. A/7, Cl. 2
- indica come data di esecuzione del rilascio il 3 Settembre 2025
- rigetta la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo avanzata da parte attrice
- spese compensate
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2013/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVA SIMONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CINTA DI SOPRA 2 SPILIMBERGO presso il difensore avv. SAVA SIMONE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONADON LUCA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO CONCAVO, 11 33097 SPILIMBERGOpresso il difensore avv. DONADON LUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c., ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di al fine di sentirlo Controparte_1 condannare alla restituzione dell'immobile meglio indicato in narrativa e al risarcimento dei danni patiti.
Ha dedotto, in fatto, di aver avuto relazione sentimentale con l'odierno resistente e di essersi trasferito, insieme al resistente, nell'immobile nel frattempo divenuto di sua esclusiva proprietà, al fine di accudire la zia.
Ha dedotto che, a seguito della fine della relazione sentimenta e delle successive richieste di rilascio del bene, parte resistente ha continuato a vivere nell'immobile suddetto.
pagina 1 di 9 Ha pertanto ritenuto in diritto configurabile la condotta di parte resistente alla stregua di una occupazione sine titulo del bene con conseguente fondatezza delle domande avanzate.
Si è costituito in giudizio parte resistente contestando quanto ex adverso dedotto e ritenendo il rapporto qualificabile alla stregua di un contratto di locazione.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 429 c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
Meritevole di accoglimento si appalesa, innanzitutto, la domanda di restituzione dell'immobile.
In punto di inquadramento giuridico del rapport intercorso tra le parti con riferimento al bene oggetto di causa, occorre innanzituto evidenziare, come alla luce delle risultanze istruttore in atti e dei fatti rimasti incontstati, la relazione materiale con la res di parte resistente sia qualificabile alla stregua di una forma di deternzione qualificata ma precaria, equiparabile – ai fini della disciplina – a quella del comodato senza determinazione di durata.
Nel caso di specie, invero, costituisce circostanza incontestata che l'immobile, di esclusiva proprietà dell'odierna ricorrente, sia stato abitato nel corso degli anni dalla stessa e dal compagno, odierno resistente, nel corso della loro vita coniugale.
Alla luce di quanto sopra premesso, appare evidente, pertanto, che la concessione del bene sia avvenuta ai sensi degli artt. 1803 e ss. C.c., atteso che il godimento, a titolo gratuito, di un immobile si inquadra necessariamente nel contratto di comodato (Cass. Civ. Sez. II, n. 24866/2006).
Priva di pregio appare la circostanza, dedotta da parte resistente, circa la configurabilità dello stesso alla stregua di un “normale” contratto di locazione, posto che tale fattispecie richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art 1351 c.c.
Parimenti non appaiono decisivi a dimostrare la onerosità del rapporto, in assenza di ulteriori elementi di prova, la documentazione prodotta da parte resistente attestante le spese bancarie e il pagamento di alcune bollette.
pagina 2 di 9 Ed invero, in omaggio al principio dell'autonomia contrattuale, è riconosciuta dalla giurisprudenza la possibilità di una figura atipica di comodato immobiliare con alcuni caratteri di onerosistà, che si estrinseca nella concessione in godimento ad altri di un bene mediante un modesto corrispettivo in rapporto al valore del bene e per una durata precaria (ex multis CCass. n. 626-1951; n. 4437-56; n. 2112-65; n.4109-81). In tali ipotesi, elemento qualificante del contratto in esame è dato sempre dalla provvisorietà e revocabilità per cui il concessionario, pur versando un corrispettivo (normalmente parziale) è tenuto a dismettere il possesso a sempice richiesta del concedente (Cass. Civ. Sez. III, 18.10.1986, n. 6146).
Nel caso di specie le spese affrontate appaiono compatibili con una durata concordata della concessione in godimento dell'immobile avente i caratteri della provvisorietà atteso che gli importi di tali spese risultano del tutto esegui rispetto alla possibile corresponsione annuale del canone di locazione dell'immobile in questione e quindi, in ogni caso, in misura incompatibile con una destinazione duratura e definitiva nel lungo periodo.
Prive di pregio le generiche asserzioni relative alla circostanza che sarebbero stati dallo stesso resistente sostenuti ingenti lavori di ristrutturazione, essendo rimasta del tutto vaga siffatta asserzione sia nel tipo di lavori effettuati che sopratutto nella quantificazione oggettiva degli stessi oltre che del tutto sfornita di prova.
In ogni caso si evidenzia che, anche tale aspetto è inidoneo ad inficiare la gratuita del godimento e, quindi, la natura di comodato del rapporto avuto tra le parti in causa, atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse […] e non può pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo tenuto in ragione della essenziale gratuità del contratto” (C. 15699/2018).
Tanto premesso in punto di gratuità della relazione materiale avuta dal resistente con la res oggetto di causa, occorre ulteriormente evidenziare, sempre in punto di corretto inquadramento giuridico della presente fattispecie, che nel contratto di comodato l'obbligo di restituzione non può prescindere dalla fissazione di un termine che, in quanto tale, deve essere, per definizione, certo nel suo verificarsi, in difetto è ammissibile il recesso ad nutum ad opera del comodante ai sensi dell'art 1810 c.c.
Ne consegue che, preliminare alla disamina della pretesa restitutoria avanzata nel presente giudizio, è la ulteriore qualificazione del contratto di comodato alla stregua di un comodato “precario” oppure pagina 3 di 9 quale comodato con termine connaturato all'uso cui l'immobile era destinato
Nel caso di specie, non può riteneresi esistente un termine dalla circostanza che l'immobile in questione fosse destinato a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare della stessa.
Orbene, proprio in ragione dell'essenzialità strutturale di un termine, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa laddove sia dedotta la destinazione familiare dell'immobile, avendo statuito che Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ. S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e successive) si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione (Cass. Civ. Sez. VI, n. 24838 del 2014).
Ed invero, in ragione della causa sottesa al contratto di comodato, rappresentata dalla concessione gratuita a terzi del diritto di uso del bene proprio, allorquando il bene oggetto del contratto sia un immobile “la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a distinzioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata”.
In mancanza di un raggiungimento rigoroso e certo della prova di un accordo tra le parti avente ad oggetto la destinazione ab origine familiare dell'immobile dato in comodato, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto e il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni (Cass. Civ. Sez. VI, n. 24838 del 2014)
Nel caso di specie, non risulta essersi formata la prova di tale destinazione atteso che, dalla documentazione in atti, sebbene sia ravvisabile un utilizzo del bene a casa familiare, non è però riscontrabile la comune intenzione delle parti contraenti di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare, come richiesto dalla giurisprudenza (ex multis Cass. Civ. S.U., n. 13603 del 2004).
Per la qualificazione del comodato come strumento contrattuale destinato a soddisfare le esigenze abitative di una famiglia, infatti, all'utilizzo del bene quale casa familiare deve necessariamente accompagnarsi la comune volontà di imprimere, sin dal momento della pattuizione contrattuale, all'immobile tale specifico fine.
pagina 4 di 9 L'accertamento dell'intenzione delle parti deve essere compiuta, come statuito dalle S.U., attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla volontà contrattuale delle parti (Cass. Civ. S.U., n. 13603 del 2004).
Con riferimento alla valutazione dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, dalla documentazione in atti, risulta che, al momento del trasferimento nell'abitazione in questione , le parti in causa avessero già una relazione sentimentale stabile e duratura, essendo la stesaa già esistente quantomeno a partire dal 2005 a fronte di un trasferimento nell'immobile in questione avvenuto solo nel 2010.
Orbene, il contesto familiare così sinteticamente ricostruito delle parti in causa, rende evidente la sussistenza di un nucleo familiare già formato di talché appare difficile pensare che la comune intenzione originaria delle parti contrattuali fosse quella di stipulare un contratto di comodato per soddisfare esigenze familiari, essendo queste già consolidatesi nel corso degli anni. In tal senso del resto depone altresì la Suprema Corte laddove statuisce che ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare (Cass. Civ. Sez. III, 07.08.2012, n. 14177). Orbene, la circostanza che si fosse in presenza di un nucleo già consolidato, non richiedente esigenze abitative specifiche, è desumibile anche dalle stesse affermazioni di parte ricorrente che ha giustificato il trasferimento nell'immobile in questione a partire dal 2010 al fine di prendersi cura dell'anziana zia, che abitava in tale fabbricato.
Tali condizioni avvalorano la “precarietà” del comodato stipulato con l'odierno resistente, non potendo considerarsi lo stesso contratto come strumento finalizzato a venire incontro ai bisogni economici del nucleo familiare e quindi, in ultima analisi, a garantire la stabilità – anche abitativa – del nucleo familiare delle parti in causa.
L'effettività della destinazione a casa familiare da parte del comodante è altresì contraddetta dalla natura dei rapporti tra le parti e dalle stesse concrete modalità di svolgimento della vita all'interno dell'abitazione, caratterizzata da una “ripartizione” dei piani effettuata dalle parti in causa al fine di poter svolgere autonomamente le proprie attività e perseguire i propri interessi.
pagina 5 di 9 La “precarietà” di tale relazione materiale con la res, in difetto di elementi temporali anche solo implicitamente desumibili, appare ulteriormente evidente dalla circostanza che, benché interrotto il rapporto di convivenza nel 2023, le parti abbiano continuato a mantenere le modalità di godimento del bene nei termini sopra illustrati, fino alla data di instaurazione del presente giudizio e nonostante la pacifica esistenza di un'altra relazione sentimentale portata avanti da parte resistente anche nell'immobile oggetto di causa.
Appare evidente, pertanto, come l'immobile in questione sia stato utilizzato nel tempo per favorire esigenze temporanee di reciproco sostentamento, il che risulterebbe incompatibile con una destinazione definitiva a costituire stabile e duratura abitazione familiare delle parti in causa.
Alla luce di quanto finora dedotto, gli elementi di prova in atti appaiono insufficienti a dimostrare in maniera inequivoca la concorde volont delle parti contraenti di destinare ab origine il bene a soddisfare stabilmente le esigenze abitative delle parti in causa e/o ad invididuare un termine nella relazione materiale con la res.
Deve pertanto qualificarsi il contratto stipulato come comodato precario “con la conseguenza che il rapporto rest regolato dall'art 1810 c.c., secondo cui quando il comodato è senza determinazione di durata il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante” (Cass. Civ. Sez. I, 22.03.1994, n, 2750).
Deve pertanto essere accolta la domanda di restituzione dell'immobile avanzata dall'odierna attrice.
È infondata di contro la domanda di risarcimento del danno che la sig.ra avrebbe subito per l'impossibilità di conseguire una Parte_1 utilità dal bene medesimo.
Ed invero, con riferimento a parte resistente, l'esistenza di una relazione sentimentale fino al 2023, in mancanza di qualsivoglia domanda di restituzione avanzata in data antecedente, costituisce elemento presuntivo dell'esistenza di un valido titolo in forza del quale il resisnte, che non sia titolare di un diritto realo o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo fino all'anno sopra indicato, con la conseguenza che non può pertanto revocarsi in dubbio che, finché dura il titolo in forza del quale il resistente occupa l'immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneificiario di tale godimento (Cass. n. 15367/2015) anche sotto il profilo di indennità da occupazione sine titulo, come richiesto da parte attrice.
pagina 6 di 9 Con riferimento al periodo successivo a quello sopra indicato e più in generale, con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata, se ne evidenzia, in ogni caso, la sua infondatezza.
Si rammenta, infatti, che in tale contesto giuridico e fattuale
(connotato, in forza dei suddetti accertamenti, da una occupazione sine titulo dell'immobile ad opera di parte resistente), operano i principi regolatori dell'onere della prova in tema di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in base ai quali la vittima dell'illecita condotta altrui deve fornire la prova sia degli elementi costitutivi dell'illecito, sia del concreto pregiudizio patrimoniale subito quale conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la perduta (piena) disponibilità di un immobile non rappresenta un danno in re ipsa, né tale pregiudizio coincide con il fatto dell'occupazione. Ed invero l'occupazione non è il danno ma la condotta produttiva del danno.
Pertanto il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto ad allegare (prima ancora che provare) di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente, o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (ex multis C. 15111/2013; C. 18494/2015).
Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto (nel caso di specie, il diritto di proprietà) posto che la lesione del diritto è il presupposto del danno ma non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
Ciò non toglie che la prova del danno in concreto possa essere fornita anche col ricorso alle presunzioni di cui all'art. 2727 c.c., dacché il Giudice è abilitato a risalire al fatto ignorato dell'esistenza di un danno muovendo dal fatto noto del tipo, quantità
e qualità della lesione patita dalla vittima.
Ma è anche vero che è onere della parte che invoca il danno farne specifica allegazione, indicando al Giudice quali siano gli elementi pagina 7 di 9 noti i quali, tenuto conto della natura della lesione patita, sono in grado di (ri)costruire il fatto ignoto.
Tale orientamento è da ritenersi confermato anche dal recente intervento delle Sezioni Unite che, ai fini della risarcibilità del suddett pregiudizio prevede che “fatto costitutivo del dirtto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del dirtto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo che è andata perduta” (C. S.U. 15 Novembre 2022 n.
33465).
Orbene, nella fattispecie, parte attrice non ha allegato i fatti noti su cui fondare il dato ignorato del pregiudizio subito, né ha fornito alcuna prova concreta su cui operare il giudizio presuntivo.
In particolare, l'assunto del danno è stato invocato sull'unico presupposto dell'occupazione subita dell'immobile da parte del resistente il quale, privo di contratto, ha continuato a utilizzare il bene, privandone così il proprietario.
Tale schema, però, riporta il danno nell'ambito della lesione del diritto di proprietà, senza fornire elementi di valutazione per ritenere che la privazione della disponibilità del bene abbia impedito al ricorrente di poterne ricavare un reddito o altra utilità economica, magari perché era sua intenzione, obiettivamente riscontrabile, di concederlo in locazione a terzi in quel determinato periodo di tempo (stante, ad esempio, l'esistenza di contatti con soggetti terzi) ovvero di occuparlo totalmente e in che modo.
Nel caso di specie, lo si ripete, niente di tutto ciò è stato allegato né tantomeno provato , non essendo stato fornito alcun elemento indiziario da cui desumere quale sarebbe stato, e in cosa sarebbe consistito, il danno effettivamente ed eziologicamente discendente dall'occupazione sine titulo del bene in questione.
Pertanto, deve ritenersi infondata, in quanto del tutto sfornita di allegazione (prima ancora che di prova), la domanda risarcitoria discendente dall'asserita occupazione del terreno oggetto di causa.
pagina 8 di 9 La domanda risarcitoria nei confronti di parte resistente pertanto deve essere rigettata
Le spese del presente giudizio devono ritenersi compensate per soccombenza reciproca delle parti in causa.
Ed invero, avuto riguardo alle pretese sostanziali fatte valere in giudizio, può ritenersi sussistente la soccombenza reciproca in caso di accoglimento parziale delle reciproche istanze (Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2009, n. 22381), come avvenuto nel caso di specie.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessato il contratto di comodato stipulato tra le parti in giudizio
- condanna al rilascio dell'immobile sito in Controparte_1 SP (PN) fraz. Gaio, via Valeriano, n. 13/A, e così catastalmente contraddistinta: Comune di SP, Fg. 6, Mapp. 74, sub 4, Cat. A/7, Cl. 2
- indica come data di esecuzione del rilascio il 3 Settembre 2025
- rigetta la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo avanzata da parte attrice
- spese compensate
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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