Art. 14.
Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:
a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;
b) vetrerie;
c) cartiere;
d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;
e) riduzione del minerale d'oro; nonche' adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.
Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:
a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;
b) vetrerie;
c) cartiere;
d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;
e) riduzione del minerale d'oro; nonche' adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.