Articolo 14 della Legge 26 aprile 1934, n. 653
Articolo 13Articolo 15
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12 maggio 1934
Art. 14.

Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro; nonche' adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.
Entrata in vigore il 12 maggio 1934