Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, all'esito della camera di consiglio, visto ed applicato l'ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
(c.f. ), residente in Martinsicuro, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Alba Adriatica (TE) – alla S.S. 16 Adriatica n. 7/C, presso e nello studio dell'Avv.
Sigmar Frattarelli che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato e allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore -
contro in Martinsicuro (TE) (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via
Teramo, n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Di Cesare che lo rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuto -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2051-2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del nella causazione dei Controparte_1
- per l'effetto, condannare il in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni tutti alla salute subiti dall'attore nella misura di € 7.271,00, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, eventualmente a seguito di espletanda
CTU medico-legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: “Si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare integralmente la domanda così come formulata dal sig. Parte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto ed in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 31.03.2022 il sig. citava in giudizio innanzi a Parte_1 codesto Tribunale il sito in Martinsicuro (TE), per ivi sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti nel sinistro occorso il giorno 28.12.2020, alle ore 9.30 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi il vialetto di ingresso del cadeva a terra a causa di una betonella CP_1 sconnessa/rialzata per la presenza delle radici degli alberi condominiali, priva di segnalazione diretta ad avvertire gli utenti circa la presenza della sua irregolarità e riportava “la frattura base del 5 metacarpo mano sn”, come diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero (TE) presso il quale veniva soccorso.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore, che: - in data 28.12.2020 alle ore 09.30 circa percorreva a piedi il vialetto di ingresso del sito in Controparte_1
Martinsicuro (TE), alla Via Venezia n.9; - a causa di una betonella sconnessa /rialzata per la presenza delle radici degli alberi condominiali, cadeva rovinosamente a terra;
- in particolare, il punto dove è caduto presentava delle insidiose disconnessioni tra l'una e l'altra betonella e proprio una di esse provocava il sinistro, anche a causa della mancanza di qualsiasi segnalazione sul posto diretta ad avvertire gli utenti circa la presenza delle irregolarità o di una manutenzione in corso;
- nell'immediatezza della caduta veniva soccorso da un passante e veniva trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero (TE) ove gli veniva diagnosticata “la frattura base del 5 metacarpo mano sn”; - pertanto, ricorrono i presupposti per la declaratoria di responsabilità dell'Ente civico, con conseguente diritto al risarcimento dei danni in atti descritti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Ente, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza della domanda per la non sussistenza dei requisiti alla base della domanda risarcitoria, poiché la causa del sinistro va ravvisata nel comportamento imprudente dell'attore, il quale con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, rigettata la richiesta di consulenza tecnica poiché ininfluente ai fini del decidere, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
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La domanda è infondata e pertanto meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere, in punto di diritto, che la domanda vada qualificata, quale corollario del principio di potere-dovere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti posti alla base della domanda o delle eccezioni, come azione da responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., pacificamente applicabile anche alla P.A. (cfr, ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010 n.
1210). Costituisce un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006;
Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ.,
n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
D'altro canto, quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione (Cass. Civ., sez III, 6034/2018). In particolare, si è osservato che la responsabilità del custode è esclusa allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno;
inoltre, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr, in tal senso, Cass. civ., sez. 3, n. 11946/2013, cfr., nel medesimo senso, Cass. civ., sez. 3, n. 23919/2013, nonché Cass. civ., sez. 3, n. 287/2015).
Ancora, in giurisprudenza, è stato più volte affermato che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 15/04/2021, n. 9872).
L'applicazione delle suesposte coordinate giuridiche al caso di specie porta a ritenere non provato il nesso di causalità tra cosa in custodia ed il danno-evento.
Tale considerazione risulta avvalorata dalle seguenti circostanze, emerse ex actis (a prescindersi dall'assoluta genericità della ricostruzione dei fatti, in contrasto con quanto emerso) e nel corso dell'istruttoria orale:
- in particolare, dall'ascolto dei testi all'udienza del 14.3.2024, non sono emersi elementi utili in ordine all'accertamento causale che la presunta insidia ebbe un ruolo nel verificarsi dell'evento, né tantomeno dimostra in ordine alle modalità attraverso cui avvenne la caduta, oltretutto riferite “…sono andato subito lì per aiutarlo a rialzarsi e lui mi disse che si era fatto male ad una mano;
lui è andato a casa ed il giorno dopo l'ho visto con la mano fasciata;
adr: non ho visto il momento della caduta, ho visto il sig.
per terra;
ho visto la betonella rialzata vicino a dove era caduto, ma ribadisco di non aver Pt_1 visto il momento della caduta…” dal teste che per propria ammissione non presente al Tes_1 momento della caduta e dal teste sig.ra posto che la stessa non era presente, parimenti, al Parte_1 momento del sinistro “…io sono stata chiamata appena successo, qualche minuto dopo, da mio padre che voleva essere portato al Pronto soccorso;
non ero presente al momento della caduta;
ero al lavoro e quindi ho mandato mia madre per portarlo al Pronto Soccorso;
mi ha raccontato l'accaduto in questi termini…”; può quindi ritenersi non adeguatamente provato che la caduta sia avvenuta proprio a causa della betonella rialzata e non per altri fattori esterni;
- inoltre, è emerso che le betonelle alle quali parte attrice fa riferimento sono ubicate nella corte condominiale esterna dell'edificio, mentre nell'immediatezza dei fatti, in Pronto Soccorso, la causa viene riferita come “caduta accidentale avvenuta in luogo chiuso”;
- l'eventuale rialzo della pavimentazione, spinta della sottostante vegetazione, la quale per sua natura non è improvvisa, va a conferma del fatto che l'innalzamento delle betonelle è stato progressivo nel tempo e, pertanto, necessariamente conosciuto da parte del sig. cosicché di nessun pregio Parte_1 risulta l'affermazione di quest'ultimo circa il mancato passaggio sul vialetto da qualche tempo prima dell'evento de quo, tenuto peraltro conto del fatto che il teste parla di una sola betonella Tes_1
(non ricorda se una o più) e non di una pavimentazione rovinata o sollevata o che presentava anomalie, tali da dover essere oggetto di eventuale segnalazione;
- peraltro, nessuna segnalazione risultava ricevuta dall'amministratore in ordine alla sussistenza di una situazione di insidia generata dalle betonelle rialzate, come riferito dal sig. Testimone_2 amministratore del Condominio. Da tutti gli elementi sopra evidenziati, non risulta provato innanzitutto che l'evento sia accaduto proprio a causa di una specifica betonella rialzata, non sussistendo testimoni oculari del momento della caduta;
in ogni caso non si ritiene di poter far rientrare il sinistro in oggetto nel paradigma dell'insidia, atteso che l'evento, anche laddove causato dalla betonella, avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza.
Si rileva, infatti, che per costante orientamento giurisprudenziale, allorquando un possibile danno sia suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr Cassazione ordinanza 25460/2020) e nel caso di specie non solo l'evento è pacificamente avvenuto in un orario che garantiva piena visibilità (ore 09.30 cfr. atto introduttivo del giudizio), ma soprattutto si è verificato, come paventato dallo stesso attore, nel vialetto dell'ingresso del ove lo stesso risiede. CP_1
La condotta del danneggiato, consistente nell'omissione delle normali cautele esigibili in analoghe situazioni, ha determinato quindi l'interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, configurando il caso fortuito e, dunque, escludendo la responsabilità del convenuto CP_1
Occorre, infine, rilevare, ad abundantiam, che ad analoghe conclusioni si sarebbe pervenuti anche nell'ipotesi di qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere della prova di cui all' art. 2697 c,c,, era da vagliare se l'attore avesse dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita di cui all'art. 2043 c.c. e cioè l'evento dannoso, il nesso di causalità tra la condotta dei soggetti ritenuti responsabili e l'evento medesimo, l'imputabilità psicologica dello stesso ai danneggianti, ed, infine, la sussistenza di un “danno-conseguenza” risarcibile secondo i criteri di cui agli artt. 2056-1223, 1226 e 1227 c.c..
A tal proposito, come già osservato, l'istruttoria induce a ritenere che l'evento sia da imputarsi esclusivamente alla condotta dell'attore, quale fattore esclusivo di determinazione del danno, tale da rendere irrilevante ogni ulteriore indagine circa la sussistenza di una responsabilità colposa del convenuto e/o circa la sussistenza e derivazione di danni conseguenza risarcibili.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va rigettata, disattese e assorbite le altre domande.
Attesa la natura dell'azione, la effettiva sussistenza della caduta e le copiose e non sempre uniformi elaborazioni giurisprudenziali in tale materia, si ritiene siano sussistenti giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 provvede:
1) Rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva.
2) Compensa le spese di causa tra le parti.
Così deciso in Teramo, ex art. 281 sexies cpc
Teramo, il 5 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)