Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1980, n. 2495
CASS
Sentenza 16 aprile 1980

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il potere del giudice del lavoro di ammettere d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti idonei costituisce una facolta discrezionale, non completamente sostitutiva dell'Onere probatorio delle parti, il cui mancato Esercizio e insindacabile in Sede di legittimita, perche implica, ai fini del giudizio circa la possibilita di raggiungere la prova, la valutazione di merito sulla specificita delle allegazioni delle parti. ( Conf 1138/74, mass n 369133; ( Conf 386/74, mass n 368068).*

Il potere conferito al giudice del lavoro dall'art 432 (nuovo testo) cod proc civ di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta, presuppone, con la certezza del diritto fatto valere, la obiettiva impossibilita di una Determinazione della somma dovuta, connessa ad una prova sussistente, anche se non completamente sufficiente, e di conseguenza ha carattere di integrazione e non di sostituzione delle allegazioni dei fatti e delle prove offerte dalle parti.*

Il giudice del merito puo incorrere in contraddizione quando nel momento in cui imputi alla parte di non assolvere l'Onere probatorio di provare i fatti costitutivi della domanda, nega la prova offerta, senza dimostrarne le ragioni del diniego, ma non quando dia, nel suo sovrano apprezzamento, un logico e coerente giudizio circa la inconcludenza dei mezzi istruttori richiesti, ponendone in evidenza la Mancanza di decisivita. ( V 789/63).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1980, n. 2495
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2495
    Data del deposito : 16 aprile 1980

    Testo completo