Articolo 50 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 49Articolo 51
Versione
15 gennaio 1977
Art. 50.

In relazione all'andamento dei proventi per "risorse proprie" (prelievi agricoli, dazi, importi compensativi, diritti di compensazione, contributi zucchero) quale risulta nei primi mesi dell'anno con riferimento alla previsione, il Ministro per il tesoro, al fine di assicurare la necessaria tempestivita' di erogazione degli stessi proventi per "risorse proprie" alla commissione delle Comunita' europee - giusta quanto previsto dal regolamento n. 2/71 del consiglio e successive modificazioni - e' autorizzato, in deroga all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 , ad adeguare, con propri decreti, la previsione dei capitoli 3970, 3971, 3982, 3980, 3981, 3932, 3983 e 3938 dello stato di previsione dell'entrata e dal correlativo capitolo 5971 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a quelle che possanno essere le risultanze di gestione.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977