Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02183/2025REG.PROV.COLL.
N. 05987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5987 del 2024, proposto dal
CO – Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, e dal CO AZ, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano e con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del CO, in Roma, v.le Mazzini, n. 73
contro
Comune di Civitavecchia (Roma), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Corte dei conti – Procura Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12
Commissione Europea, non costituita in giudizio
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituita in giudizio
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, non costituita in giudizio
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ, Sezione Seconda Bis , n. 7998/2024 del 22 aprile 2024, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 1448/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Corte dei conti – Procura Generale, nonché del Comune di Civitavecchia;
Visti la memoria e i documenti del Comune di Civitavecchia;
Vista la memoria depositata dalla difesa erariale;
Vista la memoria di replica della parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Mariacristina Tabano in sostituzione dell’avv. Carlo Rienzi e l’avv. Domenico Occagna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello indicato in epigrafe il CO – Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori e la sua articolazione territoriale CO AZ (d’ora in avanti anche solo Associazione) hanno impugnato la sentenza semplificata del T.A.R. AZ, Roma, Sez. II- bis , n. 7998/2024 del 22 aprile 2024, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza impugnata ha dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e per il resto infondato il ricorso con motivi aggiunti proposto dall’Associazione avverso:
- l’ordinanza del Comune di Civitavecchia (RM) n. 68 del 31 gennaio 2024, con cui il Comune ha ingiunto al CO AZ lo sgombero dei locali ubicati nell’immobile sito in via Giusti n. 22, che l’Associazione ha avuto in comodato con contratto scaduto il 31 dicembre 2019;
- la delibera della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 16 del 4 febbraio 2021, attraverso la quale l’immobile in questione è stato inserito tra i beni patrimoniali indisponibili;
- la nota del Comune di Civitavecchia del 17 settembre 2020, recante intimazione al pagamento delle somme dovute e al rilascio dei locali occupati per l’intervenuta scadenza del comodato;
- la nota del Comune di Civitavecchia del 30 giugno 2022 recate revoca del contratto di comodato dei locali siti in via Giusti n. 22 e invito al CO AZ a procedere al relativo sgombero ed alla relativa riconsegna;
- la nota del Comune di Civitavecchia del 18 ottobre 2023 recante la comunicazione della consegna dell’immobile in parola alla ditta aggiudicataria della gara indetta nell’ambito del progetto finanziato con i fondi del PNRR per l’effettuazione dell’intervento volto a destinare l’immobile stesso a centro servizi per le persone senza fissa dimora;
- la nota del Comune di Civitavecchia del 3 novembre 2023 recante diffida al CO AZ a rilasciare i locali siti in via Giusti n. 22 entro il termine di dieci giorni dal suo ricevimento;
- le delibere della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 232 del 6 dicembre 2022 e n. 261 del 30 dicembre 2022 (concernenti l’intervento da realizzare nell’immobile di via Giusti n. 22), n. 124 del 21 luglio 2022 (di approvazione dello studio di fattibilità dell’intervento in questione), n. 66 del 19 aprile 2023 (di aggiornamento dell’inventario degli immobili di proprietà comunale) e n. 107 del 24 giugno 2022, con l’annesso verbale del 9 giugno 2022 (atti relativi anch’essi al progetto da realizzare nell’immobile di via Giusti n. 22);
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio 2022, nella parte in cui reca l’ammissione del Comune di Civitavecchia ai finanziamenti PNRR giusta la delibera della Giunta Comunale n. 124/2022.
1.2. In sintesi, il T.A.R., dopo aver osservato che la parte ricorrente non vanta alcun titolo giuridico idoneo a legittimare l’occupazione da parte sua dei locali di cui si discute:
- ha dichiarato irricevibile la censura mossa contro l’ordinanza di sgombero n. 68 del 31 gennaio 2024 per avere la stessa illegittimamente presupposto la qualificazione dell’immobile occupato come bene patrimoniale indisponibile, giacché tale qualificazione è stata operata dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 16/2021 e n. 66/2023, rispettivamente pubblicate all’Albo pretorio dal 5 al 20 febbraio 2021 e dal 19 aprile al 4 maggio 2023, la cui impugnazione risulta, pertanto, palesemente tardiva (il ricorso introduttivo essendo stato notificato il 12 febbraio 2024);
- ha dichiarato infondate le doglianze volte a lamentare la mancata consultazione dell’Associazione nell’ambito dei procedimenti di modifica di destinazione dell’immobile e di sgombero, la mancata considerazione da parte del Comune del valore sociale della finalità di tutela degli interessi collettivi e diffusi perseguita dall’Associazione stessa e l’ingiusta discriminazione operata a danno di questa, poiché lo sgombero non riguarderebbe gli altri Enti che occupano l’edificio;
- ha altresì dichiarato infondate le censure volte a contestare l’operato del Comune, per non avere lo stesso verificato la permanenza delle finalità di interesse generale perseguite dall’Associazione e, in caso di esito positivo della verifica, rinnovato ad essa la concessione dei locali;
- ha dichiarato inammissibili e irricevibili i motivi aggiunti nella parte in cui parte ricorrente ha con essi prospettato l’illegittimità delle delibere della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 232/2022 e n. 261/2022 e del decreto direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, giacché le suindicate delibere avrebbero illegittimamente approvato il progetto del soggetto ammesso al finanziamento con i fondi del PNRR consentendo l’eliminazione della mensa e delle stanze dedicate all’accoglienza notturna, in contrasto con l’avviso ministeriale n. 1/2022 e con la delibera della stessa Giunta n. 124/2022 (di approvazione del progetto di fattibilità), con il corollario che il finanziamento con i fondi del PNRR concesso al Comune sarebbe illegittimo;
- ha dichiarato irricevibile la doglianza di illegittimità delle delibere di Giunta Comunale n. 16/2021 e n. 66/2023, con cui è stata attribuita natura di beni patrimoniali indisponibili ai locali occupati dalle ricorrenti, tenuto anche conto del fatto che – nota il T.A.R. – la lesività degli atti amministrativi non normativi va riguardata con esclusivo riferimento al momento della loro emissione e non può mai sopravvenire in relazione all’adozione di atti successivi che ad essi si riferiscano;
- ha dichiarato infondata la censura mediante cui era stato contestato che il Comune, con il richiedere nel settembre 2023 il pagamento dei canoni al fine della permanenza nei locali, avrebbe ingenerato un affidamento circa il rinnovo del comodato, nonché la censura di disparità di trattamento (giacché agli altri Enti che occupavano i locali sarebbero state offerte altre sedi, o la possibilità di rientrare nel medesimo immobile dopo l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, mentre tali alternative sarebbero state negate all’Associazione ricorrente);
- infine, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, irricevibile per tardività ed in ogni caso infondata la censura con la quale è stata dedotta l’illegittimità della delibera della Giunta Comunale n. 107/2022 e del presupposto verbale della seduta del 9 giugno 2022 (in cui l’immobile di via Giusti n. 22 è stato individuato come destinatario del progetto di “ stazione di posta per persone senza fissa dimora ”) per difetto di motivazione circa le ragioni per le quali solo tale immobile, e non altri, sarebbe idoneo alla realizzazione del progetto, e per le quali il bene è sottratto al CO, associazione del Terzo Settore che persegue fini sociali, senza prospettare alla stessa un’altra sistemazione, ovvero il rientro nei locali dopo la loro ristrutturazione.
2. Nel gravame l’Associazione ha contestato il percorso argomentativo e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo e al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti sull’invalidità dell’ordinanza di sgombero in considerazione della natura del bene come appartenente al patrimonio disponibile, eccesso di potere, violazione dell’art. 41 c.p.a., in quanto il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel considerare tardiva la doglianza formulata avverso l’ordinanza di sgombero per avere quest’ultima presupposto la qualificazione dell’immobile occupato come bene patrimoniale indisponibile, mentre tale qualificazione, sopravvenuta rispetto all’inizio del rapporto di comodato, sarebbe illegittima per carenza dei requisiti. Infatti, gli atti con cui il Comune di Civitavecchia ha dichiarato l’appartenenza del bene in esame al proprio patrimonio indisponibile sarebbero divenuti lesivi solo con l’ordinanza di sgombero adottata il 31 gennaio 2024, mentre sino a quel momento la concessa disponibilità dei locali avrebbe reso irrilevante per l’Associazione la loro qualificazione;
II) error in iudicando relativamente al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti sull’illegittimità delle deliberazioni della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 232 del 6 dicembre 2022 e n. 261 del 30 dicembre 2022 per violazione dell’avviso n. 1/2022 e del decreto direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, ambedue emessi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché per contraddittorietà tra gli atti del procedimento, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 21 luglio 2022, violazione dell’art. 35 c.p.a., poiché il primo giudice sarebbe incorso altresì in errore nel ritenere inammissibile la doglianza tramite cui le ricorrenti avevano censurato le delibere della Giunta Comunale n. 232/2022 e n. 261/2022 per avere queste ultime eliminato dal progetto la mensa e la relativa cucina, nonché le stanze dedicate all’accoglienza notturna, previste sia dall’avviso n. 1/2022, sia dalla delibera n. 124/2022. Al contrario di quanto afferma la sentenza, il CO sarebbe infatti titolare di una posizione qualificata all’impugnazione di tali atti, essendo rimasto entro l’immobile per cui è causa sino al gennaio 2024, per ben cinque anni oltre la scadenza del contratto di comodato, e avrebbe ricavato un’utilità concreta e attuale dalla suddetta impugnazione, se accolta, in ragione della ripresa del possesso dell’immobile (già sede “storica” del medesimo CO a Civitavecchia). Inoltre l’impugnazione non potrebbe ritenersi tardiva;
III) error in iudicando sull’asserita insindacabilità dei poteri in sede giurisdizionale e sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, in quanto la sentenza appellata non avrebbe sufficientemente motivato l’esclusione della sindacabilità giurisdizionale dell’operato del Comune; il primo giudice si sarebbe limitato ad affermare che spetta al Comune individuare le finalità pubbliche, ma non avrebbe svolto alcuna verifica sul corretto esercizio del potere discrezionale. Inoltre il Tribunale non avrebbe considerato l’esistenza in capo all’Associazione del legittimo affidamento alla permanenza nei locali o alla possibilità di farvi ritorno a lavori ultimati, né avrebbe tenuto conto della natura di detto Ente, quale associazione del c.d. Terzo Settore che, per statuto, persegue fini sociali. Non si potrebbe condividere neppure l’assunto del T.A.R. secondo cui l’interlocuzione con le ricorrenti non avrebbe potuto influire sulla decisione del Comune, sia perché dal verbale del 9 giugno 2022 emergerebbe la disponibilità di altri locali, siti in loc. “ Fiumaretta ” e in via dei Poggi, scartati immotivatamente, sia perché le Associazioni, tramite l’interlocuzione, avrebbero potuto influire sulla scelta, di tal ché non sarebbe invocabile l’art. 21- octies della l. n. 241/1990 (come ha fatto il T.A.R.). Da ultimo, in ordine alla lamentata disparità di trattamento, il primo giudice non avrebbe considerato che la Forma Vitae S.r.l.s. (Università Pegaso), occupante i locali al primo piano, non sarebbe stata interessata da nessun provvedimento, che per la Croce Rossa Italiana, anch’essa presente nell’immobile de quo , sarebbe stata individuata la modalità per assicurarne la permanenza in Civitavecchia, che all’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) sarebbe stata assegnata una sistemazione temporanea in un altro immobile in attesa di rientrare in quello di via Giusti n. 22 e che anche per l’UNICEF sembrerebbe esservi l’aspettativa di tornare nei locali di via Giusti n. 22 in seguito alla ristrutturazione, o di vedersi assegnata un’altra sede, come emergerebbe dal verbale di rilascio dell’immobile. Sarebbe evidente, pertanto, che il Comune avrebbe avuto delle trattative con le altre associazioni presenti nell’immobile per concordare le modalità del suo rilascio e la ricollocazione di esse, non interessandosi, invece, al mantenimento nel territorio comunale del CO AZ.
2.1. L’Associazione appellante ha concluso per l’accoglimento del gravame e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, per l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Civitavecchia (RM), depositando di seguito una memoria e documenti ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di interesse di controparte alla proposizione del gravame, non avendo l’Associazione contestato l’intervenuta scadenza del contratto di comodato, in virtù del quale le era consentito l’utilizzo dei locali. Nel merito ha poi eccepito l’infondatezza dei motivi di appello, concludendo per la reiezione di quest’ultimo, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto.
2.3. Si sono altresì costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Corte dei conti – Procura Generale, depositando a propria volta memoria con cui hanno chiesto l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
2.4. L’Associazione ha depositato una memoria di replica, controdeducendo alle difese del Comune di Civitavecchia e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
2.5. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 il Collegio, uditi i difensori presenti di parte appellante e del Comune appellato, ha trattenuto la causa in decisione.
3. In via preliminare va esaminata la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Corte dei conti – Procura Generale, sul rilievo del difetto di legittimazione passiva delle suddette Amministrazioni.
3.1. La richiesta va accolta in relazione alla posizione della sola Corte dei conti, che risulta estranea al giudizio, mentre non può essere accolta in relazione alla posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui, con i motivi aggiunti al ricorso di primo grado, l’Associazione ha impugnato un atto (il decreto direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, nella parte in cui ha ammesso al finanziamento con i fondi PNRR l’intervento di “ stazione di posta ” deliberato dal Comune di Civitavecchia) e che è stato evocato in giudizio con i suddetti motivi aggiunti.
3.2. Pertanto, il Collegio dispone l’estromissione dal presente giudizio della Corte dei conti, mentre respinge la relativa richiesta per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che non può ritenersi privo di legittimazione passiva con riguardo al giudizio stesso.
3.3. Sempre in via preliminare, va inoltre evidenziato che il Comune di Civitavecchia ha formulato eccezione di inammissibilità dell’appello in ragione della pregressa scadenza (al 31 dicembre 2019) del contratto di comodato, sulla base del quale era stato accordato al CO l’utilizzo dei locali, e dell’avvenuto rilascio dell’immobile nel corso del giudizio di primo grado. Secondo il Comune, da tali circostanze si evincerebbe la mancanza in capo all’Associazione di un interesse giuridicamente rilevante finalizzato a contestare il potere della P.A. di agire in via di autotutela esecutiva, attraverso l’ordine di sgombero.
3.4. Il Collegio, tuttavia, ritiene di poter prescindere dalla disamina di detta eccezione, in ossequio al criterio della “ ragione più liquida ”, espressione dei principi di economia processuale che governano il processo amministrativo e che rappresentano a propria volta espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., ex multis , C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; Sez. VII, 18 settembre 2023, n. 8398; id., 3 novembre 2022, n. 9596; Sez. III, 6 maggio 2021, n. 3534; Sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5891), attesa la complessiva infondatezza nel merito del gravame.
4. È infatti infondato, anzitutto, il primo motivo di appello.
4.1. Va premesso al riguardo che è pacifico e incontestato tra le parti che il contratto di comodato, in forza del quale l’Associazione è stata immessa nel godimento dei locali per cui è causa, è scaduto il 31 dicembre 2019 e non è stato più rinnovato: lo stesso atto di appello afferma che il CO è rimasto all’interno dell’immobile di cui si tratta sino al gennaio 2024 “ ben 5 anni oltre la scadenza del contratto di comodato ” (v. pag. 8). Perciò, a decorrere da tale scadenza l’occupazione dei locali da parte dell’Associazione non risulta più assistita da alcun titolo che la legittimi: questo elemento di per sé solo legittimava il Comune ad ordinare lo sgombero dei medesimi locali, vista l’appartenenza al patrimonio indisponibile dell’immobile in cui sono ubicati (v. infra ), in disparte qualsiasi discorso in ordine alla successiva destinazione dello stesso.
4.2. Tanto premesso e venendo alla disamina del primo motivo, con lo stesso l’Associazione sostiene che le delibere della Giunta Comunale, che hanno determinato l’inserimento dell’immobile per cui è causa nel patrimonio indisponibile del Comune di Civitavecchia (n. 16/2021 e n. 66/2023), sarebbero divenute lesive solo all’atto dell’adozione da parte della P.A. dell’ordinanza di sgombero e che, per conseguenza, il ricorso sarebbe in parte qua tempestivo.
4.3. In contrario, tuttavia, si sottolinea che all’epoca dell’adozione della delibera n. 16 (4 febbraio 2021) e vieppiù a quella dell’adozione della delibera n. 66 (19 aprile 2023) il contratto di comodato era scaduto da tempo (31 dicembre 2019) senza essere rinnovato e perciò l’Associazione si trovava nella condizione di occupante sine titulo dell’immobile. Ma, allora, la classificazione di quest’ultimo quale appartenente al patrimonio indisponibile comportava un’immediata lesività per l’Associazione poiché, per effetto di tale classificazione, il Comune poteva esercitare nei confronti dell’occupante priva di titolo i poteri di autotutela ex art. 823 c.c. (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 22 gennaio 2025, n. 451; id., 30 marzo 2024, n. 2980; id., 29 gennaio 2024, n. 862; Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8968; id., 30 settembre 2015, n. 4554), com’è in effetti avvenuto, ciò che prima di detta classificazione non era invece possibile.
4.4. Erra, dunque, l’appellante a sostenere che la natura indisponibile del bene, deliberata dal Comune di Civitavecchia, sarebbe risultata priva di aspetti di lesività sino al momento in cui il Comune stesso non ha reso esplicito, con l’ordinanza di sgombero, l’intento di destinare i locali ad iniziative nuove e prive di continuità rispetto all’attività del CO AZ, e ciò tanto più che medio tempore erano intervenute le delibere volte all’ottenimento, da parte del Comune, dei finanziamenti di cui ai fondi del PNRR per la realizzazione, nell’immobile occupato, di un intervento di “ stazione di posta per persone senza fissa dimora ”: tali delibere – parimenti impugnate dall’Associazione – dimostrano dunque che l’intento di destinare i locali a “ iniziative nuove e prive di continuità rispetto all’attività ” dell’Associazione stessa era sorto ed era stato esplicitato ben prima dell’adozione dell’ordinanza di sgombero, la quale si pone piuttosto come atto conseguente e strumentale alla concreta esecuzione di siffatto intento.
4.5. Da quanto esposto si ricava che le delibere n. 16/2021 e n. 66/2023, ambedue tempestivamente pubblicate all’Albo pretorio comunale, come precisato dal T.A.R., avrebbero dovuto formare oggetto di impugnazione immediata da parte dell’Associazione, essendo direttamente lesive della posizione di questa: ma ciò non è avvenuto, cosicché – rileva giustamente il T.A.R. – la loro impugnazione in uno con l’ordine di sgombero risulta tardiva (il ricorso essendo stato notificato il 12 febbraio 2024), alla stregua del consolidato orientamento secondo cui la mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto dotato di autonoma lesività comporta, in sede di impugnazione dell’atto conseguente, la preclusione alla formulazione di motivi che discendono dallo stesso atto presupposto (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VI, 7 marzo 2023, n. 2339; id., 18 febbraio 2011, n. 1042; Sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 941; id., 27 luglio 2017, n. 3732; id., 22 dicembre 2014, n. 6280; id., 12 marzo 2013, n. 1483; id., 12 agosto 2005, n. 4367; Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5116).
5. È del pari infondato il secondo motivo, a mezzo del quale si censura la declaratoria da parte del T.A.R. dell’inammissibilità e della tardività delle censure mosse alle delibere della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 232/2022 e n. 261/2022 (che secondo l’Associazione avrebbero illegittimamente modificato il progetto finanziato con i fondi del PNRR eliminando le stanze dedicate all’accoglienza notturna e le mense).
5.1. Innanzitutto, l’impugnazione di tali delibere, per le quali ancora una volta il T.A.R. riferisce che sono state tutte pubblicate tempestivamente all’Albo pretorio comunale, è palesemente tardiva e tale elemento è dirimente, essendo erronea la tesi svolta nell’appello, secondo cui il dies a quo del termine per impugnare le predette delibere sarebbe decorso dal momento in cui il CO AZ ha ricevuto l’ordinanza di sgombero (31 gennaio 2024). Infondata è, infatti, l’argomentazione che solo in quel momento l’Associazione avrebbe percepito la lesività delle delibere in discorso, poiché sino a tale data sarebbe stata ancora aperta la strada per la ricerca di soluzioni diverse ai fini della realizzazione del progetto di cui si discute: in contrario, è sufficiente leggere il verbale della seduta svoltasi nell’aula della Giunta il 9 giugno 2022 (allegato alla delibera n. 107/2022), dove emerge in modo evidente la decisione di destinare l’immobile di via Giusti n. 22 alla realizzazione del progetto della “ stazione di posta per persone senza fissa dimora ” e di dare preminenza a tale finalità rispetto alle esigenze delle associazioni occupanti i locali dell’immobile, disponendo perciò lo sgombero dei locali in questione.
5.2. In secondo luogo, l’Associazione non ha precisato neppure nell’atto di appello quale vantaggio avrebbe potuto ricavare dall’eventuale accoglimento della doglianza ora riferita, che avrebbe portato, al più, alla riedizione del progetto emendato dai presunti vizi dedotti nel ricorso, ma giammai avrebbe comportato una ripresa del possesso dei locali da parte del CO AZ per lo svolgimento in essi della propria attività, come adombra il secondo motivo di gravame. Di tal ché, in conclusione, si rivela corretta e condivisibile anche la statuizione del T.A.R. di inammissibilità della doglianza per carenza di interesse alla sua proposizione da parte della ricorrente.
6. Da ultimo, sono infondate le doglianze dedotte con il terzo motivo di appello.
6.1. In primo luogo, il T.A.R. ha puntualmente evidenziato come spettasse al Comune individuare le finalità pubbliche a cui destinare l’immobile e come tale valutazione avesse formato oggetto di un giudizio di merito, non sindacabile in sede giurisdizionale se non in ipotesi di palese illogicità o errori di fatto, cioè per vizi non ravvisabili nel caso esaminato, “ anche in considerazione della rilevanza sociale della nuova destinazione prescelta dal Comune ”. Il primo giudice ha aggiunto che le finalità perseguite dall’Associazione ricorrente, sprovvista di un idoneo titolo giuridico per l’occupazione dei locali, non potevano precludere al Comune di destinare l’immobile al perseguimento di altre finalità pubblicistiche.
6.1.1. Orbene, con l’apparato motivazionale ora riferito il T.A.R. si è limitato a fare applicazione del costante indirizzo giurisprudenziale sui limiti del sindacato giurisdizionale rispetto all’attività della P.A. connotata da ampi margini di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale nel giudizio di legittimità, salvo che nelle ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’irrazionalità, l’evidente sproporzionalità, il travisamento e l’errore di fatto (C.d.S., Sez. VII, 23 dicembre 2024, n. 10323; Sez. V, 8 novembre 2024, n. 8958; Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; id., 4 settembre 2024, n. 7412; id., 31 dicembre 2009, 9301). In particolare, il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ragionevole ponderazione degli interessi, pubblici e privati (C.d.S., Sez. VI, 29 ottobre 2024, n. 8613). In conformità a tale indirizzo, il T.A.R. ha accertato l’insussistenza dei vizi ora indicati, solo in presenza dei quali le suddette scelte discrezionali sono sindacabili, di tal ché risulta palesemente infondata la doglianza di parte appellante secondo cui il primo giudice non avrebbe esercitato alcuna verifica sul corretto esercizio del potere discrezionale da parte del Comune: semmai è da precisare che, del tutto correttamente, il Tribunale si è astenuto dall’esercitare un sindacato di merito e sostitutorio sulle scelte in parola, non versandosi nelle ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 134 c.p.a., tale sindacato risulta consentito (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. III, 4 dicembre 2024, n. 9727; id., 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VII, 27 novembre 2024, n. 9516; id.,14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3663; id., 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1797; id., 25 ottobre 2016, n. 4459; Sez. VI, 30 luglio 2019, n. 5377; id., 2 novembre 2017, n. 5060).
6.1.2. Mette conto aggiungere che la sentenza di prime cure ha posto opportunamente l’accento sulla rilevanza sociale delle finalità perseguite dal Comune, laddove l’occupazione sine titulo dei locali da parte del CO impediva al Comune di realizzare alcuni obiettivi di recupero (finanziati dal PNRR ), con il conseguente rischio di perdita dei connessi finanziamenti.
6.2. Deve radicalmente escludersi la configurabilità in capo all’Associazione di un affidamento circa il rinnovo del comodato, alla luce delle seguenti circostanze: il titolo concessorio del 2014 ( rectius : di concessione in comodato) grazie al quale il CO aveva acquisito la disponibilità dei locali era pacificamente scaduto al 31 dicembre 2019 e non era stato mai più rinnovato, cosicché da quella data l’Associazione era puramente e semplicemente un occupante sine titulo del bene; in aggiunta, l’atto di concessione dei locali in comodato (2014) esponeva il carattere precario della concessione e riconosceva al Comune un potere di recesso ad nutum (potere che il Comune ha infatti esercitato, manifestando più volte nel corso del tempo l’intenzione di tornare nella disponibilità dell’immobile). Si ricorda, sul punto, che per giurisprudenza consolidata l’assenza di un titolo idoneo alla legittima detenzione di un alloggio di proprietà pubblica, da un lato esclude che in capo all’occupante si possa configurare un legittimo affidamento, dall’altro comporta che non vi sia a carico della P.A. alcun particolare obbligo di motivazione per la decisione di sgombero dell’immobile (C.d.S., Sez. VII, 23 agosto 2024, n. 7219; Sez. II, 8 giugno 2021, n. 4379).
6.3. Ancora, non è fondata la doglianza di violazione delle garanzie partecipative dell’Associazione, poiché, a fronte di un rapporto di comodato che, come si è più volte sottolineato, era scaduto da molti anni, senza essere rinnovato, il Comune non era certo tenuto a far partecipare l’occupante abusiva all’individuazione dell’immobile più idoneo da adibire ai servizi per le persone senza fissa dimora (poi individuato in quello di via Giusti n. 22), né poteva dirsi tenuto a reperire una sede alternativa per l’Associazione.
6.4. Infine, non è fondata neppure la censura di disparità di trattamento, sia perché è confutata in fatto dai documenti versati in atti, dai quali si evince che anche per gli altri Enti occupanti si è proceduto alla riconsegna dei locali dell’immobile oggetto di occupazione; né detta conclusione risulta scalfita dalle argomentazioni o dalle mere illazioni contenute nell’appello. In ogni caso si osserva che, per la giurisprudenza consolidata, il vizio di disparità di trattamento non è deducibile qualora la posizione dell’altro soggetto, invocata quale tertium comparationis , sia stata conseguita (o mantenuta) contra legem (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 28 maggio 2024, n. 4764; Sez. IV, 2 luglio 2021, n. 5070; id., 7 giugno 2021, n. 4351; Sez. V, 18 novembre 2003, n. 7314): “ le eventuali illegittimità in favore di un altro soggetto, infatti, non legittimano mai l’estensione anche alla parte richiedente dello stesso trattamento contra legem poiché, alla stregua del principio di legalità, la legittimità dell’operato della P.A. non può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 20 marzo 2020, n. 1987; id., 30 dicembre 2019, m. 8893) ” (così C.d.S., Sez. VII, n. 10323/2024, cit.).
7. In conclusione, pertanto, l’appello deve essere integralmente respinto, dovendo la sentenza di prime cure essere confermata.
8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo a carico dell’Associazione appellante e in favore del Comune di Civitavecchia, mentre vengono compensate nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Corte dei conti – Procura Generale (che si sono limitate a chiedere l’estromissione dal giudizio).
8.1. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, ma non costituitesi nello stesso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, disposta previamente l’estromissione dal giudizio della Corte dei conti – Procura Generale, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere al Comune di Civitavecchia le spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge, compensando le spese nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Corte dei conti – Procura Generale.
Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO