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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1170/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa civile iscritta al n. 1170 del ruolo generale degli gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
SI. elettivamente domiciliate in Roma, Via Silvio Pellico n. 36 presso lo studio dell'Avv. Parte_2
Corrado Buscemi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore SI.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Giuli ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo indirizzo telematico giusta procura in Email_1 calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO - OPPOSTA
Materia: Titoli di credito – Cambiale - Avallo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha concluso come da note scritte depositate in data 3.4.2025;
L'opposta ha concluso come da note scritte depositate in data 31.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.9.2022, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2022 (r.g. 991/2022) provvisoriamente esecutivo reso dall'intestato Tribunale di Avezzano in data 2507.2022, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 95.000,00 in favore di oltre interessi e spese Controparte_1 della fase monitoria, in virtù del mancato pagamento di sei effetti cambiari emessi dalla società
Revoind Industriale S.r.l. e sottoscritti dalla opponente per avallo.
1 La società ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Parte_1
Tribunale di Avezzano per essere competente il Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.
Nel merito ha, invece, dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta in virtù dell'inesistenza e dell'infondatezza della garanzia cambiaria contestando, tra l'altro, la riconducibilità della sottoscrizione apposta per avallo sulle cambiali azionate con il ricorso monitorio.
Ha, dunque, concluso in conformità.
B. A mezzo di comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la società opposta la quale, pur ritenendo infondata nel merito l'opposizione ex adverso proposta, ha in primo luogo aderito all'eccezione di incompetenza per territorio chiedendo la fissazione del termine trimestrale per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
C. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, a seguito di vari rinvii determinati dal trasferimento dei precedenti giudici ad altri Uffici, la causa è stata rimessa dinanzi allo scrivente e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.4.2025, è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinunzia espressa delle parti.
1. In considerazione dell'adesione alla dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio, non venendo in considerazione una ipotesi di foro inderogabile (Cass. Sez. 3, 19.9.2024, Ord. 25138), trova piena operatività l'art. 38 c.p.c. con la conseguenza che va escluso di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, dunque, pure quello di pronunciare sulle spese processuali.
L'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza comporta, infatti, l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo (proroga convenzionale) sia pure con effetto limitato al processo medesimo posto che essa rimane incontestabile solo nel caso in cui la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento.
La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (v. da ultimo Cass. Sez. 2, 30.7.2024, n. 21300).
2. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, dunque, dichiarato nullo nella forma della sentenza (cfr.
Cass. Sez. 6, 21.8.2012, n. 14594) poiché l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza formulata da controparte comporta non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la revoca dell'ingiunzione, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito.
2 Ed infatti, a seguito della fondata eccezione di incompetenza per territorio derogabile svolta dall'ingiunto, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza.
Peraltro, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, 26.1.2016, n.1372; Cass. Sez. 4, 17.10.2016, Ord. n. 20935).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattese così provvede:
- DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Avezzano per essere competente il Tribunale Ordinario di Roma;
- DICHIARA nullo, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 331/2022 (proc. n. 991/2022 R.G.) emesso dal
Tribunale di Avezzano;
- FISSA in due mesi il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice competente.
Così deciso, in data 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa civile iscritta al n. 1170 del ruolo generale degli gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
SI. elettivamente domiciliate in Roma, Via Silvio Pellico n. 36 presso lo studio dell'Avv. Parte_2
Corrado Buscemi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore SI.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Giuli ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo indirizzo telematico giusta procura in Email_1 calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO - OPPOSTA
Materia: Titoli di credito – Cambiale - Avallo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha concluso come da note scritte depositate in data 3.4.2025;
L'opposta ha concluso come da note scritte depositate in data 31.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.9.2022, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2022 (r.g. 991/2022) provvisoriamente esecutivo reso dall'intestato Tribunale di Avezzano in data 2507.2022, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 95.000,00 in favore di oltre interessi e spese Controparte_1 della fase monitoria, in virtù del mancato pagamento di sei effetti cambiari emessi dalla società
Revoind Industriale S.r.l. e sottoscritti dalla opponente per avallo.
1 La società ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Parte_1
Tribunale di Avezzano per essere competente il Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.
Nel merito ha, invece, dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta in virtù dell'inesistenza e dell'infondatezza della garanzia cambiaria contestando, tra l'altro, la riconducibilità della sottoscrizione apposta per avallo sulle cambiali azionate con il ricorso monitorio.
Ha, dunque, concluso in conformità.
B. A mezzo di comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la società opposta la quale, pur ritenendo infondata nel merito l'opposizione ex adverso proposta, ha in primo luogo aderito all'eccezione di incompetenza per territorio chiedendo la fissazione del termine trimestrale per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
C. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, a seguito di vari rinvii determinati dal trasferimento dei precedenti giudici ad altri Uffici, la causa è stata rimessa dinanzi allo scrivente e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.4.2025, è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinunzia espressa delle parti.
1. In considerazione dell'adesione alla dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio, non venendo in considerazione una ipotesi di foro inderogabile (Cass. Sez. 3, 19.9.2024, Ord. 25138), trova piena operatività l'art. 38 c.p.c. con la conseguenza che va escluso di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, dunque, pure quello di pronunciare sulle spese processuali.
L'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza comporta, infatti, l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo (proroga convenzionale) sia pure con effetto limitato al processo medesimo posto che essa rimane incontestabile solo nel caso in cui la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento.
La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (v. da ultimo Cass. Sez. 2, 30.7.2024, n. 21300).
2. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere, dunque, dichiarato nullo nella forma della sentenza (cfr.
Cass. Sez. 6, 21.8.2012, n. 14594) poiché l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza formulata da controparte comporta non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la revoca dell'ingiunzione, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito.
2 Ed infatti, a seguito della fondata eccezione di incompetenza per territorio derogabile svolta dall'ingiunto, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza.
Peraltro, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, 26.1.2016, n.1372; Cass. Sez. 4, 17.10.2016, Ord. n. 20935).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattese così provvede:
- DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Avezzano per essere competente il Tribunale Ordinario di Roma;
- DICHIARA nullo, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 331/2022 (proc. n. 991/2022 R.G.) emesso dal
Tribunale di Avezzano;
- FISSA in due mesi il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice competente.
Così deciso, in data 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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