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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 257/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a San Giovanni a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa da se stessa, ex art. 86 c.p.c., nonché, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Carmen Borea, con cui elettivamente domicilia, presso il loro studio, in Sapri, alla via G.B. Falcone, n. 34; appellante-opposta
E
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._2 introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Maura de Angelis, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via P. De Granita, n. 42; appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 852/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Salerno pubblicata in data
14/2/2024 emessa nel giudizio N.2740/2020 R.G. … notificata in data 14/2/2024 …: 1) 1 dichiarare che la transazione, alle condizioni espressamente specificate in data
09.10.2020, è stata proposta e voluta ed è intervenuta tra , a mezzo del suo CP_1 procuratore, avv. e avv. Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e non 'unicamente' tra queste ultime due, a pagamento della fattura n° 6/2020,
[...] comprensiva anche del rimborso delle spese oggetto di contestazione (€ 504.30 ed €
417,50) e per lo effetto dichiarare 'cessata la materia del contendere' del giudizio n.
2740/2020; 2) le spese e competenze del giudizio di primo grado liquidate in euro 5.077,00 oltre oneri accessori vanno poste a carico del ed a favore dell'avv. CP_1 [...]
con attribuzione a favore di quest'ultima, disponendo, altresì, che alla stessa Parte_1 vada rimborsato l'importo di € 1.349,35 versato all'avv. Maura de Angelis. Il CP_1
va, infine, condannato al pagamento delle spese e competenze del presente grado
[...] del giudizio con attribuzione all'avv. … per averne fatta anticipazione”; Pt_1 per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza gravata, per essere esso provvedimento in rigorosa e concreta applicazione di norme di diritto attagliate alla fattispecie esaminata, correttamente motivata e non affetta da nullità né altro, con doverosa richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e dei compensi, accessori per legge, con attribuzione, e condanna per lite temeraria ex art. 96 commi 1, 2, 3 e 4 cpc nella misura ritenuta equa e di giustizia, in favore dell'appellato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 852/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , ex art. 615, CP_1 Parte_1 comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificatole il 19 marzo 2020, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, dichiarava la CP_1 legittimità dell'atto di precetto notificatogli dall'avv. il 27 febbraio 2020 in forza Pt_1 della sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno limitatamente all'importo di euro 8.812,19; 2) compensava tra le parti, nella misura di 7/9, le spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre accessori, condannando l'avv. alla Pt_1 refusione della restante quota dei 2/9.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'avv. con atto di citazione Pt_1 notificato il 4 marzo 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel rigettare la richiesta di cessazione della materia del contendere, la transazione del 9 ottobre 2020 non era intercorsa soltanto tra l'opposta e la propria assistita
, ma aveva riguardato anche il e il suo difensore, avv. Controparte_3 CP_1
2 ; in particolare, a seguito della nota a mezzo pec del 7 ottobre 2020, Controparte_2 con la quale l'avv. aveva proposto, nell'interesse del proprio assistito e CP_2 coniuge, il pagamento della somma onnicomprensiva di euro 6.000,00, l'opposta manifestava la volontà di aderire alla richiesta di riduzione delle competenze liquidate in suo favore della Corte d'Appello di Salerno, quale difensore antistatario della CP_3 ex art. 93, comma 1, c.p.c., con la sentenza n. 1493/2020, purché l'offerta di pagamento fosse aumentata ad euro 7.000,00 e fosse specificato che, con tale somma, le sarebbero state rimborsate le spese sostenute nella misura 1.464,23; l'avv. , con pec del CP_2
23 ottobre 2020, comunicava che avrebbe versato, per conto del , la somma di euro CP_1
7.000,00 a completa tacitazione di ogni debenza, chiedendo, con pec del 2 novembre 2020, copia della fattura che l'opposta avrebbe rilasciato alla la quietanza liberatoria CP_3
e la comunicazione da inviare al terzo pignorato a norma dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c.;
l'avv. , in esecuzione dell'accordo, con bonifico del 3 novembre 2020, CP_2 provvedeva al pagamento della somma di euro 7.000,00; l'opposta rimetteva sia la fattura n. 6 del 4 novembre 2020, nella cui nota di trasmissione precisava che, tra le spese rimborsate, erano comprese quelle di euro 504,30 e di euro 417,50, rispettivamente pagate, nell'interesse della a titolo di esborsi e compenso professionale liquidati a CP_3 carico della propria assistita con il decreto ingiuntivo n. 14/2015 e di tassa di registrazione della sentenza n. 1496/2017 del Tribunale di Salerno, titoli poi caducati per effetto della sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno, sia la comunicazione diretta al terzo pignorato ai sensi dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c.; in ogni caso, il giudice di prime cure aveva erroneamente sostenuto che l'opposta, con l'atto di precetto, non avesse il diritto di chiedere il rimborso delle somme di euro 504,30 e di euro 417,50, giacché il loro pagamento era stato dimostrato con documentazione da cui era anche evincibile la causale del credito vantato;
2) la fondatezza dell'appello comportava la condanna del alla CP_1 refusione delle spese del primo grado del giudizio, alla restituzione dell'importo di euro
1.349,95, a tale titolo versato dall'opposta al solo fine di evitare l'esecuzione della sentenza impugnata, e al pagamento degli oneri della fase del gravame.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 4 giugno 2024, il contestava la CP_1 fondatezza dei motivi di appello articolati dall'avv. , chiedendone il rigetto con la Pt_1 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
3 Indi, con ordinanza del 12/28 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza mediante cui viene accertata e dichiarata l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione tutte le volte in cui non sussistano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione in tal senso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2003, n. 3122; Cass.
4 giugno 2009, n. 12887; Cass. ord. 19 febbraio 2020, n. 4167).
Peraltro, l'organo giudicante può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta in corso di causa, qualora ne riscontri i presupposti integrativi, vale a dire quando risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale, a ciò non ostando la perdurante esistenza tra le stesse di una posizione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dal momento che il giudice deve pur sempre provvedere su di esse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass. 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. 6 febbraio
2007, n. 2567; Cass. 7 maggio 2009, n. 10553; Cass. ord. 4 agosto 2017, n. 19568).
Alteris verbis, la cessazione della materia del contendere, incidendo sul diritto sostanziale originariamente azionato in giudizio, elimina ab imis la ratio essendi della contestazione e, di riflesso, la stessa indefettibilità di una statuizione diretta a dirimere una situazione di contrapposizione giuridica non più sussistente, di talché può essere rilevata e dichiarata dal giudice a prescindere dall'istanza di parte.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, nella fattispecie de qua agitur, non sia configurabile alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere, atteso che, già con la missiva a mezzo pec del 26 ottobre 2020, l'avv. , quale difensore del CP_2
, nel comunicare all'avv. di ritenere “corretto … definire quanto portato CP_1 Pt_1 dalla sentenza n. 1493/2019 Proc. NRG 46/2017 Corte di Appello di Salerno con la somma di € 7.000,00 … con un unico versamento sull'IBAN da te indicato”, precisava
4 che, “per ciò che attiene l'opposizione NRG 2840/2020, ritengo rimettere la decisione al giudice adito”, in tal modo manifestando l'inequivoca volontà del proprio assistito di demandare al Tribunale di Salerno ogni valutazione circa la validità o meno dell'atto di precetto notificatogli il 27 febbraio 2020, intento poi confermato con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con la comparsa conclusionale.
Ed invero, soprattutto con la memoria istruttoria depositata il 30 dicembre 2022 e con la comparsa conclusionale, il ribadiva che, nel caso in esame, “non si ravvisano CP_1 estremi di 'cessazione della materia del contendere' atteso che è stata precisa volontà della parte opponente … procedere al pagamento delle somme portate in precetto opposto al solo intento di evitare una esecuzione (incardinata con pignoramento presso terzi, poi non iscritto a ruolo), salvo ricevere chiarezza giudiziale circa le lamentele agitate”, richiamando, al riguardo, la suddetta nota a mezzo pec del 26 ottobre 2020, con la conseguenza che la corresponsione del convenuto importo di euro 7.000,00 non rimuoveva l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto dell'opposta di procedere ad espropriazione forzata nella misura indicata con l'atto di intimazione ad adempiere e, in particolare, di richiedere, in virtù del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno, la restituzione delle somme di euro 504,30 e di euro 417,50, rispettivamente versate per le spese e il compenso difensivo posti a carico della con il decreto ingiuntivo n. CP_3
14/2015 e la registrazione della sentenza n. 1496/2017 del Tribunale di Salerno, id est sulla base dei provvedimenti giudiziari riformati in sede di gravame.
Ne deriva che, non avendo il , con il pagamento della somma di euro 7.000,00, CP_1 inteso rinunciare a conseguire una decisione sulla res controversa, giacché aveva costantemente rimarcato che quel versamento era stato effettuato soltanto al fine di evitare di subire l'altrui azione esecutiva, per non essere dovute alcune delle voci precettate dall'avv. , e, segnatamente le richiamate somme di euro 504,30 e di euro 417,50, Pt_1 il giudice di primo grado, in presenza del persistente ed oggettivo interesse di una delle parti, non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma, come di fatto avvenuto, era tenuto a statuire sul merito dell'opposizione a precetto.
L'unico errore commesso dal giudice di prime cure nel disattendere la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'opposta risiede nella relativa motivazione, che occorre correggere, nel senso che il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto respingerne l'istanza non sull'assunto che l'accordo per il pagamento della somma onnicomprensiva di euro 7.000,00 era intervenuto soltanto tra l'avv. e la Pt_1
5 essendo evidente la sua riferibilità al , che aveva concordato la CP_3 CP_1 corresponsione di tale importo per il tramite del proprio difensore, ma, come innanzi evidenziato, in ragione dell'insussistenza dei presupposti per ritenere non più configurabile alcun contrasto o contrapposizione giuridica tra le parti e, di riflesso, del tutto ultronea una pronuncia sull'an e sul quantum debeatur.
Il giudice di appello, del resto, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non sia incentrata su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002, n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
Né l'avv. può lamentare che il giudice di primo grado, nel pronunciarsi sul merito Pt_1 della controversia, abbia dichiarato l'inesistenza del suo diritto di intimare, con l'atto di precetto, il pagamento delle somme di euro 504,30 e di euro 417,50, pari a quanto versato per le spese e il compenso difensivo liquidati a carico della con il decreto CP_3 ingiuntivo n. 14/2015 e per la registrazione della sentenza n. 1496/2017 del Tribunale di
Salerno, con la quale era stata dichiarata improcedibile la relativa opposizione.
Ed invero, la sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno costituiva titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., per il recupero delle spese del doppio grado del giudizio con essa definito, ma non anche per la restituzione di quelle corrisposte per effetto dell'emanazione del decreto ingiuntivo n. 14/2015 e della sentenza n.
1469/2017 del Tribunale di Salerno, non contenendo, in difetto di domanda, alcuna pronuncia di condanna del e del suo difensore antistatario al loro rimborso. CP_1
Pertanto, l'avv. poteva avvalersi della sentenza n. 1493/2020 della Corte Pt_1
d'Appello di Salerno soltanto per ottenere il pagamento delle spese processuali distratte in suo favore dal giudice del gravame a norma dell'art. 93, comma 1, c.p.c., mentre, al fine di conseguire la restituzione delle somme anticipate nell'interesse della CP_3 avrebbe dovuto precostituirsi un autonomo titolo esecutivo di formazione giudiziale, sicché, con l'atto di precetto notificato al il 27 febbraio 2020, non era legittimata CP_1 ad intimargli la corresponsione anche degli importi di euro 504,30 e di euro 417,50.
L'infondatezza e il rigetto dell'appello precludono in radice l'accoglimento della domanda con la quale l'avv. ha chiesto la condanna del alla refusione delle spese Pt_1 CP_1 del primo grado del giudizio e del suo difensore distrattario alla restituzione della somma a tale titolo versatagli in esecuzione dell'impugnata sentenza.
6 Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull'avv. e si liquidano, Pt_1 come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore non superiore ad euro 1.100,00, in ragione dell'entità della somma precettata per la quale il Tribunale di Salerno ne ha dichiarato l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal , in complessivi euro CP_1
700,00 per compenso, di cui euro 200,00 per la fase di studio, euro 200,00 per la fase introduttiva ed euro 300,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Maura de Angelis, quale procuratore distrattario dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata spiegata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal nei CP_1 confronti dell'avv. , atteso che l'appello non risulta affetto da mala fede o colpa Pt_1 grave nell'esercizio del diritto di impugnazione, rispettivamente intese come volontà di arrecare nocumento alla controparte e mancanza di quella normale diligenza che avrebbe consentito di avvertire agevolmente l'ingiustizia del gravame, essendo stato incentrato sull'erroneo convincimento che il pagamento, da parte dell'opponente, della concordata somma di euro 7.000,00 avesse comportato la cessazione della materia del contendere e che la sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno costituisse titolo esecutivo anche per il recupero delle spese anticipate nell'interesse della in forza del CP_3 decreto ingiuntivo n. 14/2015 e della sentenza n. 1469/2017 del Tribunale di Salerno.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Salerno con Parte_1 atto di citazione notificato il 4 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'avv. alla refusione, in favore dell'avv. Maura de Parte_1
Angelis, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., CP_1 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 700,00
7 per compenso difensivo, di cui euro 200,00 per la fase di studio, euro 200,00 per la fase introduttiva ed euro 300,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'avv. . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 257/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a San Giovanni a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa da se stessa, ex art. 86 c.p.c., nonché, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Carmen Borea, con cui elettivamente domicilia, presso il loro studio, in Sapri, alla via G.B. Falcone, n. 34; appellante-opposta
E
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._2 introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Maura de Angelis, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via P. De Granita, n. 42; appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 852/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Salerno pubblicata in data
14/2/2024 emessa nel giudizio N.2740/2020 R.G. … notificata in data 14/2/2024 …: 1) 1 dichiarare che la transazione, alle condizioni espressamente specificate in data
09.10.2020, è stata proposta e voluta ed è intervenuta tra , a mezzo del suo CP_1 procuratore, avv. e avv. Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e non 'unicamente' tra queste ultime due, a pagamento della fattura n° 6/2020,
[...] comprensiva anche del rimborso delle spese oggetto di contestazione (€ 504.30 ed €
417,50) e per lo effetto dichiarare 'cessata la materia del contendere' del giudizio n.
2740/2020; 2) le spese e competenze del giudizio di primo grado liquidate in euro 5.077,00 oltre oneri accessori vanno poste a carico del ed a favore dell'avv. CP_1 [...]
con attribuzione a favore di quest'ultima, disponendo, altresì, che alla stessa Parte_1 vada rimborsato l'importo di € 1.349,35 versato all'avv. Maura de Angelis. Il CP_1
va, infine, condannato al pagamento delle spese e competenze del presente grado
[...] del giudizio con attribuzione all'avv. … per averne fatta anticipazione”; Pt_1 per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza gravata, per essere esso provvedimento in rigorosa e concreta applicazione di norme di diritto attagliate alla fattispecie esaminata, correttamente motivata e non affetta da nullità né altro, con doverosa richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e dei compensi, accessori per legge, con attribuzione, e condanna per lite temeraria ex art. 96 commi 1, 2, 3 e 4 cpc nella misura ritenuta equa e di giustizia, in favore dell'appellato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 852/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , ex art. 615, CP_1 Parte_1 comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificatole il 19 marzo 2020, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, dichiarava la CP_1 legittimità dell'atto di precetto notificatogli dall'avv. il 27 febbraio 2020 in forza Pt_1 della sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno limitatamente all'importo di euro 8.812,19; 2) compensava tra le parti, nella misura di 7/9, le spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre accessori, condannando l'avv. alla Pt_1 refusione della restante quota dei 2/9.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'avv. con atto di citazione Pt_1 notificato il 4 marzo 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel rigettare la richiesta di cessazione della materia del contendere, la transazione del 9 ottobre 2020 non era intercorsa soltanto tra l'opposta e la propria assistita
, ma aveva riguardato anche il e il suo difensore, avv. Controparte_3 CP_1
2 ; in particolare, a seguito della nota a mezzo pec del 7 ottobre 2020, Controparte_2 con la quale l'avv. aveva proposto, nell'interesse del proprio assistito e CP_2 coniuge, il pagamento della somma onnicomprensiva di euro 6.000,00, l'opposta manifestava la volontà di aderire alla richiesta di riduzione delle competenze liquidate in suo favore della Corte d'Appello di Salerno, quale difensore antistatario della CP_3 ex art. 93, comma 1, c.p.c., con la sentenza n. 1493/2020, purché l'offerta di pagamento fosse aumentata ad euro 7.000,00 e fosse specificato che, con tale somma, le sarebbero state rimborsate le spese sostenute nella misura 1.464,23; l'avv. , con pec del CP_2
23 ottobre 2020, comunicava che avrebbe versato, per conto del , la somma di euro CP_1
7.000,00 a completa tacitazione di ogni debenza, chiedendo, con pec del 2 novembre 2020, copia della fattura che l'opposta avrebbe rilasciato alla la quietanza liberatoria CP_3
e la comunicazione da inviare al terzo pignorato a norma dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c.;
l'avv. , in esecuzione dell'accordo, con bonifico del 3 novembre 2020, CP_2 provvedeva al pagamento della somma di euro 7.000,00; l'opposta rimetteva sia la fattura n. 6 del 4 novembre 2020, nella cui nota di trasmissione precisava che, tra le spese rimborsate, erano comprese quelle di euro 504,30 e di euro 417,50, rispettivamente pagate, nell'interesse della a titolo di esborsi e compenso professionale liquidati a CP_3 carico della propria assistita con il decreto ingiuntivo n. 14/2015 e di tassa di registrazione della sentenza n. 1496/2017 del Tribunale di Salerno, titoli poi caducati per effetto della sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno, sia la comunicazione diretta al terzo pignorato ai sensi dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c.; in ogni caso, il giudice di prime cure aveva erroneamente sostenuto che l'opposta, con l'atto di precetto, non avesse il diritto di chiedere il rimborso delle somme di euro 504,30 e di euro 417,50, giacché il loro pagamento era stato dimostrato con documentazione da cui era anche evincibile la causale del credito vantato;
2) la fondatezza dell'appello comportava la condanna del alla CP_1 refusione delle spese del primo grado del giudizio, alla restituzione dell'importo di euro
1.349,95, a tale titolo versato dall'opposta al solo fine di evitare l'esecuzione della sentenza impugnata, e al pagamento degli oneri della fase del gravame.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 4 giugno 2024, il contestava la CP_1 fondatezza dei motivi di appello articolati dall'avv. , chiedendone il rigetto con la Pt_1 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
3 Indi, con ordinanza del 12/28 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza mediante cui viene accertata e dichiarata l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione tutte le volte in cui non sussistano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione in tal senso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2003, n. 3122; Cass.
4 giugno 2009, n. 12887; Cass. ord. 19 febbraio 2020, n. 4167).
Peraltro, l'organo giudicante può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta in corso di causa, qualora ne riscontri i presupposti integrativi, vale a dire quando risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale, a ciò non ostando la perdurante esistenza tra le stesse di una posizione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dal momento che il giudice deve pur sempre provvedere su di esse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass. 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. 6 febbraio
2007, n. 2567; Cass. 7 maggio 2009, n. 10553; Cass. ord. 4 agosto 2017, n. 19568).
Alteris verbis, la cessazione della materia del contendere, incidendo sul diritto sostanziale originariamente azionato in giudizio, elimina ab imis la ratio essendi della contestazione e, di riflesso, la stessa indefettibilità di una statuizione diretta a dirimere una situazione di contrapposizione giuridica non più sussistente, di talché può essere rilevata e dichiarata dal giudice a prescindere dall'istanza di parte.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, nella fattispecie de qua agitur, non sia configurabile alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere, atteso che, già con la missiva a mezzo pec del 26 ottobre 2020, l'avv. , quale difensore del CP_2
, nel comunicare all'avv. di ritenere “corretto … definire quanto portato CP_1 Pt_1 dalla sentenza n. 1493/2019 Proc. NRG 46/2017 Corte di Appello di Salerno con la somma di € 7.000,00 … con un unico versamento sull'IBAN da te indicato”, precisava
4 che, “per ciò che attiene l'opposizione NRG 2840/2020, ritengo rimettere la decisione al giudice adito”, in tal modo manifestando l'inequivoca volontà del proprio assistito di demandare al Tribunale di Salerno ogni valutazione circa la validità o meno dell'atto di precetto notificatogli il 27 febbraio 2020, intento poi confermato con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con la comparsa conclusionale.
Ed invero, soprattutto con la memoria istruttoria depositata il 30 dicembre 2022 e con la comparsa conclusionale, il ribadiva che, nel caso in esame, “non si ravvisano CP_1 estremi di 'cessazione della materia del contendere' atteso che è stata precisa volontà della parte opponente … procedere al pagamento delle somme portate in precetto opposto al solo intento di evitare una esecuzione (incardinata con pignoramento presso terzi, poi non iscritto a ruolo), salvo ricevere chiarezza giudiziale circa le lamentele agitate”, richiamando, al riguardo, la suddetta nota a mezzo pec del 26 ottobre 2020, con la conseguenza che la corresponsione del convenuto importo di euro 7.000,00 non rimuoveva l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto dell'opposta di procedere ad espropriazione forzata nella misura indicata con l'atto di intimazione ad adempiere e, in particolare, di richiedere, in virtù del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno, la restituzione delle somme di euro 504,30 e di euro 417,50, rispettivamente versate per le spese e il compenso difensivo posti a carico della con il decreto ingiuntivo n. CP_3
14/2015 e la registrazione della sentenza n. 1496/2017 del Tribunale di Salerno, id est sulla base dei provvedimenti giudiziari riformati in sede di gravame.
Ne deriva che, non avendo il , con il pagamento della somma di euro 7.000,00, CP_1 inteso rinunciare a conseguire una decisione sulla res controversa, giacché aveva costantemente rimarcato che quel versamento era stato effettuato soltanto al fine di evitare di subire l'altrui azione esecutiva, per non essere dovute alcune delle voci precettate dall'avv. , e, segnatamente le richiamate somme di euro 504,30 e di euro 417,50, Pt_1 il giudice di primo grado, in presenza del persistente ed oggettivo interesse di una delle parti, non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma, come di fatto avvenuto, era tenuto a statuire sul merito dell'opposizione a precetto.
L'unico errore commesso dal giudice di prime cure nel disattendere la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'opposta risiede nella relativa motivazione, che occorre correggere, nel senso che il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto respingerne l'istanza non sull'assunto che l'accordo per il pagamento della somma onnicomprensiva di euro 7.000,00 era intervenuto soltanto tra l'avv. e la Pt_1
5 essendo evidente la sua riferibilità al , che aveva concordato la CP_3 CP_1 corresponsione di tale importo per il tramite del proprio difensore, ma, come innanzi evidenziato, in ragione dell'insussistenza dei presupposti per ritenere non più configurabile alcun contrasto o contrapposizione giuridica tra le parti e, di riflesso, del tutto ultronea una pronuncia sull'an e sul quantum debeatur.
Il giudice di appello, del resto, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non sia incentrata su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002, n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
Né l'avv. può lamentare che il giudice di primo grado, nel pronunciarsi sul merito Pt_1 della controversia, abbia dichiarato l'inesistenza del suo diritto di intimare, con l'atto di precetto, il pagamento delle somme di euro 504,30 e di euro 417,50, pari a quanto versato per le spese e il compenso difensivo liquidati a carico della con il decreto CP_3 ingiuntivo n. 14/2015 e per la registrazione della sentenza n. 1496/2017 del Tribunale di
Salerno, con la quale era stata dichiarata improcedibile la relativa opposizione.
Ed invero, la sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno costituiva titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., per il recupero delle spese del doppio grado del giudizio con essa definito, ma non anche per la restituzione di quelle corrisposte per effetto dell'emanazione del decreto ingiuntivo n. 14/2015 e della sentenza n.
1469/2017 del Tribunale di Salerno, non contenendo, in difetto di domanda, alcuna pronuncia di condanna del e del suo difensore antistatario al loro rimborso. CP_1
Pertanto, l'avv. poteva avvalersi della sentenza n. 1493/2020 della Corte Pt_1
d'Appello di Salerno soltanto per ottenere il pagamento delle spese processuali distratte in suo favore dal giudice del gravame a norma dell'art. 93, comma 1, c.p.c., mentre, al fine di conseguire la restituzione delle somme anticipate nell'interesse della CP_3 avrebbe dovuto precostituirsi un autonomo titolo esecutivo di formazione giudiziale, sicché, con l'atto di precetto notificato al il 27 febbraio 2020, non era legittimata CP_1 ad intimargli la corresponsione anche degli importi di euro 504,30 e di euro 417,50.
L'infondatezza e il rigetto dell'appello precludono in radice l'accoglimento della domanda con la quale l'avv. ha chiesto la condanna del alla refusione delle spese Pt_1 CP_1 del primo grado del giudizio e del suo difensore distrattario alla restituzione della somma a tale titolo versatagli in esecuzione dell'impugnata sentenza.
6 Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull'avv. e si liquidano, Pt_1 come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore non superiore ad euro 1.100,00, in ragione dell'entità della somma precettata per la quale il Tribunale di Salerno ne ha dichiarato l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal , in complessivi euro CP_1
700,00 per compenso, di cui euro 200,00 per la fase di studio, euro 200,00 per la fase introduttiva ed euro 300,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Maura de Angelis, quale procuratore distrattario dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata spiegata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal nei CP_1 confronti dell'avv. , atteso che l'appello non risulta affetto da mala fede o colpa Pt_1 grave nell'esercizio del diritto di impugnazione, rispettivamente intese come volontà di arrecare nocumento alla controparte e mancanza di quella normale diligenza che avrebbe consentito di avvertire agevolmente l'ingiustizia del gravame, essendo stato incentrato sull'erroneo convincimento che il pagamento, da parte dell'opponente, della concordata somma di euro 7.000,00 avesse comportato la cessazione della materia del contendere e che la sentenza n. 1493/2020 della Corte d'Appello di Salerno costituisse titolo esecutivo anche per il recupero delle spese anticipate nell'interesse della in forza del CP_3 decreto ingiuntivo n. 14/2015 e della sentenza n. 1469/2017 del Tribunale di Salerno.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Salerno con Parte_1 atto di citazione notificato il 4 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'avv. alla refusione, in favore dell'avv. Maura de Parte_1
Angelis, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., CP_1 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 700,00
7 per compenso difensivo, di cui euro 200,00 per la fase di studio, euro 200,00 per la fase introduttiva ed euro 300,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'avv. . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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