Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4566 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 31.3.2025 tra E (cod. fisc.: ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, e Parte_3 Parte_4
(cod. fisc.: E
[...] Parte_3 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), elettivamente domi- Parte_5 CodiceFiscale_2 ciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 2, presso lo studio dell'avv. Gianluigi
Malandrino, che li rappresenta e difende per procura alle liti su foglio sepa- rato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc.: ), in persona dei procuratori spe- CP_1 P.IVA_2 ciali, e elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_2 Controparte_3
Piazza Santi Apostoli n. 81, presso lo studio dell'avv. Virginia Ripa di Meana, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Gustavo Ghidini, all'avv. Marco Mergati, all'avv. Claudia Signorini e all'avv. Marta Ghezzi per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e (cod. fisc. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del procuratore speciale, avv. , elettivamente Controparte_5 domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio degli avv.
-appellata- OGGETTO: concorrenza sleale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_3 Parte_4 adita, contrariis reiectis: (…)
2) in via principale e nel merito in accoglimento dei motivi dedotti e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la Pt_1 Parte_6
e i signor non hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 compiuto atti di concorrenza sleale secondo la previsione dell'art. 2598 c.c. nei confronti d e, per l'effetto, rigettare ogni domanda risarcitoria CP_1
d nei confronti d e dei suoi soci;
CP_1 Parte_1
3) in via subordinata voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertare e dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, che gli importi dovuti dagli appellanti deb- bano essere ridotti rispetto alla condanna di primo grado nei termini e nella misura ritenuta di giustizia e in accoglimento dei motivi di appello tutti in precedenza sviluppati;
4) voglia altresì la Corte riformare la sentenza impugnata anche per quanto attiene i capi accessori di condanna relativi alla inibitoria di attività concor- renziali ed alla pubblicazione della sentenza, ordinandone la rettifica a mezzo stampa ove già nelle more eseguita;
5) voglia altresì la Corte porre a carico d le spese della consu- CP_1 lenza tecnica d'ufficio e tutte le altre spese del giudizio e voglia eventual- mente disporre se del caso il rinnovo della CTU stessa, tenendo conto nella formulazione del quesito della valutazione del tasso medio di trasferimento di clienti da una compagnia ad un'altra, nonché della incidenza sul tasso di trasferimento della maggiore convenienza tariffaria , disponendo eventual- mente l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e non am- messi, qui da intendersi integralmente ribaditi e ritrascritti.
Con vittoria delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relative ad entrambi i gradi di giudi- zio”; 2 per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, CP_1 istanza, eccezione disattesa e respinta, così giudicare: (…) in via principale
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra indicate;
(…)
e per l'effetto accogliere le conclusioni di primo grado, anche istruttorie (tranne quelle già accolte), che qui si ripropongono comunque integralmente:
In via preliminare:
- occorrendo, confermare il provvedimento cautelare ante causam;
- dichiarare la decadenza dei convenuti DAS, Sig. e Sig. Pt_3 Parte_4 dalla proposizione di eccezioni processuali e di merito per tardività della costituzione in giudizio;
Nel merito:
- previa ogni opportuna declaratoria del caso accertare e dichiarare che i convenut e i Sig.r si sono resi responsabili ai danni Parte_4 Pt_3 dell'attrice, per i fatti descritti in atti dall'esponente, di violazione degli artt. 98 e 99 CPI per aver abusivamente acquisito, rivelato a terzi e utilizzato informazioni segrete di , di violazione dei diritti dell'attrice, ex artt. CP_1
64-quinquies e 102-bis l.a., sulle banche dati e per la commissione di atti di concorrenza sleale per storno di clienti, appropriazione e uso di informazioni segrete, scorrettezza professionale, atti confusori, ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c.;
- conseguentemente, condannar e i Sig.r in solido Parte_4 Pt_3 tra loro o, in subordine, in via parziaria, al risarcimento di tutte le voci di danni extracontrattuali (con esclusione quindi di quelli derivanti dalla viola- zione del precedente rapporto di agenzia), patrimoniali e morali, nonché all'immagine, provocati a , da liquidarsi ai sensi degli artt. 125 CPI e CP_1
158 l.a. o in subordine ex artt. 2043 e 2056 c.c., anche in via equitativa, nell'importo che si indica in non meno di 3 milioni di Euro o nella maggiore somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione, condannando altresì e i Sig.ri e alla Parte_4 Pt_3 restituzione degli utili realizzati da ciascuno di essi, nella misura in cui ecce- dano il risarcimento;
3 - inibire a e ai Sig.ri e la reiterazione degli illeciti Parte_4 Pt_3 accertati ai sensi degli artt. 124 CPI, 156 l.a. e 2599 c.c., con fissazione di una somma di € 2.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e per cia- scuna violazione o inosservanza, ovvero di quegli altri importi ritenuti di giu- stizia;
- ordinare la distruzione, a cura di e a spese di e dei Sig.ri CP_1 [...]
e da rimborsarsi dietro esibizione di idoneo giustificativo Pt_7 Pt_3 fiscale, di tutte le in-formazioni illecitamente acquisite e detenute, su qualsi- voglia supporto (cartaceo, informatico e quant'altro) esse si trovino;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza di con- danna, a caratteri doppi del normale, per due edizioni non consecutive, sui quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, , il Messaggero e CP_6 sui periodici Panorama, L'Espresso e, a cura di e a spese di e CP_1 dei Sig.ri e da rimborsarsi dietro esibizione dei relativi Parte_4 Pt_3 giustificativi fiscali;
- emettere, anche ai sensi dell'art. 2599 c.c., ogni altro provvedimento rite- nuto di giusti-zia al fine di eliminare gli effetti dell'attività illecita di e dei Sig.r Parte_4 Pt_3
- in ogni caso respingere le domande avversarie;
In via istruttoria:
- disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare n. 38245/2012 R.G.;
- disporre, ai sensi degli artt. 121 CPI, 156-bis l.a. e 210 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili dei convenuti e di tutti gli altri documenti contabili (elenchi clienti, fatture, ricevute, estratti conto e ricevute bancarie e quant'al- tro occorra) riferibili al predetto portafoglio e alle predette polizze, come meglio indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. al § 4.2, dai quali risulti ovvero sia possibile determinare il volume d'affari realizzato dai con- venuti stessi grazie agli illeciti commessi in danno dell'attrice;
- ordinare l'esibizione della corrispondenza intercorsa tr Controparte_7
i Sig.r e nonché di tutta la documen-
[...] Parte_1 Parte_2 tazione (quale contratti, lettere, side letters, etc.) relativa alla trattativa pre- contrattuale con riguardo in particolare (ma non esclusivamente) alle
4 previsioni e stime di fatturato ed eventuali premi, contributi o incentivi pre- visti a favore degli agenti per l'acquisizione di nuova clientela, nonché even- tuali condizioni ad hoc previste per la clientela proveniente da . Si CP_1 chiede altresì che sia disposta l'esibizione della documentazione relativa ai programmi minimi di produzione previsti da e incentivi, premi o CP_4 contributi, per la conclusione delle nuove polizze;
- ordinare ai convenuti, anche mediante interrogatorio dei legali rappresen- tanti d di comunicare anche ai sensi Parte_1 Parte_2 degli artt. 121-bis, 156-bis e 156-ter l.a., i nomi e gli indirizzi dei clienti che hanno stipulato polizze co specificando il numero di CP_1 CP_4 polizze stipulate e l'importo dettagliato e complessivo dei premi incassati da tali clienti, nonché l'importo delle corrispondenti provvigioni incassate da e dai Sig.ri e come meglio indi- CP_4 Parte_8 Parte_2 cato nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. al § 4.4;
- occorrendo, disporre CTU sulla documentazione elettronica e cartacea ac- quisita in sede di descrizione al fine di valutare la sua riferibilità a e CP_1 ai suoi sistemi informativi;
- occorrendo, disporre CTU contabile al fine di determinare il complessivo pregiudizio arrecato all'attrice;
- ammettere la prova per testi così come capitolata nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. al § 5 e nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 3 c.p.c. al § 1.1.1;
- nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi già indicati, in parti- colare, al § 1.2.3 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 3 c.p.c.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, come per legge”; per “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_4 contrariis rejectis, dichiarare che il capo della sentenza n. 11047/2020 ine- rente [al]l'esclusione di responsabilità a carico di non è stato im- CP_4 pugnato da nessuna delle parti e che quindi è passato in giudicato con con- seguente cessazione della materia del contendere nei confronti della
[...]
”. CP_8
5 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 13.6.2012 la CP_1 premesso che in data 3.5.2012 aveva risolto il rapporto di agenzia con la ma che aveva fondati motivi per Controparte_9 Parte_2 ritenere che la medesima stesse usando indebitamente la banca dati o le atre informazioni riservate apprese nel corso di tale rapporto, ha chiesto, ai sensi degli artt. 129 e 131 dei d.lgs. n. 30/2005, 11 e 163 della legge n. 633/1941, la descrizione del server, dei personal computer, degli elaborati elettronici e di ogni supporto informatico e di archiviazione dati e della do- cumentazione presenti nelle sedi operative della resistente, per accertare la presenza di informazioni riservate o banche dati di titolarità della CP_1
o comunque a questa riferibili. La ricorrente ha rappresentato come la
[...]
mantenendo la disponibilità di questi dati, che avrebbe dovuto Parte_1 invece restituire con la risoluzione del rapporto di agenzia, potesse utilizzare queste informazioni al fine di stornare clienti alla CP_1 Controparte_7
con cui aveva intrapreso un nuovo rapporto di agenzia.
[...]
Si è costituita nel procedimento cautelare la e i suoi soci illimita- Parte_1 tamente responsabili, contestando quanto allegato da parte ricorrente e de- ducendo di avere a propria volta citato in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la contestando la legittimità del recesso esercitato da CP_1 tale OM dal rapporto di agenzia e chiedendone la condanna al risar- cimento dei danni.
Con ordinanza del 10.10.2012 il giudice designato del Tribunale di Roma ha autorizzato la descrizione chiesta dalla nominando il c.t.u. CP_1 affinché assistesse all'esecuzione del provvedimento.
All'esito della descrizione, compiuta presso le sedi della con or- Parte_1 dinanza del 9.5.2013 il giudice designato del Tribunale di Roma ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha inibito alla di rivelare a terzi, acquisire Parte_1
e/o utilizzare le informazioni segrete e della banca dat e di acquisire CP_1 clientela dell mediante I'uso di tali informazioni segrete e della banca CP_1 dati , con modalità non conformi alla correttezza professionale”, fis- CP_1 sando una penale in caso di inosservanza e ordinando la pubblicazione del provvedimento su vari quotidiani. In particolare, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in quanto sia la
6 descrizione sia la documentazione depositata da parte ricorrente consenti- vano di affermare, seppure nell'ambito della cognizione sommaria propria di quel procedimento, “verosimile” “che la resistente abbia iniziato a fare uti- lizzo dei dati indebitamente raccolti e trattenuti in copia presso di se”, ricon- ducendo tale condotta della nell'ambito della concorrenza sleale Parte_1 di cui all'art. 2958 n. 3) c.c. e rilevando come la stessa stesse causando lo storno di clientela già della ricorrente in favore di altra OM assicura- trice.
La ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il sud- Parte_1 detto provvedimento cautelare, che è stato respinto dal Collegio del Tribu- nale di Roma, che ha confermato l'ordinanza suddetta. Il giudice del reclamo ha evidenziato che "le operazioni di estrazione o di impiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati, al pari dell'acquisizione, utilizza- zione o rivelazione a terzi delle informazioni aziendali segrete è espressa- mente vietata e tanto basta a rendere inoppugnabile per quanto qui inte- ressa, il provvedimento reclamato".
2. Con atto di citazione notificato in data 7.6.2013, la ha con- CP_1 venuto in giudizio la nonché e Parte_1 Parte_3 Parte_5
suoi soci illimitatamente responsabili, e la
[...] Controparte_4 chiedendo, in via preliminare, la conferma del provvedimento cautelare
[...] del 9.5.2013 e, nel merito, di accertare che i convenuti avevano compiuto concorrenza sleale nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2598, nn. 1) e 3) c.c., con violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. per avere abusivamente acquisito, rivelato a terzi e utilizzato informazioni segrete della nonché CP_1 di avere utilizzato queste informazioni al fine di stornare clientela a danno di tale OM ed a vantaggio della Ha inoltre chiesto Controparte_4 che, conseguentemente, fossero condannati a risarcirlo dei danni tutti subiti
- patrimoniali, morali e all'immagine - indicati in non meno di € 3.000.000,00. Con condanna dei convenuti a distruggere tutte le informa- zioni illecitamente acquisite e detenute, disponendo altresì la pubblicazione della sentenza.
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado tutti i convenuti, resistendo alle domande attrici e chiedendone il rigetto.
7 In accoglimento delle istanze istruttorie delle parti, il giudice designato del Tribunale di Roma ha: a) ordinato ai convenuti di produrre in giudizio l'elenco delle polizze stipulate dalla per il tramite Controparte_4 dell'agente a decorrere dal dicembre del 2011; b) ordinato alla Parte_1
a ed a di fornire le informa- Parte_1 Parte_3 Testimone_1 zioni chieste dalla parte attrice mediante nota scritta da produrre entro il 31.7.2015; c) ammesso la prova per testi richiesta dalle parti su alcune delle circostanze capitolate. Inoltre, è stata disposta c.t.u. contabile volta a quan- tificare il danno da perdita di utile patito dalla OM attrice in conse- guenza della condotta illecita che ha dedotto essere stata posta in essere ai suoi danni dai convenuti.
Con sentenza n. 11047/2020 del 27.7.2020 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha così provveduto: “1) Dichiara che la
[...]
e e i signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno compiuto atti di concorrenza sleale secondo la previsione dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. nei confronti di;
per l'effetto li condanna a CP_1 risarcire il danno causato ad che liquida in € 597.000,00 oltre CP_1 agli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo pagamento;
Rigetta le altre domande risarcitorie proposte nei loro confronti d;
CP_1
2) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
; compensa le spese di causa tra le parti;
Controparte_4
3) Conferma le misura adottate in via d'urgenza e, per l'effetto, inibisce alla e di rilevare a terzi, acquisire e/o utiliz- Parte_1 Parte_2 zare le informazioni segrete e della banca dati d e di acquisire clien- CP_1 tela della tramite l'uso di tali notizie;
fissa una penale non inferme a CP_1
€ 2.000,00 per ogni violazione o inosservanza del provvedimento, nonché per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
4) dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna sui quotidiani Sera, , , e CP_10 CP_11 CP_6 CP_12 sui periodici e , a cura di e a spese di CP_13 CP_14 CP_1 Pt_1
e dei signor Parte_4 Pt_3
8 5) condanna l e i signor a pagare all Pt_1 Pt_3 Parte_4 CP_1 le spese di causa, liquidate in € 6.000,00 per compensi oltre accessori,
[...] oltre alle spese di ctu poste definitivamente a loro carico”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello, con atto di citazione notificato in data 11.9.2020, la Parte_1 Parte_3
e che hanno svolto le censure illustrate di seguito e Parte_4 hanno concluso come riportato in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha conte- CP_1 stato le censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'im- pugnazione. Inoltre, pur insistendo nel dedurre una corresponsabilità della nella condotta illecita accertata dal giudice di Controparte_4 primo grado, la ha dichiarato espressamente, nel costituirsi nel CP_1 presente grado di giudizio, “di non impugnare il capo di sentenza che ha escluso la responsabilità della OM anche in ragione della mancata impugnazione del capo che ha respinto la domanda di manleva degli appel- lanti”.
Anche la si è costituita nel presente grado di Controparte_4 giudizio, “evidenzia[ndo] come l'appello promosso dall Parte_1 nonché in proprio dai medesimi Sigg.r e
[...] Parte_2 Parte_3
benché notificato anche a non contenga al- Parte_4 CP_4 cuna domanda nei suoi confronti e/o che possa riferirsi ancorché indiretta- mente alla OM”; e come “Allo stesso modo anche la comparsa di costituzione e risposta con cui si è costituit , nel giudizio di appello, CP_1 non contiene alcuna domanda di quelle formulate in primo grado nei con- fronti di né tantomeno è stato formulato appello incidentale sul CP_4 capo di sentenza che ha statuito l'assoluta estraneità ai fatti di . CP_4
Tale OM appellata ha quindi dichiarato di “costitui[rsi] nel presente giudizio, al solo fine di far rilevare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza per ciò che attiene il capo a lei riferibile e, quindi, cessata la materia del contendere”, concludendo come in epigrafe.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistente la condotta illecita ai sensi dell'art. 2598, n. 3) c.c., posta in essere dalla nonché dai soci illimitatamente respon- Parte_1 sabili di tale società, e ai danni della Parte_3 Testimone_1
9 e segnatamente per avere ritenuto che “Risulta (…) confermato, CP_1 dagli accertamenti ispettivi e dalle testimonianze acquisite, come pure dagli esiti del procedimento cautelare qui utilizzabili, come la abbia mante- nuto dati importanti relativi ai clienti d e alle polizze da loro stipulate, CP_1 anche dopo la risoluzione del contratto di agenzia e in aperta violazione del dovere di restituire tutti tali dati e, comunque, di non mantenerli”. In parti- colare, parte appellante deduce che “Il Tribunale parte (…) dalla considera- zione, invero apodittica, in base alla quale la Das avrebbe: 'mantenuto dati importanti relativi ai clienti di e alle polizze da loro stipulate' ma, CP_1 invero, proprio tale circostanza è risultata smentita dagli accertamenti tecnici eseguiti in fase inibitoria ove il CTU, nella propria relazione tecnica, redatta all'esito del procedimento di descrizione dopo aver acquisito i file contenenti i nominativi dei clienti delle sedi di Civita Castellana, affermava, ap- punto, che 'tale operazione non ha rilevato pressoché nulla' (…)”.
Il motivo non è fondato.
3.1. Gli appellanti deducono che non sarebbe possibile sostenere – come ha invece ritenuto il giudice di prime cure – che la si sia appropriata Parte_1 dei dati dei client , quando poi la descrizione, all'uopo autorizzata, ha CP_1 invece accertato che la non aveva nulla presso i propri uffici e presso i propri computer, relativamente a tali dati”.
È opportuno chiarire, preliminarmente, come sia vero che nella motivazione della decisione impugnata si afferma che “Risulta (…) confermato, dagli ac- certamenti ispettivi (…) come pure dagli esiti del procedimento cautelare qui utilizzabili come la abbia mantenuto dati importanti relativi ai clienti di e alle polizze da loro stipulate, anche dopo la risoluzione del con- CP_1 tratto di agenzia e in aperta violazione del dovere di restituire tutti tali dati e, comunque, di non mantenerli”. Al contempo, però, il Tribunale di Roma ha ritenuto raggiunta la prova di tale condotta illecita non soltanto sulla scorta delle risultanze della descrizione operata nel procedimento cautelare ante causam, che pure – come si dirà di seguito – ha fornito elementi nel senso della sussistenza della stessa.
L'affermazione che la ha posto in essere una condotta illecita ex Parte_1 art. 2958, n. 3) c.c., infatti, è stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado anche sulla scorta di altre prove prodotte e acquisite nel corso del
10 giudizio di primo grado, quali: l'esito delle ispezioni espletate dalla CP_1 presso le sedi in Viterbo dell'odierna appellante (v. docc. nn. 8 e 9 del
[...] fascicolo di parte attrice – primo grado di giudizio), a cui viene fatto riferi- mento in motivazione unitamente all'esito del procedimento cautelare;
e, so- prattutto, la prova testimoniale espletata e quanto accertato con la c.t.u.; e, inoltre, la restante documentazione prodotta dalla nell'intro- CP_1 durre il giudizio di primo grado (e, invero, già nel procedimento cautelare ante causam) e indicata.
3.2. Nella sentenza di primo grado si afferma che le “testimonianze rese dagli ex subagenti e da una dipendente di provano la circostanza per cui, “nei pochissimi giorni intercorsi tra la trasmissione della lettera di re- cesso da parte di e l'avvenuta riconsegna dell'agenzia, l'ex agente CP_1 invitava i subagenti e la dipendente a recarsi in agenzia nel fine settimane del 5 e 6 maggio 2012, procedendo a fare fotocopie relative ai fascicoli cartacei delle pratiche”.
e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 all'epoca sub agenti della nel rendere testimonianza hanno con- Parte_1 fermato quanto dichiarato in precedenza, vale a dire che i “titolari”, Pt_3
e chiesero loro, sin dall'estate 2011, di fotoco-
[...] Parte_4 piare le schede riepilogative di tutte le polizze (v. docc. nn. 21-24 del fasci- colo di parte appellata – primo grado di giudizio). CP_1 Testimone_6 all'epoca dipendente della società odierna appellante, ha riferito che le venne chiesto di fotocopiare l'archivio delle polizze vive dei clienti e, CP_1 inoltre, di avere ricevuto istruzioni da e Parte_3 Parte_4 di non proporre ai clienti, alla scadenza delle polizze, il rinnovo con la CP_1
proponendo loro di passare alla (v.
[...] Controparte_4 docc. n. 20 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). CP_1
Inoltre, ha spiegato che e Testimone_2 Parte_4 Parte_9 lo informarono di avere raggiunto la “un
[...] Controparte_4 importante accordo economico con incentivante per il trasferimento di por- tafoglio d (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte appellata CP_1 CP_4
– primo grado di giudizio).
Soprattutto, con specifico riguardo alla condotta illecita ritenuta sussistente dal giudice di primo grado, vale a dire l'utilizzo di dati di proprietà della
11 al fine di sviare la clientela in favore della CP_1 Controparte_15 dopo che la prima aveva receduto dal contratto di agenzia con la
[...] tutti i subagenti hanno confermato che, il giorno successivo Parte_1 all'esercizio di tale recesso da parte della OM appellata (3.5.2012), erano stati invitati a recarsi sabato 5.5.2012 in agenzia a fotocopiare polizze e documenti. ha riferito di avere ricevuto istruzioni di co- Testimone_2 piare su una chiavetta USB tutti i file e i documenti sparsi sul desktop di due computer presenti presso l'ufficio di Viterbo, contenenti principalmente estrazioni dal data base della di informazioni relative al porta- CP_1 foglio della OM.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado ha provato, pertanto, che, anche in epoca successiva al recesso della CP_1 dal rapporto di agenzia, gli odierni appellanti si sono impossessati dei
[...] dati relativi alle polizze stipulati, per il tramite dell'agente con la Parte_1
e che sebbene tale attività illecita fosse iniziata prima della CP_1 risoluzione del rapporto di agenzia, sia però continuata successivamente, e sicuramente sia stata posta in essere nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione da parte della suddetta OM del recesso per giusta causa da quel rapporto.
3.3. Secondo parte appellante, “Le testimonianze degli ex subagenti hanno, anzitutto, un rilevante limite sul piano temporale: poiché Das è cessata a seguito di una comunicazione del 4.5.2012 e le riconsegne agenziali sono iniziate immediatamente nella settimana successiva;
gli ex subagenti, che im- mediatamente hanno preso il posto della e sono divenuti agenti della
, non possono sapere se concretamente poi quei propositi di 'copia- CP_1 tura di polizze e di file, siano stati concretamente realizzati'. Infatti, questi quattro ex subagenti, e e la ex dipendente Tes_2 Tes_3 Per_1 Tes_5 della Das sig.ra avrebbero riferito che gli era stato chiesto di foto- Tes_6 copiare un archivio di polizze (Puleggi) oppure di 'copiare su una chiavetta i file e i documenti sparsi sui desktop dei due computer contenenti principal- mente estrazioni del portafoglio . Senonché, esperita la de- CP_1 Tes_2 scrizione, presso gli uffici dell non si trovava più nulla. Il che fa ritenere che se anche davvero quel proposito di copiare documenti e file vi fosse mai stato, lo stesso non si era poi tradotto in comportamenti concreti”.
12 Parte appellante deduce, dunque, come non si possa ritenere provata la pro- pria condotta – ritenuta illecita ai sensi dell'art. 2598, n. 3) c.c. – di appro- priazione dei dati di cui era proprietaria la in relazione al pe- CP_1 riodo successivo al recesso dal rapporto di agenzia da parte di tale Compa- gnia sulla scorta delle testimonianze rese dai tre subagenti e dalla ex dipen- dente della in quanto, all'esito della descrizione effettuata, non Parte_1 sono stati rinvenuti i dati di cui si sarebbe appropriata. In altri termini, la descrizione, richiesta da tale OM e disposta nel procedimento ante causam, non confermerebbe quanto dichiarato da tali testimoni (e prima an- cora dichiaranti), vale a dire l'appropriazione dei dati da parte della
[...]
secondo le direttive date dai titolari della società odierna appellante, Pt_1 in un momento successivo al recesso dal contratto di agenzia ed al fine di stipulare polizze a garanzia degli stessi rischi con la Controparte_4
infatti, i testimoni in questione avrebbero riferito esclusivamente che
[...] agli stessi siano state impartite direttive, da parte di e Parte_4
di appropriarsi di tali dati, ma non avrebbero fornito ele- Parte_3 menti in ordine all'effettivo espletamento di tale condotta illecita.
3.4. Tale deduzione di parte appellante, anche qualora corrispondesse all'esito del procedimento cautelare ante causam (ma così non è, come si dirà di seguito), proverebbe troppo e, al contempo, può essere agevolmente in- vertita. Infatti, la circostanza per cui, nel momento in cui è stata effettuata la descrizione, non siano state rinvenute le notizie relative alle polizze stipulate con la per conto della non implica necessariamente CP_1 Parte_1 che tali notizie non siano state acquisite, e tanto meno che le stesse non siano state utilizzate per la stipula di contratti di assicurazione, sempre per il tramite di tale agente, con la Controparte_4
In altri termini, la circostanza che, in sede di descrizione, le informazioni di proprietà della non siano state rinvenute presso le sedi opera- CP_1 tive della società odierna appellante non smentisce che l'acquisizione di tali dati, riferita dai testimoni, vi sia stata, e quindi non mina l'attendibilità degli stessi e la sussistenza della circostanza su cui si fonda l'affermazione di re- sponsabilità degli odierni appellanti.
Soprattutto, si deve considerare che la descrizione in questione è stata di- sposta dal giudice designato del Tribunale di Roma – come si è detto sopra
13 – non con decreto inaudita altera parte, bensì a seguito di instaurazione del contraddittorio ed a distanza di cinque mesi e mezzo di distanza dal mo- mento in cui la era venuta a conoscenza dell'instaurazione del Parte_1 procedimento cautelare. Ciò significa che l'odierna parte appellante era ben preparata allo svolgimento della misura presso le sue sedi operative e, per- tanto, aveva avuto tutto il tempo per rimuovere dalle stesse le prove della condotta illecita riferita dai testimoni e ritenuta provata dal giudice di primo grado.
Peraltro, nonostante nell'arco di tempo tra la notifica del ricorso introduttivo del procedimento cautelare ante causam e l'effettuazione della descrizione la ed i suoi soci illimitatamente responsabili ben avrebbero potuto Parte_1 eliminare tutte le prove della propria condotta illecita, ciò nondimeno - di- versamente da quanto dedotto con il principale argomento a sostegno del primo motivo di appello - presso gli uffici dell'ex agente della CP_1 sono stati rinvenuti elementi che provano l'acquisizione di informazioni di quest'ultima e finalizzate a distrarre la clientela di tale OM ad altra, con cui la aveva iniziato un nuovo rapporto. In particolare, in sede Parte_1 di descrizione il c.t.u. ha rinvenuto: (i) alcune copie di disdette di polizze
, successive al deposito del ricorso da parte della OM, con il CP_1 tagliandino della raccomandata che rimane al mittente e dal quale si evince l'invio direttamente da parte dell'agenzia di tali disdette alle po- Parte_1 lizze;
(ii) alcune cartelline recanti il logo “ e la dicitura CP_1 CP_4 scritta a mano “polizze da fare nel 2013” contenenti le disdette alle polizze;
(iii) una cartellina recante la dicitura “disdette da inviare entro il 2 CP_1 gennaio 2013” e contenente dieci disdette da trasmettere alla CP_1
Inoltre, presso l'Agenzia di Rignano Flaminio sono state rinvenute e copiate a campione;
(iv) alcune disdette di polizze di formato analogo a quello CP_1 prodotto nel procedimento di descrizione (v. verbale della descrizione).
3.5. Parte appellante deduce che i testimoni escussi, e sopra indicati, sareb- bero “se non addirittura direttamente interessati e quindi incapaci di testi- moniare in base all'art. 246 cpc, quantomeno scarsamente attendibili”. E ciò in quanto sono divenuti, successivamente al recesso dal rapporto con la
[...]
e alla consegna dei dati delle polizze (e dei clienti) nella disponibilità Pt_1 di quest'ultima, agenti della CP_1
14 In ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli stessi, come anche dalla ex dipendente della società appellante, si è detto sopra. Le circostanze riferite dagli stessi trovano riscontro puntuale nelle ulteriori fonti di prova indicate dal giudice di primo grado e poste a fondamento della decisione di primo grado, peraltro tutte richiamate nella motivazione della decisione im- pugnata.
È evidente da quanto sopra riportato come parte appellante non deduca, nel proporre appello, l'incapacità a testimoniare di Testimone_2 [...]
e Solo per op- Tes_7 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 portuna completezza, allora, si deve rilevare che questa non è stata tempe- stivamente eccepita dai convenuti (odierni appellanti) prima dell'ammissione della prova testimoniale, rimanendo dunque la relativa eccezione definitiva- mente preclusa, senza che possa – ma non è questo il caso in esame, come si è detto – poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa e assunta, ecce- zione di nullità della prova (cfr. Cass. civ., S.U., 6.4.2023, n. 9456).
3.6. La condotta illecita dedotta dalla è stata ritenuta sussi- CP_1 stente e accertata dalla sentenza impugnata anche – se non principalmente, come l'economia della motivazione di tale decisione potrebbe indurre a cre- dere – in ragione delle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, riportate nella motivazione della sentenza appellata.
Il giudice di primo grado ha rilevato, infatti, che il c.t.u., incaricato “di verifi- care l'esatta entità dell'affermato sviamento di clientela (clienti andati via da e divenuti clienti d (per il tramite dell'agenzia convenuta)”, CP_1 CP_4 ha accertato che, “Per il periodo successivo al 3.5.2012 (ovvero, successivo al recesso del rapporto di agenzia tra le parti, formalmente comunicato con lettera inviata il 3.5.2012 e ricevuta il 7.12.2012), n.1040 clienti (persone fisiche e giuridiche) di sono transitati direttamente in CP_1 CP_16 tramite la I 1040 clienti hanno portato n.1540 polizze
[...] Pt_1 via da a per un valore di euro 709.989,93. Da un con- CP_1 CP_4 trollo di dati incrociati, ha inoltre accertato n.1474 polizze di clienti passati da a dal 3.5.2012 al 30.11.2013, per un valore di euro CP_1 CP_4
887.353,04 di premi annui. Di questa 2474 polizze, n.1277 sono risultate ancora accese alla "presunta data di estrazione del database... da parte di ossia il 22.12.2015" (pag. 236 della Relazione peritale)”. CP_4
15 Inoltre, “In base ai dati acquisiti e agli accertamenti esperiti, il ctu ha concluso che '1) ... con riferimento al periodo successivo al 3.5.2012, il numero di clienti che, dopo aver disdettato e/o rinnovato le polizze (ramo RC Auto ed altri rami) contratte con per il tramite dell'ex agente CP_1 Pt_1 sono stati acquisiti, sempre per il tramite dell'agente da parte di Pt_1
è pari a n.1040. Altresì non è stato possibile accertare il numero Pt_10 dei clienti transitati da in tramite terza compagnia per CP_1 CP_4 mancanza di dati'. 2) n.750 dei suddetti n.1040 assicurati sono ancora clienti (alla data del 22.12.2015) ... la durata dei contratti Grou- CP_4 pama ormai cessati è pari in media a 414 giorni (…)”.
Come si dirà di seguito, nel trattare della prova del danno conseguente alla condotta illecita accertata e della quantificazione dello stesso, parte appel- lante contesta la rilevanza del dato numerico riportato dal c.t.u. e su cui anche si basa l'affermazione del giudice di primo grado in ordine alla sussi- stenza della condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3) c.c. Anche qualora ciò fosse – e, come si dirà di seguito, non è – la statuizione del giudice di primo grado si fonda non esclusivamente su quanto accertato dal proprio consulente, ma anche su altre fonti di prova.
Ad ogni buon conto, anche se – come dedotto (ma si veda quanto di dirà di seguito nel trattare della quantificazione del danno) – fosse stato provato un passaggio di clienti, che avevano contratto per il tramite dell'agente
[...]
dalla alla in misura pari Pt_1 CP_1 Controparte_4 all'usuale “volatilità” delle polizze del ramo danni, e soprattutto di quelle R.C.A., non si potrebbe non considerare che, nel caso in esame, tale passag- gio da una OM a un'altra deve essere posta in relazione causale con la dedotta condotta illecita ai sensi dell'art. 2958, n. 3) c.c. sia in relazione agli altri elementi provati, e indicati dal giudice di primo grado nella deci- sione impugnata, sia in relazione all'avere accertato il c.t.u. che i contraenti delle polizze in questione hanno mantenuto il loro rapporto con la CP_4 fino al 2018.
[...]
3.7. Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto che anche “i documenti pro- dotti confermano (vedi in particolare i documenti 8, 9, 12, 13, 14,115, 16, 17, 19, 20-24, 25, 55, 53-bis del fascicolo cautelare, doc. C) che le infor- mazioni di proprietà di e relative ai suoi clienti sono state trattenute CP_1
16 in copia dagli ex agenti anche successivamente alla cessazione del rapporto (recesso del 3 maggio 2012), in aperta violazione delle precise istruzioni impartite dalla OM e anche della diffida intimata il 4 maggio 2012 (doc. 17 fascicolo cautelare)”.
È vero che - come afferma parte appellante - tra tali documenti ve sono alcuni che, in verità, non provano la condotta illecita per cui è causa, o perché rife- rita ad epoca precedente al recesso da parte della come “un CP_1 verbale ispettivo redatto prima della cessazione del rapporto (docc. nn. 8 e 9 del fascicolo di part – primo grado di giudizio)”; e “copie di elenchi CP_1 di disdette registrati nella banca dati da dicembre 2011 a febbraio CP_1
2012 e quindi molto prima della cessazione del rapporto”, quali i documenti da n. 12 a n. 25 del fascicolo di parte della o perché non è CP_1 possibile riferirle al periodo successivo al recesso dal contratto di agenzia da parte di tale OM, come “alcune fotografie scattate in agenzia (non si sa bene da chi e quando)”; o, ancora, perché non fornisce alcun elemento in ordine alla sussistenza della condotta illecita ritenuta sussistente, come
“un verbale di riconsegna agenziale (doc. 15, 16)” e “una diffida fatta da nel momento della revoca”. Al contempo, però, tra i documenti indi- CP_1 cati dal giudice monocratico del Tribunale di Roma vi è anche una relazione di investigatori privati relativa ad attività svolte successivamente al recesso dal contratto di agenzia e “le dichiarazioni rese dai subagent che diven- nero poi gli agenti del , prendendo il posto dell della cui atten- CP_1 dibilità appare senz'altro legittimo dubitare”.
Tanto l'attività investigativa quanto le dichiarazioni si riferiscono – seppure queste ultime non esclusivamente – all'attività di appropriazione di docu- mentazione posta in essere dalla successivamente al 3.5.2012. Parte_1
3.8. Quanto alle dichiarazioni rese dai subagenti della società appellante alla OM danneggiata, e di cui si è detto sopra, la sentenza di primo grado dà atto di come le stesse risultino essere state confermate nella prova testi- moniale espletata nel giudizio di primo grado. È possibile allora rinviare a quanto si è detto precedentemente in relazione alla stessa, anche in rela- zione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai subagenti della Parte_1 pure divenuti successivamente agenti della e soprattutto con CP_1 riguardo a quanto dichiarato dagli stessi in relazione ad attività di
17 appropriazione di informazioni, e segnatamente di dati relativi alle polizze effettuata proprio per il loro tramite su indicazione dei titolari della CP_1
Parte_1
Dalla relazione redatta dall'agenzia di investigazione privata SID – Investiga- tive & Security Agency s.r.l., poi, risulta che il giorno 8.5.2012, quindi nei giorni immediatamente successivi a quelli di recesso da parte della CP_1
vennero visti uscire dall'agenzia della in Viterbo,
[...] Parte_1 Tes_2
[...] Testimone_3 Parte_4 Testimone_5 Per_2
e e “gli uomini avevano borse e contenitori atti al tra-
[...] Persona_3 sporto di materiale;
l'agente portava contenitori visibil- Parte_4 mente pieni”. Gli investigatori privati, dunque, hanno constatato come nel pomeriggio di quel sabato 8.5.2012 si stesse svolgendo, all'interno degli uffici della con saracinesca abbassata, un'intensa opera di rimo- Parte_1 zione e di prelievo di documenti di cui era proprietaria la in CP_1 particolare copie di polizze, carpette ed altro che, sia i subagenti, che lo stesso presente in loco e da loro osservato, stavano Parte_4 asportando rapidamente.
Gli investigatori privati hanno precisato che soltanto a seguito del loro inter- vento, una volta qualificatisi, detto intenso movimento si era interrotto, avendo i subagenti provveduto a riportare all'interno dei locali dell'agenzia il materiale in quanto vennero informati dell'esistenza di una formale diffida della Direzione generale della nei riguardi della a CP_1 Parte_1 loro in precedenza non comunicata, manifestando per questo vivo disap- punto e allarme. Gli investigatori hanno poi dichiarato: “Nel corso della con- versazione abbiamo potuto accertare che all'interno dei contenitori vi fossero copia di polizze ed in particolare la borsa appoggiata dal responsa- CP_1 bile del sul muretto esterno (vedi foto) conteneva un faldone di co- CP_17 lore blu e un blocco cospicuo di polizze con intestazione come ac- CP_1 certato visivamente avvicinandosi alla borsa. Inoltre all'interno [del CP_17 dove siano stati invitati ad entrare vedevamo da un'osservazione esterna dei contenitori, riportati nell'ufficio dai subagenti e dall'agente, parzialmente ma in modo inequivocabile document tra cui copia di polizze” (v. doc. n. CP_1
19 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). CP_1
18 3.9. La relazione investigativa suddetta deve essere ricondotta nel novero delle prove atipiche - al pari delle dichiarazioni provenienti da terzi (queste però confermate dai dichiaranti nel rendere testimonianza, essendo quindi utilizzabile ai fini della decisione dal giudice di primo grado la prova tipica, in via assorbente rispetto a quella atipica di identico contenuto) - e possono offrire elementi di giudizio sufficienti qualora non smentiti dal raffronto cri- tico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizi (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.4.2023, n. 9507; Cass. civ., Sez. I, 1°.9.2015, n. 17392;
Cass. civ., Sez. II, 20.1.2017, n. 1593).
Nel caso in esame, come si è detto sopra, il raffronto con quanto dichiarato, anche e soprattutto quali testimoni, dai subagenti della non smen- Parte_1 tisce quanto riportato nella relazione investigativa. Ne consegue che anche quanto risultante da tale relazione investigativa è stato legittimamente posto a fondamento della decisione assunta dal giudice di primo grado.
4. La concorrenza sleale, nell'area di atipicità di cui all'art. 2598, n. 3) c.c., è integrata non solo dal compimento consapevole di un atto dannoso per il concorrente e vantaggioso per il soggetto agente (anche per il tramite di altro soggetto, come è avvenuto nel caso in esame), ma altresì dall'utilizza- zione di mezzi, diretti o indiretti, non conformi ai principi della correttezza professionale.
Per integrare la condotta di concorrenza sleale per sviamento di clientela è sufficiente l'acquisizione di informazioni e conoscenze tecniche o commer- ciali riservate di un concorrente, vale a dire non destinate ad essere divulgate al di fuori di quell'azienda, senza che sia necessario che le stesse siano anche segrete, presentando un valore economico solo perché tali. Come ha avuto moto di chiarire la Suprema Corte, l'illecito di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3), c.c. per indebita acquisizione di conoscenze riservate altrui è integrato per il solo fatto della avventura indebita acquisizione, es- sendo irrilevante il fatto che tali conoscenze sono state concretamente adot- tate da parte dell'autore della violazione in successive attività commerciali (cfr., seppure con riguardo all'acquisizione di notizie mediante storno di
19 dipendenti, Cass. civ., Sez. I, 20.1.2014, n. 1100; Cass. civ., Sez. I, 8.6.2012, n. 9386; Cass. civ., Sez. I, 2.9.2005, n. 17699).
4.1. Non è sufficiente, invece, che l'azione sia oggettivamente e soggettiva- mente tale da arrecare un vantaggio all'agente e un pregiudizio al concor- rente: diversamente opinando, infatti, ogni atto di concorrenza intenzionale ed efficace sarebbe sempre illecito e impedirebbe la libera iniziativa econo- mica. Ai fini della configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta dell'imprenditore deve essere desunta, quindi, non già da un singolo episodio fattuale, bensì dalla qualifi- cazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneg- giare il concorrente, ovvero per profittare sistematicamente del suo avvia- mento sul mercato.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che l'intera condotta realizzata dalla non solo nell'ultimo anno prima Parte_1 del recesso da parte della al rapporto di agenzia, ma anche nel CP_1 periodo immediatamente successivo (con riguardo al quale è stata svolta la domanda risarcitoria per cui è causa), fosse finalizzata a sviare la clientela da tale OM alla con cui l'odierna appel- Controparte_4 lante aveva intrapreso un nuovo rapporto di agenzia. Ciò di per sé lecita- mente, non essendo quello con la in esclusiva, ma è illecita la CP_1 condotta di sviamento della clientela in favore della “nuova” OM con cui aveva intrapreso un rapporto di agenzia.
Il divieto di concorrenza sleale, dunque, non implica che l'agente, assunta la nuova posizione, non possa effettivamente rivolgersi (in proprio, o per conto di una nuova OM) alla clientela dell'imprenditore (nel caso di specie, della qualora – come nel caso in esame – non sussistano spe- CP_1 cifici patti di non concorrenza. Implica però che, nel farlo, si comporti se- condo correttezza, essendogli preclusa la possibilità di sfruttare a proprio vantaggio il privilegio informativo di cui gode, peraltro illecitamente dopo la cessazione del rapporto di agenzia.
4.2. Come rilevato già con l'ordinanza cautelare in data 9.5.2013, la fatti- specie di concorrenza sleale si deve ritenere sussistente anche quando – come nel caso in esame – l'atto lesivo venga posto in essere da un soggetto (il c.d. terzo interposto), il quale, pur non possedendo egli stesso i requisiti
20 soggettivi, per non essere un concorrente del danneggiato, agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'im- prenditore che si sia giovato della sua condotta. Per contro, in mancanza di tale (quantomeno) collegamento tra l'autore del comportamento lesivo e l'im- prenditore concorrente, il terzo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.7.2019, n. 18772; Cass. civ., Sez. II, 6.6.2012, n. 9117; Cass. civ., Sez. III, 9.8.2007, n. 17459; Cass. civ., Sez.
I, 8.9.2003, n. 13071; Cass. civ., Sez. I, 11.4.2001, n. 5375).
Nel caso in esame, infatti, nell'introdurre sia il procedimento cautelare ante causam sia il giudizio di primo grado la ha dedotto e chiesto CP_1 che venisse accertato che la quale c.d. terzo interposto, stesse Parte_1 attuando la condotta illecita sopra descritta nell'interesse della
[...]
chiedendo infatti la condotta di entrambe, in solido, al Controparte_4 risarcimento dei danni.
4.3. Il giudice di primo grado, invece, ha ritenuto responsabile per la con- dotta illecita di cui all'art. 2958 n. 3) c.c. esclusivamente la vale Parte_11
a dire l'autore materiale della condotta illecita, già agente della CP_1
e per questo messa nelle condizioni di impossessarsi dei dati di proprietà di quest'ultima, non anche la Infatti, il Tribunale Controparte_4 di Roma ha escluso che sia stata fornita la prova del collegamento tra gli autori della condotta illecita, ossia gli odierni appellanti, e quest'ultima
[...]
, e quindi ha escluso la responsabilità di quest'ultima per la condotta CP_8 di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3) c.c.
A ben considerare, questo avrebbe implicato il venire meno della possibilità di sussumere la condotta illecita posta in essere dalla e dai suoi Parte_1 soci illimitatamente responsabili in quella di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3) c.c. e gli odierni appellanti avrebbero dovuto essere rite- nuti sì responsabili per il danno patrimoniale arrecato alla ma CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. Peraltro, la aveva domandato che, in CP_1 via subordinata, la condanna dei convenuti avvenisse ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò nondimeno, la non ha censurato il titolo sulla scorta del quale Parte_1
è stata ritenuta illecita la sua condotta e condannata a risarcire il danno alla
21 ma soltanto – come si è detto – la sussistenza della prova di CP_1 una condotta illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 3) c.c. E anche la CP_1 non ha censurato la ritenuta insussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità ai sensi di tale disposizione della Controparte_4
Al contempo, però, ha ribadito le difese svolte nel primo grado di giu-
[...] dizio e ha concluso perché gli odierni appellanti vengano condannati ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora non venga ritenuta sussistente la responsabilità per sviamento della clientela.
Soprattutto, questo giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapeti- zione (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.12.2024, n. 32932; Cass. civ., Sez. III, 28.12.2023, n. 36272). Ne consegue che l'errata affermazione da parte del giudice di primo grado della responsabilità del solo agente ai sensi dell'art. 2598 n. 3) c.c., pur avendo escluso la responsabilità per lo stesso titolo dell'imprenditore in concorrenza, non vizia la decisione assunta dal Tribunale di Roma quanto alla sussistenza di una condotta illecita della nei Parte_12 termini indicati, e la sussistenza di una responsabilità nei confronti della
[...] per la stessa, dovendo la stessa essere affermata comunque ai CP_18 sensi dell'art. 2043 c.c.
4.4. In ragione di quella che è la condotta illecita ritenuta sussistente, vale a dire l'appropriazione di dati di cui era proprietaria la è evidente CP_1 come non assuma alcuna rilevanza, al fine di ritenere sussistente la respon- sabilità della che – come pacifico – tra tale OM e la Parte_1 [...] non sussistesse alcun patto di non concorrenza disciplinante i rapporti Pt_1 successivi alla cessazione del contratto di agenzia. In particolare, non è pos- sibile ritenere che soltanto qualora vi fosse stato questo patto di esclusiva si sarebbe potuto imputare alla di avere operato in modo concor- Parte_1 renzialmente sleale.
Allora, è vero che – come osserva parte appellante – “la era perfetta- mente legittimata, sia nel corso del rapporto di agenzia con , sia CP_1
22 successivamente al suo scioglimento, ad operare per conto di altre imprese”; che “gli assicurati (più in generale 'i clienti') sono certamente legittimati e liberi di rivolgersi all'assicuratore che ritengono più idoneo alla soluzione delle proprie esigenze assicurative”; e, inoltre, che “Non vi è alcuna norma di legge, o di contratto, che possa impedire ad assicurati, che hanno da anni stima e fiducia in un determinato agente assicurativo, di non rivolgersi allo stesso, anche dopo che abbia cambiato compagnia”. Al contempo, però, la circostanza – correttamente ritenuta provata dal giudice di prime cure, come si è detto sopra – per cui la si sia appropriata di dati relativi alle Parte_1 polizze stipulate, per il suo tramite, con la e di proprietà di CP_1 quest'ultima, costituisce una condotta illecita riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. e, in ogni caso, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., come si è detto sopra.
4.5. Nello specifico, costituisce atto di concorrenza sleale che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3) c.c., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessi- bili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.5.2007, n.
12681; Cass. 18.8.2004, n. 16156; Cass. civ., Sez. I, 20.3.1991, n. 3011).
Ad assumere rilevanza ai fini della sussistenza della condotta illecita da parte degli odierni appellanti, ritenuta sussistente dal giudice di primo grado, non è tanto che le informazioni di cui si è impossessata la consiste- Parte_1 vano, in larga parte, in dati personali degli assicurati (i nomi CP_1 degli assicurati, i relativi recapiti telefonici e telematici, i numeri di targa dei rispettivi veicoli, gli estremi dei contratti ad essi intestati, e così via), e come tali soggetti alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto concerne la legislazione nazionale, al d.lgs. n. 196/2003 (disciplina applicabile ratione temporis, essendo i fatti per cui è causa anteriori all'en- trata in vigore del d.lgs. n. 101/2018). Il rilievo per cui l'agente, finché ri- mane tale (e solo finché rimane tale), tratta normalmente i dati in questione per conto dell'impresa assicuratrice preponente in qualità di responsabile del trattamento, mentre successivamente al venire meno del rapporto di agenzia
23 il trattamento di quei dati non sarebbe lecito, assume rilevanza in relazione al rapporto con il soggetto trattato, e quindi con il cliente.
Semmai, nel caso in esame rileva come le informazioni relative ai clienti as- sicurati siano anche tipicamente qualificabili, risultando integrati i requisiti di legge, come informazioni segrete nel senso previsto dall'art. 98 del d.lgs. 30/2005 (“c.p.i.”), ossia informazioni commerciali, soggette al legittimo con- trollo del loro detentore (l'impresa assicuratrice preponente), che non sono nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro ele- menti, generalmente accessibili agli operatori del settore, che sono sottopo- ste a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete e che, infine, hanno un valore economico proprio in quanto segrete.
4.6. Il giudice di primo grado ha rilevato che “le banche dati create d , CP_1
e disponibili d quale suo agente, non sono limitate ai dati relativi Pt_1 alle polizze, già di per loro importanti, ma contengono assai di più. Come spiega la medesima nei propri scritti difensivi, e confermato dalla CP_1 documentazione acquisita e dagli studi peritali, una banca dati è composta da oltre 1.300 tabelle che presentano ciascuna diversi campi per la raccolta dei dati. Riportando la descrizione fornita dall'attrice, non specificamente contestata da parte convenuta, nella banca dati queste tabelle sono poste in relazione in base a criteri studiati e rielaborati attraverso un sistema perso- nalizzato specificamente ideato per le, esigenze gestionali della OM (si veda il doc. 39 del fascicolo cautelare). I dati relativi alla clientela sono stati raccolti e organizzati d nel corso di anni di lavoro e di investi- CP_1 menti. In altre parole , nel corso degli anni e impegnando ingenti CP_1 mezzi, ha raccolto informazioni relative ai propri clienti (tipologia delle po- lizze sottoscritte;
premi corrisposti;
dati sulla composizione familiare oppure, nel caso di imprese, sui fatturati e sul settore di mercato)”.
Inoltre, il Tribunale di Roma ha evidenziato che “La struttura e il contenuto della banca dati di è positivamente dimostrato con il tabulato pro- CP_1 dotto (doc. 47 del fascicolo cautelare), che contiene parte dei dati estratti da tale archivio e riferibile, in particolare, a quelli dei clienti dell'agenzia firmo al mese di maggio 2012 (epoca dcl recesso del rapporto). Una versione elettronica del tabulato è stata altresì prodotta su chiavetta USB (dm. 47-bis
24 fascicolo cautelare). Da questi documenti risulta confermata la mole dei dati a disposizione degli ex agenti e dagli stessi acquisiti abusivamente”.
Una volta ritenuto che la aveva accesso a vere e proprie banche Parte_1 dati della il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha cor- CP_1 rettamente ritenuto, di conseguenza, che “Non è dubbio che a questi dati siano applicabili gli artt. 98 e 99 del Codice per la Protezione Industriale, CPI. Si tratta, infatti, di informazioni raccolte a gestite dalla Società in modo da renderle una propria risorsa, condivisa con gli agenti con precise condi- zioni e procedure e protetti in modo da non essere accessibili da chi non è autorizzato. In questo senso si tratta di segreti commerciali, quali dati azien- dali segreti secondo la previsione dell'art. 98 CPI, non accessibili ai non au- torizzati e aventi un valore economico e protetti da sistemi adeguati per mantenerli segreti”.
Come si è detto sopra, in relazione a tale statuizione non risulta proposto appello.
D'altra parte, l'uso (abusivo ex art. 99 c.p.i.) di tali informazioni da parte dell'ex agente ha proprio (nel caso di specie, come nella generalità dei casi) la finalità di permettere a quest'ultimo di estrarre - e sottrarre all'impresa preponente (nel caso di specie, la - tale valore economico me- CP_1 diante la diversione della clientela a favore di altra impresa assicuratrice. Distrazione che sarebbe difficilmente attuabile senza le informazioni relative, tra l'altro, al nominativo degli assicurati, ai loro recapiti, alla data di scadenza della polizza e alle condizioni economiche applicate.
4.7. L'art. 102-bis, co. 3, della legge n. 633/1941 (“l.d.a.”) attribuisce al costitutore della banca di dati - nel caso di specie l'impresa preponente, essendo i dati degli assicurati raccolti per conto, nell'interesse e a spese di quest'ultima - il diritto esclusivo (c.d. diritto sui generis) di autorizzare o vietare le operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. E anche laddove si voglia ipotizzare che l'ex agente potrebbe limitarsi a estrarre e reimpiegare solo singoli dati (o, comunque, parti quantitativamente non sostanziali) della banca di dati, la legittimità di tale operazione viene assoggettata dall'art. 102-ter, co. 3, l.d.a. al ricorrere delle seguenti condizioni: (a) che la banca di dati sia stata messa a disposi- zione del pubblico (e non è questo tipicamente il caso delle banche di dati
25 contenenti i dati degli assicurati, sottoposte a un regime, se non di segre- tezza assoluta, quanto meno di relativa riservatezza); e (b) che l'attività di estrazione o reimpiego sia effettuata da parte di un utente legittimo (e non può verosimilmente qualificarsi come tale l'ex agente a seguito della risolu- zione del contratto di agenzia).
Tutto ciò anche senza considerare che, in termini generali, l'art. 102-bis, co. 9, l.d.a. qualifica come illecita l'estrazione o il reimpiego «ripetuti e sistema- tici» di parti anche non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora (come in questo caso) presuppongano operazioni contrarie alla normale ge- stione della banca di dati o (come sempre in questo caso) arrechino un pre- giudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
5. Nel caso in esame, allora, non assume rilevanza al fine di ritenere sussi- stente una condotta illecita da parte degli odierni appellanti, causativa di danno nei confronti della OM originaria attrice, che il numero di po- lizze già stipulata con la per il tramite dell'agente che CP_1 Parte_1 siano state stipulate con la dopo la cessazione Controparte_4 del rapporto di agenzia tra l'odierna appellata e la società appellante, dive- nuta agente della seconda OM. Assume esclusiva rilevanza che – come ha ritenuto il giudice di primo grado – la si sia impossessata Parte_1 dei dati relativi alle polizze stipulate dalla CP_1
Provata l'appropriazione dei dati della OM originaria attrice, questa ha assolto all'onere della prova, gravante in capo alla stessa (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 14.2.2020, n. 3811), dell'illiceità della condotta ai sensi dell'art. 2598 n. 3) c.c., come ha ritenuto il giudice di primo grado, o invero ai sensi dell'art. 2043 c.c., come deve riqualificarsi la stessa, ad avviso di questo giudicante.
Proprio per tale ragione correttamente non sono state ammesse, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, “le prove testimoniali che l proponeva quando chiedeva che si ascoltassero i clienti per comprendere se questi ul- timi si fossero rivolti di loro iniziativa all'agenzia, oppure fossero stati da quest'ultima contattati e indotti a cambiare compagnia”. Così come è del tutto irrilevante che il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado abbia rife- rito che non è possibile accertare “con la sola documentazione in atti, se i trasferimenti di polizze siano avvenuti per scelta degli assicurati, oppure a
26 seguito di richiesta e sollecitazione da parte degli agenti di (v. Pt_1 elaborato peritale depositato in data 30.3.2018 - pag. 247).
Diversamente da quanto ritiene parte appellante, non sarebbe stato “neces- sario, per sostenere che lo spostamento di portafoglio sia stato frutto di comportamenti concorrenzialmente sleali, dimostrare che l'agente abbia con- tattato personalmente tutti i clienti, rappresentandogli circostanze denigra- torie, creando confusione sui segni distintivi, avvalendosi di elenchi e tabulati sottratti alla ex preponente;
di tutto ciò non vi è alcuna prova”, laddove, nel caso in esame, “manca la prova anche di un solo caso in cui l abbia di sua iniziativa avvicinato un cliente, per ottenerne il trasferimento della po- lizza”. Ad assumere esclusiva rilevanza è che la e i suoi soci illimi- Parte_1 tatamente responsabili si siano impossessata dei dati di cui era pacificamente titolare la e che erano nella sua disponibilità in quanto sua CP_1 agente, senza che sia necessario provare anche l'utilizzo in concreto degli stessi in relazione a ciascuna singola polizza che sia transitata nel CP_1 pacchetto polizze della al fine di ritenere posta Controparte_4 in essere la condotta illecita contestata, potendo e dovendosi dedurre tale utilizzo da quanto pure accertato, vale a dire il numero di polizze che, nel periodo successivo (quello in rilievo nel presente giudizio) all'introduzione del
6. Neanche è possibile affermare che la condivisione dei dati relativi alle polizze stipulate dall'agente per conto della in possesso del CP_1 primo anche se di proprietà del secondo (come statuito dal giudice di primo grado, e al riguardo, non vi è impugnazione di quanto statuito dal giudice di primo grado), non integrerebbe una condotta illecita in quanto “a decorrere dal 2007, ad opera delle cd. 'Leggi Bersani' (dlg 248/2006 e L 40/2007) è vietata l'imposizione agli agenti del monomandato, e quindi ogni interme- diario assicurativo è per legge libero di distribuire prodotti assicurativi di più compagnie”; e che il cambio di agenzia sarebbe frutto di un'autonoma scelta dei clienti, essendo stato peraltro eliminato il rinnovo tacito delle polizze auto.
Nel caso in esame, in ragione di quanto provato all'esito del giudizio di primo grado e sopra riportato, non è possibile ritenere che i clienti della Parte_1 seppure abbiano scelto liberamente questa società come proprio
27 intermediario, avrebbero liberamente scelto di stipulare una polizza a garan- zia dello stesso rischio con la successivamente Controparte_4 alla cessazione del rapporto della stessa con la Si deve ritenere, CP_1 piuttosto, che tale cessazione sia stata determinata dall'avere l'intermediario indirizzato i propri clienti verso una diversa OM, certo scelta dai clienti stessi, ma sulla scorta di un'attività della e volta a “dirottare” Parte_1
i clienti verso la con cui aveva iniziato CP_1 Controparte_4
– legittimamente – un nuovo e diverso rapporto.
Soprattutto, tale attività è stata correttamente qualificata dal giudice di primo grado come sviamento di clientela, e non sic et simpliciter come un precipi- tato dell'attività di intermediazione posta in essere dall'odierna appellante e conseguenza anche della mancanza del vincolo di mandato e di una dedotta maggiore convenienza delle polizze Inoltre, la condotta illecita CP_4 posta in essere dalla è stata resa possibile in ragione dei dati delle Parte_1 polizze di cui – come provato – si è appropriata. CP_1
7. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado quanto all'accertamento e alla quantificazione del danno. In particolare, parte appellante deduce che “è frutto di una acritica trasposizione di alcuni dati numerici contenuti nella CTU e nei relativi chiarimenti, senza tener conto della circostanza che, sia nell'elaborato peritale del 29.3.2018 sia a pagina 7 dei successivi chiarimenti forniti dal CTU, si precisavano i limiti dell'indagine pe- ritale, in termini tali da rendere sostanzialmente totalmente inattendibili i risultati contabili 'ipotizzati' dal CTU”.
Il motivo non merita accoglimento.
7.1. Gli appellanti rilevano, in primo luogo, come il c.t.u. abbia evidenziato che “non è stato oggetto dell'incarico peritale e non è stata svolta alcuna verifica, audit o controlli di altro tipo sui dati ed informazioni fornite dalle parti sia su supporto cartaceo che elettronico. Pertanto, la veridicità e com- pletezza di tali informazioni appartiene alle società che le hanno predisposte e versate in atti”.
In verità, la c.t.u. è stata espletata sulla scorta dei dati forniti da entrambe le parti, e segnatamente dalla e dalla CP_1 Controparte_4
a seguito di ordine del giudice in tale senso. In particolare, al fine di
[...] individuare i clienti “transitati” dalla prima alla seconda OM, è stato
28 necessario confrontare i codici fiscali o la partita I.V.A. dei clienti persi dalla con quelli dei clienti acquisiti dalla CP_1 Controparte_4
[...]
Soprattutto, l'odierna parte appellante non ha mai contestato, nel corso del giudizio di primo grado e dell'espletamento delle operazioni peritali, l'atten- dibilità dei dati forniti dalla Piuttosto, è stata quest'ultima nel CP_1 corso delle operazioni peritali (v. osservazioni dei cc.tt.pp. – pagg. CP_1
15 e segg.) e del giudizio a dedurre come la documentazione contabile esi- bita dalle controparti non offrisse garanzie di attendibilità e, in ogni caso, non fosse completa.
Parte appellante non può, quindi, contestare le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. in quanto questi non avrebbe verificato i dati forniti dalle parti e, quindi, queste sarebbe basate esclusivamente su questi ultimi. Senza consi- derare che la non attendibilità del dato fornito dalla Controparte_4
e dalla è semmai andato a svantaggio della e
[...] Parte_1 CP_1 non dell'odierna appellante, tanto che – si ripete – nel corso del giudizio di primo grado non ha contestato la completezza dei dati o la non corrispon- denza degli stessi.
7.2. In secondo luogo, parte appellante rileva come il c.t.u. abbia osservato che “non è stato possibile stabilire la fine del periodo in cui la presunta azione illegittima di distrazione, dirottamento, storno clienti asseritamente compiuta da abbia finito di espletare effetto”. E così facendo parte ap- pellante ha contestato – in buona sostanza – la valutazione della perdita di profitto, in relazione alle polizze stornate, fino al 2018.
Ai fini della sussistenza del diritto del risarcimento del danno, e per il periodo considerato dal c.t.u. (vale a dire, fino all'espletamento della verifica da parte dello stesso), non assume rilevanza il protrarsi della condotta illecita, es- sendo lo sviamento per appropriazione della documentazione una condotta illecita che si realizza con quest'ultima condotta. In altri termini, la prova della sussistenza del danno dedotto da parte della sussiste in quanto CP_1
l'originaria attrice ha fornito la prova dell'avvenuto sviamento della clientela a seguito e in ragione della condotta illecita degli odierni appellanti. Quello che rileva, ai fini della quantificazione del danno da risarcire alla CP_1
è semmai il protrarsi degli effetti della condotta illecita posta in essere dalla
29 vale a dire il protrarsi dei rapporti contrattuali con la nuova e Parte_1 diversa compagnia.
Al riguardo, come si è detto sopra, il c.t.u. ha accertato che n. 750 polizze
, passate dopo il 3.5.2012 alla per il CP_1 Controparte_4 tramite della sono rimaste in capo a quest'ultima OM fino Parte_1 al 2018. Ne consegue che il danno è stato parametrato – correttamente, ad avviso di questo giudicante – al periodo in cui la polizza, in precedenza sti- pulata con la e passata alla in CP_1 Controparte_4 ragione della condotta illecita accertata – sia rimasta in capo a quest'ultima OM, determinando così una perdita di profitto per la prima (oltre che un vantaggio economico per la seconda, che tuttavia ai fini del presente giu- dizio non viene in rilievo, in ragione di quanto detto).
7.3. Il c.t.u. ha dichiarato, poi, che “non è stato possibile accertare il numero dei clienti transitati da in tramite terza compagnia”. E an- CP_1 CP_4 che tale circostanza viene posta da parte appellane a fondamento della cen- sura in ordine alla quantificazione del danno operata dallo stesso, e sostan- zialmente alla mancanza di prova del danno (o, quantomeno, di prova dello stesso nella misura liquidata).
Tuttavia, il dato in questione, da un lato, è irrilevante ai fini della quantifica- zione del danno per la demandato al c.t.u., poiché oggetto di CP_1 risarcimento è esclusivamente la perdita di profitto conseguente al passag- gio di polizze direttamente da tale OM alla Controparte_4
e ciò – con tutta evidenza – in ragione di quella che è l'attività illecita
[...] dedotta e ritenuta sussistente dal giudice di primo grado. Non assume alcuna rilevanza, ai fini della quantificazione del danno in questione, il numero di clienti che, nel corso del periodo esaminato dal consulente, sia transitato dalla ad altra OM, e quindi, soltanto in un secondo mo- CP_1 mento, alla Controparte_4
In ogni caso, anche in questa ipotesi l'inclusione anche di tali polizze – si ripete, da non comprendere ai fini della quantificazione del danno patito dalla OM originaria attrice – sarebbe andato a detrimento dell'odierna parte appellante, poiché avrebbe aumentato l'ammontare del danno e la quantificazione del risarcimento riconosciuto alla CP_1
30 7.4. Da ultimo, parte appellante lamenta che il c.t.u. ha rilevato che “Non è stato possibile quantificare il mancato utile di in assenza di in- CP_1 formazioni sui costi associati alle polizze c.d. stornate”. E deduce che, per- tanto, il “Ctu ha soltanto ipotizzato che il danno, nella sua massima esten- sione, avrebbe potuto raggiungere” l'ammontare nel periodo considerato di
€ 597.000,00, senza mai affermare che tale danno si sia effettivamente rea- lizzato.
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, nel procedere alla determina- zione del danno della relativamente al primo anno, ha rilevato CP_1 che “non è stato possibile quantificare il mancato utile di con CP_1 riferimento ai contratti persi, tenendo conto dei costi di gestione di produ- zione commerciale (ivi comprese le provvigioni di intermediazione corrispo- ste) nonché degli oneri derivanti dal pagamento di sinistri sostenuti nelle gestioni 2009, 2010 e 2011 per mancanza della documentazione utile. È stato, tuttavia, possibile stimare tale utile (applicando il risultato tecnico dei rami danni in percentuale dei relativi premi desunto dal bilancio , al CP_1 fatturato annuo delle polizze stornate) in Euro 61.862,67” (così elaborato definitivo depositato dal c.t.u. in data 31.3.2018 - pag. 22 sub. 5).
Il giudice di primo grado ha condiviso la quantificazione operata dal proprio consulente. Si deve ritenere che, così facendo, il danno in favore della CP_1 sia stato liquidato con la sentenza di primo grado in via equitativa.
[...]
Come si è detto sopra, nel caso in esame sono stati provati gli indicatori utili a verificare la perdita di utile subita dall'originaria attrice in ragione della condotta illecita posta in essere (esclusivamente, secondo il giudice di primo grado) dalla e dai suoi soci illimitatamente responsabili. E' stata Parte_1 dunque fornita la prova dell'esistenza del danno, ma la sua valutazione è stata legittimamente effettuata in via equitativa.
Fermo restando quanto di dirà di seguito in ordine al criterio di determina- zione del danno da parte del c.t.u. (v. par. 10), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di concorrenza sleale, una volta dimostrata l'esi- stenza del danno da essa derivato è consentito al giudice l'utilizzo del crite- rio equitativo per la relativa liquidazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30214; Cass. civ., Sez. I, 23.12.2015, n. 25921; Cass. civ., Sez. I, 26.3.2009, n. 7306).
31 8. La e i suoi soci illimitatamente responsabili deducono, soprat- Parte_1 tutto, che il principale limite della stima del danno operata dal c.t.u. è che ha considerato “tutte le 1040 polizze transitate da a siano CP_1 CP_4 state considerate frutto di una attività di illecita distrazione, da parte della
.
In particolare, si deduce che, stando ai dati forniti dalle parti, “si trattava di 1000 polizze su un totale di 9900 ciò vuol dire che la percentuale di trasfe- rimenti (indice di volatilità) è stato pari a circa il 10%. Ma nel mercato assi- curativo, come si è inutilmente tentato di esporre al CTU, prima, e al Tribu- nale, poi, si muove attorno ad un indice di volatilità annua vicino al 20%.”. E che, seppure il consulente abbia affermato che nella Relazione sull'attività svolta dall'IVASS nel 2016 non si riscontrerebbe il predetto tasso di “volati- lità” o quello di “retention”, in realtà questo si rinviene a pagina 115 dove è espressamente affermato che le medie di cambio compagnia nell'auto, erano in quegli anni (2012/2015) pari al 15% annuo.
In altri termini, parte appellante deduce che, qualora ci si dovesse basare sulla percentuale indicata dall'IVASS, dovrebbe escludersi un danno per la infatti, anche a voler ammettere che tutte le n. 1040 polizze CP_1 passate alla siano frutto di un'attività illecita Controparte_4 posta in essere dall'ex agente , “In più va anche rilevato che se per CP_1 effetto di meccanismi fisiologici di mercato ogni anno si perdono dal 15 al 20% di assicurati, l'utile degli anni successivi al primo deve subire un'ana- loga flessione percentuale, anno dopo anno”.
In verità, nella relazione peritale depositata in data 31.3.2018 il c.t.u. ha fatto riferimento alla distrazione di n.
1.040 clienti (v. pag. 234), e non - come deduce parte appellante – di n.
1.040 polizze. Circostanza ben diffe- rente se si considera semplicemente che ciascun assicurato stipula un certo numero di polizze con l'assicuratore cui si affida. Partendo dall'errata affer- mazione che il dato rilevato dal consulente sarebbe di n.
1.040 polizze, gli appellanti rilevano che tale numero di polizze sarebbe in linea con la “vola- tilità” media del portafoglio delle polizze assicurative (in particolare, quelle delle polizze RCA), che si aggira intorno al valore del 20% annuo, come riferirebbe, secondo l'appellante, la relazione IVASS 2017.
32 Il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni della alla bozza trasmessa, Parte_1 ha rilevato che “la percentuale dei trasferimenti in termini di polizze [dalla alla è del 67% in 18 mesi” (v. CP_1 Controparte_4 elaborato definitivo depositato in data 31.3.2018 - pag. 244). In particolare, il consulente ha concluso come non fosse corretta l'osservazione della
[...] secondo cui “le polizze/clienti trasferitisi i dal maggio Pt_1 CP_16
2012 al dicembre 2015 siano stati in totale pari ad un 10,47% del totale delle polizz ”. CP_1
E ciò assorbe ogni considerazione in ordine al rilievo della nel CP_1 costituirsi nel presente giudizio di appello, secondo cui la non ha Parte_1 prodotto la relazione IVASS 2017, e quindi in ordine all'essere tale docu- mento conoscibile o meno dal giudice (e, prima ancora, dal c.t.u.) anche se non prodotto dall'odierna parte appellante. Infatti, una volta chiarito che il dato relativo al passaggio di polizze alla CP_1 Controparte_4 nel periodo oggetto del giudizio è stato pari al 67%, lo stesso risulta
[...] assolutamente rilevante al fine di ritenere la sussistenza in concreto del danno dedotto, e non solo della condotta illecita contestata.
9. Il giudice di prime cure ha ritenuto che “Il danno da risarcire consisterà quindi nel minor guadagno pe a seguito dello storno dei clienti, con- CP_1 sistente della differenza tra il volume delle polizze sottratte e l'utile presu- mibile al netto dei costi tutti. Il ctu all'esito della perizia e dei chiarimenti chiesti, ha quantificato come segue il danno subito da . E' stato, tut- CP_1 tavia, possibile stimare tale utile (applicando il risultato tecnico dei rami danni in percentuale dei relativi premi desunto dal bilancio , il fattu- CP_1 rato anno delle polizze stornate) in Euro 61.862,67. A seguito delle note critiche si proceda alla seguente integrazione. Tale utile di euro 61.862,67 è stimato sulla base del premio annuo perso ed il risultato tecnico netto del bilancio 2011. Qualora invece si volesse conoscere l'utile lordo incrementale perso d nel periodo dal 3.5.2012 al 3.5.2018, tale utile si può sti- CP_1 mare con i dati e le ipotesi esplicitate nella replica n. 8 di parte attrice, in totale euro 597.447,06, come meglio indicato nella conseguente tabella rie- pilogativa. Somma determinata in € 597.000,00 in cifra tonda, che i conve- nuti vanno condannati a risarcire in solido, oltre agli interessi legali calcolati dalla notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo pagamento”.
33 Gli odierni appellanti deducono che la loro condanna a corrispondere alla a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 597.000,00,
CP_1 sia frutto non solo di un “errore di metodo”, vale a dire “che le 1.040 polizze ex , trasferite in sarebbero tutte rimaste incrollabilmente
CP_1 CP_4 assicurate press per ben sei anni successivi” (errore non sussistente,
CP_1 in ragione di quanto si è detto sopra); ma anche di “un evidente errore di calcolo”. E aggiunge che “L'errore di calcolo, è facilmente evincibile in quanto è rappresentato dalla seguente considerazione: se il mancato utile di un anno per valeva 61.862,67 euro, tale valore moltiplicato per sei anni, do-
CP_1 veva condurre all'importo di euro (61.862,67 x 6 =) 371.176,02. Ed invece la misteriosa tabella di pag. 23 della relazione dl CTU ha condotto ad un risultato quasi doppio di ben euro 597.447,06”.
In verità, non sussiste alcun errore di calcolo e la censura di parte appellante è frutto di un equivoco in ordine alle risposte fornite dal c.t.u., in modo sin- tetico, nel fornire i chiarimenti forniti con l'elaborato depositata in data 16.11.2018. È sufficiente leggere l'elaborato definitivo depositato il 31.3.2018 per comprendere che non sussiste l'errore di calcolo dedotto da parte appellante e che l'importo a cui è pervenuto il consulente consegue all'avere accolto le osservazioni dell'originarie parte attrice.
Nella bozza di perizia inviata alle parti il c.t.u. aveva stimato una perdita dell'utile annuo della in relazione ai contratti sottoscritti con la CP_1 da ex clienti della e per il tramite Controparte_4 CP_1 della pari a € 61.862,67 (v. elaborato peritale depositato in data Parte_1
31.3.2018 - pag. 241). Questo valore corrispondeva al mero rapporto tra il risultato del conto tecnico dei rami danni e i relativi premi desunti dal bilan- cio (individuando l'utile nella percentuale del 3,49% del fatturato comples- sivo), e non poteva quindi ritenersi una stima precisa del fatturato perso dalla
CP_1
Per questo il c.t.u. ha inizialmente affermato di non poter calcolare, ma solo stimare, gli utili persi dalla in relazione ai contratti sottoscritti CP_1 dalla con ex clienti , nella relazione pe- Controparte_4 CP_1 ritale definitiva. Successivamente, tuttavia, il consulente ha ritenuto corretto quanto affermato dai cc.tt.pp. della ossia che l'utile lordo in- CP_1 crementale debba essere quantificato in una percentuale (16,28%) del
34 mancato fatturato nel periodo 3.5.2012 - 3.5.2018 in riferimento CP_1 alle polizze stornate. Infatti, dopo aver confermato che il fatturato annuo perso dalla nel periodo dal 3.5.2012 al 3.5.2018 è pari a € CP_1
3.669.822,21, ha applicato la predetta percentuale a tale valore di fatturato, così individuando l'utile incrementale lordo perso da nel periodo dal CP_1
3.5.2012 al 3.5.2018, che ammonta quindi a € 597.447,06 (v. elaborato definitivo depositato in data 31.3.2018 - pag. 264 e segg.).
Tale importo non è stato ottenuto moltiplicando l'importo di € 61.862,67 per i sei anni in cui si è verificata la distrazione, ma è frutto di un diverso calcolo. Superata l'impostazione seguita nella bozza di perizia, il c.t.u. ha quantificato l'utile lordo incrementale perso dalla sulla base di CP_1 una percentuale del fatturato perso a causa della distrazione (non trattandosi di un valore medio, ma di un valore percentuale del fatturato non può essere analogo per i sei anni esaminati). In particolare, il consulente ha accertato che, a partire dal 3.5.2012 e sino al 3.5.2018, il fatturato perso dalla CP_1 in ragione dell'attività distrattiva delle polizze di quest'ultima, posta in
[...] essere dalla per il tramite della Controparte_4 Parte_1 risultava pari a € 3.669.822,21 (v. elaborato definitivo depositato in data 31.3.2018 - pag. 268; per un dettaglio del calcolo del fatturato, anno per anno: v. elaborato definitivo depositato in data 31.3.2018 - pag. 267).
Quindi, il c.t.u. ha accertato il valore dell'utile marginale perso dalla CP_1
sottraendo dal valore complessivo dei premi incassati da
[...] CP_1 con riferimento al ramo danni (€ 3.453.672.613,00) l'incidenza media dei sinistri pagati nel corso del 2011 e il costo medio delle provvigioni dovute sui premi incassati.
10. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere condannata gli odierni appellanti al risarcimento del danno in man- canza di prova. In particolare, la deduce come erroneamente il Parte_1 giudice di primo grado: i) avrebbe accertato l'illecito commesso dalla parte convenuta in primo grado, e conseguentemente condannato quest'ultima al risarcimento del danno cagionato, pur in assenza di prove (come già lamen- tato con il primo motivo di appello); e ii) avrebbe condannato erroneamente la controparte a corrispondere un importo a titolo di risarcimento del danno (come già indicato nel secondo motivo di appello)
35 Il motivo, che è sostanzialmente ripetitivo dei precedenti, non può dunque essere accolto per le ragioni sopra esposte.
10.1. Nell'ambito di tale terzo motivo gli appellanti rilevano che “la domanda spiegata in via incidentale da nel giudizio incardinato innanzi al Tri- CP_1 bunale di Milano riguardava il danno che la compagnia affermava di aver subito a seguito di condotte di Das (pretesamente anticoncorrenziali) sino al termine del 2012 e dunque, almeno parzialmente, sovrapponibili a quelle qui in esame, in cui la è stata condannata a risarcire un danno che, nell'ottica di , si sarebbe verificato a partire dal 31.5.2012”. E dedu- CP_1 cono, quindi, che “i 7 mesi di sovrapposizione delle richieste nei due giudizi, sui cui la Corte di Appello di Milano si è già pronunciata andranno, pertanto, espunti dal risarcimento quantificato in favore di da parte del Tribu- CP_1 nale”, sussistendo giudicato in ordine all'insussistenza di un danno risarcibile in relazione a tale periodo.
In realtà, la Corte di Appello di Milano ha statuito che “non pare dubitabile come una medesima condotta che perduri nel tempo possa rilevare, con ri- ferimento a periodi temporali distinti, sia come illecito contrattuale che ex- tracontrattuale. Ed, infatti, nel caso in esame, gli atti posti in essere dall'agente, consistiti nella sistematica raccolta di disdette dai clienti da in- dirizzare verso altra compagnia assicurativa, in costanza del contratto di agenzia, venuto meno a far tempo dalla data del 3 maggio 2012, hanno integrato una grave violazione del rapporto contrattuale e di fiducia inter- corrente tra le parti, mentre la successiva condotta posta in essere dall'agente dal 3 maggio 2012 ha eventualmente rilevanza solo nell'ambito di una responsabilità extracontrattuale dell'agente stesso” (v. doc. III del fa- scicolo di parte appellata ). CP_1
Quel giudicante ha dunque rilevato come la domanda risarcitoria svolta con l'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio si riferisse alle con- seguenze dannose subite dalla negli anni a seguito di condotte CP_1 illecite realizzate dalla dopo il 3.5.2012; e ha escluso la spettanza, Parte_1 in capo all'esponente, del diritto di ottenere il risarcimento del danno con- trattuale in quanto quest'ultima non avrebbe “fornito rigorosa prova di quali disdette imputabili all'inadempimento dell'agente abbiano determinato per- dite di utili riconducibili direttamente a detta violazione contrattuale”. In altri
36 termini, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1365/2020 del 4.6.2020, si è limitata a ritenere che non è stato possibile, nell'ambito di quel giudizio, quantificare i danni direttamente riconducibili all'illecito con- trattuale commesso dagli odierni appellanti. Detta sentenza in nessuna parte esclude, invece, che l' abbia diritto ad essere risarcita per il CP_1 danno extracontrattuale subito per effetto degli illeciti commessi dalla
[...]
e dai suoi soci illimitatamente responsabili dopo il recesso dal contratto Pt_1 di agenzia.
Peraltro, le domande di accertamento dell'illecito contrattuale e di quello extacontrattuale commessi dalla sono distinte e sono state pro- Parte_1 poste in due distinti giudizi (in via riconvenzionale nel giudizio introdotto dall'agente innanzi al Tribunale di Milano la prima e con l'atto introduttivo del presente giudizio innanzi al Tribunale di Roma la seconda), risultando peraltro dalla lettura delle sentenze rese nell'ambito del giudizio milanese che né il Tribunale di Milano né la Corte di Appello di Milano si sono pro- nunciati in merito al danno extracontrattuale.
11. In conclusione, l'appello proposto dalla da e Parte_1 Parte_3 da avverso la sentenza n. 2194/2020 emessa dal Tribu- Parte_4 nale di Roma, in composizione monocratica, il 31.1.2020 deve essere riget- tato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo tra la e Parte_1
e da un lato, e la Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
dall'altro. Devono essere invece integralmente compensate le spese
[...] del presente grado di giudizio, invece, tra la Controparte_9 [...]
e da un lato, e la CP_19 Parte_3 Parte_4 [...]
dall'altro, sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Controparte_4
Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost.
19.4.2018, n. 77), da ravvisare nell'essere stata evocata in giudizio quest'ul- tima OM solo quale parte del giudizio di primo grado, non essendo stata riproposta la domanda di manleva nei suoi confronti, e – come si è detto sopra – non avendo peraltro la proposto appello avverso CP_1 il rigetto delle domande proposte dalla stessa nei confronti della
[...]
Controparte_4
37 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla Controparte_9 Parte_2 da e da avverso la sentenza n. Parte_3 Parte_4
11047/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 27.7.2020; condanna la e Parte_13 Parte_3
in solido tra loro, a rimborsare alla le spese Parte_4 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 da un lato, e la dall'altro; Controparte_4
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 170011.
Roma, 31.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
38