Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
La "esplicita domanda di una delle parti", occorrente, ai sensi dell'art. 34 cod. proc.civ., per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, non esige un'apposita istanza ma è pur sempre necessario che essa risulti in modo inequivoco dalle deduzioni e conclusioni della parte interessata (nella specie la SC ha cassato la sentenza del giudice di pace che, in un giudizio per il pagamento della quota per spese di gestione di una cooperativa, aveva accertato la perdita della qualità di socio senza che alcuna delle parti ne avesse fatto domanda, e, decidendo nel merito, ha qualificato l'accertamento come meramente incidentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2007, n. 13173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13173 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA - E.N.E.S. ENTE NAZIONALE PER L'EDILIZIA SOCIALE S.R.L., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIMON BOCCANEGRA 8, presso gli avvocati GIULIANI MARIO e GIULIANI FABIO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LO AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1278/03 del Giudice di Pace di ROMA, depositata il 06/10/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/04/2007 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato FABIO GIULIANI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso il 05/11/2003, in favore della istante Cooperativa edilizia E.N.E.S. - Ente Nazionale per l'Edilizia Sociale s.r.l.-, il Giudice di Pace di Roma - sez. dist. di Ostia - ingiungeva a RI LL di pagare la somma di Euro 788,11 comprensiva di interessi sino alla domanda e maggiorata degli ulteriori interessi dalla domanda al saldo e delle spese della procedura. Il credito azionato dalla cooperativa ingiungente concerneva i contributi per spese di gestione relativi agli anni decorsi dal 1996 al 2002, dovuti dai soci in base a specifica previsione statutaria ed alla Delib. adottata 18 dicembre 1994, dal Consiglio di amministrazione della società cooperativa, che ne aveva determinato l'entità nella quota fissa di L. 200.000 ad anno.
Con atto di citazione notificato l'8/4/2003, la LL proponeva opposizione al provvedimento monitorio, innanzi al medesimo Giudice di Pace, che, in contraddittorio delle parti, con sentenza del 2- 6/10/2003, escludeva l'obbligo di contribuzione per l'anno 2002, dichiarando l'opponente receduto dalla Cooperativa E.N.E.S. con decorrenza dal 1 gennaio 2002, e riduceva il dovuto alla sola sorte di Euro 619,75, oltre agli interessi legali dal 28/1/2003 al soddisfo. Quanto alle spese processuali riteneva che la dichiarazione della perdita della qualifica di socio e la riduzione del credito fossero motivi sufficienti per dichiararle compensate per quota pari ad 1/3 e poneva la residua parte a carico della LL. Il Giudice di Pace osservava e riteneva tra l'altro e per quanto ancora rileva, che la LL, cui, con atto del 22.12.1987, era stato assegnato un alloggio cooperativo, aveva rassegnato le proprie dimissioni da socio con lettera del 21.07-6.08.2001, e che, a tale missiva non era stato dato alcun riscontro da parte del C.d.A. della Cooperativa. Aggiungeva, che, pur non essendo applicabile l'art. 2526 c.c., il fatto che non fosse stato stabilito dall'art. 10, dello Statuto dell'ente alcun termine per la prevista verifica della legittimità della eventuale domanda del socio, e per la conseguente accettazione, che condizionava l'operatività dell'iniziativa, consentiva di stabilire, con valutazione discrezionale, sulla base del principio della esecuzione secondo buona fede dei contratti e vertendosi in un giudizio secondo equità, che nella specie il medesimo C.d.A. avrebbe dovuto deliberare l'accettazione delle dimissioni nella prima riunione successiva alla notifica del recesso, con effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, nella specie riferibile al 31 dicembre 2001.
Avverso questa sentenza, con atto notificato il 9/11/2004, la Cooperativa edilizia E.N.E.S. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo.
La LL non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Cooperativa edilizia E.N.E.S. denunzia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 2, 3, 4, 5 -
ultrapetizione".
La società ricorrente si duole della conclusiva statuizione secondo cui il Giudice di Pace "dichiara che la Sig.ra LL RI è receduto dalla Cooperativa ENES con decorrenza dal 1.1.2002". Sostiene che la questione del recesso del socio è stata delibata e decisa non "incidenter tantum" in relazione al credito azionato in via monitoria e contestato, ma con efficacia di giudicato e ciò in assenza di qualsiasi esplicita richiesta di parte e, quindi, incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Aggiunge che il vizio di motivazione sul punto è evidenziato dalla assenza di qualsiasi argomentazione circa l'efficacia di giudicato data alla risoluzione della questione, essendosi il Giudice limitato a constatare che "la dichiarazione di perdita della qualifica di socio.." influiva sulla regolamentazione delle spese.
La censura è fondata.
Dal tenore della sentenza impugnata ed in particolare dal rilievo autonomo ivi attribuito al recesso da socio della LL, tanto da esplicitarlo nel dispositivo con specifico capo ("dichiara che la LL è receduta dalla Cooperativa E.N.E.S. con decorrenza 1 gennaio 2002"), emerge che in effetti il Giudice di Pace, con riferimento alla questione pregiudiziale della permanenza o meno del rapporto societario con detta parte, non si è limitato ad una delibazione incedenter tantum, funzionale all'accertamento della controversa debenza, anche per l'anno 2002, della quota contributiva dovuta da tutti i soci della società cooperativa E.N.E.S., ma che ha deciso sul punto con statuizione destinata ad operare anche al di fuori del rapporto controverso;
ciò illegittimamente (cfr. tra le altre, Cass. 2005/ 14758) dal momento che sulla questione in argomento la decisione con efficacia di giudicato non era imposta per legge (art. 34 c.p.c.) e che nessuna delle due parti del medesimo giudizio aveva proposto esplicita domanda indirizzata alla soluzione della questione stessa, secondo quanto è rilevabile dal tenore degli atti introduttivi (citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e comparsa di risposta), esaminabili in ragione della natura processuale della censura.
Pertanto si deve accogliere il ricorso, conseguentemente cassare in parte qua la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiarando meramente incidentale l'accertamento del recesso con effetto dal 1 gennaio 2002, della LL dalla Cooperativa edilizia E.N.E.S..
Quanto alle spese dell'intero giudizio, va confermato il regolamento stabilito nella sentenza di merito impugnata, mentre vanno poste a carico della LL quelle relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della proposta censura e decidendo nel merito dichiara meramente incidentale l'accertamento del recesso, con effetto dal 1 gennaio 2002, della LL dalla Cooperativa edilizia E.N.E.S.. Conferma il regolamento delle spese adottato con la sentenza impugnata e condanna la IO RI anche a rimborsare alla società ricorrente le spese del giudizio di cassazione, spese che liquida in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007