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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO ConIGliere
Silvia BURELLI ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F.: ), nata Cortina d'Ampezzo il 06.12.1956 e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luisa Emma Bortoluzzi (C.F.
) e Serena Maccagnan (C.F. ) del Foro di Belluno ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Belluno, Piazza dei Martiri n. 34, giusta procura in atti, le quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Parte appellante contro
, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, Controparte_1
24, c.f. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f. P.IVA_1
, in forza di procura ad lites del Presidente dell rilasciata con il C.F._4 CP_1
ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024, Persona_1
1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa
Croce, 929, 30135 – Venezia, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541 e l'indirizzo di p.e.c. , nonché Email_3
l'indirizzo di p.e. Email_5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19/2024 del Tribunale di BELLUNO – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente avanti il
CP_ medesimo Giudice tra un altro socio di Hotel Des Alpes Srl, IG , e l , portante il Parte_2
n. 267/2024 RG.
Nel merito:
- in via principale: I) in accoglimento dei motivi di appello, respingere le pretese dell in ordine CP_1
agli obblighi contributivi della IGa per il periodo contestato 10/2016-12/2018 Parte_1
e, conseguentemente, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico l'Avviso di addebito n. 316 2021
00002070 39 000, notificato in data 21.01.2022, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente
richiamati; II) annullarsi e/o riformarsi la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 151 disp att.
c.p.c. per non aver disposto la riunione dei procedimenti n. 28/2022 al n. 21/2022 RG Trib. di Belluno,
sez. Lavoro.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui debba ritenersi sussistente l'obbligo contributivo in
capo alla IGa , compensare le somme dovute con quanto già versato da Hotel Parte_3
Des Alpes Srl per la dipendente a titolo di contributi.
Spese di lite entrambi i gradi rifuse.”
Per parte appellata:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e
comunque non provato.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo CP_1
2 grado, e precisamente:
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività della proposta opposizione con riguardo ai pretesi vizi
formali dell'opposto Avviso di addebito e della procedura che ha condotto all'emissione dello stesso,
in quanto proposta dopo il decorso di venti giorni dal ricevimento dell'Avviso di addebito opposto;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di
cui all'opposto Avviso di addebito ovvero di quelle, anche in misura minore, che saranno ritenute
dovute all'esito del presente giudizio.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della IG.ra
, volte a ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato o, in subordine, Parte_1
la declaratoria di compensazione delle somme dovute con i contributi già versati. Ha, altresì,
condannato la lavoratrice alla rifusione delle spese di lite.
La IG.ra ha ricevuto l'avviso di addebito n. 316 2021 00002070 39 000 per € Pt_1
5.912,04 notificato in data 21.1.2022, avente ad oggetto il pagamento dei contributi a titolo di
Gestione Commercianti relativamente agli anni dal 2017 al 2018 e conseguente al verbale ispettivo del 10.5.2019 che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la soc. Hotel
Des Alpes s.r.l. di cui è socia. Ritenendo illegittima tale pretesa, la IG.ra ha instaurato la Pt_1
presente causa.
Il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice, così motivando:
“L'opposizione risulta infondata;
lo stesso amministratore unico della società, Pt_4
, infatti, nelle dichiarazioni rese agli Ispettori dell' ITL di Belluno (all. 3 ) ha riferito che la
[...] CP_1 principale attività che svolgeva in modo prevalente era quella di 'Ispettore presso la ED TT;
risultano conseguentemente inattendibili le deposizioni testimoniali, oltre che dello stesso amministratore, della dipendente che ha riferito: 'La IG.ra ha sempre fatto la Pt_5 Pt_1 responsabile di sala. Quando la IG.ra era amministratrice della società svolgeva in Pt_1 autonomia la sua mansione, quando è subentrato il IG. ho visto in alcune occasioni, in Pt_4 cucina o in sala, che la IG.ra riceveva istruzioni dal IG. quanto al teste Pt_1 Pt_4 Tes_1 lo stesso, commercialista della società di cui parte opponente è socia, ha riferito di non essere mai stato presente nell'hotel; i restanti testi risultano essere inattendibili in quanto parenti o dipendenti della predetta società; in assenza dell'amministratore, che, come dichiarato dallo stesso agli
svolgeva principalmente e prevalentemente l'attività di per la ED Zanetti, Parte_6 Parte_6 alcuna altra persona incaricata di dare direttive ai dipendenti è stata indicata da parte opponente. Deve rilevarsi che, da un lato, è incontestato che sussiste fra i soci aventi i contestati rapporti 3 di lavoro subordinato, un rapporto di parentela e che, d'altro lato, dalle dichiarazioni rese agli ispettori dalla dipendente e dalla socia , emerge che le uniche persone presenti CP_2 Parte_7 nell'albergo e in grado di dare direttive ai dipendenti erano i soci , , CP_3 Parte_2 [...]
e . Parte_1 Parte_3 Come osservato da , 'La società verificata, e i soci di essa, tra cui l'odierno ricorrente, CP_1 hanno ritenuto maggiormente conveniente, considerata la natura stagionale dell'attività, assumere i propri soci di cui al verbale come lavoratori dipendenti a tempo determinato, nominando come amministratore unico un soggetto imparentato con gli altri soci, svolgente tutt'altra attività (Ispettore per la ED Zanetti), in modo da far percepire ai predetti soci ove necessario l'indennità di disoccupazione e la copertura per tale via dell'intero anno, senza il costo dei contributi sui minimali (ponendo anzi a carico delle collettività i contributi sui periodi di disoccupazione) (...) . Si è di fronte, nel caso concreto, ad una impresa di dimensioni medio grandi, gestita da soci tutti imparentati tra di loro e che si sono suddivisi le posizioni di responsabilità dell'albergo (chi la reception, chi la sala, chi le stanze, chi la cucina e così via), eleggendo amministratore unico un altro componente della famiglia (pescato tra quelli che non lavorano nell'albergo), che si è prestato per il ruolo a titolo gratuito, nonostante svolga altra attività impegnativa e remunerata'. Tale suddivisione di compiti fra i soci , , , Parte_2 CP_3 Parte_3 [...]
, emerge dalle dichiarazioni rese agli Ispettori dalla dipendente , Parte_1 Controparte_4 cameriera di sala, che ha riferito: 'a darci le direttive c'è sempre la IGa (all. 3 ) e Parte_1 CP_1 dalle dichiarazioni (all. 3 ) rese dalla socia e dipendente che ha riferito agli CP_1 Parte_7 Ispettori: 'nel lavoro mi alternavo inizialmente con la socia che poi ha preso il mio Parte_3 posto in albergo;
la socia è la moglie dell'amministratore ; in albergo non mi Parte_3 Pt_4 sono mai occupata di altro, solo in più organizzavo il lavoro in lavanderia;
mio marito è il direttore dell'albergo, la socia si occupa della gestione della sala e della reception, in Parte_1 cucina c'è un socio che fa il cuoco con altri dipendenti'. Non essendo stata indicata da parte ricorrente alcuna altra persona presente e in grado di dare direttive ai dipendenti nella sala dell'hotel, deve ritenersi che – come riferito agli ispettori dalla socia – parte opponente si era suddivisa il compito di gestire l'albergo insieme con Parte_7 i soci , e , dando le direttive ai dipendenti della sala, CP_3 Parte_2 Parte_3 provvedendo gli altri tre soci ad occuparsi della gestione degli altri servizi dell'albergo, CP_3 in qualità di direttore, nella cucina e la socia gestendo i servizi ai piani. Parte_2 Parte_3 Alcun elemento può essere desunto dalla sentenza n. 55 / 07 del Giudice del lavoro di Belluno, relativa ad accertamenti effettuati il 30.12.2004, non emergendo da detta sentenza quale fosse all'epoca l'assetto della società e da chi nel 2004 fosse ricoperta la carica di amministratore unico, avendo l'attuale amministratore unico dichiarato agli Ispettori (all. 3 ) di svolgere tali CP_1 funzioni dall'1.11.16. La domanda proposta in via subordinata è parimenti infondata, essendo rimasto incontestato che 'I contributi dovuti, in considerazione della compagine sociale, sono stati calcolati detraendo la quota a carico dei lavoratori pagata dalla società' (p. 6 memoria di costituzione ). CP_1 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza” (pagg. 2-5). 2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la IG.ra sulla Parte_1
base di quattro motivi. Ribadisce la compatibilità tra la propria qualità di socio della soc. Hotel Des
Alpes e lo svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società, atteso che – quale capo sala con contratto a tempo determinato – ha prestato attività lavorativa estranea alle funzioni inerenti il rapporto organico e contraddistinta dai caratteri tipici della subordinazione.
2.1. Con il primo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, errata interpretazione delle risultanze istruttorie,
omessa valutazione e motivazione circa le prove documentali.
4 L'appellante lamenta che il primo giudice non ha ammesso la prova testimoniale che ella aveva reiteratamente richiesto al fine di dimostrare la sua effettiva subordinazione al potere direttivo dell'amministratore unico. Precisa che risulta documentalmente che l'amministratore unico aveva nominato la IG.ra quale referente per il coordinamento della sala da pranzo e servizio delle Pt_1
colazioni (docc. 7 e 8). Rileva che sussiste un nesso eziologico tra la mancata ammissione della prova testimoniale e la pronuncia emessa sicché la sentenza è viziata sul punto (cfr. Cass. n.
18285/2021). Chiede rimessione in istruttoria reiterando le richieste proposte in primo grado.
L'appellante si duole poi che il primo giudice ha erroneamente interpretato le testimonianze assunte e i documenti prodotti. Evidenzia che il primo giudice ha tenuto conto esclusivamente delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla dipendente e ha ignorato le deposizioni dei testi CP_2
, e i quali avevano confermato che l'amministratore unico Pt_5 Pt_4 Testimone_2 Pt_2
era il solo referente in azienda ed era ivi sempre presente. Osserva che la testimonianza dell'ispettore è irrilevante in quanto generica. Ribadisce che risulta documentalmente che Tes_3
l'amministratore unico aveva nominato i referenti per ogni reparto dell'albergo e aveva dato loro precise indicazioni e mansioni (docc. 7 e 8), come confermato dalle deposizioni testimoniali.
Aggiunge che, sebbene enfatizzato da controparte, è irrilevante il legame di parentela esistente tra alcuni soci.
L'appellante lamenta anche che il primo giudice ha omesso la valutazione dei documenti prodotti dalla lavoratrice nonché la motivazione della mancata rilevanza. Ribadisce che dai documenti (docc. da 4 a 9) emergono tutti gli elementi caratterizzanti la subordinazione e in particolare che ella era sottoposta alle direttive dell'amministratore unico, osservava un orario di lavoro, era inquadrata nell'organizzazione aziendale e percepiva una retribuzione predeterminata.
L'appellante si duole altresì che il primo giudice ha erroneamente interpretato i verbali ispettivi acquisiti. Rileva che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti accertati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e per il resto è oggetto del libero apprezzamento del giudice. Richiama giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n.
7074/2006, n. 10484/2004, n. 10427/2014, n. 24208/2020).
2.2. Con il secondo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per omessa
5 pronuncia circa la rilevanza del principio del legittimo affidamento.
L'appellante ribadisce la sussistenza degli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo, alla luce sia del messaggio n. 3359 del 17.9.2019 – che ha sancito la compatibilità tra la qualità di CP_1
socio e lo svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società – sia di precedente pronuncia del medesimo Tribunale di Belluno (sent. 55/2007) che ha statuito la legittimità del rapporto di lavoro subordinato di altro socio.
2.3. Con il terzo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per nullità e/o erroneità con riguardo alla domanda subordinata della ricorrente.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto che i contributi pretesi siano stati calcolati detraendo quanto già versato dalla società per conto della lavoratrice. Evidenzia che nulla di ciò si evince dall'avviso di addebito e che il prospetto allegato ex adverso è privo di efficacia probatoria, sicché è fondata la richiesta di compensazione.
2.4. Con il quarto motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per mancata riunione dei procedimenti connessi.
L'appellante si duole del fatto che il primo giudice ha omesso la riunione con procedimenti connessi, relativi ad altri soci, ed ha omesso di motivare sul punto. Chiede ex art. 151 disp. att. c.p.c.
la riunione dei predetti procedimenti.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Ribadisce che – data CP_1
la natura stagionale dell'attività – i soci della soc. Hotel Des Alpes s.r.l. sono stati assunti come dipendenti a tempo determinato in modo da poter percepire l'indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati a copertura dell'intero anno senza versare i contributi sui minimali. Ribadisce,
altresì, che i contributi pretesi sono stati calcolati detraendo la quota a carico dei lavoratori già pagata dalla società. Evidenzia che, benché siano astrattamente compatibili la qualità di socio e lo svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società, nel caso di specie deve escludersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: si tratta, infatti, di un'azienda familiare gestita da soci tutti imparentati tra loro e che hanno suddiviso le posizioni di responsabilità dell'albergo,
eleggendo come amministratore unico un altro parente ( che è peraltro coniuge di Parte_4
altra socia) il quale è estraneo all'attività dell'albergo e svolge attività lavorativa per diverso datore
6 di lavoro.
Quanto al primo motivo di appello, l ritiene che l'istruttoria di primo grado è stata CP_1
sufficientemente approfondita e il primo giudice ha tenuto conto del fatto che le dichiarazioni rese in sede ispettiva sono maggiormente attendibili;
evidenzia come sia emerso che la IG.ra
[...]
, assunta quale capo sala, coordinava e gestiva tutti i dipendenti della sala;
afferma che la Parte_1
sentenza impugnata è compiutamente motivata e corretta.
Quanto al secondo motivo di appello, l sostiene che non sussiste alcun legittimo CP_1
affidamento da tutelare;
precisa che il messaggio del 17.9.2019 è successivo ai fatti di causa, CP_1
sicché non è idoneo a generare affidamento;
osserva che la sentenza n. 55/2007 del medesimo
Tribunale è irrilevante in quanto riguarda un periodo lontano dai fatti di causa e probabilmente un diverso assetto organizzativo.
Quanto al terzo motivo di appello, l ribadisce che i contributi pretesi sono stati calcolati CP_1
detraendo la quota a carico dei lavoratori già pagata dalla società; precisa che è stata una soluzione eccezionale, considerata la struttura familiare della compagine sociale, e non applicabile in sede giudiziale poiché i contributi sono stati versati da soggetto – l'Hotel Des Alpes, asserito datore di lavoro – diverso dall'appellante.
Quanto al quarto motivo di appello, l ne afferma l'infondatezza rilevando che non CP_1
sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario o di riunione obbligatoria dei giudizi.
Infine l richiama le difese già svolte in primo grado. CP_1
4. All'udienza del 5.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di conIGlio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni questione.
6. I motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente trattati in quanto connessi, e devono essere rigettati.
7. Innanzitutto deve ritenersi che il primo giudice non abbia riunito al presente procedimento quello promosso, per ragioni analoghe, da e , stante la non Parte_3 CP_3
coincidenza delle loro mansioni e degli informatori che hanno deposto in relazione alle diverse
7 posizioni. In ogni caso, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata riunione non inficia la sentenza impugnata.
Per analoghe ragioni (diversità di mansioni svolte e di fonti di prova) i predetti procedimenti non vengono riuniti nel presente grado di giudizio.
8. Correttamente, inoltre, il primo giudice non ha ammesso i testi richiesti dalla lavoratrice appellante: la formulazione dei capitoli, come riportata a pag. 6 dell'appello, è generica
(emblematicamente, con riferimento all'eterodirezione, si chiede di confermare che la Pt_1
doveva attenersi a “decisioni” del ConIGlio di Amministrazione e alle “direttive” / “indicazioni”
dell'organo amministrativo, senza precisarne, nemmeno in via esemplificativa, il contenuto;
del pari generico il capitolo che chiede di confermare la necessità di chiedere autorizzazioni per variazioni di orario o di turno).
In ogni caso, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese agli ispettori siano esaustive e –
secondo l'id quod plerumque accidit - più attendibili di eventuali deposizioni rese in sede giudiziale,
per assenza di condizionamenti (in particolare da parte del datore di lavoro) e maggiore vicinanza
(anche temporale) rispetto ai fatti di causa.
Sicchè, correttamente la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita dal primo giudice e non risulta indispensabile integrare l'istruttoria in questa sede.
In base alla valutazione complessiva degli elementi non contestati (rapporto di parentela/affinità tra i lavoratori oggetto di accertamento) e quelli emersi dalle dichiarazioni in atti,
CP_ correttamente il primo giudice ha confermato l'accertamento svolto dall .
In particolare, è emblematica la dichiarazione dell'amministratore unico (marito di Pt_3
, parente di e appellante sub RG 289/24) che conferma che il suo lavoro
[...] Parte_1
era quello di Ispettore per una società terza e che , assunta con mansioni di Parte_3
guardarobiera, era il punto di riferimento dei dipendenti da lei coordinati. Posto che non vi è alcuna prova dell'esercizio del potere di eterodirezione da parte dell'organo amministrativo (stante la genericità dei capitoli di prova e la genericità delle dichiarazioni dei testi ammessi, v. infra), tale affermazione deve essere intesa nel senso che era a impartire le direttive alla Parte_3
squadra di dipendenti da lei coordinata, posto che non ci sono allegazioni specifiche su chi altro
8 avrebbe diretto, in tesi, tali dipendenti.
Del tutto verosimilmente, era a dare le direttive ai lavoratori da lei Parte_1
coordinati e addetti alla sala ristorazione.
In tale prospettiva, gli ordini di servizio genericamente richiamati da parte appellante (senza puntuale illustrazione del contenuto – in tesi – dimostrativo di tali documenti) sono comunque irrilevanti, in quanto elementi meramente formali rispetto ai quali deve essere data prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Riscontri a tale conclusione si rinvengono nelle dichiarazioni rese dalla lavoratrice
, cameriera di sala, che ha confermato che non era l'amministratore unico Controparte_4
a dare le direttive, bensì era “ ”, con tutta probabilità l'appellante , Parte_1 Parte_1
formalmente assunta come lavoratrice dipendente e mansioni di responsabile di sala.
La valutazione complessiva di tutti gli elementi in causa e valorizzati dal primo giudice
CP_ conferma la correttezza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato dall , in particolare per difetto dell'elemento dell'eterodirezione e della soggezione al potere direttivo.
Sono del tutto generiche le deposizioni dei testi che in giudizio hanno dichiarato che le direttive venivano date dall'amministratore unico. In ogni caso, per quanto precede, devono ritenersi maggiormente genuine e attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori.
In particolare, quanto al teste che, sentito come teste in giudizio, ha confermato Tes_4
che riceveva le direttive dall' amministratore, il Collegio osserva che tale deposizione è generica e contraddice quanto dichiarato dal medesimo agli ispettori, ovverosia che egli prendeva Tes_4
direttive da “ ” (verosimilmente , parente di e CP_3 CP_3 Parte_3 Parte_1
CP_
e coinvolto negli accertamenti dell , con giudizio pendente sub RG 292/2024). Sicchè,
[...]
in ossequio alle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi maggiormente attendibile la deposizione resa dal medesimo in sede ispettiva.
9. Il Collegio ritiene infondato il motivo d'appello incentrato sulla asserita violazione del
CP_ principio dell'affidamento. Non è rilevante, in questa sede, la nota citata da parte appellante con riferimento alla compatibilità della qualità di socio con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto la questione di causa è la fittizietà della formalizzazione del rapporto sub specie di lavoro
9 subordinato. Altresì irrilevante, in particolare sotto il profilo dell'affidamento, la sentenza invocata dall'appellante (peraltro risalente nel tempo e dunque riferita a diverso periodo temporale) del
Tribunale di Belluno in ordine ad un caso definito “speculare”: l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato deve essere svolto in concreto e con riferimento alla specifica singola posizione, sicchè
alcun affidamento giuridicamente rilevante – rispetto ad una valutazione in fatto – può fondarsi su un precedente giudiziario.
10. Infine, l'appello risulta infondato anche in ordine alla asserita omessa compensazione.
Anche a prescindere dal rilievo per cui i contributi che l'appellante pretende di portare in
CP_ compensazione con il debito verso l derivante dalla riqualificazione del rapporto per cui è causa non sono stati versati da lei ma da un soggetto terzo (il formale datore di lavoro Hotel Des Alpes), il
CP_ primo giudice ha dato atto che l ha puntualizzato di aver già dato corso, in via eccezionale, a tale compensazione, tenuto conto che il datore di lavoro è una società a ristretta base societaria,
partecipata da soggetti con legami di parentela/affinità. E, a fronte di tale passaggio della sentenza,
l'appellante non ha svolto nessuna specifica contestazione, limitandosi ad affermare genericamente che nell'avviso di addebito non era stata indicata l'avvenuta compensazione.
11. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
12. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di delle spese CP_1
di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
oltre al 15% per rimborso spese forfettario come per legge e rimborso del contributo unificato.
13. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
10 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario di legge e al rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 5.6.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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