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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2373/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2373/2011 di R.G., promossa da: in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pierfrancesco Ursini, presso il cui studio sito in Bari in Piazza Umberto I n. 32 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Lucilla Pavone, presso il cui studio sito in Gioia del Colle (Ba) alla via Ricciotto Canudo n.
29 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 342/2010 del 18.01.2010 (depositata il 19.01.2010), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 2208/2009.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 01.07.2024 e nei propri scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
SI RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 21.01.2009, la società in Controparte_1 persona dell'amministratore unico , conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Bari, la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare Controparte_2
l'inadempimento contrattuale della in ordine al servizio di telefonia relativo Controparte_2
alle utenze nn. 0805653262 e 0805032364 per il periodo dal 6 novembre al 10 dicembre 2007; 2) condannare per l'effetto la al risarcimento dei danni in favore della Controparte_2 CP_1
da liquidarsi in separato giudizio e da intendersi comunque contenuto nell'importo Controparte_1 di €. 2.500,00; 3) condannare la al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_2 in favore della . Controparte_1
La parte attrice esponeva in fatto che in data 04.11.2007 concludeva con Controparte_2
un contratto di fornitura di servizi di telefonia vocale di rete fissa sulle linee 0805653262 e
0805032364, con decorrenza a partire dal 06.11.2007; tuttavia, dalla stessa data la Controparte_1 riscontrava l'impossibilità di ricevere chiamate sia da numeri fissi che mobili che appartenessero
[...]
ad operatori diversi da Controparte_2
Proseguiva l'attrice che in data 07.11.2007, telefonando al numero di assistenza 191, segnalava l'inconveniente e riceveva rassicurazioni che nel termine massimo di 48 ore il guasto sarebbe stato riparato, ma ciò non accadeva sicchè, con raccomandata del 14.11.2007 la società attrice diffidava la avvertendola che in caso di non immediata riparazione del Controparte_2 disservizio l'avrebbe ritenuta responsabile dei danni subiti.
Deduceva ancora la che, con nota del 15.11.2007, la Controparte_1 CP_2 riconosceva la fondatezza della contestazione e predisponeva un accredito di €. 15,50 nei confronti della società cliente, senza tuttavia precisare alcunchè in merito alla risoluzione del problema.
Ciò nonostante, riferiva l'attrice che il guasto non veniva riparato e tanto veniva segnalato attraverso ulteriori missive cui seguivano, in particolare, una lettera del 22.11.2007 (prot. n.
C1233773), con la quale la società convenuta disponeva un ulteriore accredito di €. 31,00; una del
30.11.2007, a seguito di nuova richiesta di soluzione del disservizio da parte della Controparte_1
con cui veniva disposto un accredito di €. 129,50; una nota del 07.12.2007 con cui la
[...] CP_2 aveva disposto un accredito di €. 77,50 e uno di €. 11,25, a seguito di una ulteriore segnalazione della società attrice in data 03.12.2007, nella quale veniva specificato che il problema era stato solo parzialmente risolto, in quanto era diventato possibile ricevere telefonate, oltre che dalle utenze
, anche da quelle Wind. CP_2
SI RA Infine, esponeva l'attrice, il guasto veniva definitivamente risolto in data 10.12.2007, ossia dopo 33 giorni dalla segnalazione.
Con raccomandata del 16.12.2007 la formulava istanza al Controparte_1
per esperire il tentativo di conciliazione nei confronti della Wind Controparte_3
che si concludeva con esito negativo a causa della mancata adesione della Controparte_4
compagnia telefonica all'istanza formulata, come da verbale del 09.09.2008.
L'attrice, quindi, instaurava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bari e deduceva che il disservizio subito nel periodo indicato concretava un grave inadempimento contrattuale della la quale aveva violato le condizioni generali di contratto, ai sensi delle quali la Controparte_2
società si impegnava a ripristinare i servizi nel termine massimo di 48 ore dalla segnalazione.
Inoltre, specificava la tale inconveniente le aveva causato gravissimi Controparte_1 danni nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, considerata l'impossibilità di essere contattata telefonicamente dai clienti intestatari di linee telefoniche con operatori diversi da CP_2
e la conseguente perdita di probabili occasioni di affari, particolarmente rilevante visto il periodo: infatti, le imprese venditrici di mandorle e frutta secca – come la società attrice – vivevano il massimo periodo di produzione e vendita proprio tra agosto e dicembre, alla luce dell'imminente periodo natalizio.
In riferimento al quantum, peraltro, la società attrice precisava che l'indennizzo di €. 264,75 corrisposto dalla era insufficiente, in quanto di gran lunga inferiore ai danni subiti e, CP_2
comunque, a quello previso dalle condizioni generali di abbonamento che lo prevedevano nella misura del 50% del canone mensile per ogni giorno di ritardo, ammontando quindi a €. 882,75.
Concludeva, pertanto, come in premessa, istando per una richiesta di risarcimento del danno da contenersi entro €. 2.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 03.04.2009 si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità Controparte_2
delle domande avanzate dall'attrice, per non avere quest'ultima esperito preventivamente il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 1 co. 11 della l. n. 249/1997, avendo la fatto Controparte_1 riferimento nell'atto di citazione all'esperimento del detto tentativo non già nei confronti della ma della Wind Telecomunicazioni S.p.A. Controparte_2
Nel merito, deduceva la l'infondatezza della domanda attorea, atteso che il guasto, CP_2
dalla convenuta riconosciuto, non si era manifestato senza soluzione di continuità nel periodo indicato dall'attrice e che, comunque, era stato già predisposto un indennizzo di €. 168,75 per la linea
0805032364 e uno di €. 320,30 per la linea 0805643262, precisando che parte di tali indennizzi era già stata incassata, e altra parte sarebbe stata incassata mediante accredito sulle fatture di futura emissione.
SI RA Il guasto, precisava la , era da ritenersi comunque solo parziale poiché la società CP_2
cliente poteva comunicare con tutti i numeri durante il disservizio, la cui durata non era stata CP_2
complessivamente superiore a 15 giorni.
Aggiungeva, quindi, la convenuta di essersi adoperata in ogni modo per la risoluzione tempestiva della problematica e che la stessa era di una complessità tale da richiedere un maggior tempo per la riparazione;
in ragione di tanto, andava senz'altro escluso l'inadempimento della che si era, invero, prodigata per la risoluzione del problema. CP_2
Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
L'istruttoria si articolava mediante l'escussione del teste di parte attrice e, Tes_1 esaurita tale fase, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.01.2010 per la discussione e la decisione.
Con sentenza n. 342/2010 del 18.01.2010, il Giudice di Pace di Bari, ritenendo non raggiunta la prova dei pregiudizi lamentati dalla società attrice e ritenendo superfluo, quindi, decidere sull'esistenza o meno dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, così statuiva: “1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese processuali”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la con atto di citazione in Controparte_1
appello notificato in data 25.02.2011, proponendo gravame avverso la sentenza di prime cure, chiedendone l'integrale riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Deduceva la società attrice che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, era da considerarsi pienamente ammissibile la proposizione della sola domanda di condanna generica, con riserva di proposizione di altro giudizio autonomo per l'accertamento del quantum debeatur.
Infatti, la società precisava che era sufficiente l'esistenza di un fatto Controparte_1
potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per fondare il diritto alla condanna di controparte, mentre l'accertamento pieno dell'esistenza effettiva del danno, della sua reale entità e del suo rapporto eziologico con la condotta dell'autore era riservato alla fase di liquidazione.
Pertanto, la società attrice rivendicava il proprio diritto al risarcimento assumendo che era più che probabile che l'inadempimento della le avesse arrecato un danno risarcibile Controparte_2
e che, comunque, di tale danno era stata data ampia prova, sia con la testimonianza di Tes_1
che a mezzo della documentazione prodotta.
Il Giudice di Pace, quindi, aveva violato ed erroneamente applicato l'art. 278 c.p.c..
Proseguiva la società appellante, peraltro, che il giudice di prime cure aveva errato nel non esaminare la domanda di accertamento dell'inadempimento, sulla scorta del fatto che la società non avrebbe fornito la prova del danno subito. In realtà, la domanda Controparte_1
risarcitoria costituiva una domanda ulteriore rispetto alla domanda principale di accertamento dell'inadempimento contrattuale, sicché il Giudice avrebbe dovuto preliminarmente prendere in esame quella principale, e successivamente quella risarcitoria.
SI RA L'appellante, quindi, insisteva per la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado, reclamando tutela risarcitoria per la somma complessiva di € 2.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26.05.2011, si costituiva in giudizio la contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e Controparte_2 richiesta, istando per il rigetto dell'appello - ritenuto infondato in fatto e diritto - e, per l'effetto, per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
In particolare, deduceva la società appellata che, invero, non era sufficiente accertare l'illegittimità della condotta del responsabile del danno ma occorreva anche accertarne, seppur con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale non poteva configurarsi un diritto al risarcimento.
Correttamente, proseguiva la , il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda attorea CP_2
perché la prova del danno non era stata, in effetti, raggiunta.
Inoltre, la società appellata precisava che la richiesta di accertamento di inadempimento era esclusivamente finalizzata a ottenere la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti e, pertanto, giustamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto superflua la disamina sul lamentato inadempimento contrattuale, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda di accertamento non avrebbe sortito effetto alcuno.
Con la comparsa di costituzione e risposta la spiegava appello Controparte_2
incidentale per ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, senza che vi fosse alcuna motivazione al riguardo e, quindi, in violazione del principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c..
Concludeva, dunque, l'appellata per il rigetto delle domande attoree e per la riforma dell'impugnata sentenza in materia di spese processuali, con vittoria di spese e competenze del grado di appello in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il giudizio di appello, a seguito di numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviato all'udienza del 01.07.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, è opportuno precisare che per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
SI RA danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi (cfr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/2001, Cass. n. 2387/2004, Cass. Civ. n. 1743/2007, Cass. Civ. n.
9351/2007, Cass. Civ. n. 26953/2008, Cass. Civ. n. 936/2010).
Dunque, con riferimento al dedotto inadempimento della il Tribunale Controparte_2
ritiene che esso sia stato provato.
Infatti, secondo le norme che regolano l'onere della prova, la ha Controparte_1
correttamente individuato la fonte negoziale del suo diritto, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte.
Inoltre, in molteplici missive allegate in atti (cfr. doc. nn. 4-7-8-11-13 allegati al fascicolo di primo grado di parte attrice), la ha riconosciuto tale circostanza ancorchè non Controparte_2 con la continuità riferita dall'appellante: infatti, la ha lamentato un disservizio Controparte_1
durato 33 giorni – dal 06.11.2007 al 10.12.2007 – mentre la ha riferito che lo Controparte_2
stesso non fose proseguito senza soluzione di continuità, e che anzi fosse stato inizialmente risolto, che si fosse nuovamente verificato e che fosse stato infine definitivamente risolto, per un totale di 15 giorni di disservizio.
A sostegno di tanto, parte appellata ha affermato che l'apertura di nuovi protocolli a seguito delle segnalazioni era un indice del fatto che la problematica precedente era stata risolta.
Invero, mette conto rilevare che dalla lettura delle note e delle missive intercorse tra le parti,
i riscontri della - con cui veniva comunicata l'apertura di un nuovo numero di protocollo e CP_2
la ricezione delle segnalazioni – erano formulati secondo una di modalità di risposta standard della società di servizio telefonico utilizzata ogni qualvolta venisse inoltrata una segnalazione. Orbene, da ciò si deduce che a tale modalità di risposta non poteva associarsi la risoluzione del disservizio, che anzi veniva ripetutamente segnalato dalla fino alla fine del mese di novembre, Controparte_1
allorquando la società di telefonia risolveva parzialmente il problema e la società appellante era in grado di ricevere telefonate non più soltanto dalle utenze ma anche da quelle Wind (cfr. CP_2 prova testimoniale di dell'udienza del 18.09.2009). Tes_1
Ciò che rileva, inoltre, è che la ha giustificato il ritardo nella risoluzione Controparte_2 del guasto riferendosi alla “particolare complessità” cui l'art. 26 delle condizioni generali di
SI RA abbonamento fa riferimento, senza però allegare alcunché che dimostrasse o giustificasse la fonte di tale complessità.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che parte appellata non abbia, in tal modo e in applicazione dell'art. 1218 c.c., dimostrato che l'inadempimento della prestazione di celere risoluzione del disservizio (art. 26 condizioni generali di abbonamento) verificatosi fosse ad essa non imputabile.
Tanto accertato, è opportuno soffermarsi sulla richiesta di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla circostanza che la parte appellante ha richiesto una condanna generica ex art. 278 c.p.c..
Con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha in proposito stabilito che “ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che
l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio”.
L'indagine sulla positività dell'esistenza del danno e quindi dell'an “si deve fondare sulla certezza giuridica dell'illeceità della condotta della persona contro la quale la condanna stessa viene pronunziata e, quindi, sulla responsabilità di questa, sulla prova di un fatto idoneo, sia pure potenzialmente, a produrre conseguenze dannose, secondo un apprezzamento anche di semplice probabilità o di verosimiglianza dell'evento, nel senso che per la particolare natura dell'illecito sia legittimo presumere il verificarsi di dette conseguenze, la cui valutazione in concreto sarà poi compiuta in sede di liquidazione e sull'esistenza del nesso di causalità fra il comportamento illecito dell'agente e il danno” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 29862/2022).
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, quindi, nell'odierno giudizio è stata provata la colpa della società appellata, rectius l'inadempimento della ed il Controparte_2
nesso causale tra detto inadempimento e le sue conseguenze dannose, ossia la sottoscrizione di un abbonamento senza poter usufruire del servizio offerto;
la valutazione delle conseguenze dannose sarà poi oggetto di valutazione in sede di liquidazione.
Alla luce delle ragioni innanzi esposte, l'appello deve essere accolto.
Dall'accoglimento dell'appello principale deriva, quale logico corollario, il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società appellata sul capo della sentenza di primo grado relativo alle spese del giudizio.
Invero, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il giudice può procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle spese processuali, considerato l'esito della lite e della complessiva situazione sostanziale (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
Pertanto, l'accoglimento dell'appello principale deve comportare la modifica della pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, che devono essere poste a carico della Controparte_2
SI RA Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), in applicazione dei valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, nonché delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_1
con atto di appello notificato il 25.02.2011 nei confronti di ogni diversa
[...] Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma Controparte_1 dell'impugnata sentenza n. 342/2010 del 18.01.2010 (depositata il 19.01.2010), resa dal Giudice di
Pace di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 2208/2009:
a] ACCERTA l'inadempimento contrattuale della in ordine al servizio di Controparte_2
telefonia relativo alle utenze nn. 080 5653262 e 080 5032364 per il periodo dal 6 Novembre al 10
Dicembre 2007;
b] CONDANNA la al risarcimento dei danni in favore della Controparte_2 [...]
da liquidarsi in separato giudizio e da intendersi comunque contenuto nell'importo di Controparte_1
€. 2.500,00;
2) CONDANNA la parte appellata, al pagamento, in favore della parte Controparte_2 appellante delle spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in €. Controparte_1
632,50, per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in €. 850,50, per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari l'11.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI RA
SI RA SI RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2373/2011 di R.G., promossa da: in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pierfrancesco Ursini, presso il cui studio sito in Bari in Piazza Umberto I n. 32 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Lucilla Pavone, presso il cui studio sito in Gioia del Colle (Ba) alla via Ricciotto Canudo n.
29 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 342/2010 del 18.01.2010 (depositata il 19.01.2010), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 2208/2009.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 01.07.2024 e nei propri scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
SI RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 21.01.2009, la società in Controparte_1 persona dell'amministratore unico , conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Bari, la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare Controparte_2
l'inadempimento contrattuale della in ordine al servizio di telefonia relativo Controparte_2
alle utenze nn. 0805653262 e 0805032364 per il periodo dal 6 novembre al 10 dicembre 2007; 2) condannare per l'effetto la al risarcimento dei danni in favore della Controparte_2 CP_1
da liquidarsi in separato giudizio e da intendersi comunque contenuto nell'importo Controparte_1 di €. 2.500,00; 3) condannare la al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_2 in favore della . Controparte_1
La parte attrice esponeva in fatto che in data 04.11.2007 concludeva con Controparte_2
un contratto di fornitura di servizi di telefonia vocale di rete fissa sulle linee 0805653262 e
0805032364, con decorrenza a partire dal 06.11.2007; tuttavia, dalla stessa data la Controparte_1 riscontrava l'impossibilità di ricevere chiamate sia da numeri fissi che mobili che appartenessero
[...]
ad operatori diversi da Controparte_2
Proseguiva l'attrice che in data 07.11.2007, telefonando al numero di assistenza 191, segnalava l'inconveniente e riceveva rassicurazioni che nel termine massimo di 48 ore il guasto sarebbe stato riparato, ma ciò non accadeva sicchè, con raccomandata del 14.11.2007 la società attrice diffidava la avvertendola che in caso di non immediata riparazione del Controparte_2 disservizio l'avrebbe ritenuta responsabile dei danni subiti.
Deduceva ancora la che, con nota del 15.11.2007, la Controparte_1 CP_2 riconosceva la fondatezza della contestazione e predisponeva un accredito di €. 15,50 nei confronti della società cliente, senza tuttavia precisare alcunchè in merito alla risoluzione del problema.
Ciò nonostante, riferiva l'attrice che il guasto non veniva riparato e tanto veniva segnalato attraverso ulteriori missive cui seguivano, in particolare, una lettera del 22.11.2007 (prot. n.
C1233773), con la quale la società convenuta disponeva un ulteriore accredito di €. 31,00; una del
30.11.2007, a seguito di nuova richiesta di soluzione del disservizio da parte della Controparte_1
con cui veniva disposto un accredito di €. 129,50; una nota del 07.12.2007 con cui la
[...] CP_2 aveva disposto un accredito di €. 77,50 e uno di €. 11,25, a seguito di una ulteriore segnalazione della società attrice in data 03.12.2007, nella quale veniva specificato che il problema era stato solo parzialmente risolto, in quanto era diventato possibile ricevere telefonate, oltre che dalle utenze
, anche da quelle Wind. CP_2
SI RA Infine, esponeva l'attrice, il guasto veniva definitivamente risolto in data 10.12.2007, ossia dopo 33 giorni dalla segnalazione.
Con raccomandata del 16.12.2007 la formulava istanza al Controparte_1
per esperire il tentativo di conciliazione nei confronti della Wind Controparte_3
che si concludeva con esito negativo a causa della mancata adesione della Controparte_4
compagnia telefonica all'istanza formulata, come da verbale del 09.09.2008.
L'attrice, quindi, instaurava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bari e deduceva che il disservizio subito nel periodo indicato concretava un grave inadempimento contrattuale della la quale aveva violato le condizioni generali di contratto, ai sensi delle quali la Controparte_2
società si impegnava a ripristinare i servizi nel termine massimo di 48 ore dalla segnalazione.
Inoltre, specificava la tale inconveniente le aveva causato gravissimi Controparte_1 danni nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, considerata l'impossibilità di essere contattata telefonicamente dai clienti intestatari di linee telefoniche con operatori diversi da CP_2
e la conseguente perdita di probabili occasioni di affari, particolarmente rilevante visto il periodo: infatti, le imprese venditrici di mandorle e frutta secca – come la società attrice – vivevano il massimo periodo di produzione e vendita proprio tra agosto e dicembre, alla luce dell'imminente periodo natalizio.
In riferimento al quantum, peraltro, la società attrice precisava che l'indennizzo di €. 264,75 corrisposto dalla era insufficiente, in quanto di gran lunga inferiore ai danni subiti e, CP_2
comunque, a quello previso dalle condizioni generali di abbonamento che lo prevedevano nella misura del 50% del canone mensile per ogni giorno di ritardo, ammontando quindi a €. 882,75.
Concludeva, pertanto, come in premessa, istando per una richiesta di risarcimento del danno da contenersi entro €. 2.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 03.04.2009 si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità Controparte_2
delle domande avanzate dall'attrice, per non avere quest'ultima esperito preventivamente il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 1 co. 11 della l. n. 249/1997, avendo la fatto Controparte_1 riferimento nell'atto di citazione all'esperimento del detto tentativo non già nei confronti della ma della Wind Telecomunicazioni S.p.A. Controparte_2
Nel merito, deduceva la l'infondatezza della domanda attorea, atteso che il guasto, CP_2
dalla convenuta riconosciuto, non si era manifestato senza soluzione di continuità nel periodo indicato dall'attrice e che, comunque, era stato già predisposto un indennizzo di €. 168,75 per la linea
0805032364 e uno di €. 320,30 per la linea 0805643262, precisando che parte di tali indennizzi era già stata incassata, e altra parte sarebbe stata incassata mediante accredito sulle fatture di futura emissione.
SI RA Il guasto, precisava la , era da ritenersi comunque solo parziale poiché la società CP_2
cliente poteva comunicare con tutti i numeri durante il disservizio, la cui durata non era stata CP_2
complessivamente superiore a 15 giorni.
Aggiungeva, quindi, la convenuta di essersi adoperata in ogni modo per la risoluzione tempestiva della problematica e che la stessa era di una complessità tale da richiedere un maggior tempo per la riparazione;
in ragione di tanto, andava senz'altro escluso l'inadempimento della che si era, invero, prodigata per la risoluzione del problema. CP_2
Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
L'istruttoria si articolava mediante l'escussione del teste di parte attrice e, Tes_1 esaurita tale fase, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.01.2010 per la discussione e la decisione.
Con sentenza n. 342/2010 del 18.01.2010, il Giudice di Pace di Bari, ritenendo non raggiunta la prova dei pregiudizi lamentati dalla società attrice e ritenendo superfluo, quindi, decidere sull'esistenza o meno dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, così statuiva: “1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese processuali”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la con atto di citazione in Controparte_1
appello notificato in data 25.02.2011, proponendo gravame avverso la sentenza di prime cure, chiedendone l'integrale riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Deduceva la società attrice che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, era da considerarsi pienamente ammissibile la proposizione della sola domanda di condanna generica, con riserva di proposizione di altro giudizio autonomo per l'accertamento del quantum debeatur.
Infatti, la società precisava che era sufficiente l'esistenza di un fatto Controparte_1
potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per fondare il diritto alla condanna di controparte, mentre l'accertamento pieno dell'esistenza effettiva del danno, della sua reale entità e del suo rapporto eziologico con la condotta dell'autore era riservato alla fase di liquidazione.
Pertanto, la società attrice rivendicava il proprio diritto al risarcimento assumendo che era più che probabile che l'inadempimento della le avesse arrecato un danno risarcibile Controparte_2
e che, comunque, di tale danno era stata data ampia prova, sia con la testimonianza di Tes_1
che a mezzo della documentazione prodotta.
Il Giudice di Pace, quindi, aveva violato ed erroneamente applicato l'art. 278 c.p.c..
Proseguiva la società appellante, peraltro, che il giudice di prime cure aveva errato nel non esaminare la domanda di accertamento dell'inadempimento, sulla scorta del fatto che la società non avrebbe fornito la prova del danno subito. In realtà, la domanda Controparte_1
risarcitoria costituiva una domanda ulteriore rispetto alla domanda principale di accertamento dell'inadempimento contrattuale, sicché il Giudice avrebbe dovuto preliminarmente prendere in esame quella principale, e successivamente quella risarcitoria.
SI RA L'appellante, quindi, insisteva per la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado, reclamando tutela risarcitoria per la somma complessiva di € 2.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26.05.2011, si costituiva in giudizio la contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e Controparte_2 richiesta, istando per il rigetto dell'appello - ritenuto infondato in fatto e diritto - e, per l'effetto, per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
In particolare, deduceva la società appellata che, invero, non era sufficiente accertare l'illegittimità della condotta del responsabile del danno ma occorreva anche accertarne, seppur con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale non poteva configurarsi un diritto al risarcimento.
Correttamente, proseguiva la , il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda attorea CP_2
perché la prova del danno non era stata, in effetti, raggiunta.
Inoltre, la società appellata precisava che la richiesta di accertamento di inadempimento era esclusivamente finalizzata a ottenere la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti e, pertanto, giustamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto superflua la disamina sul lamentato inadempimento contrattuale, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda di accertamento non avrebbe sortito effetto alcuno.
Con la comparsa di costituzione e risposta la spiegava appello Controparte_2
incidentale per ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, senza che vi fosse alcuna motivazione al riguardo e, quindi, in violazione del principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c..
Concludeva, dunque, l'appellata per il rigetto delle domande attoree e per la riforma dell'impugnata sentenza in materia di spese processuali, con vittoria di spese e competenze del grado di appello in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il giudizio di appello, a seguito di numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviato all'udienza del 01.07.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in fatto, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, è opportuno precisare che per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
SI RA danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi (cfr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/2001, Cass. n. 2387/2004, Cass. Civ. n. 1743/2007, Cass. Civ. n.
9351/2007, Cass. Civ. n. 26953/2008, Cass. Civ. n. 936/2010).
Dunque, con riferimento al dedotto inadempimento della il Tribunale Controparte_2
ritiene che esso sia stato provato.
Infatti, secondo le norme che regolano l'onere della prova, la ha Controparte_1
correttamente individuato la fonte negoziale del suo diritto, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte.
Inoltre, in molteplici missive allegate in atti (cfr. doc. nn. 4-7-8-11-13 allegati al fascicolo di primo grado di parte attrice), la ha riconosciuto tale circostanza ancorchè non Controparte_2 con la continuità riferita dall'appellante: infatti, la ha lamentato un disservizio Controparte_1
durato 33 giorni – dal 06.11.2007 al 10.12.2007 – mentre la ha riferito che lo Controparte_2
stesso non fose proseguito senza soluzione di continuità, e che anzi fosse stato inizialmente risolto, che si fosse nuovamente verificato e che fosse stato infine definitivamente risolto, per un totale di 15 giorni di disservizio.
A sostegno di tanto, parte appellata ha affermato che l'apertura di nuovi protocolli a seguito delle segnalazioni era un indice del fatto che la problematica precedente era stata risolta.
Invero, mette conto rilevare che dalla lettura delle note e delle missive intercorse tra le parti,
i riscontri della - con cui veniva comunicata l'apertura di un nuovo numero di protocollo e CP_2
la ricezione delle segnalazioni – erano formulati secondo una di modalità di risposta standard della società di servizio telefonico utilizzata ogni qualvolta venisse inoltrata una segnalazione. Orbene, da ciò si deduce che a tale modalità di risposta non poteva associarsi la risoluzione del disservizio, che anzi veniva ripetutamente segnalato dalla fino alla fine del mese di novembre, Controparte_1
allorquando la società di telefonia risolveva parzialmente il problema e la società appellante era in grado di ricevere telefonate non più soltanto dalle utenze ma anche da quelle Wind (cfr. CP_2 prova testimoniale di dell'udienza del 18.09.2009). Tes_1
Ciò che rileva, inoltre, è che la ha giustificato il ritardo nella risoluzione Controparte_2 del guasto riferendosi alla “particolare complessità” cui l'art. 26 delle condizioni generali di
SI RA abbonamento fa riferimento, senza però allegare alcunché che dimostrasse o giustificasse la fonte di tale complessità.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che parte appellata non abbia, in tal modo e in applicazione dell'art. 1218 c.c., dimostrato che l'inadempimento della prestazione di celere risoluzione del disservizio (art. 26 condizioni generali di abbonamento) verificatosi fosse ad essa non imputabile.
Tanto accertato, è opportuno soffermarsi sulla richiesta di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla circostanza che la parte appellante ha richiesto una condanna generica ex art. 278 c.p.c..
Con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha in proposito stabilito che “ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che
l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio”.
L'indagine sulla positività dell'esistenza del danno e quindi dell'an “si deve fondare sulla certezza giuridica dell'illeceità della condotta della persona contro la quale la condanna stessa viene pronunziata e, quindi, sulla responsabilità di questa, sulla prova di un fatto idoneo, sia pure potenzialmente, a produrre conseguenze dannose, secondo un apprezzamento anche di semplice probabilità o di verosimiglianza dell'evento, nel senso che per la particolare natura dell'illecito sia legittimo presumere il verificarsi di dette conseguenze, la cui valutazione in concreto sarà poi compiuta in sede di liquidazione e sull'esistenza del nesso di causalità fra il comportamento illecito dell'agente e il danno” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 29862/2022).
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, quindi, nell'odierno giudizio è stata provata la colpa della società appellata, rectius l'inadempimento della ed il Controparte_2
nesso causale tra detto inadempimento e le sue conseguenze dannose, ossia la sottoscrizione di un abbonamento senza poter usufruire del servizio offerto;
la valutazione delle conseguenze dannose sarà poi oggetto di valutazione in sede di liquidazione.
Alla luce delle ragioni innanzi esposte, l'appello deve essere accolto.
Dall'accoglimento dell'appello principale deriva, quale logico corollario, il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società appellata sul capo della sentenza di primo grado relativo alle spese del giudizio.
Invero, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il giudice può procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle spese processuali, considerato l'esito della lite e della complessiva situazione sostanziale (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
Pertanto, l'accoglimento dell'appello principale deve comportare la modifica della pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, che devono essere poste a carico della Controparte_2
SI RA Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), in applicazione dei valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, nonché delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_1
con atto di appello notificato il 25.02.2011 nei confronti di ogni diversa
[...] Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma Controparte_1 dell'impugnata sentenza n. 342/2010 del 18.01.2010 (depositata il 19.01.2010), resa dal Giudice di
Pace di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 2208/2009:
a] ACCERTA l'inadempimento contrattuale della in ordine al servizio di Controparte_2
telefonia relativo alle utenze nn. 080 5653262 e 080 5032364 per il periodo dal 6 Novembre al 10
Dicembre 2007;
b] CONDANNA la al risarcimento dei danni in favore della Controparte_2 [...]
da liquidarsi in separato giudizio e da intendersi comunque contenuto nell'importo di Controparte_1
€. 2.500,00;
2) CONDANNA la parte appellata, al pagamento, in favore della parte Controparte_2 appellante delle spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in €. Controparte_1
632,50, per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in €. 850,50, per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari l'11.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI RA
SI RA SI RA