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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13353/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 05.11.2025 letti gli atti del procedimento, visti i decreti datati 31.3.2025 e 30.6.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 ex art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13353/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO Parte_1
NICOLA, elettivamente domiciliato in CONTRADA SANTA MARIA, 133 85045 LAURIApresso il difensore avv. COSENTINO NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO NICOLA, Parte_2 elettivamente domiciliato in CONTRADA SANTA MARIA, 133 85045 LAURIApresso il difensore avv. COSENTINO NICOLA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. , P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza
Italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Persona_1 nato a [...], il [...], e poi emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il e il Controparte_1 Controparte_2
nonostante la regolarità e tempestività della notifica non si costituivano e vengono
[...] dichiarati contumaci;
Il procedimento veniva rinviato d'ufficio ad altra udienza ex art. 127 ter cpc;
In data 05.11.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
Come già chiarito dal Tribunale di Roma (cfr. sentenza n. 5032/2016), l'autorità Consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Uf. di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere figlio di genitore italiano e competente a riceverla è il (cfr art 5 DPR cit.). Controparte_1
pagina 3 di 11 Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del che è stato comunque evocato in giudizio. Controparte_2
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato a [...] va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1
c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dalle medesime ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Occorre, osservare che in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente. E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito pagina 4 di 11 dal D.P.C.M. n. 33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni
Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare, si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti i quali, peraltro, hanno comunque dato prova di essersi attivati presso il Consolato di San Paolo del Brasile territorialmente competente per la loro residenza, al fine di veder valutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino alle richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
pagina 5 di 11 Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai Persona_1 aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 2 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali:
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3,4,16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato pagina 6 di 11 precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.
Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3
Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
pagina 7 di 11 Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina", escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass.
15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
"La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta pagina 8 di 11 per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente.
Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
Il riconoscimento della cittadinanza all'odierna ricorrente non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli
pagina 9 di 11 articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del e del Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
, nato a [...] il [...]; Parte_3
, nata a [...] il [...]; Persona_2 sono cittadini italiani
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- ORDINA al ministero dell'interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato pagina 10 di 11 civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.
Bologna, 8 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 05.11.2025 letti gli atti del procedimento, visti i decreti datati 31.3.2025 e 30.6.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 ex art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13353/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO Parte_1
NICOLA, elettivamente domiciliato in CONTRADA SANTA MARIA, 133 85045 LAURIApresso il difensore avv. COSENTINO NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO NICOLA, Parte_2 elettivamente domiciliato in CONTRADA SANTA MARIA, 133 85045 LAURIApresso il difensore avv. COSENTINO NICOLA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. , P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza
Italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Persona_1 nato a [...], il [...], e poi emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il e il Controparte_1 Controparte_2
nonostante la regolarità e tempestività della notifica non si costituivano e vengono
[...] dichiarati contumaci;
Il procedimento veniva rinviato d'ufficio ad altra udienza ex art. 127 ter cpc;
In data 05.11.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate.
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
Come già chiarito dal Tribunale di Roma (cfr. sentenza n. 5032/2016), l'autorità Consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Uf. di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere figlio di genitore italiano e competente a riceverla è il (cfr art 5 DPR cit.). Controparte_1
pagina 3 di 11 Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del che è stato comunque evocato in giudizio. Controparte_2
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato a [...] va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1
c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dalle medesime ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Occorre, osservare che in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente. E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito pagina 4 di 11 dal D.P.C.M. n. 33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni
Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare, si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti i quali, peraltro, hanno comunque dato prova di essersi attivati presso il Consolato di San Paolo del Brasile territorialmente competente per la loro residenza, al fine di veder valutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino alle richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
pagina 5 di 11 Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai Persona_1 aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 2 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali:
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3,4,16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato pagina 6 di 11 precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.
Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3
Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
pagina 7 di 11 Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina", escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass.
15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
"La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta pagina 8 di 11 per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente.
Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
Il riconoscimento della cittadinanza all'odierna ricorrente non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli
pagina 9 di 11 articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del e del Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
, nato a [...] il [...]; Parte_3
, nata a [...] il [...]; Persona_2 sono cittadini italiani
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- ORDINA al ministero dell'interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato pagina 10 di 11 civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.
Bologna, 8 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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